A partire dal 1° ottobre 2013, a meno di un improbabile ulteriore rinvio, è entrato in vigore l’aumento dell’aliquota iva dal 21% al 22% come previsto dall’articolo 11 del d. L. 28. 6. 2013 n. 76 convertito nella legge 9. 8. 2013 n. 99. Sulla falsa riga di quanto già avvenuto e disciplinato (mef ed agenzia delle entrate) per il precedente aumento al 21% del 17. 09. 2011 forniamo alcune importanti linee guida per aziende e professionisti sulla condotta da adottare per gestire l’attuale aumento al 22%.
IVA: GUIDA FISCALE E VADEMECUM PER L’AUMENTO DELL’IVA AL 22%
A partire dal 1° ottobre 2013, a meno di un improbabile ulteriore rinvio, è entrato in vigore l’aumento dell’Aliquota IVA dal 21% al 22% come previsto dall’articolo 11 del D. L. 28. 6. 2013 n. 76 convertito nella Legge 9. 8. 2013 n. 99. Sulla falsa riga di quanto già avvenuto e disciplinato (MEF ed Agenzia delle Entrate) per il precedente aumento al 21% del 17. 09. 2011 forniamo alcune importanti linee guida per aziende e professionisti sulla condotta da adottare per gestire l’attuale aumento al 22%.
IVA: Guida Fiscale e Vademecum per l’aumento dell’IVA al 22%
A partire dal 1° ottobre 2013, a meno di un improbabile ulteriore rinvio, è entrato in vigore l’aumento dell’Aliquota IVA dal 21% al 22% come previsto dall’articolo 11 del D. L. 28. 6. 2013 n. 76 convertito nella Legge
9. 8. 2013 n. 99. Sulla falsa riga di quanto già avvenuto e disciplinato (MEF ed Agenzia delle Entrate) per il precedente aumento al 21% del 17. 09. 2011 forniamo alcune importanti linee guida per aziende e professionisti sulla condotta da adottare per gestire l’attuale aumento al 22%.
Si tiene a precisare che:
se le operazioni a cui si riferisce la fattura si ritengono effettuate in data antecedente al 01. 10. 2013 sono d a assoggettare ad IVA con aliquota del 21%;
per le cessioni di beni mobili per la determinazione dell’aliquota vale la data della consegna o spedizione
MOMENTO IMPOSITIVO: l’art. 6 individua il momento in cui l’IVA sulle operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi diviene esigibile (da parte dello Stato), cioè il giorno in cui sorge il debito Iva verso l’Erario da parte del cedente o del prestatore. L’effettiva liquidazione dell’IVA avviene successivamente, per cadenze trimestrali o mensili (vedi art. 27). In fase di prima approssimazione si può dire che il debito IVA si origina all’atto della consegna o della spedizione dei beni mobili, all’atto traslativo della proprietà per i beni immobili e all’atto del paga mento (nella misura in cui esso avviene) per le prestazioni di servizi. Esistono tuttavia numerose eccezioni e particolarità sintetizzate nella tabella sotto riportata. Per le prestazioni di servizi il momento impositivo viene anticipato in caso di emissione della fattura prima della data di pagamento. Per le cessioni di beni è anticipato in caso di anticipata emissione della fattura rispetto al giorno di effettuazione dell’operazione, nonché in caso di ricevimento di acconti o pagamenti anticipati.
E’ importante aggiornare alla nuova aliquota del 22% i listini prezzi dei commercianti al dettaglio e quelli delle imprese all’ingrosso, se indicati al lordo dell’imposta, ad esempio perché utilizzati dai clienti rivenditori che hanno rapporti con i privati.
Per evitare di ristampare costosi cataloghi, si possono applicare etichette adesive sulla copertina o apporre dei timbri nelle pagine dei prezzi lordi, indicando che dalla data di entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota lva.
Nei prossimi giorni, per determinare l’aliquota Iva applicabile (21% o 22%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell’operazione. Solo se questo cadrà dopo l’entrata in vigore della modifica si applicherà l’aliquota Iva del 22 per cento.
Per applicare ancora l’lva del 21%, però, è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all’entrata in vigore dell’aumento al 22 per cento. In questo caso, però, l’lva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato a oggi del corrispettivo consente l’applicazione dell’aliquota al 21 per cento. Le fatture differite relative alle consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2013, emesse entro il 15 ottobre, indicheranno due aliquote Iva ordinarie differenti: il 21% per le consegne effettuate fino al 30 settembre (compreso), e il 22% per quelle successive. Nulla vieta, però, di emettere nei confronti dello stesso cliente due differenti fatture differite.
L’articolo 21, comma 4 Dpr 633/1972, infatti, prima concede la possibilità di emettere una fattura differita per ogni cessione di beni documentata da documento di trasporto o da altro documento simile, poi prevede la possibilità di emettere anche «una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti». La conferma arriva dalla circolare 31 ottobre 1974, n. 42, secondo la quale «per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti si può emettere una unica fattura che riepiloghi le operazioni effettuate nel mese ovvero più fatture che riassumano operazioni effettuate in periodi più brevi del mese stesso». Quindi, le cessioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto nel mese possono anche essere riepilogate in più fatture, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura gli estremi dei documenti di trasporto emessi”.
Tabella di riepilogo
TIPO di OPERAZIONE |
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GIORNO di ESIGIBILITà DELL’IVA |
CESSIONE di BENI MOBILI |
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CONSEGNA o SPEDIZIONE del BENE SE con |
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EFFETTO TRASLATIVO IMMEDIATO |
CESSIONE di BENI IMMOBILI |
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STIPULA dell’ATTO SE con EFFETTO |
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TRASLATIVO IMMEDIATO |
CESSIONE con RISERVA DI PROPRIETà |
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STIPULA dell’ATTO |
LOCAZIONE con CLAUSOLA di |
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STIPULA del CONTRATTO di LOCAZIONE |
TRASFERIMENTO della PROPRIETà |
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VINCOLANTE per ENTRAMBE le PARTI |
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CESSIONE per ATTO DI UNA PUBBLICA |
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PAGAMENTO del CORRISPETTIVO |
AUTORITA |
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CESSIONI PERIODICHE o CONTINUATIVE in |
PAGAMENTO del CORRISPETTIVO |
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base a CONTRATTI di SOMMIISTRAZIONE |
(vedi R. M. 21. 4. 1009, n. 105/E) |
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PASSAGGI dal COMMITTENTE al |
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VENDITA da PARTE del COMMISSIONARIO |
COMMISSIONARIO |
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AUTOCONSUMO o DESTINAZIONE a |
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PRELIEVO DEL BENE |
FINALITà ESTRANEA di BENI |
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CESSIONE in BASE a CONTRATTO |
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RIVENDITA a TERZI |
ESTIMATORIO |
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ASSEGNAZIONI di ABITAZIO’I da PARTE di |
ROGITO NOTARILE |
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COOPERATIVE EDILIZIE) |
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CESSIONE di DETERMINA TI PRODOTTI |
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PAGAMENTO |
FARMACEUTICI |
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CESSIONE di BENI e PRESTAZIONI di |
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PAGAMENTO |
SERVIZI da PARTE di ENTI NON |
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COMMERCIALI, ASSOCIAZIONI, ecc. A SOCI, |
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ASSOCIATI, ecc. |
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CESSIONE di BENI a STATO, ENTI PUBBLICI |
PAGAMENTO |
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Territoriali, C. C. LA. A. , UNIVERSITA, |
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A. S. L. , ENTI OSPEDALIERI, di RICOVERO |
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e CURA, ENTI PUBBLICI di ASSISTENZA e di |
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PREVIDENZA |
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PREST AZIONI di SERVIZI |
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PAGAMENTO |
AUTOCONSUMO O DESTINAZIONE A |
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ATTO DELL’EFFETTUAZIONE |
FINALITà ESTRANEA di SERVIZI |
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Per assistenza o pareri inviate mail a
a. Ferretti@networkfiscale. Com
O telefonate al numero verde 800. 19. 27. 52