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Affrancamento

Operazioni straordinaria: ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva da affrancamento ai sensi del comma 12 articolo 15 del decreto legge 185 del 2008 sono affrancabili, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie perfezionate a partire dal periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31 dicembre 2007.

Tassazione nel conferimento d’azienda: Guida aggiornata al 2024

Valeria Ceccarelli - Data di Pubblicazione: 21/05/2024 - 12610 visualizzazioni.
Tassazione nel conferimento d'azienda: Guida aggiornata al 2024

Il conferimento d’azienda rappresenta un’operazione societaria frequente, che consiste nel trasferimento della proprietà o di un ramo d’azienda da un soggetto (conferente) ad un altro (conferitario). Tale operazione può avvenire a titolo gratuito o oneroso e può avere diverse finalità, tra cui la fusione, la scissione o la cessione di un ramo d’azienda non strategico.

Aspetti fiscali del conferimento d’azienda

La tassazione del conferimento d’azienda varia a seconda della tipologia di conferimento e delle modalità con cui viene effettuato.

Ecco una panoramica delle principali casistiche:

Conferimento d’azienda a titolo gratuito:

  • Plusvalenza per il conferente: In linea generale, il conferimento d’azienda a titolo gratuito configura una cessione a titolo oneroso ai fini fiscali, con conseguente tassazione delle plusvalenze realizzate dal conferente. Le plusvalenze sono calcolate come differenza tra il valore normale dei beni conferiti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. La plusvalenza è assoggettata a tassazione IRPEF con aliquota ordinaria (dal 23% al 43%), ad eccezione delle plusvalenze derivanti da beni immobili, che sono soggette a tassazione separata con aliquota del 20%.
  • Imposta di registro: Il conferimento d’azienda a titolo gratuito è soggetto all’imposta di registro, con aliquota fissa di € 200,00.
  • Imposta ipotecaria, catastale e di bollo: Sono dovute le imposte ipotecaria, catastale e di bollo in misura fissa, rispettivamente di € 200,00, € 50,00 e € 16,00.

 

Conferimento d’azienda a titolo oneroso:

  • Plusvalenza per il conferente: Anche nel caso di conferimento a titolo oneroso, il conferente è tenuto a tassare le plusvalenze realizzate, con le stesse modalità descritte nel caso precedente. Il corrispettivo pattuito per il conferimento rappresenta il valore normale dei beni conferiti ai fini del calcolo della plusvalenza.
  • Minusvalenza per il conferente: In caso di minusvalenza, ovvero se il valore normale dei beni conferiti è inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto, il conferente non ha alcun beneficio fiscale. La minusvalenza non è infatti deducibile ai fini IRPEF.
  • Imposta di registro: Il conferimento d’azienda a titolo oneroso è soggetto all’imposta di registro, con aliquota proporzionale dell’1% sul valore normale dei beni conferiti.
  • Imposta ipotecaria, catastale e di bollo: Sono dovute le imposte ipotecaria, catastale e di bollo in misura fissa, rispettivamente di € 200,00, € 50,00 e € 16,00.

 

Affrancamento delle plusvalenze

In alternativa alla tassazione ordinaria, il conferente può optare per l’affrancamento delle plusvalenze, versando un’imposta sostitutiva pari al 12% (per i beni immobili situati in Italia o in Stati UE o SEE), al 14% o al 16% (a seconda del valore dei beni) per i restanti beni. L’affrancamento consente di scontare la plusvalenza e di evitare la sua tassazione in sede di future cessioni dei beni conferiti.

Conferimento d’azienda non operativa

Per i conferimenti d’azienda non operativa, ovvero aziende che non hanno svolto attività commerciale negli ultimi due anni o che hanno realizzato ricavi inferiori a determinati limiti, è prevista una tassazione agevolata. In particolare, le plusvalenze realizzate dal conferente sono soggette ad un’imposta sostitutiva del 12%.

Conferimento d’azienda tra società dello stesso gruppo

Il conferimento d’azienda tra società dello stesso gruppo è generalmente esente da imposta di registro e da imposta sostitutiva, a patto che siano rispettate determinate condizioni, tra cui la continuità degli impegni lavoristici e la sostanziale identità dell’oggetto sociale delle società coinvolte.

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