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mercoledì 22 Gennaio 2025
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AGGREGAZIONI DI IMPRESA: CONSORZIO E JOINT VENTURE

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Le aziende hanno alcune opportunità con cui possono unirsi in un gruppo; generalmente si fa riferimento a questi tipi di gruppi con il termine di aggregazione d’impresa, cioè accordi che possono essere instaurati tra più aziende e che permettono alle imprese di mettere in comune attività o risorse.

AGGREGAZIONI DI IMPRESA: CONSORZIO E JOINT VENTURE

L’unione fa la forza!

Le aziende hanno alcune opportunità con cui possono unirsi in un gruppo; generalmente si fa riferimento a questi tipi di gruppi con il termine di aggregazione d’impresa, cioè accordi che possono essere instaurati tra più aziende e che permettono alle imprese di mettere in comune attività o risorse.

Analizziamo il Consorzio e la Joint Venture.

Il Consorzio

Una delle modalità con le quali più imprenditori possono associarsi è quella della creazione di un consorzio.

Con il termine consorzio si indica un’associazione fra imprenditori, che prevede un coordinamento comune su determinate fasi d’impresa.

Il consorzio è disciplinato dal Codice Civile: “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. ”

I consorzi dal punto di vista contrattuale rientrano nella categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, cioè contratti con più parti che si prefiggono un obiettivo comune e condiviso.

Si tratta di una serie di scelte collettive che hanno l’obiettivo di creare guadagni per i singoli imprenditori coinvolti, aumentando gli utili, grazie alla garanzia di mantenere una determina posizione sul mercato, più facilmente conservabile grazie alla forza del consorzio.

Per la creazione del consorzio dev’essere stipulato un contratto, posto per iscritto, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, contente gli obblighi reciproci a cui i singoli imprenditori si sottopongono, facendo parte del consorzio:

–         l’oggetto e la durata del consorzio;

–         la sede dell’eventuale ufficio;

–         gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;

–         le attribuzioni e i poteri degli organi consortili;

–         le condizioni di ammissione di nuovi consorziati.

In mancanza di specifiche indicazioni, il contratto di consorzio ha validità di dieci anni.

I consorzi in base al tipo di attività che svolgono vengono distinti in:

–         consorzi con sola attività interna: non instaurano rapporti con terzi ma si limitano a regolare i rapporti reciproci fra i consorziati;

–         consorzi con attività esterna: svolgono attività ed hanno rapporti con i terzi nell’interesse delle imprese consorziate.

In questo caso, il consorzio è tenuto ad iscriversi al Registro Imprese.

La Joint Venture

Una joint venture, associazione temporanea di imprese, è un contratto con cui due o più imprese si accordano per collaborare al fine del raggiungimento di un determinato scopo o all’esecuzione di un progetto.

A volte, unire le proprie forze, permettere di raggiungere gli obiettivi in modo più celere, facile e soddisfacente.

Essendo un’associazione “temporanea”, le imprese uniscono le loro risorse solo per un certo periodo di tempo, ovvero finchè non raggiungono l’obiettivo prefissato.

I partecipanti sono liberi di definire il contenuto del loro accordo, individuando le reciproche obbligazioni ed i diritti sulla base della legislazione vigente nel paese ove opereranno.

La joint venture è particolarmente adatta per la realizzazione di progetti di grandi dimensioni che per una sola azienda sarebbero troppo gravosi o comunque perlomeno molto impegnativi, per il rafforzamento della posizione rispetto alla concorrenza e per una diminuzione o meglio una suddivisione dei rischi che non gravano sul singolo.

Si distinguono in:

–         joint venture contrattuale: sorge attraverso la stipulazione di un contratto.

Essendo solo un accordo contrattuale, le aziende non danno vita ad un nuovo soggetto giuridico ma rimangono distinte.

Sono pertanto utilizzate in ambiti di progetti “semplici” e già individuati;

–         joint venture societaria: sorge con la costituzione di un nuovo soggetto giuridico.

Sono pertanto utilizzate in ambiti di progetti più complessi e duraturi.

Si costituisce una società autonoma e distinta rispetto ai partecipanti.

Ha una struttura contrattuale più complessa che si compone di più contratti.

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

 

INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI: DA DOMANI IL VIA ALLE DOMANDE!!!

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In data odierna, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, ha emanato il decreto con cui sono state individuate le modalità di presentazione delle domande per l’indennità ai collaboratori sportivi.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva a breve sul sito istituzionale di Sport e Salute (www. Sportesalute. Eu), che consentirà agli utenti di procedere, previo accreditamento, alla presentazione formale della domanda, delle autocertificazioni e dei documenti richiesti dal decreto ministeriale.

In data odierna, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, ha emanato il decreto con cui sono state individuate le modalità di presentazione delle domande per l’indennità ai collaboratori sportivi.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva a breve sul sito istituzionale di Sport e Salute (www. Sportesalute. Eu), che consentirà agli utenti di procedere, previo accreditamento, alla presentazione formale della domanda, delle autocertificazioni e dei documenti richiesti dal decreto ministeriale.

TERMINI: Le richieste possono essere presentate entro il 30/04/2020.

PRIORITà PREVISTA DAL DECRETO MINISTERIALE: è espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi sportivi complessivamente superiori a 10. 000 euro.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14. 00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.

La procedura prevede tre fasi:

la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio codice fiscale al numero che verrà comunicato da martedì 7 aprile 2020 sul sito (www. Sportesalute. Eu) e sui canali istituzionali di Sport e Salute. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
l’accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio codice fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
la compilazione e l’invio della domanda: immediatamente a seguito dell’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA CONTATTATECI ALLA MAIL RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

Accredia: Ente Unico nazionale di accreditamento

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Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008. Ha come obiettivo quello di attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico ed è l’Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme. Ogni paese europeo ha il proprio Ente Unico di accreditamento, che opera in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011 e Accredia è l’ente designato dallo Stato italiano.

Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008. Ha come obiettivo quello di attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico ed è l’Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme. Ogni paese europeo ha il proprio Ente Unico di accreditamento, che opera in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011 e Accredia è l’ente designato dallo Stato italiano.

L’accreditamento attesta la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura, e ne assicura l’idoneità a valutare la conformità di beni e servizi alle prescrizioni stabilite dalle norme volontarie e obbligatorie.

L’attività di Accredia si articola in tre dipartimenti: certificazione e ispezione, laboratori di prova e laboratori di taratura e si esprime in una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli organismi e dei laboratori accreditati.

Il ruolo di Accredia è quello di garantire l’affidabilità dei servizi svolti dagli organismi e dai laboratori, oltre che svolgere un servizio di pubblico interesse. Inoltre, in qualità di terza parte indipendente, garantisce il rispetto delle norme da parte degli organismi e dei laboratori accreditati e l’affidabilità delle attestazioni di conformità da essi rilasciate sul mercato, svolgendo un servizio a tutela della salute e della sicurezza delle persone e dell’ambiente.

Il ricorso da parte delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori ai servizi di valutazione della conformità quali certificazioni, ispezioni, verifiche, prove e tarature accreditate, contribuisce ad alimentare la fiducia che sul mercato circolino beni e servizi sicuri e di qualità.

Accredia, mediante i propri funzionari tecnici, gli ispettori e gli esperti impegnati nelle attività di verifica, opera nel rispetto dei principi indicati dalla norma internazionale ISO/IEC 17011 e dal Regolamento CE 765/2008.

Accredia si distingue per le sue caratteristiche:

La competenza, infatti i funzionari e gli ispettori di seguono regolari programmi di formazione e di aggiornamento, per garantire sempre l’alto livello del servizio di accreditamento;
l’indipendenza, le squadre di verifica sono costituite da Accredia dietro un’attenta valutazione dell’indipendenza degli ispettori rispetto all’organismo o al laboratorio che richiede l’accreditamento;
rappresentatività, ai soci di dell’ente è garantita un’equilibrata rappresentatività degli interessi diretti e indiretti nelle attività di accreditamento e valutazione della conformità;
trasparenza in quanto opera in maniera chiara e applica regole condivise, oggetto di una costante attività di monitoraggio basata sul consenso di tutte le parti interessate.

Come fare domanda: Per accreditarsi, occorre presentare la domanda di accreditamento generale DA-00 e quella specifica per l’attività di valutazione della conformità che si intende svolgere sotto accreditamento.

L’iter di accreditamento è un percorso articolato dalla domanda al rilascio del certificato, durante il quale gli organismi e i laboratori dimostrano di soddisfare i requisiti per valutare la conformità dei prodotti e dei servizi.

Gli organismi e i laboratori che presentano domanda di accreditamento vengono accompagnati da Accredia in tutte le fasi del percorso, fino al rilascio del certificato che ha una validità di quattro anni.

Il percorso si distingue in diverse fasi:

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO: deve essere compilata in originale, con cura, chiarezza e completezza, in funzione della specifica attività per cui l’organismo o il laboratorio richiede l’accreditamento. Deve essere corredata della documentazione richiesta e firmata da un rappresentante dell’organismo o del laboratorio debitamente autorizzato. La domanda viene esaminata dai funzionari tecnici del dipartimento competente, per valutarne l’accettabilità sulla base dei requisiti richiesti dai regolamenti generali e dai regolamenti tecnici applicabili.

Ad esito positivo, Accredia comunica l’accettazione della domanda di accreditamento, unitamente alla proposta del preventivo tecnico economico.

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE: l’analisi dei documenti presentati con la domanda di accreditamento viene condotta da un gruppo di verifica incaricato dal direttore del dipartimento di competenza. Lo scopo è valutare la conformità dell’attività dell’organismo o del laboratorio ai requisiti previsti dai documenti normativi, nonché ai requisiti contrattuali previsti da Accredia. Qualora dall’esame risultino necessarie integrazioni o adeguamenti, all’organismo o al laboratorio viene richiesto di fornire i documenti mancanti o completare le informazioni carenti.

Ad esito positivo, Accredia avvia le verifiche ispettive in sede, presso l’organismo o il laboratorio che richiede l’accreditamento, e, nei casi applicabili, programma le verifiche in accompagnamento presso le organizzazioni clienti degli organismi.

VERIFICHE ISPETTIVE IN SEDE: le verifiche in sede sono condotte da un gruppo di verifica ispettiva, composto da Accredia e selezionati all’interno di appositi elenchi. Lo scopo delle verifiche è accertare che le modalità operative del soggetto che richiede l’accreditamento, relativamente alle attività svolte, siano conformi alle prescrizioni dei regolamenti generali, dei regolamenti tecnici applicabili e di ogni altro documento normativo generale e settoriale, nonché ai regolamenti e alle procedure stabiliti dal richiedente. Ogni verifica si conclude con un rapporto di valutazione. Se emergono semplici osservazioni, l’iter di accreditamento procede. Nel caso in cui si evidenzino lievi criticità, si effettuano ulteriori visite di valutazione. In presenza di non conformità, il processo di accreditamento può essere sospeso.

Ad esito positivo, il documento riassuntivo delle valutazioni effettuate viene sottoposto all’esame del Comitato Settoriale di Accreditamento competente.

VERIFICHE ISPETTIVE IN ACCOMPAGNAMENTO: Per l’accreditamento degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, alla verifica ispettiva in sede seguono le visite in accompagnamento presso le organizzazioni clienti, che sono le aziende, pubbliche o private, intestatarie delle certificazioni di sistemi di gestione aziendale e delle certificazioni di prodotto (licenziatarie dei marchi di certificazione); le aziende che si avvalgono dei servizi di ispezione e di verifica delle dichiarazioni di emissioni, i professionisti certificati. Gli esiti delle verifiche in accompagnamento seguono la stessa procedura prevista per le verifiche in sede.

Ad esito positivo, il documento riassuntivo delle valutazioni effettuate viene sottoposto all’esame del Comitato Settoriale di Accreditamento competente.

DELIBERA DELL’ACCREDITAMENTO: il Comitato Settoriale competente per l’attività per cui l’organismo o il laboratorio richiede l’accreditamento valuta la pratica e delibera. La concessione dell’accreditamento viene formalizzata mediante apposita convenzione stipulata tra Accredia e il soggetto accreditato e l’emissione del certificato a marchio Accredia.

L’accreditamento e il relativo certificato sono validi quattro anni. Le delibere e l’iscrizione del nominativo dell’organismo o del laboratorio sono pubblicate nelle banche dati del sito web.

SORVEGLIANZA PERIODICA: nel corso dei quattro anni di validità dell’accreditamento, l’ente svolge un’attività periodica di sorveglianza sull’attività dell’organismo o del laboratorio accreditato ai fini di verificarne il mantenimento dei requisiti di competenza, indipendenza e imparzialità e la regolare conformità alle norme e agli altri documenti applicabili.

ESTENSIONE DELL’ACCREDITAMENTO: durante i quattro anni di validità, l’organismo o il laboratorio può chiedere l’estensione dell’accreditamento a nuove attività e sedi operative. L’estensione non prolunga la validità dell’accreditamento, e non comporta la sottoscrizione di una nuova convenzione, salvo il caso di aggiunta di sedi accreditate. Un organismo può estendere l’accreditamento a nuovi schemi di certificazione o nuovi settori, all’interno dello schema già coperto; un laboratorio di prova può ampliare la gamma delle prove accreditate; un laboratorio di taratura può coprire nuovi settori metrologici e materiali di riferimento, diversificare i campi di misura e/o ridurre le incertezze di misura.

RINNOVO DELL’ACCREDITAMENTO: prima della scadenza del ciclo quadriennale di accreditamento, può essere avviata la procedura di rinnovo, secondo le stesse modalità previste per il primo accreditamento.

L’accreditamento migliora la reputazione e la competitività degli organismi e dei laboratori, e offre benefici tangibili alla Pubblica Amministrazione, alle imprese e ai consumatori che si affidano ai servizi accreditati.

I benefici per le imprese sono:

COMPETITIVITà: le imprese che scelgono di avvalersi della certificazione accreditata per il sistema di gestione, per i prodotti o per i servizi, vedono rafforzata la propria immagine in termini di reputazione e di affidabilità della propria offerta commerciale. Sono più incisive sul mercato, in virtù del riconoscimento formale, da parte di un soggetto indipendente, di competenze e procedure in linea con gli standard internazionali.

INTERNAZIONALITà: il riconoscimento internazionale dei servizi rilasciati dagli organismi e dai laboratori accreditati permette alle imprese di espandere il business più agevolmente sui mercati esteri, senza dover sottoporre i propri prodotti e servizi a verifiche e controlli aggiuntivi nei Paesi di ingresso.

I benefici per i consumatori sono:

GARANZIA DI QUALITà: il certificato di conformità o di taratura, o il rapporto di prova o di ispezione rilasciato sotto accreditamento, che accompagna un prodotto o un servizio, attesta che il fornitore ha assolto tutti gli obblighi previsti per immettere sul mercato un bene o un servizio affidabile e di qualità, secondo standard riconosciuti a livello internazionale.

PIù FIDUCIA: il consumatore può fidarsi dei prodotti e dei servizi certificati e testati dagli organismi e dai laboratori accreditati, perché soddisfano stringenti requisiti di qualità e di sicurezza, e riducono i rischi associati al consumo.

Per informazioni e assistenza contattateci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

TAX CREDIT PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

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DI COSA SI TRATTA?

La misura sostiene gli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.

TAX CREDIT PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

In ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale

DI COSA SI TRATTA?

La misura sostiene gli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.

CHI PUO’ ACCEDERE AL CREDITO D’IMPOSTA?

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.

QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI SPESE AMMESSE?

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4. 0”.

Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

a) big data e analisi dei dati;

b) cloud e fog computing;

c) cyber security;

d) simulazione e sistemi cyber-fisici;

e) prototipazione rapida;

f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

g) robotica avanzata e collaborativa;

h) interfaccia uomo macchina;

i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

l) internet delle cose e delle macchine;

m) integrazione digitale dei processi aziendali.

Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale, riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione e le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE

 

50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 300. 000 per le piccole imprese;
40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250. 000 per le medie imprese;
30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250. 000 le grandi imprese.  

 

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati

SCADENZA DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata fino ad esaurimento dei fondi.

COME SI UTILIZZA IL TAX CREDIT?

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

COME SI ACCEDE?

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione, tramite apposito modello, al Ministero dello sviluppo economico.

La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Inoltre, sussistono obblighi di:

–      documentazione contabile certificata: l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

–      conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;

–     indicare i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

MISE: Credito d’imposta promosso per sostenere gli investimenti in beni strumentali

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L’obiettivo del bando è quello di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

L’obiettivo del bando è quello di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Soggetti beneficiari: Sono beneficiarie tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.  l credito d’imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni.

Tipologia di interventi ammissibili: Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e macchinari

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300. 000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro. 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4. 0 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700. 000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.

Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

REGIONE SARDEGNA: Bando Voucher Startup 2020

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Sardegna Ricerche, a far data dal 10/03/2020 ha pubblicato sul sito internet di Sardegna Ricerche e della Regione Autonoma della Sardegna le disposizioni attuative del Programma “Voucher Startup”. Lo strumento opera con procedura valutativa a sportello, nei limiti della dotazione finanziaria.  

Sardegna Ricerche, a far data dal 10/03/2020 ha pubblicato sul sito internet di Sardegna Ricerche e della Regione Autonoma della Sardegna le disposizioni attuative del Programma “Voucher Startup”. Lo strumento opera con procedura valutativa a sportello, nei limiti della dotazione finanziaria.

Descrizione del bando: Al via la quarta call di “Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative”, il bando che eroga voucher destinati alle startup per sostenere e rafforzare la loro competitività incentivando processi di innovazione di prodotto, servizio o processo.

Soggetti beneficiari: Possono accedere al bando le Micro e Piccole Imprese (MPI) regolarmente costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano da non più di 36 mesi al momento della presentazione della domanda che si propongono con un piano di avvio caratterizzato da significativi elementi di innovatività.

Entità dell’agevolazione: La dotazione finanziaria totale è pari a euro 4. 700. 000,00.

Il contributo a fondo perduto può arrivare fino a un massimo del 90% dei costi ammissibili. La dimensione del piano aziendale è compresa tra un minimo di 15. 000,00 euro fino a un massimo di 100. 000,00 euro.

Settori: 

Artigianato;
commercio;
industria;
servizi/no profit
turismo;
cultura.

Scadenza: La domanda può essere presentata dal 10 giugno 2020 al 31 dicembre 2021.

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COVID-19: NORMATIVE SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA’

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Data l’emergenza dovuta dalla crisi epidemiologica da Coronavirus, sono consentite, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.

COVID-19: NORMATIVE SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA’

Analizziamo l’art. 106 del decreto Cura Italia

Data l’emergenza dovuta dalla crisi epidemiologica da Coronavirus, sono consentite, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, secondo cui l’assemblea deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che lo statuto può prevedere un termine maggiore, esteso a 180 giorni, quando la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze, è consentito alle società convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Sono inoltre consentite alle società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici, al fine di evitare quanto più possibile il contatto l’uno con gli altri, nuove modalità di svolgimento dell’assemblea, ovvero: l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio, si possono quindi regolarmente svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati in audio o video conferenza.

Limitatamente alle S. R. L. è ammessa l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Limitatamente alle società con azioni quotate, per le assemblee ordinarie o straordinarie, possono designare il rappresentate, previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Potranno altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, al quale si potranno conferire deleghe o subdeleghe.

Ciò si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Anche le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Possono altresì prevedere che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

Tutte le suddette disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020.

Fermo restando che, in relazione a quanto esposto dall’articolo 106 del decreto Cura Italia, l’estensione a 180 giorni dei termini di convocazione dell’assemblea non è del tutto “cosa nuova”, in quanto già disciplinata dall’articolo 2364 del Codice Civile, che, in determinate circostanze, ovvero nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società,  permetteva di estendere il termine di convocazione dell’assemblea a 180 giorni.

 

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

 

CERTIFICAZIONE BIOLOGICA E QUALITÀ AGROALIMENTARE!

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MiPAAFT, Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Sostituisce l’originaria dicitura MiPAAF a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge del 12 luglio 2018 n. 86.

CERTIFICAZIONE BIOLOGICA E QUALITà AGROALIMENTARE!

Come assoggettarsi alla produzione biologica.

MiPAAFT, Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Sostituisce l’originaria dicitura MiPAAF a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge del 12 luglio 2018 n. 86.

L’agricoltura biologica è un tipo di agricoltura che sfrutta la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati, vuole promuovere la biodiversità delle specie domestiche, esclude l’utilizzo di prodotti di sintesi e degli organismi geneticamente modificati.

Viene controllata, in base a leggi europee e nazionali, attraverso un sistema di controllo uniforme in tutta l’Unione Europea.

L’azienda che intende assoggettarsi alla produzione biologica per la prima volta, PRIMA NOTIFICA, deve renderlo noto alla Regione e ad uno degli Organismi di controllo autorizzati dal MiPAAFT, pertanto deve:

–      notificare l’inizio dell’attività;

–     aderire al sistema di controllo di un Organismo, scegliendo tra quelli autorizzati dal MIPAAFT al fine di ottenere l’iscrizione nell’elenco dei produttori biologici.

L’Organismo di controllo avvia la prima ispezione, analizzando l’azienda che ne ha fatto richiesta in ogni sua parte, con propri tecnici specializzati.

Se dall’ispezione emerge il rispetto della normativa, l’azienda viene ammessa nel sistema di controllo, e avvia la conversione; un periodo di disintossicazione del terreno che, a seconda dell’uso precedente di prodotti chimici e delle coltivazioni può durare due o più anni.

Concluso questo periodo di conversione, il prodotto può essere commercializzato come da agricoltura biologica.

L’Organismo provvede a più ispezioni l’anno, anche a sorpresa, e preleva campioni da sottoporre ad analisi.

L’azienda una volta ottenuta l’autorizzazione alla produzione biologica, deve sottostare a determinati obblighi:

–      documentare ogni passaggio sull’apposito fascicolo elettronico aziendale, il raccoglitore dei dati di tutti i soggetti che si pongono in relazione con la pubblica amministrazione ed è parte integrante dell’anagrafe delle imprese agricole, per assicurare la totale tracciabilità;

–      comunicare, tramite NOTIFICA DI VARIAZIONE, ogni cambiamento avvenuto rispetto alle ultime informazioni presentate;

–      presentare entro il 31 gennaio di ogni anno il programma annuale delle produzioni e/o preparazioni e/o importazioni;

–      presentare il programma annuale di variazione entro 30 gg dalla presentazione della NOTIFICA DI VARIAZIONE;

–      comunicare tempestivamente il recesso volontario dal sistema di controllo della produzione biologica;

–      non presentare, in caso di esclusione, una prima notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva l’esclusione per morosità;

–      adempiere, per quanto non specificato, agli obblighi previsti dall’art. 9 del D. Lgs. N. 20 del 23. 02. 2018.

 

FONDOPROFESSIONI: BANDO APERTO IN TUTTA ITALIA

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Fondoprofessioni intende finanziare piani formativi monoaziendali, con l’obiettivo di migliorare le conoscenze e le abilità dei dipendenti, la competitività degli Studi professionali/Aziende; accompagnare lo sviluppo, anche tecnologico, degli Studi professionali, unitamente alle competenze relazionali dei dipendenti; diffondere un approccio innovativo alla formazione finanziata, anche grazie alle sinergie attivate con la bilateralità di settore.

Fondoprofessioni intende finanziare piani formativi monoaziendali, con l’obiettivo di migliorare le conoscenze e le abilità dei dipendenti, la competitività degli Studi professionali/Aziende; accompagnare lo sviluppo, anche tecnologico, degli Studi professionali, unitamente alle competenze relazionali dei dipendenti; diffondere un approccio innovativo alla formazione finanziata, anche grazie alle sinergie attivate con la bilateralità di settore.

Soggetti beneficiari: L’Ente proponente è il singolo Studio professionale o Azienda che abbia aderito al Fondo prima della presentazione del piano formativo, il quale rappresenta il fabbisogno dei propri dipendenti a una struttura accreditata al Fondo, detta Ente attuatore, per la realizzazione delle attività. Pertanto, in questo Avviso, l’Ente proponente coincide con l’Ente beneficiario del piano formativo.

Tipologia di interventi ammissibili: Ogni singolo progetto prevede una durata da 8 h a 40 h, con almeno 4 e non oltre 35 allievi in formazione. Inoltre, è ammesso un costo ora/allievo al massimo pari a euro 24,00. Possono essere previste attività d’aula e training on the job, al fine di favorire lo sviluppo di conoscenze teoriche e operative.

Entità e forma dell’agevolazione: Le risorse allocate con il presente avviso sono complessivamente pari a euro 2. 000. 000,00 e il contributo per ogni singolo piano formativo sarà al massimo di euro 20. 000,00.

Scadenza: L’Ente attuatore, per conto dell’Ente proponente, dovrà trasmettere il piano formativo, allegando la prevista documentazione, tramite la piattaforma informatica di Fondoprofessioni, nel rispetto delle seguenti tempistiche ampliate a causa dell’emergenza da Covid-19:

1° Sportello: entro il 22 aprile 2020;

2° Sportello: da lunedì 07/09/2020 a mercoledì 30/09/2020 (ore 17).

Potete scaricare la documentazione ufficiale che abbiamo allegato e vi ricordiamo che per qualunque informazione o assistenza potete contattarci alla mail RISPARMIOLECITO_NETWORKFISCALE. COM

Covid-19: codice etico da applicare tra imprese

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Enrico Gambrioli, amministratore unico della società Gruppo IBS S. R. L, lascia un comunicato importante riguardo il comportamento etico che devono tenere le società.

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