IVA: la dichiarazione iva può essere variata dal contribuente i giudici di legittimità ribadiscono la tesi (cfr sentenze del 2 luglio 2008, n. 18076 e del 2 marzo 2004, n. 4236), della emendabilità delle dichiarazioni annuali (o autonome) iva. Concordemente a quanto disciplinato dallo statuto del contribuente in merito ai rapporti con l’erario che devono ispirarsi a principi di buona fede, affidamento e sostanziale equilibrio fra le parti.
Iva annuale 2016: versamento a saldo o a rate a decorrere dal 16 marzo 2017
Il 16 marzo 2017 deve essere effettuato il versamento del saldo IVA relativo all’anno 2016 che risulta dalla dichiarazione IVA (quest’anno con scadenza 28. 02. 2017! Il prossimo il 30. 04. 2018! ), per i contribuenti che decidono di effettuare il versamento in un’unica soluzione senza maggiorazione, e per coloro che decidono di rateizzare la scadenza in questione riguarda il versamento della prima rata.
Sommario
In sintesi l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno:
se di importo almeno pari a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione);
utilizzando il modello F24 (codice tributo 6099).
Tuttavia i contribuenti hanno quattro diverse modalità per individuare la scadenza del versamento:
versare il saldo entro il 16 marzo 2017 in un’unica soluzione senza alcuna maggiorazione;
rateizzare l’importo dovuto in rate di pari importo, versando la prima rata entro il 16 marzo 2017 e aggiungendo alle rate successive alla prima, da pagare entro il 16 di ciascun mese, gli interessi dello 0,33% mensili (massimo 9 rate fino a novembre, sarà quindi possibile per il contribuente optare per un numero di rate che va da un minimo di 2 ad un massimo di 9, dal 16 di marzo al 16 di novembre);
differire il pagamento del saldo al 30 giugno 2017 (scadenza per i versamenti delle imposte sui redditi) e versarlo in un’unica soluzione con la maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese tra il 16/3 e il 30/6;
differire il versamento al 30 giugno 2017 suddividendo l’importo dovuto in rate di pari importo (massimo sei rate), ovvero ovvero rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione tra il 16 marzo e il 30 giugno e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima (da pagare, anche in questo caso, entro il 16 di ogni mese)
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