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ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA

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L’articolo 26 del decreto “Cura Italia” al primo comma prevede che “ il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all’articolo 1, comma 2 lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, dai lavoratori privati, è equiparato  a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. ” ( Il periodo di comporto è quel periodo durante il quale il dipendente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro).

ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.

L’articolo 26 del decreto “Cura Italia” al primo comma prevede che “ il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all’articolo 1, comma 2 lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, dai lavoratori privati, è equiparato  a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. ” ( Il periodo di comporto è quel periodo durante il quale il dipendente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro).

La  sorveglianza attiva sulla base della lettera h) si applica agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa mentre la lettera i) prevede che gli individui che hanno fatto ingresso in Italia, provenienti da zone identificate dall’Organizzazione mondiale della Sanità come zone a rischio epidemiologico, devono obbligatoriamente comunicare questa circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare con sorveglianza fiduciaria attiva.

Per il periodo trascorso in quarantena il medico provvede a redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria esaminata in precedenza; gli eventuali certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore del decreto “cura Italia”, sono validi anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena, redatto dall’operatore di sanità pubblica.

In deroga alle vigenti disposizioni gli oneri a carico del datore di lavoro che presenta domanda all’ente previdenziale e degli istituti previdenziali connessi alla tutela della malattia, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni  di euro per l’anno 2020.

Gli enti previdenziali provvederanno a monitorare il limite di spesa previsto e nel caso in cui da questo monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa gli stessi enti provvederanno a non prendere in considerazione altre domande.

In ogni caso se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19,  il certificato viene redatto dal medico curante tramite i canali telematici senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

Art. 27 del decreto “Cura Italia”: indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

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Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co. Co. Co) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co. Co. Co) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. Come negli altri casi trattati dal decreto Cura Italia, L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal già menzionato monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa imposto, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

La stessa indennità viene riconosciuta anche a:

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 28);
lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e purchè gli stessi non risultino titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente (art. 29);
lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30);
lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo) da cui è derivato un reddito non superiore a 50. 000 euro, e non titolari di pensione  purchè non risultino titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione (art. 38).

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COVID-19: ACCESSO ALL’ASSEGNO ORDINARIO

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Il decreto Cura Italia si è impegnato ad allargare i confini delle leggi già esistenti in materia di ammortizzatori sociali.

Analizziamo insieme il tema dell’assegno ordinario e cosa è cambiato nel 2020 rispetto al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il decreto Cura Italia si è impegnato ad allargare i confini delle leggi già esistenti in materia di ammortizzatori sociali.

Analizziamo insieme il tema dell’assegno ordinario e cosa è cambiato nel 2020 rispetto al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto.  

I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventive ma in ogni caso la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La domanda non è soggetta a verifica dei requisiti esposti all’articolo 11 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

I periodi di assegno ordinario concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 30 del già menzionato decreto del 2015, pertanto esso rimarrà invariato e limitatamente a tali periodi, data la situazione di crisi derivante dall’emergenza epidemiologica già espressa in precedenza, non si applica tutta la normativa trattata dall’articolo 5 all’articolo 29 e 33, comma 2 del suddetto decreto legislativo.

L’assegno ordinario è concesso, relativamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

I lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la condizione di anzianità di almeno 90 giorni.

Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1. 347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

 

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COVID-19: STOP AI PAGAMENTI ALL’AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

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Con il decreto-legge del 17 marzo 2020 n°18, pubblicato sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’art. 68 viene trattata la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.

COVID-19: STOP AI PAGAMENTI ALL’AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

E…chiusura degli sportelli

 

Con il decreto-legge del 17 marzo 2020 n°18, pubblicato sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’art. 68 viene trattata la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:

–       cartelle di pagamento;

–       avvisi di accertamento e di addebito;

–       atti ed ingiunzioni emesse dagli enti territoriali.

scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Inoltre, è differito al 31 maggio 2020 il termine di versamento della rata del 28 febbraio 2020 relativa alla rottamazione-ter e della rata del 31 marzo 2020 relativa al saldo e stralcio.

Nel rispetto delle misure in materia di contenimento da emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, è disposta la chiusura degli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 18 al 25 marzo, presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico.

Il personale dell’Ente continuerà a garantire l’operatività dei servizi online sul portale www. Agenziaentrateriscossione. Gov. It e sull’App Equiclick ed attraverso il contact center attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, al numero unico 06 01 01.

 

Si allega il comunicato stampa di Agenzia Entrate-Riscossione.

I PERMESSI LEGGE 104 DURANTE IL CORONAVIRUS

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Con il decreto “cura Italia” Il Governo ha deciso di venire incontro anche ai cittadini lavoratori invalidi e alle loro famiglie, estendendo i permessi legge 104, che passano dagli attuali 3 giorni al mese a 12 giorni cumulativi per i mesi di marzo e aprile.

I PERMESSI LEGGE 104 DURANTE IL CORONAVIRUS

Analisi delle modifiche apportate dal decreto “Cura Italia” ai permessi legge 104

Con il decreto “cura Italia” Il Governo ha deciso di venire incontro anche ai cittadini lavoratori invalidi e alle loro famiglie, estendendo i permessi legge 104, che passano dagli attuali 3 giorni al mese a 12 giorni cumulativi per i mesi di marzo e aprile.

Permessi Legge 104: a chi spettano

I permessi retribuiti  spettano, per legge, per 3 giorni al mese (frazionati in ore, anche continuativi); a richiederli possono essere i lavoratori dipendenti:

·      disabili in situazione di gravità;

·      genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;

·      coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

COME RICHIEDERLI

La domanda di autorizzazione per i permessi retribuiti legge 104 deve essere presentata all’Inps (online o tramite patronato). Deve essere effettuata su un apposito modulo, reperibile sul portale web dell’ente.

Le modalità di richiesta autorizzazione sono le seguenti:

online tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino mediante PIN attraverso il portale dell’INPS,  servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
tramite Patronati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
tramite Contact Center Multicanale telefonando al numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.

Una volta ottenuto il nulla osta dall’Inps, il dipendente può assentarsi dal lavoro per prestare assistenza al familiare, così come può farlo il disabile. La retribuzione dei giorni di permesso è totalmente a carico dell’Istituto, viene solo anticipata dal datore di lavoro che in ogni caso non può opporsi alla concessione degli specifici permessi se comunicati in tempi ragionevoli

Il decreto “Cura Italia” prevede l’aumento dei giorni da 3 a 12,  attualmente è previsto per due mesi, ma non si esclude un nuovo provvedimento per la proroga delle misure. Chi vorrà quindi potrà accedere alla richiesta dei permessi per molte più giornate rispetto a quelle consentite nel nostro sistema ordinario di welfare: per i mesi di marzo ed aprile infatti salgono a 18 i giorni di permesso 104: ai 3 giorni mensili riconosciuti normalmente in via ordinaria si aggiungono ulteriori 12 giornate cumulative.

Nello specifico, è l’articolo 24 del Decreto Legge a stabilire che:

“Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità. ”

I 12 giorni di permessi legge 104 in più sono da considerarsi cumulativi per il mese di marzo ed aprile.

Decreto Legge n.18/2020: Sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing

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Decreto Legge n.18/2020: Sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing

Decreto Legge n. 18/2020: Sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dalla crisi epidemiologia da COVID-19, la Comunicazione ed il modello di Autocertificazione

Il Decreto “Marzo” o “Cura Italia” ai sensi dell’articolo 56 ha riconosciuto l’epidemia da COVID-19  come  evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ed al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 ha stabilito che le micro, piccole e medie imprese tramite comunicazione in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 TUB del d. Lgs. N. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

seguenti misure di sostegno finanziario:

a)     per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b)     per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c)     per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione prevista al comma 2 dell’articolo 56 del D. L. 18/2020 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Possono beneficiare delle misure in oggetto le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

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I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “COVID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto.

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “COVID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto.

I datori che presentano domanda sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 che dispone la comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati, oltre il successivo esame congiunto della situazione avente come oggetto la tutela dei lavoratori previa richiesta di una delle parti.

Sono dispensati anche da quanto disciplinato dall’articolo 15 comma 2 del già menzionato decreto legislativo in tema di termini del procedimento, ma in ogni caso la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La domanda non è soggetta a verifica dei requisiti esposti all’articolo 11 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, data la situazione di crisi derivante dall’emergenza epidemiologica già espressa in precedenza, non si applica tutta la normativa trattata dall’articolo 5 all’articolo 29 e 33, comma 2 del suddetto decreto legislativo.

I lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la condizione di anzianità di almeno 90 giorni.

 

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MODULO DI AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI

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In allegato il nuovo modello di autodichiarazione necessario per gli spostamenti su tutto il territorio nazionale aggiornato al 17. 03. 2020.

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI

Aggiornato al 17. 03. 2020 valido su tutto il territorio Nazionale

In allegato il nuovo modello di autodichiarazione necessario per gli spostamenti su tutto il territorio nazionale aggiornato al 17. 03. 2020.

L’autodichiarazione contiene una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. C) del D. P. C. M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus “COVID-19”.

Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

 

COVID-19: STOP AI PAGAMENTI A SOSTEGNO FINANZIARIO DELLE IMPRESE!!!

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L’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia, le imprese possono avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario, tra cui la sospensione di determinati pagamenti.

EMEREGENZA COVID-19: STOP AI PAGAMENTI A SOSTEGNO FINANZIARIO DELLE IMPRESE!

L’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia, le imprese possono avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario, tra cui la sospensione di determinati pagamenti.

 

Per micro, piccole medie imprese;

STOP AI PAGAMENTI DI:

–       Mutui e altri finanziamenti rateali: il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;

–       Prestiti non rateali: con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati al 30 settembre 2020;

–       Finanziamenti agevolati: fino al 31 dicembre 2020 sospensione fino a 12 mesi della rata in scadenza nell’anno 2020.

I suddetti soggetti possono avvalersi di tali misure dietro dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

 

STOP AI PAGAMENTI SCADENTI DALL’8 AL 31 MAGGIO DI:

–       Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

–       Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;

–       Avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;

–       Atti di accertamento esecutivi;

–       Ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

E’ differito al 31 maggio 2020 il termine di versamento della rata del 28 febbraio 2020 relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del cosiddetto saldo e stralcio.

 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro;

STOP AI PAGAMENTI SCADENTI DALL’8 AL 31 MARZO DI:

–       Contributi previdenziali ed assistenziali;

–       Premi per l’assicurazione obbligatoria;

–       Imposta sul valore aggiunto (Iva);

–       Ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro;

STOP AI PAGAMENTI SCADENTI AL 16 MARZO DI:

–       Contributi previdenziali ed assistenziali;

–       Premi per l’assicurazione obbligatoria;

–       Imposta sul valore aggiunto (Iva);

I versamenti sono prorogati al 20 marzo 2020.

STOP AI PAGAMENTI SCADENTI DALL’8 AL 31 MARZO DI:

–       Imposta sul valore aggiunto (Iva);

Solo per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Per le imprese del settore turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, sale gioco, ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, musei, biblioteche, giardini e riserve naturali, asili nido, assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, navigazione, volo e guida, assistenza sociale, parchi divertimento, stazioni, servizi di trasporto passeggeri, servizi di noleggio di mezzi di trasporto, impianti sportivi, palestre, club, strutture per danza, fitness, centri sportivi, piscine e centri notatori. Aziende termali, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi ed alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e di promozione sociale;

STOP AI PAGAMENTI FINO AL 30 APRILE 2020 DI:

–       Contributi previdenziali ed assistenziali;

–       Premi per l’assicurazione obbligatoria;

–       Ritenute alla fonte e trattenute relativa all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.

 

STOP AI PAGAMENTI SCADENTI NEL MESE DI MARZO 2020 DI:

–       Imposta sul valore aggiunto (Iva).

I versamenti sospesi verranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

STOP AI PAGAMENTI FINO AL 31 MAGGIO 2020 DI:

–       Contributi previdenziali ed assistenziali;

–       Premi per l’assicurazione obbligatoria;

–       Ritenute alla fonte e trattenute relativa all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

–       Canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

STOP AI PAGAMENTI SCADENTI NEL MESE DI MARZO 2020 DI:

–       Imposta sul valore aggiunto (Iva).

I versamenti sospesi sono prorogati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

Per i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro;

–       non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta; a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenute ai sensi della presente disposizione.

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti verrà versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per il settore dei giochi;

STOP AI PAGAMENTI IN SCADENZA AL 30 APRILE DI:

–       Prelievo erariale unico sugli apparecchi;

–       Canone concessorio.

Il termine dei versamenti è prorogato al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

 

Le sale bingo beneficiano dell’esonero dal pagamento del canone, di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. Mm. E ii. , a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.

VOUCHER BABY SITTER DECRETO “CURA ITALIA”

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Il Governo con il decreto “cura Italia” ha previsto i “voucher baby sitter” a sostegno delle famiglie con figli minorenni che a causa della chiusura delle scuole si trovano a casa e rappresentano quindi per la famiglia una preoccupazione concreta, perché i genitori continuano a lavorare ed i nonni sono le persone più a rischio Coronavirus.

VOUCHER BABY SITTER DECRETO “CURA ITALIA”

Misure a sostegno delle famiglie con genitori lavoratori e figli minorenni previste dal decreto “Cura Italia” a seguito dell’emergenza COVID-19

Il Governo con il decreto “cura Italia” ha previsto i “voucher baby sitter” a sostegno delle famiglie con figli minorenni che a causa della chiusura delle scuole si trovano a casa e rappresentano quindi per la famiglia una preoccupazione concreta, perché i genitori continuano a lavorare ed i nonni sono le persone più a rischio Coronavirus.

Il bonus massimo previsto per il voucher baby sitter è di 600,00 € aumentato a € 1000,00 per medici, infermieri, tecnici sanitari e ricercatori impegnati nella guerra al virus e nelle trincee degli ospedali e anche per i militari.

Il voucher è corrisposto dall’INPS e per ottenerlo è necessario che entrambi i genitori lavorino e che la baby sitter sia regolarmente assunta.

REQUISITI

I Voucher baby sitter sono un’agevolazione che lo stato riconosce alle mamme lavoratrici che al termine del congedo di maternità scelgono di non optare per il congedo parentale e rientrare subito al lavoro; questa agevolazione consiste quindi nel richiedere mediante apposita domanda all’INPS i voucher ossia un contributo economico per pagare servizi per l’infanzia come appunto la baby sitter.

Le mamme che possono accedere ai benefici sono:

lavoratrici dipendenti pubbliche e private;
lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS;
libere professioniste non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate;
lavoratrici autonome non parasubordianate (non iscritte alla gestione separata INPS) e alle imprenditrici.

In caso di più figli è possibile presentare una domanda per ciascun figlio purchè la mamma lavoratrice rientri nelle condizioni sopra descritte e possieda i requisiti di accesso al beneficio.

Sono invece escluse dal beneficio:

le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
le lavoratrici che usufruiscono dei benefici del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito.

In base a quanto previsto dal nuovo decreto “Cura Italia” , il bonus baby sitter sarà  erogato sulla base del Libretto Famiglia INPS che è stato istituito dal 2017 al posto dei vecchi voucher; il libretto famiglia può essere acquistato attraverso versamento mediante F24 modello ELIDE con causale LIFA oppure tramite il “portale dei pagamenti”.

Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore (genitore) che il prestatore (baby sitter) devono utilizzare la piattaforma tramite il servizio online INPS dedicato; il genitore deve comunicare al termine della prestazione lavorativa i seguenti dati:

Dati identificativi del prestatore;
Compenso pattuito;
Luogo di svolgimento della prestazione;
Durata;
Ambito di svolgimento.

La baby sitter riceverà una comunicazione tramite mail od SMS.

Il voucher spetta ai genitori di figli fino a 12 anni di età e occorre presentare apposita domanda all’INPS e dovrebbe rimanere in vigore per tutta la durate dell’emergenza epidemiologica.

Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

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