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giovedì 5 Dicembre 2024

Guida alla fiscalità internazionale ed alla tassazione dei redditi tra Italia ed Ucraina

Convenzione tra il governo della Repubblica Utaliana e il Governo dell’Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

CONVENZIONE ITALIA UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 16/04/2016 - 39904 visualizzazioni.
CONVENZIONE ITALIA UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

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CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL’UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

 

 

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell’Ucraina, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue.

 

 

 

Articolo 1

Soggetti.

 

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

 

 

Articolo 2

Imposte considerate.

 

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

 

2.   Sono  considerate  imposte  sul  reddito  e  sul  patrimonio  le  imposte  prelevate  sul  reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

 

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

 

a) per quanto concerne l’Italia:

 

i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

 

ii) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;

 

iii) l’imposta locale sul reddito;

 

iv) l’imposta sul patrimonio netto delle imprese;

 

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»).

 

b) per quanto concerne l’Ucraina:

 

i) l’imposta sugli utili delle imprese;

 

ii) l’imposta sul reddito dei cittadini;

iii) l’imposta sui beni delle imprese;

 

iv) l’imposta sui beni immobili dei cittadini;

 

v) l’imposta locale sul reddito;

 

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta ucraina»)

 

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dagli Stati contraenti dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

 

 

 

Articolo 3

Definizioni generali.

 

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

 

a) il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale  italiano  le  quali,  ai  sensi  della  legislazione  italiana  concernente  la  ricerca  e  lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l’Italia può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;

 

b) il termine «Ucraina» designa il territorio dell’Ucraina, la relativa Piattaforma Continentale e la relativa zona economica esclusiva (marittima), ivi comprese le zone esterne al mare territoriale dell’Ucraina, che, conformemente al diritto internazionale, sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione ucraina, come zone all’interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell’Ucraina per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;

 

c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, l’Italia o l’Ucraina;

 

d) il termine «persona» comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

 

e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’impostazione;

 

f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

 

g) l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un’impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;

 

h) il termine «cittadino» designa:

 

i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;

 

ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

 

i) l’espressione «autorità competente» designa:

 

i)  per quanto concerne l’Italia, il Ministero delle finanze, e,

 

ii) per quanto concerne l’Ucraina, il Ministero delle finanze dell’Ucraina od il suo rappresentante autorizzato.

 

2. Per l’applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

 

 

 

Articolo 4

Residenti.

 

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.

 

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

 

a)  detta  persona  è  considerata  residente  dello  Stato  contraente  nel  quale  ha  un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

 

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

 

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;

 

d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la cittadinanza di alcuno  di  essi,  le  autorità  competenti  degli  Stati  contraenti  risolvono  la  questione  di  comune accordo.

 

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

 

 

 

Articolo 5

Stabile organizzazione.

 

 

 

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

 

2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

 

a) una sede di direzione;

 

b) una succursale;

 

c) un ufficio;

 

d) un’officina;

 

e) un laboratorio;

 

f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;

 

g) un cantiere di costruzione, di montaggio, o di installazione la cui durata oltrepassa i 12 mesi.

 

3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

 

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;

 

b)  i  beni  o  le  merci  appartenenti  all’impresa  sono  immagazzinate  ai  soli  fini  di  deposito,,  di esposizione o di consegna;

 

c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;

 

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;

 

e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l’impresa.

 

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente

– diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di beni o merci per l’impresa.

 

5.   Non  si  considera  che  un’impresa  di  uno  Stato  contraente  abbia  uno  stabile  organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’àmbito della loro ordinaria attività.

 

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

 

 

 

Articolo 6

Redditi immobiliari.

 

 

 

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

2. L’espressione «beni immobili» è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l’usufrutto dei beni immobili e di diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

 

3.   Le disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente articolo  si  applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

 

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

 

 

 

Articolo 7

Utili delle imprese.

 

1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa  non  svolga  la  sua  attività  nell’altro  Stato  contraente  per  mezzo  di  una  stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

 

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene  sarebbero  stati  da  essa  conseguiti  se  si  fosse  trattato  di  un’impresa  distinta  e  separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione,  sia  altrove.  Tuttavia,  tale  deduzione  non  verrà  ammessa  con  riferimento  ad eventuali somme pagate (diverse da quelle relative al rimborso delle spese effettive) dalla stabile organizzazione all’impresa o a uno dei suoi uffici, a titolo di canoni, compensi o altri pagamenti analoghi in corrispettivo per l’utilizzo di brevetti o altri diritti, o a titolo di commissione, per servizi specifici eseguiti o per l’amministrazione, o a titolo di interessi derivanti da prestiti concessi alla stabile organizzazione dall’impresa, eccetto nel caso di istituti bancari.

 

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili, in conformità alla propria legislazione, da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa tra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo  non impedisce  a  detto  Stato  contraente di  determinare  gli  utili  imponibili  secondo  la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

 

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l’impresa.

 

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

 

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

 

 

 

Articolo 8

Navigazione marittima ed aerea.

 

1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di un’impresa di uno Stato contraente, sono imponibili solamente in detto Stato contraente.

 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

 

 

 

Articolo 9

Imprese associate.

 

Allorché

 

a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente;

o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi da parte di uno Stato contraente negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

 

 

 

Articolo 10

Dividendi.

 

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere:

 

a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente o indirettamente almeno il 20 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;

 

b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

 

Il presente paragrafo non riguarda l’imposizione della società rispetto agli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

 

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

 

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, svolga nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione, generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli elementi del reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

 

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti,  sugli  utili  non  distribuiti  della  società,  anche  se  i  dividendi  pagati  o  gli  utili  non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

Interessi.

 

1.   Gli  interessi  provenienti  da  uno  Stato  contraente  e  pagati  ad  un  residente  dell’altro  Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

 

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

 

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

 

b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente  od  organismo  (compresi  gli  istituti  finanziari)  interamente  di  proprietà  di  questo  Stato contraente o di un suo ente locale; o

 

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

 

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

 

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

 

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione  o  della  base  fissa,  gli  interessi  stessi  si  considerano  provenienti  dallo  Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

 

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

Canoni.

 

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 7 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

 

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

 

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

 

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

 

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto informazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

 

 

Articolo 13

Utili di capitale.

 

1. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall’alienazione di:

 

a) azioni, diverse da azioni quotate in una Borsa Valori riconosciuta, il cui valore deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell’altro Stato contraente, o

 

b) una partecipazione in una società di persone il cui patrimonio consiste di beni immobili situati nell’altro Stato contraente, ovvero di azioni di cui al precedente sottoparagrafo a), sono imponibili in detto altro Stato.

 

3. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

 

4. Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all’esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato di cui è residente l’impresa.

 

5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2,

3 e 4 del presente articolo, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

 

 

 

Articolo 14

Professioni indipendenti.

 

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue  attività.   Se  egli  dispone  di  tale  base  fissa,  i  redditi  sono  imponibili  nell’altro  Stato  ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

 

2. L’espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

 

 

 

Articolo 15

Lavoro subordinato.

 

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

 

2.  Nonostante  le  disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente  articolo,  le  remunerazioni  che  un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

 

a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale

183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell’anno fiscale considerato, e

 

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro

Stato, e

 

c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

 

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo  di  un  lavoro  subordinato  svolto  a  bordo  di  navi  o  di  aeromobili  impiegati  da un’impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente di cui è residente l’impresa esercente dette navi o aeromobili.

 

 

 

Articolo 16

Compensi e gettoni di presenza.

 

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

 

 

 

Articolo 17

Artisti e sportivi.

 

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

 

2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno  sportivo  in  tale  qualità,  è  attribuito  ad  una  persona  diversa  dall’artista  o  dallo  sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione.

 

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi di cui al presente articolo sono esenti da tassazione nello Stato contraente in cui le attività dell’artista di spettacolo o dello sportivo vengono esercitate, qualora tali attività siano interamente finanziate per mezzo di fondi pubblici di entrambi gli Stati, o vengano svolte nell’àmbito di accordi di cooperazione culturale tra gli Stati contraenti.

 

 

 

Articolo 18

Pensioni.

 

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19 della presente Convenzione, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego e le annualità pagate a detto residente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Il termine «annualità» designa le somme fisse pagabili periodicamente a date prestabilite vita naturale durante, oppure per un periodo di tempo determinato o  determinabile, in dipendenza dell’assunzione di un obbligo di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e intero corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.

 

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, e le annualità  pagate  nell’àmbito  di  un  Fondo  Pensionistico  Statale  facente  parte  del  sistema  di previdenza sociale di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

 

 

 

Articolo 19

Funzioni pubbliche.

 

1. A) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;

 

b) nonostante le disposizioni del sottoparagrafo a) del presente paragrafo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

 

i) ha la cittadinanza di detto Stato; o

 

ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

 

2. A) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato;

 

b) nonostante le disposizioni del sottoparagrafo a) del presente paragrafo, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

 

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’àmbito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

 

 

 

Articolo 20

Professori e insegnanti.

 

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo  non  superiore  a  due  anni allo  scopo  di  insegnare  o  di  effettuare  ricerche  presso  una università, collegio, scuola od altro analogo istituto il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente, è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall’attività di insegnamento o di ricerca.

 

2. Il presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questa non è effettuata nell’interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di più persone.

 

Articolo 21

Studenti.

 

1. Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno  Stato  contraente,  residente  dell’altro  Stato  contraente  e  che  soggiorna  nel  primo  Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

 

2. I redditi di cui al paragrafo 1 che uno studente o apprendista riceve in corrispettivo delle sue prestazioni personali sono esenti da imposta nello Stato contraente in cui egli soggiorna, purché tale attività faccia parte della sua istruzione o formazione.

 

 

 

Articolo 22

Altri redditi.

 

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6 della presente Convenzione, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell’altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

 

 

 

Articolo 23

Patrimonio.

 

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all’art. 6, posseduti da un residente di uno

Stato contraente e situati nell’altro Stato contraente. è imponibile in detto altro Stato.

 

2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente sono imponibili in detto altro Stato.

 

3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell’impresa.

 

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

 

Articolo 24

Eliminazione della doppia imposizione.

 

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

 

2. Per quanto concerne l’Italia:

 

a) se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Ucraina, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Ucraina, ma  l’ammontare  della  deduzione non  può  eccedere  la  quota  di  imposta  italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia,, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana;

 

b) se un residente dell’Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformità con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Ucraina, l’imposta sul patrimonio versata in Ucraina sarà considerata come credito dell’imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento  di  patrimonio  posseduto  in  Ucraina  nella proporzione  in  cui  lo stesso  concorre  alla formazione del patrimonio complessivo.

 

3. Per quanto concerne l’Ucraina:

 

a) fatte salve le disposizioni della legislazione ucraina concernenti l’eliminazione delle imposte versate in un territorio diverso dall’Ucraina (senza che ne siano modificati i princìpi generali), l’imposta italiana prelevata ai sensi della legislazione italiana e conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, su utili o redditi provenienti da fonti interne o sul patrimonio imponibile situato in Italia è ammessa in deduzione dalle imposte ucraine calcolate con riferimento a tali utili, reddito o patrimonio. La somma dedotta non può eccedere l’imposta italiana calcolata rispetto agli utili, al reddito o al patrimonio imponibili ai sensi della legislazione ucraina;

 

b) tali deduzioni in ogni caso non possono eccedere la frazione d’imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima di operare la deduzione, attribuibile, a seconda del caso, al reddito o al patrimonio imponibile in Ucraina.

 

 

 

Articolo 25

Non discriminazione.

 

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o i entrambi gli Stati contraenti.

 

2. L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni fiscali che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

 

3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 6 dell’articolo 11, o il paragrafo 4 dell’articolo 12, o in conformità alle disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo 12 della presente Convenzione, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio tassabile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

Tuttavia, le disposizioni di cui al paragrafo precedente del presente articolo non limiteranno l’applicazione delle disposizioni interne per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale.

 

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte che costituiscono l’oggetto della presente Convenzione.

 

 

 

 

Articolo 26

Procedura amichevole.

 

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che ha dato luogo all’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

 

2. L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente  soluzione,  farà  del  suo  meglio  per  regolare  il  caso  per  via  di  amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

 

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione.

 

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad un a Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

 

 

 

 

Articolo 27

Scambio di informazioni.

 

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare  le  disposizioni  della  presente  Convenzione  o  quelle  delle  leggi  interne  degli  Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, in particolare, per prevenire le frodi e facilitare l’applicazione delle disposizioni di legge contro l’elusione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nelle sentenze.

 

2.   Le  disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente  articolo  non  possono  in  nessun  caso  essere interpretate nel senso di imporre alle autorità competenti degli Stati contraenti l’obbligo:

 

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione o alla prassi amministrativa prevalente degli Stati contraenti;

 

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione o nel quadro della normale prassi amministrativa degli Stati contraenti;

 

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali  o  un  processo  commerciale  oppure  informazioni  la  cui  comunicazione  sarebbe contraria all’ordine pubblico.

 

 

 

 

Articolo 28

Agenti diplomatici e funzionari consolari.

 

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 29

Rimborsi.

 

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato del quale è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

 

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabili dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all’applicazione dei benefìci previsti dalla presente Convenzione.

 

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

 

 

 

Articolo 30

Entrata in vigore.

 

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.

 

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

 

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio 1995;

 

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al, 1° gennaio 1995.

 

3. Le domande di rimborso o di accreditamento d’imposta cui da diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1995 e fino all’entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione o, se successiva, dalla data in cui è stata prelevata l’imposta.

 

4. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito tra l’Italia e l’URSS, firmata a Roma il 26 febbraio 1985, cesserà di avere effetto nelle relazioni tra l’Italia e l’Ucraina alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

 

 

 

Articolo 31

Denuncia.

 

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al,

1° gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

 

b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Kiev, il 26 febbraio 1997, in duplice esemplare, nelle lingue inglese, italiana e ucraina, tutti i

testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

 

(seguono le firme)

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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL’UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

 

 

 

All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell’Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

 

1. Con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 5, qualora un magazzino venga utilizzato in uno Stato contraente per la vendita di beni o merci appartenenti ad un’impresa dell’altro Stato contraente, il magazzino stesso è considerato stabile organizzazione di tale impresa.

 

2. Con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 7, l’espressione «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione» designa le spese direttamente connesse con l’attività di detta stabile organizzazione.

 

3. Con riferimento all’articolo 8, gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

 

a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili; e

 

b) gli utili derivanti dall’impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container (inclusi i rimorchi e la relativa attrezzatura per il trasporto di container) utilizzati per il trasporto di beni o merci; qualora tale noleggio o tale impiego, manutenzione o noleggio, a seconda dei casi, costituiscano utili occasionali e secondari rispetto all’esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.

 

4. Con riferimento all’articolo 9, qualora da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l’altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state stabilite tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all’articolo 26 e al paragrafo 9 del presente Protocollo aggiuntivo.

 

5. Con riferimento all’articolo 18, l’espressione «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, e le annualità» designa i pagamenti non aventi natura contributiva.

 

6. Con riferimento al paragrafo 4 dell’articolo 10, al paragrafo 5 dell’articolo 11, al paragrafo 4 dell’articolo 12 ed al paragrafo 2 dell’articolo 22, l’ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai princìpi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.

 

7. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi all’Istituto per il Commercio Estero (I. C. E. ) come pure ai corrispondenti enti ucraini, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

 

8. Le disposizioni relative all’imposizione sul patrimonio contenute nell’articolo 23 e le disposizioni relative all’eliminazione della doppia imposizione in materia di patrimonio contenute nel sottoparagrafo b) del paragrafo 3 dell’articolo 24 della Convenzione entreranno in vigore all’atto dell’introduzione  da  parte  dell’Ucraina  di  una  imposta  patrimoniale  e  dopo  che  le  Autorità competenti degli Stati contraenti si saranno così accordate a seguito di reciproche consultazioni.

 

9. Con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 25, le disposizioni interne per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale comprendono le disposizioni per limitare la deducibilità di spese ed altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell’altro Stato contraente.

 

10. Con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 26, l’espressione «indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale» significa che l’attivazione della procedura amichevole non è in alternativa  con  le  procedure  contenziose  nazionali  che  vengono  in  ogni  caso  preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un’applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione.

 

11. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 29 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione delle deduzioni ai fini fiscali previste dalla presente Convenzione.

 

 

 

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente protocollo aggiuntivo.

 

Fatta a Kiev, il 26 febbraio 1997, in duplice esemplare, nelle lingue inglese, italiana e ucraina, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

 

(seguono le firme)

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