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Decreto sostegni bis e le aziende del gioco

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Decreto sostegni bis e le aziende del gioco
Decreto sostegni bis e le aziende del gioco

Il Decreto sostegni bis (dl. 73/2021) ha introdotto misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.

Tuttavia, nessun intervento specifico per il settore dei giochi pubblici. Ecco le principali disposizioni generali di interesse anche per le aziende del gioco.

 

La ripartenza delle aziende del gioco

La crisi economica causata dalle limitazioni imposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica non ha risparmiato il settore del gioco.

Le aziende che operano nel settore dei giochi pubblici in concessione e gestiscono sale scommesse, sale per il bingo e sale dedicate agli apparecchi da intrattenimento, fin dall’inizio della emergenza sanitaria sono state destinatarie dei primi provvedimenti regionali e governativi di chiusura.

E’ evidente che il settore, reduce da 11 mesi di chiusura (da marzo 2020 a maggio 2021) e di blocco delle attività, attendesse aiuti fiscali ed anche la riduzione delle aliquote Preu sugli apparecchi da gioco.

Per questi motivi le associazioni del settore hanno avanzato richiesta di anticipare, a giugno, la data di ripartenza fissata dal governo al 1° luglio.

Per fronteggiare la crisi economica subita, anche le aziende del gioco hanno a disposizione alcune misure, di carattere generale, previste dal Decreto sostegni bis per i soggetti esercenti attività di impresa.

 

Contributi a fondo perduto

L’articolo 1 del decreto sostegni bis prevede tre tipi di aiuti:

1.      replica del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto sostegni uno (dl. 41/2021). I professionisti e partite iva che hanno già ricevuto il contributo di marzo percepiranno l’ulteriore contributo in automatico, senza alcuna ulteriore istanza e l’importo ricevuto sarà identico a quello già erogato. L’aiuto è erogato a scelta tra accredito diretto sul conto corrente bancario o sotto forma di credito d’imposta, se il richiedente ha effettuato tale scelta per il precedente contributo;

2.      nuovo contributo basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, previsto anche per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto sostegni uno. Il nuovo contributo presuppone ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto e il fatturato del periodo tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. L’istanza per il riconoscimento del contributo deve essere presentata via telematica alla Agenzia delle entrate. Il contribuente può usare il contributo sotto forma di credito d’imposta;

3.      nuovo contributo riservato agli operatori economici più colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid che hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e abbiano subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (in misura pari o superiore alla percentuale ancora da definire con decreto del Ministro dell’economia). L’importo del contributo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta. Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Per l’accesso al contributo è necessario inviare istanza telematica all’Agenzia delle entrate, anche tramite intermediario, entro 30 giorni dall’avvio della procedura telematica di presentazione.

L’istanza va trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020, è presentata entro il 10/09/2021.

 

Il fondo per le attività economiche chiuse

L’articolo 2 del Decreto sostegni bis istituisce il “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”.

Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 in favore delle attività economiche che, per effetto delle misure di contenimento della emergenza da Covid 19, sono state obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge.

I beneficiari e l’ammontare dell’aiuto saranno determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e dell’articolo 1 del decreto in esame. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico deve altresì individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro trenta giorni.

 

Le misure per l’accesso al credito

A sostegno della liquidità delle imprese è prorogata al 30 giugno l’efficacia degli strumenti introdotti dai decreti Liquidità e Cura Italia: il Fondo Garanzia SACE, gestito, appunto, dalla SACE S. P. A. Che rilascia prestiti garantiti e il Fondo Garanzia PMI, uno strumento per cui le garanzie sono offerte dallo Stato.

Tra le novità, il prolungamento della durata massima dei finanziamenti a 10 anni.

Per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni e già garantiti da SACE, è prevista la possibilità di estensione fino a 10 anni o la possibilità di sostituzione con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni.

 

Altre misure

Ecco ulteriori misure generali a supporto delle imprese:

–      il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto di immobili ad uso non abitativo da gennaio a maggio 2021;

–      l’esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia;

–      proroga fino a luglio 2021 del contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici;

–       il differimento per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione, in precedenza fissata al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del Decreto sostegni (dl. N. 41/2021);

–      la proroga, al 31 dicembre 2021, della moratoria sui prestiti, introdotta dal decreto cura Italia (articolo 56). Le imprese già ammesse alla misura devono far pervenire all’istituto di credito, entro il 15 giugno 2021, apposita comunicazione, anche via e-mail, nella quale dovranno dichiarare la volontà di usufruire della proroga.

 

Per maggiori informazioni su queste e altre misure generali applicabili alla tua azienda, contattaci per una consulenza.

L’impresa cinematografica o audiovisiva: guida fiscale per ottenere il credito d’imposta per le industrie tecniche e di post-produzione

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TAX CREDIT
TAX CREDIT

Dati i Decreti legislativi, decreti ministeriali, le disposizioni dell’Unione Europea e le diverse leggi emanate negli anni, il decreto si occupa di stabilire le linee guida per l’applicazione alle industrie tecniche e di post-produzione del credito d’imposta

L’impresa cinematografica o audiovisiva: guida fiscale per ottenere il credito d’imposta per le industrie tecniche e di post-produzione

 

Decreto 71 del 05/02/2021

Dati i Decreti legislativi, decreti ministeriali, le disposizioni dell’Unione Europea e le diverse leggi emanate negli anni, il decreto si occupa di stabilire le linee guida per l’applicazione alle industrie tecniche e di post-produzione del credito d’imposta.

L’impresa cinematografica o audiovisiva ( Requisito soggettivo)

Essa si configura come l’impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione, dell’editoria audiovisiva, dell’esercizio cinematografico. Ubicata in territorio italiano e soggetta a tassazione italiana.

 

I servizi e l’oggetto della attività si configurano come:

1) l’utilizzo degli studi cinematografici e televisivi;

2) il noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa;

3) il noleggio di automezzi specializzati di servizio alle imprese cinematografiche e audiovisive;

4) le attività di montaggio e missaggio audio-video, ivi compresa l’edizione del doppiaggio, l’aggiunta degli effetti speciali meccanici e digitali e il trasferimento sul supporto di destinazione, la correzione colore, l’elaborazione titoli, sottotitoli e audiodescrizione e i servizi di sviluppo e stampa;

5) il restauro di opere cinematografiche e audiovisive, il deposito, la digitalizzazione catalogazione dei materiali cinematografici e audiovisivi;

Tali imprese si differenziano anche in base al numero di dipendenti e fatturato prodotto nell’anno, e questi sono i requisiti per la distinzione:

a)       microimpresa: < 10 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo inferiore a 2 milioni €;

b)       piccola impresa: < 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo inferiore a 10 milioni €;

c)       media impresa: < 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni €, oppure totale bilancio annuo inferiore a 43 milioni €.

 

Credito d’imposta concesso per l’innovazione dei servizi e dell’organizzazione

Dati i requisiti indicati nel paragrafo precedente, nel caso in cui si tratti di micro o piccole imprese il credito d’imposta si applica in misura pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione;  nel caso di imprese maggiori, è riconosciuto un credito d’imposta, in misura pari al 15 per cento per cento delle spese complessivamente sostenute per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione, considerato che i lavori devono essere eseguiti in collaborazione con micro, piccole e medie imprese che abbiano sostenuto almeno il 30% dei lavori ammissibili.  In entrambi i casi è fissato un limite massimo: 1. 000. 000 euro.

 

Ulteriori requisiti:

a)      capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a euro 40. 000;

b)      svolgimento per una quota prevalente delle attività intendendosi per tale lo sviluppo del fatturato d’impresa pari al 75 per cento del totale negli ultimi due anni o, per le imprese di nuova costituzione, lo sviluppo del fatturato d’impresa pari al 75 per cento del fatturato realizzato nel primo anno di attività.

 

Spese rientranti per la richiesta del tax credit

I costi considerati come spesa per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione riguardano le spese del personale; i costi di progettazione, sviluppo e realizzazione di nuove soluzioni, prototipi, spazi e mezzi; i costi di acquisto, affitto, noleggio e leasing di strumentazione, attrezzature e software, immobili e terreni o parti di essi; i costi di ricerca e sviluppo legati all’utilizzo di nuove tecnologie e a progetti sperimentali regolarmente contrattualizzati; i costi di ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza; le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi e comunque altri costi direttamente imputabili agli investimenti.

Il beneficio non può superare il limite del 50% dei costi ammissibili realizzati in micro, piccole e medie imprese; ridotto al 15% per le imprese di maggiori dimensioni.

 

Come richiedere e ottenere il tax credit

Dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo sono stati predisposti dei modelli da compilare a inviare alla medesima entro 180 giorni dalla realizzazione dei lavori. Nei suddetti modelli devono essere indicati :

a)      il totale del costo complessivo e del costo eleggibile degli investimenti sostenuti con attestazione della effettività e congruità delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b)      l’ammontare del credito d’imposta richiesto;

c)      l’indicazione e l’ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo degli interventi realizzati, inclusi eventuali apporti societari diretti da parte dell’impresa o altri  contributi pubblici ricevuti;

d)      il certificato di regolare esecuzione dei lavori  e i certificati di collaudo relativi agli impianti, qualora siano previsti interventi edilizi e qualora sia richiesto dalla relativa normativa vigente;

e)       la dichiarazione del legale rappresentante di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria.

Coloro che ne hanno fatto richiesta riceveranno risposta entro 60 giorni, dopo che la DG ha effettuato un controllo sulla regolarità contributiva del richiedente.

Esiste un tetto massimo di risorse da dedicare per ciascuna categoria d’impresa al credito d’imposta, stabilito dal Ministro dell’Economia e della Finanza. La DG Cinema e Audiovisivo istruisce in ordine cronologico le richieste pervenute, e verificate la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge, nonché la effettiva disponibilità delle risorse, provvede a riconoscere i crediti d’imposta richiesti.

 

Utilizzo del tax credit

Esso non concorre alla formazione del reddito ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo in cui si è avuta notizia da parte della DG Cinema e Audiovisivo della spettanza del credito.

Il credito d’imposta deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito è utilizzato, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato.

 

Cedibilità del credito

Come da decreto, il credito è cedibile ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale, i quali possono utilizzare il credito d’imposta ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi.

 

Controlli e sanzioni previste

La DG Cinema e Audiovisivo, nel caso in cui accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge. Il recupero avviene entro il quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per le verifiche la DG opera in stretto contatto con l’Agenzia delle Entrate, la quale comunica l’eventuale indebito utilizzo, totale o parziale, del credito d’imposta accertato nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo.

Anche le Amministrazioni competenti possono effettuare attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei beneficiari, o disporre procedure di controllo dei documenti finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.

Nel caso in cui il beneficiario perda i requisiti per l’ottenimento del credito, è tenuto a darne notizia tempestivamente alla DG Cinema e Audiovisivo. Infatti, anche nel caso di falsa testimonianza in fase di richiesta o di omessa dichiarazione, il beneficiario subirebbe la revoca del contributo concesso e la sua intera restituzione maggiorata di interessi e sanzioni, e in aggiunta l’esclusione per cinque anni dalle agevolazioni previste dalla medesima legge, nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti dell’impresa esclusa.

Decreto sostegni bis e settore dello spettacolo

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Decreto sostegni bis

IL Decreto sostegni bis ha introdotto misure agevolative a sostegno di imprese e professionisti colpiti dalla crisi economica scatenata dalla pandemia da Covid 19.

Novità e aiuti anche per i lavoratori dello spettacolo. è stato introdotto un apposito pacchetto di misure che adegua le prestazioni lavorative alle tutele assistenziali e previdenziali già previste per i lavoratori degli atri settori.

La novità

Il Decreto sostegni bis riconosce ai lavoratori dello spettacolo il diritto di accedere alle tutele previste per tutte le altre categorie di lavoratori quali l’indennità di malattia, di maternità e il trattamento pensionistico.

Lo spettacolo è un settore lavorativo che per sua natura non garantisce una prestazione lavorativa continua.

Un adeguamento della normativa di settore si è reso necessario per garantire l’equità e dignità sociale, la piena riconoscibilità del lavoro del settore e per contrastare l’emersione del lavoro nero.

 

L’indennità di malattia

Per accedere all’indennità di malattia si richiede il possesso, non più di 100, ma di 40 contributi giornalieri versati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza della malattia.

 

La nuova retribuzione giornaliera

Il pacchetto di misure a sostegno delle prestazioni nello spettacolo interviene anche sull’importo della retribuzione massima giornaliera di riferimento ai fini del calcolo delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità.

La retribuzione massima giornaliera è incrementata ad euro 100.

 

Il sostegno alla genitorialità

Il sistema di calcolo delle indennità previste in materia è modificato tenendo debitamente conto della discontinuità delle prestazioni lavorative nel settore.

L’importo giornaliero delle indennità è parametrato al reddito percepito nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile, e non nel mese precedente. Spesso, vista la discontinuità delle prestazioni lavorative, nel mese precedente a quello nel corso del quale inizia il congedo, potrebbero non essere reperibili giorni lavorati, o retribuiti, utili per il calcolo dell’indennità.

A chi si applicano le nuove tutele

Le nuove tutele si applicano ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (FPLS).

Gli elenchi degli assicurati al Fondo dovranno essere aggiornati entro 120 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento e successivamente è previsto un obbligo di un aggiornamento quinquennale. L’ultimo adeguamento delle figure professionali è avvenuto nel 2005.

Il nuovo provvedimento permetterà l’accesso alle tutele da parte di un numero sempre più ampio di lavoratori dello spettacolo. Gli aggiornamenti periodici garantiranno, infatti, l’accesso anche alle nuove figure che dovessero progressivamente essere create nel settore.

I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) sono automaticamente assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le Fondazioni lirico sinfoniche sono obbligate ad assicurare il personale orchestrale, anche quello che opera nel cosiddetto golfo mistico (la buca d’orchestra). L’ammontare del premio assicurativo verrà definito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’assicurazione per la disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)

Dal 1° gennaio 2022 è introdotta l’indennità di assicurazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo per la disoccupazione involontaria.

 

Hanno diritto all’indennità i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

–       non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;

–       non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;

–       non essere beneficiari del reddito di cittadinanza;

–      aver maturato nell’ultimo anno precedente alla domanda di disoccupazione almeno quindici giornate di contribuzione;

–      reddito relativo all’anno precedente non superiore a 35 mila euro.

L’indennità sarà corrisposta dietro presentazione di apposita domanda, attestante il possesso dei requisiti richiesti e che il lavoratore deve presentare via telematica all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.  La prestazione è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria.

L’erogazione dell’indennità avviene mensilmente, per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo. L’indennità non potrà in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

 

Il trattamento pensionistico

Il Decreto sostegni bis interviene anche per garantire ai professionisti dello spettacolo la maturazione dell’annualità di contribuzione necessaria per l’accesso al trattamento pensionistico.

In particolare, per i lavoratori a tempo determinato, esercenti attività artistica o tecnica, connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, i contributi giornalieri richiesti per il raggiungimento dell’annualità di contribuzione sono ridotti da 120 a 90.

Per gli attori cinematografici e audiovisivi impegnati in prestazioni caratterizzate da una discontinuità strutturale, e che maturano un numero di giornate relativamente basso, ogni giornata contributiva versata al Fondo determina l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui richiesti.

Si prevede una misura volta a garantire la maturazione dell’annualità di contribuzione in favore di quei lavoratori che, pur raggiungendo un determinato tetto di reddito, non riescono a maturare il numero di contributi giornalieri richiesti.  Si prevede inoltre che il versamento dei contributi al Fondo avvenga anche per le prestazioni rese con riferimento ad attività di insegnamento retribuite, formazione e di carattere promozionale di spettacoli.  Si introduce la possibilità di procedere con il ricongiungimento dei contributi maturati presso altre gestioni.

Proroga moratoria e decreto sostegni bis

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decreto sostegni bis

Il recente Decreto sostegni bis ha prorogato al 31 dicembre 2021 la moratoria di cui al Decreto cura Italia, con importanti novità.

 

Cos’è

L’art 16 del Decreto sostegni bis prevede la proroga della moratoria introdotta dal Decreto cura Italia (DL 18/2020).

Infatti, l’articolo 56 del citato decreto ha introdotto la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese (PMI) per sostenere le imprese danneggiate da COVID-19.

La moratoria spetta anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).

La moratoria prestiti e mutui è dunque una misura di sostegno che consiste nella sospensione del pagamento delle rate di mutui e prestiti rivolta alle imprese operanti in Italia (micro, piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi) e ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

La moratoria è accompagnata da una garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su un’apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI.

 

I termini della moratoria

Secondo quanto previsto inizialmente dal decreto Cura Italia (dl n. 18-2020) il pagamento delle rate di mutui e prestiti è stato sospeso fino al 30 settembre.

Successivamente la moratoria è stata poi prorogata dal decreto agosto a gennaio 2021 ed estesa poi dalla legge di bilancio fino al 30 giugno2021. Per coloro che hanno già fatto richiesta di moratoria, è stato previsto l’allungamento automatico dei termini, salvo rinuncia da parte dell’impresa beneficiaria, mentre per i soggetti che non avevano ancora aderito è stato previsto l’obbligo di apposita istanza.

Questo quadro cambia con il decreto Sostegni bis.

 

La nuova moratoria e per quali debiti spetta

Il decreto sostegni bis conferma la moratoria mutui prorogandola fino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 16 in particolare prevede che le imprese beneficiarie della misura godranno, per le misure indicate nell’art 56, comma 2, di una proroga fino al 31 dicembre 2021.

Quindi potranno beneficiare della proroga della moratoria solo le imprese ed i professionisti già ammessi. Non è, infatti, prevista la riapertura dei termini per accedere alle misure.

La moratoria spetta per le esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, quali mutui e prestiti nelle tipologie specificate dall’ articolo 56 comma 2 DL 18/2020 introduttivo della moratoria.

Si tratta di esposizioni debitorie per le quali i termini di sospensione ivi indicati sono stati appunto prorogati dal Decreto sostegni bis al 31dicembre 2021.

Da segnalare che la proroga della moratoria si applica alla sola quota capitale e non agli interessi.

Dal 1° luglio 2021, quindi, dovranno essere di nuovo pagati gli interessi.

 

Come si accede alla moratoria

La proroga non è più automatica.

Le imprese già ammesse alla misura devono far pervenire all’istituto di credito apposita comunicazione nella quale dovranno dichiarare la volontà di continuare ad usufruire dell’allungamento/sospensione delle rate.

Questa comunicazione può essere trasmessa anche via e-mail, ma deve pervenire entro la scadenza del 15 giugno 2021.

Tax credit: novità nel Decreto sostegni bis

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tax credit

Novità tax credit: tra gli ambiti di intervento del decreto-legge sostegni bis (dl. 73/2021) finalizzati ad arginare l’impatto economico delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid 19, rientrano anche le misure relative ai crediti di imposta.

 

Il recente provvedimento modifica alcuni tax credit già previsti e introduce nuove tipologie.

Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Il bonus affitti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, è stato introdotto dall’articolo 28 del decreto rilancio (dl. 34/2020).

Il decreto sostegni bis, all’articolo 4, ha rinnovato il tax credit affitti e la possibilità di fruirne per l’importo pari al 60% dei canoni di locazione relativi i mesi da gennaio a maggio 2021.

Sono stati infatti modificati i requisiti di accesso.

Il limite di ricavi o compensi richiesto per il periodo precedente di imposta, al fine dell’accesso al tax credit, viene innalzato da 5 milioni a 15 milioni di euro.

Inoltre, la diminuzione del 50% del fatturato o dei corrispettivi, richiesta rispetto al singolo mese (2020) in relazione allo stesso mese dell’anno precedente (2019), è sostituita dal calo del fatturato pari almeno al 30% registrato nel confronto tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di due periodi: 01/4/2020 e 31/03/2021; 01/04/2019 e 31/03/2020.

Quindi per la verifica del calo del fatturato non si mette più a paragone l’ammontare medio mensile del 2020 con il 2019, ma si fa riferimento ad un periodo più ampio.

Il bonus affitto 2021 spetta dunque a coloro che, confrontando l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 hanno registrato un calo del fatturato pari ad almeno il 30 per cento e nel 2019 non hanno superato il limite di ricavi o compensi di 15 milioni di euro.

Il credito di imposta spetta anche ai soggetti privi dei requisiti appena descritti, purchè abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

 

Il bonus affitti

Il bonus affitti è stato confermato anche per le imprese del settore turismo con proroga sino al 31 luglio.

Per tali imprese però restano invariati i requisiti di accesso: le imprese del turismo potranno continuare a beneficiare del bonus, senza alcun limite sul volume di ricavi e compensi, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione (o del 50% dei canoni d’affitto d’azienda) a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

 

Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi non 4. 0

L’articolo 1 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) prevede un credito d’imposta per le aziende che acquistano beni strumentali nuovi e semplici.

Il credito per i beni strumentali nuovi 4. 0, oggetto di precedente focus, è previsto per le sole imprese che investono per la trasformazione tecnologica dell’azienda.

Il credito per i beni strumentali semplici (non 4. 0) è riconosciuto ad aziende, ma anche a professionisti e titolari di partita IVA, nella misura del 10% per gli acquisti effettuati entro il 31/12/2021, o entro il 30/06/2022 in caso di acconto del 20% versato entro il 2021. Per l’anno seguente l’aliquota scende al 6%.

Questo credito d’imposta va fruito in 3 anni, ma già la legge di bilancio 2021 ha previsto che le aziende con fatturato inferiore a 5 milioni possono fruirlo in un’unica quota già nel 2021.

La novità introdotta con il decreto Sostegni bis (articolo 20) consente, invece, anche alle aziende con un volume di ricavi o compensi pari o superiore a 5 milioni di euro di fruire del credito d’imposta in un’unica soluzione.

è quindi ammesso l’utilizzo immediato in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta spettante ad imprese e professionisti, con ricavi o compensi di ammontare superiore a 5 milioni di euro, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli strumentali 4. 0, nell’intervallo temporale compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

 

I nuovi crediti di imposta

L’articolo 32 del nuovo decreto ha introdotto il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Le imprese, professionisti, gli enti non commerciali ma anche gli enti del terzo settore e le strutture ricettive extra alberghiere possono fruirne nella misura del 30% per le spese di sanificazione degli ambienti lavorativi sostenute nei mesi di giugno-agosto 2021 e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori e degli utenti (incluse le spese per la somministrazione di tamponi). Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60. 000 euro per ciascun beneficiario.

Sono previsti infine ulteriori crediti di imposta per imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini (articolo 31) e per le imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano accordi di filiera per la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa nei piccoli comuni (articolo 67).

Decreto sostegni bis

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Il Consiglio dei ministri, in data 20 maggio 2021, ha approvato il decreto-legge sostegni bis (dl. N. 73/2021) che contiene misure connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19 e delle quali usufruiranno le imprese e i professionisti.
Ma non solo.

I nuovi aiuti investono più settori. Ecco una sintesi delle misure che andremo successivamente ad approfondire con focus dedicati.

Aiuti alle imprese: il nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto.

Tra le misure di maggiore interesse rientrano i nuovi contributi a fondo perduto per dare sostegno alle partite iva. è infatti stanziato un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto pari a 15 miliardi che amplia la categoria dei beneficiari. L’erogazione dei contributi è prevista per i titolari di partita iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

Misure fiscali a sostegno dell’economia.

Ecco le nuove misure previste a supporto delle imprese per abbattere i costi fissi:

–      il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto di immobili ad uso non abitativo da gennaio a maggio 2021. Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021;

–      l’esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia;

–      proroga fino a luglio 2021 del contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici;

–      viene accresciuta con uno stanziamento di 1,6 miliardi la dotazione del Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese;

–      viene integrato con 100 milioni di euro il Fondo per gli operatori del turismo invernale;

–      viene potenziato con 120 milioni di euro il Fondo per sostenere le attività connesse con eventi e matrimoni e i parchi tematici;

–      viene istituito un Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse con una dotazione di 100 milioni di euro;

–      viene rinviata a gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddetta plastic tax.

Nuova proroga per la sospensione delle attività di riscossione.

Viene differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione, in precedenza fissata al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del Decreto sostegni (dl. N. 41/2021).

La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del decreto legge n. 18/2020 (cd. Decreto cura Italia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Accesso al credito e liquidità delle imprese.

Il decreto sostegni bis  prevede lo stanziamento di 9 miliardi di euro in misure che hanno come obiettivo l’incremento della liquidità delle imprese e le possibilità di accesso al credito.

A tal fine sono prorogati interventi già in vigore e introdotti nuovi incentivi:

– è prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti;

– sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da Garanzia Italia di Sace;

– è previsto un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021;

– è estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni ex superammortamento;

– viene introdotta un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e pmi innovative;

– con uno stanziamento di 1,6 miliardi, viene accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.

Aiuti ai giovani per l’acquisto della prima casa.

Si amplia la platea dei giovani destinatari delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa (esenzione dell’imposta sostitutiva su bollo e ipoteche), con un ISEE fino a 40. 000 euro.

Si dispone il potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50% all’80%.

Ulteriori misure.

Il governo ha infine approvato con il nuovo decreto lo stanziamento di ulteriori fondi per tutelare i lavoratori, persone e famiglie in difficoltà economica.

In particolare, per il lavoro il blocco dei licenziamenti è prorogato al 28 agosto, solo per chi già beneficia della cassa Covid entro il mese di giugno.  

Nuova indennità una tantum per i lavoratori agricoli e anche per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il decreto sostegni.  

Inoltre, il decreto sostegni bis introduce interventi per rafforzare il sistema sanitario e promuovere lo sviluppo degli enti territoriali. Sono infine stanziate nuove risorse per potenziare le strutture scolastiche e lo sviluppo della ricerca di base.

Decreto sostegni bis

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Il decreto sostegni bis (dl. 73/2021) prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

Le tre tipologie di contributi

L’articolo 1 del decreto sostegni bis prevede tre tipi di aiuti, per supportare un numero più ampio di soggetti danneggiati dalla pandemia da Covid 19:

1.      replica del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto sostegni uno (dl. 41/2021);

2.      nuovo contributo basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;

3.      nuovo contributo con finalità perequativa che si concentra sui risultati economici anziché sul fatturato.

Replica del contributo a fondo perduto (Decreto sostegni uno) per le partite iva con determinate classi di ricavi.

I professionisti e partite iva che hanno già ricevuto il contributo di marzo percepiranno l’ulteriore contributo in automatico, senza alcuna ulteriore istanza e l’importo ricevuto sarà identico a quello già erogato.

I professionisti e partite iva che non hanno ancora usufruito dell’aiuto, dovranno presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle entrate entro il 28 maggio 2021.

Il contributo a fondo perduto presuppone il calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020.

Spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto nel Decreto sostegni uno.

è corrisposto dall’Agenzia delle entrate a condizione che, alla data di entrata in vigore del decreto, i destinatari abbiano la partita Iva attiva, non abbiano già restituito il precedente contributo, o quest’ultimo non risulti indebitamente percepito.

 

In caso di accoglimento dell’istanza, l’aiuto è erogato a scelta tra:

–      accredito diretto sul conto corrente bancario o postale;

–      sotto forma di credito d’imposta, se il richiedente ha effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Il nuovo contributo basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto sostegni uno è possibile accedere anche al nuovo bonus.

Il contributo, per i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, presuppone:

–      ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto;

–      un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, a soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto ed enti pubblici.

L’ammontare viene poi determinato applicando delle percentuali, decrescenti in funzione del reddito, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Le percentuali applicate sono identiche alle precedenti (dal 60% al 20%). Sono più elevate se il contribuente ha non ha ancora ottenuto il precedente contributo.

Infatti, è possibile presentare istanza di accesso al nuovo aiuto anche in quest’ultimo caso.

Per tutti i soggetti, l’istanza per il riconoscimento del contributo deve essere presentata via telematica alla Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno definite con provvedimento direttoriale dell’Agenzia. Il termine, a pena di decadenza, è di 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

Se dall’istanza per il riconoscimento di questo contributo emerge un contributo inferiore rispetto a quello già ottenuto di cui al decreto sostegni uno, l’Agenzia non darà seguito all’istanza. Viceversa, se il nuovo bonus spettante è superiore, si ha diritto a percepire la differenza.

L’importo di questo contributo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta.

Il contribuente può usare il contributo sotto forma di credito d’imposta, in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

 

Nuovo contributo a fondo perduto per partite iva con peggioramento del risultato economico

Il decreto sostegni bis non tralascia gli operatori economici più colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid.

Ai titolari di partita iva che producono reddito agrario ed alle partite iva esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che abbiano subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (in misura pari o superiore alla percentuale ancora da definire con decreto del Ministro dell’economia).

L’importo del contributo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta.

Anche in questo caso, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

I soggetti interessati presentano istanza telematica all’Agenzia delle entrate, anche tramite intermediario, entro 30 giorni dall’avvio della procedura telematica di presentazione.

L’istanza va trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020, è presentata entro il 10/09/2021.

La società semplice come strumento di gestione e tutela del proprio patrimonio

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La società semplice, organizzazione elementare per l’esercizio di attività non commerciale, è uno strumento particolarmente snello e attraente di pianificazione patrimoniale per le famiglie imprenditoriali che vogliano gestire e organizzare i propri beni mobili e immobili.  Quali sono i vantaggi derivanti dalla sua costituzione?

 

Cos’è

La società semplice è una forma elementare di società per lo svolgimento di attività agricole, professioni intellettuali in forma societaria, attività sportive dilettantistiche, gestione proprietà mobiliari e immobiliari.

Per la sua costituzione non è prevista una forma predeterminata. Solo in caso di apporto di beni immobili o di diritti reali immobiliari, l’articolo 2251 c. C. Prevede l’atto costitutivo scritto.

 

I vantaggi della società semplice

Tra i vantaggi prevalgono i limitati obblighi di natura formale:

–  assenza di organi sociali obbligatori poiché ogni socio è amministratore in via disgiunta dagli altri e non ha adempimenti da compiere, a parte quelli fiscali (dichiarazione dei redditi tramite modello Unico, percepiti secondo la proporzione stabilita nello statuto);

–  contabilità agevolata e semplificata perché la società non ha l’obbligo di redigere e depositare il bilancio di esercizio e di tenuta delle scritture contabili.

Inoltre, la società semplice, non potendo svolgere attività commerciale, non è un soggetto fallibile.

Ulteriore vantaggio è la rilevante autonomia statutaria che consente ai soci di regolare la struttura organizzativa ed i propri rapporti.

Si pensi, alle clausole di pianificazione successoria che, nelle società in ambito familiare, circoscrivono il godimento del patrimonio in favore dei soci familiari, con esclusione espressa dei non consanguinei o alle clausole che regolano la modalità di liquidazione della quota sociale in capo all’erede.

Ammesse anche le clausole che introducono soci d’opera (commercialisti e avvocati) per attività di consulenza verso la società nel caso di figli ritenuti non idonei ad una gestione autonoma della ricchezza familiare. Quando verrà a mancare il genitore/imprenditore, il figlio potrà compiere date operazioni solo dietro consenso del socio d’opera.

 

L’inattaccabilità del patrimonio conferito

La società semplice è oggi una scelta di crescente attrattiva. è opportuno chiedersi: è davvero una “cassaforte” che rende certa e duratura l’inattaccabilità del patrimonio alle aggressioni dei terzi?

Conferire i beni in società semplice, non determina un livello di intangibilità del patrimonio totale (riscontrabile in altri strumenti quali il trust o le polizze).

Questo non esclude che attraverso la costituzione di una società semplice si possa conseguire un’apprezzabile tutela attraverso una serie di accorgimenti. Per questo motivo occorre essere consapevoli delle norme giuridiche che regolano il tipo di società.

Le società semplici sono società di persone la cui struttura privilegia la componente personalistica dei partecipanti. La modifica del contratto sociale è perciò subordinata al consenso di tutti i soci (articolo 2252 c. C. )

Su questo presupposto normativo la giurisprudenza ha costruito la conseguenza per cui, una volta costituita la società semplice, i creditori particolari non possono agire per l’esecuzione forzata del patrimonio conferito dai soci perché, così facendo, il creditore si sostituirebbe al socio, contro la volontà degli altri soci.

L’esecuzione forzata non è ammessa per legge a fronte del carattere personalistico della società semplice.

Ecco spiegata la nascita del concetto di “cassaforte”, carattere spesso attribuito a priori alla società semplice.

Una serie di valutazioni giuridiche ci impongono di rivedere il concetto di “cassaforte” almeno nella valenza più attenuata di “contenitore” del patrimonio conferito.

Bisogna essere consapevoli di un dato normativo immodificabile al quale una società semplice non può sfuggire. La società semplice resiste all’espropriazione del creditore particolare del socio solo in costanza del rapporto societario.

Infatti, finché dura la società il creditore particolare può limitarsi a far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere solo atti conservativi sulla quota spettante al socio nella fase di liquidazione. Inoltre, se gli altri beni del debitore non sono sufficienti a soddisfare il creditore particolare, questi può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore (articolo 2270 c. C. ).

In sostanza la società semplice tutela in modo apprezzabile, ma non totalitario, i beni conferiti nella società.

 

Esiste un accorgimento per beneficiare di questa tutela e rafforzarla il più possibile?

Si.

Bisogna assicurarsi di prevedere nell’atto costitutivo la non trasferibilità della quota di partecipazione del socio. Solo così facendo tra gli atti (conservativi) che, in costanza del rapporto societario, il creditore particolare del socio può compiere sulla quota a lui spettante, ai sensi dell’articolo 2270 c. C. , non rientrerà il pignoramento che, come detto, comporterebbe una modifica coattiva del rapporto sociale, non ammessa dal carattere personalistico della società semplice.

Certo, la libera trasferibilità delle quote potrebbe rivelarsi una scelta che attribuisce maggiore autonomia nella gestione e circolazione del proprio patrimonio, ma al contempo determina l’applicazione delle regole ordinarie. Le quote potranno essere espropriate anche nelle ipotesi in cui sia stato previsto il diritto di prelazione in favore degli altri soci.

Si può, in conclusione, affermare che l’impermeabilità dei beni alle vicende finanziarie e fiscali dei soci conferenti non è illimitata e duratura. Ma non si può neppure escludere che sussista, almeno parzialmente, e che si possa rafforzare a patto di ponderare la scelta di talune clausole in sede di costituzione.

 

Società semplice e altri strumenti per tutelare il patrimonio

Per una maggiore tutela del patrimonio, una fondazione estera o una società di scopo sono strumenti utilizzabili in aggiunta alla società di persone, se in possesso dei requisiti.

è bene ricordarsi che dare alla propria attività la forma giuridica di società semplice presenta i suoi numerosi vantaggi ma anche le sue complessità proprio nel rapporto tra i creditori e i soci.

Se stai valutando di costituire una società semplice, siamo a disposizione per una attenta valutazione del tuo caso.

Sconti fiscali per le società che finanziano la ricerca

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Le società e i privati possono compiere elargizioni spontanee a favore di enti no profit che svolgono attività di particolare rilevanza sociale. La legge premia gli autori delle liberalità con una serie di sconti fiscali.

Verifichiamo la normativa applicabile con riferimento ai soggetti Ires.

 

Cos’è

La legge premia gli autori delle liberalità  riconoscendo nello specifico, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, la deduzione e la detrazione.

La misura generale è la deduzione dal reddito sia per le persone fisiche (soggetti Irpef) che per le società (soggetti Ires). Le sole persone fisiche hanno però la facoltà di optare per la detrazione.

Erogazioni liberali a favore di ONLUS, ODV e APS

Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), benché non abbia avuto ancora piena attuazione nelle sue disposizioni generali, è già efficace dal 1° gennaio 2018 per quanto riguarda le disposizioni dell’art. 83 relative alle deduzioni e detrazioni fiscali delle erogazioni liberali.

Ai sensi dell’articolo 83, c 2, D Lgs 117/17 le erogazioni liberali a favore di enti non commerciali (“ETS”) con qualifica di ONLUS, ODV o APS iscritti al Registro unico nazione del terzo settore (RUNTS) sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Una volta che la Riforma del terzo settore sarà a regime, la misura sarà applicabile a tutti gli enti non commerciali iscritti al RUNTS ed a talune condizioni anche alle cooperative sociali e imprese sociali non costituite in forma di società.

La deducibilità prevista dalla norma non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge.

Le erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica

Le erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore (enti iscritti nell’omonimo registro) che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di “ricerca scientifica di particolare interesse sociale” (articolo 5 lett. H del CTS) godono del medesimo trattamento fiscale sopra descritto, contenuto nell’articolo 83 CTS così come le erogazioni a favore di altri enti del terzo settore.

Va segnalato, per completezza, che una serie di norme previgenti si affiancano alla nuova normativa illustrata. Si tratta pur sempre di disposizioni riguardanti nello specifico la deducibilità delle donazioni a favore di enti di ricerca scientifica e che resteranno in vigore anche dopo l’entrata in funzione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Per i soggetti Ires resta in vigore l’articolo 1, comma 353, L 266/05, DPCM 8 luglio 2019.

Quindi in alternativa alla deducibilità del 10% delle donazioni compiute ai sensi dell’articolo 83, c 2, D Lgs 117/17 in favore degli ETS, invece per le sole donazioni erogate dalle società ai fini della ricerca scientifica nei confronti di associazioni e fondazioni riconosciute, enti pubblici di ricerca, con oggetto statutario lo svolgimento o promozione della ricerca scientifica, elencate in apposito DPCM periodicamente aggiornato, si applica la deducibilità totale dell’importo erogato, senza vincoli assoluti o in percentuale.

Come dedurre le donazioni a favore della ricerca.

I contributi devono essere versati in modo tracciabile attraverso il sistema bancario o postale, anche utilizzando il pagamento online con carta di credito. La dicitura “erogazione liberale” va indicata con chiarezza.

Ai fini della deducibilità, infatti, deve allegarsi alla propria dichiarazione dei redditi il documento idoneo attestante il versamento effettuato (es. Contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale).  

Non è quindi ammessa deducibilità per i contributi versati in contanti e come quote associative.

Inoltre, dal 2021, in applicazione delle vigenti disposizioni in ambito tributario (Decreto del 30/01/2018 – Min. Economia e Finanze), l’associazione beneficiaria è tenuta a trasmettere il codice fiscale del donante e l’importo dell’erogazione liberale direttamente all’Agenzia delle Entrate per la registrazione del dato nella dichiarazione precompilata.

Perciò è necessario che la società erogante la liberalità indichi anche il proprio codice fiscale nella causale del bollettino postale, del bonifico bancario o nel form di donazione online predisposto dalla associazione ricevente.

 

Agevolazioni fiscali per le donazioni a supporto dell’Emergenza Coronavirus

Da ultimo, si segnala che per le donazioni effettuate nel 2020 con causale di “donazione a favore dei progetti di contenimento e gestione dell’Emergenza Covid-19” godono dei seguenti benefici fiscali (articolo 66, Dl. 18/2020):

• per le persone fisiche è prevista la detrazione al 30% dell’erogazione liberale fino a donazioni di 30mila euro;

• per le aziende e altri soggetti titolari di reddito d’impresa è prevista la deduzione senza limiti ai fini IRES  e ai fini IRAP.

Tax credit affitti per le aziende 2021

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La difficoltà economica per i numerosi lockdown e le misure restrittive per il contenimento della emergenza da Covid-19 ha portato all’introduzione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.  La misura è stata introdotta dal decreto rilancio (dl. 34/2020) e alleggerisce i costi fissi dei contribuenti in difficoltà. Da ultimo l’Agenzia delle entrate conferma la possibilità di cessione del bonus anche per chi paga i canoni 2020 in ritardo.

 

Cos’è.

Il bonus affitti è stato introdotto dall’articolo 28 del decreto rilancio (dl. 34/2020) e va a sommarsi al quadro delle agevolazioni previste per sostenere le imprese in difficoltà per l’emergenza epidemiologica da Covid 19.

A chi spetta.

Possono accedere:

– i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (art. 28 comma 1);  

– le strutture alberghiere, termali, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (art. 28 comma 3);

– le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio (art. 28 comma 3 bis);

– gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 28 comma 4).

A tal fine i beneficiari devono:

– avere registrato, nel periodo di imposta precedente a quello in corso, un volume di affari non superiore a 5 milioni di euro. ;

– aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il requisito della riduzione non è necessario per le attività avviate nel 2019 e per le partite IVA con sede in uno dei comuni con stato d’emergenza in atto al 31 gennaio 2020 alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Alle strutture alberghiere, termali, agenzie di viaggio e ai tour operator spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi.

Le imprese di commercio al dettaglio hanno diritto al tax credit con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso.

In attesa del decreto sostegni bis, in approvazione per la settimana dal 17 al 22 maggio, il beneficio potrebbe estendersi a tutte le imprese e le partite IVA con i requisiti per accedere ai contributi a fondo perduto del primo decreto sostegni, ossia fatturato fino a 10 milioni di euro e perdita media mensile di ricavi pari ad almeno il 30%.

Inoltre, per gli operatori del turismo e alberghi il credito di imposta potrebbe essere prorogato a fine maggio 2021.

Il tax credit affitti si avvia verso una modifica dei requisiti di accesso che proroga e potenzia l’agevolazione.

Quali canoni.

Il credito di imposta spetta per i seguenti canoni:

– canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;

– canoni di affitto di azienda e di contratti a prestazioni complesse comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 30 aprile 2021 a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. L’imminente decreto sostegni bis potrebbe ammettere una proroga sino a fine maggio 2021.

Come previsto dalla Agenzia delle entrate, il credito sorge sia per i canoni pagati entro il 31/12/2020 ma anche per i canoni, maturati nei singoli mesi indicati dalla legge, pagati in ritardo nel 2021 oppure pagati in anticipo nel 2019 (interpello n. 263 del 19 aprile 2021).

Importo del tax credit.

l credito è commisurato all’importo mensile del canone versato nel periodo d’imposta 2020 relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, poi esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 in favore delle partite IVA maggiormente colpite dalle restrizioni.

I beneficiari possono usufruire del credito ciascuno in misura diversificata per tipologia di canoni:

– 60% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;

– 30% per i canoni di affitto di azienda e di contratti a prestazioni complesse. L’importo del credito è del 50% per le strutture turistico ricettive (in caso di stipula di due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti).

Alle imprese di commercio al dettaglio spetterà rispettivamente per il 20% e per il 10% dell’ammontare complessivo dei canoni.

Come utilizzare il tax credit.

Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, tramite F24, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

La cessione del bonus affitti.

Fino al 31/12/2021, come da decreto rilancio, i beneficiari del tax credit possono scegliere tra uso diretto e cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti (locatore incluso) a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone dovuto nel 2020. L’agenzia delle entrate estende l’opzione anche a chi paga i canoni 2020 in anticipo (nell’anno 2019) e in ritardo (nel 2021) a patto di rispettare la scadenza del 31/12/ 2021.

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