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Frosinone: La Camera di Commercio offre un contributo a fondo perduto per l’effettuazione di Test sierologici ai dipendenti per sostenere le imprese nell’emergenza sanitaria da COVID-19

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Descrizione completa del bando: la Camera di Commercio di Frosinone, attraverso la sua Azienda Speciale Aspiin, avvia l’intervento straordinario RESTART IMPRESA – TEST rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese della Provincia di Frosinone, finalizzato a sostenere la loro capacità di risposta all’emergenza sanitaria in tempi rapidi, a garantire la salute dei titolari e del proprio personale per arginare il contagio mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’effettuazione dei test sierologici.

Descrizione completa del bando: la Camera di Commercio di Frosinone, attraverso la sua Azienda Speciale Aspiin, avvia l’intervento straordinario RESTART IMPRESA – TEST rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese della Provincia di Frosinone, finalizzato a sostenere la loro capacità di risposta all’emergenza sanitaria in tempi rapidi, a garantire la salute dei titolari e del proprio personale per arginare il contagio mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’effettuazione dei test sierologici.

Soggetti beneficiari: possono beneficiare delle agevolazioni Micro, Piccole e Medie Imprese, nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Frosinone operanti in tutti i settori ad eccezione delle imprese che operano nell’ambito dei servizi ospedalieri.

Tipologia di interventi ammissibili: le spese ammissibili dovranno rientrare nell’ambito di intervento – Test sierologici basati sull’identificazione degli anticorpi diretti verso il virus SARS-Co V-2 con metodica ELISA e/o CLIA con la ricerca delle IgG e IgM anti SARS-Co V-2.

Entità e forma dell’agevolazione: le risorse stanziate a disposizione delle imprese attraverso il bando sono pari ad € 500. 000,00.

L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a copertura parziale delle spese sostenute e ritenute ammissibili per i test sierologici effettuati o da effettuare ai propri dipendenti (fino a un massimo di 50 dipendenti per azienda, ogni test eseguito dal 51° dipendente in poi sarà completamente a carico dell’azienda) ed al titolare.

Scadenza: la domanda può essere presentata non oltre il 30 giugno 2020.

 

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IRPEF E IRES: POSTICIPO DEI PAGAMENTI

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Nella serata di lunedì, il Tesoro ha anticipato un prossimo decreto che congelerà le scadenze fiscali di fine giugno, fino al 20 luglio. ​

Nella serata di lunedì, il Tesoro ha anticipato un prossimo decreto che congelerà le scadenze fiscali di fine giugno, fino al 20 luglio.

Questo dona la possibilità ai professionisti di respirare, dato il momento di forte crisi che si sta cercando di affrontare.

“Per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, è in corso di emanazione il DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.  

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi”.

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Cassa integrazione guadagni: nuovo decreto in uscita

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Lo scorso 12 giugno è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il comunicato n. 131 il quale comunica che al prossimo Consiglio dei ministri sarà presente nei punti dell’ordine del giorno un nuovo decreto legge, al momento in fase di redazione e in concerto con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

Lo scorso 12 giugno è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il comunicato n. 131 il quale comunica che al prossimo Consiglio dei ministri sarà presente nei punti dell’ordine del giorno un nuovo decreto legge, al momento in fase di redazione e in concerto con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

Tale decreto permetterà alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione previste dai precedenti decreti approvati dal Governo, di anticipare le ulteriori 4 settimane di cui al decreto rilancio.

Pertanto, i lavoratori avranno una garanzia sulla continuità del sostegno al reddito.

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Le diverse forme di assunzione

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Spesso capita che un datore di lavoro sia interessato ad assumere una risorsa umana ma che non abbia idea di quale forma contrattuale applicare per tutelare sé stesso e la propria impresa. Tendenzialmente, prima di procedere con l’assunzione è necessario analizzare le diverse forme contrattuali in modo da effettuare una scelta coerente e compatibile con gli obiettivi organizzativi. Peraltro, è importante bilanciare i propri interessi con le esigenze della persona che si ha intenzione di assumere.

Spesso capita che un datore di lavoro sia interessato ad assumere una risorsa umana ma che non abbia idea di quale forma contrattuale applicare per tutelare sé stesso e la propria impresa. Tendenzialmente, prima di procedere con l’assunzione è necessario analizzare le diverse forme contrattuali in modo da effettuare una scelta coerente e compatibile con gli obiettivi organizzativi. Peraltro, è importante bilanciare i propri interessi con le esigenze della persona che si ha intenzione di assumere.

Di seguito analizziamo le principali forme contrattuali:

Contratto a tempo indeterminato;
Contratto a tempo determinato;
Contratto di somministrazione;
Contratto di lavoro intermittente;
Apprendistato;
Part Time;
Tirocini.

1) Contratto a tempo indeterminato

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma più comune di rapporto di lavoro ed è così denominato in quanto è privo di vincolo di durata. Il contratto tra le parti viene generalmente regolato dai contratti collettivi nazionali ai quali si fa riferimento anche per il patto di prova, il quale deve risultare da atto scritto (ex art. 2096, co. 1 cod. Civ. ) nonostante il contratto non abbia l’obbligo di seguire tale requisito di forma. L’inosservanza di tale requisito determina la nullità della clausola e comporta che l’assunzione debba considerarsi come avvenuta a titolo definitivo fin dal momento iniziale del rapporto. Il contratto può risolversi entro il periodo di prova previsto dal contratto da entrambe le parti senza fornire alcuna motivazione. Superato però il periodo di prova il recesso può avvenire entro i termini di preavviso previsti dalla contrattazione collettiva.

Per cessare un contratto di lavoro a tempo indeterminato è necessario un atto di recesso.

In caso di recesso da parte del lavoratore si parla di dimissioni e il lavoratore è libero di recedere dal contratto senza dover fornire alcuna motivazione ma con l’obbligo, di farlo tramite modalità telematica.

Se è il datore di lavoro a recedere dal contratto si parla di licenziamento e lo stesso può avvenire:

per giusta causa, vale a dire in caso di gravi azioni commesse dal dipendente che non consentano un corretto svolgimento dell’attività lavorativa;
per giustificato motivo oggettivo, ossia per motivi riguardanti l’attività produttiva o l’organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento;
per giustificato motivo soggettivo, e quindi a causa di un mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, ma con un’entità di gravità minore rispetto alla giusta causa.

Tranne i casi di recesso per giusta causa, sia per dimissioni che per licenziamento, chi decide di recedere dal contratto di lavoro è tenuto a dare un preavviso all’altro soggetto. La durata del preavviso è stabilita dal CCNL di riferimento e il mancato preavviso comporta l’obbligo di versare un’indennità di importo equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

2) Contratto a tempo determinato

è un contratto di lavoro dipendente subordinato, caratterizzato dal limite temporale. La legge prevede che il termine del contratto debba sempre essere messo per iscritto e che tale contratto debba essere consegnato al lavoratore, ma se la scadenza non è presente, tale contratto è privo di effetti. Il contratto a termine è stato profondamente modificato dal D. L. 87/2018 relativamente alla durata massima e al numero di proroghe dei tempi determinati. Non è stato oggetto di modifica il diritto di precedenza, la cui disciplina è contenuta nel Jobs Act all’art. 24 del D. Lgs n. 81/2015. Il lavoratore che, con uno o più contratti di lavoro a termine, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi presso la stessa azienda ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi. Non è richiesto alcun periodo minimo di attività se il lavoratore è, invece, adibito ad attività stagionali. Il diritto di precedenza deve essere esercitato dal lavoratore con atto in forma scritta.

3) Contratto di somministrazione

Il lavoro somministrato, ex lavoro interinale, è un contratto in base al quale l’impresa utilizzatrice può richiedere manodopera ad agenzie autorizzate (somministratori) e iscritte in un apposito Albo.

La somministrazione di lavoro coinvolge quindi tre soggetti: il lavoratore, l’utilizzatore e il somministratore che sono legati da due diverse forme contrattuali:

il contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o indeterminato;
il contratto stipulato tra somministratore e lavoratore che può essere anch’esso a tempo determinato o indeterminato.

Il contratto di somministrazione esige la forma scritta, in assenza della quale il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti dipendenti a tempo indeterminato del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa.

Il pagamento della retribuzione al lavoratore e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi sono a carico del somministratore, con il rimborso successivo da parte dell’utilizzatore.

4) Contratto di lavoro intermittente (a chiamata)

è un contratto di lavoro subordinato, che può essere a tempo determinato o indeterminato, con la particolarità che la prestazione lavorativa viene effettuata solo quando necessaria al datore di lavoro. Con il contratto di lavoro intermittente, il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per l’esecuzione di attività che hanno la caratteristica di non essere continuative e predeterminabili. L’imprenditore infatti richiede la prestazione lavorativa (la “chiamata” al lavoratore) soltanto nel momento in cui ha bisogno che quella data attività venga svolta. Per questo motivo il lavoro intermittente viene anche definito lavoro “a chiamata” o “job on call”.

Il contratto di lavoro intermittente può prevedere una indennità di disponibilità per i periodi non lavorativi, a fronte della quale il lavoratore si impegna a garantire la propria presenza al datore di lavoro, nel caso in cui sia chiamato. Per questo motivo il contratto di lavoro intermittente si differenzia in due tipologie, con o senza l’obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore si impegni o meno a rispondere alla chiamata.

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato obbligatoriamente in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

la durata complessiva;
le modalità di svolgimento;
la disponibilità che si richiede al lavoratore e il preavviso di chiamata;
il trattamento economico e l’eventuale indennità di disponibilità.

Inoltre, deve essere indicata la causale che può essere:

oggettiva: la prestazione è di carattere discontinuo in particolari periodi;
soggettiva: se si tratta di soggetti di età inferiore ai 24 anni o superiore ai 55.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:

per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento allo svolgimento di prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a 55 anni. Le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del venticinquesimo anno.

5) Apprendistato

Il contratto di apprendistato si configura come la principale tipologia contrattuale per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, a seconda della tipologia di apprendistato.

L’elemento caratterizzante è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro, è tenuto ad erogare, come corrispettivo della presentazione di lavoro, non solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità.

Le tipologie attualmente in vigore per gli apprendisti sono 3:

apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere;
apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Con l’apprendistato professionalizzante, è possibile assumere anche lavoratori in mobilità o percettori di un trattamento di disoccupazione e, data la specifica finalità di riqualificazione professionale, in questi casi non è previsto alcun limite di età. L’inserimento in azienda tramite apprendistato è sostenuto da notevoli incentivi economici per le aziende.

6) Part-time

Il contratto di lavoro a tempo parziale consiste in un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, che si differenzia per le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Il contratto di lavoro part time prevede, infatti, un orario di lavoro, indicato nel contratto individuale di lavoro, inferiore rispetto a quello a tempo pieno previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

La riduzione dell’orario di lavoro può avvenire in tre diverse modalità:

riduzione dell’orario di lavoro riferita al normale orario giornaliero. In questo caso lo svolgimento dell’attività lavorativa è previsto per l’intera settimana, ma con un ridotto numero di ore giornaliere. Attività lavorativa svolta in giorni specifici della settimana, del mese o dell’anno, mantenendo lo stesso orario di lavoro giornaliero previsto dal lavoro full-time. La prestazione lavorativa viene svolta combinando le due modalità sopra elencate (riduzione giornaliera e svolgimento in predeterminati periodi della settimana, del mese o dell’anno).

Il lavoratore part-time ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo previsto per il lavoratore assunto a tempo pieno. Ovviamente, per quanto riguarda lo stipendio, l’importo che verrà erogato in busta paga sarà proporzionato in base alle ore di lavoro svolte.

Il Jobs Act 2015 ha confermato le clausole di flessibilità ed elasticità, introdotte dalle Legge Fornero 2012, che consentono di modificare l’orario di lavoro in modo flessibile ed elastico, per venire incontro alle esigenze del datore di lavoro e del dipendente. è comunque previsto il “diritto al ripensamento” ossia la possibilità di revocare il consenso all’apposizione di tali clausole qualora il lavoratore si trovi in determinate condizioni o sia un lavoratore studente.

La trasformazione da full a part-time è sempre possibile se richiesta dal lavoratore e in presenza di motivazioni particolari (malattie gravi, assistenza a parenti con patologie gravi o disabili), genitori-lavoratori che lo chiedano in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

7) Tirocini formativi

Il tirocinio formativo consiste in un periodo di formazione utile all’acquisizione di nuove competenze da utilizzare per inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro. Il tirocinio non è assolutamente assimilabile ad un rapporto di lavoro subordinato. I tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole sono svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione e quindi vengono gestiti dagli stessi enti.

L’ambito più ampio dei tirocini extracurriculari comprende:

Tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi (neodiplomati o neolaureati), finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la ricerca di lavoro dei giovai;
Tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati;
Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale;
Tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale e all’accesso alle professioni regolate da Ordini e Albi professionali;

Le linee guida per l’attuazione di tirocini extra curricolari sono stabilite dalle singole Regioni, pertanto è necessario consultare le indicazioni regionali per tutte le informazioni che possono riguardare la durata, il compenso e le modalità di attivazione e svolgimento.

 

 

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COVID-19: Legge di conversione del decreto-legge “Liquidità” e “Scuola”

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E’ stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la legge 5 giugno 2020 n. 40 annunciante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. ” 

COVID-19: Legge di conversione del decreto-legge “Liquidità” e “Scuola”

Con l’approvazione del Senato il 4 giugno 2020.

E’ stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la legge 5 giugno 2020 n. 40 annunciante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. ” e la legge 6 giugno 2020 n. 41 annunciante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. ”.

Scarica il pdf nella sezione “Documenti da scaricare”

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IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

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Cosa è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?

L’art. 3 della Legge 604/1966 identifica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso”, rimettendo al giudice la ricognizione dell’effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell’organizzazione produttiva, dell’esistenza di un nesso di causalità tra le scelte imprenditoriali ed il provvedimento di licenziamento e della mancanza di possibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore mediante il c. D. “repêchage”, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore.

Cosa è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?

L’art. 3 della Legge 604/1966 identifica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso”, rimettendo al giudice la ricognizione dell’effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell’organizzazione produttiva, dell’esistenza di un nesso di causalità tra le scelte imprenditoriali ed il provvedimento di licenziamento e della mancanza di possibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore mediante il c. D. “repêchage”, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore.

Cosa prevede l’articolo 80 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020?

Il decreto rilancio modifica l’art. 46 del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2020, n. 27, c. D. Cura Italia, stabilendo che:

per 5 mesi (60 giorni, secondo quanto previsto dall’art. 46 della L. 27/2020), e quindi fino al 17 agosto 2020, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966;
fino al 17 agosto 2020 sono sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’art. 7 della L. N. 604 del 1966.

Infine, viene aggiunto il comma 1bis all’art. 46 della L. 27/2020, il quale introduce una “nuova” ipotesi di revoca del licenziamento; infatti, stabilisce che il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, in deroga alle previsioni di cui all’art. 18, comma 10, della L. 300/1970, revocare in ogni tempo il licenziamento, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale  dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

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Il decreto rilancio e le misure di sostegno per il settore turistico

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L’articolo 182 del decreto-legge 34/2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, istituisce un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per aiutare il settore turistico.

L’articolo 182 del decreto-legge 34/2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, istituisce un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per aiutare il settore turistico.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con proprio decreto stabilisce le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.

Per quanto attiene invece, i beni del demanio marittimo in concessione, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, ovvero di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l’attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto.

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Bonus centri estivi 2020: il messaggio dell’INPS

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Il 27 maggio 2020 l’INPS ha emanato il messaggio numero 2209 al fine di fornire le prime indicazioni in merito al nuovo bonus centri estivi di 1200 euro (o 2000 euro in alcuni casi) per i figli fino a 12 anni da richiedere fino al 31 luglio 2020.

Il 27 maggio 2020 l’INPS ha emanato il messaggio numero 2209 al fine di fornire le prime indicazioni in merito al nuovo bonus centri estivi di 1200 euro (o 2000 euro in alcuni casi) per i figli fino a 12 anni da richiedere fino al 31 luglio 2020.

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente chiusura delle scuole per ogni ordine e grado, il Governo ha istituito diverse misure in sostegno delle famiglie con bambini. Col “decreto rilancio”, cioè il decreto legge 34/2020, entrato in vigore il 19 maggio, il congedo parentale straordinario e il bonus baby sitter sono stati prorogati e intensificati. Inoltre, è prevista la possibilità di scegliere servizi alternativi al baby-sitting.

Il Bonus centri estivi prevede la possibilità per i beneficiari del bonus baby sitter, di usare le somme disponibili per l’iscrizione dei figli a:

centri estivi;
centri educativi per l’infanzia;
servizi socio-educativi;
centri con funzione educativa e ricreativa;
servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Con il decreto rilancio le somme previste dal Cura Italia sono state raddoppiate, pertanto sarà possibile beneficiare:

fino a 1200 euro per lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, lavoratori autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali;
fino a 2000 euro per i lavoratori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato.

La domanda può essere effettuata entro il 31 luglio 2020 e si potrà richiedere il totale di 1200 euro (o 2000) se è mai stato richiesto il bonus baby sitter, oppure la differenza fra le somme richieste.

Il bonus centri estivi come il bonus baby sitter, può essere richiesto dai genitori di bambini di età non superiore ai 12 anni, anche in caso di adozione e di affidamento pre-adottivo, ma tale limite di età viene meno qualora si trattasse di figli con disabilità iscritti a scuola o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Nel caso di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio verrà riconosciuto al soggetto convivente con il minore.

Il Bonus baby sitter per centri estivi può essere richiesto dalle famiglie solo in alternativa al congedo parentale straordinario e al bonus baby sitter covid-19.

Il beneficio non spetta se nel nucleo familiare un genitore è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito come la NASPI, CIGO, CIGS, ecc. , oppure se è disoccupato, inoccupato o non lavoratore.

A differenza del bonus baby-sitting, il bonus per il pagamento dei centri estivi non è compatibile con il bonus asili nido.

Come fare domanda?

Con il messaggio numero 2209 del 27 maggio 2020 l’INPS comunica che sono in corso di implementazione le procedure telematiche per adeguare lo strumento di richiesta di uno o più bonus per i centri estivi. Le modalità di richiesta del contributo INPS saranno oggetto di un successivo messaggio da parte dell’Istituto.

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CREDITO D’IMPOSTA AL 60% 💥

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Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, il Decreto Rilancio ha introdotto, all’articolo 125, un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

CREDITO D’IMPOSTA AL 60% 💥

Per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, il Decreto Rilancio ha introdotto, all’articolo 125, un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

A CHI SPETTA?

Il credito d’imposta spetta ai  soggetti  esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente riconosciuti.

IN CHE MISURA?

Il credito d’imposta spetta in misura pari al  60 per cento delle spese sostenute  nel  2020, fino ad  un  massimo  di  60. 000  euro  per  ciascun beneficiario, nel limite complessivo  di  200  milioni  di  euro  per l’anno 2020.

 

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

–          sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli  strumenti  utilizzati nell’ambito di tali attività;

–          acquisto  di  dispositivi  di  protezione  individuale,  quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti  essenziali  di  sicurezza previsti dalla normativa europea;

–          acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

–         acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e  vaschette decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai  requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

–          acquisto  di  dispositivi  atti  a  garantire  la  distanza  di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli  protettivi,  ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

COME E’ UTILIZZABILE?

Il credito d’imposta è  utilizzabile  nella  dichiarazione  dei redditi relativa al periodo d’imposta  di  sostenimento  della  spesa, ovvero in  compensazione.

Il  credito d’imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

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Servizi digitali e credito d’imposta, cosa prevede il decreto rilancio

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Potranno beneficiarne, per il 2020, le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Per beneficiare di tale agevolazione bisognerà presentare un’istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dunque, occorrerà attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che definirà modalità, contenuti, documentazione richiesta e termini per la presentazione della domanda.

SERVIZI DIGITALI E CREDITO D’IMPOSTA, COSA PREVEDE IL DECRETO RILANCIO

Il Decreto Rilancio, all’articolo 190, prevede un credito d’imposta nella misura del 30% della spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2019 per i servizi digitali.

Potranno beneficiarne, per il 2020, le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Per beneficiare di tale agevolazione bisognerà presentare un’istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dunque, occorrerà attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che definirà modalità, contenuti, documentazione richiesta e termini per la presentazione della domanda.

Le spese ammissibili

Il testo della norma fornisce un elenco delle spese ammissibili: “servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività”.

Il credito è riconosciuto nella misura di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa, non sarà cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni previste da normativa statale, regionale o europea. Inoltre sarà possibile utilizzare il credito esclusivamente in compensazione, mentre il modello F24 andrà presentato in via telematica, pena lo scarto dello stesso.

Come richiederlo?

Le modalità di presentazione dell’istanza saranno definite con DPCM, emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Approfondimenti

Il Decreto Rilancio ha introdotto una serie di misure per sostenere le imprese editrici di quotidiani e periodici che investono nei servizi digitali. Tra queste disposizioni, il credito d’imposta rappresenta un incentivo significativo per favorire l’adozione di soluzioni digitali nell’ambito dell’editoria. Ecco una panoramica delle principali disposizioni del decreto:

Credito d’Imposta per i Servizi Digitali

  • Definizione e beneficiari: L’articolo 190 del Decreto Rilancio prevede un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nel 2019 per i servizi digitali. Possono beneficiarne le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.
  • Presentazione dell’istanza: Per ottenere il credito d’imposta, le imprese dovranno presentare un’istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. I dettagli sulle modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda saranno definiti attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM).
  • Spese ammissibili: Le spese ammissibili includono i servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate digitali, nonché i servizi di information technology per la gestione della connettività.
  • Importo del credito d’imposta: Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce il tetto di spesa.
  • Utilizzo e dichiarazione del credito: Il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione, mentre la dichiarazione F24 dovrà essere presentata in via telematica per evitare il suo scarto.

Procedure e Aggiornamenti

Definizione delle modalità: Le modalità di presentazione dell’istanza saranno definite tramite un DPCM, che sarà emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

È importante rimanere aggiornati sulle ultime disposizioni normative e fare riferimento al testo ufficiale del Decreto Rilancio per conoscere tutti i dettagli e gli adempimenti necessari per beneficiare di questa agevolazione fiscale. Le misure previste dal decreto rappresentano un’opportunità per le imprese editrici di quotidiani e periodici di adattarsi alla trasformazione digitale e promuovere la sostenibilità economica nel settore dell’editoria.

 

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