-6.6 C
Rome
martedì 21 Gennaio 2025
Home Blog Page 95

ARTICOLO 96 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI”

0

Il “decreto Cura Italia” prevede, all’articolo 96, un’indennità pari a 600 euro per i collaboratori sportivi; in particolare il primo comma prevede che l’ indennità è riconosciuta da Sport e Salute S. P. A nel limite massimo di 50 milioni per i rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, previste dall’articolo 67  comma 1 lettera m del decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986; inoltre sempre alla base del predetto decreto del presidente della repubblica, l’indennità non concorre alla formazione del reddito.

ARTICOLO 96 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI”

Analisi dell’articolo 96 del  decreto 18/2020 che prevede un’indennità per i collaboratori sportivi

Il “decreto Cura Italia”prevede, all’articolo 96, un’indennità pari a 600 euro per i collaboratori sportivi; in particolare il primo comma prevede che l’ indennità è riconosciuta da Sport e Salute S. P. A nel limite massimo di 50 milioni per i rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, previste dall’articolo 67  comma 1 lettera m del decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986; inoltre sempre alla base del predetto decreto del presidente della repubblica, l’indennità non concorre alla formazione del reddito.

I collaboratori sportivi dovranno presentare apposita domanda, corredata da un’autocertificazione che attesti la preesistenza del rapporto di collaborazione sportiva e la mancata percezione di altro reddito di lavoro, alla società Sport e Salute S. P. A che sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 7 comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004 n. 186 acquisito dal CONI, le acquisisce in base all’ordine cronologico di presentazione.

Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dal 18 marzo (data di pubblicazione del decreto “Cura Italia”). Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.  

Attualmente siamo in attesa del decreto che stabilisca le modalità di presentazione, che dovrebbe essere emanato entro la fine del mese di Marzo.  

Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

INDENNITA’ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

0

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co. Co. Co) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co. Co. Co) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, il quale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal già menzionato monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa imposto, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

L’INPS spiega nel messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 che i lavoratori, al fine di ricevere la prestazione, dovranno presentare domanda mediante via telematica utilizzando il consueto canale www. Inps. It.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

ARTICOLO 38 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”

0

L’articolo 38 del decreto Cura Italia prevede un’indennità per i lavoratori iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo” che sono in possesso dei seguenti requisiti:

·        hanno almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo (Enpals);

·        hanno prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50. 000 euro;

·        non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

ARTICOLO 38 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”   

Analisi dell’articolo 38 del Decreto Legge n. 18 del 2020  che prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori dello spettacolo.

L’articolo 38 del decreto Cura Italia prevede un’indennità per i lavoratori iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo” che sono in possesso dei seguenti requisiti:

·        hanno almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo (Enpals);

·        hanno prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50. 000 euro;

·        non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

L’indennità prevista dall’articolo 38 è pari ad € 600,00 e viene erogata direttamente dall’INPS nel limite di spesa di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020; l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati al ministero del lavoro e delle politiche sociali e se dal controllo dovesse emergere un verificarsi di scostamenti dal limite di spesa previsto non verranno adottati altri provvedimenti concessori.

Attualmente il servizio di presentazione della domanda di indennità COVID-19 non è ancora disponibile nel sito Inps ma dovrebbe essere disponibile a breve.

Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

ARTICOLO 30 DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO

0

L’articolo 30 del decreto “cura Italia” al primo comma prevede che agli operai agricoli, assunti con contratto a tempo determinato e non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00; questa indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917.

ARTICOLO 30 DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO

Analisi dell’articolo 30 del decreto Cura Italia che prevede un’indennità per i lavoratori del settore agricolo con contratto a tempo determinato

L’articolo 30 del decreto “cura Italia” al primo comma prevede che agli operai agricoli, assunti con contratto a tempo determinato e non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00; questa indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917.

L’indennità viene erogata dall’INPS previa domanda nel limite di spesa di 396 milioni di euro per il 2020; l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati al ministero del lavoro e delle politiche sociali e se dal controllo dovesse emergere un verificarsi di scostamenti dal limite di spesa previsto non verranno adottati altri provvedimenti concessori.

Attualmente il servizio di presentazione della domanda di indennità COVID-19 non è ancora disponibile nel sito Inps ma dovrebbe essere disponibile a breve.

Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

INDENNITA’ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

0

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla stessa data, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla stessa data, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

L’INPS afferma, nel messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 che i lavoratori, al fine di ricevere la prestazione, dovranno presentare domanda mediante via telematica utilizzando il consueto canale www. Inps. It.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO

0

L’articolo 28 prevede che “ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00.  L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

L’articolo 28 prevede che “ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00.  L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

L’articolo 28 fa quindi riferimento a tutti coloro che sono iscritti all’assicurazione Generale obbligatoria AGO, cioè iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.  

Il secondo comma dell’art. 28 prevede che l’indennità prevista al 1° comma dello stesso articolo è erogata dall’INPS, previa domanda da presentare secondo modalità che verranno stabilite dallo stesso istituto.

L’INPS spiega nel messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 che i lavoratori, al fine di ricevere la prestazione, dovranno presentare domanda mediante via telematica utilizzando il consueto canale www. Inps. It.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

Art. 106 D.L. 18/2020: Proroga approvazione bilanci Srl, Spa e Cooperative dal 30.04 al 30.06

0

In data 17 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’art. 106 del decreto-legge contiene specifiche norme in materia di svolgimento delle assemblee di società. Il primo comma dice che in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, co. 2, e 2478-bis del Codice civile che prevedono la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, questa, data la situazione di estrema emergenza epidemiologica da COVID-19, è convocata entro 180 giorni.

In data 17 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’art. 106 del decreto-legge contiene specifiche norme in materia di svolgimento delle assemblee di società. Il primo comma dice che in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, co. 2, e 2478-bis del Codice civile che prevedono la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, questa, data la situazione di estrema emergenza epidemiologica da COVID-19, è convocata entro 180 giorni.

Le società per azioni (S. P. A. ), le società in accomandita per azioni (S. A. P. A), le società a responsabilità limitata (S. R. L), le società cooperative e le mutue assicuratrici, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, possono prendere in considerazione l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza. Possono inoltre contemplare che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi del diritto di voto senza che si trovino il presidente, il segretario e il notaio nel medesimo luogo.

Le società a responsabilità limitata, inoltre, possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Per quanto riguarda le società con azioni quotate, queste possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undicies del decreto legislativo 58/1998 anche nel caso in cui lo statuto disponga diversamente. Quindi, secondo quanto riportato dal menzionato articolo:” Le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. ” Oltre a ciò, tali società possono prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea di svolga solo ed esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite deleghe o subdeleghe.

Le disposizioni dell’art. 106 si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19.

Quindi la convocazione dell’assemblea è rimandata al 30 giugno 2020, l’approvazione del bilancio al 30 agosto 2020 e il deposito del bilancio deve essere effettuato entro il 30 settembre 2020.

Contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM per informazioni e assistenza.

COVID-19: RICETTA MEDICA ELETTRONICA

0

Al fine di ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti e ridurre la diffusione del Covid-19 (Coronavirus), la Protezione Civile, con l’ordinanza 651 del 19 marzo 2020, consente ai cittadini di reperire dal proprio medico il numero di ricetta elettronico, senza più la necessità di ritirare fisicamente, e portare in farmacia, il promemoria cartaceo.

COVID-19: RICETTA MEDICA ELETTRONICA

Un passo verso la tecnologia per efficientare il sistema sanitario nazionale

Al fine di ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti e ridurre la diffusione del Covid-19 (Coronavirus), la Protezione Civile, con l’ordinanza 651 del 19 marzo 2020, consente ai cittadini di reperire dal proprio medico il numero di ricetta elettronico, senza più la necessità di ritirare fisicamente, e portare in farmacia, il promemoria cartaceo.

Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica (NRE), tramite:

–         a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);

–         b) comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;

–         c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero di telefono, fisso o mobile.

Per l’erogazione della ricetta, il paziente può recarsi nella struttura di erogazione e fornire il codice (NRE) unitamente al codice fiscale riportato sulla Tessera Sanitaria.

Per le finalità di rendicontazione alla ASL di competenza, la farmacia registra l’avvenuta erogazione della prescrizione farmaceutica, trasmettendo al SAC (anche tramite il SAR) le informazioni dell’erogazione, sia parziale che totale, della prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale ricetta come “erogata”. Contestualmente la farmacia annulla le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera “X”, salvo diversa indicazione regionale.

Laddove l’assistito abbia attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), la ricetta elettronica è inserita nel FSE medesimo. Il processo di indicizzazione nel FSE delle ricette dematerializzate è contemporaneo alla prescrizione della ricetta nel sistema SAC – Sistema di Accoglienza Centrale (anche tramite il SAR – Sistemi di Accoglienza Regionali).

Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”: Premio ai dipendenti come funziona

0

L’articolo 63 del decreto legge “cura Italia” prevede che “ai titolari di reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedono un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ai 40. 000 € spetta, un premio per il mese idi marzo 2020 che non concorre alla formazione di reddito, pari ad € 100,00 da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”

Premio ai lavoratori dipendenti.

L’articolo 63 del decreto legge “cura Italia” prevede che “ai titolari di reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedono un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ai 40. 000 € spetta, un premio per il mese di marzo 2020 che non concorre alla formazione di reddito, pari ad € 100,00 da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Quindi per poter accedere al premio sono necessarie le seguenti condizioni:

·        si deve essere lavoratori dipendenti;

·        si deve possedere un reddito complessivo da lavoratore dipendente non superiore a 40. 000 euro;

·        il premio è previsto per il mese di marzo;

·        il premio è di 100 euro ma va rapportato al numero di giorni svolti nella propria sede nel predetto mese di marzo.

I redditi da lavoro dipendente secondo l’articolo 49 comma 1 del summenzionato DPR n. 917/86, sono quelli “che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e’ considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.

Il premio sarà corrisposto a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; inoltre i datori di lavoro compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 che prevede la cosìdetta compensazione “orizzontale”,  che dà la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, Inail, Enpals, ecc. ).

La compensazione orizzontale consiste nella somma algebrica di crediti e debiti di diversa natura  nei confronti di diversi enti impositori, risultanti da dichiarazioni annuali o denunce periodiche contributive e si effettua compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24.

Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

ASSEGNO ORDINARIO COVID-19

0

L’assegno ordinario è un tipo di prestazione del Fondo di integrazione salariale ed è erogato in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

L’assegno ordinario è un tipo di prestazione del Fondo di integrazione salariale ed è erogato in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

La prestazione spetta ai lavoratori in forza presso datori di lavoro aderenti, che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti.

I beneficiari dell’assegno ordinario si suddividono in due categorie, infatti per il Fondo di integrazione salariale (FIS) abbiamo: lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti; e i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.

Per quanto concerne invece i Fondi di solidarietà di settore sono possibili beneficiari i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.  

Le novità: Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, data la situazione di estrema emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata introdotta una disciplina semplificata, nella quale non è dovuto il pagamento del contributo addizionale, non si tiene conto del tetto contributivo aziendale e non si tiene conto dei seguenti limiti:

·      limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);

·      limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;

·      limite di 1/3 delle ore lavorabili.

Inoltre, i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste e come per la disciplina della Cassa integrazione guadagni ordinaria, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La domanda: deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www. Inps. It, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.

Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.

Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

Modalità di accesso: per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale.

Modalità di pagamento: oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!