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venerdì 6 Dicembre 2024

E’ dovuta l’imposta di registro in caso di concessione in licenza di un marchio da privato a società di capitali? Se si, in quale misura?

Tizio, persona fisica non imprenditore né libero professionista, si intesta un marchio d’impresa e successivamente, senza agire nel quadro di un’attività economicamente qualificabile ex articolo 2082 c. C. , stipula un contratto di licenza del Brand in favore della Srl Beta, incassando royalties dalla stessa a titolo di corrispettivo.  Il contratto stipulato tra Tizio e la Srl Beta, costituisce un atto soggetto ad imposta di registro?  Se si, in quale tipologia rientra e in che misura è dovuta?

 

Il caso

Tizio, persona fisica non imprenditore né libero professionista, si intesta un marchio d’impresa e successivamente, senza agire nel quadro di un’attività economicamente qualificabile ex articolo 2082 c. C. , stipula un contratto di licenza del Brand in favore della Srl Beta, incassando royalties dalla stessa a titolo di corrispettivo.

Quesito

Il contratto stipulato tra Tizio e la Srl Beta, costituisce un atto soggetto ad imposta di registro? Se si, in quale tipologia rientra e in che misura è dovuta l’imposta?

Focus e analisi

La fattispecie riguarda l’ipotesi di “utilizzo indiretto” del Brand attraverso contratto di concessione in licenza del marchio (“licensing”) dal privato “Tizio”, che ne conserva la titolarità, alla Srl licenziataria “Beta”, che lo utilizzerà ai fini commerciali corrispondendo in cambio una royalty al licenziante, calcolata come percentuale sul fatturato incassato.

Per quanto concerne l’applicazione dell’imposta di registro, in linea di principio occorre fare riferimento in materia al TU n°131/1986 e successive modificazioni.

L’imposta di registro è una imposta indiretta, dovuta per la registrazione di un atto pubblico o privato ed è commisurata al valore espresso dallo stesso (proporzionale) oppure dovuta con un importo fisso.

Accertiamo quindi se l’imposta di registro, collegata all’attività di registrazione che attesta l’esistenza degli atti e attribuisce data certa verso i terzi (efficacia di pubblicità costitutiva), in tal caso costituisca oggetto di un obbligo tributario in relazione ad un “atto soggetto a registrazione a termine fisso” quindi inderogabile, oppure dipenda dalla volontà/esigenza delle parti, qualificandosi non come obbligo ma come onere in riferimento a un “atto soggetto a registrazione in caso d’uso”

A titolo esemplificativo :

A) Sono assoggettati obbligatoriamente ad imposta di registro, conseguente a trascrizione, gli atti pubblici quali fusione, atti costitutivi di società, costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, ecc. E in tal caso sarà sufficiente verificare la presenza della dichiarazione del soggetto gravato (es. Notaio) da cui risulta che la registrazione è “in corso” ex articolo 10 e 5 TU citato;

B) in tutti gli altri casi, esclusi gli atti esenti, gli atti prodotti per la trascrizione soggiacciono all’imposta di registro ai sensi degli articoli 5 e 6 del citato TU in materia (“in caso d’uso”) per cui, l’atto non potrà essere usato se non viene prima effettuata la registrazione e pagata l’imposta. Qualora siano violate tali norme, l’UIBM trasmetterà tali atti alla competente Agenzia delle Entrate del luogo di residenza del richiedente la trascrizione per il recupero d’ufficio dell’imposta stessa. Sarà in questi casi prevista l’imposta di registro secondo un importo fisso.

In sintesi, la differenza fondamentale, sta nel fatto che per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, sussiste l’obbligo di richiesta di registrazione (nei termini previsti dalla normativa sull’imposta di registro), mentre per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, tale obbligo sussiste esclusivamente se ed in quanto l’atto considerato debba essere depositato per essere acquisito agli atti e utilizzato.

Ci si chiede quindi se il caso in esame possa rientrare nella prima ipotesi (a termine fisso) oppure nella seconda (in caso d’uso) con conseguente applicazione in quest’ultimo caso della tassa con importo fisso a prescindere dal valore dell’atto in base all’articolo 10 del Dpr 131/86, tariffa parte seconda, che così regola i contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo.

Soluzione

La prestazione resa dal licenziante persona fisica è soggettivamente oltre che in primis oggettivamente esclusa dal campo IVA, in quanto non resa nell’esercizio di impresa o di arti e professioni ai sensi dell’articolo 5 del Dpr 633/72 e successive modificazioni.

Dunque, non risulta applicabile la norma che consente la registrazione “in caso d’uso” (cioè su volontà/esigenza delle parti), poiché essa assorbe nel suo ambito di applicazione atti in cui tutte le operazioni sono in ambito IVA (articolo 5, comma 2 del Dpr 131 del 26 aprile 1986), diverse quindi dalla fattispecie in esame che invece rientra nell’ambito di applicazione dell’art 10 del TU citato come registrazione a termine fisso.

Per concludere quindi, delineata l’area di inquadramento della fattispecie, ad integrazione del ragionamento di cui sopra, applichiamo il principio di alternatività IVA/Registro, disciplinato dall’articolo 40 D. P. R. N°131/1986, riguardante le scritture private non autenticate (atti in forma non notarile) in base al quale, se il contratto considerato non è soggetto ad IVA, si applica l’imposta di registro in misura proporzionale; se, invece, il contratto è imponibile IVA, allora l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.

Nel caso di specie si è fuori dalla seconda ipotesi, dunque sarà dovuta l’imposta proporzionale corrispondente ad una percentuale sul valore dell’atto da registrare fissato ex lege al 3%.

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