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La scadenza e termini di versamento

Studio commercialista esperto e specializzato in rivalutazione terreni edificabili la scadenza e termini di versamento, perizie asseverate, stime, ricorsi avverso atti di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro e del computo della plusvalenza ai fini irpef ed ires.

Rivalutazione quote sociali e partecipazioni in società di capitali e cubatura su terreni edificabili 2018

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 18/01/2018 - 538621 visualizzazioni.
Rivalutazione quote sociali e partecipazioni in società di capitali e cubatura su terreni edificabili 2018

La Legge Di Bilancio (LDB) 2018 ha riaperto fino al 30 giugno 2018  i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2018 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

Rivalutazione quote sociali e partecipazioni in società di capitali e cubatura su terreni edificabili 2018

Agevolazione rinnovata anche per il 2018 con risparmio lecito di imposta fino al 35% assistenza per commercialisti, aziende e famiglie

Rivalutazione terreni edificabili: riaperti i termini per l’affrancamento

La Legge Di Bilancio (LDB) 2018 ha riaperto fino al 30 giugno 2018  i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2018 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito

La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle aree edificabili è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta del terreno in cambio di immobili) delle aree in questione. In sintesi, a fronte di un gettito  d’imposta sulla plusvalenza da cessione che può arrivare al 43% (ad eccezione della tassazione separata che può essere mediamente inferiore di un 5%), il cedente sconta un affrancamento secco del 8% (pagabile in tre comode rate o in unica soluzione) con un risparmio fino al 35% (35. 000 euro ogni  100. 000 di plusvalenze).

Consigliato: tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito (entro 30. 06. 2018), il cedente può pacificamente versare l’imposta sostitutiva in unica rata e chiudere la partita con il Fisco.

L’Aliquota

L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del 8% rispetto al valore attribuito all’area tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). Nell’ipotesi in cui il terreno fosse ceduto prima del 30 giugno 2018, la perizia dovrà essere esposta prima del rogito dal momento che il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’atto di vendita.

Adempimenti e rate

La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento:

1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2018;

2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze:

a.         30. 06. 2018;

b.      30. 06. 2019 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056);

c.       30. 06. 2020 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056).

Inoltre, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018 dall’articolo 1, comma 555 della legge n. 232 del 2016, la misura dell’imposta sostitutiva è all’8% sul valore rideterminato delle partecipazioni non qualificate, delle partecipazioni qualificate e dei terreni.

Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per un’area già rivalutata in passato, di non versare il 8% per intero ma limitarsi alla differenza.

 

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