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mercoledì 22 Gennaio 2025
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PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

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Per presidi medico-chirurgici si intendono tutti quei prodotti che vantano nella propria etichetta un’attività riconducibile alle definizioni indicate nell’art. 1 del D. P. R. 392 del 6 ottobre 1998 e sono:

Disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;
insetticidi per uso domestico e civile;
insettorepellenti;
topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.

Per presidi medico-chirurgici si intendono tutti quei prodotti che vantano nella propria etichetta un’attività riconducibile alle definizioni indicate nell’art. 1 del D. P. R. 392 del 6 ottobre 1998 e sono:

Disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;
insetticidi per uso domestico e civile;
insettorepellenti;
topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.

I presidi medico-chirurgici, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D. P. R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo un’opportuna e accurata valutazione della documentazione presentata dai richiedenti.

Una volta autorizzati, tali prodotti devono riportare in etichetta la dicitura: “Presidio Medico-Chirurgico” e “Registrazione del Ministero della salute n. X”

ll Ministero della Salute svolte le seguenti funzioni di autorizzazioni:

Rilascia l’autorizzazione all’immissione in commercio di nuovi presidi medico-chirurgici, sentito l’Istituto Superiore di Sanità;
rilascia l’autorizzazione alla produzione dei presidi medico-chirurgicii;
rilascia l’autorizzazione alla modifica delle condizioni di autorizzazione di presidi medico-chirurgici già autorizzati, sentito l’Istituto Superiore di Sanità in caso di modifiche di composizione o modifiche di campo o di modalità d’impiego;
revoca l’autorizzazione all’immissione in commercio

Inoltre, esercita la vigilanza sulla produzione dei presidi medico-chirurgici e sull’immissione in commercio, autorizza la pubblicità dei presidi medico-chirurgici, rilascia certificati di libera vendita per consentire l’esportazione di presidi medico-chirurgici al di fuori dell’Unione europea.

Possono essere autorizzati soltanto presidi medico-chirurgici contenenti sostanze attive in revisione per il tipo di prodotto specifico ai sensi della direttiva 98/8/CE, articolo 16, e del Regolamento CE n. 1451/2007 e successivi aggiornamenti.

L’autorizzazione all’immissione in commercio di un presidio medico-chirurgico è revocata se vengono a mancare i requisiti o le condizioni in base alle quali è stata concessa ovvero il presidio si è dimostrato, nell’uso, inefficace o nocivo.

Le imprese che, in Italia, intendono produrre presidi medico-chirurgici devono richiedere l’autorizzazione alla produzione al Ministero della Salute, fornendo le informazioni e i dati richiesti.

Esportazione verso paesi extra UE: Per richiedere un certificato per esportare al di fuori dell’Unione europea presidi medico-chirurgici deve essere fatta una domanda, nel rispetto delle norme vigenti sul bollo al Ministero della Salute allegando la marca da bollo da 14,62.
La richiesta deve contenere i seguenti dati:

nome o ragione sociale, sede legale della società titolare e dell’officina di produzione oggetto della richiesta del presidio medico-chirurgico (indirizzo. Telefono, telefax), unitamente alla indicazione del codice fiscale o della Partita IVA;
denominazione del presidio medico-chirurgico e numero di registrazione;
composizione quali-quantitativa delle sostanze contenute nel presidio medico-chirurgico;
Paese verso il quale viene richiesto il certificato di libera vendita;
copia dell’ultimo decreto di autorizzazione con relativa etichetta.

Deve inoltre essere obbligatoriamente presentata un’autodichiarazione che attesti lo stato del presidio medico-chirurgico nei confronti del processo della revisione comunitaria delle sostanze attive stabilito ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 98/8/CE.

La produzione di presidi medico-chirurgici è subordinata ad un’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392.

Revoca dell’autorizzazione: L’autorizzazione alla produzione dei presidi medico chirurgici (rilasciata alle ditte che hanno officine che producono pmc) è revocata quando vengono a mancare i requisiti in base ai quali è stata concessa.

Per informazioni ed assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM, saremmo lieti di occuparci della tua pratica.

 

FONDIMPRESA: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ

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Con l’avviso n. 1/2020 “Competitività”, Fondimpresa stanzia complessivamente 72 milioni di euro per il finanziamento di piani condivisi per la formazione dei lavoratori sui temi chiave per la competitività delle imprese aderenti: qualificazione dei processi produttivi e dei produttivi e dei prodotti, innovazione dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali, commercio elettronico, contratti di rete e internazionalizzazione.

Con l’avviso n. 1/2020 “Competitività”, Fondimpresa stanzia complessivamente 72 milioni di euro per il finanziamento di piani condivisi per la formazione dei lavoratori sui temi chiave per la competitività delle imprese aderenti: qualificazione dei processi produttivi e dei produttivi e dei prodotti, innovazione dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali, commercio elettronico, contratti di rete e internazionalizzazione.

Ciascun Piano formativo può interessare solo uno dei seguenti ambiti:

Territoriale;
settoriale, di reti e di filiere produttive, su base multiregionale, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria merceleogica o a reti e filiere organizzate secondo la logica del prodotto finale, sviluppando modelli e interventi integrati di formazione del personale, anche con azioni di tipo sperimentale o prototipale. Il piano deve coinvolgere imprese appartenenti ad almeno due regioni o province autonome e la quota minima di aziende appartenenti alla regione o provincia autonoma meno coinvolta deve essere almeno pari al 30% del totale delle imprese partecipanti al Piano. In caso di Piano che coinvolge imprese appartenenti a più di due regioni la quota minima di aziende appartenenti alle regioni o provincie autonome meno coinvolte deve essere almeno pari al 30% del totale delle imprese partecipanti al Piano.

Soggetti beneficiari: Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi, a pena di esclusione dalla procedura, solamente i seguenti soggetti:

Le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate sull’«Area Associati» del sito web www. Fondimpresa. It;
gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa.  

La dotazione finanziaria totale è pari a euro 72. 000. 000,00.

Tipologia di interventi ammissibili: i Piani formativi presentati in relazione a qualsiasi Ambito dell’articolo 2 possono riguardare esclusivamente interventi di formazione direttamente connessi alle seguenti tipologie ed aree tematiche, anche in forma integrata:

Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti;
innovazione dell’organizzazione;
commercio elettronico;
contratti di rete;
internazionalizzazione.

Scadenza: in relazione alle due scadenze dell’Avviso, le domande di finanziamento devono pervenire, a pena di inammissibilità, per il primo ambito, entro il 6 maggio 2020, mentre per il secondo ambito fino al 3 giugno 2020.

L’Avviso n. 1/2020 prevede che, per ciascun Ambito e scadenza dell’Avviso, i finanziamenti vengono assegnati fino a capienza delle risorse ai Piani che risultano idonei secondo l’ordine decrescente di punteggio in base alla graduatoria, a seguito della procedura di valutazione di cui all’art. 15 dell’Avviso.

Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Consulenze/Servizi

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I GRANDI EVENTI SPORTIVI 2020-2021-2022

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La Regione Lombardia ha approvato i criteri per la concessione di contributi ai Grandi Eventi Sportivi, da ora in poi GES, realizzati sul territorio lombardo con l’obiettivo di sostenere iniziative, che possiedono un effettivo valore per il territorio regionale in ragione della risonanza e prestigio legati alle caratteristiche sportive o di rilevante interesse per il territorio.

Descrizione del bando: La Regione Lombardia ha approvato i criteri per la concessione di contributi ai Grandi Eventi Sportivi, da ora in poi GES, realizzati sul territorio lombardo con l’obiettivo di sostenere iniziative, che possiedono un effettivo valore per il territorio regionale in ragione della risonanza e prestigio legati alle caratteristiche sportive o di rilevante interesse per il territorio.

Quali sono i soggetti beneficiari:

Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali;
discipline Sportive Associate;
enti di Promozione Sportiva;
associazioni benemerite riconosciute dal CONI;
associazioni e società sportive dilettantistiche, non lucrative, iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva;
comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro;
altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative;

enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati nei punti precedenti 

Le voci di spesa ammissibili a contributo sono:

Affitto e allestimento di locali, impianti o strutture;
noleggio di attrezzature, strumentazioni e automezzi;
pubblicità, comunicazione, creazione e gestione sito web dell’iniziativa;
compensi e/o rimborsi forfettari per istruttori, arbitri, giudici di gara, speakers;
ospitalità atleti e tecnici della squadra nazionale gareggiante (viaggio, vitto e alloggio), nei soli giorni della manifestazione sportiva;
rinfreschi organizzati per la presentazione della manifestazione e ristori allestiti nel corso della manifestazione;
assistenza sanitaria;
servizi assicurativi stipulati ai fini della manifestazione, purché tale finalità sia esplicitata nell’oggetto della polizza;
imposte, tasse, tasse federali, free, diritti d’autore (SIAE);
coppe, medaglie e gadget per atleti e partecipanti;
acquisto articoli e materiali sportivi utilizzabili esclusivamente per l’iniziativa;
spese di partecipazione/iscrizione alle gare;
spese generali.

Il contributo regionale varia in base al punteggio assegnato del progetto e può arrivare fino a euro 300. 000,00.

Scadenza: La domanda può essere presentata entro il 15 aprile.

Per affidarci la tua pratica contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM 

La Regione Sardegna offre un contributo a fondo perduto per le zone colpite dall’alluvione del 18 e 19 novembre 2013

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L’intervento agevolativo è rivolto alle imprese di micro e piccola dimensione ubicate all’interno della zona franca, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi metereologici del novembre 2013, censite nell’allegato n. 4 della relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive dell’Ufficio del Commissario delegato e consiste nel riconoscimento di un contributo in conto capitale, fruibile mediante compensazione tramite modello F24.

L’intervento agevolativo è rivolto alle imprese di micro e piccola dimensione ubicate all’interno della zona franca, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi metereologici del novembre 2013, censite nell’allegato n. 4 della relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive dell’Ufficio del Commissario delegato e consiste nel riconoscimento di un contributo in conto capitale, fruibile mediante compensazione tramite modello F24.

Soggetti beneficiari: Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che rispettano i requisiti previsti per le micro e piccole imprese e svolgono la propria attività nella zona franca. A tali fini, l’impresa deve avere, alla data di presentazione dell’istanza, la sede principale o un’unità locale, come risultante dal certificato camerale, ubicata all’interno della zona franca.

Entità e forma dell’agevolazione: Nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva dell’intervento, una quota di risorse, che può arrivare sino al 100%. Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può, pertanto, beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200. 000,00 euro, o di 100. 000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada per conto terzi. La dotazione complessiva è pari a euro 4. 900. 000,00.

Settore: Agricoltura, artigianato, commercio, industria, servizi/no profit, turismo, cultura, agroindustria/agroalimentare

Spese finanziate: Sono finanziate le spese attinenti alle opere edili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari.

Come fare la domanda: Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica all’indirizzo agevolazionidgiai. Invitalia. It dalle ore 12:00 del 17 marzo 2020 e fino alle ore 12:00 del 21 aprile 2020.

Elenco dei comuni appartenenti alla zona franca:

Sud Sardegna: Armungia*, Ballao*, Decimoputzu*, Escalaplano*, Esterzili*, Ortacesus*, Sadali*, Seulo*, Siliqua*, Vallermosa*, Villaputzu*, Villasalto*, Villasor*, Villaspeciosa*, Collinas*, Gonnosfanadiga*, Pabillonis*, Samassi*, San Gavino Monreale*, Sanluri*, Sardara*, Serramanna*, Villacidro*, Villanovafranca*, Seui*.

Nuoro: Bitti, Desulo, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Macomer, Nuoro, Oliena, Onanì, Onifai, Orgosolo, Orosei, Orune, Osidda, Posada, Siniscola, Torpè, Arzana*, Gairo*, Jerzu*, Talana*, Urzulei*, Ussassai*, Villagrande Strisaili*.

Oristano: Arborea, Bauladu, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, S. Nicolò d’Arcidano, Simaxis, Siris, Solarussa, Terralba, Uras, Usellus, Villaurbana.

Sassari: Alà dei Sardi*, Arzachena*, Berchidda*, Buddusò*, Budoni*, Loiri Porto San Paolo*, Monti*, Olbia*, Padru*, Sant’Antonio di Gallura*, Telti*.

* Comune per cui la provincia è stata variata a seguito della legge regionale del 4 febbraio 2016, n. 2 sul riordino del sistema delle autonomie locali.

Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI

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Oggi 26 marzo 2020 il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha annunciato la notizia su SkyTg24. Su questo, ha spiegato che sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni ed è necessario aggiornare il modulo, anche per intercettare i quesiti che arrivano dai cittadini. Il nuovo modulo prevede, oltre alla dichiarazione di non essere sottoposti alla quarantena e di non essere positivo, anche la consapevolezza, oltre alle misure disposte dal governo nazionale, anche di eventuali provvedimenti adottati dai presidenti delle Regioni coinvolte in eventuali spostamenti nel territorio, dunque quella da cui ci si sposta e quella in cui si arriva che potrebbero avere adottato ulteriori limitazioni.

Oggi 26 marzo 2020 il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha annunciato la notizia su SkyTg24. Su questo, ha spiegato che sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni ed è necessario aggiornare il modulo, anche per intercettare i quesiti che arrivano dai cittadini. Il nuovo modulo prevede, oltre alla dichiarazione di non essere sottoposti alla quarantena e di non essere positivo, anche la consapevolezza, oltre alle misure disposte dal governo nazionale, anche di eventuali provvedimenti adottati dai presidenti delle Regioni coinvolte in eventuali spostamenti nel territorio, dunque quella da cui ci si sposta e quella in cui si arriva che potrebbero avere adottato ulteriori limitazioni.

Il modulo poi esplicita tutta una serie di situazioni di necessità per cui è consentito lo spostamento in modo da evitare interpretazioni diverse.  

Tra gli stati di necessità sono compresi, ad esempio, il rientro dall’estero, le denunce di reati, gli obblighi di affidamento di minori, l’assistenza a congiunti o persone con disabilità.
Cambia infine anche il riferimento alle sanzioni pertanto da ora le multe saranno amministrative e non più penali, previste per chi viola le norme.

FINANZIAMENTI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

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La Cassa Depositi e Prestiti eroga soprattutto finanziamenti, sotto forma di agevolazioni, destinati al sostegno o all’incremento dell’attività produttiva. Solitamente ricorrono ai finanziamenti con Cassa Depositi e Prestiti gli imprenditori, titolari di piccole e medie imprese, che possono usufruire ad esempio dei finanziamenti PMI Cassa Depositi e Prestiti, e prestiti quali il fondo rotativo, il fondo intermodalità e il plafond per beni strumentali.

La Cassa Depositi e Prestiti eroga soprattutto finanziamenti, sotto forma di agevolazioni, destinati al sostegno o all’incremento dell’attività produttiva. Solitamente ricorrono ai finanziamenti con Cassa Depositi e Prestiti gli imprenditori, titolari di piccole e medie imprese, che possono usufruire ad esempio dei finanziamenti PMI cassa depositi e prestiti quali il fondo rotativo, il fondo intermodalità e il plafond per beni strumentali.  

Tuttavia, da qualche tempo è stato attivato anche il Plafond casa, che invece è destinato all’acquisto oppure alla ristrutturazione degli immobili mediante l’accensione dei mutui ipotecari da parte dei privati, con priorità di accesso per alcune categorie di soggetti.

Cassa Depositi e Prestiti è una società per azioni finanziaria partecipata per l’80 per cento dal ministero dell’Economia, e per il restante da varie fondazioni bancarie e azioni proprie. L’ente nacque nel 1850 sotto il Regno di Sardegna, e fin da allora si è occupato del finanziamento dell’attività degli enti pubblici. Nel corso degli anni ha subito varie modifiche strutturali ma la finalità è rimasta all’incirca identica. Con il susseguirsi delle varie crisi economiche, negli ultimi decenni la Cassa Depositi e Prestiti è stata fortemente reindirizzata nel circuito del mercato del credito, finanziando imprese e privati.

Cassa Depositi e Prestiti opera attraverso diversi fondi di investimento. Ciò che accomuna tutti i prestiti erogati è riconducibile a due aspetti: il primo è che per poter accedere al fondo interessato bisogna essere in possesso di alcuni requisiti indicati negli appositi regolamenti, e l’altro è dato dall’unione col Sistema bancario nazionale, per l’erogazione dei finanziamenti attraverso la modalità ‘a sportello’.  

Il Plafond casa si rivolge in modo specifico alle persone fisiche, rispetto a buona parte degli altri finanziamenti che invece sono destinati alle imprese. Il plafond è di 2 miliardi di euro, e i fondi vengono assegnati, tramite accesso al sistema bancario, fino all’esaurimento del fondo stesso. I requisiti da possedere per accedervi sono:

La categoria dell’immobile deve essere di tipo residenziale, con priorità per gli immobili con classe energetica A, B, o C;
nell’accesso ai fondi priorità ai soggetti in maggiori difficoltà, come giovani coppie oppure nuclei familiari con almeno un soggetto disabile, o ancora le famiglie numerose con più di tre figli.

Il Plafond beni strumentali è attivo dal febbraio 2014 e ha in dotazione uno stanziamento di 2,5 miliardi di euro.  Possono accedere a questo fondo le micro, piccole o medie imprese con la finalità riservata all’acquisto di macchinari, impianti, o attrezzature e beni strumentali. Anche questi finanziamenti vengono erogati mediante l’accesso dal Sistema bancario, e comunque fino ad esaurimento dei fondi.

Con l’imprevisto presentarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19, anche la Cassa Depositi e prestiti ha potenziato i suoi strumenti creando la “Piattaforma Imprese” e destinandole 3 miliardi di euro con l’obiettivo di limitare gli impatti economici derivanti dall’attuale situazione.

Piattaforma Imprese raggruppa in uno strumento organico tre distinti “Plafond” dedicati all’accesso al credito dei diversi comparti imprenditoriali, con l’obiettivo di favorire un maggior afflusso di risorse a medio-lungo termine.

E’ rivolto a:

PMI (imprese con meno di 250 dipendenti);
MID (imprese con un numero di dipendenti compresi fra 250 e 3. 000 unità);

PMI e/o MidCap che partecipano a una Filiera o a una Rete di Imprese;
rete di Imprese dotate di soggettività giuridica.

I Plafond all’interno di Piattaforma Imprese sono:

Plafond PMI: Il Plafond PMI è destinato al finanziamento di investimenti, da realizzare o in corso di realizzazione, e ad esigenze di incremento del capitale circolante delle PMI e ammonta a 5. 984 milioni di euro. Possono avvalersi del Plafond le imprese operanti in Italia con un organico inferiore alle 250 unità, equivalenti a tempo pieno, a prescindere dal fatturato e dall’attivo di bilancio, secondo la definizione di PMI indicata nella Convenzione. Sono ammesse al finanziamento anche le PMI non autonome a condizione che il numero dei dipendenti delle imprese associate e/o collegate risulti inferiore alle 250 unità. I finanziamenti accordati dalle banche tramite il Plafond PMI possono beneficiare di garanzia pubblica o privata. In caso di garanzia pubblica CDP offre una specifica linea di provvista. Non è previsto nessun limite di importo ai finanziamenti alle PMI, fatta eccezione per quelli dedicati a operazioni di internazionalizzazione, che non possono superare unitariamente l’importo di 15 milioni di euro. E’ possibile usufruire del Plafond PMI anche nella forma del leasing finanziario ma sono escluse le operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi.

Plafond MID: Il Plafond MID è destinato al finanziamento di investimenti, da realizzare o in corso di realizzazione, nonché ad operazioni volte all’aumento di capitale circolante delle “Mid Cap”, imprese con un numero dipendenti compreso tra 250 e 3000 unità. Il plafond ammonta a 3. 500 milioni di euro.

Sono ammesse al finanziamento anche le imprese MID non autonome a condizione che il numero dei dipendenti delle imprese associate e/o collegate risulti inferiore alle 3000 unità e superiore o uguale a 250 unità.

I finanziamenti accordati dalle banche tramite il Plafond MID possono beneficiare di garanzia pubblica o privata. In caso di garanzia pubblica CDP offre una specifica linea di provvista. Non è previsto alcun limite di finanziamento alle MID, ad eccezione dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, che non possono eccedere unitariamente l’importo di 25 milioni di Euro. E’ possibile usufruire del Plafond MID anche nella forma del leasing finanziario, sono escluse, invece, le operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi.

Plafond Reti e Filiere: Il Plafond Reti e Filiere è destinato al finanziamento di investimenti, anche in corso di realizzazione, e ad operazioni volte all’aumento di capitale circolante delle PMI o delle Imprese MID che siano Imprese di Rete o Imprese in Filiera ovvero delle Reti di Imprese PMI o MID. Il plafond ammonta a 500 milioni di euro.

Tramite il plafond possono essere concessi finanziamenti:

alle “Imprese di Rete”, PMI o Imprese MID operanti in Italia che partecipano ad una “Rete di Imprese”;

alle “Imprese in Filiera”, PMI o Imprese MID operanti in Italia che partecipano ad una “Filiera”, laddove per Filiera si intende una qualsiasi forma di aggregazione tra imprese – anche con la collaborazione di soggetti terzi quali centri di ricerca e Università – che operino per un obiettivo esplicito in virtù di specifici vincoli contrattuali, che configurino una collaborazione effettiva tra i soggetti partecipanti, e una chiara suddivisione dei benefici, delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascuno di essi;
alle “Reti”, Reti di Imprese dotate di personalità giuridica con i requisiti di PMI o Impresa MID indicati nelle definizioni di “PMI” e “Impresa MID” della Convenzione.

I finanziamenti non possono superare unitariamente l’importo di 12,5 milioni di Euro.

E’ possibile usufruire del Plafond Reti e Filiere anche nella forma del leasing finanziario ma sono escluse le operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi.

Al fine di attivare l’istruttoria creditizia presso le banche aderenti, la convenzione CDP-ABI ha previsto un modulo di “Richiesta Finanziamento Reti e Filiere”, integrabile dalle banche con ulteriori informazioni. E’ possibile richiederlo presso una delle banche aderenti.

Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

 

LA REGIONE TOSCANA OFFRE UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 40% PER PROGETTI E SVILUPPO NELLE MPMI.

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è in fase di attivazione un importante bando offerto dalla Regione Toscana che ha come obiettivo quello di sostenere le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale delle imprese. I progetti dovranno riguardare le priorità tecnologiche “ICT e fotonica, fabbrica intelligente, chimica e nanotecnologie” e gli ambiti applicativi “cultura e beni culturali, energia e green economy, impresa 4. 0, salute e scienze della vita, smart agrifood”.  

è in fase di attivazione un importante bando offerto dalla Regione Toscana che ha come obiettivo quello di sostenere le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale delle imprese. I progetti dovranno riguardare le priorità tecnologiche “ICT e fotonica, fabbrica intelligente, chimica e nanotecnologie” e gli ambiti applicativi “cultura e beni culturali, energia e green economy, impresa 4. 0, salute e scienze della vita, smart agrifood”. Scopo di ciascun progetto e suo vero output deve essere la realizzazione di un prodotto/servizio/processo industrialmente utile. Il bando finanzierà progetti di investimento in R&S, market oriented e prossimi alla fase di applicazione e di produzione, che prevedano un alto grado di innovazione.

Chi sono i beneficiari: Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), singole o in cooperazione tra loro (in un numero minimo di 3).

A quale settore può essere applicato: Possono presentare domanda coloro che fanno parte del settore dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, industria, dei servizi/no profit, del turismo, della cultura o dell’agroindustria/agroalimentare.

Le spese ammissibili riguardano i seguenti costi:

spese di personale;
costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca;
costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. I costi relativi ai fabbricati sono ammessi nel limite complessivo massimo del 30% del costo totale di progetto. I costi relativi ai terreni non possono superare il 10% del costo totale di progetto;
costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca. I costi di cui al presente punto sono ammessi nel limite complessivo massimo del 35% del costo totale di progetto;
spese generali supplementari (al massimo fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale;
altri costi di esercizio (nel limite massimo del 15% del costo totale di progetto).

La dotazione finanziaria complessiva è di 11. 900. 000,00 euro e l’agevolazione è concessa sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto. Il costo totale ammissibile del progetto presentato deve essere compreso tra euro 150. 000,00 e euro 1. 500. 000,00.

L’intensità dell’agevolazione è pari a:

30% per micro e piccola impresa;
40% per micro e piccola impresa in cooperazione con altre imprese;
25% per media impresa;
35% per media impresa in cooperazione con altre imprese;
40% per organismo di ricerca (in cooperazione con imprese).

Essendo una pratica piuttosto complessa, puoi chiedere assistenza e affidarla al nostro team mandando una mail a RISPARMIOFISCALE@NETWORKFISCALE. COM

Presti e Finanziamenti garanti fino all’80% dal Fondo Centrale di Garanzia

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I provvedimenti disposti dal decreto, entrati già in vigore, si rivolgono a tutte le PMI e alle imprese con numero di dipendenti fino a 499 con sede sull’intero territorio nazionale per un periodo di 9 mesi dalla data del vigore.

Lo scopo principale delle nuove misure è quello di attenuare i requisiti di accesso alla garanzia e di potenziare ulteriormente l’intervento del Fondo.

I provvedimenti disposti dal decreto, entrati già in vigore, si rivolgono a tutte le PMI e alle imprese con numero di dipendenti fino a 499 con sede sull’intero territorio nazionale per un periodo di 9 mesi dalla data del vigore.

Lo scopo principale delle nuove misure è quello di attenuare i requisiti di accesso alla garanzia e di potenziare ulteriormente l’intervento del Fondo.

Cosa è il Fondo centrale di garanzia?

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese. Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fideiussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

Quali sono le novità introdotte dall’articolo 49?

La concessione della garanzia del Fondo alle imprese diventa gratuita per tutte le operazioni finanziare previste
Fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (pari all’80% del finanziamento per la garanzia “diretta” e al 90% dell’importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia). L’importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro. La valutazione per l’accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Ai fini dell’accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi. Tale previsione consente l’accesso alla garanzia da parte di quelle imprese  economicamente e finanziariamente sane prima dell’emergenza epidemiologica, sterilizzando, in tal modo, gli effetti della crisi economica che ne è scaturita ai fini dell’accesso all’incentivo pubblico. I finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a 3. 000 euro concessi a persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario. Diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di un credito aggiuntivo all’impresa pari almeno del 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Viene aumentato l’importo massimo per operazioni di microcredito da 25 mila euro a 40 mila euro. La “Sezione speciale microcredito” del Fondo garantirà, pertanto, operazioni fino al massimo dell’importo di finanziamento.

Quali sono le novità introdotte dall’articolo 56 intitolato “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”?

La durata della garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le PMI che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (cosiddetta moratoria). I finanziamenti per i quali sia concessa la sospensione di cui all’articolo 56 sono assistiti, fino al 30 settembre 2020, dalla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo, avente una dotazione di 1,73 miliardi di euro. La garanzia della sezione speciale del Fondo è concessa a titolo gratuito e senza alcuna valutazione della PMI beneficiaria.

Per informazioni ed assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM, saremmo lieti di occuparci della tua pratica.

EMERGENZA COVID-19: L’AFFITTO SI PAGA MA… C’E’ IL TAX CREDIT!

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Un’ulteriore misura adottata dal Governo per fronteggiare la crisi epidemiologica da Coronavirus e contenerne gli effetti negativi è l’inserimento di un nuovo credito d’imposta, disciplinato dall’art. 65 del decreto-legge Cura Italia.

EMERGENZA COVID-19: L’AFFITTO SI PAGA MA… C’E’ IL TAX CREDIT!

Credito d’imposta per botteghe e negozi

 

Un’ulteriore misura adottata dal Governo per fronteggiare la crisi epidemiologica da Coronavirus e contenerne gli effetti negativi è l’inserimento di un nuovo credito d’imposta, disciplinato dall’art. 65 del decreto-legge Cura Italia.

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Si ricorda, che la categoria catastale C/1, comprende negozi e botteghe.

Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 (riportati in fondo all’articolo per comodità) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. In quanto ritenute attività essenziali e pertanto non tenute ad interrompere la loro attività lavorativa.

Tale credito è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione tramite modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il tributo da indicare è il seguente:

“6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, nella sezione “Erario” dell’F24, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Come anno di riferimento nella compilazione andrà indicato quello per il quale è riconosciuto il credito stesso, ovvero, 2020.

Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.  

 

Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020

COMMERCIO AL DETTAGLIO:

–      ipermercati;

–      supermercati;

–      discount di alimentari;

–      minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;

–      commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

–      commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;

–      commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47. 2);

–      commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

–      commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:47. 4);

–      commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;

–      commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

–      commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;

–      commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

–      farmacie;

–      commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;

–      commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

–      commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;

–      commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;

–      commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;

–      Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

–      commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;

–      commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;

–      commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;

–      commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;

–      commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

 

Allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020

SERVIZI PER LA PERSONA

–      lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;

–      attività delle lavanderie industriali;

–      altre lavanderie, tintorie;

–      servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

ARTICOLO 96 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI”

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Il “decreto Cura Italia” prevede, all’articolo 96, un’indennità pari a 600 euro per i collaboratori sportivi; in particolare il primo comma prevede che l’ indennità è riconosciuta da Sport e Salute S. P. A nel limite massimo di 50 milioni per i rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, previste dall’articolo 67  comma 1 lettera m del decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986; inoltre sempre alla base del predetto decreto del presidente della repubblica, l’indennità non concorre alla formazione del reddito.

ARTICOLO 96 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI”

Analisi dell’articolo 96 del  decreto 18/2020 che prevede un’indennità per i collaboratori sportivi

Il “decreto Cura Italia”prevede, all’articolo 96, un’indennità pari a 600 euro per i collaboratori sportivi; in particolare il primo comma prevede che l’ indennità è riconosciuta da Sport e Salute S. P. A nel limite massimo di 50 milioni per i rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, previste dall’articolo 67  comma 1 lettera m del decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986; inoltre sempre alla base del predetto decreto del presidente della repubblica, l’indennità non concorre alla formazione del reddito.

I collaboratori sportivi dovranno presentare apposita domanda, corredata da un’autocertificazione che attesti la preesistenza del rapporto di collaborazione sportiva e la mancata percezione di altro reddito di lavoro, alla società Sport e Salute S. P. A che sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 7 comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004 n. 186 acquisito dal CONI, le acquisisce in base all’ordine cronologico di presentazione.

Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dal 18 marzo (data di pubblicazione del decreto “Cura Italia”). Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.  

Attualmente siamo in attesa del decreto che stabilisca le modalità di presentazione, che dovrebbe essere emanato entro la fine del mese di Marzo.  

Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

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