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martedì 1 Ottobre 2024

Interessi passivi sui mutui

I nostri esperti commercialisti e fiscalisti sono competenti nel determinare e calcolare gli interessi passivi dei mutui per le detrazioni fiscali nelle ristrutturazioni edilizie. Mentre gli interessi passivi sui mutui non sono di per sé spese ammissibili per la detrazione fiscale, questi professionisti sono in grado di valutare come i costi di finanziamento del mutuo possono influenzare l’impatto fiscale complessivo della ristrutturazione. La loro consulenza mirata garantisce una gestione ottimale delle implicazioni fiscali nel contesto delle ristrutturazioni edilizie, consentendo di massimizzare i benefici fiscali disponibili.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% DEGLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN COSA CONSISTE

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 31/01/2013 - 36949 visualizzazioni.

I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della  loro  casa  di abitazione principale, possono  detrarre  dall’Irpef, nella  misura del 19%,  gli interessi  passivi e i relativi oneri  accessori  pagati  sui mutui  ipotecari…

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% DEGLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN COSA CONSISTE

 

I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della  loro  casa  di abitazione principale, possono  detrarre  dall’Irpef, nella  misura del 19%,  gli interessi  passivi e i relativi oneri  accessori  pagati  sui mutui  ipotecari,  per costruzione e ristrutturazione dell’unità  immobiliare, stipulati con  soggetti residenti  nel territorio  dello  Stato o di uno  Stato membro  dell’Unione europea, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

L’importo massimo  sul quale  va calcolata la detrazione del  19%  è pari  a 2. 582,28 euro complessivi  per ciascun  anno  d’imposta.

 

Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati  in conformità  al provvedimento comunale che  autorizzi  una  nuova  costruzione, compresi  gli interventi  di ristrutturazione edilizia  di cui all’art. 31, comma  1, lett. D), della  legge 5 agosto  1978,  n. 457 (ora trasfuso nell’articolo  3 del Testo Unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia,  approvato con Dpr 6 giugno 2001,  n. 380).

Per abitazione  principale si intende  quella  nella  quale  il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.

A tal fine rilevano  le risultanze  dei registri anagrafici  o l’autocertificazione, con la quale  il contribuente può attestare anche  che dimora  abitualmente in luogo diverso da quello  indicato nei registri anagrafici.

 

LE CONDIZIONI RICHIESTE

Per usufruire  della  detrazione in questione è necessario che  siano  rispettate  le seguenti condizioni:

·        il mutuo  deve  essere  stipulato  nei  sei mesi  antecedenti la data  di inizio  dei  lavori  di costruzione o nei diciotto  mesi successivi;

·        l’immobile  deve  essere  adibito  ad abitazione principale entro  sei mesi dal termine  dei lavori di costruzione;

·        il contratto  di mutuo  deve  essere  stipulato  dal  soggetto  che  avrà  il possesso  dell’unità immobiliare a titolo di proprietà  o di altro diritto reale.

La detrazione  è  limitata  all’ammontare degli  interessi  passivi  riguardanti   l’importo  del mutuo  effettivamente  utilizzato  in ciascun  anno  per la costruzione dell’immobile.

La detrazione è cumulabile con quella  prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per tutto il periodo  di durata dei lavori di costruzione dell’unità  immobiliare, nonché per il periodo  di sei mesi successivi al termine  dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno  a partire dal periodo  d’imposta  successivo  a quello  in cui l’immobile  non è più utilizzato  come  abitazione principale.

Non si tiene conto  delle variazioni  dipendenti da trasferimenti  per motivi di lavoro.

La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dal- la conclusione dei  lavori  di costruzione della  stessa  comporta la perdita  del  diritto  alla detrazione.

In tal caso  il termine  per la rettifica della  dichiarazione dei redditi  da parte  dell’Amministrazione  finanziaria  decorre  dalla data di conclusione dei lavori di costruzione.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità  immobiliare da adibire  ad abitazione  principale non  sono ultimati  entro  il termine  stabilito  dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità  di proroga); in tal caso è da questa data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione  dei redditi da parte dell’Agenzia  delle Entrate.

Il diritto alla detrazione non viene meno  se per ritardi imputabili  esclusivamente  all’Amministrazione comunale, nel rilascio  delle  abilitazioni amministrative richieste  dalla  vigente legislazione edilizia,  i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o nei diciotto  mesi successivi  alla data  di stipula  del contratto  di mutuo  o i termini  previsti nel precedente periodo  non sono rispettati.

 

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