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CREDITO D’IMPOSTA DAL 25% AL 45% PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO! 💥

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CREDITO D’IMPOSTA DAL 25% AL 45% PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO!
Italy is constituted by 20 regions, five of these regions having a special autonomous status

Hai un’impresa che ha sede in una regione del Mezzogiorno?

Hai acquistato beni strumentali nuovi dal 01/01/2016, come ad esempio: macchinari, impianti o attrezzature varie?

Allora devi assolutamente sapere che hai diritto ad un credito d’imposta in F24…

 

Con la legge 28 dicembre 2015 n. 208, è stato introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Tale disciplina è stata poi modificata dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, che:

–         Ha aumentato la misura del credito d’imposta spettante;

–         Ha aumentato il limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento;

–         Ha esteso l’agevolazione a tutta la regione Sardegna.

Ad oggi, chi può beneficiare di tale credito?

Possono beneficiare i soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni strumentali da destinare alle aree produttive con sede in una delle seguenti regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Sono ammesse le imprese con qualsiasi forma giuridica e dimensione, a prescindere dal settore economico e dal regime contabile adottato, fatta eccezione per i seguenti settori: industria siderurgica, carbonifera, costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche, settori creditizio, finanziario e assicurativo ed imprese in difficoltà.

Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali strumentali nuovi (macchinari, impianti ed attrezzature varie), ovvero, quei beni che permangono nell’azienda per più anni e vengono utilizzati come strumenti di produzione nel processo produttivo dell’impresa.

è ammissibile anche l’acquisto tramite leasing finanziario.

Il limite di costi agevolabile è di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese.

In quale arco temporale?

L’agevolazione è prevista per investimenti realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.

A quanto ammonta il credito d’imposta?

Il credito è previsto nelle seguenti misure:

–         45% per le piccole imprese;

–         35% per le medie imprese;

–         25% per le grandi imprese.

(per investimenti effettuati dal 01. 03. 2017 al 31. 12. 2020)

–         20% per le piccole imprese;

–         15% per le medie imprese;

–         10% per le grandi imprese.

(per investimenti effettuati dal 01. 01. 2016 al 28. 02. 2017)

 

Come si utilizza il credito? ​

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento.

 

Come si ottiene il credito?

Le imprese interessate dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate un modello d’istanza nel quale dovranno essere indicati i dati degli investimenti per il quale si richiede l’agevolazione.

 

Liquidazione S.r.l, che fine fanno i debiti e i crediti?

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Liquidazione, S.r.l., Debiti e Crediti, Penale, Amministrativo

“…si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.

Liquidazione S. R. L, che fine fanno i debiti e i crediti?

Una breve guida su come destreggiarsi a fonte della cancellazione di una società con pendenze

Crediti lasciati dalla società

Cosi come stabilito dalla Cassazione, sez. Unite Civili, 12 marzo 2013, n. 6070:

“…si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.

In caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, i crediti vengono trasferiti ai soci ma, come visto, se i crediti non vengono riportati nel bilancio finale di liquidazione, si presume che questi abbiano tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio, pertanto, avviene un’esclusione dei soci.

Debiti lasciati dalla società

La vita di una società non termina sempre al momento della cancellazione dal Registro delle Imprese. Infatti, deve essere sempre tenuta in considerazione la responsabilità patrimoniale dei soci della società cancellata per il pagamento delle imposte.

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza 19 aprile 2018, n. 9672. Ha fatto un cambio di rotta sul precedente orientamento stabilendo che i soci che chiudono la società rispondono dei debiti preesistenti non ancora pagati, come quelli derivanti da una cartella esattoriale, anche se non hanno percepito nulla dal bilancio di liquidazione. Sono responsabili gli ex soci anche della S. R. L della cartella di pagamento emessa prima dell’estinzione dell’ente, anche se non hanno percepito nulla in fase di liquidazione.

“2. 6. Come condivisibilmente osservato nei citati precedenti, poi, la circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto, non è dirimente neppure ai fini dell’interesse ad agire del Fisco creditore…La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti. ”

Responsabilità della società per i debiti tributari

La legge stabilisce quando un illecito è punibile con una sanzione amministrativa (c. D. “ammenda“) o penale (la multa o la reclusione).

Le sanzioni penali in ambito tributario possono scaturire sia da comportamenti illeciti, ma anche, nella maggior parte dei casi, dal superamento di determinate soglie di imposta evasa.

Per le società rispondono i rappresentanti legali (amministratori delegati, presidenti del CDA, ecc)

Il DL 26 ottobre 2019 n. 124 c. D. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”, ha riscritto il D. Lgs 10 marzo 2000, n, 74, in termini di sanzioni applicabili ai reati tributari.

Tra i principali reati tributari:

Omesso versamento di Iva

Sanzioni amministrativa

Per l’omesso o insufficiente versamento di IVA la sanzione è pari al 30% dell’importo non versato. Si applica a tutti i tipi di versamenti (saldi, acconti, liquidazioni mensili e trimestrali, da dichiarazione annuale etc) anche se l’importo non versato è definito a seguito di accertamento.

Sanzioni penali

Per l’omesso versamento IVA (articolo 10-ter), la soglia penale è di 250.000,00 euro.

La soglia è riferita all’IVA dovuta e non versata per ogni periodo di imposta. L’IVA è quella risultante dalla dichiarazione annuale.

Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Omesso versamento di ritenute di acconto

Sanzioni amministrativa

Chi non esegue in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto ad una sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto (art.  del DLgs. 471/97). La sanzione opera per tutte le ritenute, a titolo di acconto e di imposta.

Sanzioni penali

La soglia per l’omesso versamento di ritenute (articolo 10-bis) è di 150. 000,00 euro.

Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Sottrazione al pagamento delle imposte

Il comma 1, dell’articolo 11, riguarda il contribuente che si sottrae al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA. Ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad essi relative di importo complessivo superiore a 50. 000 euro.

Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 200. 000 (duecentomila) si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Omesso versamento di ritenute previdenziali.

Sanzioni amministrativa

Nel caso di omesso o ritardato versamento, entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti.

La sanzione così calcolata non può superare il 40% (cosiddetto tetto) dell’importo dei contributi dovuti.

Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.

Sanzioni penali

Attualmente si distingue, infatti, tra:

·   omessi versamenti di importo superiore a 10. 000,00 euro annui: tale condotta costituisce reato con sanzione penale della reclusione fino a tre anni oltre alla multa fino a 1. 032 euro;

·  omessi versamenti di importo non superiore a 10. 000,00 euro annui: tale condotta non costituisce più reato ma illecito amministrativo ed è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 10. 000,00 euro a 50. 000,00 euro.
Dunque, il datore di lavoro commette un vero e proprio reato solo quando l’importo delle ritenute non versate all’Inps è superiore a 10 mila euro annui.

Procedura scioglimento e liquidazione S. R. L

Tutt’oggi è possibile effettuare lo scioglimento e la messa in liquidazione di S. R. L e la nomina dei liquidatori mediante un semplice verbale di assemblea e senza il necessario intervento del notaio. Ciò è possibile solo in caso della presenza della causa di scioglimento c. D. “obbligatoria/legale” (ex art. 2484) accertata e dichiarata dagli amministratori, che non segua alcuna modifica dello statuto sociale, circostanza che renderebbe necessario l’intervento del notaio. Gli effetti dello scioglimento della società si determinano dal momento dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese della già menzionata dichiarazione accertativa degli amministratori. A conferma di quanto detto, un recente Parere del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) Prot. N. 94215 del 19/05/2014.

E’ ad oggi possibile rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio per il deposito nel Registro delle Imprese della dichiarazione degli amministratori dell’accertamento dell’intervenuta causa di scioglimento e per il deposito del verbale assembleare di liquidazione a cura degli amministratori stessi.

Dedurre e Detrarre, sono sinonimi? No

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Se le deduzioni producono un effetto benefico sull’imponibile (importo sulla quale verrà applicata l’aliquota dell’imposta), le detrazioni riportano l’effetto benefico direttamente sull’imposta.

Dedurre e detrarre sono sinonimi? No

 

Deduzioni

Il termine dedurre a livello contabile e fiscale riporta il concetto di diminuire dalla base imponibile un importo (un costo o un onere). A questo punto per capire a fondo il significato della frase dedurre un costo bisogna introdurre i termini: base imponibile e aliquota.

·        la base imponibile, è la cifra sulla quale si dovrà applicare l’aliquota per calcolare l’imposta dovuta.

·        l’aliquota, a sua volta, è la percentuale applicata sulla base imponibile per determinare l’imposta dovuta.

Con deducibilità si intende quindi la sottrazione degli oneri, detti per l’appunto oneri deducibili, sul reddito imponibile.

Con riferimento all’IRPEF, questa viene calcolata sul reddito prodotto dal contribuente durante l’anno. Nel caso del professionista in regime tradizionale, il reddito verrà calcolato facendo la differenza tra i costi ed i ricavi/compensi. In questo caso, al fine di ridurre la base imponibile e quindi il reddito sul quale verrà applicata l’aliquota IRPEF, dovranno sottrarsi i costi derivanti dall’attività svolta (benzina per l’auto, cancelleria ecc…) e gli oneri deducibili. Sia gli oneri sia i costi non hanno sempre una deducibilità piena, a volte infatti è possibile dedurre solo una percentuale della spesa corrispondente.

Oltre ai costi sostenuti per l’attività è, come dicevamo, possibile portare in deduzione degli oneri deducibili, tra i quali ricordiamo:

·         i contributi previdenziali versati alla cassa professionale oppure all’INPS;

·         gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;

·         le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, istituzioni religiose o non lucrative di utilità sociale (il famoso 8×1000);

Inoltre, è bene ricordare che per i beni strumentali (cespiti, o beni ammortizzabili) la deduzione viene suddivisa per più anni, ne segue che il risparmio non viene concentrato nel solo anno d’acquisto ma si diluisce per tutto il tempo in cui viene ammortizzato il bene.

 

Detrazione

A differenza della deduzione fiscale, la detrazione viene applicata all’imposta calcolata (che viene conseguentemente denominata lorda) e, riducendola, si ottiene l’imposta netta, ossia l’imposta effettivamente dovuta all’erario. In sostanza si riduce direttamente il valore di un’imposta intervenendo direttamente sul calcolo del tributo. Con la detrazione d’imposta è quindi possibile sottrarre una somma da un’imposta per ridurne legalmente l’ammontare.

Come per la percentuale di deducibilità di un costo, anche il valore di una detrazione può essere quantificato attraverso una percentuale al fine di calcolare l’effetto benefico della detrazione sull’imposta.

Concretamente, alcune spese, come quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa, per esempio:

·         19 % per le spese sanitarie;

·         50 % per le spese di ristrutturazione edilizia;

Bisogna però considerare che, in caso di incapienza, cioè quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata. Esiste un’eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Parlando di detrazione, è inevitabile parlare di IVA (imposta sul valore aggiunto). Considerando che ogni trimestre deve essere liquidata l’IVA ed eventualmente versata l’IVA a debito, si dice che l’IVA è detraibile, in quanto l’IVA sulle fatture di acquisto (IVA a credito) si sottrae direttamente dall’IVA sulle fatture emesse (IVA a debito).

Oltre alla detrazione dell’IVA sono presenti anche delle detrazioni IRPEF. Dopo aver calcolato il reddito imponibile, sottratto gli oneri deducibili e applicato le aliquote Irpef corrispondente alla fascia di reddito avremo l’imposta lorda. A questa dovranno essere sottratte tutte le detrazioni, alle quali si può accedere nel caso in cui durante l’anno si è fatto fronte a degli oneri nel proprio interesse o per conto dei propri familiari a carico.

 

Tra questi si ricordano:

·         le spese sanitarie per un importo maggiore di 129,11 € purché con scontrino parlante;

·         spese sanitarie per i disabili;

·         spese per acquisto e riparazione di veicoli per disabili;

·         spese per istruzione secondaria e universitaria;​

·         spese per attività sportive praticate da ragazzi minorenni;

·         spese per canoni di locazione sostenute per studenti universitari fuori sede;

·         spese sostenute per la frequenza di asili nido per i figli;

Facendo un esempio concreto, per i redditi da lavoro autonomo (il caso di un professionista titolare di partita IVA) inferiori a € 4. 800 esiste una detrazione di 1. 104 € sull’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche).

Considerando che per lo scaglione di reddito che va da 0 a 15. 000 €, l’IRPEF ha un’aliquota pari al 23%, per un reddito di 4. 800 € la corrispondente imposta è pari proprio a 1. 104 € che è appunto la detrazione vista in precedenza. Di conseguenza, grazie alla detrazione l’imposta dovuta dal contribuente è 0 €.

 

Conclusioni

In conclusione, se le deduzioni producono un effetto benefico sull’imponibile (importo sulla quale verrà applicata l’aliquota dell’imposta), le detrazioni riportano l’effetto benefico direttamente sull’imposta.

Detrazione, Deduzione, Risparmio lecito d’imposta, oneri deducibili, spese detraibili, Irpef, Iva

CONSORZIO ITALIANO DI SICUREZZA E SANIFICAZIONE DEBELLA.IT

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Durante il periodo di quarantena conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 imposto dal Governo italiano è nato il Consorzio Italiano di Sicurezza e Sanificazione Debella. It, società consortile che ha come oggetto sociale principale la progettazione, l’elaborazione e la promozione di procedure di sicurezza e sanificazione per ogni attività economica, privata e pubblica su tutto il territorio nazionale.

Durante il periodo di quarantena conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 imposto dal Governo italiano è nato il Consorzio Italiano di Sicurezza e Sanificazione Debella. It, società consortile che ha come oggetto sociale principale la progettazione, l’elaborazione e la promozione di procedure di sicurezza e sanificazione per ogni attività economica, privata e pubblica su tutto il territorio nazionale.

Debella. It viene costituito da professionisti del settore imprenditoriale e medico-sanitario che, particolarmente coinvolti dalla situazione sanitaria mondiale, hanno deciso di unire le loro competenze ed esperienze con l’obiettivo di rigenerare per tutti il diritto inalienabile alla sicurezza e alla salute.

Nello specifico, il consorzio si occupa prevalentemente di:

progettare, elaborare e promuovere procedure di sicurezza e sanificazione per ogni attività economica, privata e pubblica ubicata, e/o con sedi, e/o espletata nel territorio della repubblica italiana;
creare, organizzare, convocare, coordinare comitati tecnici, convegni, conferenze, eventi finalizzati al miglioramento delle procedure di sanificazione tese a migliorare e prevenire le condizioni igienico-sanitarie di salvaguardia alla tutela della vita umana in ogni luogo e in ogni forma;
elaborare le procedure e promuoverne l’applicazione ai propri consorziati, agli affiliati e a tutti i componenti della filiera, garantendone la conformità ed il rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia e sicurezza, sotto il profilo igienico-sanitario a seguito della condizione di emergenza epidemiologica da covid-19; 
realizzare corsi di formazione professionale in via tradizionale o mediante webinar o e-learning, o altro strumento di comunicazione, ai i propri consorziati, agli affiliati, e a tutti i componenti della filiera allo scopo di recepire e adottare nel modo migliore le procedure. Tali corsi saranno di ogni tipologia, grado e livello, comprese le attività di progettazione, valutazione e monitoraggio.

Il consorzio, mediante l’elaborazione di tali procedure specifiche per ogni tipologia di impresa, si è preoccupato di rendere i luoghi di lavoro difesi e protetti dal contagio del virus, fornendo precise direttive sulle misure da intraprendere per poter esercitare la propria attività in totale sicurezza. Certo è che, almeno nel breve periodo, niente sarà come prima, ma proprio per questo, il Consorzio Italiano di Sicurezza e Sanificazione Debella. It vuole restituire quel senso di serenità che tutti i lavoratori provavano prima del Covid-19 nel trascorrere le giornate sul luogo di lavoro.

Debella. It ha il suo sito ufficiale www. Debella. It in cui è possibile, compilando il form di contatto, affiliarsi per ottenere le procedure caratterizzate dal marchio di certificazione. Inoltre, nel sito si trovano tutte le informazioni relative alla società consortile, alla mission e tutti i contatti, compreso il numero verde dedicato per richiedere ulteriori indicazioni.

 

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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

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Il Decreto Rilancio, all’articolo 137,  ha introdotto la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni entro il 30 settembre 2020.

In sede di conversione in legge del Decreto Rilancio il termine del 30 settembre è stato posticipato al 15 novembre 2020, sia per il versamento della prima rata che per la redazione ed il giuramento della perizia.  

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Articolo 137 del Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio, all’articolo 137,  ha introdotto la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni entro il 30 settembre 2020.

In sede di conversione in legge del Decreto Rilancio il termine del 30 settembre è stato posticipato al 15 novembre 2020, sia per il versamento della prima rata che per la redazione ed il giuramento della perizia.  

Tale disposizione prevede la possibilità di effettuare una rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, posseduti alla data del 1° luglio 2020.

Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni e delle partecipazioni, possedute da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, società semplici ed enti non commerciali con riferimento alle attività non inerenti all’attività d’impresa, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia redatta e giurata.

La rivalutazione è subordinata al versamento di predetta imposta, fissata nella misura dell’11 per cento.

Tale imposta può essere pagata in unica soluzione o rateizzata, fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

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IL DECRETO RILANCIO E’ FINALMENTE LEGGE…

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Arriva il via libero definitivo del Senato per la conversione in legge del Decreto Rilancio.

IL DECRETO RILANCIO E’ FINALMENTE LEGGE.

Decreto Rilancio 19 maggio 2020, n. 34

 

Arriva il via libero definitivo del Senato per la conversione in legge del Decreto Rilancio.

Così, il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, approdato in Parlamento per l’iter di conversione in legge, è stato approvato ed è finalmente legge.

Il provvedimento è stato approvato con 159 voti favorevoli e 121 contrari.

Sono previsti interventi per circa 55 miliardi di euro, con l’intento di limitare l’impatto negativo economico dell’emergenza sanitaria su famiglie ed imprese e rilanciare l’economia del Paese.

 

Scarica il PDF del testo nella sezione “Documenti da scaricare”.

 

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CREDITO D’IMPOSTA MACCHINARI AGRICOLI

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Il nuovo credito d’imposta per il 2020 prevede un contributo pari al:

40% dell’investimento e fino a 2,5 milioni di euro per macchine agricole con tecnologia 4. 0;
6% dell’investimento e fino ad un massimo di 2 milioni di euro per tutte le altre macchine agricole.

Il nuovo credito d’imposta per il 2020 prevede un contributo pari al:

40% dell’investimento e fino a 2,5 milioni di euro per macchine agricole con tecnologia 4. 0;
6% dell’investimento e fino ad un massimo di 2 milioni di euro per tutte le altre macchine agricole.

 Il contributo sotto forma di Tax Credit è utilizzabile per la compensazione delle spese tributarie sostenute tramite F24 come IVA, IMU, contributi previdenziali, oltre le imposte dirette.

L’obiettivo del nuovo Credito d’imposta è quello di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi e in tecnologia 4.

Possono beneficiare del Tax Credit tutte le imprese agricole residenti nel territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

A differenza dei vecchi super e iper-ammortamento, sono inclusi  i conto terzisti, le imprese agricole, anche individuali, che si avvalgono del regime forfettario, ed il beneficio è valido indipendentemente dalla capacità o meno dell’azienda di produrre reddito.

​Entriamo nel dettaglio dei macchinari agricoli:

rientrano tra i beni ordinari e possono godere del contributo del 6%, tutte le macchine agricole nuove, indipendentemente dal loro livello tecnologico; rientrano tra i beni 4. 0 e possono godere del contributo del 40% solo le macchine agricole dotate di tecnologia 4.

Per quanto concerne i trattori e le mietitrebbie, le dotazioni necessarie per rientrare tra i beni 4. 0 sono le seguenti:

telematica con funzione di trasferimento dati;
sistema di guida automatica, idraulica o con motorino elettrico al volante.

Per tutte le altre macchine agricole, le dotazioni variano a seconda della natura della macchina, ma restano comunque indispensabili i vincoli dell’automazione e dell’interconnessione.

Per poter accedere al credito d’imposta per i beni 4. 0, l’azienda è tenuta a produrre un’autocertificazione nel caso di investimento inferiore a 300. 000 euro, oppure una perizia tecnica giurata in caso di investimento superiore a 300. 000 euro, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo tra i beni 4.

è possibile usufruire del credito in cinque anni, in quote di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione della macchina.

Se poi, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati sono venduti a terzi, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il Tax Credit si può utilizzare fino al 30 giugno 2021 a condizione che l’acquisto della macchina sia effettuato entro il 31 dicembre 2020 e sia avvenuto il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo dell’investimento.

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APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NELL’ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE

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A decorrere dal 1° gennaio 2015 la legge di Stabilità 2015, integrando l’articolo 17 del DPR 633/72, ha esteso il meccanismo del “reverse charge” (inversione contabile) fra le altre, anche alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici.

APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NELL’ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE 

Facciamo chiarezza sull’art. 17 comma 6 lettera a-ter)

A decorrere dal 1° gennaio 2015 la legge di Stabilità 2015, integrando l’articolo 17 del DPR 633/72, ha esteso il meccanismo del “Reverse Charge” (inversione contabile) fra le altre, anche alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici. In particolare sono soggette all’inversione contabile le attività identificabili con i seguenti codici ateco:

·       81. 21. 00 Pulizia generale non specializzata di edifici;

·       81. 22. 02 Atre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.

L’intento è il contrasto alle condotte fraudolente mediante la semplificazione degli adempimenti fiscali che, in concreto, viene attuata assegnando al destinatario dei servizi, qualificato come il debitore dell’imposta, il compito di versare l’IVA a debito al posto del fornitore (cedente o prestatore) e, dunque, in deroga alla normale procedura di applicazione del tributo.

Con riferimento alla disciplina che regolarizza l’attività di pulizia, la Legge del 25 gennaio 1994, n. 82, definisce in modo specifico le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, così definite:

  a) sono  attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di  procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato  o  sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

  b)  sono  attività di  disinfezione  quelle  che  riguardano il complesso   dei   procedimenti  e  operazioni  atti  a  rendere  sani determinati  ambienti  confinati  e  aree  di  pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

  c)  sono  attività di  disinfestazione quelle che riguardano il complesso  di  procedimenti  e  operazioni atti a distruggere piccoli animali,  in  particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perchè molesti e specie vegetali non desiderate.   La  disinfestazione  può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

    d)  sono  attività di  derattizzazione quelle che riguardano il complesso  di  procedimenti  e  operazioni  di disinfestazione atti a determinare  o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della  popolazione  dei  ratti  o  dei  topi al di sotto di una certa soglia;

    e)  sono  attività  di  sanificazione  quelle  che riguardano il complesso   di   procedimenti   e  operazioni  atti  a  rendere  sani determinati   ambienti   mediante   l’attività di  pulizia  e/o  di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento  delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura,  l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

 

Le attività elencate dalla lettera a) alla lettera d) sono definite dall’articolo I del D. M. N. 274/1997 (in applicazione della Legge 82/94) e sono quindi distinte rispetto alla sanificazione.  Per tale ultima attività, di fatto, non risulta attribuito alcun codice Ateco specifico.

Nella genesi, l’attività di sanificazione, come indicato dalla legge n. 82 del 25 gennaio 1994, viene rinviata all’attività di pulizia, disinfezione e disinfestazione.

Pertanto, la sanificazione, essendo “composta” dall’attività di pulizia e dalle attività di disinfezione e disinfestazione, appartenenti a loro volta alla macro categoria “Attività di pulizia e disinfestazione”, sposa la tesi di assoggettamento al regime del Reverse Charge, come disciplinato dall’art. 17 comma 6 lettera a-ter), “prestazioni di servizi di pulizia”.

Incentivi per le sanificazioni

La sanificazione degli uffici, studi e aziende, è una delle prestazioni più richieste durante questo periodo emergenziale.

A tal proposito, l’art. 64 del decreto Cura Italia, convertito dalla Legge n. 27/2020, ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta. Il credito di imposta può essere calcolato su un massimale di spesa fino a 20. 000 euro. Le spese che fanno sorgere il diritto al credito di imposta sono quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro purché documentate. In particolare:

1. La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale;

2. La sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

3. L’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

4. L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

5. L’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione;

6. L’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

A chi spetta:

Possono beneficiare dell’agevolazione: i soggetti esercenti attività d’impresa; gli esercenti arti e professioni; gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Limiti temporali;

Il beneficio è per ora circoscritto al solo anno 2020.

Come usufruire del credito d’importa:

Il Decreto dispone anche le modalità secondo le quali sarà possibile fruire del credito:

·        da utilizzare in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

·        possibilità di optare al posto dell’utilizzo diretto, ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio,  per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).

Si è in attesa di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con cui saranno stabiliti i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta, nel rispetto del limite di spesa stanziato pari a euro 200 milioni.

 

 

Nuova normativa sull’utilizzo del contante a partire dal 1°luglio 2020

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Dal 1° luglio 2020 entra in vigore il nuovo limite per il pagamento in contanti che passa da € 2. 999,99 a € 1. 999,99.

Dal 1° luglio 2020 entra in vigore il nuovo limite per il pagamento in contanti che passa da € 2. 999,99 a € 1. 999,99.

L’introduzione del nuovo limite all’uso del contante era già stata stabilita dal decreto n. 124/2019 strettamente collegato alla Legge di Bilancio, come ulteriore strumento nelle mani del Governo per la lotta all’evasione fiscale.

Negli ultimi vent’anni sono state apportate parecchie modifiche al tetto delle operazioni in contanti, infatti tra il 2008 e il 2010 il limite era fissato a € 12. 500,00 per poi diventare, grazie al Governo Monti € 1. 000,00 tra la fine del 2011 e il 2015. E questo è proprio l’attuale obiettivo: tornare alla soglia dei € 1. 000,00 a partire dal 2022, ma ci si arriverà gradualmente.

Qualora venisse superata la soglia stabilita di € 1. 999,99 euro dal 1° luglio 2020, scatterebbero sanzioni parecchio salate.

Tra i vari fattori, l’emergenza sanitaria ha dato una spinta non indifferente ai pagamenti tracciabili. Infatti,  con la chiusura forzata di quasi tutte le attività, in tanti hanno puntato sulla vendita online. Anche per disposizioni governative e quindi per limitare il più possibile i contatti non necessari e per mantenere la distanza di sicurezza, i pagamenti con bancomat sono stati vivamente raccomandati.

La norma del decreto Fiscale si inserisce in un ampio quadro di misure anti-evasione che il Governo Conte ha messo tra le priorità del proprio operato basandosi su due grandi pilastri: da un lato la lotta al contante e dall’altro l’incentivo per i pagamenti tracciabili.

Lo scopo della misura attuata dal Governo Conte è di far emergere l’economia sommersa in ottica di lotta all’evasione, ma anche di stimolo alla modernizzazione della società e dell’economia.

Il limite all’uso dei contanti a partire dal 1° luglio 2020 è pari a € 1. 999,99 euro e tale limite comporta:

fino a 1. 999,99 euro è possibile dare soldi in contanti ad un’altra persona/azienda;
da 2. 000 euro in su è necessario l’utilizzo di strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, ecc. ) per poter trasferire risorse da un soggetto ad un altro.

Le sanzioni in caso di violazione del limite all’utilizzo dei contanti sono state recentemente riformate dal D. Lgs. 90/2017. Anche sull’importo previsto nel caso di pagamenti superiori al nuovo limite sono da segnalare alcune novità introdotte dal Decreto Fiscale 2020:

fino a € 250. 000,00 le parti contraenti avrebbero una sanzione che varia da € 2. 000,00 a € 50. 000,00 mentre i professionisti obbligati alle segnalazioni pagherebbero dai € 3. 000,00 ai € 15. 000,00;
oltre i € 250. 000,00 le parti contraenti avrebbero una sanzione che varia da € 15. 000,00 a € 250. 000,00 mentre i professionisti obbligati alle segnalazioni pagherebbero dai € 3. 000,00 ai € 15. 000,00.

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Frosinone: La Camera di Commercio offre un contributo a fondo perduto per l’effettuazione di Test sierologici ai dipendenti per sostenere le imprese nell’emergenza sanitaria da COVID-19

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Descrizione completa del bando: la Camera di Commercio di Frosinone, attraverso la sua Azienda Speciale Aspiin, avvia l’intervento straordinario RESTART IMPRESA – TEST rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese della Provincia di Frosinone, finalizzato a sostenere la loro capacità di risposta all’emergenza sanitaria in tempi rapidi, a garantire la salute dei titolari e del proprio personale per arginare il contagio mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’effettuazione dei test sierologici.

Descrizione completa del bando: la Camera di Commercio di Frosinone, attraverso la sua Azienda Speciale Aspiin, avvia l’intervento straordinario RESTART IMPRESA – TEST rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese della Provincia di Frosinone, finalizzato a sostenere la loro capacità di risposta all’emergenza sanitaria in tempi rapidi, a garantire la salute dei titolari e del proprio personale per arginare il contagio mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’effettuazione dei test sierologici.

Soggetti beneficiari: possono beneficiare delle agevolazioni Micro, Piccole e Medie Imprese, nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Frosinone operanti in tutti i settori ad eccezione delle imprese che operano nell’ambito dei servizi ospedalieri.

Tipologia di interventi ammissibili: le spese ammissibili dovranno rientrare nell’ambito di intervento – Test sierologici basati sull’identificazione degli anticorpi diretti verso il virus SARS-Co V-2 con metodica ELISA e/o CLIA con la ricerca delle IgG e IgM anti SARS-Co V-2.

Entità e forma dell’agevolazione: le risorse stanziate a disposizione delle imprese attraverso il bando sono pari ad € 500. 000,00.

L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a copertura parziale delle spese sostenute e ritenute ammissibili per i test sierologici effettuati o da effettuare ai propri dipendenti (fino a un massimo di 50 dipendenti per azienda, ogni test eseguito dal 51° dipendente in poi sarà completamente a carico dell’azienda) ed al titolare.

Scadenza: la domanda può essere presentata non oltre il 30 giugno 2020.

 

Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

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