-7.5 C
Rome
mercoledì 22 Gennaio 2025
Home Blog Page 84

Lo sgravio contributivo per le assunzioni degli apprendisti

0

La legge di conversione del decreto Ristori prevede il riconoscimento, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari od inferiore a 9, di uno.

 

Lo sgravio contributivo per le assunzioni di apprendisti

Approvato un emendamento al “Decreto Ristori” in merito alla proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell’esonero contributivo per le assunzioni di apprendistati di primo livello nelle aziende fino a 9 dipendenti.

La legge di conversione del decreto Ristori prevede il riconoscimento, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari od inferiore a 9, di uno sgravio totale della contribuzione dovuta per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2021, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

 

Il contratto di apprendistato di primo livello

Il contratto di apprendistato di primo livello si rivolge ai giovani che si trovano ancora all’interno del circuito scolastico, favorendo tramite un piano formativo realizzato in parte in azienda e in parte a scuola, l’opportunità di conseguire uno dei titoli di studio della formazione secondaria, maturando contemporaneamente un’esperienza lavorativa in azienda.

Il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato in tutti i settori di attività a condizione che gli apprendisti abbiamo tra i 15 e i 25 anni; lo scopo del contatto è il conseguimento della formazione secondaria:

·         qualifica e diploma professionale;

·         diploma di istruzione secondaria superiore;

·         certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

La durata del contratto varia in base alla qualifica o al diploma da conseguire ma in ogni caso non può essere inferiore a 6 mesi o superiore a 3 anni (4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale).

Il contratto di apprendistato di primo livello può essere prorogato fino ad un anno per consolidare le competenze tecnico-professionali e specialistiche, necessarie anche per conseguire il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) o per conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore; può essere prorogato anche nel caso in cui al termine del percorso di studi l’apprendista non ha conseguito il titolo.

Alla fine del contratto, una volta conseguito il titolo, c’è la possibilità di trasformare il contratto in apprendistato di primo livello in un apprendistato professionalizzante ai fini dell’acquisizione della qualificazione professionale ai fini contrattuali.

La legge di bilancio 2018, ha prorogato gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato di primo livello, introdotti in via sperimentale dall’articolo 32 del D. Lgs n. 150/2015 in vigore dal 24 settembre 2015.

L’aliquota contributiva ordinaria, attualmente in vigore in riferimento a questa tipologia di contratto di apprendistato è pari:

–          All’1,5 % per il 1°anno, al 3% per il 2° anno e al 5% per il 3° anno per le aziende fino a 9 dipendenti;

–          Al 5% per le aziende con più di 9 dipendenti.

E’ prevista inoltre l’esenzione dal pagamento del contributo NASPI dell’1,31 % e del contributo di formazione continua pari allo 0,30 % (fondi interprofessionali) così come l’esenzione del pagamento del ticket di licenziamento.

La disciplina attualmente in vigore prevede lo sgravio totale della contribuzione per aziende che occupano fino a 9 dipendenti fino ad un massimo di € 3. 000,00 su base annua, per un periodo di 36 mesi riservato ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato gli studenti under 30 che hanno svolto l’apprendistato di 1° livello.

Per usufruire di tale agevolazione post apprendistato è necessario che l’assunzione avvenga entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.

Secondo quanto previsto dall’articolo 11 bis del disegno di legge di conversione in legge del decreto Ristori, a partire dal 2021 lo sgravio contributivo sarà pari al 100% dei contributi totali dovuti dal datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori non superiore a 9; l’aliquota di contribuzione INPS, ordinariamente pari al 10% viene quindi azzerata per i primi tre anni di contratto ,mentre dal quarto anno in poi torna ad applicarsi la contribuzione ordinaria che prevede un’aliquota del 5%.

Nel computo della soglia dimensionale vanno considerati tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio e i lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza con l’esclusione dei sostituti qualora assunti.

 

I lavoratori a tempo parziale

I lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota, quelli con contratto a termine in proporzione al periodo di lavoro dedotto in contratto, mentre i lavoratori intermittenti in relazione alle giornate prestate nel semestre precedente.

Sono esclusi invece dal computo:

–          gli apprendisti;

–          i lavoratori somministrati;

–          i dipendenti assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge 223/1991.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti di base:

-essere in regola con le norme sul de minimis (regolamento UE. N. 1407/2013);

-essere in regola con il DURC;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

– rispetto del diritto di precedenza;

– assunzione non derivante da un obbligo di legge o di contratto collettivo;

– nell’unità produttiva interessata all’assunzione non devono essere in corso sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro riguardanti lavoratori in possesso della stessa qualifica.

Comunicato del MEF: rinvio termini presentazione Unico 2020 redditi 2019 al dieci dicembre 2020

0
Comunicato del MEF: rinvio termini presentazione Unico 2020 redditi 2019 al dieci dicembre 2020

Ieri sera il MEF con comunicato stampa n. 269 del 27. 11. 2020 ha diffuso la notizia che i
Stampa N° 269 del 27/11/2020
l termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dagli operatori economici verrà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 con una norma nel decreto legge cosiddetto ‘Ristori Quater’, in corso di adozione.

Il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dagli operatori economici verrà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 con una norma nel decreto legge cosiddetto ‘Ristori Quater’, in corso di adozione.

Inoltre sarà prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019. Per queste imprese il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP sarà prorogato al 30 aprile 2021.

Analoga proroga al 30 aprile 2021 sarà prevista, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto-legge “Ristori bis” e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021.
Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dall’articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall’articolo 6 del decreto-legge “Ristori bis”.
Il decreto legge in arrivo prorogherà anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, che sarà fissato al 10 dicembre, assicurando in tal modo dieci giorni in più ai contribuenti e agli intermediari.

Contributo a fondo perduto: pronto il modello per la richiesta per chiedere i ristori

0
Contributo a fondo perduto: pronto il modello per la richiesta per chiedere i ristori

Contributo a fondo perduto: pronto il modello per la richiesta per chiedere i ristori

Emesso il 12. 11. 2020 il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con sui a decorrere dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza Covid-19, previsto dall’art. 59 del Decreto Agosto n. 104/2020.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020, prot. N. 0352471/2020, sono definite le modalità di presentazione dell’istanza, il contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, cd. “Decreto Agosto” istitutive dell’aiuto per sostenere le imprese dei centri storici colpiti dal calo del turismo estero causato dal Covid-19.

 

L’istanza

L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019, degli esercizi esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici di comuni ad alta vocazione turistica di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto Agosto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.  L’Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

L’istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web.

L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 18 novembre 2020 e non oltre il giorno 14 gennaio 2021. Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente.

 

Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico

Si ricorda che l’art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, cd. “Decreto Agosto” riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta l’elaborazione dei dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero almeno pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta agli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) di 29 comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri, che sono i seguenti: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari.

L’impresa deve avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico di una di queste città, e una perdita di fatturato o corrispettivi del mese di giugno 2020 di almeno un terzo sul giugno 2019. Non è necessario il requisito di fatturato per chi ha aperto dopo il primo gennaio 2019.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019 (comma 2, primo periodo, dell’art. 59 del decreto Agosto). Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto legge n. 104/2020.

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto-legge n. 104/2020.

 

Questi i dati da indicare nell’istanza:

il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
l’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400. 000 euro, sono superiori a 400. 000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a1 milione di euro
l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019;
l’indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto;
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni;
l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.

Il contributo non è cumulabile con il contributo di cui all’art. 58 del decreto per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

Si calcola applicando una percentuale alla differenza di fatturato fra giugno 2020 e giugno 2019, che varia in base al giro d’affari dell’impresa. Nel dettaglio, il contributo è così calibrato:

·      15% della differenza di fatturato giugno 2020-giugno 2019 se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro,

·      10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro,

·      5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.

E’ comunque previsto un contributo minimo di mille euro per le persone fisiche e 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e c’è un tetto massimo a 150mila euro.

Decreto ristori bis (DPCM 09.11.2020): Elenco delle Attività a cui spetta il credito d’imposta da locazione immobili strumentali – commerciali (Tax Credit Affitti 60%) e quello per affitto d’azienda

0
Decreto ristori bis (DPCM 09.11.2020): Elenco delle Attività a cui spetta il credito d’imposta da locazione immobili strumentali - commerciali (Tax Credit Affitti 60%) e quello per affitto d’azienda

Il DPCM del 09. 11. 2020 all’articolo 4 (con riferimento all’articolo 8 del DPCM del 28. 10. 2020 “Decreto ristori 1”), ha ampliato le attività economiche che hanno diritto di usufruire del tax credit derivante dal pagamento di locazioni commerciali, estendendo i codici ATECO per attività/unità locali/stabilimenti che ubicati in “zona rossa” rispetto a coloro che avevano dovuto sospendere attività o ridurlà in funzione del codici ATECO indipendentemente ove fossero ubicati.

Il credito d’imposta spetta alle imprese operanti nei settori di cui all’allegato 1 e  2 del D. L. N. 149/20 e quelle che svolgono attività di cui ai codici ATECO 79. 1, 79. 11, e 79. 12 (leggi nota sottostante), la cui sede operativa/unità locale è ubicata nel territorio nazionale, all’interno delle “zone rosse”. Il credito di imposta per le locazioni spetta con un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 comparato allo stesso periodo del 2019) in relazione alla singola mensilità.

Decreto ristori bis (DPCM 09. 11. 2020): Elenco delle Attività a cui spetta il  credito d’imposta da locazione immobili strumentali – commerciali (Tax Credit Affitti 60%) e quello per affitto d’azienda (Tax Credit fitto azienda 30%)

 

Misura del Tax Credit

La misura del beneficio è pari al 60% dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo strumentale/commerciale. Per gli affitti di azienda è possibile beneficiare di un credito di imposta del 30%.

Rilevazione contabile e non imponibilità

Va ricordato che in contabilità il credito va imputato in avere tra i ricavi del Conto Economico ed in dare tra i crediti dello Stato Patrimoniale da usare a compensazione in F24. Tale contributo a fondo perduto non è imponibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF – IRES – IRAP).

 

Modalità di utilizzo

Per quel che attiene alla modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta (in tutte le sue edizioni):

A.    Può essere ceduto al locatore o al concedente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito;

B.     è utilizzabile in compensazione nel modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ed indicando il codice tributo “6920”;

C.    è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; nel caso di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24, l’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.

FOCUS: A differenza di quanto previsto dal decreto Rilancio il riconoscimento del credito d’imposta (locazioni e fitto azienda) non è più subordinato al conseguimento di ricavi o compensi non superiori a 5 milioni euro nel periodo d’imposta 2019, ma soltanto alla verifica del calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

Elenco Attività aventi diritto per CODICE ATECO

Allegato 1 (Articolo 1)

(nuova tabella richiamata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)

Codice ATECO %
493210 – Trasporto con taxi 100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-

urbano

200,00%
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA 100,00%
551000 – Alberghi 150,00%
552010 – Villaggi turistici 150,00%
552020 – Ostelli della gioventù 150,00%
552030 – Rifugi di montagna 150,00%
552040 – Colonie marine e montane 150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042-Ristorazione ambulante 200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica 200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209 – Altra formazione culturale 200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} 200,00%
931110-Gestione di stadi 200,00%
931120-Gestione di piscine 200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
Codice ATECO %
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200-Attività di club sportivi 200,00%
931300-Gestione di palestre 200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999-Altre attività sportive nca 200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930-Sale giochi e biliardi 200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} 200,00%
960420-Stabilimenti termali 200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 100,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point 50,00%
742011-Attività di fotoreporter 100,00%
742019-Altre attività di riprese fotografiche 100,00%
855100-Corsi sportivi e ricreativi 200,00%
855201-Corsi di danza 100,00%
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 100,00%
960110-Attività delle lavanderie industriali 100,00%
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere 100,00%
522130-Gestione di stazioni per autobus 100,00%
931992-Attività delle guide alpine 200,00%
743000-Traduzione e interpretariato 100,00%
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%
910100-Attività di biblioteche ed archivi 200,00%
910200-Attività di musei 200,00%
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 200,00%
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 200,00%
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi 100,00%

 

Allegato 2 (Articolo 2)

(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)

Codice ATECO Descrizione %
47. 19. 10 Grandi magazzini 200%
47. 19. 90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200%
47. 51. 10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la

casa

200%
47. 51. 20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200%
47. 53. 11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 200%
47. 53. 12 Commercio al dettaglio di tappeti 200%
47. 53. 20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 200%
47. 54. 00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200%
47. 64. 20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200%
47. 78. 34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 200%
47. 59. 10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200%
47. 59. 20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200%
47. 59. 40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200%
47. 59. 60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200%
47. 59. 91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso

domestico

200%
47. 59. 99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200%
47. 63. 00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200%
47. 71. 10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200%
47. 71. 40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200%
47. 71. 50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 200%
47. 72. 20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 200%
47. 77. 00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200%
47. 78. 10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200%
47. 78. 31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 200%
47. 78. 32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 200%
47. 78. 33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200%
47. 78. 35 Commercio al dettaglio di bomboniere 200%
47. 78. 36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di

promozione pubblicitaria)

200%
47. 78. 37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 200%
47. 78. 50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200%
47. 78. 91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200%
47. 78. 92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio

(esclusi quelli in carta e cartone)

200%
47. 78. 94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 200%
47. 78. 99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200%
47. 79. 10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200%
47. 79. 20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 200%
47. 79. 30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200%
47. 79. 40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 200%
47. 81. 01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200%
Codice ATECO Descrizione %
47. 81. 02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%
47. 81. 03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%
47. 81. 09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%
47. 82. 01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200%
47. 82. 02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%
47. 89. 01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%
47. 89. 02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura;

attrezzature per il giardinaggio

200%
47. 89. 03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 200%
47. 89. 04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%
47. 89. 05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie;

articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

200%
47. 89. 09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%
47. 99. 10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 200%
96. 02. 02 Servizi degli istituti di bellezza 200%
96. 02. 03 Servizi di manicure e pedicure 200%
96. 09. 02 Attività di tatuaggio e piercing 200%
96. 09. 03 Agenzie matrimoniali e d’incontro 200%
96. 09. 04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 200%
96. 09. 09 Altre attività di servizi per la persona nca 200%

 

Codice ATECO

79. 1 Attività delle Agenzie di Viaggio e dei Tout Operator

79. 11. 00 Attività delle Agenzie di Viaggio (attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali

– attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura

Dalla classe 79. 11 sono escluse:

– vendita di biglietti per trasporto passeggeri non connessa con l’attività delle agenzie di viaggio, cfr. 52. 2

– attività dei tour operator, cfr. 79. 12

– attività degli uffici di informazioni sul turismo locale e sugli alloggi per turisti, cfr. 79. 90

– attività delle guide e degli accompagnatori turistici, cfr. 79. 90)

79. 12. 00 Attività dei tour operator (- attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi)

Decreto ristori bis (DPCM 09.11.2020): Attività delle Agenzie di Viaggio e dei Tout Operator credito d’imposta locazioni (Tax Credit Affitti 60%) ed affitti d’azienda

0
Decreto ristori bis (DPCM 09.11.2020): Attività delle Agenzie di Viaggio e dei Tout Operator credito d’imposta locazioni (Tax Credit Affitti 60%) ed affitti d’azienda

Il DPCM del 09. 11. 2020 all’articolo 4 (con riferimento all’articolo 8 del DPCM del 28. 10. 2020 “Decreto ristori 1”), ha ampliato le attività economiche che hanno diritto di usufruire del tax credit derivante dal pagamento di locazioni commerciali, estendendo i codici ATECO per attività/unità locali/stabilimenti che ubicati in “zona rossa”.

Decreto ristori bis (DPCM 09. 11. 2020): Attività delle Agenzie di Viaggio e dei Tout Operator credito d’imposta locazioni (Tax Credit Affitti 60%) ed affitti d’azienda

 

Il credito d’imposta spetta alle imprese operanti nei settori di cui all’allegato 2 del D. L. N. 149/20 e quelle che svolgono attività di cui ai codici ATECO 79. 1, 79. 11, e 79. 12 (leggi nota sottostante), la cui sede operativa/unità locale è ubicata nel territorio nazionale, all’interno delle “zone rosse”. Il credito di imposta per le locazioni spetta con un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 comparato allo stesso periodo del 2019) in relazione alla singola mensilità.

La misura del beneficio è pari al 60% dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, tale credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato, o utilizzabile in compensazione nel modello F24. Per gli affitti di azienda è possibile beneficiare di un credito di imposta del 30%. Va ricordato che in contabilità il credito va imputato in avere tra i ricavi del Conto Economico ed in dare tra i crediti dello Stato Patrimoniale da usare a compensazione in F24.

 

Codice ATECO

79. 1 Attività delle Agenzie di Viaggio e dei Tout Operator

79. 11. 00 Attività delle Agenzie di Viaggio (attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali

– attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura

Dalla classe 79. 11 sono escluse:

– vendita di biglietti per trasporto passeggeri non connessa con l’attività delle agenzie di viaggio, cfr. 52. 2

– attività dei tour operator, cfr. 79. 12

– attività degli uffici di informazioni sul turismo locale e sugli alloggi per turisti, cfr. 79. 90

– attività delle guide e degli accompagnatori turistici, cfr. 79. 90)

79. 12. 00 Attività dei tour operator (- attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi)

Detrazione Irpef per bande, scuole e corsi per spese fino a 1.000 euro

0

Detrazione Irpef per bande, scuole e corsi per spese fino a 1. 000 euro

 

Pubblichiamo la risposta ad un quesito che abbiamo ricevuto:

“Gentile Dott. Franchi Francesca, mi rivolgo a lei per una piccola Consulenza per il pagamento in contanti preteso dalla Scuola di Musica. Noi si teme sulla validità delle stesse per la detrazione fiscale, venendo a mancare la tracciabilità dei pagamenti. Gradirei un Suo cortese commento sull’argomento”

 

Risposta:

La Legge di Bilancio 2020 del 27 dicembre 2019, n°160 ha introdotto all’art 1 comma 347 una nuova detrazione fiscale del 19% sulle spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento dei ragazzi a conservatori o scuole di musica. Si prevede un possibile un risparmio dell’Irpef, ma per le spese sostenute dall’anno d’imposta 2021.

 

Chi ne ha diritto?

Si ha diritto ad una detrazione Irpef del 19%, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento a conservatori, istituzioni riconosciute dall’AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica) a cori, a bande e a scuole di musica per ragazzi che devono avere un’età compresa tra i 5 e i 18 anni.

 

In quale misura?

L’importo massimo a cui si applica la detrazione Irpef delle spese sostenute è di 1. 000 euro.

 

Quali sono i requisiti?

Perché le famiglie possano beneficiarne è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

reddito complessivo non superiore a 36. 000 euro;
i cori, le bande e le scuole di musica devono essere riconosciuti da una Pubblica Amministrazione oppure, per quanto riguarda le scuole devono essere iscritte nei registri regionali.

Bisogna, inoltre, fare una precisazione. Il 2020 ha visto anche la nascita di un Bonus musica, ma di tipo diverso: il Decreto Rilancio, la cui legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 luglio 2020, ha introdotto la possibilità per le famiglie di accedere a un contributo di 200 euro per sostenere le spese necessarie per lo studio della musica.

Divieto di pagamento in contanti

Per quanto riguarda il secondo quesito che ci è stato sottoposto, il pagamento in contanti delle ricevute rilasciate dalla Scuola ci risulta ammissibile ai fini della detrazione Irpef, poiché, anche se non esplicitamente disposto, l’art. 1 comma 679 della Legge di Bilancio 2020 n° 160 sancisce l’obbligo di pagamenti tracciabili come vincolo per la detrazione delle spese dai redditi per tutti gli oneri previsti dall’art. 15 della Legge del testo Unico delle Imposte (TUIR), nel quale figurano le spese sostenute per la Scuola di musica.

In particolare, è previsto espressamente che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri previsti nell’art. 15 TUIR, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto tramite versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

 

Eccezione

Secondo lo stesso art. 1 comma 679 sono previste delle eccezioni, difatti restano espressamente escluse dalla suddetta misura preclusiva le spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Di conseguenza per queste particolari tipologie di spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF, resta dunque ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il conseguente bonus fiscale correlato.

Decreto ristori – Contributo a fondo perduto: chi può richiederlo e in quale misura?

0
Decreto ristori - Contributo a fondo perduto: chi può richiederlo e in quale misura?

Decreto ristori – Contributo a fondo perduto: chi può richiederlo e in quale misura?

Pasticcerie, sale bingo, ristoranti, hotel et similia.

 

Al fine di  sostenere gli imprenditori più penalizzati dalle misure restrittive, introdotte con  il  Decreto  del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”, è riconosciuto  un contributo a fondo perduto.

 

Quali sono i soggetti interessati?

Il contributo spetta ai soggetti che, alla  data  del 25  ottobre  2020,  hanno  la  partita  IVA  attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al DPCM Ristori.

A titolo informativo, sono sicuramente presenti nell’Allegato 1: alberghi, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, affittacamere, attività delle guide e degli accompagnatori turistici, teatri, piscine, impianti sportivi, palestre, sale giochi e biliardi, sale bingo.

 

A chi spetta?

Il  contributo spetta  a   condizione   che: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai  due  terzi  dell’ammontare  del  fatturato  e  dei corrispettivi del  mese  di  aprile  2019.

In assenza dei requisiti di fatturato, il contributo spetta comunque ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 nella misura minima prevista.

 

Come ottenerlo?

–        Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 19 maggio  2020,  n. 34, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è  corrisposto  dall’Agenzia  delle  entrate  mediante accreditamento diretto, entro il 16 novembre, sul conto  corrente  bancario  o  postale  sul quale è stato erogato il precedente contributo.

–        Per i soggetti che NON hanno presentato richiesta di contributo di cui all’articolo 25 del DL 19 maggio  2020,  n. 34, il contributo è riconosciuto  previa presentazione  di  apposita  istanza   esclusivamente   mediante   la procedura web  ed  il  modello  approvato  con  il  provvedimento  del Direttore  dell’Agenzia  delle  entrate  del  10  giugno   2020.

Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  partita  Iva risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

A quanto ammonta?

L’ammontare del contributo varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza dall’articolo 25 del DL 19 maggio  2020,  n. 34, in funzione dell’attività esercitata:

–        100% per gli esercizi e le attività per i quali è stata prevista la chiusura alle ore 18. 00;

–        150% per chi ha subito un danno parziale;

–        200% per i più colpiti, ovvero attività costrette alla chiusura;

–        400% per le attività che erano state chiuse ancor prima del nuovo DPCM.

Il contributo, in ogni caso, non può essere superiore a 150 mila euro.

Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”

0

Il “decreto ristori” entrato in vigore il 29. 10. 2020 effettua  un ulteriore intervento in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica, con riferimento alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e alla cassa integrazione in deroga.

Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”

Analisi dell’articolo 12 del DL 137/2020 che disciplina gli ammortizzatori sociali.

Il “decreto ristori” entrato in vigore il 29. 10. 2020 effettua  un ulteriore intervento in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica, con riferimento alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e alla cassa integrazione in deroga.

In particolare, l’articolo 12 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti nel decreto marzo, per una durata massima di sei settimane; le sei settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. Questa è la durata massima che può essere richiesta con causale COVID 19; i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati anche parzialmente in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste dal 1° comma del decreto-legge.

Le ulteriori 6 settimane verranno riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane previste dal decreto agosto nonché ai datori di lavoro che appartengono ai settori interessati dal DPCM che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I datori di lavoro che presentano la domanda di concessione di ulteriori sei settimane, dovranno inoltre versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019; il contributo sarà pari:

–          al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

–          al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è invece dovuto:

–          dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;

–          dai datori di lavoro he hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al primo gennaio 2019;

–          dai datori di lavoro che appartengono ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre che dispone la chiusura o la limitazione di alcune attività economiche.

Per l’accesso alle ulteriori sei domande, il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda all’INPS, nella quale dovrà autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato; l’INPS provvederà poi ad autorizzare i trattamenti e sulla base dell’autocertificazione allegata individuerà l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In caso di mancanza di autocertificazione si applica l’aliquota del 18%. In ogni caso l’INPS e l’agenzia delle entrate provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati.

Le domande dovranno essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cuoi ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione invece il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il datore di lavoro, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS deve inviare all’istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero se posteriore entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

Trascorsi inutilmente i termini il pagamento il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Credito d’imposta sulle commissioni Pos

0
Credito d'imposta sulle commissioni Pos

A partire dal 1° luglio 2020…

Tale agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni tramite Pos ad imprenditori e lavoratori autonomi.

 

Chi ne può beneficiare?

esercenti attività di impresa;
esercenti arti e professioni.

Con ricavi o compensi conseguiti non superiori a 400. 000 euro nell’anno 2019, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dalla tipologia giuridica scelta per l’esercizio dell’attività.

 

A quanto ammonta il credito d’imposta?

30% delle commissioni Pos.

Quali sono le spese ammissibili?

Commissioni addebitate per le transazioni tramite Pos ai consumatori finali.

 

In quale arco temporale?

A partire dal 1° luglio 2020.

Come richiederlo?

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, tramite il SID, le informazioni necessarie a controllare la  spettanza  del credito inviando le seguenti informazioni:

codice fiscale dell’esercente;
mese e anno di addebito;
numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali;
importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali;
ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

 

Come utilizzarlo?

Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 (ai sensi dell’articolo 17 del  DLGS  9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

 

SEI UN’AGENZIA FUNEBRE? HAI ACQUISTATO UN CARRO O LO STAI PAGANDO IN LEASING? OTTIENI SUBITO IL CREDITO D’IMPOSTA! 💥

0

Hai un’impresa funebre con sede in Sardegna?

Hai acquistato un carro funebre nuovo nel 2016, 2017, 2018, 2019 o 2020?

Allora devi assolutamente sapere che hai diritto ad un credito d’imposta in F24…

SEI UN’AGENZIA FUNEBRE? HAI ACQUISTATO UN CARRO O LO STAI PAGANDO IN LEASING? OTTIENI SUBITO IL CREDITO D’IMPOSTA!  💥

Dal 25% al 45% di credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Sardegna

 

Hai un’impresa funebre con sede in Sardegna?

Hai acquistato un carro funebre nuovo nel 2016, 2017, 2018, 2019 o 2020?

Allora devi assolutamente sapere che hai diritto ad un credito d’imposta in F24…

 

Con la legge 28 dicembre 2015 n. 208, è stato introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nella regione Sardegna.

Tale disciplina è stata poi modificata dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, che:

–         Ha aumentato la misura del credito d’imposta spettante;

–         Ha aumentato il limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento;

–         Ha esteso l’agevolazione a tutta la regione Sardegna.

Chi può beneficiare di tale credito?

Possono beneficiare i soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni strumentali da destinare alle aree produttive con sede nella regione Sardegna.

Sono ammesse le imprese funebri con qualsiasi forma giuridica e dimensione.

 

 

Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali strumentali nuovi (Es. Carro funebre), ovvero, quei beni che permangono nell’azienda per più anni e vengono utilizzati nel processo produttivo dell’impresa.

è ammissibile anche l’acquisto tramite leasing finanziario.

Il limite di costi agevolabile è di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese.

In quale arco temporale?

L’agevolazione è prevista per investimenti realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.

A quanto ammonta il credito d’imposta?

Il credito è previsto nelle seguenti misure:

–         45% per le piccole imprese;

–         35% per le medie imprese;

–         25% per le grandi imprese.  

(per investimenti effettuati dal 01. 03. 2017 al 31. 12. 2020)

 

–         20% per le piccole imprese;

–         15% per le medie imprese;

–         10% per le grandi imprese.  

(per investimenti effettuati dal 01. 01. 2016 al 28. 02. 2017)

 

Come si utilizza il credito?

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento.

 

Come si ottiene il credito?

Le imprese interessate dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate un modello d’istanza nel quale dovranno essere indicati i dati degli investimenti per il quale si richiede l’agevolazione.

Sei interessato ad ottenere il credito d’imposta per l’acquisto del tuo carro funebre?

Non esitare a contattarci, compila il form di contatto!

 

 

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!