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Sigarette Elettroniche

Decreto legge, legge di conversione e informazioni sulle nuove disposizioni inerenti le sigarette elettroniche, dalla imposta di consumo, alla cauzione, alle autorizzazioni ministeriali e della agenzia della dogana.

Tassazione dei liquidi per sigarette elettroniche: guida aggiornata al 2024

Valeria Ceccarelli - Data di Pubblicazione: 19/04/2024 - 14424 visualizzazioni.
Tassazione dei liquidi per sigarette elettroniche: guida aggiornata al 2024

La tassazione dei liquidi per sigarette elettroniche in Italia è un tema complesso e in continua evoluzione. Con l’entrata in vigore di nuove leggi e normative, è importante rimanere aggiornati per essere in regola con gli obblighi fiscali.

Imposta di consumo

L’imposta di consumo è la principale tassa che grava sui liquidi per sigarette elettroniche. L’aliquota è applicata in base alla presenza o meno di nicotina:

  • Liquidi con nicotina: l’aliquota è pari al 15% (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024) e al 17% (dal 1° gennaio 2025) dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette tradizionali.
  • Liquidi senza nicotina: l’aliquota è pari al 10% (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024) e all’11% (dal 1° gennaio 2025) dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette tradizionali.

 

L’imposta di consumo è calcolata per millilitro di liquido. Per semplificare il calcolo, l’Agenzia delle Dogane e delle Accise ha pubblicato delle tabelle con gli importi fissi per flaconi di diverse capienze. Ad esempio, l’imposta su un flacone da 10ml di liquido con nicotina è di 1,34 euro, mentre l’imposta su un flacone da 10ml di liquido senza nicotina è di 0,89 euro.

Iva

Oltre all’imposta di consumo, sui liquidi per sigarette elettroniche viene applicata anche l’Iva al 22%.

Modalità di pagamento

L’imposta di consumo e l’Iva sui liquidi per sigarette elettroniche sono anticipate dal produttore o dall’importatore all’Agenzia delle Dogane e delle Accise. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, MAV o PagoPA.

Scomposti e aromi concentrati

Dal 1° maggio 2024, l’imposta di consumo si applica anche agli aromi concentrati e agli scomposti. L’aliquota è la stessa dei liquidi con o senza nicotina, a seconda della presenza o meno di nicotina nel prodotto finale.

Etichettatura

I flaconi di liquidi per sigarette elettroniche devono obbligatoriamente riportare alcune informazioni, tra cui:

  • La quantità di liquido in millilitri
  • La presenza o meno di nicotina e, se presente, il tenore di nicotina
  • La data di scadenza
  • Il lotto di produzione
  • I contatti del produttore o dell’importatore

Norme di vendita

La vendita di liquidi per sigarette elettroniche è vietata ai minori di 18 anni. I prodotti non possono essere venduti tramite distributori automatici.

Sanzioni

L’evasione dell’imposta di consumo e dell’Iva sui liquidi per sigarette elettroniche è punita con sanzioni amministrative pecuniarie.

Conclusioni

La tassazione dei liquidi per sigarette elettroniche è un argomento complesso che richiede di essere informati sulle ultime novità normative. Per rimanere in regola con gli obblighi fiscali, è consigliabile consultare il sito web dell’Agenzia delle Dogane e delle Accise o rivolgersi a un professionista.

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