è in vigore dal 24 gennaio 2015 il d. L. N. 4 che disciplina misure urgenti in materia di esenzione imu per i terreni montani, ridefinendo i parametri precedentemente fissati. In particolare, il decreto – approvato dal consiglio dei ministri di venerdì 23 gennaio 2015 prevede che, a decorrere da quest’anno, l’esenzione dall’imposta municipale propria sia applicata.
Imu: Chi deve pagare e chi è esonerato con le ultime novità del D.L. 4 del 2015
è in vigore dal 24 gennaio 2015 il D. L. N. 4 che disciplina misure urgenti in materia di esenzione IMU per i terreni montani, ridefinendo i parametri precedentemente fissati. In particolare, il decreto – approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì 23 gennaio 2015 prevede che, a decorrere da quest’anno, l’esenzione dall’imposta municipale propria sia applicata…
Imu: Chi deve pagare e chi è esonerato con le ultime novità del D. L. 4 del 2015
è in vigore dal 24 gennaio 2015 il D. L. N. 4 che disciplina misure urgenti in materia di esenzione IMU per i terreni montani, ridefinendo i parametri precedentemente fissati. In particolare, il decreto – approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì 23 gennaio 2015 prevede che, a decorrere da quest’anno, l’esenzione dall’imposta municipale propria sia applicata:
· ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
· ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
Criteri che si applicano anche all’anno di imposta 2014, anno per il quale tra l’altro non è comunque dovuta l’IMU per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell’Interno, del 28 novembre 2014, e che invece oggi risultano imponibili per effetto delle novità appena descritte. Per tutti gli altri terreni, quelli che vengono classificati come Comuni non montani, è previsto il regolare pagamento dell’imposta.
Proroga scadenza versamento IMU al 10. 02. 2015
E’ stato prorogato ancora al prossimo 10 febbraio il pagamento dell’Imu sui terreni agricoli: la proroga è stata decisa in extremis venerdì scorso dal governo che, dopo una pioggia di richieste di proroghe, modifiche e revisioni dei criteri di pagamento, ha approvato lo slittamento del versamento dell’imposta a febbraio, definendo anche i parametri e le modalità di calcolo da eseguire per evitare errori. Il governo ha deciso che per il calcolo Imu sui terreni agricoli bisognerà prendere in considerazione l’elenco dei Comuni montanti elaborato dall’Istat che prevede la divisione tra comuni montani, parzialmente montani e non.
Modalità di calcolo IMU terreni agricoli
Per il pagamento Imu sui terreni agricoli, bisogna seguire le stesse modalità di calcolo Imu degli altri immobili, partendo dalla base imponibile che si ottiene dal reddito domenicale, riportato sull’atto di proprietà o sulla visura catastale, rivalutato del 25% moltiplicato per 135, che è il coefficiente dei terreni per i Comuni in cui si paga l’Imu, o 75, coefficiente valido per i soli coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Alla base imponibile ottenuta si applica l’aliquota Imu sui terreni, fissa al 7,6 per mille. E per pagare si può usare anche in questo caso il Modello F24, sui cui riportare il codice tributo 3914 dei terreni agricoli e montani, o il bollettino postale.
Elenco dei Comuni e chiave di lettura
Ora il numero dei Comuni esclusi dal pagamento dei tributo è aumentato, passando da 1498 a 3456, mentre quelli parzialmente esentati diventano 655.
Bisogna fare riferimento, per l’Imu 2015 (che si pagherà a giugno e dicembre 2015), alla colonna R dell’elenco allegato (elaborato dall’Istat). La sigla T significa totalmente montano (quindi esenzione per tutti, indipendentemente dall’altitudine); la sigla P significa parzialmente montano, quindi paga solo chi non è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale; la sigla NM significa non montano e quindi pagano tutti.
Per l’Imu 2014, la cui scadenza è il 10 febbraio 2015, si fa riferimento alle stesse regole ma con una specie di clausola di tutela che funziona così: chi risultava esente in base al Dm del 28 novembre 2014 continua a esserlo, anche se solo per l’Imu 2014.
Quindi, in sostanza, bisogna dare un’occhiata anche alla colonna P: Qui è indicata l’altitudine della “casa comunale”. Le regole sono queste: tra 0 e 280 metri pagano tutti, tra 281 e 600 pagano solo coloro che non sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, oltre i 600 metri non paga nessuno
Chi, per caso, risultasse “non esente” in base all’altitudine ma esente in base alla classificazione T-P-NM non pagherà comunque l’Imu 2014 il 10 febbraio. Mentre chi risulti esente in base all’altitudine, anche se non in base alla classificazione, non pagherà comunque l’Imu 2014 il 10 febbraio.
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