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martedì 1 Ottobre 2024

Servitù non aedificandi

Servitù non aedificandi rinuncia e cessione del diritto guida e vademecum fiscale sulla corretta condotta da adottare in termini di assoggettamento ad imposte dell’atto notarile.

Servitù non aedificandi

Valeria Ceccarelli - Data di Pubblicazione: 24/05/2024 - 8176 visualizzazioni.
Servitù non aedificandi

Cos’è la servitù non aedificandi

La servitù non aedificandi è un diritto reale che grava su un fondo (detto “fondo servente”) e vieta al suo proprietario di costruire o comunque edificare su di esso. In questo modo, viene garantito al proprietario del fondo dominante (il fondo che beneficia della servitù) la possibilità di godere di una vista panoramica, di luce, di soleggiamento o di aerazione, senza che la sua visuale o la sua illuminazione siano ostruite da nuove costruzioni.

Come si costituisce la servitù non aedificandi

La servitù non aedificandi può costituirsi in diversi modi:

  • Per legge: in alcuni casi, la servitù non aedificandi è prevista per legge, come ad esempio per i terreni situati in zone vincolate a tutela paesaggistica o per i terreni adiacenti a strade o ferrovie.
  • Per atto volontario: la servitù non aedificandi può essere costituita volontariamente dalle parti, mediante un contratto o un testamento.
  • Per usucapione: la servitù non aedificandi può essere acquisita per usucapione, se il proprietario del fondo dominante ha esercitato il diritto di non vedere edificare sul fondo servente per un determinato periodo di tempo (10 anni se i fondi sono situati in un centro abitato, 20 anni se i fondi sono situati in zone rurali).

 

Come si esercita la servitù non aedificandi

Il proprietario del fondo dominante può esercitare la servitù non aedificandi impedendo al proprietario del fondo servente di costruire o edificare su di esso. In caso di violazione, il proprietario del fondo dominante può agire in giudizio per ottenere la demolizione delle opere abusive e il risarcimento del danno.

Quali sono i limiti della servitù non aedificandi

La servitù non aedificandi non è un diritto assoluto e può subire alcune limitazioni. Ad esempio, il proprietario del fondo servente può avere il diritto di costruire se ottiene una deroga dall’autorità competente, oppure se le nuove costruzioni non pregiudicano in modo significativo la vista, la luce, il soleggiamento o l’aerazione del fondo dominante.

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Quesito: l’istante ha fatto presente di aver acquistato nel 1991 la proprietà di una abitazione a favore della quale insiste una servitù non aedificandi, gravante su un confinante terreno di proprietà di terzi, consistente nel divieto di costruire a distanza minore di 80 metri lineari.   ...

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