-4.8 C
Rome
mercoledì 22 Gennaio 2025
Home Blog Page 93

Covid-19: Art 96 DL Cura Italia come richiedere l’indennità per collaboratori e istruttori sportivi

0
Covid-19: Art 96 DL Cura Italia come richiedere l'indennità per collaboratori e istruttori sportivi

Video pubblicato per chiarire la confusione tra le indennità (600euro) per lavoratori e co. Co. Co iscritti alla gestione separata, disciplinati dall’artic​olo 27 del decreto e le indennità spettanti agli istruttori ed ai collaboratori sportivi disciplinati dall’articolo 96 del D. L. 18/2020 ed erogati da Sport e Salute Spa, in attesa del comunicato/decreto attuativo con il relativo modello di richiesta da compilare ed inviare

Video pubblicato per chiarire la confusione tra le indennità (600euro) per lavoratori e co. Co. Co iscritti alla gestione separata, disciplinati dall’articolo 27 del decreto e le indennità spettanti agli istruttori ed ai collaboratori sportivi disciplinati dall’articolo 96 del D. L. 18/2020 ed erogati da Sport e Salute Spa.

ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE AI LAVORATORI DA PARTE DELLE BANCHE

0

E’ stata sottoscritta la convenzione tra Abi (Associazione bancaria italiana), il Ministro del lavoro e le parti sociali che permette l’anticipazione da parte delle banche del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto, al fine di accelerare i tempi di erogazione.

E’ stata sottoscritta la convenzione tra Abi (Associazione bancaria italiana), il Ministro del lavoro e le parti sociali che permette l’anticipazione da parte delle banche del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto, al fine di accelerare i tempi di erogazione.

E’ stata sottoscritta la convenzione tra Abi (Associazione bancaria italiana), il Ministro del lavoro e le parti sociali che permette l’anticipazione da parte delle banche del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto, al fine di accelerare i tempi di erogazione.

ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE AI LAVORATORI DA PARTE DELLE BANCHE!

Intesa per anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Cura Italia

E’ stata sottoscritta la convenzione tra Abi (Associazione bancaria italiana), il Ministro del lavoro e le parti sociali che permette l’anticipazione da parte delle banche del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto, al fine di accelerare i tempi di erogazione.

Tale convenzione prevede che; saranno le banche ad anticipare le somme ai lavoratori, poi rimborsate da parte dell’INPS, che si impegna ad effettuare il rimborso con i tempi più celeri possibili, e comunque non oltre i 7 mesi.

Il lavoratore sarà esentato dal pagamento di oneri ed interessi.

La misura dell’anticipazione è fissata in un importo forfettario complessivo massimo pari a 1. 400 euro in caso di sospensione a zero ore per 9 settimane, riproporzionati se di durata inferiore.

I lavoratori dovranno presentare domanda ad una delle banche aderenti, con modalità telematiche in modo da limitare il più possibile l’accesso fisico presso le filiali ed evitare di contribuire alla diffusione del Coronavirus. Per questa ragione si raccomanda ai lavoratori interessati di rivolgersi per telefono alla propria banca.

L’anticipo avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla banca e cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.

Allo scadere del termine dei 7 mesi se l’Inps non avrà versato la somma, la banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che sarà tenuto ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

 

SCARICA NELLA SEZIONE “DOCUMENTI DA SCARICARE” I DOCUMENTI DA COMPILARE PER PRESENTARE LA DOMANDA!

 

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

ASSEGNO SOCIALE: DI COSA SI TRATTA E COME FARE DOMANDA

0

L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.  Dal 1° gennaio 1996, l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.  Dal 1° gennaio 1996, l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

L’assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, agli stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

DECORRENZA E DURATA: Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.  Inoltre, il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente.  

QUANTO SPETTA: L’importo dell’assegno per il 2020 è pari a 459,83 euro per 13 mensilità. Il limite di reddito è pari a 5. 977,79 euro annui e 11. 955,58 euro, se il soggetto è coniugato.

Hanno diritto all’assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.

Hanno diritto all’assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

L’assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

DECADENZA: L’assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. L’assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono verificati ogni anno.

Non è reversibile ai familiari superstiti e non può essere erogato all’estero. Se il soggiorno all’estero del titolare dura più di 30 giorni, l’assegno verrà sospeso. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

REQUISITI: A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ottenere l’assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

67 anni di età;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Inoltre, i cittadini stranieri comunitari devono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per l’attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
i redditi esenti da imposta;
i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc. ;
i redditi di terreni e fabbricati;
le pensioni di guerra;
le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Ai fini dell’attribuzione non si computano:

i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
il reddito della casa di abitazione;
le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.  

DOMANDA: La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, al cui interno è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione.

In alternativa, si può fare la domanda tramite il contact center o mediante enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

PMI E LIBERI PROFESSIONISTI COME SOSPENDERE LE RATE DEI PRESTITI, FINANZIAMENTI, LEASING E NOLEGGIO.

0

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), il 24 marzo ha trasmesso agli istituti di credito associati una circolare riguardante le misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da Covid-19 contenute nel D. L. 18/2020, in relazione ai principali aspetti delle misure introdotte dal suddetto decreto e colmate dalle prime indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze con alcune delle domande più frequenti.

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), il 24 marzo ha trasmesso agli istituti di credito associati una circolare riguardante le misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da Covid-19 contenute nel D. L. 18/2020, in relazione ai principali aspetti delle misure introdotte dal suddetto decreto e colmate dalle prime indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze con alcune delle domande più frequenti.

Tale decreto ha introdotto una serie di disposizioni a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica, con particolare riferimento a:

moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da Banche e Intermediari Finanziari a micro, piccole e medie imprese;
nuovi interventi del Fondo di Garanzia per le PMI.

Moratorie PMI: Secondo quanto stabilito dal D. L. 18/2020, art. 56, commi 4 e 5 possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto della pandemia.

Secondo la definizione della Commissione Europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come precisato dal Ministero, sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui i professionisti e le ditte individuali).

Per accedere alle misure l’impresa deve essere in bonis quindi non deve avere posizioni debitorie classificate come “esposizioni deteriorate”, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute, quindi non-pagate o pagate parzialmente da più di 90 giorni.

MODALITà DI ACCESSO: I soggetti che intendono accedere alle menzionate misure devono presentare alla propria banca o al proprio intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Inoltre, nella comunicazione l’impresa deve auto-dichiarare:

il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
“di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge: ciò non implica, quindi, che la banca debba verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la già menzionata comunicazione contenga gli elementi sopra indicati. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, o attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Come indicato dal Ministero, è opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel D. L. 18/2020 sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI che possono collegarsi con la misura della moratoria.

Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (D. L. 18/2020, articolo 56, co. 2): Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del TUB e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di apposita comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario, di cui al comma 2, lett. A), b) e c) del suddetto decreto:

le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni;
il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. è facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

La ABI ha precisato che il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 sarà quindi posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni; gli eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità.

Qui di seguito troverete allegati il modulo di richiesta e l’autodichiarazione da mandare via PEC.  

Per informazioni e assistenza contattateci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM, saremmo lieti di occuparci della vostra pratica!

Come sospendere il pagamento delle rate del mutuo?

0
Rivalutazione immobiliare,Valore catastale

Il Fondo di solidarietà mutui “prima casa” noto anche come “Fondo Gasparrini” ed operativo dal 2013 è stato istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che all’art. 2, commi 475 e ss. Ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che possono incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare.

 

Decreti cura Italia: attuazione del fondo solidarietà mutui “prima casa” per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti

Il Fondo di solidarietà mutui “prima casa” noto anche come “Fondo Gasparrini” ed operativo dal 2013 è stato istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che all’art. 2, commi 475 e ss. Ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che possono incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare.

La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto.

Sono rimborsati dal Fondo alle Banche gli oneri finanziari pari alla quota di interessi delle rate, al netto dello spread che rimane a carico del mutuatario.

 

L’accesso al beneficio è dovuto nei casi di:

–      cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

–      cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

–      cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c. P. C. );

–      morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

In caso di mutuo cointestato gli eventi indicati possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.
In caso di decesso del mutuatario, gli eredi possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate purché ricorrano, in capo ai medesimi mutuatari, tutti i requisiti e le condizioni previsti per l’accesso al Fondo.

 

L’ammissione al beneficio è concessa a coloro che possiedono le seguenti caratteristiche:

–      titolo di proprietà sull’immobile adibito ad abitazione principale.

L’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

–      titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a € 250. 000,00;

–      il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno;

–      indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 30. 000,00 riferito al nucleo familiare del richiedente.

Per conseguire il beneficio, il mutuatario deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo e degli oneri relativi alle procedure necessari per la sospensione.

Sono esclusi i soggetti che:

–       si trovano in ritardo dei pagamenti per più di 90 giorni consecutivi;

–       fruiscono di agevolazioni pubbliche;

–       fruiscono di altre misure di sospensione del pagamento delle rate di durata superiore a 18 mesi;

–       hanno stipulato un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi sopra citati.

In questa attuale situazione di emergenza, dovuta dall’epidemia da COVID-19, lo Stato interviene a sostegno dei cittadini con varie misure e tra queste prevede, disciplinato dall’art. 54 del decreto-legge Cura Italia, che;

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo si applicano le seguenti misure:

–       l’ammissione ai benefici è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;

–       per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

–       per mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione;

–       l’ammissione al beneficio è concessa anche in caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Per le finalità di cui sopra, al Fondo sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020

I soggetti ammessi ai benefici del Fondo, quindi lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti, possono presentare domanda di sospensione del pagamento delle rate del mutuo alla Banca erogatrice del finanziamento attraverso la compilazione dell’apposito modulo, collocato in fondo al presente articolo, e allegare tutta la documentazione attestante i requisiti per la richiesta della sospensione.

Sarà poi la Banca ad inviare la domanda alla Consap, che provvederà ad effettuare tutte le verifiche del caso. Qualora non ricorrano motivi ostativi alla richiesta, la Consap autorizza la sospensione e rilascia entro 15 giorni lavorativi il nulla osta. La Banca, acquisito il nulla osta da parte di Consap, comunica

all’interessato entro 5 giorni l’esito dell’istruttoria e attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi.

 

SCARICA E COMPILA IL MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE ARTICOLO, CON L’AIUTO DEL VIDEO YOUTUBE!

 

EMILIA ROMAGNA: Contributo a fondo perduto per favorire l’accesso al credito a professionisti e imprese durante l’Emergenza epidemica COVID-19

0

L’obiettivo della regione Emilia Romagna è quello di aiutare i professionisti, le microimprese e le PMI a superare questo delicato momento di emergenza sanitaria nazionale attraverso un contributo a fondo perduto per favorire l’accesso al credito.

L’obiettivo della regione Emilia Romagna è quello di aiutare i professionisti, le microimprese e le PMI a superare questo delicato momento di emergenza sanitaria nazionale attraverso un contributo a fondo perduto per favorire l’accesso al credito.

Il bando riguarda i seguenti settori: 

Artigianato;
commercio;
industria;
servizi/no profit; 
turismo; 
cultura;
agroindustria/agroalimentare

Le spese finanziate riguardano le Consulenze e i Servizi.

Domanda: Possono presentare la domanda per accedere alla concessione della gestione del fondo i Confidi (Consorzio di garanzia collettiva dei fidi) iscritti all’Albo ex art. 106 del Tub e i Confidi iscritti all’elenco di cui all’art. 112 del Tub o iscritti nella sezione dell’elenco generale singolarmente o in A. T. I. (da costituirsi entro trenta giorni dal termine di presentazione della manifestazione di interesse e, comunque, prima dell’atto regionale di trasferimento della quota del fondo).

Più in generale possono accedere ai contributi i professionisti o PMI o persone fisiche con unità locale e/o sede legale/residenza (solo per le persone fisiche) nel territorio dell’Emilia-Romagna di tutti i settori (eccetto l’agricoltura).

Entità e forma dell’agevolazione: Il contributo regionale sarà al massimo di 15. 000 euro per finanziamento e sarà calcolato in percentuale sull’importo del finanziamento. Il contributo varia dal 4,5%/anno al 5,5%/anno, a seconda che il finanziamento sia garantito o meno dal Confidi e/o dal Fondo di garanzia PMI (del Ministero dello Sviluppo economico).  

L’attivazione di finanziamenti bancari ha una durata massima di 36 mesi per un importo massimo di euro 150. 000, garantito dal confidi.

Il Fondo ha una dotazione iniziale di € 10. 000. 000,00.

FONDAZIONE CARIPLO: BANDO COLTIVARE VALORE

0

Il bando intende sostenere pratiche di agricoltura sostenibile in ottica agro-ecologica e sociale, come strumento di presidio e risposta ai rischi territoriali di carattere ambientale e come occasione di sviluppo economico locale attivando opportunità di inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio.

Il bando intende sostenere pratiche di agricoltura sostenibile in ottica agro-ecologica e sociale, come strumento di presidio e risposta ai rischi territoriali di carattere ambientale e come occasione di sviluppo economico locale attivando opportunità di inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio.

I progetti potranno essere presentati, in qualità di capofila, esclusivamente da organizzazioni private senza scopo di lucro, singolarmente o in partenariato con enti pubblici e/o altri privati non profit ammissibili.

I progetti dovranno obbligatoriamente:

essere realizzati all’interno del territorio della Lombardia o delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;
adottare tecniche agricole sostenibili ispirate ai principi e processi agro-ecologici (es. Il riciclo degli elementi nutritivi, l’impiego di colture di copertura, i sistemi policolturali, le rotazioni colturali, la lotta biologica, etc. );
individuare chiaramente il rischio territoriale di carattere ambientale su cui si intende intervenire;
promuovere iniziative che abbiano una chiara ricaduta occupazionale per persone in condizioni di svantaggio;
essere orientati alla sostenibilità economica futura, attraverso la formulazione di un piano previsionale almeno triennale;
avere una durata massima di 36 mesi;
avere carattere incrementale (es. Aumento delle superfici coltivate, sviluppo di nuovi rami di impresa, creazione di nuovi posti di lavoro);
fornire informazioni sulle caratteristiche e sullo stato dei beni immobili oggetto dell’iniziativa (terreni, edifici);
dimostrare che l’ente richiedente o il partner abbia un titolo di disponibilità dei beni immobili oggetto dell’intervento di natura e durata congrua rispetto agli obiettivi previsti e agli investimenti preventivati;
dimostrare la presenza di chiare competenze degli enti proponenti rispetto alle componenti ambientale e sociale previste dal bando e dal progetto.

ll budget a disposizione è pari a 2. 750. 000 Euro.  La richiesta di contributo dovrà essere compresa tra 50. 000 e 350. 000 € e non potrà superare il 60% dei costi totali.

La domanda può essere presentata entro il 16 aprile 2020.

Per avere assistenza per l’istruzione della pratica, contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

ROMA: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE

0

La Camera di Commercio di Roma ha adottato la presente misura per sostenere lo startup aziendale, abbattendone i costi ed incentivando la concretizzazione di idee imprenditoriali e la nascita di nuove imprese, al fine di sostenere la ripresa della produttività, la crescita e lo sviluppo economico del territorio. L’obiettivo infatti, è quello di sostenere lo sviluppo economico e occupazionale del territorio provinciale, con particolare attenzione al supporto di quelle categorie che tradizionalmente risultano svantaggiate, quali le nuove realtà in fase di creazione e di avvio di impresa, alla luce dell’attuale temporanea recessione che il sistema economico dell’intero Paese sta attraversando.  

La Camera di Commercio di Roma ha adottato la presente misura per sostenere lo startup aziendale, abbattendone i costi ed incentivando la concretizzazione di idee imprenditoriali e la nascita di nuove imprese, al fine di sostenere la ripresa della produttività, la crescita e lo sviluppo economico del territorio. L’obiettivo infatti, è quello di sostenere lo sviluppo economico e occupazionale del territorio provinciale, con particolare attenzione al supporto di quelle categorie che tradizionalmente risultano svantaggiate, quali le nuove realtà in fase di creazione e di avvio di impresa, alla luce dell’attuale temporanea recessione che il sistema economico dell’intero Paese sta attraversando.  

La misura, a supporto dei processi di creazione e avvio di una nuova attività d’impresa, consiste in un contributo a favore di aspiranti imprenditori per il costo di alcuni servizi per la costituzione di una nuova impresa.

Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

Beneficiari: Può accedere alla misura, chi intende creare una nuova impresa a Roma o provincia. è necessario recarsi presso una sede territoriale di uno dei soggetti attuatori dell’iniziativa per ricevere informazioni e l’assistenza tecnica necessarie per la propria idea imprenditoriale e per presentare domanda di accesso al servizio di accompagnamento per la creazione di una nuova impresa.  

La misura consiste nell’abbattimento del costo del servizio di accompagnamento da erogarsi a favore dell’aspirante imprenditore, fino ad un massimo di euro 2. 500,00 al netto dell’IVA, ovvero fino ad un massimo di euro 3. 000,00 al netto dell’IVA nel caso di costituzione di società di capitali.

La presente iniziativa dura fino all’esaurimento dello stanziamento messo a disposizione dalla Camera, pari a complessivi € 800. 000,00. La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2020.

Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

MODELLO EAS: PROROGA AL 30 GIUGNO 2020

0

Al fine di fronteggiare la crisi epidemiologica da Covid-19, il Governo, con il Decreto “Cura Italia”, ai sensi dell’articolo 62, emana la sospensione degli adempimenti tributari:

MODELLO EAS: PROROGA AL 30 GIUGNO 2020

Adempimento per gli enti associativi non profit

 

Al fine di fronteggiare la crisi epidemiologica da Covid-19, il Governo, con il Decreto “Cura Italia”, ai sensi dell’articolo 62, emana la sospensione degli adempimenti tributari:

“Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. ”

Gli adempimenti sospesi saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Pertanto, per effetto delle proroghe sopra citate è prorogato al 30 giugno 2020, il termine originario del 31 marzo 2020, entro il quale gli enti associativi non profit dovranno presentare il modello EAS, al fine di comunicare, le eventuali variazioni statutarie avvenute nel corso dell’anno 2019.

BANDO ISI INAIL 2020

0

L’obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in contemporanea, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. L’obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in contemporanea, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

I destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.
Progetti ammessi a finanziamento: Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1. 1 e 1. 2);
progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;
progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4;
progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli -Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5. 1 e 5. 2).

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti: Le risorse finanziarie destinate dall’Inail ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2019-allegato risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA come di seguito riportato.
Per gli Assi 1 (sub Assi 1. 1 e 1. 2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:

Assi 1 (sub Assi 1. 1 e 1. 2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130. 000,00 euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5. 000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1. 2) non è fissato il limite minimo di finanziamento;
Asse 4, fino al massimo erogabile di 50. 000,00 euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2. 000,00 Euro.

Asse 5 (su Assi 5. 1 e 5. 2) nella misura del:

40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5. 1 (generalità delle imprese agricole);
50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5. 2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento massimo erogabile è pari a euro 60. 000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1. 000,00.
Modalità e tempistiche di presentazione della domanda: La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali. Sul sito www. Inail. It – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
L’apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda è fissata al 16 aprile 2020. Sarà possibile fare domanda fino al 29 maggio 2020.

Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!