Polpa di frutta aliquota iva agevolata, richiedi un parere contabile fiscale iva ai nostri esperti tributaristi.
POLPA DI FRUTTA: ALIQUOTA IVA AGEVOLATA
Aliquota IVA agevolata del 10% per l’“alimento masticabile a base prevalente di frutta”, zuccherato entro certi valori, e contenente un agente addensante, in altri termini la cessione di polpa di frutta ed alimenti similari non rientrano nella aliquota ordinaria prevista dal DPR 633/72.
POLPA DI FRUTTA: ALIQUOTA IVA AGEVOLATA
Aliquota IVA agevolata del 10% per l’“alimento masticabile a base prevalente di frutta”, zuccherato entro certi valori, e contenente un agente addensante, in altri termini la cessione di polpa di frutta ed alimenti similari non rientrano nella aliquota ordinaria prevista dal DPR 633/72.
L’Agenzia delle Entrate adita ha esaminato la richiesta di una società intenzionata ad immettere sul mercato un “alimento masticabile” il cui ingrediente principale è costituito da liquidi o semisolidi pastorizzati a prevalente base di frutta, dei succhi praticamente.
In aggiunta, soltanto degli zuccheri semplici, in quantità non superiore al 50% in peso, e tanto agente addensante quanto basta per rendere l’alimento masticabile (in altri termini la polpa della frutta).
L’agenzia delle Dogane, effettuata l’analisi chimica ed eseguito l’esame organolettico dei campioni inviati dagli uffici delle Entrate, è del parere che il tipo di lavorazione e gli ingredienti utilizzati non alterino le proprietà essenziali della frutta. In conclusione, è corretto, secondo gli esperti doganali, considerare la nuova sostanza gommosa come “frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate o comprese altrove”, rispondente alla classificazione doganale 2008 e alla Tariffa doganale 2006, riservata ai miscugli di frutta.
L’agenzia delle Entrate, in base al suddetto inquadramento, ha approvato con risoluzione 270e del 2009 l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata: la polpa della frutta rientra tra le merci individuate dalla Tabella A, parte III, punto 74, allegata al Dpr 633/1972, “frutta altrimenti preparate e conservate, anche con aggiunta di zuccheri”, da assoggettare all’aliquota del 10 per cento.
Risoluzione del 04/11/2009 n. 270 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 4 novembre 2009
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Aliquota IVA applicabile alle cessioni di un prodotto alimentare – articolo 16 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
Quesito. La società ALFA Srl, attiva nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti alimentari, ha intenzione di lanciare sul mercato un nuovo prodotto, denominato “alimento masticabile a base prevalente di frutta e relativo processo di produzione”, ottenuto tramite pastorizzazione di un liquido o semisolido a base prevalente di frutta, contenente una quantità di zuccheri semplici non superiore al 50 per cento in peso e comprendente almeno un agente addensante in una quantità tale da rendere l’alimento masticabile e capace di autosostenersi, con soluzioni comunque tali da renderne agevole il consumo.
A tale proposito, chiede quale sia l’aliquota IVA da applicare alle cessioni riguardanti il prodotto in esame, la cui denominazione commerciale è “X”. Soluzione interpretativa prospettata dall’istante La società istante è del parere che il “prodotto masticabile” in questione sia riconducibile alla voce 2008 della Tariffa Doganale attualmente in vigore riferita a “Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove” e nello specifico, alla voce 2008 9274 concernente i miscugli di frutta.
In considerazione della suddetta classificazione doganale, l’istante ritiene che sotto il profilo merceologico il prodotto possa rientrare nella più generica voce “Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri” di cui al n. 74) della Tabella A, parte III, allegata al D. P. R. N. 633/1972.
La società istante ritiene pertanto che alle vendite del prodotto in esame possa rendersi applicabile l’imposta sul valore aggiunto nella misura ridotta del 10 per cento.
Parere dell’Agenzia delle entrate. In via preliminare si rileva che la presente istanza è da ritenersi inammissibile e, come tale, improduttiva degli effetti tipici riconducibili alle istanze di interpello di cui all’articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successivi provvedimenti d’attuazione. Come sottolineato dall’Amministrazione Finanziaria a proposito della trattazione di casi analoghi a quello in esame non sono ammesse alla procedura di interpello – di cui al citato articolo 11 della Legge n. 212/2000 – le istanze che prima ancora di richiedere un’attività diretta a rimuovere “obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione” di norme tributarie, presuppongono la necessità di accertamenti tecnici. E, nel caso di specie, l’individuazione dell’aliquota IVA in concreto applicabile postula la necessità di accertamenti tecnici sul prodotto al fine di individuarne la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica, accertamenti che esulano dall’ambito di competenza della scrivente.
Pertanto, l’istanza può essere trattata soltanto nell’ambito della consulenza giuridica generale secondo le modalità illustrate con la circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, fornendo un parere non produttivo degli effetti tipici dell’interpello di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000. Gli accertamenti tecnici sono stati richiesti all’Agenzia delle dogane che, con nota prot. N. … del … 2009, ha provveduto a determinare il corretto inquadramento doganale dei prodotti in esame.
In particolare, la predetta Agenzia, sulla base dell’analisi chimica effettuata e dell’esame organolettico sui campioni inviati ritiene che “…la merce risulta costituita da una preparazione a base di succhi o parti di frutta e di altri vegetali, zucchero e sostanze addensanti. Il prodotto inoltre non è assimilabile ai complementi alimentari della voce 2106 sia in quanto manca di taluni ingredienti (vitamine aggiunte, composti di ferro) esplicitamente indicati dalle Note Esplicative SA alla voce 2106, punto 16), sia in considerazione di quanto riportato nell’ultimo paragrafo delle suddette Note Esplicative. Le note esplicative SA alla voce 2008, ultimo paragrafo, classificano in tale voce la frutta e le altre parti commestibili di piante, alle quali siano state aggiunte altre sostanze (per esempio, amido) senza però modificare il carattere essenziale delle frutta e delle atre parti commestibili di piante. Quest’ultima descrizione risulta appropriata anche per la merce analizzata. A parere dello scrivente, si ritiene pertanto che la merce in oggetto possa essere classificata quale “frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate o comprese altrove” della voce 2008. Ai fini della classificazione doganale nella voce 2008, il prodotto è da ritenersi “con aggiunta di zucchero”, ai sensi della nota complementare 3, secondo trattino, al Capitolo 20 della NC. In dipendenza delle materie prime utilizzate, al prodotto analizzato potrebbe essere attribuito il codice NC 2008 9274 come “miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50% del totale delle frutta presenti; in entrambi i casi il prodotto è ritenuto: senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto uguale o inferiore a 1 kg: altri”. La suddetta posizione 2008 corrisponde alla voce 2006 della Tariffa Doganale in vigore al 31. 12. 87, riconducibile alla Tabella A parte III°, punto n. 74 allegata al D. P. R. N. 633 del 1972”.
In considerazione della suddetta classificazione doganale, la scrivente ritiene che alla cessione del prodotto in esame, la cui denominazione commerciale è “X”, si renda applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi della Tabella A, parte III, punto n. 74 allegata al D. P. R. N. 633 del 1972.
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