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martedì 21 Gennaio 2025
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NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

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Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22 marzo, ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22 marzo, ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con questo ultimo decreto sono state ulteriormente riviste in modo restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione pertanto ci si può spostare soltanto per i seguenti motivi:

–      Comprovate esigenze lavorative;

–      esigenze di assoluta urgenza;

–      motivi di salute.

Ciò ha comportato un aggiornamento del modello di autodichiarazione da compilare per motivare lo spostamento stesso.
Il nuovo D. P. C. M. Abolisce la previsione, che assicurava il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza.
Tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all’esterno è connesso ai motivi sopra elencati. Ad esempio, rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro. Rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in cui l’interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione.

 

DECRETO CURA ITALIA: SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DEI VERSAMENTI

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Per far fronte all’attuale crisi epidemiologica da COVID-19 il Governo ha approvato una serie di misure a tutela dei contribuenti, fra cui, la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.

Riassumiamo di seguito il contenuto dell’art. 62 del decreto legge.  

DECRETO CURA ITALIA: SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DEI VERSAMENTI

Analizziamo l’art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
 
Per far fronte all’attuale crisi epidemiologica da COVID-19 il Governo ha approvato una serie di misure a tutela dei contribuenti, fra cui, la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.

Riassumiamo di seguito il contenuto dell’art. 62 del decreto legge.  

 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

–      sono sospesi gli adempimenti tributari, che scadono nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti sospesi saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Inoltre, resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

E più precisamente:

–       è prorogato al 31 marzo il termine di presentazione della Certificazione Unica 2020 all’Agenzia delle Entrate e dei dati in relazione agli oneri deducibili e detraibili, da parte dei soggetti interessati, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata;

–       è prorogata al 5 maggio la messa a disposizione dei dati del 730 e del Modello Redditi precompilato 2020 da parte dell’Agenzia delle Entrate;

–       è prorogato al 30 settembre il termine di presentazione del 730/2020, anno d’imposta 2019.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro:

SONO SOSPESI I VERSAMENTI SCADENTI TRA L’8 E IL 31 MARZO DI

–        Contributi previdenziali ed assistenziali;

–        Premi per l’assicurazione obbligatoria;

–        Imposta sul valore aggiunto (Iva);

–        Ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.

La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro:

–        I ricavi e compensi non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta; a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenute ai sensi della presente disposizione.

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti verrà versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

 

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

 

ARTICOLO 75 DECRETO CURA ITALIA: LAVORO AGILE

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L’articolo 75 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 tratta la tematica del lavoro agile, infatti al fine di agevolare la sua diffusione, favorire la propagazione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, le amministrazioni aggiudicatrici e le autorità amministrative indipendenti sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività.

L’articolo 75 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 tratta la tematica del lavoro agile, infatti al fine di agevolare la sua diffusione, favorire la propagazione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, le amministrazioni aggiudicatrici e le autorità amministrative indipendenti sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività.

Le amministrazioni aggiudicatrici sono definite dall’articolo 3 del d. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e sono:

–       le amministrazioni dello Stato;

–       gli enti pubblici territoriali;

–       gli altri enti pubblici non economici;

–       gli organismi di diritto pubblico;

–       le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

Oltre alle amministrazioni aggiudicatrici e alle autorità amministrative indipendenti, anche la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, SONO AUTORIZZATE, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici preferibilmente basati sul modello cloud SaaS, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bado di gara.

Il loro compito è quello di selezionare l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una <> o una <> iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Cos’è il modello cloud SaaS: Il software come un servizio (SaaS, acronimo di “Software as a Service”) consente agli utenti di connettersi ed utilizzare app basate sul cloud tramite Internet. Esempi comuni sono la posta elettronica, i calendari e gli strumenti di produttività.

Il secondo comma del medesimo articolo specifica che le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

Le amministrazioni possono comunque stipulare il contratto previa acquisizione di un’autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto e avviano l’esecuzione degli stessi.

Gli acquisti devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione e gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere l’integrazione con le piattaforme abilitanti.

Per informazioni ed assistenza invia mail a  RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

 

COMMERCIALISTA.IT VI INVITA A SOSTENERE LA TAKIS!!!

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​Il team di Commercialista. It sostiene e vi invita a sostenere e supportare il Dott. Luigi Aurisicchio e il suo gruppo di giovani ricercatori di Roma, impegnati nella realizzazione di un vaccino contro il COVID-19.

​Il team di Commercialista. It sostiene e vi invita a sostenere e supportare Luigi Aurisicchio e il suo gruppo di giovani ricercatori di Roma, impegnati nella realizzazione di un vaccino contro il COVID-19. Luigi Aurisicchio coordina un fantastico gruppo di giovani ricercatori alla Takis srl di Roma (www. Takisbiotech. It) ed è il Presidente della no profit VITARES (www. Vitares. Org). La Takis si è immediatamente mobilitata per la realizzazione di un vaccino contro il COVID-19, sulla base della sua esperienza nello sviluppo di vaccini contro il cancro e dell’uso di tecnologie di immunoterapia molto potenti. Il loro obiettivo è quello creare un vaccino contro il Coronavirus capace di adattarsi all’evoluzione naturale del virus e alle mutazioni che accumula nel tempo.

Si tratta di un percorso impegnativo ed indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo comune: sconfiggere il virus nel minor tempo possibile!

Trovate il suo appello e la sua storia al seguente link: https://www. Gofundme. Com/f/il-vaccino-italiano-contro-covid19

 

 

 

 

Libro: pubblicato il libro con 40 casi di risparmio fiscale fatto conseguire in tutta Italia

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Pubblicato il Libro del fondatore di Commercialista.it, il racconto di un percorso umano e professionale dell’attività di consulenza ed assistenza in lungo ed in largo per l’Italia, 40 casi reali di problemi e soluzioni che hanno fatto conseguire risparmio lecito e legittimo alle aziende e famiglie, a dimostrazione che l’impegno, l’onesta, la competenza e la pianificazione portano risultati concreti.

Pubblicato il Libro del fondatore di Commercialista.it, il racconto di un percorso umano e professionale dell’attività di consulenza ed assistenza in lungo ed in largo per l’Italia, 40 casi reali di problemi e soluzioni che hanno fatto conseguire risparmio lecito e legittimo alle aziende e famiglie, a dimostrazione che l’impegno, l’onesta, la competenza e la pianificazione portano a drenare liquidità pro norma.

“Il fisco italiano è il migliore al mondo, esprime la genialità ed il talento del nostro popolo, è possibile in molti casi realizzare un risparmio lecito e legittimo, abbattendo il carico fiscale e drenando liquidità pro norma”,  questo il leitmotiv dei 40 casi descritti nel book, reali, impostati con un doppio binario, da un lato il linguaggio tecnico con descrizione della fattispecie ed il riferimento normativo, dall’altro lato la descrizione schietta del problema ed il racconto della soluzione prospettata ed attuata per la singola azienda in un linguaggio diretto e semplice.”

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DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI

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L’articolo 96 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, disciplina l’argomento dell’indennità a favore dei collaboratori sportivi pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche”.

L’articolo 96 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, disciplina l’argomento dell’indennità a favore dei collaboratori sportivi pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Essa è riconosciuta da Sport e Salute S. P. A, azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, producendo e fornendo servizi di carattere generale. Il limite della spesa è di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e non concorre alla formazione del reddito.

Le domande degli interessati, accompagnate dall’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute S. P. A. Che, sulla base del registro acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di comune accordo con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dal 18 marzo 2020, data di pubblicazione del decreto “Cura Italia”. Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

In attesa di sapere quali saranno le modalità di presentazione delle domande è comunque possibile verificare che il contratto di collaborazione esistente sia regolarmente sottoscritto con uno dei soggetti dell’ordinamento sportivo sopra indicati e verificare se l’ASD/SSD con cui si intratteneva il rapporto di collaborazione sportiva è attualmente iscritta al Registro CONI.

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

DECRETO CURA ITALIA: FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

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L’articolo 44 del decreto Cura Italia, disciplina l’istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, destinato ai lavoratori dipendenti e autonomi che conseguentemente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tale fondo è volto a garantire il riconoscimento di un’indennità nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

L’articolo 44 del decreto Cura Italia, disciplina l’istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, destinato ai lavoratori dipendenti e autonomi che conseguentemente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tale fondo è volto a garantire il riconoscimento di un’indennità nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

Il secondo comma dice che con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonché l’eventuale quota del limite di spesa da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Per questo punto la norma rimanda ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509.

Quali sono gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria?

Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 indica:

      ·       Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.

·       Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.

·       Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.

·       Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.

·       Cassa nazionale del notariato.

·       Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.

·       Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).

·       Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA).

·       Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.

·       Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).

·       Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

·       Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

Come verrà finanziato il Fondo per il reddito di ultima istanza?

L’articolo 126 del decreto stabilisce che è autorizzata l’emissione di titoli di stato per un importo fino a 25. 000 milioni di euro per l’anno 2020.  Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la risoluzione di approvazione.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

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Col decreto Cura Italia, al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come indispensabile misura di sicurezza e contenimento del contagio del virus Covid-19, è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un credito nella misura del 50% delle spese sostenute.

Col decreto Cura Italia, al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come indispensabile misura di sicurezza e contenimento del contagio del virus Covid-19, è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un credito nella misura del 50% delle spese sostenute.

Chi sono i beneficiari del credito d’imposta? Possono fare domanda per il credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, e quindi tutti quei datori di lavoro che sono tenuti a garantire l’igienicità degli ambienti di lavoro e degli strumenti propedeutici allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Limite di spesa: Le spese sostenute devono essere documentate fino ad un massimo di 20. 000 euro per ciascun beneficiario per un limite massimo di 50 milioni di euro esclusivamente per l’anno 2020.

E’ importante essere a conoscenza del fatto che entro trenta giorni dovrà essere emanato il decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico di comune accordo con il Ministro dell’economia e delle finanze in cui verranno esplicati i criteri di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di rispettare il limite di spesa indicato.

ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA

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L’articolo 28 prevede che “ ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00. L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago

L’articolo 28 prevede che “ ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00. L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

L’articolo 28 fa quindi riferimento a tutti coloro che sono iscritti all’assicurazione Generale obbligatoria AGO, cioè iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.  

L’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), è gestito in Italia dall’INPS e le prestazioni erogate dall’assicurazione generale obbligatoria sono:

·        pensione di vecchiaia (al raggiungimento dell’età pensionabile)

·        pensione di anzianità (al raggiungimento dell’anzianità contributiva)

·        pensione di inabilità (al verificarsi di un evento invalidante totale)

·        assegno di invalidità (al verificarsi di una riduzione della capacità lavorativa)

·        pensione ai superstiti (indiretta e di reversibilità)

·        pensione supplementare di vecchiaia (per il lavoratore che pur titolare di un’altra pensione liquidata presso un fondo previdenziale esonerativo, esclusivo o sostitutivo, non abbia maturato i contributi sufficienti per il diritto alla pensione autonoma)

Gli artigiani, i commercianti , i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli sono iscritti in apposite sezioni (gestioni speciali), dotate di autonomia finanziaria e di separata contabilità.

Le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato con regolarità i contributi (principio dell’automaticità delle prestazioni), pur nei limiti della prescrizione.

L’articolo 28 fa riferimento proprio agli iscritti alle gestioni speciali.

Il secondo comma dell’art. 28 prevede che l’indennità prevista al 1° comma dello stesso articolo è erogata dall’INPS, previa domanda da presentare secondo modalità che verranno stabilite dallo stesso istituti, nel limite di spesa complessiva di 2. 160 milioni di euro per l’anno 2020; l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, comunicando il risultato di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se dal controllo effettuato dovesse emergere il verificarsi di scostamenti dal limite previsto non sono adottati ulteriori provvedimenti concessori.

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

COVID-19: PROROGA DEI VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI

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Con il Decreto “Marzo” o “Cura Italia”, ai sensi dell’articolo 69, il Governo viene incontro ad uno dei settori maggiormente colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; il settore dei giochi.

COVID-19: PROROGA DEI VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI

Analizziamo l’articolo 69 dedicato

 

Con il Decreto “Marzo” o “Cura Italia”, ai sensi dell’articolo 69, il Governo viene incontro ad uno dei settori maggiormente colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; il settore dei giochi.

Sono prorogati al 29 maggio 2020 i versamenti in scadenza entro il 30 aprile 2020 relativi al:

–      Prelievo erariale unico;

–      canone concessorio.

Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

Per le sale bingo, a seguito della sospensione dell’attività non è dovuto il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del bingo a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.

Considerata la grave situazione sono per giunta prorogati di 6 mesi i termini previsti per l’indizione delle gare delle scommesse e del bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento, dell’entrata in vigore del Registro unico del gioco e dell’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto.

Inoltre,

Ai sensi dell’art. 61, per i soggetti che gestiscono scommesse, sale gioco e biliardi, è prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile 2020 e la sospensione dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

I suddetti versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

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