-8 C
Rome
mercoledì 22 Gennaio 2025
Home Blog Page 87

REGIONE SARDEGNA: Bando Microincentivi per l’innovazione

0

Prende il via la nuova edizione del bando Microincentivi per l’innovazione, che aiuta le imprese sarde a realizzare progetti d’innovazione non superiori a 15. 000 euro attraverso agevolazioni per l’acquisto di servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione. Particolare attenzione sarà data in questa edizione a due temi: la valorizzazione della proprietà intellettuale (brevetti, design e marchi) e gli interventi rivolti ad affrontare e gestire, nel breve e nel medio termine, i rischi connessi all’infezione da SARS-CoV-2.

Prende il via la nuova edizione del bando Microincentivi per l’innovazione, che aiuta le imprese sarde a realizzare progetti d’innovazione non superiori a 15. 000 euro attraverso agevolazioni per l’acquisto di servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione. Particolare attenzione sarà data in questa edizione a due temi: la valorizzazione della proprietà intellettuale (brevetti, design e marchi) e gli interventi rivolti ad affrontare e gestire, nel breve e nel medio termine, i rischi connessi all’infezione da SARS-CoV-2.

Soggetti beneficiari: il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese di numerosi settori, tra i quali manifatturiero, dei servizi, commerciale, turistico e della valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico.

Tipologia di interventi ammissibili: sarà possibile quindi presentare domanda per quattro tipologie di progetti:

standard: sviluppo di nuovi prodotti e processi;
interventi COVID-19: sviluppo di soluzioni e tecnologie in grado di rispondere alle nuove esigenze, individuali e collettive, derivate dall’emergenza epidemiologica;
valorizzazione di titoli di proprietà intellettuale: sviluppo o miglioramento di prodotti e processi innovativi basati su un’invenzione brevettata, o su un design o un marchio registrato;
servizi di assistenza e informazione in tema di proprietà intellettuale: servizi di assistenza e informazione in tema di proprietà intellettuale e costi amministrativi relativi ai questi servizi.

Tipologia di agevolazione: il contributo sarà a fondo perduto e non potrà superare i 15. 000 euro, calcolati sulle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute. L’intensità varia in base alla tipologia del progetto e dei servizi richiesti e può arrivare sino al 100% per gli interventi COVID-19 e per quelli legati alla valorizzazione della proprietà intellettuale. Sarà possibile anche chiedere delle anticipazioni, sino a un massimo dell’80% del contributo concesso.

La dotazione finanziaria è pari ad euro 700. 000,00.

Scadenza: la domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2020.

FONDO PATRIMONIO PMI

0

L’art. 26 del Decreto Rilancio prevede, ai   fini   del   sostegno    e    rilancio    del    sistema economico-produttivo italiano, l’istituzione del  fondo  denominato  “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato  a sottoscrivere entro  il  31  dicembre  2020,  entro  i  limiti  della dotazione del  Fondo,  obbligazioni  o  titoli  di  debito  di  nuova emissione, emessi da:

FONDO PATRIMONIO PMI

Rafforzamento patrimoniale delle imprese

 

L’art. 26 del Decreto Rilancio prevede, ai   fini   del   sostegno    e    rilancio    del    sistema economico-produttivo italiano, l’istituzione del  fondo  denominato  “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato  a sottoscrivere entro  il  31  dicembre  2020,  entro  i  limiti  della dotazione del  Fondo,  obbligazioni  o  titoli  di  debito  di  nuova emissione, emessi da:

società  per   azioni,   società   in accomandita per azioni, società a  responsabilità  limitata,  anche semplificata, società cooperative, società  europee  e società cooperative europee, aventi  sede  legale  in  Italia, ad esclusione di intermediari finanziari e imprese che esercitano attività assicurative,

qualora la società, regolarmente costituita e  iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti  condizioni:

– ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019, superiore  a  dieci milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro;

– abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19 nei  mesi  di  marzo  e  aprile  2020,  una   riduzione   complessiva dell’ammontare dei ricavi  rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non  inferiore  al 33%;

– abbia deliberato  ed  eseguito  dopo  l’entrata  in  vigore  del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre  2020  un  aumento  di capitale a pagamento e  integralmente  versato, per  l’accesso  al Fondo Patrimonio Pmi l’aumento di capitale non è inferiore a 250. 000 euro.

La  società soddisfa altresì le seguenti condizioni:

– alla data del 31 dicembre 2019  non  rientrava  nella  categoria delle imprese  in  difficoltà;

– si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

– si trova in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

– non  rientra  tra   le   società  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

– non si trova nelle condizioni ostative di  cui  all’articolo  67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

– nei confronti degli amministratori,  dei  soci  e  del  titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

– il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

Le suddette obbligazioni o titoli di debito sono emessi per  un ammontare massimo pari al minore importo tra  tre  volte  l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,5 per cento dell’ammontare dei ricavi.

Qualora la società sia beneficiaria di  finanziamenti  assistiti  da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto  ai  sensi  del paragrafo 3. 2 della Comunicazione della Commissione  europea  recante un “Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ovvero  di  aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3. 3 della  stessa  Comunicazione,  la somma   degli   importi   garantiti,   dei   prestiti   agevolati   e dell’ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera  il maggiore tra il 25 per cento dell’ammontare  dei  ricavi, il doppio dei costi del personale della società relativi al  2019,  come  risultanti  dal  bilancio  ovvero  da  dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; il  fabbisogno di liquidità della società per  i  diciotto  mesi  successivi  alla concessione  della  misura  di  aiuto,   come   risultante   da   una autocertificazione   del   rappresentante   legale.   

La gestione del Fondo è  affidata  all’Agenzia  nazionale  per l’attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  di  impresa  Spa  – Invitalia, o a società da questa interamente controllata.

Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione.

La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi  tre  anni  dalla  sottoscrizione.  

Gli  Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati  in  caso  di  informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui  la  società  emittente  sia assoggettata a fallimento o altra procedura  concorsuale,  i  crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo  i  crediti  chirografari  e  prima  di  quelli previsti dall’articolo 2467 del codice civile.

La società emittente assume l’impegno di:

–  non deliberare o effettuare,  dalla  data  dell’istanza  e  fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari,  distribuzioni  di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di  non  procedere  al rimborso di finanziamenti dei soci;

 – destinare il  finanziamento  a  sostenere  costi  di  personale, investimenti  o  capitale  circolante   impiegati   in   stabilimenti produttivi e  attività imprenditoriali  che  siano  localizzati  in Italia;

–  fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti,  la cadenza  e  le  modalità da  quest’ultimo  indicati,  al  fine   di consentire la verifica degli impegni assunti.

L’istanza è trasmessa al Gestore secondo il  modello  uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata.

Il Gestore può prevedere ai fini  della verifica della sussistenza dei requisiti la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Il  Gestore procede, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze

Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti, l’esecuzione dell’aumento di capitale, la conformità della  deliberazione  di  emissione  degli Strumenti Finanziari e l’assunzione degli impegni, procede, entro i limiti della  dotazione  del  Fondo,  alla sottoscrizione degli stessi e  al  versamento  del  relativo  apporto nell’anno 2020.

Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4  miliardi  di  euro per l’anno 2020.

Per informazioni ed assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

DECRETO RILANCIO: ECOBONUS 110%

0

Il decreto rilancio propone una maximanovra da 55 miliardi per aiutare le famiglie e le imprese a fronteggiare la crisi da Covid-19. Infatti, l’obiettivo primario è quello di agevolare la ripartenza in seguito al lock down ordinato dal governo intorno alla metà di marzo.

Il decreto rilancio propone una maximanovra da 55 miliardi per aiutare le famiglie e le imprese a fronteggiare la crisi da Covid-19. Infatti, l’obiettivo primario è quello di agevolare la ripartenza in seguito al lock down ordinato dal governo intorno alla metà di marzo.

Tra le misure più apprezzate, troviamo al centro dell’attenzione l’ecobonus al 110%, disciplinato dall’articolo 119, relativo alle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica, le misure antisismiche e le installazioni di impianti fotovoltaici sostenute fino al 31/12/2021.

Di cosa si tratta?

Gli interventi presi in considerazione dal decreto sono i seguenti:

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60. 000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30. 000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30. 000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.

A chi è rivolto?

Possono usufruire di tale bonus:

i condomini;
le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
gli istituti autonomi case popolari (IACP) e coloro che hanno le stesse finalità delle già menzionate strutture;
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Condizioni di accesso:

Per accedere all’ecobonus potenziato al 110% sarà necessario il rispetto del decreto requisiti minimi (decreto Mise 26 maggio 2015) e il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Per eventuali nuovi requisiti occorre un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che definisca le modalità attuative della detrazione al 110 per cento, da emanare entro il 18 giugno (entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl cosiddetto Rilancio).

La cessione del credito e lo sconto in fattura:

L’art. 119 prevede inoltre, la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Per poter utilizzare una delle due opzioni, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che hanno diritto al superbonus del 110%. Il visto di conformità può essere rilasciato da gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; e dai soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Se sei un imprenditore e vuoi consulenza sulla materia trattata da questo articolo? Puoi comprare anche ore di Video assistenza on line, non esitare a contattarci, compila il form di contatto.  

Siamo i fondatori del risparmio lecito d’imposto e descritto i nostri casi reali nel nostro libro acquistabile su amazon!

Abbiamo vinto il premio Studio Professionale dell’anno da “Le Fonti Awards!

LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE

0

La presidenza del consiglio dei ministri, ufficio per lo sport, ha stabilito alcune indicazioni generali e le azioni di cambiamento necessarie per accompagnare la ripresa dello sport dopo il lockdown causato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 alle quali dovranno attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi o che comunque ne abbiano la responsabilità.

LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE

Analisi delle linee guida stabilite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio per lo sport, per la ripresa dell’attività sportiva di base e l’attività motoria in generale ai sensi del DPCM del 17. 05. 2020 art. 1 lettera f)

La presidenza del consiglio dei ministri, ufficio per lo sport, ha stabilito alcune indicazioni generali e le azioni di cambiamento necessarie per accompagnare la ripresa dello sport dopo il lockdown causato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 alle quali dovranno attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi o che comunque ne abbiano la responsabilità. A tal proposito il consiglio dei ministri ha precisato che per operatore sportivo si intende sia chi pratica l’attività sportiva sia le persone autorizzate a stare nell’impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori ecc), mentre per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento dell’attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, impianti igienici o docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipi diversi, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno del sito sportivo; esse dovranno essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che non vanno intese come tra loro alternative ma come dotazioni minime in relazione all’attuale situazione epidemiologica in atto.

Ogni organizzazione sportiva dovrà procedere alla valutazione del rischio del proprio sito sulla base dei seguenti criteri:

·        individuazione dei fattori di rischio associati alla pericolosità del virus;

·        individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica; in tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;

·        individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;

·        individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.

Una volta effettuata la valutazione del rischio vengono proposti un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso; preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è l’analisi accurata delle attività del personale che si svolgono all’interno del sito sportivo, dell’organizzazione dell’attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.

Si prevedono le seguenti fasi:

·        analisi dell’organizzazione delle attività fisiche e sportive di supporto;

·        individuazione delle attività fisiche e sportive di supporto che possono essere eseguite tramite FAD o con telelavoro, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;

·        individuazione dei percorsi degli operatori sportivi individuati e di eventuali accompagnatori;

·        classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell’atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione.

·        analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport;

·        individuazione del personale che opera all’esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre persone;

·        verifica della presenza di lavoratori od operatori sportivi presso altri siti sportivi;

·        analisi del mezzo di trasporto, se organizzati o predisposti dagli enti di riferimento ed analisi dei rischi secondari;

·        cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.

Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo, in base alla propria organizzazione delle attività fisiche e sportive, dovrà individuare in via prioritaria attività in presenza:

·        su unico turno di attività/espletamento;

·        su più turni di attività espletamento;

·        con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;

·        con modalità di svolgimento particolari.

In ogni caso viene consigliato l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano per coloro che accederanno alle attività sportive proposte, la possibilità di tracciarne l’accesso alle strutture tramite applicativi Web o applicazioni per device mobile; queste soluzioni consentiranno di meglio regolamentare l’accesso alle strutture con la possibilità di prenotare gli appuntamenti in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e soprattutto per contingentare il numero di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni.

Le attività eseguite nel sito sportivo dovranno quindi essere organizzate in modo tale da ridurre il numero degli operatori sportivi contemporaneamente presenti, cercando di riorganizzare le mansioni/attività nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva o dalla tecnologia; allo stesso modo gli operatori sportivi potranno essere suddivisi in gruppi che svolgono la stessa attività negli stessi luoghi. I locali dovranno essere sanificati e puliti costantemente.

Rispetto ad ogni operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle stesse fasce orarie con particolare riferimento a:

·        ingresso al sito sportivo;

·        accesso ai locali/spazi di pratica sportiva;

·        accesso alle aree comuni e agli altri luoghi;

·        accesso ai servizi igienici.

All’interno dei siti sportivi dovrà essere garantita la massima informazione delle norme di sicurezza e dovranno inoltre essere predisposti tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni e la tutela della salute soprattutto in riferimento alla sorveglianza sanitaria.

Le organizzazioni sportive oltre a valutare i rischi dovranno definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di un’accurata analisi delle specificità delle attività che si svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti); in particolare nel definire le misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva dovrà attenersi, per gli ambiti di propria competenza, ai criteri stabiliti dai protocolli di settore elaborati dal comitato tecnico scientifico in data 15/05/2020; inoltre dovrà attenersi alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate:

·        modalità della prestazione di lavoro all’interno del sito sportivo;

·        distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva;

·        gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi;

·        revisione lay-out e percorsi;

·        gestione di casi sintomatici;

·        pratiche di igiene;

·        utilizzo di dispositivi di prevenzione del contagio quali mascherine, guanti;

·        pulizia e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature sportive.

·        ogni eventuale indicazione fornite in materia da parte della Regione.

Il gestore dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione a tutti coloro che intendono accederci e predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazioni in caso di necessità.

Il ministero della salute con la circolare n. 00145 del 29/04/2020 ha evidenziato l’importanza del ruolo del medico competente in riferimento alla valutazione e alla gestione del rischio connesso all’emergenza che stiamo vivendo, la circolare in particolar modo sottolinea il ruolo del medico nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro e gli viene affidato il ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro.

Il medico competente, ove nominato, ha tra i suoi obblighi quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di protezione e valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, supportando il datore di lavoro nella gestione e nell’organizzazione del sito sportivo. Nei casi in cui l’organizzazione sportiva non è soggetta agli obblighi previsti in riferimento al documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, si dovrà comunque attenere al protocollo di sicurezza previsto dall’ente di affiliazione.

L’articolo 28 del D. Lgs n. 81/2008 fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli che riguardano gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”, l’atto finale della valutazione del rischio è il DVR, sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il DVR, atte a prevenire il rischio di infezione da COVID-19 nei luoghi di lavoro, contribuendo alla prevenzione e diffusione dell’epidemia.

In caso di assenza di affiliazione l’organizzazione che pratica discipline sportive riconosciute dal Coni, dovrà:

·        fornire ai propri operatori informazioni sui rischi specifici esistenti e le misure di prevenzione ed emergenza adottate;

·        fornire codici di condotta che dovranno essere fatti conoscere e rispettare da tutti gli operatori sportivi;

·        impegnarsi a rispettare le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nell’accedere al sito sportivo.

Il medico competente ha un ruolo importante nell’attività di informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni messe in atto dall’organizzazione sportiva; l’operatore sportivo dovrà essere informato circa:

·        l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5° o altri sintomi influenzali come tosse o difficoltà respiratorie;

·        l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio;

·        l’obbligo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro in caso di insorgenza di sintomi influenzali successivamente all’ingresso nel sito sportivo e durante lo svolgimento dell’attività sportiva rimanendo a distanza dalle persone presenti;

·        in ogni caso durante lo svolgimento dell’attività sportiva si dovrà mantenere la distanza di sicurezza, rispettare il divieto di assembramento, utilizzare i dispositivi di protezione individuale e osservare le regole di igiene delle mani.

All’interno del sito dovrà essere garantita la possibilità di rispettare le seguenti prescrizioni igieniche:

·        lavarsi le mani frequentemente anche tramite dispenser o gel disinfettanti;

·        mantenere la distanza interpersonale di 1 mt in caso di assenza di attività fisica o comunque non inferiore a due metri in caso di attività fisica

·        non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani e in caso di starnuto utilizzare un fazzoletto;

·        evitare di lasciare in luoghi condivisi con altre persone, indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali;

·        bere sempre in bicchieri monouso.

Inoltre dovranno essere messi a disposizione

·        gel igienizzanti;

·        specifiche attività di filtrazione dell’aria;

·        sistema di raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti;

·        procedure informative affisse nel sito sportivo, nella zona di accesso e nei luoghi comuni;

·        sanitizzazione ad ogni cambio turno.

Coloro che invece praticano l’attività sportiva hanno l’obbligo di disinfettare adeguatamente i propri effetti personali e non condividerli, arrivare nel sito già vestiti adeguatamente per l’attività che andrà a svolgersi ed evitare di toccare oggetti a segnaletica fissa.

Le organizzazioni sportive dovranno inoltre stabilire delle particolari disposizioni per l’utilizzo di spogliatoi, docce, servizi igienici, nei quali gli operatori del centro dovranno prevedere l’accesso contingentato ed evitare l’uso di applicativi comuni come asciugacapelli che potranno essere portati da casa. Questi spazi inoltre dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e igienizzazione costante, in relazione al numero di persone ed ai turni di accesso. Dove possibile si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che si andrà a svolgere o in modo tale da usare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.

Per le modalità di accesso alle piscine, che richiedono inevitabilmente l’uso dei servizi igienici, docce e spogliatoi, dovrà essere predisposto personale che assicuri il rispetto delle basilari misure di igiene, di tutela sanitaria e di distanziamento sociale, rispettando le misure stabilite dai protocolli attuativi emanati dall’ente sportivo di riferimento, che predisporranno anche le misure relative alla clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria e altre disposizioni di dettaglio.

Per dare attivazione alle linee guida, i singoli enti riconosciuti dal Coni e/o dal CIP dovranno emanare appositi protocolli applicativi di dettaglio o integrare quelli già adottati, che dovranno comunque tenere conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi.

Se sei un imprenditore e vuoi consulenza sulla materia trattata da questo articolo? Puoi comprare anche ore di Video assistenza on line, non esitare a contattarci, compila il form di contatto

Siamo i fondatori del metodo “Risparmio lecito d’imposta” ed abbiamo descritto i nostri casi reali sul nostro libro, pubblicato ed acquistabile su amazon al seguente link

Abbiamo vinto il premio studio professionale dell’anno da Le fonti Awards

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

0

Tra le novità contenute nel Decreto Legge (D. L. 19 maggio 2020, n. 34) anche i contributi a fondo perduto per imprese e partite IVA. Una misura molto attesa da imprenditori e professionisti colpiti dalla crisi legata al Coronavirus, introdotta dall’articolo 25 del Decreto Rilancio.

Tra le novità contenute nel Decreto Legge (D. L. 19 maggio 2020, n. 34) anche i contributi a fondo perduto per imprese e partite IVA. Una misura molto attesa da imprenditori e professionisti colpiti dalla crisi legata al Coronavirus, introdotta dall’articolo 25 del Decreto Rilancio.

Analizziamo nel dettaglio i contenuti essenziali con evidenza dei soggetti ammessi, di quelli esclusi, nonché dei requisiti e delle condizioni che devono ricorrere per ottenere il beneficio.

 

I soggetti che possono richiedere il contributo sono i seguenti:

 

–         imprese con un ammontare di ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019, non superiori a 5 milioni di euro;

–         lavoratori autonomi con un ammontare di compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR relativi al periodo d’imposta 2019, non superiori a 5 milioni di euro;

–         titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR.

La condizione essenziale per poter essere ammessi al beneficio riguarda il calo del fatturato in quanto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Per esempio, se nel mese di aprile 2019 il contribuente ha fatturato 6. 000 euro, il beneficio spetta se il fatturato nel mese di aprile 2020 è minore di 4. 000 euro.

Il contributo spetta, anche in assenza della predetta condizione, ai contribuenti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. La condizione del calo del fatturato aprile 2020 vs/aprile 2019 non ricorre se si tratta di soggetti che hanno iniziato l’attività nel primo trimestre 2019. Se invece è possibile effettuare un confronto rispetto al calo del fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie.

Restano esclusi, a prescindere da qualsiasi condizione:

·         i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza del beneficio del contributo;

·         gli Enti pubblici (art. 74 TUIR);

·         gli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis TUIR);

·         i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994 e 103/1996);

·         coloro che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del D. L. N. 18 del 2020.

Su quest’ultimo punto, le indennità che impediscono il diritto alla percezione del contributo a fondo perduto sono le seguenti:

·         indennità di cui all’art. 27 del Decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;

·         indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo.

La norma non cita tra i soggetti esclusi gli artigiani e i commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo ex art. 28 del DL 18/2020.

Come si è accennato, condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019. Rispetto al criterio di calcolo del fatturato, la norma precisa che si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi.

Sussistendo la riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata:

·         20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400. 000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (2019 per i soggetti solari);

·         15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400. 000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente;

·         10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1. 000 euro per le persone fisiche, 2. 000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi nonché dell’IRAP.

Per accedere ai contributi a fondo perduto, il contribuente dovrà presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal provvedimento attuativo che dovrà seguire la pubblicazione del Decreto. Nell’ambito di tale istanza il richiedente sarà tenuto anche ad autocertificare i requisiti antimafia, che saranno in un secondo tempo verificati dalla GdF con il Ministero competente. L’istanza, inoltre, sarà successivamente verificata nel merito dall’Agenzia delle Entrate.

Se sei un imprenditore e vuoi consulenza sulla materia trattata da questo articolo? Puoi comprare anche ore di Video assistenza on line, non esitare a contattarci, compila il form di contatto 

Siamo i fondatori del risparmio lecito d’imposto e descritto i nostri casi reali nel nostro libro acquistabile su amanzon

Abbiamo vinto il premio Studio Professionale dell’anno da “Le Fonti Awards

 

ARTICOLO 28 DECRETO RILANCIO: TAX CREDIT

0

L’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rinominato “decreto rilancio” tratta la tematica dei canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, infatti al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento attuate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

L’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rinominato “decreto rilancio” tratta la tematica dei canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, infatti al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento attuate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Possono beneficiare di tale credito i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso.

Il credito d’imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi
di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Spetta inoltre, alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, e anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito d’imposta previsto dal nuovo decreto è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari
esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. I commi 7 e 8 stabiliscono che Il soggetto avente diritto al credito d’imposta, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI!

Fondazione Con Il Sud: Regione Sardegna

0

Descrizione completa del bando: attraverso il bando “Sport #dopolapaura – l’importante è partecipare” la Fondazione mette a disposizione 2,3 milioni di euro di risorse private per sostenere interventi da attivare nel 2021 capaci di mettere al centro l’attività sportiva come strumento di inclusione, partecipazione e integrazione tra persone che vivono in uno stesso, circoscritto, territorio (quartiere, rione, borgo, paese) del Sud Italia.

Descrizione completa del bando: attraverso il bando “Sport #dopolapaura – l’importante è partecipare” la Fondazione mette a disposizione 2,3 milioni di euro di risorse private per sostenere interventi da attivare nel 2021 capaci di mettere al centro l’attività sportiva come strumento di inclusione, partecipazione e integrazione tra persone che vivono in uno stesso, circoscritto, territorio (quartiere, rione, borgo, paese) del Sud Italia.

Il Bando si articola in due distinte fasi:

1) una prima fase finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore impatto sul territorio di intervento;

2) una successiva seconda fase di progettazione esecutiva, volta a ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di valutazione.

Soggetti beneficiari: deve essere un’organizzazione senza scopo di lucro nella forma di: 

associazione (riconosciuta o non riconosciuta);
cooperativa sociale o loro consorzi;
ente ecclesiastico;
fondazione;
impresa sociale.

Tipologia di interventi ammissibili

Sono considerate ammissibili le proposte di progetto che rispettino tutti i seguenti requisiti: 

siano presentate da partnership costituite da almeno tre soggetti;
prevedano la realizzazione dell’intervento in una sola delle regioni del Sud Italia in cui opera la Fondazione;
prevedano la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi e gli ambiti di intervento;
richiedano un contributo da parte della Fondazione non superiore a €300. 000;
prevedano una quota di co-finanziamento, costituita interamente da risorse finanziarie, pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto, indicando le fonti del finanziamento;
prevedano una durata complessiva del progetto non inferiore ai 24 mesi e non superiore ai 48 mesi;
prevedano, in caso di lavori di ristrutturazione e/o adeguamento di immobili, che la durata di questi non sia superiore a 12 mesi. Le altre attività previste non potranno essere avviate, se non in minima parte, prima della conclusione dei lavori, pena la non riconoscibilità dei costi rendicontati.

Entità e forma dell’agevolazione: la dotazione finanziaria totale è pari ad euro 2. 300. 000,00.

Scadenza: la domanda può essere presentata entro il 17 luglio 2020.

CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI!

STOP ALL’IRAP ✋🛑

0
IRAP ASD 2024,IRAP SSD 2024,Deducibilità IRAP compensi sportivi dilettanti,Base imponibile IRAP SSD,Regime fiscale società sportive dilettantistiche,IRAP 2024,IRES ASD 398 Dichiarazione redditi,ASD senza partita IVA

Data la situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo è intervenuto in aiuto di famiglie ed imprese attraverso misure di sostegno al lavoro ed all’economia.

STOP ALL’IRAP ✋🛑

Taglio dell’imposta regionale sulle attività produttive

Data la situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo è intervenuto in aiuto di famiglie ed imprese attraverso misure di sostegno al lavoro ed all’economia.

Pertanto, in materia di versamento IRAP, il Decreto-legge 19 maggio 2020 dichiara che:

–          Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, codice tributo 3800, fermo restando il  versamento  dell’acconto  dovuto per il medesimo  periodo  di  imposta.

–          Non  è dovuto  il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al  periodo  di  imposta  2020, codice tributo 3812.

Tale misura si applica ai  soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto-legge.

Sono escluse da tale misura: banche ed altri enti e società finanziarie, imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici.

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia  e  delle finanze è istituito un fondo con una dotazione  di  448  milioni  di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo   non   destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale.

 

Per informazioni ed assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

SAFE WORKING: IO RIAPRO SICURO

0

Questa misura mette a disposizione contributi a fondo perduto per interventi strutturali riguardanti la sicurezza sanitaria con l’obiettivo di consentire l’adozione delle misure necessarie a garantire la ripresa dell’attività di impresa mantenendo in sicurezza lavoratori, fornitori e clienti.  

Questa misura mette a disposizione contributi a fondo perduto per interventi strutturali riguardanti la sicurezza sanitaria con l’obiettivo di consentire l’adozione delle misure necessarie a garantire la ripresa dell’attività di impresa mantenendo in sicurezza lavoratori, fornitori e clienti.  

è finalizzata a sostenere le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti pur rientrando tra le attività consentite e operano nei settori di:

commercio al dettaglio;
pubblici esercizi (bar e ristoranti);
artigianato;
manifatturiero;
edilizia;
servizi;
istruzione.

Tipologia di interventi ammissibili: saranno ammissibili le spese sostenute a far data dal DPCM del 22 marzo 2020 riferite a:

macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;
strumenti di aerazione;
strumenti di igienizzazione per i clienti/utenti;
interventi strutturali o temporanei nonché arredi necessari a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale;
acquisto di prestazioni e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali;
acquisto di dispositivi di protezione individuale;
acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura corporea a distanza;
sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;
strumenti di comunicazione (segnaletica);
interventi formativi sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell’esercizio dell’attività.

Entità e forma dell’agevolazione: la dotazione finanziaria complessiva di “Safe Working – Io Riapro Sicuro” ammonta a circa 18,6 milioni di euro.

CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI!

DECRETO RILANCIO: IL TESTO DEFINITIVO IN GAZZETTA UFFICIALE 📌

0

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

DECRETO RILANCIO: IL TESTO DEFINITIVO IN GAZZETTA UFFICIALE 📌

Scarica il testo del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Dunque, entra in vigore il tanto atteso Decreto-legge che interviene in vari campi al fine di sostenere la fase 2, con l’intento di assicurare una coordinazione soddisfacente e la completa attuazione delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti attraverso interventi da 55 miliardi di euro.

Si tratta di un testo complesso, composto di 266 articoli, ha spiegato il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza di presentazione del testo, annunciando 25,6 miliardi di euro destinati ai lavoratori, circa 16 miliardi di euro per le imprese e un rilevante taglio delle tasse di circa 4 miliardi di euro.

Scarica il PDF del testo del Decreto-legge nella sezione “Documenti da scaricare”.

Per informazioni ed assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!