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martedì 21 Gennaio 2025
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Assistenza diretta a fronteggiare la crisi di liquidità legata al Coronavirus – covid-19

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Assistenza diretta a fronteggiare la crisi di liquidità legata al Coronavirus – covi-19

L’emergenza Coronavirus – Covid-19, deve essere fronteggiata in modo tempestivo dalle aziende, deve essere determinato in Via immediata il fabbisogno finanziario di breve periodo (da 1 a 5 mesi) e di medio (fine sei mesi – fine anno), il calcolo del fabbisogno finanziario indica quanti soldi occorrono per tenere l’azienda in piedi, quanti assorbimenti di liquidità subisce l’azienda. Il servizio è diretto a valutare l’impatto della crisi e drenare liquidità pro norma, attraverso richieste lecite al sistema bancario (es. Sospensione dei pagamenti per un anno delle quote capitali), il ricorso agli ammortizzatori sociali (in modo diretto o indiretto), agevolazioni fiscali e/o rinvio dei pagamenti pro norma, l’assistenza è rivolta a livello:

A.      finanziario (sistema Banca – Abi – Casa deposito e prestiti);

B.      fiscale;

C.      gestione degli ammortizzatori sociali per le risorse umane dell’azienda.

E’ fondamentale determinare il fabbisogno finanziario per ogni azienda:

·       al 31. 03. 2020;

·       al 30. 04. 2020;

·       al 31. 05. 2020;

·       alla data del 31. 07. 2020 (prevista nel primo dpcm come fine stimata dell’emergenza nazionale);

·       al 30. 09. 2020;

·       al 31. 12. 2020.

Il servizio di assistenza diretto a fronteggiare la crisi di liquidità legata al Coronavirus – covi-19 è rivolto ad:

a)     aziende di piccole, medie e grandi dimensioni (ss, sas snc, cooperative, srl, spa);

b)    ditte individuali commercianti ed artigiani;

c)     enti del Terzo Settore (SSD, ASD, ODV, Assocazioni di categoria, APS);

d)    commercialisti e tributaristi (formazione);

e)     consulenti e professionisti di qualsiasi categoria;

f)     consulenti senz’albo;

Fondi per lo Smart Working

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La Regione Lazio ha deciso di adottare una misura per aiutare le imprese, in questo momento di emergenza epidemiologica, per proseguire le attività e per permettere ai lavoratori di lavorare da casa.

La Regione Lazio ha deciso di adottare una misura per aiutare le imprese, in questo momento di emergenza epidemiologica, per proseguire le attività e per permettere ai lavoratori di lavorare da casa.  L’11 Marzo 2020, il Presidente Nicola Zingaretti ha affermato che a seguito delle numerose richieste pervenute ha messo in campo 2 milioni di Euro per favorire le imprese del Lazio a continuare a lavorare, ma da casa.

Il bando sarà rivolto a tutti i datori di lavoro iscritti alla Camera di Commercio o in possesso di Partita IVA e con almeno 3 dipendenti.

Il finanziamento potrà essere utilizzato sia per servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working, sia per l’acquisto di strumenti tecnologici per l’attuazione del piano di smart working aziendale.

 

Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

Se non desideri ricevere ulteriori e-mail comunicalo a newsletter@networkfiscale. Com

Fondo d’Integrazione Salariale

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I Fondi di solidarietà sono disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del D. Lgs. 148 del 14 settembre 2015 e forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.  La prestazione principale erogata dai fondi è l’assegno ordinario, ovverosia un’integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni. Possono essere previsti, inoltre, altri interventi quali: prestazioni integrative rispetto alle prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché erogazione, in presenza di determinati requisiti, di assegni straordinari a favore di lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo fino alla maturazione del diritto alla pensione.

I Fondi di solidarietà sono disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del D. Lgs. 148 del 14 settembre 2015 e forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.
La prestazione principale erogata dai fondi è l’assegno ordinario, ovverosia un’integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni. Possono essere previsti, inoltre, altri interventi quali: prestazioni integrative rispetto alle prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché erogazione, in presenza di determinati requisiti, di assegni straordinari a favore di lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo fino alla maturazione del diritto alla pensione.

Cosa è: Il Fondo d’Integrazione salariale, disciplinato dal D. I. N. 94343 del 3 febbraio 2016, pubblicato in G. U. N. 74 del 30/03/2016, nasce dall’adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del D. Lgs 148/2015, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Fondo ricomprende nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro – anche non organizzati in forma d’impresa – che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il F. I. S. Ha lo scopo di attuare interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione ordinaria (ad eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (ad eccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale.  In particolare, il fondo eroga:

  l’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro;
 l’assegno ordinario, in aggiunta all’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

I trattamenti d’integrazione salariale erogati dal Fondo devono essere autorizzati dalla Sede INPS competente in relazione all’unità produttiva; in caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è comunque unica.

A chi spettano le prestazioni: Sono destinatari delle prestazioni del Fondo d’integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.  Si sottolinea che i suddetti lavoratori devono avere, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda.

Quando spettano: L’assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario.  Agli assegni ordinari, invece, possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria, con le eccezioni sopra richiamate, e, dunque, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta.

Quanto spetta: Sia per l’assegno di solidarietà che per l’assegno ordinario la misura del beneficio è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria. Durante il periodo di percezione dell’integrazione salariale non è dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare.

Durata: La durata della prestazione è differente a seconda della prestazione richiesta. Nello specifico:

a) l’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile;

b) l’assegno ordinario può essere concesso, sia per le causali della cassa integrazione guadagni ordinaria che della cassa integrazione straordinaria, fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

DURATA MASSIMA COMPLESSIVA: Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.  Tuttavia, ai fini della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà. Oltre tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero.

Pertanto a titolo esemplificativo sarà possibile, nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole causali, a seconda della combinazione delle causali invocate, avere le seguenti durate massime:

·        36 mesi di assegno di solidarietà;

·        24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario;

·        24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà.

 

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

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Coronavirus, le misure del Governo per ridurre l’impatto economico

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Il 30 gennaio l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia di Coronavirus (COVID-19) in Cina. Per dare attuazione alle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione dell’OMS, il 31 gennaio il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato d’emergenza, per la durata di sei mesi, per consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile e lo stanziamento dei fondi necessari. Per affrontare questa situazione delicata, il ministero dell’Economia e delle Finanze con un primo decreto ministeriale del 24 febbraio è intervenuto sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio del 23 febbraio.

Il 30 gennaio l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia di Coronavirus (COVID-19) in Cina. Per dare attuazione alle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione dell’OMS, il 31 gennaio il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato d’emergenza, per la durata di sei mesi, per consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile e lo stanziamento dei fondi necessari. Per affrontare questa situazione delicata, il ministero dell’Economia e delle Finanze con un primo decreto ministeriale del 24 febbraio è intervenuto sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio del 23 febbraio.  Il decreto ministeriale ha provveduto a fornire un primo sostegno: sono stati sospesi i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelle conseguenti ad accertamenti esecutivi. Il Governo è intervenuto successivamente, a stretto giro, con ulteriori misure urgenti: il 28 febbraio il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge per alleviare le specifiche conseguenze della crisi, sia dal lato delle imprese, che sono state sollevate dall’onere di versare imposte, contributi previdenziali, premi assicurativi ed eventualmente stipendi (tramite alla cassa integrazione, anche in deroga), sia dal lato delle famiglie, con la sospensione di tasse e assicurazioni, ma anche di mutui e bollette. L’azione dell’esecutivo non si ferma a questi primi provvedimenti: sono allo studio ulteriori interventi per incrementare la portata delle misure a sostegno del mondo del lavoro e di quello delle imprese, con un ulteriore allargamento degli ammortizzatori sociali e forme selettive di sostegno all’economia. Ecco i principali provvedimenti assunti sinora dal Governo per ridurre l’impatto sull’economia del Coronavirus.

Sospensioni e adempimenti: Oltre ai provvedimenti adottati con il DM del 24 febbraio, il DL dispone la sospensione di ulteriori adempimenti

Vengono modificati e prorogati i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. In particolare: viene anticipata dal 2021 al 2020 la decorrenza delle nuove disposizioni per l’assistenza fiscale e per la precompilata, che il Dl Fiscale 2019 ha differito al 30 settembre rispetto al 23 luglio (per la presentazione del Modello 730 e per la presentazione della dichiarazione ai Caf-dipendenti) e al 7 luglio (per la presentazione al proprio sostituto d’imposta); vengono differiti al 31 marzo 2020 i termini per l’invio da parte dei sostituti di imposta delle certificazioni uniche; viene posticipato al 5 maggio 2020 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata. Allo stesso tempo, la trasmissione telematica all’Agenzia dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, con scadenza al 28 febbraio, viene effettuata entro il 31 marzo 2020. A partire dal 2021 l’Agenzia rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni uniche pervenute. Questi provvedimenti hanno validità su tutto il territorio nazionale. Vengono sospesi fino al 30 aprile 2020 i termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere con riferimento alle utenze di energia, acqua, gas e rifiuti. I pagamenti sospesi successivamente potranno essere effettuai tramite rateizzazione. Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. Viene esteso il fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, aggiungendo una nuova causale a supporto della richiesta di sospensione. Si tratta del Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il provvedimento ha validità su tutto il territorio nazionale. L’ordinanza della Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020 sospende inoltre le rate dei mutui (anche persona fisica non imprenditore) fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. Vengono sospesi i termini per il pagamento dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 e i termini per i versamenti dei premi assicurativi in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020. Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

Lavoro:

Vengono introdotte procedure semplificate per presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. I datori di lavoro del settore privato, incluso quello agricolo, che non possono beneficiare degli strumenti di sostegno al reddito previsti a legislazione vigente, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. Ai lavoratori autonomi viene riconosciuta un’indennità mensile di 500 euro per tre mesi. Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione vengono messe a disposizione le dotazioni informatiche (computer portatili e tablet) necessarie per consentire lo svolgimento del lavoro agile. Per gli impiegati pubblici è stabilito che il periodo di malattia o quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Questi provvedimenti hanno validità su tutto il territorio nazionale.

Imprese:

Per assicurare liquidità alle imprese, saranno concessi mutui a tasso zero della durata non superiore a 15 anni per l’estinzione di debiti bancari. Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.  

Vengono sospesi i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, senza che tale sospensione comporti l’applicazione di sanzioni e interessi, mentre è possibile il ricorso alla rateizzazione. Sono sospesi per 12 mesi i mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia). Sospesi anche i termini di pagamento a carico delle imprese per i versamenti dei premi assicurativi e alle camere di commercio. Questi provvedimenti riguardano i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. A sostegno delle imprese esportatrici viene incrementato di 350 milioni di euro per il 2020 il Fondo SIMEST, finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale all’estero, mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ad imprese. Il provvedimento ha validità su tutto il territorio nazionale. Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’Unione europea e lo Stato italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento. Il Dl rifinanzia tale Fondo per 50 milioni per il 2020 prevedendone l’intervento a titolo gratuito nella misura massima consentita, 80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione. Il provvedimento riguarda i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

Turismo:

Il Decreto legge introduce misure di sostegno per gli operatori del settore turistico-alberghiero e di ristoro per le spese di viaggio già sostenute nell’impossibilità però di prendere parte al viaggio stesso. Nel dettaglio, per gli esercenti attività turistico-alberghiera, le agenzie di viaggio e i tour operator che operano sul territorio nazionale, viene sospeso fino al 30 aprile 2020 il versamento delle ritenute alla fonte operate per i dipendenti, così come dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi vengono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio successivo senza applicazione di sanzioni o interessi. Questi provvedimenti hanno validità su tutto il territorio nazionale. Viene inoltre previsto che il rimborso del viaggio o del pacchetto turistico (ovvero l’emissione di un voucher di pari importo) sia a carico dell’emittente del biglietto o dell’organizzatore del viaggio. Le scuole potranno ottenere il rimborso integrale delle somme già versate per le gite di istruzione, se sospese tra il 23 febbraio e il 15 marzo, e quindi rimborsare le famiglie senza oneri a carico dei loro bilanci. Il provvedimento riguarda i soggetti impossibilitati a completare il viaggio, secondo le modalità previste nel decreto.

Famiglia e scuola:

Per il 2020 la Carta della Famiglia, che consente di accedere a sconti sull’acquisto di beni e servizi anche attraverso riduzioni tariffarie, viene destinata anche alle famiglie con almeno un figlio a carico che risiedano nella zona emergenziale. Viene assicurata la validità dell’anno scolastico in corso anche per le istituzioni scolastiche che non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, rimanendo chiuse a seguito delle misure di contenimento del virus Covid-19. Il provvedimento ha validità su tutto il territorio nazionale.

Giustizia:

Nelle regioni interessate, vengono adottate misure urgenti per la sospensione dei termini e il rinvio delle udienze nei procedimenti civili e penali e della giustizia amministrativa fino al 31 marzo 2020.  In particolare, si prevede:

il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali;

l’applicazione della rimessione in termini agevolata, presupponendo che il mancato rispetto dei termini sia legato a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenza;

l’esistenza di alcune eccezioni alla norma, quando la partecipazione alle udienze sia resa possibile in videoconferenza o con collegamenti a distanza;

la necessità che i colloqui dei detenuti con i congiunti siano svolti, quando possibile, a distanza, mediante apparecchiature in dotazione dell’amministrazione penitenziaria o mediante collegamento telefonico, nei limiti previsti dalla legge.

 

Modulo di Autodichiarazione per gli spostamenti

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Modulo di Autodichiarazione per gli spostamenti

(Fonte Ministero degli interni) scarica il modulo in allegato per spostamenti su tutto il territorio nazionale conforme alle disposizione del Decreto del 9. 03. 2020 (dpcm – 09032020 Coronavirus – Covis-19) (Fonte Ministero degli interni) scarica il modulo in allegato per spostamenti su tutto il territorio nazionale conforme alle disposizione del Decreto del 9. 03. 2020 (dpcm – 09032020 Coronavirus – Covid-19)

Modello EAS ETS scadenza il 31.03.2020 per variazioni dello statuto avvenute nel 2019

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E’ fissato al 31 marzo 2020 il termine per l’invio del modello EAS.

L’obbligo di invio è rivolto a tutti gli enti del terzo settore che nel corso dell’anno 2019 hanno variato i proprio i dati.

E’ fissato al 31 marzo 2020 il termine per l’invio del modello EAS.

L’obbligo di invio è rivolto a tutti gli enti del terzo settore che nel corso dell’anno 2019 hanno variato i proprio i dati.

Vi preghiamo pertanto di comunicarci quanto prima, e comunque non oltre il 20 marzo, eventuali variazioni effettuate, di qualsiasi tipo; in modo tale che una volta ricevuti i dati variati possiamo procedere all’invio telematico del modello.

E’ gradito responso anche nel caso in cui non siano state effettuate variazioni.

 

Costo per l’invio: €150,00, scontato ad €90,00 per i soli clienti dello studio.

 

Grazie e cordialità,

 

Per informazioni ed assistenza contatta il nostro numero verde 800. 19. 27. 52

Se non desideri ricevere ulteriori e-mail comunicalo a newsletter@networkfiscale. Com

COMMERCIALISTA. IT S. R. L. – C. F. & P. IVA 12059071006 – VIA BOEZIO N°4/C, ROMA

Comunicazione del 08.03.2020 in relazione alle misure urgenti adottate dal Governo

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Nel rispetto dei recenti decreti (DPCM 04. 03. 2020 E DPCM 08. 03. 2020) che disciplinano  le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, a scopo preventivo e precauzionale

Oggetto: Comunicazione del 08. 03. 2020 in relazione alle misure urgenti adottate dal Governo

 

Lo Studio Associato Alessio Ferretti & Partners e Commercialista. It Srl hanno  deliberato di adottare alcune  linee guida cautelative al fine di tutelare la salute  dei clienti/fornitori e delle nostre risorse umane e di promuovere azioni operative per ogni impresa in particolare:

1.     fino al 31. 07. 2020 non si terranno riunioni/appuntamenti in presenza presso le nostre sedi di Albano Laziale,  Quartu Sant’Elena e Grottaferrata;

2.     i clienti potranno chiamare i numeri fissi 06. 31055924 – 070. 5925989, le nostre assistenti risponderanno attraverso lo smart working e le deviazioni di chiamate;

3.     contattare per concordare il piano operativo per sospendere per un massimo di un anno il pagamento di prestiti, finanziamenti e contratti di leasing (sole quote capitale) stipulate dalle imprese non necessariamente localizzate nelle “zone rosse” o ad accesso limitato come indicate dall’articolo del DPCM del 08. 08. 2020;

4.     contattare per concordare il piano operativo per pianificare le misure a sostegno delle imprese per la gestione delle risorse umane.

Gli appuntamenti/riunioni già calendarizzati saranno comunque  mantenuti  ed  effettuati attraverso i  sistemi di videoconferenza messi  a  disposizione dall’azienda  (Skype, Teamviewer, Hangout, Iperius).

 

In allegato:

a)    DPCM del 08. 03. 2020;

b)    Addendum ABI per sospensione pagamento prestiti.

Cordiali saluti

Dott. Alessio Ferretti

La gestione del lavoro ai tempi del Coronavirus

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In questo periodo caratterizzato dalla prepotente presenza del Coronavirus si sono create situazioni particolari nella gestione delle assenze dei lavoratori.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha inviato due lettere al Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo e al ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, per richiedere la sospensione delle attività lavorative nelle zone rosse e il ricorso a strumenti di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e professionisti colpiti dal virus.

In questo periodo caratterizzato dalla prepotente presenza del Coronavirus si sono create situazioni particolari nella gestione delle assenze dei lavoratori.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha inviato due lettere al Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo e al ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, per richiedere la sospensione delle attività lavorative nelle zone rosse e il ricorso a strumenti di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e professionisti colpiti dal virus.

Sulla base di quanto appena detto, siamo davanti a cinque tipologie di assenze che vanno affrontate diversamente:

Assenza post ordinanza: l’ordinanza della pubblica autorità impedisce ai lavoratori di uscire di casa, per cui si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi a lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore dettate dal provvedimento finalizzato alla tutela della salute delle persone. Infatti, egli resterà a casa ma con la retribuzione regolarmente pagata. E questo è uno di quei casi per cui è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria per eventi di questo genere.

è comunque possibile, in alcune situazioni previste, che si ricorra alla tipologia di prestazione lavorativa denominata “smart working” in cui la risorsa umana può adempiere ai suoi doveri in remoto senza necessariamente presenziare nella sede operativa dell’azienda in cui generalmente opera.

Per applicare questa alternativa non è necessario alcun accordo sindacale, ma è richiesto un accordo one-to-one siglato fra azienda e lavoratore e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro.

Sospensione dell’attività aziendale: Tra le possibili misure di difesa alla potenziale diffusione del virus rientra anche il divieto di accesso in un determinato comune o area geografica, nonché la sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata. In questi casi è evidente l’assoluta indipendenza dell’impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, dato che è l’azienda stessa impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva. I Consulenti del Lavoro affermano: “Risulta evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell’accesso a trattamenti di cassa integrazione, come preannunciato dalla ministra del Lavoro”.

Quarantena obbligatoria: l’assenza per quarantena stabilita dai presidi sanitari riguarda i lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomatologie riconducibili al virus. In tal caso il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicato stabilisce le modalità di gestione dell’evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi.

In questo caso il lavoratore non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto dall’autorità sanitaria o pubblica compreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, e quindi è da considerarsi sottoposto a trattamento sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.  

Quarantena volontaria: l’assenza per quarantena volontaria riguarda persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio. Tra le misure di contenimento previste dal governo rientra l’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

La Fondazione scrive: “la decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica un comportamento di quarantena “volontaria”, fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo”.

Assenti per paura di contagio: è un’assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell’epidemia sufficiente a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione. E’ quindi un’assenza determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste. Tutto ciò non consente di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.  

A fronte di quanto riportato, per una questione di sanità pubblica, lo studio Commercialista. It non riceverà clienti fino al 30 giugno 2020, pertanto gli appuntamenti verranno effettuati via Skype.

Idee imprenditoriali: Concessionario online

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Gli anni passano e sempre più aziende decidono di aprire un e-commerce per provare ad incrementare il proprio business e cercare di accaparrarsi una nuova fetta di mercato. Nonostante le apparenze, aprire un negozio online è paragonabile ad avviare un’attività tradizionale, infatti l’unica grande differenza sta nel fatto che la prima non ha uno spazio fisico ma semplicemente un indirizzo web.

Idee imprenditoriali: Concessionario online

Una breve ma esaustiva guida per aprire un concessionario online: tutto ciò che serve sapere.

Gli anni passano e sempre più aziende decidono di aprire un e-commerce per provare ad incrementare il proprio business e cercare di accaparrarsi una nuova fetta di mercato. Nonostante le apparenze, aprire un negozio online è paragonabile ad avviare un’attività tradizionale, infatti l’unica grande differenza sta nel fatto che la prima non ha uno spazio fisico ma semplicemente un indirizzo web.

Questo vale anche per il commercio di autovetture. Quanti di noi si sono chiesti se fosse possibile aprire una concessionaria direttamente dalla poltrona di casa? Adesso è possibile seguendo un semplice iter burocratico: la comunicazione unica di avvio attività.

 Cosa è: è uno degli strumenti necessari per aprire la propria impresa.  In precedenza, per avviare un’attività economica era necessario presentare tutte le informazioni fiscali, previdenziali e assicurative ad enti diversi e con diverse modalità, ad oggi tutta questa procedura è stata semplificata, anche se è ancora possibile procedere con le comunicazioni singole verso i vari enti. Infatti, grazie a questo nuovo strumento è possibile comunicare contemporaneamente con tutti gli enti pubblici inerenti all’apertura di un’impresa in modo semplice ma soprattutto veloce.

In passato a seconda della tipologia di società bisognava recarsi agli sportelli degli enti pubblici autorizzati per poter richiedere i moduli e procedere alle varie operazioni. Ora è possibile fare tutto online tramite i vari siti oppure tramite inviare tramite comunicazione unica:

INAIL (iscrizione, modifica e cancellazione);
INPS personale per il datore di lavoro artigiano, commerciante o in gestione separata (iscrizione, modifica e cancellazione)
e INPS azienda per l’assunzione dei dipendenti (iscrizione, modifica e cancellazione);
Registro delle Imprese (tutti gli adempimenti);
Agenzia delle Entrate per codice fiscale e partita IVA aziendale;
iscrizione all’Albo artigiani;
iscrizione al registro cooperative presso il Ministero del Lavoro;
eventuale SCIA per il SUAP.

Per poter inviare una Comunicazione Unica D’impresa attraverso i portali web, sono previsti alcuni prerequisiti necessari. Il soggetto interessato dovrà:

aderire al Servizio Telemaco – Consultazione ed Invio Pratiche;
essere in possesso di una Firma Digitale così da garantire l’autenticità dei documenti;
aver registrato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che come ben sappiamo essa svolge lo stesso ruolo di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Cosa occorre: Per avviare la pratica di comunicazione unica di avvio attività è necessario registrare una Partita Iva se si tratta di una nuova attività, o altrimenti variare quella già in possesso col giusto codice ATECO: 45. 11. 01 – Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e autoveicoli leggeri (vendita di autovetture e autoveicoli via internet), in quanto il codice 47. 91. 10 prevede il commercio al dettaglio via internet di qualsiasi tipo di prodotto eccetto gli autoveicoli e i motoveicoli.

 

Quanto costa: Il costo della Comunicazione Unica è variabile e dipende:

– dal tipo di attività che si vuole avviare;

– dalla forma giuridica scelta.

Infatti, oltre ai diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro Imprese, potrebbero essere necessari ulteriori versamenti in caso di attività particolari. Invece, non è previsto alcun costo per l’apertura delle posizioni IVA, né per quelle previdenziali.

Costo del professionista

 

Dati obbligatori da mostrare nel sito web: Conseguentemente all’avvio dell’attività e alla creazione del sito web è necessario mostrare nella home page dei dati propedeutici all’identificazione del venditore, cioè:

·        nome, denominazione o ragione sociale;

·        domicilio e sede legale;

·        numero di iscrizione al REA e capitale sociale nel caso in cui fosse una società;

·        numero di Partita Iva.

 

La targa prova: vi è oggi un unico modello di targa prova, da utilizzarsi sia per gli autoveicoli e i relativi rimorchi, sia per ciclomotori, motoveicoli, macchine agricole e macchine operatrici.  L’organo competente al rilascio della targa prova è ovviamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si avvale, a livello territoriale, degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile. L’autorizzazione a circolare con la targa prova deve essere tenuta rigorosamente a bordo del veicolo stesso: ha validità annuale e deve presentare l’indicazione della tipologia di mezzi che verranno utilizzati in circolazione di prova.

 

Le Fonti Awards 2019: lo Studio del Dott. Alessio Ferretti (founder Commercialista.it) premiato come miglior studio professionale dell’anno

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Le Fonti Awards 2019: lo Studio del Dott. Alessio Ferretti (founder Commercialista.it) premiato come miglior studio professionale dell’anno

Lo scorso 7 novembre sono stati consegnati a Milano i premi “Le Fonti Awards”, i prestigiosi riconoscimenti internazionali assegnati ogni anno dalla compagnia media e ricerca indipendente “Le Fonti” alle aziende, alle realtà imprenditoriali, finanziarie o legali che si sono distinte per gli alti profili di leadership e innovazione. Tenutasi presso Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Valori di Milano, l’evento ha riunito le migliori eccellenze nazionali e internazionali, che si sono ritrovate per sul palco delle premiazioni e hanno ritirato i relativi riconoscimenti.

Lo scorso 7 novembre sono stati consegnati a Milano i premi “Le Fonti Awards”, i prestigiosi riconoscimenti internazionali assegnati ogni anno dalla compagnia media e ricerca indipendente “Le Fonti” alle aziende, alle realtà imprenditoriali, finanziarie o legali che si sono distinte per gli alti profili di leadership e innovazione. Tenutasi presso Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Valori di Milano, l’evento ha riunito le migliori eccellenze nazionali e internazionali, che si sono ritrovate per sul palco delle premiazioni e hanno ritirato i relativi riconoscimenti.

Il Dott. Alessio Ferretti commercialista e Ceo di Commercialista. It, originario di Grottaferrata ed oggi con studio professionale ad Albano Laziale e Quartu Sant’Elena (Cagliari) è stato premiato dalla prestigiosa organizzazione internazionale Le Fonti Awards come studio professionale dell’anno, nella categoria fiscalità, Studio Professionale dell’Anno, Consulenza Fiscale e Tributaria:-“Per aver avuto la capacità di anticipare e soddisfare le esigenze del mercato di settore creando un portale digitale da affiancare all’assistenza tradizionale. Per essere stato il primo studio in Italia a promuovere la contabilità in cloud, con i bilanci in tempo reale”.

Le Fonti Awards® è una organizzazione  che riconosce ad aziende e professionisti che dimostrano l’eccellenza nei settori dell’innovazione aziendale, della leadership, della realizzazione tecnologica e dell’impegno dei dipendenti.  è stata riconosciuta come una delle principali cerimonie mondiali di premi aziendali e servizi di supporto agli onori personali. Il Le Fonti Awards® è composto dal comitato scientifico di LeFonti® insieme a un team di giornalisti legali, economici e finanziari con sede in oltre 120 paesi in tutto il mondo che comprende il comitato che alla fine seleziona i vincitori.

Fra i premiati della serata anche il gruppo Mep capitanato dal ceo Vito Rotondi, a cui è stato assegnato il Premio Eccellenza nella Comunicazione Non Finanziaria.

La serata è stata introdotta da una serie di interviste one-to-one moderate dalla giornalista Debora Rosciani. Sono intervenuti: Edno Gargano, Founder, Gargano Studio Legale & Consulenza; Lorenzo Pascucci, CEO, Milano Contract District; Renato Lenzi, CEO, Zoomarine Italia; Angelo Leone, Founder, Studio Legale Leone; Luca Bidoglia, Direttore HR, Scarpe&Scarpe, Lucio Prisco, Founder, Prisco e Partners; Youri Beltrame, Amministratore Unico, Besafilm e Tony Baldassini, CEO, Peopletrust.

A dare il via alla cerimonia la premiazione degli studi e boutique legali e professionali:

CATEGORIA DIRITTO PENALE

Ha conquistato il premio Studio Legale dell’Anno Diritto Penale della Pubblica Amministrazione lo Studio Legale Pisapia e Associati, mentre Angelo Leone (Studio Legale Leone) ha ottenuto il riconoscimento di Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale Ambientale.

CATEGORIA DIRITTO AGROALIMENTARE

è stato lo Studio Legale Ciccarelli a ricevere il premio di Boutique dell’Anno Emergente Diritto Agroalimentare.

CATEGORIA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

Il trofeo di Boutique di Eccellenza dell’Anno Responsabilità Medica è stato assegnato a Studio Legale Gullino & Associati.

CATEGORIA FISCALITA’

Commercialista. It ha guadagnato il titolo di Studio Professionale dell’Anno Consulenza Fiscale e Tributaria.

CATEGORIA DIRITTO AMMINISTRATIVO

è stato lo Studio legale Avv. Aldo Esposito & Avv. Ciro Santonicola a ricevere il trofeo di Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Scolastico.

CATEGORIA DIRITTO DEL TURISMO

Gargano Studio Legale & Consulenza ha ritirato il premio in qualità di Studio dell’Anno Emergente Diritto del Turismo.

CATEGORIA DIRITTO DEL LAVORO

Vittoria per lo Studio Legale Prisco e Partners giudicato Boutique di Eccellenza dell’Anno Consulenza Diritto del Lavoro. Si è poi proseguito con lo Studio Legale Centonze, che si è aggiudicato il titolo di Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Contrattualistica Diritto del Lavoro e Paolo Santoro (Studio Legale Santoro) che ha conquistato il riconoscimento di Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Consulenza Diritto del Lavoro.

CATEGORIA DIRITTI UMANI

Lo Studio Legale Avv. Alessandro Gamberini e Studio Legale Avv. Leonardo Marino ha ritirato il trofeo di Studio dell’anno Diritto Umanitario e Diritto della Navigazione.

La cerimonia è quindi proseguita con l’assegnazione dei premi nella categoria HR:

Hanno ottenuto un riconoscimento: M. C. S. Facchetti, che ha ritirato il premio come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Gestione delle Risorse Umane; Generali Italia, premiata come Progetto HR dell’Anno Diversity & Inclusion e Progetto HR dell’Anno Innovazione e Gamenet Group, giudicata HR Team dell’Anno Gaming. Vittoria anche per Geox in qualità di HR Team dell’Anno Calzature lifestyle-casual, Cerved Group, che ha trionfato come HR Team dell’Anno Servizi Informativi e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, vincitore del premio HR Team dell’Anno Innovazione. Premi ad personam per Luca Battistini (Capp – Plast), che ha trionfato come Direttore HR dell’Anno Soluzioni di Packaging; Gianluca Dardato (Esaote), giudicato Direttore HR dell’Anno Strumenti Medicali e Alessandra Benevolo (Ipsen), valutata Direttore HR dell’Anno Pharma. Ha meritato il titolo di Direttore HR dell’Anno Retail Calzature e Abbigliamento Luca Bidoglia (Scarpe&Scarpe), mentre Fausto Fusco (Bip) è stato giudicato Direttore HR dell’Anno Consulenza Direzionale. Ultimo premio della categoria quello di Direttore HR dell’Anno Energie Rinnovabili assegnato a Anastasia Titova (Falck Renewables).

La cerimonia si è conclusa con la premiazione delle imprese.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP

Liomatic ha trionfato come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Vending Machine, seguita da Sica, giudicata Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Macchinari Industriali; Besafilm, vincitrice in qualità di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Lavorazioni Materie Plastiche e Milano Contract District, che si è aggiudicata il premio Eccellenza dell’Anno Real Estate Servizi per il Mercato Residenziale.  ADATTOFIN Mediazione Creditizia, Banco Marchigiano Credito Cooperativo e Way2Global sono stati premiati rispettivamente come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Mediazione Creditizia per le PMI, Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Credito Cooperativo ed Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Language Service Provider. Vittoria anche per Invisiblefarm e Rait88 giudicate Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Sistemi Informativi Sanitari ed Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Electronic Supply Chain. Meritata vittoria anche per Tech Rain, che ha trionfato in qualità di Eccellenza dell’Anno Innovazione Business Advisory & ICT Consulting, seguita da VmWay, giudicata Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Soluzioni ICT.  Peopletrust e REA hanno rispettivamente trionfato come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Soluzioni IoT & Localizzazione ed Eccellenza dell’Anno Advisory & Leadership Green Economy. Premi ad personam per Renato Lenzi (Zoomarine Italia), che si è aggiudicato il titolo di CEO dell’Anno Innovazione & Leadership Settore Intrattenimento e Vito Rotondi (MEP Macchine Elettroniche Piegatrici), vincitore del premio CEO dell’Anno Innovazione Comunicazione Non Finanziaria.

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