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Piattaforme elevatrici

Piattaforme elevatrici aliquota iva applicabile in caso di cessione, se una società che produce e commercializza piattaforme elevatrici, vale a dire particolari “mezzi di sollevamento che per le loro caratteristiche tecniche di costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale quale è il trattamento fiscale applicabile, ai fini iva, alle relative operazioni di cessione.

PIATTAFORME ELEVATRICI ALIQUOTA IVA APPLICABILE IN CASO DI CESSIONE

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 31/10/2012 - 44670 visualizzazioni.

Una società che produce e commercializza piattaforme elevatrici, vale a dire particolari  “mezzi di   sollevamento  che   per   le   loro   caratteristiche  tecniche  di   costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale chiede  chiarimenti  in  ordine  al  trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle relative operazioni di cessione.

OGGETTO:  Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Cessioni di piattaforme elevatrici – Aliquota IVA applicabile      

Quesito   

ALFA S. R. L. [di seguito, in breve, la Società istante] produce e commercializza, tra l’altro, piattaforme elevatrici, vale a dire particolari  “mezzi di   sollevamento  che   per   le   loro   caratteristiche  tecniche  di   costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale”. In  particolare,  i  predetti  impianti  sono  realizzati  nel  rispetto  della normativa per il superamento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Ciò  posto,  l’interpellante  chiede  chiarimenti  in  ordine  al  trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle relative operazioni di cessione.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante   

La Società istante ritiene di poter applicare alle piattaforme elevatrici oggetto di cessione l’aliquota IVA del 4 per cento, prevista dal punto 31 della Tabella  A,  parte  seconda,  allegata  al  DPR  26  ottobre  1972,  n.   633,  per “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”.   Viene precisato, al riguardo, che l’articolo 24 della Direttiva 2006/42/CE [c. D. Direttiva Macchine] assimila, per caratteristiche tecniche [i. E. Velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s], le piattaforme elevatrici ai servoscala, annoverando entrambe le tipologie di beni tra gli “apparecchi di sollevamento diversi dagli ascensori”, inquadrabili, questi ultimi, come “mezzi di sollevamento ad uso generale”. L’interpellante ritiene, altresì, che tale aliquota ridotta possa applicarsi “in qualunque fase della commercializzazione dei beni in questione, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente finale non sia il soggetto disabile”.    

Parere della Direzione  della Agenzia delle Entrate

Il punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre  1972, n. 633, prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento per “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v. D. 87. 11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”.

Così come formulata, la norma intende agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap.

Nello specifico, con la locuzione “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di  barriere  architettoniche per  soggetti  con  ridotte  o  impedite capacità motorie” si vuole far riferimento a quegli impianti di sollevamento che, per le loro specificità tecniche [i. E. Dispositivi di sicurezza, agevole manovrabilità dei comandi, bassa velocità, portata limitata] sono individuabili, in concreto, come strutture idonee a garantire la mobilità dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie presso le unità abitative e/o gli spazi aperti al pubblico.   Il legislatore ha, dunque, inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente. In tale ottica, l’aliquota ridotta del 4 per cento può  applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, anche nell’ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili.   Ciò posto, sulla base delle precisazioni fornite nell’istanza di interpello in esame, risulta che le piattaforme elevatrici oggetto di cessione consistono in “mezzi di sollevamento che per le loro caratteristiche tecniche di costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale”. Più precisamente, si tratta di “impianti realizzati nel rispetto della normativa per il  superamento e  l’eliminazione delle barriere architettoniche prevista dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13”. A tal proposito, si fa presente che l’articolo 2 del D. M. 14 giugno 1989, n.   236 – emanato in attuazione dell’articolo 1 della richiamata legge n. 13 del 1989 – definisce le barriere architettoniche come:

a)    gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in  particolare  di  coloro  che,  per  qualsiasi  causa,  hanno  una  capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b)   gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;

c)  la  mancanza  di  accorgimenti  e  segnalazioni  che  permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

La disposizione in esame, pertanto, contenendo un generico riferimento a chiunque incontri un ostacolo alla mobilità, a prescindere da uno stato oggettivo di disabilità, non consente l’identificazione sic et simpliciter degli impianti di sollevamento “dedicati” al superamento delle barriere architettoniche da parte dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie.   Come già detto, è solo a questa tipologia di beni che il legislatore ha voluto riconoscere, in ogni fase di commercializzazione, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 4 per cento. Al fine di individuare i mezzi simili ai servoscala, ai quali il punto 31 della  Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, applica l’aliquota del  4 per cento, si fa presente che l’articolo 4. 1. 13 del richiamato D. M. 236 del 1989, rinviando alle specifiche tecniche contenute nel successivo articolo 8. 1. 13 [i. E. Dimensioni, portata, velocità, sicurezze dei comandi], definisce in maniera puntuale i servoscala e le piattaforme elevatrici “atti a consentire, in via alternativa ad un ascensore, il superamento di dislivelli – di norma non superiori a  4  metri –  a  persone con  ridotta o  impedita capacità motoria”, come tali riconducibili alla previsione di cui al menzionato punto 31. In definitiva, per quanto sopra esposto, si ritiene che le piattaforme elevatrici  commercializzate  dalla  Società  istante  possano  beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa da ultimo richiamata.

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