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mercoledì 22 Gennaio 2025
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CCIAA di Torino: Bando SPRINT

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Con il Bando S. P. R. I. N. T. (Sostegno Progetti Ripartenza Imprese & Nuove Tecnologie) 2020 la Camera di commercio di Torino intende sostenere le piccole e micro imprese del territorio nell’affrontare la situazione di crisi causata dall’emergenza COVID-19, favorendo la continuità delle attività nel periodo di lockdown e la ripresa delle stesse nel periodo successivo.

Con il Bando S. P. R. I. N. T. (Sostegno Progetti Ripartenza Imprese & Nuove Tecnologie) 2020 la Camera di commercio di Torino intende sostenere le piccole e micro imprese del territorio nell’affrontare la situazione di crisi causata dall’emergenza COVID-19, favorendo la continuità delle attività nel periodo di lockdown e la ripresa delle stesse nel periodo successivo.

Il Bando prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere investimenti e spese in tecnologie digitali, hardware, software, accessori, applicativi e servizi specialistici che consentano alle imprese beneficiarie di:

garantire la continuità dell’attività aziendale mediante l’adozione di nuovi modelli organizzativi, in particolare smart working e telelavoro, incluse attrezzature e strumenti per garantire la sicurezza in ambito aziendale;
sviluppare soluzioni di e-commerce.

I soggetti beneficiari sono le micro e piccole imprese.

Tipologia di interventi ammissibili: il bando SPRINT prevede le seguenti spese da parte dell’impresa:

spese per acquisto di notebook, tablet e altri device purché finalizzati al lavoro a distanza; spese per l’acquisto di tecnologie e servizi (anche sotto forma di abbonamento) in cloud in grado di garantire forme di collaborazione a distanza;
spese per acquisto e installazione VPN, VoiP, sistemi di Backup / ripristino dei dati Sicurezza di rete;
spese per software per servizi all’utenza (es. Siti web, app, integrazioni con provider, servizi di pagamento, piattaforme di e-commerce e sistemi di delivery, ecc. );
spese per acquisto di strumentazione e servizi per la connettività (es. Smartphone, modem e router Wi-Fi, switch, antenne, ecc. );
spese di consulenza e di formazione strettamente connesse agli investimenti precedenti;
spese di consulenza e formazione per la messa in sicurezza delle strutture aziendali, necessarie per allinearsi alle norme in tema di gestione dell’emergenza sanitaria collegata al Covid-19, comprese quelle per la revisione/integrazione di DUVRI aziendale, valutazione del rischio biologico e l’integrazione del manuale HCCP;
materiale per delimitare spazi e marcare distanze di sicurezza;
barriere separatorie;
strumenti per la misurazione della temperatura corporea delle persone che entrano in contatto con la struttura e sistemi di controllo accessi;
materiale segnaletico e informativo.

Entità e forma dell’agevolazione: la spesa minima per ogni impresa dovrà essere di almeno 1. 500 euro, mentre il voucher sarà pari al 50% della spesa, con un massimo di 3. 000 euro a impresa.

Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 1. 000. 000.

Scadenza: la domanda può essere presentata dal 20 maggio 2020 al 22 giugno 2020.

Contattaci per ulteriori informazioni!

Contributo a fondo perduto per far fronte ai danni causati dall’emergenza COVID-19 a favore degli operatori del settore turistico

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Descrizione completa del bando: il bando è volto a fornire una tempestiva risposta alle imprese ed operatori turistici con problemi di liquidità correlate all’epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione.

Descrizione completa del bando: il bando è volto a fornire una tempestiva risposta alle imprese ed operatori turistici con problemi di liquidità correlate all’epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione.

Lo stanziamento totale è pari a 20. 000. 000 di euro ripartiti su tre misure:

• MISURA 1 – bonus contributo a fondo perduto a favore delle Strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale:
– Alberghi o hotel 4 e 5 stelle € 8. 000,00;
– Alberghi o hotel 3 stelle € 6. 000,00;
– Alberghi o hotel 1 e 2 stelle € 4. 000,00;
– Residenze Turistiche Alberghiere (RTA) o Residence, Hostel o Ostelli, Campeggi e Villaggi Turistici € 3. 000,00;
– Country house o Residenze di campagna e Affittacamere o Guest house € 1. 000,00.

• MISURA 2 – bonus contributo a fondo perduto a favore delle Agenzie di viaggi e turismo del Lazio € 1. 500,00.
• MISURA 3 – bonus contributo a favore di Strutture ricettive Extralberghiere del Lazio, gestite in forma prevalentemente non imprenditoriale:
– Case e Appartamenti per vacanze € 600,00;
– Bed & Breakfast € 600,00;
– Ostelli per la gioventù € 600,00;
– Case per ferie € 600,00;
– Rifugi montani e Rifugi escursionistici e Casa del camminatore € 600,00.

Soggetti beneficiari

Strutture ricettive Alberghiere;
Strutture ricettive Extralberghiere;
Strutture ricettive all’Aria aperta;
Agenzie di Viaggi e Turismo;
Strutture ricettive Extralberghiere a gestione prevalentemente non imprenditoriale.

Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziaria totale è pari ad euro 20. 000. 000,00, così ripartita:

MISURA 1: € 15. 000. 000,00;
MISURA 2: € 3. 000. 000,00;
MISURA 3: € 2. 000. 000,00.

Scadenza

La domanda può essere presentata entro il 5 giugno 2020.

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PROROGA DEI VERSAMENTI AL 16 SETTEMBRE

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L’Articolo 131 della bozza del “decreto rilancio” prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 del Decreto “Cura Italia” e dall’articolo 18 del Decreto “liquidità”.

L’Articolo 131 della bozza del “decreto rilancio” prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 del Decreto “Cura Italia” e dall’articolo 18 del Decreto “liquidità”.

L’Articolo 131 della bozza del “decreto rilancio” prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 del Decreto “Cura Italia” e dall’articolo 18 del Decreto “liquidità”.

L’Articolo 131 della bozza del “decreto rilancio” prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 del Decreto “Cura Italia” e dall’articolo 18 del Decreto “liquidità”.

Dal momento in cui il decreto rilancio non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, possiamo illustrarvi ciò che è descritto nella bozza, rimanendo speranzosi che venga presto pubblicato dato l’avvicinarsi delle scadenze.

L’articolo 131 si compone di tre commi: il primo dispone che i versamenti sospesi a norma dell’articolo 18, commi da 1 a 6, D. L. 23/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il prossimo 16 settembre 2020, in un’unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo senza alcun rimborso di eventuali importi già pagati.

Al fine di potersi avvalere della proroga è necessario eseguire il “test del fatturato”, verificando che per i mesi di marzo ed aprile 2020 il decremento del fatturato e dei corrispettivi sia almeno pari al 33% (o al 50% per le imprese ed i lavoratori autonomi con ricavi o compensi superiori ai 50milioni nel 2019).

Il secondo comma proroga al 16 settembre il termine del versamento, in autoliquidazione, delle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis D. P. R. 600/1973 per le quali i soggetti interessati (lavoratori autonomi e agenti) hanno richiesto la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. In origine il termine di versamento era stato stabilito al 30 giugno 2020, mentre la norma in esame lo differisce al 16 settembre.

Anche con riferimento a tale proroga non cambiano i presupposti per avvalersi della sospensione, infatti i ricavi e i compensi non devono essere superiori ad euro 400. 000 nel periodo d’imposta 2019 e deve presentarsi assenza di compensi per lavoro dipendente e assimilato nel mese precedente.

Il terzo comma, infine, si riferisce ai soggetti di cui agli articoli 61 e 62, ossia rispettivamente alle imprese operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza e alle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019.

Anche per tali soggetti non muta l’ambito oggettivo del differimento (ritenute, Iva e contributi) scadenti nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile per i soggetti di cui all’articolo 61 D. L. 18/2020 (ed Iva del mese di marzo), mentre per le “piccole” imprese di cui all’articolo 62 il differimento riguarda il periodo temporale compreso tra l’8 ed il 31 marzo 2020.

Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.

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L’articolo 42 comma 2 del decreto “Cura Italia”, equipara il contagio da “coronavirus” occorso durante la prestazione dell’attività lavorativa, ad infortunio sul lavoro; l’INAIL a tal proposito con la nota 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito le istruzioni operative in materia, precisando che la causa virulenta è equiparata alla causa violenta.

L’INAIL per la prima volta riconosce la tutela infortunistica a seguito di contagio da COVID-contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, in particolare la tutela viene riconosciuta ad una guardia giurata infettata dal COVID-19, nello svolgimento delle proprie mansioni.

L’articolo 42 comma 2 del decreto “Cura Italia”, equipara il contagio da coronavirus occorso durante la prestazione dell’attività lavorativa, ad infortunio sul lavoro; l’INAIL a tal proposito con la nota 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito le istruzioni operative in materia, precisando che la causa virulenta è equiparata alla causa violenta.

Un accadimento viene considerato infortunio sul lavoro solo in presenza di tre fondamentali requisiti:

·        la causa violenta;

·        la lesione;

·        l’occasione di lavoro.

Il comma 2 del citato articolo 42 dispone che nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato; le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati, nonché ai lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale.

L’IINAIL nella circolare n. 13 ha ribadito che le malattie infettive e parassitarie sono da ricondurre alla categoria degli infortuni sul lavoro, quindi anche l’infezione da COVID-19 contratta sul posto di lavoro viene considerata equipollente alla causa violenta in conformità alla precedente circolare INAIL n. 74 del 23 novembre 1995; la copertura INAIL viene però riconosciuta solo nel caso in cui ci sia il rischio professionale o solo dove venga provata l’origine professionale dell’infezione e dove il contagio sia avvenuto sul luogo di lavoro o durante il tragitto casa/lavoro o viceversa;  affinché l’infortunio sul lavoro sia indennizzabile deve essere una conseguenza dell’esposizione del soggetto infortunato ad un determinato rischio professionale.

Il nesso causale tra lavoro e danno è escluso in presenza del cosiddetto “rischio elettivo” intendendosi per tale, “quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore il quale crea e affronta volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro rischio ed evento.

Il vigilante, durante l’espletamento delle proprie mansioni, ha contratto una polmonite da COVID-19 che lo ha costretto prima al ricovero ospedaliero e successivamente alla quarantena domiciliare; si tratta di un caso senza precedenti in quanto l’INAIL riconosceva la tutela solo ai lavoratori del comparto sanitario quindi medici, infermieri e tecnici della salute: a questa categoria l’INAIL riconosce infatti una presunzione semplice ex art. 2792 cc alla luce dell’altissimo tasso di contagio a cui gli stessi sono quotidianamente esposti nell’espletamento delle loro mansioni; lo stesso discorso vale anche per coloro che lavorano a stretto contatto con il pubblico come ad esempio gli addetti URP, i banconieri, i commessi.

La prova del rischio professionale quindi per questi soggetti è più “semplice” rispetto al resto dei lavoratori che non operano in questo comparto perché possono beneficiare dell’inversione dell’onere probatorio dovendo provare soltanto l’avvenuto contagio da COVID-19 e lo svolgimento di mansioni che rientrano in questa categoria.

Potrà poi essere l’INAIL a contestare la natura professionale del contagio provando che, ad esempio, l’infezione è stata contratta in ambito familiare e non sul posto di lavoro.

L’assolvimento dell’onere probatorio è molto più complesso invece per i lavoratori che non appartengono al comparto sanitario che però sono stati contagiati sul posto di lavoro nonostante il rispetto dei protocolli: pensiamo agli sportivi, ai dipendenti delle onoranze funebri, agli addetti alle pulizie.

Per queste categorie di lavoratori non vale la presunzione semplice ex art. 2792 cc che è prevista per i sanitari e per coloro che lavorano front-office: la circolare INAIL n. 13/2020 ha precisato che “ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può desumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”; in questi casi quindi l’onere della prova è totalmente a carico dell’infortunato, con un alto rischio che l’istanza venga rigettata per non aver provato adeguatamente la ricorrenza ai sensi dell’articolo 2697 cc, dei presupposti richiesti dalla legge per detto riconoscimento. L’infortunato sarà quindi costretto a ricorrere alle vie giudiziarie e rivolgersi al Giudice del lavoro, per ottenere il riconoscimento dell’infortunio occorso per aver contratto il COVID-19 in azienda o durante il tragitto casa/lavoro o viceversa. Tuttavia anche in questa sede la domanda potrebbe essere rigettata se il ricorrente non riesce a dimostrare la natura professionale del contagio; nel caso del vigilante è stata fondamentale la collaborazione del datore di lavoro che, informato dell’accaduto, ha trasmesso la denuncia di infortunio all’INAIL non contestando la natura professionale del contagio occorso al lavoratore; si auspica un simile comportamento da parte di tutte le aziende nel caso in cui i dipendenti malauguratamente e nonostante il rispetto dei protocolli e dei DPI, dovessero contrarre infezioni da COVID-19 in azienda o in itinere al fine di evitare eventuali liti giudiziarie. E’ importante ricordare che in caso di contagio da COVID-19 la copertura INAIL non esclude eventuali azioni civili e penali da parte dell’infortunato: sotto il profilo civilistico la tutela INAIL, non esclude la responsabilità civile del datore di lavoro per il “cosiddetto” danno differenziale ai sensi dell’articolo 10 del TU n. 1124/65 al fine di ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’infortunato rispetto a quanto liquidato dall’INAIL. Sotto il profilo penalistico, il datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie per prevenire il rischio di infortunio da COVID-19, provocando la malattia o il decesso dell’infortunato, è esposto a responsabilità penali per il reato di lesioni ai sensi dell’articolo 590 CP e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 CP, aggravati dalla violazione delle norme infortunistiche; a tal proposito l’articolo 2 del DPCM del 26 aprile 2020 impone alle imprese le cui attività non sono state sospese, l’obbligo di rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il governo e le parti sociali; lo stesso DPCM stabilisce che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

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Il contagio da Covid-19 viene riconosciuto come infortunio sul lavoro ma l’onere della prova è a carico del dipendente

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L’INAIL per la prima volta ha riconosciuto la tutela infortunistica a seguito di contagio da coronavirus contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, infatti la guardia giurata è stata infettata mentre svolgeva servizio presso l’Ospedale Maggiore di Lodi monitorando gli accessi al Pronto Soccorso Covid durante il periodo di massima allerta dell’emergenza epidemiologica, contraendo una forte polmonite che poi è stata diagnosticata da coronavirus. L’Inail quindi ha considerato tale infezione alla pari di un infortunio sul lavoro e quindi meritevole di copertura, come l’articolo 42 comma 2 del decreto-legge “Cura Italia”.

L’Inail per la prima volta ha riconosciuto la tutela infortunistica a seguito di contagio da coronavirus contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, infatti la guardia giurata è stata infettata mentre svolgeva servizio presso l’Ospedale Maggiore di Lodi monitorando gli accessi al Pronto Soccorso Covid durante il periodo di massima allerta dell’emergenza epidemiologica, contraendo una forte polmonite che poi è stata diagnosticata da coronavirus. L’Inail quindi ha considerato tale infezione alla pari di un infortunio sul lavoro e quindi meritevole di copertura, come l’articolo 42 comma 2 del decreto-legge “Cura Italia”.

In seguito, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la nota n. 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito istruzioni operative in materia e ricordando che le malattie infettive e parassitarie sono da ricondurre alla categoria degli infortuni sul lavoro. Conseguentemente anche l’infezione da covid-19 contratta sul posto di lavoro è considerata equipollente alla causa violenta in conformità alla circolare INAIL n. 74 del 23 novembre 1995.

In ogni caso, la copertura Inail sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nel caso in cui il lavoratore dimostri che l’origine dell’infezione sia professionale e quindi che il contagio sia avvenuto nel luogo di lavoro o durante il tragitto casa-lavoro o viceversa.

Il nesso causale tra il lavoro ed il danno è escluso in presenza del cd. “rischio elettivo”, ciò quel rischio estraneo e non attinente alla attività lavorativa, dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore che lo ha creato ed affrontato di sua spontanea volontà.

La fattispecie della guardia giurata è la prima ad uscire fuori dalle righe, in quanto in precedenza l’Istituto ha assicurato la tutela Inail solo ed esclusivamente ai lavoratori del comparto sanitario e dunque ai medici, agli infermieri e ai tecnici della salute. Tali categorie di lavoratori si vedono riconosciuta, da parte dell’Istituto una presunzione semplice ex art. 2792 del Codice civile alla luce dell’altissimo tasso di contagio a cui gli stessi sono quotidianamente esposti nell’espletamento delle loro mansioni. Ciò risulta valido anche per i lavoratori costretti al contatto col pubblico i quali avranno più semplicità a dimostrare di aver contratto il virus all’interno del luogo di lavoro.

La prova del rischio professionale per tale categoria di dipendenti è più semplice rispetto al resto dei lavoratori non operanti in tale comparto: essi possono beneficiare dell’inversione dell’onere della prova dovendo provare soltanto l’avvenuto contagio da coronavirus e lo svolgimento di mansioni rientranti in tale categoria.

Sarà invece onere dell’Inail contestare la natura professionale del contagio provando che l’infezione è stata contratta in ambiente familiare e non sul posto di lavoro in quanto sono state seguite tutte le procedure di sanificazione ed è stato eseguito il controllo sulle distanze, sono state fornite le mascherine, i guanti e i gel disinfettanti a base di alcol. Al contrario, l’assolvimento dell’onere della prova è molto più complesso per i lavoratori non appartenenti al comparto sanitario contagiati dal coronavirus sul posto di lavoro nonostante il rispetto dei protocolli. Per tali lavoratori la prova della natura professionale del contagio è estremamente complessa, infatti per loro non opera la già menzionata presunzione semplice, ma dovranno essere effettuati, a carico dell’infortunato, tutti i test del caso: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

 

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Prestazioni sanitarie dei medici: Guida Fiscale come contrattualizzare la prestazione ed emettere fattura

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Prestazioni sanitarie dei medici: Guida Fiscale come contrattualizzare la prestazione ed emettere fattura

Ai sensi del regio decreto n. 1265 del 27. 07. 1934 le prestazioni sanitarie dei medici sono la diagnosi, la cura e la riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Prestazioni che possono essere svolte anche da operatori abilitati all’esercizio delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie.  Il fine è quello di garantire diagnosi, cura e riabilitazione alla persona, coloro che hanno diritto ad ottenere questi trattamenti, ovvero quelli del servizio sanitario nazionale sono i soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Prestazioni sanitarie dei medici: Guida Fiscale come contrattualizzare la prestazione ed emettere fattura

 

Quadro normativo civilistico e fiscale, con particolare attenzione ai fini Iva alle operazione esenti ed a quelle imponibili

Ai sensi del regio decreto n. 1265 del 27. 07. 1934 le prestazioni sanitarie dei medici sono la diagnosi, la cura e la riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Prestazioni che possono essere svolte anche da operatori abilitati all’esercizio delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie.

Il fine è quello di garantire diagnosi, cura e riabilitazione alla persona, coloro che hanno diritto ad ottenere questi trattamenti, ovvero quelli del servizio sanitario nazionale sono i soggetti fiscalmente residenti in Italia.

 

Profilo fiscale: trattamento Iva delle prestazioni sanitarie

In ambito d’imposte indirette, la materia delle prestazioni sanitarie è disciplinata dal l’articolo 10, comma primo, punto n. 18 del DPR n. 633 del 1972 (decreto Iva):-“1. Sono esenti dall’imposta:…18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”. In sostanza si rinvia al legislatore del fascio, la materia medico sanitaria è evoluta ma in 3500 anni di storia si basa sugli stessi principi ed attori: diagnosi, cura e riabilitazione della persona da parte del medico che eroga la prestazione, rapporto diretto, personale tra dottore e paziente. Per tali motivi il decreto Iva (del 72’) a tutt’oggi trova fondamento sul richiamato regio decreto, copiandone pari pari il testo e calibrando su di esso il regime delle esenzioni.

 

Prestazioni medico sanitarie esenti da Iva

Sono esenti da Iva:

1)    le prestazioni effettuate da medici, chirurghi ed odontoiatri;

2)    le prestazioni dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione di biologi e psicologi;

3)    le certificazioni varie, le prestazioni mediche di chirurgia estetica quando rispondono a finalità terapeutiche, di medicina sportiva e del lavoro;

4)    le prestazioni rese da laboratori radiologici e di analisi mediche e di ricerche cliniche;

5)    le visite mediche di natura fiscale per conto dell’Inps o dell’Inail.

 

Sono altresì esenti da Iva le prestazioni effettuate dai seguenti operatori abilitati all’esercizio delle professioni infermieristiche e tecnico sanitarie:

1)    infermiere, ostetrica, infermiere pediatrico;

2)    podologo, fisioterapista (o massofisioterapista con formazione triennale), logopedista, ortottista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale;

3)    tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica;

4)    tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, igienista dentale, dietista;

5)    tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario.

Prestazioni medico sanitarie imponibili iva (non esenti)

 

Sono imponibili e pertanto devono essere assoggettate ad Iva:

1)    le prestazioni svolte per corsi di formazione;

2)    i certificati legali fatti alle assicurazioni;

3)    le prestazioni non rivolte alla persona, come quelle rese da medici veterinari;

4)    le consulenze medico legali riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;

5)    le prestazioni di medici legali come consulenti tecnici quando devono quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi;

6)    le prestazioni rese da chiropratici.

FOCUS 1: Prestazioni di ricovero e cura esenti Iva, ai sensi dell’articolo 10 comma 1, n. 19 del DPR n.  633 del 72. Sono le prestazioni rese sia in via ambulatoriale che a ricoverati, da parte dei seguenti soggetti: società di mutuo soccorso con personalità giuridica e stabilimenti termali; enti ospedalieri, case di cura e cliniche che sulla base delle convenzioni stipulate con le regioni, applicano tariffe corrispondenti a quelle praticate dagli enti pubblici. Le prestazioni sanitarie rese da case di cura non convenzionate sono imponibili Iva, a nulla rileva che i pazienti possono essere rimborsati dalle regioni in base a specifiche tariffe.

FOCUS 2: Alcune nozioni su ricovero e cura fini della individuazione della corretta fattispecie esente da Iva. Trattasi di alloggio, assistenza, diagnosi e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto. Questo aspetto assume importanza in quanto le prestazioni matrice ricettiva (es. Stanza singola, televisore, etc. ) sono prestazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva. L’erogazione di questi servizi è soggetta all’applicazione di un aliquota agevolata del 10%. Questo se tale servizio è reso a soggetti ricoverati, salvo che le stesse siano indispensabili per realizzare gli scopi terapeutici del soggetto ricoverato. Le stesse prestazioni scontano aliquota IVA ordinaria se rese a soggetti non ricoverati (cfr. Agli accompagnatori).

 

Prestazioni sanitarie: come emettere fattura

I medici e tutti coloro che svolgono prestazioni sanitarie sono tenuti nel rispetto del DPR n. 633 del 1972 ad emettere la fattura per lo svolgimento delle seguenti operazioni:

1)    prestazioni professionali, tipiche dell’attività medica, in regime di esenzione Iva;

2)    cessione di beni acquistati nell’esercizio dell’attività (es. Vendita di un ecografo, di computer et similia,  tali cessioni sono esenti ex art. 10, comma 1, n. 27-quinquies se per essi non è stata detratta l’Iva al momento dell’acquisto ma imputata come costo deducibile, in caso contrario, la cessione è soggetta ad aliquota Iva ordinaria del 22%; se l’Iva su acquisti è stata detratta solo in parte, si dovrà emettere fattura parte in esenzione e parte con aliquota ordinaria);

3)    prestazioni di servizi che non sono propriamente tipiche della normale attività esercitata, quali perizie legali, consulenze ad assicurazioni, certificati assicurativi, messa a disposizione a colleghi di studio e di attrezzature e corsi (si applica Iva ordinaria).

 

La fattura: quando emetterla ed elementi essenziali

La Fattura per le prestazioni sanitarie, ai sensi del DPR n. 633 del 1972,  deve essere sempre emessa ed è obbligatoria, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa nei confronti di privato, di impresa o di ente. La fattura può assumere varie forme: per i medici ha forma di parcella o fattura immediata.

FOCUS 3: Il mantra del decreto Iva:-“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”. Per le prestazioni sanitarie rese dal medico si deve emettere fatture al momento dell’incasso del corrispettivo. L’incasso è percepito, solitamente, al momento in cui la prestazione è completata, tuttavia, la fattura può essere emessa anche in un momento precedente. Inoltre, nel caso in cui si verifichi un pagamento anticipato totale o parziale del corrispettivo prima di tale termine, la fattura deve essere emessa all’atto dell’incasso, limitatamente all’importo incassato.

FOCUS 4: E’ necessario prestare la massima attenzione al momento in cui deve essere emessa la fattura, onde evitare  di commettere irregolarità contabili. Spesso, infatti, riscontriamo il versamento in banca di somme incassate mentre le corrispondenti fatture vengono emesse solo dopo alcuni giorni ed a volte anche di importo diverso. Comportamento che in sede di controlli potrebbe essere contestato e soggetto a sanzioni.

 

I dati obbligatori da indicare nella fattura per prestazioni sanitarie dei medici sono:

·      la data di emissione;

·      il numero progressivo per anno solare;

·      il nome e cognome (in caso di impresa individuale), denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata la prestazione;

·      il numero di partita IVA del cliente o il codice fiscale se questi non agisce nell’esercizio d’impresa arte o professione;

·      la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto delle prestazioni;

·      l’aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con indicazione dell’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633 del 1972 in caso di esenzione o dell’aliquota Iva da applicare in caso di assoggettamento ad Iva della prestazione;

·      il numero e data degli eventuali DDT (documenti di trasporto) in caso di emissione di fattura differita.

Inoltre, non è obbligatorio, ma è opportuno, indicare l’eventuale ritenuta d’acconto.

 

Numero di copie per emissione cartacea

La fattura cartacea deve essere sempre emessa in duplice esemplare. Una copia deve essere consegnata al cliente mentre l’altra deve essere archiviata preso lo studio. Nulla vieta l’emissione di più copie: è opportuno però indicare, con l’ausilio di un timbro, la dicitura “copia per uso interno”. Per l’emissione di copie conformi alle originali va applicata la marca da bollo (2 euro) ed occorre indicare la dicitura “copia conforme all’originale” (nel caso in cui il cliente smarrisca la fattura).

Chi opta per emissione della fattura elettronica è esonerato da quanto indicato in tema di copie e conservazione del documento cartaceo.

 

Numerazione progressiva ed ordinata della fattura

Le fatture per prestazioni sanitarie dei medici devono essere numerate progressivamente per anno solare. E’ consentito avere più serie di numerazioni: è il caso tipico di chi ha più studi medici, o ambulatori.

FOCUS 4: per i medici di famiglia che operano in regime di convenzione con le ASL non è obbligatoria l’emissione della fattura in quanto il prospetto di liquidazione mensile emesso dall’ASL sostituisce a tutti gli effetti la fattura. Tuttavia, siccome tali prospetti vanno numerati progressivamente tra le fatture e ciò potrebbe generare confusione nella numerazione, si consiglia di emettere la normale fattura allegando ad essa il prospetto rilasciato dall’ASL.

 

Natura della prestazione sanitaria

è fatto obbligo indicare e descrivere sulla fattura la natura, la qualità e la quantità della prestazione, ed è necessario che la descrizione dell’operazione in fattura sia chiara e specifica. Il medico è tenuto a descrivere il tipo di prestazione che effettua al paziente.

Alcuni esempi di dicitura delle prestazioni eseguite possono essere:

“Prestazione medica effettuata come da preventivo allegato” o “Prestazione medica come da cartella clinica allegata” infine, “Prestazione medica come da piano di cura allegato”

Stessa regola vale anche per le fatture emesse dal medico nei confronti di colleghi per prestazioni svolte nelle loro sedi. Ad esempio, è possibile utilizzare una descrizione che abbia come oggetto la giornata di lavoro indicheremo allora “sostituzione presso il vostro studio”.

Oppure una descrizione basata sul numero delle ore di lavoro svolte.

Naturalmente, in questi casi la stipula di un contratto scritto tra medici è fondamentale.

 

Base imponibile della fattura del medico

Per quanto riguarda il valore della prestazione bisogna indicare a parte anche eventuali sconti e abbuoni.

 

Ritenuta d’acconto

Se il medico emette fatture nei confronti di altri professionisti, imprese o cliniche e/o enti, viene assoggettato ad una ritenuta d’acconto del 20%.

Ritenuta che è opportuno sia evidenziata sulla parcella (anche se non obbligatorio), sul totale della prestazione.

In pratica dal compenso spettante il cliente trattiene la ritenuta a titolo d’acconto d’imposta che verserà per conto del medico.

 

Imposta di bollo

L’imposta di bollo, attraverso l’applicazione di una marca da € 2,00 deve essere applicata dai medici che effettuano operazioni esenti Iva.

L’imposta di bollo è dovuta se la fattura supera l’importo di € 77,47 e deve essere applicata in calce alla fattura originale. Quella consegnata al paziente.

Sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta entrambe le parti (medico e paziente): quindi sono entrambi sanzionabili in caso di omesso pagamento dell’imposta anche se è il soggetto emittente che è tenuto alla applicazione della marca da bollo. Infatti l’obbligo di applicare il bollo è a carico del medico.

In alcuni casi, il professionista sceglie di non addebitare al cliente l’importo dell’imposta di bollo. Apponendolo  a proprie spese.

 

Liquidazioni iva

I medici sono obbligati alla computo della liquidazione Iva mensile e/o trimestrale anche qualora abbiano effettuato solo operazioni esenti. E’ un adempimento obbligatorio. Sono esonerati solo coloro che hanno fatto richiesta di esonero degli adempimenti Iva.

Questo ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 633/72.

FOCUS 5: L’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche deve essere versata, se a debito, mensilmente o trimestralmente. Spesso i medici sono a credito Iva, con il modello TR, una sorta di dichiarazione Iva trimestrale già durante l’esercizio in cui è maturato può essere usato a compensazione in F24.

Per eseguire e versare l’Iva dovuta, con cadenza trimestrale, è necessario aver realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore ad € 400. 000. L’opzione ha validità per almeno un triennio e sugli importi da versare nei primi tre trimestri è dovuto un interesse dell’1% (tali interesse non è deducibile dal reddito). Non vi è più alcun obbligo di effettuare, anche se è opportuno, le annotazioni sui registri Iva delle liquidazioni eseguite. Qualora il professionista superi il limite di € 400. 000 nel corso dell’anno sarà obbligato alle liquidazioni mensili dall’anno successivo.

 

Esonero da fattura elettronica per i medici anno 2020

Sono esonerati dall’obbligo di emissione della Fattura Elettronica i medici che per il solo anno 2020 inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria. Trattasi di facoltà, il medico può scegliere di aderire alla fatturazione elettronica.

Per i medici, quindi, per l’anno 2020 vi è l’esonero dall’emissione della Fattura Elettronica, se vi è l’invio dei dati al sistema StS. Resta, quindi, l’obbligo di Fatturazione Elettronica per i dati non inclusi. Al contrario, rimane comunque l’obbligo di ricezione delle Fatture Elettroniche passive. L’esonero non riguarda, dunque, il ciclo passivo.

In sostanza, devono essere trasmessi in modalità telematica al SdI le fatture di acquisto ricevute dai fornitori dei medici e degli infermieri. Così come previsto anche per contribuenti in regime dei minimi e forfettari già esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.

 

Prestazioni sanitari dei medici: consulenza diretta al risparmio lecito di imposta e contributi

Se sei un medico ed hai un reddito alto e pensi di pagare molto in imposte e contributi, chiamaci, assistiamo da anni diversi tuoi colleghi su tutto il territorio nazionale, per far conseguire loro il risparmio lecito d’imposta, per gestire società che erogano servizi professionali in campo medico sanitario, per tutelare il patrimonio immobiliare.

Decreto Rilancio: il testo

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Decreto Rilancio: il testo

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, potete scaricare ultimo testo in formato pdf del decreto rilancio, aggiornato al 13 maggio 2020 ore 17:00

Unioncamere Lombardia: FAICRedito

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La Regione Lombardia e le camere di commercio lombarde promuovono una misura straordinaria con l’obiettivo di difendere le imprese dalla crisi di liquidità derivante dall’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19. Tale misura si concretizza in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti bancari per operazioni di liquidità ed è inoltre previsto un ulteriore contributo per la copertura del costo di garanzia, compresi i costi di istruttoria per le pratiche presentate tramite i consorzi Fidi.

La Regione Lombardia e le camere di commercio lombarde promuovono una misura straordinaria con l’obiettivo di difendere le imprese dalla crisi di liquidità derivante dall’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19. Tale misura si concretizza in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti bancari per operazioni di liquidità ed è inoltre previsto un ulteriore contributo per la copertura del costo di garanzia, compresi i costi di istruttoria per le pratiche presentate tramite i consorzi Fidi.

Possono beneficiare del contributo le micro, le piccole e le medie imprese che hanno stipulato un contratto di finanziamento per operazioni di liquidità del valore minimo di € 10. 000,00 e di durata minima di 12 mesi a partire dal 24 febbraio scorso.

Settori: artigianato, commercio, industria, servizi/no profit, turismo, cultura.

Entità e forma dell’agevolazione: le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a € 11. 600. 000,00.

Caratteristiche dell’agevolazione:

valore minimo: euro 10. 000,00;
valore massimo: euro 100. 000,00;
tasso massimo agevolabile: 3%;
durata minima e massima del finanziamento limite agevolabile: da 12 a 36 mesi;
contributo massimo erogabile: euro 5. 000,00;
data di stipula: dal 24 febbraio 2020.

Alle imprese che presentano domanda per il tramite di un Confidi è riconosciuta altresì una copertura del 50% dei costi di garanzia, compresi costi di istruttoria, fino ad un valore massimo di 1. 000,00 euro.

Scadenza: la domanda può essere presentata entro il 30 ottobre 2020.

PER AFFIDARCI LA TUA PRATICA CONTATTACI ALLA MAIL RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

CESSIONE DEL QUINTO: DI COSA SI TRATTA?

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La cessione del quinto è un prestito personale al consumo, a breve o medio termine, non legato ad un acquisto specifico, le cui rate vengono rimborsate con la cessione di fino a un quinto dello stipendio o della pensione. Con la Legge originale del 1950 potevano beneficiarne solo ed esclusivamente i dipendenti statali, ma con le modifiche attuate nel 2004 e nel 2005 è stato esteso anche ai dipendenti privati che ai pensionati. Per quanto riguarda i dipendenti privati, essi possono avere un contratto sia a tempo determinato che indeterminato, a tempo parziale o a tempo pieno e sulla base di questo la banca o l’istituto di credito valuterà in quale misura concedere la cessione del quinto.

La cessione del quinto è un prestito personale al consumo, a breve o medio termine, non legato ad un acquisto specifico, le cui rate vengono rimborsate con la cessione di fino a un quinto dello stipendio o della pensione. Con la Legge originale del 1950 potevano beneficiarne solo ed esclusivamente i dipendenti statali, ma con le modifiche attuate nel 2004 e nel 2005 è stato esteso anche ai dipendenti privati che ai pensionati. Per quanto riguarda i dipendenti privati, essi possono avere un contratto sia a tempo determinato che indeterminato, a tempo parziale o a tempo pieno e sulla base di questo la banca o l’istituto di credito valuterà in quale misura concedere la cessione del quinto.

A chi ci si può rivolgere per ottenere la cessione del quinto?

Il lavoratore o il pensionato può rivolgersi alle banche, alle società finanziarie, agli agenti e ai mediatori creditizi. Questi due ultimi si occupano di trovare il finanziamento più congruo alle necessità del richiedente, mentre le banche e le società finanziare si occupano dell’intera istanza. Caratteristica principale è che si tratta di un prelievo all’origine, quindi colui che percepisce lo stipendio si troverà sottratto del suo 20%. è importante avere un progetto in modo tale da non trovarsi eccessivamente indebitati, molti lo richiedono per acquistare un elettrodomestico importante come il frigorifero e altri per permettere ai loro figli di studiare all’università.

Le banche e gli istituti di credito favoriscono coloro che hanno contratti a tempo indeterminato e full-time in quanto hanno una posizione lavorativa consolidata e quindi possono garantire con una percentuale più elevata la restituzione del credito nei confronti dell’ente e i rischi di insolvenza sono minimi.

Qualora l’azienda in cui un dipendente lavora chiudesse prima della fine del finanziamento, verrà trattenuto il quinto dalle ultime buste paga, dalla liquidazione Tfr e se non dovesse bastare, dovrebbe intervenire l’assicurazione cui si è affidata la banca. Oppure potrà continuare ad avvalersi su di lui quando troverà un altro lavoro o entrerà in pensione.

La cessione del quinto è compatibile che altri prestiti, infatti saranno gli enti a valutare se il richiedente sarà in grado di gestire un ulteriore rata mensile a seguito di un’indagine creditizia. Il tasso d’interesse si aggira intorno al 10/11% ma per i fruitori in pensione risulta un po’ elevato a causa dell’età che può essere al massimo di 80 anni.

Nel corso degli anni è possibile che lo stipendio e la pensione varino ma che il quinto trattenuto rimanga quello calcolato precedentemente. In questo è bene sospendere immediatamente le rate e impostare la richiesta per la rimodulazione della quota.

Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

RipartiAmo di Pro.Di.Gus: il progetto all’insegna del gusto

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Pro. Di. Gus, acronimo di “promotori di gusto” è la testata giornalistica on-line e strumento editoriale di Campoli Azioni Gastronomiche Srl.

Pro. Di. Gus, acronimo di “promotori di gusto” è la testata giornalistica on-line e strumento editoriale di Campoli Azioni Gastronomiche Srl.

La missione dello Chef Campoli e del suo staff è quella di coinvolgere tutti gli utenti del web in un portale nel quale la cultura gastronomica prende più gusto eper questo mette a disposizione articoli informativi, ricette e tecniche per creare dei piatti gustosi e impeccabili sia per i professionisti del settore che per il grande pubblico.  In questo difficile momento storico caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Chef Campoli e il suo staff hanno creato un importante progetto volto al rilancio delle aziende nazionali operanti nel settore agroalimentare. Hanno infatti creato un pacchetto completo di promozione sul web, che spazia dalla videoproduzione alla pubblicazione di editoriali, ricette, banner dedicati a prodotti e servizi, con l’occasione unica di usufruire dei canali web di comunicazione dello chef imprenditore Fabio Campoli, forti di un bacino d’utenza che supera il milione di persone.

Per avere maggiori informazioni scarica la brochure allegata

 

 

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