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domenica 23 Febbraio 2025
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Nuova piattaforma per le richieste di contributi per ambulanze

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Nuova piattaforma per le richieste di contributi per ambulanze

Negli ultimi anni, il settore delle associazioni di soccorso e delle organizzazioni no-profit, come le Croci Rosse e le Misericordie, ha dovuto affrontare sfide crescenti per ottenere i fondi necessari al rinnovo delle proprie ambulanze e attrezzature sanitarie. A questo proposito, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con altre istituzioni regionali e locali, hanno recentemente lanciato una nuova piattaforma digitale per la richiesta di contributi a favore dell’acquisto di ambulanze, mezzi di trasporto per disabili e attrezzature mediche.

Questa iniziativa mira a semplificare e velocizzare l’intero processo di richiesta dei finanziamenti, offrendo alle organizzazioni del settore sanitario un accesso più diretto ai contributi statali e regionali. Vediamo come funziona la piattaforma, i requisiti per accedere ai finanziamenti, le differenze tra le richieste di contributo per ETS Enti e ETS Reti Nazionali, e le istruzioni per l’utilizzo.

Come funziona la piattaforma per la richiesta di contributi

La nuova piattaforma è stata progettata per rendere il processo di richiesta dei contributi più intuitivo e trasparente. Le associazioni e organizzazioni interessate devono registrarsi con le proprie credenziali SPID o CIE, in modo da garantire l’autenticità delle domande e velocizzare la procedura di identificazione.

Ogni domanda richiede l’inserimento di informazioni dettagliate sull’organizzazione, sul tipo di intervento previsto e sui benefici per la comunità locale. Grazie alla digitalizzazione di tutto il processo, i tempi di risposta alle richieste di contributo sono ridotti: le domande sono gestite direttamente online e, una volta inviate, vengono monitorate in tempo reale dagli enti di competenza. La piattaforma fornisce inoltre aggiornamenti in tempo reale sullo stato della richiesta, così che le organizzazioni possano conoscere in ogni momento lo stato della propria pratica.

Requisiti e criteri di ammissibilità per ottenere i contributi

Per accedere ai contributi tramite la nuova piattaforma, le organizzazioni devono rispettare specifici requisiti di ammissibilità. Innanzitutto, devono essere legalmente riconosciute come enti di volontariato o come associazioni di promozione sociale che operano nel settore dell’assistenza sanitaria e del soccorso. Inoltre, le organizzazioni devono dimostrare che l’acquisto dell’ambulanza o delle attrezzature mediche richieste risponda a esigenze concrete della comunità, come un aumento del numero di interventi o l’ampliamento del servizio in aree particolarmente carenti di assistenza sanitaria.

Le domande sono valutate in base a criteri di priorità, come la sostenibilità del progetto, la rilevanza per la comunità e l’urgenza della richiesta.

Richieste di contributo per ETS Enti e ETS Reti Nazionali

All’interno della piattaforma, sono previste distinzioni tra le richieste di contributo per Enti del Terzo Settore (ETS) e quelle per le Reti Nazionali di Enti del Terzo Settore.

Richieste di contributo ETS Enti: Questi contributi sono rivolti a singole organizzazioni di volontariato o enti locali che operano sul territorio in modo autonomo e hanno necessità di fondi per l’acquisto di ambulanze o attrezzature specifiche per la loro area di competenza. La richiesta viene presentata direttamente dall’ente singolo, il quale deve dimostrare un impatto positivo sulla comunità locale e fornire dettagli sul tipo di intervento per cui è necessario il finanziamento. Le valutazioni tengono conto della capacità dell’ente di rispondere a bisogni specifici della popolazione servita.

Richieste di contributo ETS Reti Nazionali: Questa categoria è destinata alle Reti Nazionali di Enti del Terzo Settore, ovvero a organizzazioni che operano a livello nazionale tramite una struttura di rete o federazione di enti locali. Questi finanziamenti sono orientati a progetti su larga scala, che mirano a coprire aree geografiche estese o a sviluppare servizi integrati per potenziare il sistema di soccorso e assistenza sanitaria su base nazionale. Le Reti Nazionali devono presentare progetti che dimostrino non solo la necessità dei fondi, ma anche la capacità di gestire e coordinare interventi complessi, includendo molteplici enti territoriali nella loro esecuzione.

Come usare la piattaforma

Utilizzare la nuova piattaforma di richiesta contributi per ambulanze e attrezzature è semplice e intuitivo, grazie a una struttura pensata per agevolare tutte le fasi della domanda. Ecco i passaggi principali per iniziare e completare la procedura:

  1. Accesso alla piattaforma: Per utilizzare la piattaforma, è necessario accedere con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Questi sistemi di autenticazione garantiscono la sicurezza e la tracciabilità delle operazioni e confermano l’identità dell’ente richiedente.
  2. Registrazione dell’ente: Una volta effettuato l’accesso, è fondamentale registrare l’ente che richiede il contributo. Questo passaggio richiede l’inserimento di dati come la ragione sociale, il codice fiscale, la categoria di appartenenza (ETS Ente singolo o ETS Rete Nazionale) e l’area di attività. Se l’ente è già registrato in altre piattaforme ministeriali, alcune informazioni possono essere recuperate automaticamente.
  3. Selezione del tipo di contributo: La piattaforma consente di scegliere tra diverse tipologie di finanziamento, a seconda delle esigenze dell’organizzazione. Si può optare per il contributo per ambulanze, per mezzi di trasporto per disabili o per attrezzature sanitarie specifiche. Ogni opzione include una breve descrizione delle finalità e dei requisiti necessari, per aiutare i richiedenti a comprendere quale tipo di contributo sia più adatto.
  4. Compilazione della domanda: La domanda richiede l’inserimento di dettagli specifici sul progetto di utilizzo dei fondi, inclusi i costi stimati, l’obiettivo dell’acquisto e il contesto operativo dell’ente. È possibile caricare documenti di supporto come preventivi, certificazioni e descrizioni dettagliate del progetto. Questi documenti aiutano l’ente valutatore a comprendere meglio l’impatto dell’intervento e la sua utilità per la comunità.
  5. Invio e monitoraggio: Dopo aver completato la domanda e caricato tutti i documenti richiesti, è possibile inviarla tramite la piattaforma. Una volta inviata, la domanda può essere monitorata in tempo reale. La piattaforma fornisce aggiornamenti sullo stato della richiesta, notificando l’ente riguardo eventuali integrazioni richieste o l’approvazione del finanziamento.
  6. Ricezione del contributo: In caso di approvazione, l’ente richiedente riceverà una notifica e potrà procedere con la rendicontazione delle spese. La piattaforma permette anche di gestire la rendicontazione, semplificando la procedura di verifica da parte degli organi competenti.

Considerazioni finali

Questa piattaforma rappresenta un importante progresso nel supporto alle organizzazioni di volontariato, contribuendo al miglioramento dei servizi di soccorso sia a livello locale che nazionale. Grazie a un sistema digitale che rende più agevole la registrazione e la compilazione delle domande, gli enti possono ottenere i finanziamenti in modo più rapido e trasparente. La semplificazione dell’accesso ai fondi rafforza le risorse dedicate alla salute pubblica, agevolando l’acquisto di mezzi e attrezzature essenziali per il benessere delle comunità.

Residenza fiscale per i lavoratori impatriati: agevolazioni e normative in assenza di iscrizione AIRE

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Residenza fiscale per i lavoratori impatriati: agevolazioni e normative in assenza di iscrizione AIRE

Chi torna in Italia dall’estero può beneficiare delle agevolazioni per i lavoratori impatriati anche senza essere iscritto all’AIRE, a condizione di rispettare i requisiti stabiliti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23. È necessario dimostrare di avere la residenza in uno Stato con cui l’Italia ha stipulato una convenzione internazionale.

Il contribuente può ottenere una certificazione di residenza fiscale dall’autorità fiscale competente se il Paese estero riconosce tale residenza. In questo contesto, è fondamentale analizzare la situazione specifica del lavoratore impatriato e documentare l’applicazione di una delle “tie breaker rules” previste dalla convenzione contro le doppie imposizioni. Anche i soggetti non iscritti all’AIRE possono dimostrare la residenza fiscale estera secondo le norme delle convenzioni stipulate dall’Italia (vedi interpello n. 204/E/2019 e n. 207/E/2019).

Verifica della Residenza Fiscale

Un contribuente che rientra in Italia deve innanzitutto controllare se il Paese in cui ha vissuto negli ultimi due anni ha una convenzione internazionale con l’Italia. È possibile consultare l’elenco delle convenzioni disponibili online. Questo è particolarmente utile per coloro che, pur vivendo all’estero, non sono iscritti all’AIRE, permettendo loro di dimostrare il periodo di residenza estera.

Per la convenzione, un “residente di uno Stato contraente” è definito come chi è tassato in base alla legislazione di quel Paese, a motivo del domicilio, della residenza o di criteri simili. Tuttavia, non è considerato residente se è tassato solo per i redditi da fonti locali.

Modello OCSE e Doppia Residenza

Il modello OCSE non fornisce una definizione univoca di residenza, rimandando alle legislazioni nazionali. Questo può portare a situazioni di “doppia residenza”, in cui un individuo risulta residente in entrambi gli Stati. Per risolvere tali conflitti, è fondamentale applicare le “tie breaker rules” del paragrafo 4 del modello OCSE, che stabilisce un ordine di priorità per determinare la residenza fiscale del contribuente.

Le regole sono le seguenti:

  1. Abitazione permanente: Il luogo in cui il contribuente ha un’abitazione permanente.
  2. Centro degli interessi vitali: Il Paese dove si trovano le relazioni personali ed economiche più forti.
  3. Soggiorno abituale: Il luogo di soggiorno regolare del contribuente.
  4. Nazionalità: La cittadinanza del soggetto.
  5. Procedura amichevole: Un accordo tra le autorità fiscali dei due Paesi.

La priorità di queste regole è cruciale per stabilire la residenza fiscale del contribuente.

Analisi della Situazione Fiscale

Per valutare la propria situazione, un contribuente deve autovalutare la propria posizione in attesa di eventuali controlli fiscali. La verifica deve considerare le circostanze complessive e il comportamento personale del soggetto. Se una persona possiede abitazioni in entrambi gli Stati, si darà priorità allo Stato in cui si trova il centro degli interessi vitali.

Nel caso non sia possibile stabilire quale sia lo Stato di residenza, si seguirà l’ordine delle tie breaker rules. Se nessuna di queste regole risolve la situazione, si ricorrerà alla procedura amichevole prevista dalla convenzione.

Conclusioni

La determinazione della residenza fiscale in base alle convenzioni internazionali può risultare complessa, soprattutto in situazioni di doppia residenza. È fondamentale mantenere una documentazione solida che dimostri chiaramente i legami del contribuente con il Paese estero. Consiglio di richiedere una certificazione di residenza fiscale dall’autorità fiscale del Paese estero, poiché tale documento può rafforzare la posizione del contribuente in caso di controlli.

Collegio sindacale nelle SPA: struttura, compiti e normative

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Il collegio sindacale è fondamentale nelle società per azioni (SPA) in quanto rappresenta l’organo di controllo e garanzia per la trasparenza e la correttezza nella gestione delle aziende. La sua nomina è obbligatoria per legge, secondo quanto stabilito dall’articolo 2397 del codice civile. Qual è la sua funzione?

Nelle società per azioni che seguono il sistema tradizionale, il collegio sindacale si occupa del controllo (art. 2397 c.c.). Questo organo collegiale, composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti, viene nominato nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea ordinaria. La funzione principale del collegio è quella di monitorare la gestione societaria, ma può anche assumere compiti di amministrazione attiva in specifici casi previsti dalla legge, come convocare l’assemblea o procedere alla riduzione del capitale in caso di perdite.

Per poter ricoprire il ruolo di sindaco, i membri del collegio devono soddisfare determinati requisiti di idoneità (art. 2382 c.c.), indipendenza e onorabilità (art. 2399 c.c.). La loro carica dura tre anni e possono essere rimossi solo per giusta causa, al fine di garantire l’efficacia e l’indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni.

Composizione del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale è responsabile del controllo e della vigilanza sull’amministrazione, nonché di alcune funzioni di amministrazione attiva. Possono essere nominati solo individui in possesso dei requisiti di compatibilità. L’articolo 2400 c.c. stabilisce che i membri devono essere nominati dai soci nell’atto costitutivo, e non è consentita la nomina di un numero pari di sindaci. Per le nomine successive, solo l’assemblea dei soci ha il potere di procedere.

L’organo deve essere composto da più membri: accanto ai membri effettivi, ci sono i supplenti, che possono subentrare in caso di assenza di un membro effettivo.

  • Membri effettivi: Il numero è fissato nell’atto costitutivo e può essere di tre o cinque.
  • Membri supplenti: Solitamente due, entrano in carica se un membro effettivo cessa le sue funzioni, assicurando la continuità del collegio.

Il numero di membri del collegio sindacale varia tra società quotate e non quotate:

  • Società non quotate: Devono avere tre o cinque membri effettivi e due supplenti, come indicato nell’art. 2397 c.c. Qualsiasi modifica del numero di membri richiede una delibera dell’assemblea straordinaria.
  • Società quotate: Ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998, il numero minimo di sindaci è fissato a tre e due supplenti. Tuttavia, non ci sono limiti sul numero massimo di sindaci, stabilito dai soci nell’atto costitutivo. Inoltre, è obbligatorio che almeno un sindaco provenga dalla minoranza.

Normative di Nomina

L’articolo 2397 c.c. stabilisce che la qualità di socio non è necessaria per la nomina a sindaco, ma introduce requisiti soggettivi e professionali. È necessario che almeno un membro effettivo e uno supplente siano scelti tra i revisori legali iscritti, mentre gli altri devono provenire da professionisti quali avvocati, commercialisti, ragionieri e professori universitari in discipline economiche e giuridiche.

Ruolo dei Supplenti

I sindaci supplenti sono previsti per garantire la continuità del collegio. Il loro compito è di subentrare in caso di cessazione delle funzioni di un sindaco effettivo, ma non esercitano funzioni attive fino al momento della sostituzione. Entrano in carica solo in caso di cessazione definitiva del sindaco effettivo e per un periodo limitato fino alla prima assemblea.

Cause di Ineleggibilità e Decadenza

Le cause di ineleggibilità e decadenza includono:

  • Interdizione giudiziale, fallimento o condanne che comportano incapacità ad esercitare funzioni direttive;
  • Rapporti di parentela con gli amministratori della società;
  • Rapporti di lavoro o consulenza continuativa che possano compromettere l’indipendenza.

Inoltre, non possono essere nominati sindaci gli impiegati civili dello Stato, i parlamentari in società che gestiscono servizi per conto dello Stato e i membri del Consiglio Superiore della Magistratura, se eletti dal Parlamento. Gli statuti delle società possono prevedere ulteriori cause di ineleggibilità.

Società per Azioni Chiuse

Per le società per azioni chiuse che non redigono il bilancio consolidato, se lo statuto prevede il controllo contabile da parte del collegio sindacale, tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali. Se lo statuto non lo specifica, un solo membro effettivo e uno supplente devono essere iscritti, mentre gli altri possono essere professionisti da specifici albi.

Modalità di Nomina

Le modalità di nomina differiscono tra la costituzione della società e le nomine successive. Alla costituzione, i soci fondatori nominano i primi sindaci nell’atto costitutivo, mentre dopo la costituzione, l’assemblea ordinaria ha il potere esclusivo di nominare i membri, tranne in specifici casi previsti dallo statuto.

Accettazione della Carica

La nomina deve essere accettata dai sindaci e registrata nel registro delle imprese, assicurando così la pubblicità della nomina.

Durata della Carica

I sindaci rimangono in carica per tre esercizi e non possono essere stabiliti periodi superiori o inferiori. Possono essere rieletti alla scadenza.

Funzioni del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale ha compiti ispettivi e di controllo, come:

  • Vigilare sul rispetto della legge e dello statuto, e sull’adeguatezza dell’organizzazione;
  • Partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione;
  • Controllare l’attività dell’assemblea e impugnare deliberazioni non conformi.

Inoltre, il collegio ha funzioni di amministrazione attiva, come:

  • Convocare l’assemblea in caso di necessità;
  • Richiedere la riduzione del capitale sociale;
  • Gestire gli atti di ordinaria amministrazione in assenza di amministratori.

La disciplina del collegio sindacale ha subito modifiche nel 2012, con la legge che ha abrogato la possibilità di sindaco unico nelle SPA con ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro, tornando alla necessità di un collegio pluripersonale.

Responsabilità Personale dei Sindaci

I sindaci sono responsabili nei confronti della società per negligenza, falsità nelle attestazioni e violazione del segreto di ufficio. Sono solidalmente responsabili con gli amministratori per danni evitabili attraverso la loro vigilanza.

Consiglio di Sorveglianza

Nel sistema dualistico, il consiglio di sorveglianza, composto da almeno tre membri, svolge funzioni di controllo sulla gestione, mentre nel sistema monistico, il comitato per il controllo sulla gestione è composto da amministratori senza funzioni gestionali, di cui almeno uno deve essere un revisore legale.

La società in nome collettivo: caratteristiche e cause di scioglimento

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Guida e Vademecum Fiscale Tributaria

La società in nome collettivo (SNC) rappresenta un modello societario fondamentale per l’avvio di attività imprenditoriali, particolarmente adatto per piccole imprese e attività artigianali. In questo tipo di società, i soci non solo sono lavoratori, ma anche amministratori, e partecipano agli utili in base alla loro quota di capitale.

Responsabilità dei Soci

I soci in una SNC hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, il che significa che possono essere chiamati a rispondere dei debiti della società con il proprio patrimonio personale. Tuttavia, non è consentito escludere la responsabilità verso i terzi, sebbene possa essere prevista un’esclusione della responsabilità tra soci. Se un socio non rispetta le obbligazioni, i creditori non possono rivalersi sulle quote societarie.

Registrazione e Normative

La registrazione della SNC nel Registro delle Imprese è fondamentale; la mancata registrazione comporta che i rapporti con terzi siano disciplinati come quelli di una società semplice.

Caratteristiche Fondamentali

La SNC non ha personalità giuridica e i suoi soci sono responsabili in solido per le obbligazioni sociali. È impossibile escludere la responsabilità di un socio verso terzi, ma può esserci un’esclusione tra soci. Inoltre, la società può andare in fallimento, con il fallimento che colpisce anche i soci.

Cause di Scioglimento della SNC

Ci sono diverse situazioni che possono portare allo scioglimento della SNC, tra cui:

  1. Decorso del Termine: La società si scioglie automaticamente al termine stabilito nell’atto costitutivo, salvo proroga espressa dai soci.
  2. Conseguimento dell’Oggetto Sociale: Se la società raggiunge il suo obiettivo, si scioglie.
  3. Impossibilità di Conseguire l’Oggetto Sociale: Eventi esterni o interni possono rendere impossibile il raggiungimento dell’oggetto sociale, causando lo scioglimento.
  4. Volontà Unanime dei Soci: La società può cessare se tutti i soci sono d’accordo, con decisione formalizzata in assemblea.
  5. Mancanza di Pluralità dei Soci: Se rimane un solo socio per oltre sei mesi, la società si scioglie automaticamente.
  6. Cause Previste nel Contratto Sociale: Altre cause specifiche possono essere stabilite nell’atto costitutivo.
  7. Morte di un Socio: La morte di un socio può portare allo scioglimento se non ci sono soci disposti a continuare.

Procedura di Scioglimento

Quando si verifica lo scioglimento, può essere nominato un liquidatore che gestisce la riscossione dei crediti, il pagamento dei debiti, la liquidazione della società e la ripartizione del patrimonio residuo tra i soci. Una volta completata la liquidazione, è possibile richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Effetti dello Scioglimento

Lo scioglimento non porta immediatamente all’estinzione della società; gli effetti riguardano l’attività sociale, la denominazione e l’amministrazione. Durante la fase di liquidazione, possono essere effettuati solo atti necessari per la conservazione del patrimonio, e non è possibile intraprendere nuove operazioni, a meno che i terzi non fossero a conoscenza della situazione.

Rimedio allo Scioglimento

I soci possono evitare lo scioglimento decidendo all’unanimità di rimuovere le cause, prorogando il termine o revocando la liquidazione. Se non ci sono debiti al momento dello scioglimento, è possibile ripartire il patrimonio residuo e cancellare la società dal Registro contestualmente alla decisione di scioglimento. La revoca della liquidazione non è possibile in caso di imposizione legale, come nel caso di fallimento.

Nuove disposizioni IVA: come cambiano le regole per gli eventi online

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iva streamer

Recentemente, il governo italiano ha approvato un decreto legislativo che modifica le regole sull’IVA per i servizi in streaming, in linea con la direttiva UE 2022/542. Entro dicembre 2024, queste nuove disposizioni saranno adottate per adeguare la normativa fiscale italiana al mercato digitale e garantire una tassazione equa per le prestazioni culturali e ricreative.

Il nuovo articolo 7-quinquies del DPR n. 633/72 introduce criteri specifici per le attività culturali, artistiche e simili trasmesse in streaming o rese virtualmente disponibili.

Secondo le nuove regole, l’IVA sarà applicata in Italia se il consumatore finale è domiciliato o residente nel Paese, modificando la vecchia normativa che non prevedeva tale criterio per le prestazioni virtuali.

Novità dal 2025 per eventi in streaming

Per servizi B2B (Business to Business): l’IVA per le prestazioni legate ad attività culturali, artistiche, sportive e simili sarà applicata nel luogo dell’evento. Tuttavia, se l’evento è virtuale, l’IVA seguirà la regola generale e sarà calcolata nel territorio italiano, se il committente è un soggetto passivo stabilito in Italia.

Per servizi B2C (Business to Consumer): l’IVA sarà applicata nel luogo in cui risiede il consumatore finale per eventi trasmessi in streaming o resi virtualmente. Per gli eventi fisici, l’imposta seguirà il luogo di svolgimento dell’evento.

Implicazioni per B2C e B2B

Le nuove norme introdotte riguardano principalmente il settore B2C, dove gli eventi trasmessi online dovranno rispettare criteri territoriali più specifici per l’IVA. Per il B2B, invece, la regola rimane invariata: l’IVA sarà applicata in base al luogo di stabilimento del committente, senza deroghe in caso di partecipazione virtuale.

Modifiche alle aliquote IVA

In aggiunta, la riforma introduce la possibilità di applicare aliquote IVA ridotte anche per l’accesso a eventi in streaming, secondo il nuovo allegato III della direttiva 2006/112/Ce. Questo garantirà una parità di trattamento tra eventi fisici e digitali.

Motivazioni della riforma

Il contesto di digitalizzazione ha reso necessario adattare le regole fiscali, considerando l’aumento degli eventi online. La direttiva 2022/542/Ue evidenzia l’importanza di tassare i servizi elettronici nel luogo in cui risiede il consumatore per evitare distorsioni del mercato tra servizi digitali e tradizionali.

Indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha già fornito chiarimenti sulla territorialità IVA per eventi online, come indicato nella Risposta n. 409/E/22, confermando che l’IVA per i servizi B2C online è applicabile dove il consumatore è stabilito o risiede.

Conclusioni

Le nuove disposizioni sull’IVA per eventi in streaming rappresentano un passo verso una normativa fiscale più equa e moderna. Le aziende dovranno adeguarsi rapidamente alle nuove regole per garantire la conformità e sfruttare le opportunità fiscali offerte dalla riforma.

L’obbligo del Casellario Giudiziale nelle ASD/SSD

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Casellario Giudiziale obbligatorio nelle ASD/SSD

L’obbligo del casellario giudiziale per associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) rappresenta un tema di crescente interesse e importanza nel settore sportivo italiano. Questa normativa è stata introdotta con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e sicurezza, specialmente in attività che coinvolgono minori e categorie vulnerabili. L’obbligo di verificare il casellario giudiziale dei collaboratori, allenatori e volontari rappresenta quindi un requisito essenziale per ASD e SSD, finalizzato a prevenire l’inserimento di persone con precedenti penali o condanne che possano mettere a rischio l’ambiente sportivo.

Chi è tenuto a fornire il casellario giudiziale e quando è richiesto

L’obbligo di richiedere il casellario giudiziale riguarda tutti coloro che, all’interno di ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e SSD (Società Sportive Dilettantistiche), hanno un ruolo di contatto diretto con i minori o con soggetti vulnerabili. In particolare, questo include allenatori, istruttori, dirigenti e volontari che operano in settori dove la tutela e la sicurezza delle persone assistite sono prioritarie. La verifica del casellario è necessaria all’assunzione o all’inizio della collaborazione e deve essere aggiornata con cadenza regolare per assicurare che il personale coinvolto continui a rispondere ai requisiti di idoneità.

Le ASD e SSD sono quindi chiamate a richiedere ai collaboratori un certificato aggiornato del casellario giudiziale, che può essere ottenuto presso gli uffici del casellario della Procura della Repubblica o online tramite il portale del Ministero della Giustizia. In alcuni casi, l’obbligo si estende anche a consulenti esterni o collaboratori occasionali, sempre che il loro incarico preveda un contatto diretto con i soggetti più vulnerabili.

Le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo del casellario giudiziale

L’omissione o il mancato rispetto dell’obbligo di verificare il casellario giudiziale può comportare conseguenze legali e sanzioni per le ASD e SSD. In caso di controllo, un ente sportivo che non ha rispettato tale obbligo rischia multe amministrative e, nei casi più gravi, anche il divieto temporaneo di svolgere attività.

È importante sottolineare che la responsabilità di controllare il casellario ricade sui rappresentanti legali delle ASD/SSD, che devono documentare l’adempimento dell’obbligo e archiviare correttamente i certificati.

Sintesi e importanza dell’obbligo del casellario giudiziale per ASD/SSD

L’obbligo di controllo del casellario giudiziale per ASD e SSD è una misura fondamentale per garantire la sicurezza e la fiducia nelle attività sportive dilettantistiche, specialmente in contesti che coinvolgono minori o persone vulnerabili.

La conformità a questo obbligo non solo tutela l’integrità dell’ambiente sportivo, ma anche la reputazione delle organizzazioni stesse, prevenendo situazioni di rischio. In un settore in cui la formazione e l’interazione sociale sono centrali, adottare tutte le misure di sicurezza legale diventa un elemento chiave per operare in modo etico e protetto, contribuendo a un ambiente sano e sicuro per tutti i partecipanti.

IVA al 4%: solo per le prestazioni sociosanitarie dirette, esclusi i servizi di supporto

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PRESTAZIONI SANITARIE GUIDA FISCALE IVA E VADEMECUM

Le prestazioni sociosanitarie possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta al 4%, mentre i servizi di supporto come lavanderia, trasporti e portineria non rientrano in tale agevolazione. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria dell’Emilia Romagna con la sentenza 763/14/2024.

Una società cooperativa aveva offerto servizi a diverse case di riposo, raggruppando sia attività sociosanitarie che servizi accessori, come la manutenzione e la lavanderia.

La cooperativa aveva applicato l’aliquota ridotta del 4% a tutti i servizi, sostenendo che le prestazioni fossero parte di un servizio integrato.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha contestato questa scelta, recuperando l’IVA ordinaria per i servizi di supporto, in quanto questi non potevano essere considerati prestazioni sociosanitarie. La Corte ha confermato che i servizi come lavanderia e portineria, non essendo forniti direttamente ai pazienti, ma agli enti gestori delle strutture, non possono essere soggetti all’aliquota ridotta. Inoltre, non esistendo un contratto di “global service” tra la cooperativa e le case di riposo, i servizi devono essere trattati separatamente.

In primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Modena aveva accolto il ricorso della cooperativa, ma la Corte di secondo grado ha ribaltato la decisione. I giudici hanno chiarito che l’aliquota ridotta si applica solo quando il beneficiario diretto è il paziente e non quando le prestazioni vengono erogate a un ente gestore che aggrega vari servizi per offrire un pacchetto globale agli ospiti.

Questa sentenza sottolinea l’importanza di distinguere tra le prestazioni direttamente erogate agli utenti finali e quelle di supporto fornite agli enti gestori, ribadendo che solo le prime possono beneficiare dell’agevolazione fiscale.

Trasferimento di un immobile da ditta individuale a persona fisica

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Trasferimento di un immobile da ditta individuale a persona fisica: Guida fiscale e legale

Il trasferimento di un immobile dal patrimonio di una ditta individuale a una persona fisica è un’operazione articolata, che comporta diverse implicazioni fiscali e legali. Spesso, gli imprenditori scelgono di trasferire un bene immobile per ottimizzare i costi o per separare il patrimonio aziendale da quello personale. Tuttavia, per fare ciò in modo corretto e con il minor impatto fiscale possibile, è importante conoscere le normative vigenti e valutare le opzioni disponibili. Vediamo in dettaglio come funziona il processo e quali sono i vantaggi e le criticità fiscali da tenere in considerazione.

1. Motivi per il trasferimento dell’immobile

Molte ditte individuali includono immobili all’interno del proprio patrimonio aziendale, destinandoli all’uso strumentale o come investimento. Tuttavia, ci sono diverse ragioni per cui un imprenditore potrebbe voler trasferire l’immobile dalla sfera della ditta a quella personale:

  • Separazione patrimoniale: per evitare che il bene rientri nel patrimonio aziendale e sia così soggetto a eventuali rischi o passività della ditta.
  • Ottimizzazione fiscale: in alcuni casi, spostare un immobile nella sfera privata può ridurre la pressione fiscale, ad esempio escludendo il bene dal calcolo dell’IRAP o dalle imposte sulle plusvalenze.
  • Riqualificazione d’uso: se l’immobile non è più utilizzato a fini aziendali, potrebbe essere più vantaggioso considerarlo come bene personale, per evitare costi e imposte connesse all’uso strumentale.

2. Procedura per il trasferimento: cessione o assegnazione

Il passaggio di un immobile dalla ditta individuale alla persona fisica può avvenire principalmente tramite due modalità: cessione e assegnazione. Entrambe le opzioni presentano caratteristiche e implicazioni fiscali diverse, e la scelta tra una delle due dipende dalle esigenze specifiche e dal regime fiscale dell’imprenditore.

  • Cessione dell’immobile: La cessione dell’immobile consiste nella vendita del bene da parte della ditta individuale al titolare come persona fisica. In questo caso, l’operazione genera una plusvalenza, ovvero la differenza tra il valore di acquisto e quello di vendita, che può essere soggetta a tassazione. Il vantaggio di questa soluzione è che consente di liberare l’immobile dall’ambito aziendale e di ricollocarlo come bene personale, ma la tassazione sulla plusvalenza può risultare significativa. È importante, quindi, valutare se tale operazione è conveniente, specialmente per immobili di valore elevato.
  • Assegnazione dell’immobile: L’assegnazione rappresenta una modalità di trasferimento meno onerosa dal punto di vista fiscale. In questo caso, l’imprenditore assegna l’immobile dalla ditta alla sua persona fisica, senza passare per una vera e propria compravendita. Tuttavia, anche per l’assegnazione potrebbero essere applicate imposte sulla differenza di valore, e potrebbe essere richiesta una perizia di stima. Alcuni regimi agevolati, come le assegnazioni agevolate di beni ai soci previste per società, non si applicano automaticamente alle ditte individuali, quindi è importante fare una verifica preventiva.

3. Implicazioni fiscali del trasferimento: IVA, imposte dirette e imposta di registro

Il passaggio di un immobile dalla ditta individuale alla persona fisica comporta rilevanti implicazioni fiscali, soprattutto riguardo a IVA, imposte dirette e imposta di registro.

  • IVA sul trasferimento: Se l’immobile è stato acquistato con l’IVA detraibile e utilizzato per scopi aziendali, il trasferimento nella sfera personale potrebbe richiedere l’applicazione dell’IVA. La normativa IVA stabilisce che se l’immobile è stato acquistato e portato in detrazione nei dieci anni precedenti, il trasferimento può comportare la cosiddetta “rettifica della detrazione”. Questo significa che potrebbe essere necessario restituire parte dell’IVA detratta in precedenza. L’IVA diventa quindi una variabile cruciale da analizzare, soprattutto per immobili di valore considerevole.
  • Imposte dirette (IRPEF e IRAP): Per quanto riguarda le imposte sui redditi, la cessione dell’immobile dalla ditta individuale alla persona fisica comporta la realizzazione di una plusvalenza. Questa plusvalenza sarà tassata come reddito d’impresa, e per l’imprenditore in regime di contabilità semplificata o ordinaria potrebbe comportare un significativo onere fiscale. Inoltre, è importante considerare che, una volta fuoriuscito dal patrimonio aziendale, l’immobile non sarà più soggetto all’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), che riguarda i beni strumentali d’impresa.
  • Imposta di registro: In caso di cessione, l’operazione richiederà la registrazione ufficiale, con l’applicazione di un’imposta di registro. Per gli immobili non strumentali, l’imposta di registro è generalmente pari al 9% del valore catastale rivalutato. Se invece l’immobile è strumentale, l’imposta di registro sarà dell’1%, più eventuali imposte catastali e ipotecarie.

4. Rischi e vantaggi del trasferimento dell’immobile

Vantaggi principali:

  • Protezione patrimoniale: Rimuovere l’immobile dalla sfera aziendale riduce il rischio che esso possa essere coinvolto in eventuali pignoramenti o azioni da parte di creditori legati all’attività d’impresa. Questo è particolarmente utile se l’immobile è di valore significativo o ha una rilevanza strategica per il titolare.
  • Ottimizzazione fiscale: Come accennato, un immobile trasferito nella sfera privata non sarà più soggetto a imposte aziendali come l’IRAP e, in alcuni casi, può beneficiare di trattamenti fiscali più favorevoli. Ad esempio, l’immobile potrebbe essere escluso dalle imposte sui redditi d’impresa e non subire più la tassazione sul valore d’uso strumentale.
  • Flessibilità nella gestione dell’immobile: La proprietà personale consente una gestione più libera e svincolata dall’attività d’impresa. Ad esempio, l’immobile può essere venduto, affittato o destinato ad altro uso senza obblighi aziendali specifici, rendendolo più facilmente disponibile per esigenze personali o familiari.

Rischi e limitazioni:

  • Imposizione fiscale iniziale: A fronte dei vantaggi futuri, la cessione o assegnazione dell’immobile potrebbe comportare una pressione fiscale immediata non trascurabile, legata alla plusvalenza, all’IVA, o all’imposta di registro. Questi costi possono risultare particolarmente gravosi se l’immobile è stato acquistato a un valore inferiore rispetto al valore attuale di mercato.
  • Limitazioni di tipo successorio e patrimoniale: In caso di successione o divisione del patrimonio, un immobile detenuto a titolo personale potrebbe comportare trattamenti fiscali differenti rispetto a uno detenuto come bene aziendale. Ad esempio, in situazioni di trasferimento ereditario, la proprietà personale potrebbe non beneficiare delle stesse agevolazioni, con potenziali impatti sul patrimonio dei successori.

Conclusione

In conclusione, questa operazione può contribuire a proteggere e ottimizzare il patrimonio personale, ma deve essere pianificata con attenzione per massimizzare i benefici fiscali e minimizzare i rischi. Un consulente esperto potrà aiutare a sviluppare la strategia migliore per portare a termine il trasferimento in modo efficace e conveniente.

 

Esclusioni dall’art bonus per attività di formazione nelle fondazioni: chiarimenti normativi

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le erogazioni liberali destinate a fondazioni che operano nel settore della formazione e dello spettacolo possono beneficiare dell’Art Bonus (introdotto dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 83/2014) solo se finalizzate a sostenere le attività artistiche e culturali specificamente indicate nella normativa.

Tuttavia, le somme destinate alla formazione, sebbene correlate all’ambito dello spettacolo, non soddisfano i requisiti richiesti per accedere a tali agevolazioni fiscali. Questo è quanto emerge dalla risposta n. 191/2024 dell’Agenzia delle Entrate, fornita dopo aver consultato il Ministero della Cultura.

Attività Spettacolistiche e Formazione: I Limiti dell’Art Bonus

Nel caso in esame, la fondazione coinvolta si occupa sia di spettacoli sia di attività formative legate al teatro e alla musica. Tuttavia, poiché non tutte queste attività rientrano tra quelle ammissibili al bonus fiscale, è necessario indicare chiaramente, nella causale dell’erogazione, a quale specifica attività è destinata la liberalità. La fondazione, infatti, opera come ente senza scopo di lucro e ha siglato una convenzione con un Comune per la promozione delle arti performative. Le sue attività spaziano dalla formazione in ambito musicale e teatrale fino all’organizzazione di spettacoli.

La fondazione intende ricevere liberalità da soggetti privati per sostenere queste attività. Sebbene essa sia già beneficiaria del Fus (Fondo unico per lo spettacolo), che finanzia attività concertistiche e teatrali, si pone il quesito se tutte le sue attività possano fruire del credito d’imposta previsto dall’Art Bonus. L’Agenzia delle Entrate ha risposto che solo le attività spettacolistiche rientranti nel Fus possono godere del beneficio fiscale.

L’Art Bonus: Chi Può Beneficiarne?

L’Art Bonus è un credito d’imposta pari al 65% delle donazioni in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e imprese. Queste donazioni devono essere destinate a:

  • Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • Sostegno agli istituti e ai luoghi della cultura pubblica, fondazioni liriche, teatri di tradizione, istituzioni concertistiche e teatrali, festival e centri di produzione teatrale e di danza;
  • Realizzazione o potenziamento di strutture pubbliche destinate allo spettacolo.

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, il bonus è fruibile nei limiti del 15% del reddito imponibile, mentre per le imprese il limite è il 5 per mille dei ricavi annui.

Le Attività Ammesse e il Ruolo del Ministero della Cultura

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per stabilire quali attività siano ammissibili al bonus, occorre fare riferimento al decreto ministeriale del 27 luglio 2017, che definisce le categorie di interventi culturali sostenibili con l’Art Bonus. Questo include, tra le altre cose, il restauro di beni culturali pubblici e il sostegno a istituzioni concertistiche e teatrali.

Nel caso della fondazione in questione, il Ministero della Cultura ha rilevato che le attività di spettacolo e formazione, sebbene strettamente legate, non sono tutte ammissibili.

In particolare, le attività formative non rientrano tra quelle che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale, poiché non soddisfano i criteri stabiliti dalla normativa.

Conclusioni: Distinzione tra Spettacolo e Formazione

In base a quanto emerso dal parere del Ministero della Cultura e dalla successiva valutazione dell’Agenzia delle Entrate, solo le somme destinate a sostenere attività artistiche incluse nelle categorie previste dal decreto ministeriale possono accedere all’Art Bonus. Le attività formative, pur essendo legate al settore dello spettacolo, non integrano i requisiti necessari per beneficiare del credito d’imposta.

Modifiche all’IVA e all’E-commerce: nuove regole e regimi agevolati per il 2025

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Il mondo del commercio digitale è in continua espansione, e con esso cresce la necessità di aggiornare la regolamentazione fiscale. L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un aspetto centrale per le piattaforme di e-commerce e per le transazioni digitali, ed è al centro di alcune modifiche previste per il 2025. Questi cambiamenti mirano a garantire un quadro normativo più chiaro e uniforme, oltre a favorire lo sviluppo delle piccole imprese che operano online.

Nuove Regole sull’IVA per l’E-commerce

Le modifiche alle regole dell’IVA riguardano principalmente le piattaforme di e-commerce, che fungono da intermediari per le transazioni tra venditori e acquirenti. L’obiettivo è quello di semplificare il sistema fiscale, ridurre le frodi e migliorare la tracciabilità delle operazioni.

  • Responsabilità delle piattaforme: Una delle novità più importanti riguarda l’attribuzione di maggiori responsabilità alle piattaforme di e-commerce, come Amazon, eBay o Etsy. Queste piattaforme saranno tenute a raccogliere l’IVA sulle vendite effettuate da venditori terzi, specialmente se questi ultimi sono ubicati al di fuori dell’Unione Europea. In questo modo, si cerca di evitare situazioni in cui venditori extra-UE sfruttano lacune normative per non versare l’IVA dovuta.
  • IVA per le vendite transfrontaliere: Le nuove regole prevedono anche una semplificazione per la gestione dell’IVA sulle vendite transfrontaliere all’interno dell’Unione Europea. Con l’introduzione del sistema OSS (One Stop Shop), i venditori potranno dichiarare e versare l’IVA dovuta in un unico Stato membro, anche se effettuano vendite in più paesi UE. Questo sistema semplifica notevolmente gli adempimenti burocratici per le imprese e-commerce.

Adeguamenti per le Transazioni Digitali

Oltre alle piattaforme di e-commerce, le nuove regole sull’IVA riguarderanno anche le transazioni digitali, come la vendita di contenuti digitali (software, e-book, musica, film) e i servizi online. L’obiettivo è garantire che l’IVA venga applicata in modo equo e trasparente, anche in un contesto digitale in rapida evoluzione.

  • IVA sui servizi digitali: Le imprese che offrono servizi digitali saranno soggette a una normativa più uniforme per l’applicazione dell’IVA. Ad esempio, per le vendite di beni o servizi digitali all’interno dell’UE, l’IVA sarà applicata nel paese di residenza dell’acquirente, indipendentemente da dove si trova il venditore. Questo garantisce che i governi nazionali possano riscuotere le imposte spettanti sui servizi consumati dai propri cittadini.
  • Nuovi limiti per le microimprese: Per le piccole imprese che forniscono servizi digitali, verrà introdotta una soglia di fatturato annuale sotto la quale l’IVA non sarà applicata alle vendite transfrontaliere. Questo sistema mira a ridurre gli oneri amministrativi per le microimprese, permettendo loro di competere più facilmente nel mercato unico europeo.

Regimi Agevolati per le Piccole Imprese Online

Un altro elemento chiave delle modifiche previste per il 2025 è l’introduzione di regimi agevolati per le piccole imprese che operano nel settore dell’e-commerce. Le normative sono state pensate per facilitare l’ingresso nel mercato online e incentivare lo sviluppo delle imprese digitali di dimensioni ridotte.

  • Semplificazione delle dichiarazioni: Le piccole imprese online beneficeranno di una semplificazione dei requisiti di dichiarazione IVA. Le imprese con fatturato inferiore a una certa soglia (ancora in via di definizione, ma stimata attorno ai 10.000 euro annui) potranno accedere a un regime semplificato, che ridurrà il numero di dichiarazioni IVA da presentare e semplificherà il calcolo dell’imposta dovuta.
  • Esenzioni per microimprese: Un altro aspetto fondamentale è l’introduzione di esenzioni specifiche per le microimprese che vendono beni o servizi all’interno dell’Unione Europea. Le imprese che non superano il limite di fatturato stabilito potranno essere esentate dall’obbligo di applicare l’IVA alle vendite transfrontaliere, riducendo così gli oneri fiscali e semplificando la loro gestione contabile.
  • Incentivi per l’innovazione tecnologica: Le imprese che investono in innovazione digitale e tecnologie legate all’e-commerce potranno accedere a specifiche agevolazioni fiscali. Questi incentivi includeranno crediti d’imposta per l’acquisto di software di gestione delle vendite, sistemi di tracciabilità fiscale e altre soluzioni tecnologiche che facilitano la conformità alle normative IVA.

Contrasto alle Frodi e Maggiore Tracciabilità

Uno degli obiettivi principali delle modifiche all’IVA nel settore dell’e-commerce è la lotta contro le frodi fiscali. Con l’incremento delle vendite online, infatti, è diventato sempre più difficile per le autorità fiscali monitorare tutte le transazioni. Per questo motivo, verranno introdotte nuove misure per migliorare la tracciabilità delle vendite.

  • Rafforzamento dei controlli sulle piattaforme: Le piattaforme di e-commerce saranno soggette a controlli più stringenti, soprattutto per quanto riguarda le vendite effettuate da venditori extra-UE. Questo consentirà di evitare che prodotti vengano venduti in Europa senza il pagamento dell’IVA dovuta.
  • Scambi automatici di informazioni: Verranno inoltre potenziati gli scambi di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri dell’UE, facilitando il monitoraggio delle vendite transfrontaliere e migliorando la cooperazione nel contrasto alle frodi IVA.

Conclusioni

Le modifiche previste per il 2025 alle regole dell’IVA per l’e-commerce rappresentano un passo importante verso un sistema fiscale più equo e moderno. Le piattaforme digitali avranno responsabilità maggiori, mentre le piccole imprese e le microimprese potranno beneficiare di regimi agevolati e semplificazioni burocratiche.

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