-7.5 C
Rome
mercoledì 22 Gennaio 2025
Home Blog Page 91

REGIONE LAZIO: FINANZIAMENTI A TASSO ZERO! 👍

0

Arriva dalla Regione Lazio il piano “Pronto Cassa” per far fronte alle difficoltà economiche generate dalla crisi epidemiologica da Covid-19.

Si tratta di una misura a sostegno della liquidità di imprese e liberi professionisti del Lazio.

La Regione interviene a protezione delle attività con una risposta concreta alla crisi di liquidità.

REGIONE LAZIO: FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI!

Sezione V “Fondo Rotativo per il piccolo credito”

Arriva dalla Regione Lazio il piano “Pronto Cassa” per far fronte alle difficoltà economiche generate dalla crisi epidemiologica da Covid-19.

Si tratta di una misura a sostegno della liquidità di imprese e liberi professionisti del Lazio.

La Regione interviene a protezione delle attività con una risposta concreta alla crisi di liquidità.

DI CHE MISURA SI TRATTA?

Viene aperta una nuova Sezione, la V – “Emergenza COVID 19-Finanziamenti per la liquidità delle MPMI” – del Fondo Rotativo Piccolo Credito, destinata a erogare con modalità semplificata prestiti alle imprese danneggiate dall’epidemia di COVID 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità.

I 55 milioni, che, saranno accessibili sulla piattaforma FARE Lazio, a partire dalla prima decade di aprile, saranno destinati a prestiti di liquidità di piccola entità per aiutare le MPMI e professionisti a superare il momento di difficoltà generato dal forte rallentamento dell’attività provocato dall’emergenza Coronavirus.

ENTITA’ E FINALITA’ DEL FINANZIAMENTO

L’agevolazione consiste in un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

–          L’importo è di 10 mila euro;

–          Finalizzato a coprire le esigenze di liquidità connesse all’emergenza Covid-19;

–          La durata è da 1 a 5 anni;

–          Il tasso di interesse è zero;

–          Preammortamento di 12 mesi (per finanziamenti con durata di almeno 24 mesi);

–          La rata è rimborsata mensilmente in modo costante posticipata;

Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate.

CHI SONO I BENEFICIARI?

1)      Le micro, le piccole e le medie imprese;

2)      i consorzi e le reti di imprese aventi soggettività giuridica;

3)      liberi professionisti.

Con i seguenti requisiti: abbiano fino a 9 dipendenti (ULA 2019) e siano costituiti entro la data dell’8 marzo 2020.

 

I beneficiari, al momento della domanda devono:

–          essere iscritti al Registro delle Imprese;

–          avere Sede Operativa nel territorio del Lazio;

–          ovvero, nel caso dei liberi professionisti, essere titolari di partita IVA attiva e avere domicilio fiscale nel Lazio;

–        avere una esposizione complessiva limitata ad euro 100. 000 nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei Rischi Banca d’Italia, riferita all’attività di impresa.

ll possesso dei seguenti requisiti, è attestato da dichiarazione auto certificata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 rilasciata al momento della domanda di finanziamento:

–          aver subito danni a causa dell’emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività

–          avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno Euro 10. 000,00 in conseguenza dei danni subiti.

Inoltre, con riferimento al 31 dicembre 2019, i beneficiari devono dichiarare:

–          di non presentare sofferenze e/o sconfinamenti in Centrale dei Rischi Banca d’Italia;

–          non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;

–          non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente tramite il portale farelazio. It, nei seguenti passaggi:

–          registrazione utente;

–          compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda: dalle ore 10 del 10 aprile 2020;

–          protocollazione della domanda, per l’ordine cronologico: dalle ore 10 del 20 aprile 2020.

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

 

 

DECRETO LIQUIDITA’ 2020: SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI E COMUNICAZIONI SEMPLIFICATE

0

Il giorno 8 aprile 2020 è stato emanato il decreto legge n. 23, riguardante le misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici e di interventi in materia di salute e lavoro, nonché di proroga dei termini amministrativi e processuali.

Il giorno 8 aprile 2020 è stato emanato il decreto legge n. 23, riguardante le misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici e di interventi in materia di salute e lavoro, nonché di proroga dei termini amministrativi e processuali.

Il capo II di tale decreto si focalizza sulle misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite da Covid-19 e più specificatamente l’articolo 4 tratta la tematica della sottoscrizione dei contratti e delle comunicazioni in modo semplificato.

Infatti, il decreto specifica che per quanto riguarda i contratti conclusi con la clientela al dettaglio, nel periodo di decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e che soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia della scrittura privata, devono essere stipulati in maniera alternativa a quella abituale.

Pertanto, i clienti dovranno contattare le proprie banche telefonicamente, in maniera tale da prendere appuntamento in remoto per la stipulazione del contratto.

I contratti in oggetto sono quelli previsti dal Testo Unico Bancario e seguono i principi dell’art. 117 dello stesso, più precisamente:

i contratti di credito (art. 125-bis);
i contratti quadro (art. 126-quinquies);
il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta (art. 126-quinquiesdecies)

Il cliente interessato a stipulare un contratto dovrà esprimere il proprio consenso mediante l’appartenente indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, allegando la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Lo scopo dell’articolo 4 è quello di impedire che il cliente stipuli un contratto nella sede fisica della banca, anzi, semplifica le procedure affinché possa farlo da casa e ottenere una copia del testo su supporto durevole. Una volta terminato lo stato di emergenza l’intermediario consegnerà la copia cartacea del documento alla prima occasione utile. Inoltre, il cliente può utilizzare il medesimo strumento per esprimere il consenso al contratto e allo stesso modo può esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

💰 DECRETO LIQUIDITA’ 06042020: IL TESTO DEFINITIVO CON GLI AIUTI ALLE AZIENDE PER FRONTEGGIARE LA CRISI! 💰

0

E’ stato approvato, il 6 aprile, dal consiglio dei Ministri, il Decreto Liquidità.

Questo Decreto, approvato per fronteggiare la grave emergenza in atto, presenta norme a sostegno della liquidità delle imprese fortemente colpite dalla crisi epidemiologica da Coronavirus.

Al fine di assicurare quanto prima il sostegno alle imprese, garantendo liquidità, il Decreto prevede:

DECRETO LIQUIDITA’: AIUTI ALLE AZIENDE PER FRONTEGGIARE LA CRISI!

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese.

E’ stato approvato, il 6 aprile, dal consiglio dei Ministri, il Decreto Liquidità.

Questo Decreto, approvato per fronteggiare la grave emergenza in atto, presenta norme a sostegno della liquidità delle imprese fortemente colpite dalla crisi epidemiologica da Coronavirus.

Al fine di assicurare quanto prima il sostegno alle imprese, garantendo liquidità, il Decreto prevede:

Prestiti garantiti dallo Stato:

Sace SPA, posseduta da Cassa Depositi e Prestiti sarà autorizzata a concedere, fino al 31 dicembre 2020, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuto di Stato e nel rispetto delle condizioni previste, in favore di banche e istituzioni finanziarie per il rilascio di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19.

L’importo complessivo massimo è di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi saranno destinati a supporto di piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia PMI.

La dotazione del Fondo di Garanzia PMI verrà potenziata e salirà a 7 miliardi.

Le suddette garanzie verranno rilasciate alle seguenti condizioni:

1)    la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

2)    al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea;

3)    l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

–      25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio,

–      il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.

4)    la garanzia, copre:

–      90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

–      80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

–      70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

 Le suddette percentuali si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento

Per i prestiti fino a 800 mila euro la garanzia è al 100% ma con una valutazione della solvibilità.

Per i prestiti fino a 5 milioni di euro la garanzia sarà al 90%, potendo arrivare al 100%, con la controgaranzia di Confidi ed una valutazione che tiene conto della situazione pre-crisi.

La garanzia al 90% non esonera comunque le banche dalla procedura di verifica della solvibilità rischiando di ritardare l’erogazione del prestito.

Per i prestiti a partite iva e piccole imprese la garanzia sarà al 100% per prestiti fino a 25 mila euro senza valutazione del mero credito.

Rinvio delle tasse e adempimenti fiscali:

–      Sospensione fino al 30 maggio dei versamenti fiscali e contributivi, per imprese, autonomi e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso e che hanno subito una riduzione dei ricavi o compensi per almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

–      Sospensione fino al 30 maggio dei versamenti fiscali e contributivi, per imprese, autonomi e professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso e che abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o compensi per almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.  

I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di interessi o sanzioni, in unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

           –       Sospensione degli adempimenti fiscali.

I documenti di regolarità fiscale emessi nel mese di febbraio 2020 avranno validità fino al 30 giugno 2020.

 

Rimodulazione dei requisiti per ottenere il bonus prima casa:

I seguenti requisiti sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020:

1)    decadenza se non si sposta la residenza entro 18 mesi

2)    decadenza se non si riacquista entro un anno in caso di vendita prima dei 5 anni dal primo acquisto.

Le suddette condizioni torneranno in vigore dal 1 gennaio 2021

Dichiarazione dei redditi:

La dichiarazione dei redditi 730 potrà essere svolta a distanza tramite assistenza fiscale da remoto.

Le certificazioni uniche potranno essere consegnate entro il 30 aprile, senza sanzioni.

 

Golden Power:

Per difendere le imprese italiane, arriva un rafforzamento per un anno del Golden Power,

cioè le misure introdotte nel 2012 per bloccare la strada a scalate straniere su aziende italiane considerate strategiche.

 

Bonus 50% mascherine e sanificazioni:

Credito d’imposta attribuito, fino all’importo massimo di 20. 000 euro, nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 per chi effettua sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, compreso l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza per proteggere i lavoratori e garantire la distanza di sicurezza.

 

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design

0

Il comma 198 della Legge di Bilancio 2020 spiega che:” Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4. 0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta”.  La misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Il comma 198 della Legge di Bilancio 2020 spiega che:” Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4. 0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta”.  La misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:

il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.

 Per le attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Tale credito, in via generale, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e la base di calcolo deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o imprese sottoposte ad altre procedure concorsuali. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito si applica alle spese in Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design sostenute nel periodo di imposta successivo a quello al 31 dicembre 2019.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5. 000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.

Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

REGIONE BASILICATA: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 70% PER L’ATTUAZIONE DI PIANI AZIENDALI DI SMART WORKING

0

La regione Basilicata si propone di rafforzare la competitività del sistema produttivo diffuso attraverso il sostegno ad investimenti innovativi in grado di promuoverne lo sviluppo tecnologico, migliorarne i processi ed i prodotti, aumentarne il livello di efficienza e di adattabilità al mercato. Per tale finalità si intende concedere aiuti nella forma di contributo a fondo perduto ai soggetti beneficiari che a far data dal 1° marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020 hanno attivato o attiveranno interventi di smart working.

La regione Basilicata si propone di rafforzare la competitività del sistema produttivo diffuso attraverso il sostegno ad investimenti innovativi in grado di promuoverne lo sviluppo tecnologico, migliorarne i processi ed i prodotti, aumentarne il livello di efficienza e di adattabilità al mercato. Per tale finalità si intende concedere aiuti nella forma di contributo a fondo perduto ai soggetti beneficiari che a far data dal 1° marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020 hanno attivato o attiveranno interventi di smart working.

Settore: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Agroindustria/Agroalimentare 

Soggetti beneficiari: possono accedere alle agevolazioni le imprese operanti in tutti i settori produttivi (industria, turismo, commercio, artigianato, servizi, socio sanitari-assistenziali, agroindustriali) compreso i lavoratori autonomi e liberi professionisti che intendono favorire il lavoro agile per i propri dipendenti attivando interventi di smart working.

Interventi ammissibili: sono ammissibili ad agevolazioni le spese sostenute anche retroattivamente a far data dal 1° marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020 strettamente connesse all’attuazione del piano aziendale di smart working e rientranti nelle seguenti tipologie:

investimenti in beni strumentali materiali: attrezzature, hardware, tecnologie digitali che permettono di scegliere il dove e quando lavorare adottando soluzioni a supporto della sicurezza e dell’accessibilità dei dati da remoto e da diversi dispositivi, seguite dalle iniziative di mobility in grado di assicurare la massima produttività individuale alle persone che lavorano. Rientrano in tale tipologia anche l’acquisto delle SIM per le connessioni dati che l’imprese mette a disposizione dei dipendenti che operano in smart working;
investimenti in beni strumentali immateriali: programmi informatici funzionali all’attuazione del piano aziendale di smart working. Rientrano in tali servizi, a titolo di esempio, le architetture telematiche, di hosting, di gestione data-base, antivirus, attivazione VPN da remoto, router, monitoraggio accessi, e-commerce;

Le risorse complessivamente stanziate sono pari a € 3. 000. 000 e l’intensità massima di aiuto è pari al 70%.

Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

STATI GENERALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

0

Gli stati generali dei consulenti del lavoro si sono riuniti in videoconferenza e si sono espressi negativamente nei confronti degli enti che hanno decisamente sottovalutato la situazione. Infatti, i consulenti del lavoro sono bene a conoscenza della drammatica situazione in cui versa il Paese a causa dell’emergenza da Covid-19 e sostengono che i risvolti economico-sociali debbano ancora apparire in tutta la loro gravità.

Gli stati generali dei consulenti del lavoro si sono riuniti in videoconferenza e si sono espressi negativamente nei confronti degli enti che hanno decisamente sottovalutato la situazione. Infatti, i consulenti del lavoro sono bene a conoscenza della drammatica situazione in cui versa il Paese a causa dell’emergenza da Covid-19 e sostengono che i risvolti economico-sociali debbano ancora apparire in tutta la loro gravità.

Essi affermano che preso atto della situazione degli imprenditori, ovviamente angosciati e disorientati dalle improvvise difficoltà finanziarie ed economiche, considerati l’incredibile ritardo con cui le Regioni stanno procedendo alla predisposizione degli strumenti per l’erogazione degli ammortizzatori in deroga, lo stato di estrema difficoltà in cui si trovano gli studi dei Consulenti del Lavoro su cui grava l’onere di adempimenti burocratici decisamente complessi e inadeguati a soddisfare le urgenti aspettative emergenziali, l’impossibilità di utilizzare i canali telematici Inps per l’inoltro delle pratiche a causa del concomitante accesso di numerosi soggetti per la richiesta di sussidi e indennità, nonché del blocco del sito conseguente ad attacchi hacker DENUNCIANO l’inadeguatezza delle disposizioni sinora adottate per la gestione della fase emergenziale sottolineando la totale sottovalutazione delle urgenti necessità finanziarie ed economiche di aziende, lavoratori e professionisti. Denunciano inoltre, che tale sottovalutazione si è concretizzata nella mancata previsione di un sostegno finanziario diretto alle PMI che ha palesemente comportato enormi difficoltà gestionali oltre che disagio sociale diffuso nelle centinaia di migliaia di aziende che hanno sospeso la loro attività. DENUNCIANO la mancata previsione di un rinvio generalizzato di scadenze e di adempimenti fiscali e contributivi, segno dell’evidente disinteresse verso chi rappresenta il tessuto produttivo del Paese; la mancata previsione di uno strumento straordinario di Ammortizzatore Sociale Unico, cosi come proposto dai Consulenti del Lavoro, a fronte di una situazione di altrettanto straordinaria emergenza; la mancata semplificazione delle procedure di ricorso agli ammortizzatori sociali che sta comportando per i Consulenti del Lavoro un sovraccarico di adempimenti, reso ancora più gravoso dalla presenza di richieste sindacali irricevibili; l’annuncio della liquidazione delle pratiche e del pagamento degli importi maturati per ammortizzatori sociali per il 15 aprile, senza tenere in considerazione i contenuti del decreto legge n. 18/2020 che, confermando le procedure ordinarie, non crea le condizioni necessarie per l’erogazione degli importi nei termini previsti; la concentrazione sull’Inps della gestione dell’intero sistema di misure a sostegno di cittadini e imprenditori, con ciò creando un carico amministrativo insostenibile per l’Ente, sotto il profilo organizzativo e informatico.

Infine DENUNCIANO le aggressioni nei confronti di Consulenti del Lavoro da parte di cittadini esasperati e CHIEDONO date le tali criticità e limitazioni operative, per poter fornire il proprio contributo al sistema Paese e a tutti i cittadini italiani, di eliminare dalle procedure di richiesta di strumenti di integrazione salariale qualsiasi tipo di accordo o informativa sindacale, perché la chiusura delle aziende per Covid-19 non va motivata; di prevedere il silenzio-assenso per l’approvazione delle istanze presentate per richiedere strumenti di integrazione salariale; di convocare immediatamente la Conferenza Stato-Regioni per recepire medesime modalità di accoglimento delle citate istanze in tutte le Regioni; di prevedere un piano straordinario di investimenti in economia reale e di finanziamenti in favore delle PMI per creare i presupposti di una ripartenza dell’economia italiana; di insediare a cura del Governo una task force di specialisti, tra cui i Consulenti del Lavoro, che elabori sin da ora un piano di interventi strategici per ridurre gli effetti negativi che le misure restrittive adottate avranno sul PIL italiano; di ascoltare le categorie professionali nella fase di predisposizione dei prossimi interventi legislativi, in modo da utilizzare competenze esperienze e razionalità proprie dei liberi professionisti; di garantire l’incolumità personale e la sicurezza dei Consulenti del Lavoro, impegnati senza sosta nelle procedure di richiesta delle integrazioni salariali, anch’essi vittime delle inefficienze del sistema e non responsabili dei ritardi e dei disguidi dello stesso.

IL PAGAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE SI SEMPLIFICA!

0

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Associazione Bancaria Italiana hanno comunicato che in data 8 aprile 2020 sono state introdotte alcune semplificazioni e nuove misure atte a ridurre i tempi per l’accredito dei trattamenti di integrazione salariale, cioè gli assegni di cassa di integrazione ordinaria, in deroga, gli assegni del fondo di integrazione salariale e fondi bilaterali previsti dal decreto-legge 18/2020 c. D. Cura Italia.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Associazione Bancaria Italiana hanno comunicato che in data 8 aprile 2020 sono state introdotte alcune semplificazioni e nuove misure atte a ridurre i tempi per l’accredito dei trattamenti di integrazione salariale, cioè gli assegni di cassa di integrazione ordinaria, in deroga, gli assegni del fondo di integrazione salariale e fondi bilaterali previsti dal decreto-legge 18/2020 c. D. Cura Italia. In particolare, le procedure Inps per l’accredito della prestazione non richiedono più l’invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali.

Inoltre, la verifica sulla validità dei conti correnti indicati per l’accredito delle prestazioni è effettuata direttamente mediante un database condiviso con le banche. Simultaneamente, il modulo telematico con cui le aziende comunicano i dati dei lavoratori è stato semplificato, infatti nel modulo sono indicati il codice fiscale e l’iban del lavoratore.

L’associazione Bancaria Italiana ha inoltre definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19, di ricevere un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel decreto-legge “Cura Italia” direttamente dalle banche rispetto al momento di pagamento dell’Inps, di fatti dopo la presentazione all’INPS della domanda per il trattamento di integrazione salariale, il lavoratore può rivolgersi alla banca per ottenere un’anticipazione del trattamento per un importo massimo di 1. 400 euro. L’utilizzo delle recenti innovazioni, anche tecnologiche, contribuisce a semplificare il processo di erogazione dell’anticipo dei trattamenti di integrazione al reddito da parte delle banche, tanto che la convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze improrogabili, in coerenza con quanto concordato tra ABI e i sindacati dei bancari Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin lo scorso 24 marzo 2020. Per questa ragione è importante che i lavoratori interessati si rivolgano telefonicamente alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in filiale, creando inutili file per ricevere l’importo sul conto corrente.

 

Per informazioni e assistenza contattateci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

ACCREDITAMENTI

0

Il governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ha designato come Ente Unico nazionale di accreditamento “Accredia”.

L’accreditamento attesta la competenza, l’indipendenza e.

ACCREDITAMENTI

Come diventare un organo di certificazione e controllo autorizzato.

Il governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ha designato come Ente Unico nazionale di accreditamento “Accredia”.

L’accreditamento attesta la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli:

–         organismi di certificazione, ispezione e verifica;

–         laboratori di prova e taratura.

E ne assicura l’idoneità a valutare la conformità di beni e servizi alle prescrizioni stabilite dalle norme volontarie e obbligatorie.

In qualità di terza parte indipendente, Accredia garantisce il rispetto delle norme da parte degli organismi e dei laboratori accreditati, e l’affidabilità delle attestazioni di conformità da essi rilasciate sul mercato, svolgendo un servizio a tutela della salute e della sicurezza delle persone e dell’ambiente.

L’accreditamento viene concesso agli operatori di valutazione della conformità che a conclusione di un percorso di verifica regolare e approfondito risultino in possesso dei requisiti previsti dalle norme armonizzate, dai documenti e dai regolamenti applicabili allo specifico schema e settore di attività.

L’accreditamento può essere richiesto dagli operatori di valutazione della conformità:

–         organismi di certificazione;

–         organismi di ispezione;

–         organismi di verifica e convalida;

–         laboratori di prova;

–         laboratori medici;

–         organizzatori di prove valutative interlaboratorio;

–         laboratori di taratura;

–         produttori di materiali di riferimento;

–         laboratori di misura di riferimento in ambito medico.

Per accreditarsi, occorre presentare la domanda di accreditamento generale DA-00 e quella specifica per l’attività di valutazione della conformità che si intende svolgere sotto accreditamento.

Gli organismi di certificazione di sistemi di gestione possono chiedere l’accreditamento per svolgere l’attività di valutazione della conformità in tutti i settori IAF.

Elenchiamo di seguito i soggetti e le rispettive norme di riferimento per l’accreditamento alla specifica attività che si intende svolgere sotto accreditamento:

Organismi di certificazione di sistemi di gestione – ISO/IEC 17021-1

Organismi di certificazione di persone – ISO/IEC 17024

Organismi di certificazione di prodotti e servizi – ISO/IEC 17065

Organismi di certificazione delle dichiarazioni ambientali di prodotto – ISO/IEC 17065 – ISO 14025

Organismi di ispezione – ISO/IEC 17020

Organismi di verifica e convalida – ISO 14065

Laboratori di prova – ISO/IEC 17025

Laboratori medici – ISO 15189 – ISO 22870

Organizzatori di prove valutative interlaboratorio – ISO/IEC 17043

Laboratori di taratura – ISO/IEC 17025

Produttori di materiali di riferimento – ISO 17034

Laboratori di misura di riferimento nell’area della medicina di laboratorio – ISO/IEC 17025 – ISO 15195

 

Caso reale 1

Organismi di certificazione di prodotti e servizi

L’attività accreditata è la certificazione del prodotto.

L’organismo di certificazione è responsabile della verifica della conformità del prodotto ai requisiti fissati per la certificazione, alle norme tecniche volontarie o ad altri riferimenti normativi.

La certificazione di prodotto è basata sulla fiducia sullo specifico processo di fabbricazione.

Questo assunto implica l’estensione di tale situazione di conformità nel tempo.

La certificazione attesta, che il produttore sia in grado di realizzare un bene conforme a determinate caratteristiche specificate.

La validità di un prodotto viene attestata dal certificato di conformità rilasciato dall’organismo di certificazione accreditato che ha svolto l’attività di valutazione.

 

Il certificato di prodotto garantisce che il prodotto certificato è conforme ad una norma o specifica.

A seconda della tipologia dello schema di certificazione adottato dall’organismo, la conformità del prodotto attestata può interessare un singolo elemento della produzione, un singolo lotto o tutti i lotti prodotti a valle della certificazione stessa. Per garantire che la conformità venga mantenuta nel tempo, l’organismo può operare mediante verifiche di conformità (test e/o ispezioni e/o audit) successive all’emissione del certificato.

Il certificato di prodotto non garantisce la conformità legale dell’organizzazione né che il prodotto/servizio sia conforme a dei parametri che non siano riportati nella specifica di riferimento. Non garantisce inoltre che l’azienda operi mediante un sistema di gestione qualità certificato

La norma per l’accreditamento è ISO/IEC 17065, stabilisce i requisiti che un organismo di certificazione deve soddisfare per essere accreditato.

 

Caso reale 2

Organismi di certificazione dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

L’attività accreditata è la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

L’organismo di certificazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro è responsabile di verificare che un’organizzazione abbia implementato e attuato un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori, nel rispetto delle norme cogenti.

Tale certificazione si configura, inoltre, come forte elemento distintivo dell’approccio etico della organizzazione alla propria attività e, come tale, costituisce fattore di competitività a tutto campo in un mercato (pubblico e privato) sempre più sensibile ai risvolti sociali della qualità.

Le norme per l’accreditamento sono ISO/IEC 17021-1 – ISO/IEC TS 17021-10

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL MARCHIO

0

Modalità telematica di deposito:

–      Registrazione ai servizi telematici;

–      compilazione online della domanda effettuata sul sistema informativo dedicato: sezione servizi on line https://servizionline. Uibm. Gov. It;​

REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL MARCHIO

Quali sono le modalità per registrare un marchio in maniera telematica?

Modalità telematica di deposito:

–      Registrazione ai servizi telematici;

–      compilazione online della domanda effettuata sul sistema informativo dedicato: sezione servizi on line https://servizionline. Uibm. Gov. It;

Dev’essere acquistata una marca da bollo da €42,00 prima della compilazione della domanda, poiché sarà richiesto il numero seriale e data di emissione della marca da bollo.

E’ obbligatoria la firma digitale.

L’immagine del marchio dev’essere su un file ed andrà caricata nella sezione apposita.

Dopo aver inviato la domanda, l’UIBM invia una e-mail con il mod. F24 “Versamento con elementi identificativi” precompilato per il pagamento della tassa.

La data del deposito sarà quella del pagamento della tassa di registrazione.

Modalità telematica – Fast track di deposito:

La procedura Fast- track è utilizzabile solo per i depositi telematici.

Segue le stesse regole del deposito telematico di firma digitale, marca da bollo e procedura.

Per accedere alla procedura “fast track” il richiedente deve utilizzare esclusivamente i prodotti e servizi inclusi nella vigente classificazione di Nizza, presente nel sistema e non la scelta libera. Questo consente di ridurre i tempi di esame di merito della domanda.

Il pagamento è contestuale all’invio della domanda (tramite il sistema pubblico PagoPa).

Questo servizio ha essenzialmente due vantaggi:

–      la pubblicazione della domanda in tempi notevolmente ridotti;

–      la riduzione della possibilità di errori nelle domande.

Attualmente, con il normale iter, tra deposito e pubblicazione della domanda di marchio intercorrono circa 180 giorni (sei mesi); con la procedura “fast track” si risparmieranno due mesi: l’iter si concluderà in circa 120 giorni (4 mesi).

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

COVID-19 – MISURE URGENTI PER LE IMPRESE, I SETTORI STRATEGICI E LA GIUSTIZIA

0

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, lunedì 6 aprile 2020, alle ore 12. 25 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro. Decreto liquidità,aiuti imprese,finanziamenti banche,finanziamenti imprese, covid-19,comunicato 06042020,

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39

6 Aprile 2020

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, lunedì 6 aprile 2020, alle ore 12. 25 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

*****

COVID-19 – MISURE URGENTI PER LE IMPRESE, I SETTORI STRATEGICI E LA GIUSTIZIA
Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia. Nello specifico:

le imprese con meno di 5. 000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5. 000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p. M. I. , aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

Il Fondo – già ampliato dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.

è inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

2.     Misure per garantire la continuità delle aziende

Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene: 

in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.

Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:

sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie). 3.  Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica: 

anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo –  l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.

In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

4. Misure fiscali e contabili

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio:

IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate

La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.  

è esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.  

Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.

5. Ulteriori disposizioni

Il decreto prevede, infine:

lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

*****

COVID-19, MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina e del Ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

Le norme disciplinano, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’eventuale protrazione del periodo di sospensione dell’attività didattica svolta “in presenza” oltre il 18 maggio 2020.
Inoltre, in relazione alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario, si adottano misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l’esercizio delle professioni, per le quali l’attività di tirocinio in parola costituisce una condizione di ammissione.

1. Istruzione

In materia di istruzione, il testo prevede, tra l’altro, che al fine di garantire l’ordinata conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, siano dettate specifiche misure finalizzate ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale. Le ordinanze dovranno definire la possibilità di articolare attività di recupero degli apprendimenti dell’anno scolastico 2019/2020, nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020. Tale attività, relativa agli alunni delle classi prime ed intermedie, rappresenterà ordinaria attività didattica per il personale scolastico e per gli alunni. La graduazione tra le diverse misure adottabili sarà determinata in ragione della ripresa o meno delle attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio 2020.

Pertanto, qualora sia possibile il rientro a scuola entro tale data, si prevede che:

per entrambi di cicli di istruzione, le ordinanze potranno adattare i requisiti di ammissione alla classe successiva previsti dalla normativa vigente, in considerazione della effettiva possibilità di recupero degli apprendimenti e dell’impegno dimostrato dagli alunni;
per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le commissioni di esame potranno essere articolate in maniera diversa rispetto a quanto previsto, avendo come criterio direttivo la presenza di commissari tutti interni all’istituzione scolastica con presidente esterno alla stessa. Si potranno rivedere le prove di esame rispetto a quanto previsto, con la possibilità della sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una predisposta dalla commissione di esame della specifica istituzione scolastica, sulla base di criteri di uniformità dettati a livello nazionale.

Nella più grave ipotesi in cui lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio 2020, o che per ragioni legate all’emergenza sanitaria gli esami non possano svolgersi in presenza, le ordinanze ministeriali potranno invece disporre modalità telematiche per la valutazione finale degli alunni e per gli scrutini finali. Inoltre, per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sarà consentito sostituire l’intero esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrando la stessa con la valutazione di uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato all’esame. La definizione di contenuti e modalità di esecuzione di tale elaborato saranno definite nell’ordinanza stessa. Eccezionalmente, per l’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, vi potrà essere la previsione di un solo colloquio, sostitutivo di tutte le prove di esame. Tale eventualità richiederà la rimodulazione dello stesso colloquio e dei punteggi di esame previsti.

Per quanto riguarda l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte a:

definire la data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti;
adattare gli aspetti procedurali e le tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché gli aspetti procedurali e le tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato;
l’eventuale conferma, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga alle norme vigenti.

Si prevede che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicuri comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione e che, in relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione.

Il testo conferma, per tutto l’anno scolastico 2019/2020, la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2. Procedure concorsuali ed  esami di abilitazione per l’accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia

Il testo prevede che, analogamente a quanto previsto per le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, siano sospese per sessanta giorni anche quelle previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.

3.     Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

Il testo prevede che, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, le disposizioni volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. I decreti possono altresì individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle stesse professioni, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale.

*****

SERVIZI DI PAGAMENTO E COMMISSIONI INTERBANCARIE
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta “PSD2”), nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Il decreto realizza un più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della direttiva PSD2 e le norme nazionali e prevede, tra l’altro:

il diritto di regresso nell’ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione dell’operazione. In base alle nuove norme, il secondo prestatore di pagamento (coinvolto o interposto) dovrà risarcire il primo in caso di perdite o di importi versati con riferimento ad operazioni di pagamento non autorizzate e con riferimento alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento;
l’iscrizione, ad opera della Banca d’Italia, in appositi albi, degli istituti autorizzati nonché delle succursali stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia;
l’esclusione, per chi fornisce esclusivamente servizi di informazione sui conti, dell’obbligo di adozione di sistemi di risoluzioni alternative delle controversie;
l’inclusione nell’elenco delle fattispecie sanzionabili dei casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori;
l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle sanzioni previste per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria anche a quelle relative all’inosservanza del regolamento sui costi dei servizi interbancari.

*****

ISPEZIONI SULLE NAVI PASSEGGERI
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio.

La direttiva aggiorna la normativa in materia di condizioni di sicurezza di traghetti e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, in considerazione dei progressi compiuti nell’attuazione del regime del controllo dello Stato d’approdo, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui proprietari delle navi, nonché per razionalizzare gli sforzi richiesti alle amministrazioni marittime degli Stati membri, partendo dalla considerazione che la maggior parte degli Stati membri usa, ove possibile, già combinare le diverse visite obbligatorie con altri tipi di visite e ispezioni dello Stato di bandierao dello Stato di approdo.

*****

COVID-19, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA ALTRI 450 MILIONI DI EURO

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, a norma dell’articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha deliberato l’assegnazione di 450 milioni di euro al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

*****

PERSONALE DELLA SCUOLA, DELIBERATE 4. 500 ASSUNZIONI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 4. 500 unità di personale docente, con decorrenza giuridica dal primo settembre 2019 e decorrenza economica dall’anno scolastico 2020/2021.

*****

GIUDIZI DI LEGITTIMITà COSTITUZIONALE E CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’intervento nei seguenti giudizi di legittimità costituzionale:

avverso l’articolo 1, commi 147, 149 e 269, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta;
avverso l’articolo 1, commi 309, lettera a), 316, lettera a), 875, da 634 a 658 e da 661 a 676 e 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, promosso dalla Regione siciliana;
avverso l’articolo 1, commi 554 e 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, nonché l’articolo 57, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, , promosso dalla Regione Liguria;
avverso l’articolo 1, commi 269, 288, 289, 290, 548 e 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, promosso dalla Provincia autonoma di Trento.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri, secondo quanto richiesto dal Ministro  per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, su proposta del Ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, ha deliberato di sollevare ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Regione Lazio in relazione alla delibera del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019, concernente l’approvazione del “Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio il 13 febbraio 2020.

*****

COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il Consiglio dei Ministri è stato sentito dal Presidente, Giuseppe Conte, in merito alla ricostituzione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Presidente Conte procederà pertanto alla nomina dei componenti designati dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, che hanno confermato le senatrici Fiammetta MODENA e Maria SAPONARA e i deputati Fabio BERARDINI  e Lisa NOJA; dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, che ha indicato il Presidente TAR in quiescenza Gabriella DE MICHELE, in sostituzione del Consigliere di Stato Giovanni Sabbato; dal Consiglio Superiore della Magistratura, che ha indicato il dott. Giovanni GIACALONE, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione; dal Ministro dell’università e della ricerca, che ha indicato il prof. Fiorenzo LIGUORI, professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi “Federico II” di Napoli.

*****

NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato il rientro dalla posizione di disponibilità del dirigente generale di pubblica sicurezza dott. Ssa Isabella FUSIELLO, per assumere le funzioni di Questore di Padova, nonché le nomine e il movimento di Prefetti riportati nella tabella seguente.

Dott. Enrico RICCI
da Prefetto di Varese, assume le funzioni di Prefetto di Bergamo
dott. Dario CAPUTO
da Prefetto di Agrigento, assume le funzioni di Prefetto di Varese
dott. Ssa Maria Rita COCCIUFA
nominata prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Agrigento
dott. Ssa Rosalba SCIALLA
da Prefetto di Prato, assume le funzioni di Prefetto di Pavia
dott. Ssa Lucia VOLPE
assume le funzioni di Prefetto di Prato, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con incarico di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
dott. Ssa Amalia DI RUOCCO
è collocata fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, cessando dalla disposizione con incarico ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410
dott. Pasquale Antonio GIOFFRE’
assume le funzioni di Prefetto Novara, cessando dalla disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di assicurare lo svolgimento delle funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali e delle attività gestionali della soppressa Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti dell’amministrazione pubblica locale
dott. Fabrizio ORANO
nominato prefetto, è collocato a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di assicurare lo svolgimento delle funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali e delle attività gestionali della soppressa Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti dell’amministrazione pubblica locale
dott. Gerlando IORIO
nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Pistoia

*****

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato venti leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato:

di impugnare

la legge della Regione Liguria n. 1 del 06 febbraio 2020, recante “Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio”, in quanto alcune norme riguardanti la regolarizzazione di talune  opere edilizie violano l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che affida allo Stato la tutela del paesaggio, e l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione con riferimento ai principi fondamentali in materia di governo del territorio;
la legge della Regione Val d’Aosta n. 1 dell’11 febbraio 2020, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali”, in quanto una norma riguardante il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica eccede dalle competenze statutarie e viola gli standard uniformi posti sul territorio statale, a tutela dell’ambiente, dall’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Essa si pone, inoltre, in contrasto con i principi di libertà di iniziativa economica e di libera circolazione di cose tra le Regioni, in violazione dei parametri di cui agli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione e viola, infine, l’articolo 119, secondo comma, della Costituzionale che subordina la possibilità per le Regioni di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.  
la legge della Regione Val d’Aosta n. 3 dell’11 febbraio 2020, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”, in quanto alcune norme riguardanti la gestione dei rifiuti speciali eccedono dalle competenze statutarie e si pongono in contrasto con il parametro costituzionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), in quanto intervengono nella materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di esclusiva competenza statale. Esse violano altresì l’articolo 120, primo comma, della Costituzione, ai sensi del quale la Regione non può «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni»;

di non impugnare

la legge della Regione Marche n. 2 del 29/01/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”;
la legge della Regione Veneto n. 5 del 03/02/2020, recante “Iniziative per la conoscenza della Shoà e per il giorno della memoria”;
la legge della Regione Veneto n. 6 del 03/02/2020, recante “Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”;
la legge della Regione Veneto n. 7 del 03/02/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”;
la legge della Regione Puglia n. 1 del 07/02/2020, recante “Istituzione dell’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas (URAE)”;
la legge della Regione Puglia n. 2 del 07/02/202, recante 0 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”;
la legge della Regione Lombardia n. 2 del 07/02/2020, recante “Sostegno alle associazioni combattentistiche, d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine”;
la legge della Regione Liguria n. 2 del 06/02/2020, recante “Iniziative regionali per migliorare la sicurezza dei lavoratori occupati in ambito autostradale”;
la legge della Regione Liguria n. 3 del 06/02/2020, recante “Disciplina degli interventi per favorire la diffusione delle tradizioni liguri nel mondo ed a sostegno dei liguri emigrati”;
la legge della Regione Liguria n. 4 del 06/02/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003 n. 9 (Procedure per l’approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali) in attuazione della legge 28 gennaio 1984, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale)”;
la legge della Regione Liguria n. 5 del 06/02/2020, recante “Legge di manutenzione della normativa regionale”;
la legge della Regione Liguria n. 6 del 06/02/2020, recante “Promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina”;
la legge della Regione Liguria n. 7 del 06/02/2020, recante “Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale), alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati) e alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria)”;
la legge della Regione Toscana n. 6 del 04/02/202019, recante “Disposizioni in materia di direzione sanitaria negli stabilimenti termali. Modifiche alla l. R. 38/2004 e alla l. R. 51/2009”;
la legge della Regione Marche n. 3 del 06/02/202019, recante “Disciplina dell’attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria”;
la legge della Regione Piemonte n. 1 dell’11/02/2020, recante “Intesa interregionale tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Ratifica ai sensi dell’articolo 117, comma ottavo della Costituzione”;
la legge della Regione Valle Aosta n. 2 dell’11/02/2020, recante “Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per il triennio 2020/2022”.

Infine, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la rinuncia all’impugnativa:

della legge della Regione Sardegna 8 agosto 2019, n. 15, recante: “Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie” a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di finanza pubblica del 7 novembre 2019 tra lo Stato e la Regione Sardegna;
della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8, recante: “Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale)”, in quanto sono venute meno, a seguito di una successiva legge regionale di modifica, le ragioni che hanno condotto all’impugnativa.

*****

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!