Aliquota agevolata iva pasta fresca, all’uovo, farina di mais, di riso, per ciliaci.
PASTA SENZA UOVA: QUANDO SI APPLICA L’ALIQUOTA AGEVOLATA
L’aliquota iva agevolata del 4% è prevista per le paste alimentari descritte nella tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72, che comprende anche i cracker, le fette biscottate, il pane, il biscotto di mare e ad altri prodotti di panetteria ordinaria contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 580/67, purché senza aggiunta di zucchero, miele, uova o formaggio. Pasta senza uova: Quando si applica l’aliquota agevolata
L’aliquota iva agevolata del 4% è prevista per le paste alimentari descritte nella tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72, che comprende anche i cracker, le fette biscottate, il pane, il biscotto di mare e ad altri prodotti di panetteria ordinaria contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 580/67, purché senza aggiunta di zucchero, miele, uova o formaggio.
L’interpello da cui è scaturita la risoluzione La risoluzione n. 89/E del 2005 ha affrontato la tematica dell’aliquota Iva ridotta al 4 per cento per le cessioni di beni aventi a oggetto paste alimentari. Il caso affrontato nell’interpello si basava sulla possibilità di applicare l’aliquota del 4 per cento alle cessioni di pasta prodotta con amido di mais e fecola di patate. Tali tipologie di paste alimentari sono diventante sempre più diffuse sia sotto il profilo della produzione sia sotto il profilo del consumo, in quanto destinate in particolar modo a soggetti intolleranti al glutine o affetti da nefropatologie o soggetti ciliaci.
In realtà, a norma dell’articolo 6 del Dpr 187/2001, che ha modificato la legge 580/67, può essere denominato “pasta” soltanto il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e successivo essiccamento dell’impasto derivante dalla miscela di semola di grano duro e acqua, oppure dall’impasto di semolato di grano duro ed acqua o ancora dall’impasto di semolato integrale di grano duro e acqua. Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate ha già espresso un parere favorevole al riconoscimento dell’aliquota agevolata alle operazioni concernenti tipi di pasta a base di farina di farro e di semola di kamut con la risoluzione n. 125/E del 5 giugno 2003, e alle cessioni di pasta a base di mais, di riso o di mais e riso insieme con la risoluzione n. 82/E del 15 giugno 2004, motivando dall’inquadramento merceologico effettuato dall’Agenzia delle Dogane.
Ricordiamo che le Dogane, con nota n. 1704 del 21 maggio 2003, hanno inserito la pasta di farina di farro e di semola di kamut tra le paste alimentari “non cotte né farcite né altrimenti preparate” e, pertanto, ricomprese nel citato n. 15) della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72. Analogamente è avvenuto con la nota n. 1146 del 6 aprile 2004 che ha ricompreso in tale categoria merceologica anche la pasta alimentare senza glutine a base di mais, riso o mais e riso insieme, perché composto essenzialmente con cereali essiccati anche se privi di glutine. Allo stesso modo, con la nota n. 1618 del 3 giugno 2005. L’Agenzia delle Dogane ha rilevato che la pasta formata con amido di mais, fecola di patate, colorante ed emulsionante, come l’analogo prodotto contenente amido, umidità e ceneri s. S. “risulta classificabile nella voce NC 19021990, posizione corrispondente alla sottovoce 1903- B- II ( cod. Stat. 905) della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987”. Alla luce dell’inquadramento merceologico effettuato dalle Dogane, l’Agenzia delle Entrate ammette che le operazioni commerciali che coinvolgono tutte le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, tra le quali rientra la pasta a base di amido di mais e fecola di patate, siano soggette all’aliquota agevolata del 4 per cento, in quanto rientranti nella generica dizione “paste alimentari” di cui al n. 15) della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72.
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