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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “DECRETO MARZO” O “CURA ITALIA”: TESTO DEFINITIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 "DECRETO MARZO" O "CURA ITALIA": TESTO DEFINITIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), testo integrale scaricabile in formato pdf.

 

 

EMERGENZA PARTITE IVA AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA – COVID 19

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In attesa ​della pubblicazione del nuovo Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, la bozza di quest’ultimo comprende un provvedimento corposo ad ampio raggio, con interventi di sostegno per famiglie e imprese, ma anche medici e lavoratori.

EMERGENZA PARTITE IVA AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA – COVID 19

In attesa della pubblicazione del nuovo Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, la bozza di quest’ultimo comprende un provvedimento corposo ad ampio raggio, con interventi di sostegno per famiglie e imprese, ma anche medici e lavoratori.

Facciamo un piccolo report sulle misure che rientrano nel “Decreto cura Italia” in riferimento alle partite iva, in particolare si parla di congedi speciali pari al 50% della retribuzione o voucher babysitter per i lavoratori, dipendenti o autonomi, con figli piccoli a casa per l’emergenza coronavirus, indennità per gli autonomi pari ad euro 600 nel mese di marzo, sospensione delle rate di mutuo sulla prima casa per chi ha difficoltà economiche, comprese le partite iva, senza necessità di presentare Isee, ma con autocertificazione, per questi ultimi, di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019, misura che sarà in vigore per 9 mesi come estensione di quanto già prevede il Fondo Gasparrini.

Il “Decreto Cura Italia” affronta gli autonomi e lavoratori iscritti alla gestione separata preparando aiuti, in particolare congedi ed indennità per l’emergenza Covid-19.

Infatti, l’art. 22 del presente decreto afferma che i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, a partire dal 05 marzo e per un periodo continuativo o frazionato di 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo i figli con disabilità, su cui non è previsto alcun limite di età, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum  pari a 500 euro, indennità che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Da chi viene erogata l’indennità?

Quest’ultima è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 170 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Altro articolo in evidenza per il sostegno al reddito di lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, è l’art. 43, il quale evidenzia che, per coloro i quali, di conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10. 000,00 euro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nei limiti di spesa 200 milioni di euro per l’anno 2020.

 

E gli adempimenti fiscali e contributivi?

Sono sospesi gli adempimenti con scadenza 16 marzo per tutti i contribuenti compresi autonomi e lavoratori iscritti alla gestione separata, l’appuntamento è per ora, rinviato al 31 maggio 2020.

EMERGENZA COVID-19: COME POSSO REPERIRE LIQUIDITA’ PER LA MIA AZIENDA?

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Il Fondo di garanzia PMI, operativo dall’anno 2000, istituito con Legge 662/96, nasce con lo scopo di intervenire a favore delle PMI e dei professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario poiché non dispongono di sufficienti garanzie.

Lo Stato interviene, sostituendo le garanzie normalmente richieste dagli istituti di credito per l’ottenimento del finanziamento.

EMERGENZA COVID-19: COME POSSO REPERIRE LIQUIDITA’ PER LA MIA AZIENDA?

Ampliamento del Fondo di Garanzia a sostegno della liquidità.

 

Il Fondo di garanzia PMI, operativo dall’anno 2000, istituito con Legge 662/96, nasce con lo scopo di intervenire a favore delle PMI e dei professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario poiché non dispongono di sufficienti garanzie.

Lo Stato interviene, sostituendo le garanzie normalmente richieste dagli istituti di credito per l’ottenimento del finanziamento.

Possono accedere al Fondo di Garanzia:

–      le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI), iscritte al Registro delle Imprese;

–      i professionisti, iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

Essi, devono essere considerati economicamente e finanziariamente sani, sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio.

Possono essere appartenenti a qualsiasi settore con l’eccezione delle attività finanziarie.

In questa situazione di emergenza, causata dall’epidemia da COVID-19 (Coronavirus), le imprese si trovano ad avere una maggiore necessità di liquidità.  

Affinchè lo Stato possa contribuire nel dare un ulteriore aiuto;

E’ stabilito, dal Decreto-legge recante misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che per la durata di 9 mesi dall’entrata in vigore del suddetto decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo (Legge 662/96), si applicano le seguenti misure:

–        la garanzia è concessa a titolo gratuito;

–        l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;

–        sono ammissibili alla garanzia del Fondo, finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

–        per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, la sospensione del pagamento delle rate o della sola quota capitale, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

–        per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500. 000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

–        per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

–        sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

–        Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”.

 

Inoltre

–        le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione;

–        la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie è dovuta esclusivamente per le operazioni che superino, in relazione al soggetto richiedente, la soglia individuata dal Consiglio di gestione e riferita al rapporto tra il numero delle operazioni complessivamente ammesse alla garanzia del Fondo e non perfezionate nel corso dell’anno 2019 e il totale delle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo nello stesso anno 2019;

–        le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa.

Per suddette finalità, al Fondo di garanzia sono assegnati 1000 milioni di euro per l’anno 2020.

 

L’intervento di garanzia è concesso, fino ad un massimo dell’80% del finanziamento.

L’interessato dovrà rivolgersi ad una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta del Fondo. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda.

In alternativa, ci si può rivolgere ad un Confidi.

IL CONGEDO PARENTALE AI TEMPI DEL COVID-19

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Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino durante i suoi primi anni di vita; è rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti e spetta sia ai genitori naturali che a quelli affidatari ed adottivi che sono come stabilisce l’INPS in “costanza di rapporto di lavoro”; se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo viene meno dalla data di interruzione del contratto.

IL CONGEDO PARENTALE AI TEMPI DEL COVID-19

Analisi del congedo parentale così come disciplinato dal decreto legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino durante i suoi primi anni di vita; è rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti e spetta sia ai genitori naturali che a quelli affidatari ed adottivi che sono come stabilisce l’INPS in “costanza di rapporto di lavoro”; se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo viene meno dalla data di interruzione del contratto.

Il nuovo strumento giuridico adottato dal governo con il decreto “cura Italia” prevede all’articolo 22, il congedo parentale straordinario retribuito e quello non retribuito per tutti i genitori lavoratori dipendenti del settori pubblico e privato e per quelli iscritti in via esclusiva alla gestione separata; se si ha diritto all’indennità questa è estesa anche ai genitori lavoratori iscritti all’INPS.

Per poter avere diritto al congedo parentale è necessario che entrambi i genitori lavorino e nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

IL CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO RETRIBUITO

Il congedo parentale straordinario retribuito della durata di 15 giorni è la soluzione prevista dal Governo per aiutare i genitori di tutta Italia a poter far fronte meglio alla chiusura delle scuole ed alla necessità di passare più tempo in casa con i propri figli; il nuovo strumento si rivolge ai genitori che hanno figli minori di 12 anni, essi possono ottenere un congedo straordinario fino a 15 giorni (continuativi o frazionati) avendo diritto ad una retribuzione pari alla metà dello stipendio solitamente percepito, oppure sempre a propria scelta un/365 del reddito annuo dichiarato per ogni giorno di congedo, nel caso dei genitori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS (inclusi i lavoratori autonomi). Entrambi i genitori possono beneficiare del congedo ma separatamente.

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO NON RETRIBUITO

Anche i genitori di bambini e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono richiedere un congedo parentale straordinario, in questo caso però non sarà retribuito; i 15 giorni massimi di assenza dal lavoro non figureranno come ferie ma non saranno riconosciti nemmeno al 50 % in busta paga come nel caso del congedo retribuito e non saranno riconosciuti nemmeno come contribuzione figurativa.

Nessun datore di lavoro potrà licenziare il dipendente che usufruisce del congedo parentale straordinario in osservanza del principio enunciato dal governo secondo cui <”nessuno perderà il posto di lavoro per il coronavirus”.

 

COME RICHIDERLO

Per ottenere il congedo parentale così come disciplinato dal decreto “Cura Italia” è necessario fare domanda all’INPS anche se al momento non ci sono indicazioni in merito; per il momento sappiamo che l’INPS sulla base delle domande pervenute provvede al monitoraggio comunicando con il Miniestero dell’economia e con il ministero del lavoro; il limite di spesa per il 2020 dovrebbe essere di 1

Ciò che sappiamo è che l’INPS, sulla base delle domande pervenute provvede al monitoraggio comunicando con il ministero dell’Economia e con il ministero del Lavoro. Il limite di spesa stabilito per il 2020 dovrebbe essere di € 1. 261,1 milioni, di conseguenza, qualora il monitoraggio dovesse dare risultati che lo superino, l’INPS provvederà al rigetto delle domande presentate.

Lo stesso vale per i genitori del settore pubblico che faranno domanda attraverso i canali telematici dell’INPS e attraverso modalità che saranno stabilite dallo stesso Istituto.

Qualora, come abbiamo visto per il privato, si dovesse superare il limite di spesa stabilito che in questo caso dovrebbe essere di 30 milioni di euro, l’INPS rigetterà le domande.  

Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

Decreto marzo 2020: trattamenti di integrazione salariale per aiutare datori di lavoro e imprese

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Gli articoli 19 e 20 del Decreto marzo disciplinano rispettivamente le aziende che alla data di entrata in vigore del D. L. 23/02/2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, e il Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso.  ​

 

Gli articoli 19 e 20 del Decreto marzo disciplinano rispettivamente le aziende che alla data di entrata in vigore del D. L. 23/02/2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, e il Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso.  

Con l’art. 19 le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria possono presentare la domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 9 settimane, MA tale concessione SOSPENDE e SOSTITUISCE il trattamento di integrazione straordinario già in corso. Tale concessione può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.  Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di Euro per l’anno 2020 e l’INPS provvede al monitoraggio. Qualora dal menzionato monitoraggio dovesse emergere che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.  

L’art. 20 invece affronta il trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso. I datori di lavoro, iscritti al Fondo d’integrazione salariale che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione di assegno ordinario per un periodo non superiore di 9 settimane. Come nel caso descritto precedentemente, anche in questo caso, la concessione del trattamento ordinario SOSPENDE  e SOSTITUISCE l’assegno di solidarietà già in corso. Tale concessione può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

E’ importante specificare che i periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti.

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

Se non desideri ricevere ulteriori e-mail comunicalo a newsletter@networkfiscale. Com

DECRETO MARZO O CURA ITALIA DEL 16.03.2020 COMUNICATO

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DECRETO MARZO O CURA ITALIA DEL 16.03.2020 COMUNICATO

Amici, clienti,  ai 9. 000 colleghi iscritti su Commercialista. Com, ai 7. 000 avvocati iscritti su  Quiavvocato. Com, ed ai 50. 000 della newsletter della  rivista telematica Commercialista. It, al momento della stesura di questo comunicato il testo del decreto “Marzo” o “Cura Italia” del 16. 03. 2020 emesso dal Governo ancora non è stato diffuso nella forma integrale e definitiva, attendiamo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Vi Comunichiamo che la nostra struttura è attiva a pieno organico in tutte le sedi nazionali, tesa ad esaminare in ogni dettaglio il decreto onde poter erogare assistenza mirata e la corretta strategia in modo puntuale e tempestivo per ogni famiglia, azienda e consulente. A fronte delle centinaia richieste giornaliere, siamo a comunicare che a partire dalla prossima settimana le nostre assistenti e professionisti saranno a disposizione per un appuntamento in videochiamata della durata massima di trenta minuti, preghiamo di inviare richiesta di contatto alla mail risparmiolecito@networkfiscale.Com, sarete prontamente chiamati per fissare data ed ora.  I clienti dei nostri studi avranno priorità e saranno da noi contattati telefonicamente per concordare appuntamento.

E’ il momento per il nostro popolo e tutti coloro che vivono in Italia e l’hanno scelta come casa,  di unirsi e fare squadra, “e pluribus unum”, soffriremo, ma il popolo italiano è immensamente grande, saremo più forti di prima ed ancora una volta presi come modello ed esempio a livello planetario. Dopo una notta buia, sorge sempre il sole.

Ad maiora.

Alessio Ferretti

Rinvio pagamento contributi previdenziali ed imposte, comunicati INPS e del Ministero delle Finanze e Bozza del Decreto

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Rinvio pagamento contributi previdenziali ed imposte, comunicati INPS e del Ministero delle Finanze e Bozza del Decreto

In attesa del decreto legge definitivo con le misure a sostegno del sistema sanitario nazionale, delle famiglie e delle, il Ministero delle Finanze e l’Inps hanno preannunciato con comunicati stampa il rinvio della scadenza di versamento del 16 marzo.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena sarà pubblicato il decreto legge, in allegato in bozza.

Cassa Integrazione Guadagni

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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 2 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto legge n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Capo II del già menzionato decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa nei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 stessa data.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 2 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto legge n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Capo II del già menzionato decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa nei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 stessa data.  Al momento, si rende necessario fornire indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione delle prestazioni di integrazione salariale disciplinate dagli artt. 13 e 14 del d. L. N. 9/2020, per le quali sono state rilasciate nuove e specifiche causali.  

L’Istituto monitora costantemente il continuo succedersi dei provvedimenti legislativi e regolamentari adottati per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto e, pertanto, si fa riserva di rilasciare nuove ed ulteriori istruzioni che amplino, integrino o modifichino quelle fornite con il presente messaggio.

Le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “COVID-19 d. L. N. 9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:

a) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni del citato allegato 1;

b) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive o plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei già detti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa.

Termine di presentazione: In deroga all’art. 15, comma 2, e all’art. 30, comma 2, del D. Lgs. 148/2015, le domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario con la causale sopra indicata devono essere presentate alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Modalità di presentazione: La domanda per accedere alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario è disponibile nel portale INPS www. Inps. It nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità. E’ possibile utilizzare l’apposita causale denominata “COVID-19 d. L. N. 9/2020”.

Modalità di presentazione: L’art. 14 prevede la possibilità per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario previsto dall’art. 13. In tali casi, le aziende che hanno unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 – individuate nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 – nonché le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, possono richiedere l’integrazione salariale ordinaria, seguendo le modalità di cui al precedente paragrafo, con causale “COVID-19 – interruzione CIGS d. L. N. 9/2020”.

Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

Fac Simile istanza da inviare tramite PEC per chiedere agli istituti di credito la sospensione dei Prestiti, Finanziamenti e Canoni di Leasing

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L’istanza rispetta la vigente normativa emanata del Governo in tema di emergenza coronavirus – Covid-19 e quanto disciplinato da ABI con accordi di parte, onde chiedere in modo appropriato e puntuale agli istituti di credito o società di leasing, la sospensione dei pagamenti di Prestiti, Finanziamenti e Canoni di Leasing per aziende danneggiate (minor fatturato/minor incassi…) in tutto il territorio nazionale per le quote capitale, saranno da pagare solo gli interessi.

 

Fac simile istanza sospensione pagamenti finanziamenti imprese

L’istanza rispetta la vigente normativa emanata del Governo in tema di emergenza coronavirus – Covid-19 e quanto disciplinato da ABI con accordi di parte, onde chiedere in modo appropriato e puntuale agli istituti di credito o società di leasing, la sospensione dei pagamenti di Prestiti, Finanziamenti e Canoni di Leasing per aziende danneggiate (minor fatturato/minor incassi…) in tutto il territorio nazionale per le quote capitale, saranno da pagare solo gli interessi.

 

Parte iniziale parziale a solo titolo dimostrativo

“Banca _______,

c. A. Resp. Le filiale di _________

Gent. Ma/o ______, cortesemente, come da accordi telefonici, onde evitare di subire danni irreversibili alla nostra azienda, siamo a richiedere con urgenza e tempestività applicazione delle misure inserite nel comunicato ABI (cfr addendum) che alleghiamo per tutti i finanziamenti e/o prestiti in essere tra la nostra azienda ed il vostro istituto stipulati a data antecedente il 31. 01. 2020″.

 

Fac Simile istanza da inviare tramite PEC per chiedere alle banche la sospensione dei Prestiti e Finanziamenti alle aziende colpite da emergenza Covid-19per un anno

29,90€ 27,00€

Regione Sardegna: 60 milioni per l’emergenza

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Il presidente della Regione Christian Solinas ha annunciato l’approvazione dell’emendamento della Giunta con il quale vengono resi subito disponibili 60 milioni di euro.  

Il presidente della Regione Christian Solinas ha annunciato l’approvazione dell’emendamento della Giunta con il quale vengono resi subito disponibili 60 milioni di euro.  

“Denaro che utilizzeremo per affrontare l’emergenza mantenendo lo sguardo sui grandi obiettivi di prospettiva della Legislatura. Uniti possiamo uscire da questo periodo buio, uniti possiamo raggiungere grandi obiettivi. Ringrazio ancora il Consiglio Regionale per l’alto senso di responsabilità e di collaborazione dimostrato oggi”.

Le risorse saranno utilizzate, in primo luogo, per le assunzioni di personale medico a contratto, anche attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi: saranno contrattualizzati, come previsto da una precedente delibera di Giunta, specialisti in anestesia, infettivologia, cardiologia, pneumologia, medicina d’urgenza e tutte le figure che si renderanno necessarie, nel numero che si renderà necessario.

Una parte dei 60 milioni andrà poi a sostegno del comparto produttivo. Infatti, ha sottolineato il governatore, “l’emergenza è anche economica e incide profondamente sulle imprese e sul lavoro”. “Le attività connesse alle misure straordinarie – si legge nell’emendamento alla manovra 2020 approvato dall’Aula – sono programmate e autorizzate con delibera di Giunta su proposta del presidente, di concerto con l’assessore del Bilancio, sentiti gli assessori competenti per materia”.  

L’assessore alla Programmazione e Bilancio Giuseppe Fasolino dichiara “La procedura adottata consente alla Sardegna di avere tutte le proprie finanze a disposizione durante un momento cruciale per la nostra economia e la macchina amministrativa pienamente operativa”.

E’ molto importante non perdere di vista gli obiettivi già individuati: dal sostegno alle famiglie alle misure per le imprese, dall’istruzione alle politiche sociali, senza dimenticare tutti i settori strategici come il turismo e l’agricoltura.

Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

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