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martedì 21 Gennaio 2025
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE: Assistenza e Pianificazione Reddituale e Patrimoniale

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Adempimenti fiscali Attività all'estero,Dichiarazione dei redditi,Tassazione dei redditi esteri,Crediti d'imposta,Comunicazione dei beni all'estero,IVAFE,Adempimenti IVA,Registrazione IVA,Investimenti internazionali

Fiscalità Internazionale: Assistenza e Pianificazione reddituale e patrimoniale

Il network attraverso una capillare ed internazionale rete di professionisti, offre assistenza tributaria e legale per pianificare e tutelare sia gli aspetti reddituali che patrimoniali di un nucleo familiare che la costituzione e gestione di filiali, stabili organizzazioni, uffici di rappresentanza o costituzione di società, in Europa ed in Asia.

La conoscenza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni consente di pianificare in via preventiva,  evitando errori inquadrabili dalle amministrazioni finanziarie come fattispecie di evasione e/o di elusione fiscale.  Il nostro intervento è finalizzato a consentire di perseguire un risparmio lecito di imposta nel rispetto dell’ordinamento giuridico in  vigore.

 

 

Paese contraente Stipula In vigore dal Convenzioni contro le doppie imposizioni
Albania Firma: Tirana 12. 12. 1994
Ratifica: L. 21. 05. 1998, n. 175
21. 12. 1999  Albania – PDF in italiano
Albania – PDF in inglese
Algeria Firma: Algeri 03. 02. 1991
Ratifica: L. 14. 12. 1994, n. 711
30. 06. 1995  Algeria – PDF in italiano
Algeria – PDF in francese
Arabia Saudita Firma: Riad 13. 01. 2007
Ratifica: L. 22. 10. 2009, n. 159
01. 12. 2009 Arabia Saudita – PDF in italiano 
Arabia Saudita – PDF in inglese
Argentina Firma: Roma 15. 11. 1979
Ratifica: L. 27. 04. 1982, n. 282
15. 12. 1983  Argentina – PDF in italiano
Argentina – PDF in inglese
Armenia Firma: Roma 14. 06. 2002
Ratifica: L. 25. 10. 2007, n. 190
05. 05. 2008  Armenia – PDF in italiano
Australia Firma: Canberra 14. 12. 1982
Ratifica: L. 27. 05. 1985, n. 292
05. 11. 1985  Australia – PDF in italiano
Australia – PDF in inglese
Austria Firma: Vienna 29. 06. 1981
Ratifica: L. 18. 10. 1984, n. 762
06. 04. 1985  Austria – PDF in italiano
Austria – PDF in inglese
Azerbaijan Firma: Bakù 21. 07. 2004
Ratifica: L. 03. 02. 2011, n. 6
13. 08. 2011  Azerbaijan – PDF in italiano
Azerbaijan – PDF in inglese
Bangladesh Firma: Roma 20. 03. 1990
Ratifica: L. 05. 07. 1995, n. 301
07. 07. 1996 Bangladesh – PDF in italiano
Bangladesh – PDF in inglese
Belgio Firma: Roma 29. 04. 1983
Ratifica: L. 03. 04. 1989, n. 148
29. 07. 1989 Belgio – PDF in italiano
Belgio – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Bruxelles 11/10/2004
Ratifica: L. 14/01/2013, n. 6
17. 04. 2013 Belgio – 2° protocollo – PDF in italiano
Bielorussia Firma: Minsk 11. 08. 2005
Ratifica: L. 29. 05. 2009, n. 74
30. 11. 2009 Bielorussia – PDF in italiano
Bielorussia – PDF in inglese
Brasile Firma: Roma 03. 10. 1978
Ratifica: L. 29. 11. 1980, n. 844
24. 04. 1981 Brasile – PDF in italiano
Brasile – PDF in inglese
Bulgaria Firma: Sofia 21. 09. 1988
Ratifica: L. 29. 11. 1990, n. 389
10. 06. 1991 Bulgaria – PDF in italiano
Bulgaria – PDF in inglese
Canada Firma: Ottawa 03. 06. 2002
Ratifica: L. 24. 03. 2011
25. 11. 2011 Canada – PDF in italiano
Cina Firma: Pechino 31. 10. 1986
Ratifica: L. 31. 10. 1989, n. 376
13. 12. 1990 Cina – PDF in italiano
Cina – PDF in inglese
Cipro Firma: Nicosia 04. 06. 2009
Ratifica:L. 03. 05. 2010, n. 70
23. 11. 2010 Cipro – PDF in italiano – Inglese
Corea del Sud Firma: Seul 10. 01. 1989
Ratifica: L. 10. 02. 1992, n. 199
14. 07. 1992 Corea del Sud – PDF in italiano
Corea del Sud – PDF in inglese
Costa d’Avorio Firma: Abidjan 30. 07. 1982
Ratifica: L. 27. 05. 1985, n. 293
15. 05. 1987 Costa d’avorio – PDF in italiano
Costa d’avorio – PDF in inglese
Croazia Firma: Roma 20. 10. 1999
Ratifica: L. 29. 05. 2009, n. 75
15. 12. 2010 Croazia – PDF in italiano
Croazia – PDF in inglese
Danimarca Firma: Copenaghen 05. 05. 1999
Ratifica: L. 11. 07. 2002, n. 170
27. 01. 2003 Danimarca – PDF in italiano
Danimarca – PDF in inglese
Ecuador Firma: Quito 23. 05. 1984
Ratifica: L. 31. 10. 1989, n. 377
01. 02. 1990 Ecuador – PDF in italiano
Ecuador – PDF in inglese
Egitto Firma: Roma 07. 05. 1979
Ratifica: L. 25. 05. 1981, n. 387
28. 04. 1982 Egitto – PDF in italiano
Egitto – PDF in inglese
Emirati Arabi Uniti Firma: Abu Dhabi 22. 01. 1995
Ratifica: L. 28. 08. 1997, n. 309
05. 11. 1997 Emirati Arabi uniti – PDF in italiano
Emirati Arabi uniti – PDF in inglese
Estonia Firma: Tallinn 20. 03. 1997
Ratifica: L. 19. 10. 1999, n. 427
22. 02. 2000 Estonia – PDF in italiano
Estonia – PDF in inglese
Etiopia Firma: Roma 08. 04. 1997
Ratifica: L. 19. 08. 2003, n. 242
09. 08. 2005  Etiopia – PDF in italiano
Federazione Russa Firma: Roma 09. 04. 1996
Ratifica: L. 09. 10. 1997, n. 370
30. 11. 1998 Russia – PDF in italiano
Russia – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Lecce 13. 06. 2009
Ratifica:L. 13. 05. 2011 n. 80
 01. 06. 2012 Italiano
Inglese
Filippine Firma: Roma 05. 12. 1980
Ratifica: L. 28. 08. 1989, n. 312
15. 06. 1990 Filippine – PDF in italiano
Filippine – PDF in inglese
Finlandia Firma: Helsinki 12. 06. 1981
Ratifica: L. 25. 01. 1983, n. 38
23. 10. 1983 Finlandia – PDF in italiano
Finlandia – PDF in inglese
Francia Firma: Venezia 05. 10. 1989
Ratifica: L. 07. 01. 1992, n. 20
01. 05. 1992 Francia – PDF in italiano
Francia – PDF in inglese
Georgia Firma: Roma 31. 10. 2000
Ratifica: L. 11. 07. 2003, n. 205
19. 02. 2004 Georgia – PDF in italiano
Ghana Firma: Accra 19. 02. 2004
Ratifica: L. 06. 02. 2006, n. 48
5. 07. 2006 Ghana – PDF in italiano
Germania Firma: Bonn 18. 10. 1989
Ratifica: L. 24. 11. 1992, n. 459
26. 12. 1992 Germania – PDF in italiano
Germania – PDF in inglese
Giappone Firma: Tokyo 20. 03. 1969
Ratifica: L. 18. 12. 1972, n. 855
17. 03. 1973 Giappone – PDF in italiano
Giappone – PDF in inglese
Giordania Firma: Amman 16. 03. 2004
Ratifica: L. 23. 10. 2009, n. 160
10. 05. 2010 Giordania – PDF in italiano
Giordania – PDF in inglese
Grecia Firma: Atene 03. 09. 1987
Ratifica: L. 30. 12. 1989, n. 445
20. 09. 1991 Grecia – PDF in italiano
Grecia – PDF in inglese
India Firma: New Delhi 19. 02. 1993
Ratifica: L. 14. 07. 1995, n. 319
23. 11. 1995 India – PDF in italiano
India – PDF in inglese
Indonesia Firma: Giacarta 18. 02. 1990
Ratifica: L. 14. 12. 1994, n. 707
02. 09. 1995 Indonesia – PDF in italiano
Indonesia – PDF in inglese
Irlanda Firma: Dublino 11. 06. 1971
Ratifica: L. 09. 10. 1974, n. 583
14. 02. 1975 Irlanda – PDF in italiano
Irlanda – PDF in inglese
Islanda Firma: Roma 10. 09. 2002
Ratifica: L. 04. 08. 2008, n. 138
14. 10. 2008 Islanda – PDF in italiano
Israele Firma: Roma 08. 09. 1995
Ratifica: L. 09. 10. 1997, n. 371
06. 08. 1998 Israele – PDF in italiano
Israele – PDF in inglese
Jugoslavia Ex: (1) Firma: Belgrado 24. 02. 1982
Ratifica: L. 18. 12. 1984, n. 974
03. 07. 1985 Jugoslavia Ex – PDF in italiano
Jugoslavia Ex – PDF in inglese
Kazakhistan Firma: Roma 22. 09. 1994
Ratifica: L. 12. 03. 1996, n. 174
26. 02. 1997 Kazakhistan – PDF in italiano
Kazakhistan – PDF in inglese
Kuwait Firma: Roma 17. 12. 1987
Ratifica: L. 07. 01. 1992, n. 53
11. 01. 1993 Kuwait – PDF in italiano
Kuwait – PDF in inglese
Lettonia Firma: Riga 21. 05. 1997
Ratifica: L. 18. 03. 2008, n. 73
16. 04. 2008 Lettonia – PDF in italiano
Libano Firma: Beirut 22. 11. 2000
Ratifica: L. 03. 06. 2011, n. 87
21. 11. 2011 Libano – PDF in italiano
Libano – PDF in inglese
Lituania Firma: Vilnius 04. 04. 1996
Ratifica: L. 09. 02. 1999, n. 31
03. 06. 1999 Lituania – PDF in italiano
Lituania – PDF in inglese
Lussemburgo Firma: Lussemburgo 03. 06. 1981
Ratifica: L. 14. 08. 1982, n. 747
04. 02. 1983 Lussemburgo – PDF in italiano
Lussemburgo – PDF in inglese
Macedonia Firma: Roma 20. 12. 1996
Ratifica: L. 19. 10. 1999, n. 482
08. 06. 2000 Macedonia – PDF in italiano
Malaysia Firma: Kuala Lumpur 28. 01. 1984
Ratifica: L. 14. 10. 1985, n. 607
18. 04. 1986 Malaysia – PDF in italiano
Malaysia – PDF in inglese
Malta Firma: La Valletta 16. 07. 1981
Ratifica: L. 02. 05. 1983, n. 304
08. 05. 1985 Malta – PDF in italiano
Marocco Firma: Rabat 07. 06. 1972
Ratifica: L. 05. 08. 1981, n. 504
10. 03. 1983 Marocco – PDF in italiano
Marocco – PDF in inglese
Mauritius Firma: Port Louis 09. 03. 1990
Ratifica: L. 14. 12. 1994, n. 712
28. 04. 1995 Mauritius – PDF in italiano
Mauritius – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Port Louis 09. 02. 2010
Ratifica: 31. 08. 2012
Italiano
Inglese
Messico Firma: Roma 08. 07. 1991
Ratifica: L. 14. 12. 1994, n. 710
12. 03. 1995 Messico – PDF in italiano
Messico – PDF in inglese
Moldova Firma: Roma 03. 07. 2002
Ratifica: L. 03. 02. 2011, n. 8
14. 07. 2011 Moldova – PDF in italiano
Moldova – PDF in inglese
Mozambico Firma: Maputo 14. 12. 1998
Ratifica: L. 23. 04. 2003, n. 110
06. 08. 2004 Mozambico – PDF in italiano
Norvegia Firma: Roma 17. 06. 1985
Ratifica: L. 02. 03. 1987, n. 108
25. 05. 1987 Norvegia – PDF in italiano
Norvegia – PDF in inglese
Nuova Zelanda Firma: Roma 06. 12. 1979
Ratifica: L. 10. 07. 1982, n. 566
23. 03. 1983 Nuova Zelanda – PDF in italiano
Nuova Zelanda – PDF in inglese
Oman Firma: Mascate 06. 05. 1998
Ratifica: L. 11. 03. 2002, n. 50
22. 10. 2002 Oman – PDF in italiano
Paesi Bassi Firma: L’Aja 08. 05. 1990
Ratifica: L. 26. 07. 1993, n. 305
03. 10. 1993 Olanda – PDF in italiano
Olanda – PDF in inglese
Pakistan Firma: Roma 22. 06. 1984
Ratifica: L. 28. 08. 1989, n. 313
27. 02. 1992 Pakistan – PDF in italiano
Pakistan – PDF in inglese
Polonia Firma: Roma 21. 06. 1985
Ratifica: L. 21. 02. 1989, n. 97
26. 09. 1989 Polonia – PDF in italiano
Polonia – PDF in inglese
Portogallo Firma: Roma 14. 05. 1980
Ratifica: L. 10. 07. 1982, n. 562
15. 01. 1983 Portogallo – PDF in italiano
Portogallo – PDF in inglese
Qatar Firma: Roma 15. 10. 2002
Ratifica: L. 02. 07. 2010, n. 118
07. 02. 2011 Qatar – PDF in italiano
Regno Unito Firma: Pallanza 21. 10. 1988
Ratifica: L. 05. 11. 1990, n. 329
31. 12. 1990 Regno Unito – PDF in italiano
Regno Unito – PDF in inglese
Repubblica Ceca Firma: Praga 05. 05. 1981
Ratifica: L. 02. 05. 1983, n. 303
26. 06. 1984 Repubblica Ceca – PDF in italiano
Repubblica Ceca – PDF in inglese
Repubblica Slovacca Firma: Praga 05. 05. 1981
Ratifica: L. 02. 05. 1983, n. 303
26. 06. 1984 Repubblica Slovacca – PDF in italiano
Repubblica Slovacca – PDF in inglese
Romania Firma: Bucarest 14. 01. 1977
Ratifica: L. 18. 10. 1978, n. 680
06. 02. 1979 Romania – PDF in italiano
Romania – PDF in inglese
San Marino Firma: Roma 21 marzo 2002
Ratifica: L 19. 07. 2013, n. 88
03. 10. 2013 San Marino – PDF in italiano
Protocollo di modifica
Firma: Roma 13 giugno 2012
Ratifica: L 19. 07. 2013, n. 88
03. 10. 2013
Senegal Firma: Roma 20. 07. 1998
Ratifica: L. 20. 12. 2000, n. 417
24. 10. 2001 Senegal – PDF in italiano
Siria Firma: Damasco 23. 11. 2000
Ratifica: L. 28. 04. 2004, n. 130
15. 01. 2007 Siria – PDF in italiano
Siria – PDF in inglese
Singapore Firma: Singapore 29. 01. 1977
Ratifica: L. 26. 07. 1978, n. 575
12. 01. 1979 Singapore – PDF in italiano
Singapore – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Singapore 24. 05. 2011
Ratifica: L. 31. 08. 2012, n. 157
19. 10. 2012 Italiano
Slovenia Firma: Lubiana 11. 09. 2001
Ratifica: L. 29. 05. 2009, n. 76
12. 01. 2010 Slovenia – PDF in italiano
Slovenia – PDF in inglese
Spagna Firma: Roma 08. 09. 1977
Ratifica: L. 29. 09. 1980, n. 663
24. 11. 1980 Spagna – PDF in italiano
Spagna – PDF in inglese
Sri Lanka Firma: Colombo 28. 03. 1984
Ratifica: L. 28. 08. 1989, n. 314
09. 05. 1991 Sri Lanka – PDF in italiano
Sri Lanka – PDF in inglese
Stati Uniti Firma: Washington 25. 08. 1999
Ratifica: L. 03. 03. 2009, n. 20
16. 12. 2009  Stati Uniti – PDF in italiano  
Sud Africa Firma: Roma 16. 11. 1995
Ratifica: L. 15. 12. 1998, n. 473
02. 03. 1999 Sud Africa – PDF in italiano
Sud Africa – PDF in inglese
Svezia Firma: Roma 06. 03. 1980
Ratifica: L. 04. 06. 1982, n. 439
05. 07. 1983 Svezia – PDF in italiano
Svezia – PDF in inglese
Svizzera Firma: Roma 09. 03. 1976
Ratifica: L. 23. 12. 1978, n. 943
27. 03. 1979 Svizzera – PDF in italiano
Svizzera – PDF in inglese
Tanzania Firma: Dar Es Salam 07. 03. 1973
Ratifica: L. 07. 10. 1981, n. 667
06. 05. 1983 Tanzania – PDF in italiano
Tanzania – PDF in inglese
Thailandia Firma: Bangkok 22. 12. 1977
Ratifica: L. 02. 04. 1980, n. 202
31. 05. 1980 Thailandia – PDF in italiano
Thailandia – PDF in inglese
Trinidad e Tobago Firma: Port of Spain 26. 03. 1971
Ratifica: L. 20. 03. 1973, n. 167
19. 04. 1974 Trinidad e Tobago – PDF in italiano
Trinidad e Tobago – PDF in inglese
Tunisia Firma: Tunisi 16. 05. 1979
Ratifica: L. 25. 05. 1981, n. 388
17. 09. 1981 Tunisia – PDF in italiano
Tunisia – PDF in inglese
Turchia Firma: Ankara 27. 07. 1990
Ratifica: L. 07. 06. 1993, n. 195
01. 12. 1993 Turchia – PDF in italiano
Turchia – PDF in inglese
Ucrania Firma: Kiev 26. 02. 1997
Ratifica: L. 11. 07. 2002, n. 169
25. 02. 2003 Ucraina – PDF in italiano
Ucraina – PDF in inglese
Uganda Firma: Kampala 06. 10. 2000
Ratifica: L. 10. 02. 2005, n. 18
18. 11. 2005 Uganda – PDF in italiano
Ungheria Firma: Budapest 16. 05. 1977
Ratifica: L. 23. 07. 1980, n. 509
01. 12. 1980 Ungheria – PDF in italiano
Ungheria – PDF in inglese
Unione Sovietica Ex: (1) Firma: Roma 26. 02. 1985
Ratifica: L. 19. 07. 1988, n. 311
30. 07. 1989 Unione Sovietica Ex – PDF in italiano
Unione Sovietica Ex – PDF in inglese
Uzbekistan Firma: Roma 21. 11. 2000
Ratifica: L. 10. 01. 2004, n. 22
26. 05. 2004 Uzbekistan – PDF in italiano
Venezuela Firma: Roma 05. 06. 1990
Ratifica: L. 10. 02. 1992, n. 200
14. 09. 1993 Venezuela – PDF in italiano
Venezuela – PDF in inglese
Vietnam Firma: Hanoi 26. 11. 1996
Ratifica: L. 15. 12. 1998, n. 474
22. 02. 1999 Vietnam – PDF in italiano
Zambia Firma: Lusaka 27. 10. 1972
Ratifica: L. 27. 04. 1982, n. 286
30. 03. 1990 Zambia – PDF in italiano
Zambia – PDF in inglese

(1)     I paesi successori delle Federazioni disciolte applicano la Convenzione salvo la stipula e l’entrata in vigore di una propria convenzione. La convenzione stipulata con l’Unione Sovietica si applica attualmente ai seguenti paesi:  Kirghisistan, Tagikistan e Turkmenistan. La convenzione stipulata con la Jugoslavia si applica attualmente ai seguenti paesi: Bosnia Herzegovina, Serbia e Montenegro.

Paolo Laconi, il pittore del Surrealismo sardo

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Con colori vivaci e figure spiritose, Paolo Laconi, ci riporta in chiave simbolica e personale la realtà mondo sardo e della sua Cagliari. Tantissime opere che adattano in maniera “surrealista” o meglio, tramite il Surrealismo sardo ,  la realtà di tutti i giorni, che smuovono la nostra parte dimenticata da bambini e ci commuovono -talvolta- tramite scene che raffigurano emozioni umane.

Paolo Laconi, il pittore del Surrealismo sardo

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Con colori vivaci e figure spiritose, Paolo Laconi, ci riporta in chiave simbolica e personale la realtà mondo sardo e della sua Cagliari. Tantissime opere che adattano in maniera “surrealista” o meglio, tramite il Surrealismo sardo ,  la realtà di tutti i giorni, che smuovono la nostra parte dimenticata da bambini e ci commuovono -talvolta- tramite scene che raffigurano emozioni umane.

La società benefit

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La società benefit (di seguito SB) è stata giuridicamente riconosciuta in Italia con la Legge di Stabilità per l’anno 2016 (L. 208/2015) ma è una forma d’impresa già nota in alcuni Stati federali USA.

La SB è una società che persegue un duplice scopo: fine di lucro e finalità di beneficio comune specificate nell’oggetto societario. Vantaggi fiscali e non solo ne hanno decretato un’ampia diffusione anche in Italia.

 

Cos’è una società benefit

La SB non costituisce un nuovo tipo sociale. La legge di Stabilità 2016 prevede che tutte le società previste dal Codice civile (società di persone, di capitali e cooperative) possono perseguire una o più finalità di beneficio comune.

La SB è però l’unica forma societaria che consente ai tipi sociali già codificati, di integrare allo scopo sociale tradizionale di natura lucrativa lo scopo (una o più finalità) di beneficio comune.

 

Cosa si intende per finalità di beneficio comune?

La finalità di beneficio comune riguarda il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di una o più categorie (“stakeholder”) ricomprese fra persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. Il fine di beneficio comune è quindi una finalità sociale, di pubblica utilità.

In pratica, la SB crea utili di impresa e, contestualmente, benefici per le categorie verso le quali agisce.

L’impegno della SB è creare valore non solo per se stessa, cioè profitto, ma per tutti gli stakeholder (clienti, dipendenti, comunità), la società, l’ambiente.

Ne deriva che le decisioni di amministratori e dirigenti societari debbano essere prese in modo tale che vi siano effetti positivi (o vengano ridotti gli effetti negativi) sulle categorie indicate nello statuto. Inoltre l’impresa dovrà operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

Non è normativamente imposto che le finalità di beneficio comune siano in stretta relazione con il processo produttivo dell’azienda. Ad esempio, un obiettivo di beneficio comune connesso alla produzione di beni/servizi potrebbe essere il ricorso a fonti di energia rinnovabile. Tuttavia la SB può in alternativa optare per obiettivi di carattere più generale di sostegno alla comunità territoriale, quali iniziative culturali, sociali, ambientali.

La legge, monitora l’effettivo perseguimento delle finalità di beneficio comune indicate nell’oggetto sociale, imponendo alla società di redigere una Relazione Annuale (da allegare al bilancio societario).

Inoltre, l’operato della SB è assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005).

Come si costituisce una società benefit?

La procedura da seguire è simile a quella prevista per le altre tipologie di società. La SB può essere costituita con atto pubblico ma anche per modifica contrattuale di una società già operativa.

Per la costituzione è necessario l’intervento del notaio.

Tuttavia, il dm 17 febbraio 2016, in deroga alla normativa societaria, consente alle start-up innovative di redigere l’atto costitutivo con firma digitale, attraverso la piattaforma startup. Registroimprese. It. Il procedimento è facoltativo e alternativo rispetto all’ordinaria modalità di costituzione con atto pubblico.

Una volta appurata l’idoneità della forma societaria a soddisfare le proprie esigenze, a livello di organizzazione, della responsabilità patrimoniale e degli scopi, in sede di costituzione è necessario:

–       introdurre accanto alla denominazione le parole Società Benefit o SB, per consentire alla società di avvalersi della qualifica nei rapporti con i terzi;

–       specificare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune, chiarendo gli effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, che si intende realizzare e le categorie di portatori di interesse verso cui questi effetti sono rivolti;

–       individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune (es. Amministratore unico o, in presenza di organo collegiale, amministratori, così come altri dirigenti o figure anche estranee alla Società Benefit). Tuttavia, soprattutto per le società di medie e grandi dimensioni, in caso di amministratore unico è preferibile che non si verifichi la sovrapposizione delle due funzioni;

–       disciplinare i conseguenti obblighi degli amministratori o soggetti delegati, con particolare riguardo alla rendicontazione annuale inerente il beneficio comune da allegare al bilancio societario.

Per costituire una SB mediante modifica dello statuto di una società già operativa in una delle forme tipizzate dal codice civile, l’assemblea dei soci deve deliberare le seguenti modifiche statutarie:

– modificare l’oggetto sociale per aggiungere allo scopo lucrativo (o mutualistico) anche le finalità di beneficio comune prescelte;

– apportare modifiche anche alle clausole inerenti la denominazione o ragione sociale; precisare i doveri e la responsabilità degli amministratori, e dei soggetti responsabili a cui affidare compiti per il perseguimento delle finalità, con le modalità e nei termini già evidenziati;

– introdurre un’apposita clausola statutaria, oppure integrare le clausole recanti la disciplina del bilancio, che contempli l’obbligo di Relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune.

La Relazione annuale deve essere allegata al bilancio di esercizio (e quindi depositata presso il Registro Imprese) ed inoltre pubblicata sul sito internet della società (qualora esistente).

Anche in caso di modifica contrattuale è necessario l’intervento del notaio (fatto salvo quanto rilevato innanzi con riguardo alle start-up innovative).

Considerato che il testo normativo non offre dettagli applicativi, occorre prestare particolare attenzione alla redazione dell’atto costitutivo o delle clausole statutarie, sia ai fini della specificazione della finalità di beneficio comune, che con riguardo alle modalità operative e gestionali, per contemperare interessi, a volte contrapposti, in modo responsabile sostenibile e trasparente.

Il recesso del socio dissenziente

La disciplina delle società di capitali (art 2437 comma 1 del Codice civile) prevede, tra i motivi inderogabili di recesso del socio, la modifica dell’oggetto sociale che causi un cambiamento significativo dell’attività societaria.

L’introduzione delle finalità di beneficio comune nell’oggetto sociale potrebbe integrare gli estremi del “cambiamento significativo” e legittimare i soci dissenzienti ad esercitare il diritto di recesso.

 

Le agevolazioni fiscali

La scelta di costituire/diventare una SB, impatta sull’immagine e reputazione aziendale, tanto più significativo nel mercato è il settore scelto per il raggiungimento del fine comune. Non mancano però anche ulteriori vantaggi.

Il Decreto Rilancio (D. L 34/2020 ) ha infatti previsto un credito d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti per la costituzione ex novo o la trasformazione di società tradizionali in società benefit.

Tra le spese agevolabili per ciascuna impresa (fino al limite massimo di 10mila euro) figurano i costi di iscrizione al Registro delle Imprese, le spese notarili, l’assistenza professionale e la consulenza. Il credito d’imposta generato può essere utilizzato in compensazione.

Ad esempio, se un’azienda spende 10mila euro per trasformarsi o costituirsi come benefit maturerà un credito di 5mila euro da utilizzare per pagare le imposte a debito.

Il termine ultimo per usufruire di queste agevolazioni, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2020, con il Decreto Milleproroghe è stato esteso al 30 giugno 2021 e successivamente, con il Decreto Sostegni Bis, al 31 dicembre 2021.

 

Differenze con altre forme societarie

La Società Benefit non va confusa con le società non profit, cioè con le organizzazioni che perseguono scopi di beneficio sociale, ma non a scopo di lucro (quali imprese e cooperative sociali, associazioni e organizzazioni di volontariato, fondazioni, ONG, Onlus). Le Società Benefit non sono nemmeno delle società ibride.

 

Sono società a scopo di lucro a tutti gli effetti:

La SB presenta inoltre caratteri comuni alle B Corp (o B Corporation), ma con alcune differenze sostanziali.

La società benefit è una forma giuridica societaria mentre la B Corp  è un’azienda che ha ottenuto la certificazione omonima rilasciata da B Lab, ente non profit statunitense che da qualche anno è attivo anche in Italia. Dunque, è possibile che una benefit corporation sia anche una B Corp, nel caso in cui abbia ottenuto la certificazione da B Lab, ma una società certificata B Corp potrebbe anche non essere una benefit corporation.

Le aziende si sottopongono spontaneamente al percorso di certificazione B Corp, che inizia compilando online un questionario denominato Benefit Impact Assessment.

Possono ottenere la certificazione tutte le aziende for profit, sia di capitali sia di persone ma anche consorzi e cooperative. Le organizzazioni non profit, invece, non sono ammesse alla certificazione B Corp.

Non ci sono preclusioni sul settore in cui opera l’azienda, che una volta intrapreso il percorso di certificazione si impegna però a operare in modo responsabile e trasparente, selezionando anche i business partner in base a valori di sostenibilità, inclusione e innovazione.

Green pass obbligatorio per ristoranti, bar e sale bingo (DL.105/2021)

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In data 23 luglio 2021 è entrato in vigore il decreto legge n. 105/2021 che per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha esteso, anche in zona bianca, l’obbligo di esibizione del green pass ad un numero crescente di servizi e attività, oltre a quelli già elencati nel precedente decreto legge n. 52/2021.

 

L’obbligo di green pass.

In data 23 luglio 2021 è entrato in vigore il decreto legge n. 105/2021 che per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha esteso, anche in zona bianca, l’obbligo di esibizione del green pass ad un numero crescente di servizi e attività, oltre a quelli già elencati nel precedente decreto legge n. 52/2021.

Il decreto legge n. 105/2021 stabilisce che, dal 6 agosto 2021, si potrà accedere ad alcuni servizi ed attività al chiuso solo se si è in possesso di green pass

Il green pass è la certificazione che attesta una delle seguenti condizioni:

– aver ricevuto la prima dose vaccinale;

– la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2;

– l’esito negativo di un test molecolare o antigenico.

Il green pass sarà richiesto, in particolare, per l’ingresso in ristoranti e bar, limitatamente al consumo al tavolo al chiuso ma anche per piscine, palestre, centri benessere, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (oltre che per l’accesso a musei, teatri, cinema e concorsi pubblici).

Con circolare del 10 agosto 2021 il Ministero dell’interno precisa che la certificazione verde non è richiesta per i servizi erogati all’aperto, per l’asporto e per il consumo al banco, rimanendo al riguardo confermato il distanziamento sociale.

Le modalità di controllo del green pass in base al dl. 150/2021 e alla recente circolare ministeriale.

I titolari delle attività in elenco (d’ora in poi Verificatori) devono chiedere l’esibizione del green pass ai clienti che vogliano accedere ai servizi al chiuso.

Precisiamo che non tutti i lavoratori potranno richiedere il Green Pass agli utenti, ma soltanto i dipendenti nominati in maniera formale dal datore di lavoro.

Il cliente all’ingresso dovrà esibire il Qr code del proprio certificato digitale o cartaceo.

Il gestore, tramite l’app “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile, potrà appurare l’autenticità e la validità delle certificazioni una volta inquadrato il QR Code del cliente con la fotocamera.

L’app VerificaC19, nell’ultima fase, mostrerà il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario del green pass.

Attraverso VerificaC19, gli addetti ai controlli, potranno facilmente scoprire eventuali false certificazioni, le attivazioni non ancora avvenute, la scadenza del green pass e che siano trascorsi almeno 14 giorni dalla prima dose di vaccinazione.

I dati del green pass dovranno corrispondere, ovviamente, con i dati anagrafici del cliente che lo esibisce. Solo un documento di riconoscimento può fornire tale certezza.

In base al dl. 150/2021 e alla recente circolare ministeriale, si impone come obbligatoria la verifica della validità del green pass mediante l’app VerificaC19.

Per il Verificatore è invece facoltativo richiedere un documento d’identità, costituendo un obbligo solo quando sia evidente che i dati anagrafici del green pass non appartengano a colui che lo esibisce.

Accesso senza green pass: sanzione amministrativa fino a 1000 euro.

Chi accede al chiuso senza green pass rischia la multa da 400 a 1000 euro applicabile anche al Verificatore che ne ha consentito l’accesso.

Il gestore che viola il disposto normativo per almeno tre volte in tre giorni diversi, potrebbe andare incontro alla chiusura sino a dieci giorni dell’attività imprenditoriale.

Se il cliente esibisce un green pass valido ma di cui non è intestatario è il solo cliente passibile di multa (da 400 a 1000 euro). In realtà, la recente circolare aggiunge con un vago inciso che la sanzione potrà estendersi anche al Verificatore solo in caso di “palese responsabilità”.

Ne deriva che la multa sino a 1000 euro sarà applicata anche al Verificatore che consenta all’accesso al chiuso del cliente:

– sprovvisto di green pass;

– munito di green pass non valido (in seguito a vaccinazione si ritiene valido dai 14 giorni dopo la prima dose e per nove mesi dopo la seconda; dopo la guarigione per sei mesi dal primo tampone positivo; in seguito a tampone negativo è valido per sole 48 ore);

– in possesso di green pass altrui (il Verificatore, se l’incongruenza è palese, oltre che accertare l’evidenza chiedendo il documento d’identità, deve ricordare che consentire l’accesso potrebbe costituire “palese responsabilità” ed esporlo a multa).

Le sanzioni, quindi, tra norme, dibattiti e “chiarimenti” ministeriali, potrebbero continuare a colpire non solo il singolo cittadino ma, a certe condizioni, anche l’esercente o il gestore dell’attività.

è bene infine ricordare che, il decreto e la recente circolare, ribadiscono che è facoltà delle forze dell’ordine eseguire un controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche imposte ai gestori.

Privacy

La normativa relativa all’attuazione del Green Pass (articolo 13 comma 5 del DPCM del 17/06/21) vieta la raccolta di dati personali dell’intestatario.

Il Garante della privacy con provvedimento 09/06/2021 n. 229 ha espresso parere favorevole alla verifica del Green Pass attraverso l’applicazione Verifica C19.

L’app consente di verificare l’autenticità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati oggetto di verifica. I dati non potranno essere raccolti e archiviati ma solo visionati. Quindi niente fotocopie o registri fatti a penna con nomi cognomi di chi esporrà il pass.

La verifica tramite green pass consente di minimizzare il trattamento dei dati sanitari

Il recente decreto legge prevede un solo caso di esenzione dall’obbligo di esibire il Green Pass.

Si tratta dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Questa certificazione consentirà ai soggetti che la possiedono di accedere ai vari servizi elencati dalla normativa pur in assenza di Green Pass.

Il Ministero della salute, di concerto con il Governo, dovrà a breve chiarire i casi specifici di esenzione.

Ma non solo. è prioritario regolare in che modo i gestori dei servizi dovranno trattare tali certificazioni mediche e gli strumenti tecnologici che, al pari dell’app Verifica 19 prevista per il green pass, consentano di verificarne l’autenticità e di minimizzare il numero di dati sanitari trasferiti al gestore del locale tenuto al controllo.

Infatti, la produzione di (non ancora precisati) certificati medici espongono i soggetti alla comunicazione di un numero di dati sanitari superiore a quanto necessario.

I gestori che effettuano i controlli, a loro volta, si troverebbero a trattare dati personali appartenenti a categorie particolari, e a dover, senza una adeguata base giuridica, provvedere alla loro conservazione.

Green pass falso e responsabilità penale

Per la falsificazione dei green pass (digitali o cartacei) o l’esibizione e uso di green pass altrui, la normativa in tema rinvia alle sanzioni penali per le condotte di falso compiute dal privato. Le ipotesi di falso, nel nostro ordinamento, sono plurime e previste dagli articoli 476 e seguenti del Codice penale.

Ad ogni modo il reato di falso è penalmente rilevante solo se sia idoneo ad ingannare e per esso sarà punito solo il suo autore e non anche chi è stato tratto in inganno.

La falsità evidente invece esclude il reato. Resta ferma però la sanzione amministrativa anche per il gestore che garantisca comunque l’accesso al chiuso.

 

Esenzioni

Le recenti disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (i minori di 12 anni) e ai soggetti esenti per patologia sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri da definire con circolare del Ministero della salute.

Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV

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Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV

Milano. In una cornice insolita, da remoto per evitare assembramenti e nell’ossequioso rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia alla salute contro rischi da Covid-19, Commercialsta.it ha replicato il successo del 2019, ottenendo anche per il 2020 il prestigioso riconoscimento dall’Accademia Internazionale di Le Fonti Awards, per il supporto e l’assistenza profusi alle famiglie ed imprese nel corso dell’anno, finalizzata, mediante la contabilità in cloud, al controllo dei numeri, ad una attenta pianificazione fiscale mirata a perseguire un risparmio lecito d’imposta ed a drenare liquidità pro norma.

Milano. In una cornice insolita, da remoto per evitare assembramenti e nell’ossequioso rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia alla salute contro rischi da Covid-19, Commercialsta.it ha replicato il successo del 2019, ottenendo anche per il 2020 il prestigioso riconoscimento dalla Accademia Internazionale di Le Fonti Awards, per il supporto e l’assistenza profusi alle famiglie ed imprese nel corso dell’anno, finalizzata mediante la contabilità in cloud, al controllo dei numeri, ad una attenta pianificazione fiscale mirata a perseguire un risparmio lecito d’imposta ed a drenare liquidità pro norma.

Intervista al Dott. Alessio Ferretti e un ringraziamento sentito alle amiche ed amici, famiglie ed aziende che abbiamo onore e la responsabilità di assistere e che ci hanno consentito di perseguire questo risultato.

Il Team di Commercialista.it

 

La rivalutazione dei beni di impresa 2021

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beni di impresa

La normativa in tema di rivalutazione dei beni di impresa consente interessanti opportunità di risparmio fiscale per le aziende.

 

Cos’è la rivalutazione dei beni d’impresa

La rivalutazione dei beni d’impresa consiste nell’incremento di valore di componenti attivi del patrimonio al fine di beneficiare di deduzioni fiscali, e non solo, a costi contenuti.

Per coprire le maggiori perdite di esercizio registrate nell’esercizio 2020, a causa delle restrizioni per l’emergenza coronavirus, la rivalutazione dei beni d’impresa può essere una valida alternativa alla ricapitalizzazione dei soci, in un momento in cui la liquidità non è facilmente reperibile.

è possibile distinguere:

–       la rivalutazione ordinaria dei beni di impresa 2020, generalizzata alle imprese, che la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha disciplinato all’art. 1 comma 696-704.   I termini ordinari di rivalutazione sono stati poi ampliati dal decreto liquidità (dl. 23/2020), per un maggior supporto alle imprese in crisi finanziaria;

–       la rivalutazione speciale per il settore alberghiero e termale introdotta dal decreto liquidità (art. 6 bis del Dl. 23/2020);

–       la rivalutazione dei beni delle cooperative agricole del decreto rilancio (art. 136 bis del Dl. 34/2020);

–       la rivalutazione ai soli fini civilistici prevista dal decreto agosto (art. 110 del dl. 104/2020).

La rivalutazione ordinaria dei beni d’impresa.

L’aggiornamento di valore dei beni iscritti in un dato bilancio di esercizio è ammesso nel bilancio successivo. I beni devono essere rivalutati per categorie omogenee.

Per i beni il cui valore è iscritto nell’esercizio in corso al 31/12/2018 la rivalutazione avrà luogo nel bilancio 2019.

Per effetto della proroga prevista dal decreto liquidità, la rivalutazione è ammessa anche per i beni iscritti nei bilanci 2019, 2020, 2021 e quindi l’aggiornamento dei valori avrà luogo nei bilanci successivi (2020, 2021, 2022).

La rivalutazione è riconosciuta ai fini fiscali, automaticamente, a seguito del versamento dell’imposta sostitutiva parametrata alle seguenti aliquote:

–       12% con riferimento ai beni mobili e immobili ammortizzabili;

–       10% con riferimento ai beni non ammortizzabili.

Il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto decorrerà dal terzo esercizio successivo a quello in cui è eseguita la rivalutazione, ovvero dal quarto ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze fiscali derivanti da cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore.

Il saldo attivo della rivalutazione, generato dall’incremento di valore dei beni al netto dell’imposta sostitutiva, può essere affrancato con l’applicazione in capo alla società di un’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%. Se il saldo attivo non è affrancato ma si opta per la sua distribuzione, questo comporta la duplice tassazione in capo alla società e ai soci. In caso di società di capitali, le somme sono tassate in capo ai soci come dividendi.

 

Per i soggetti operanti nel settore alberghiero e termale:

il Decreto Liquidità (articolo 6-bis D. L. 23/2020), ha concesso la rivalutazione dei beni in modalità gratuita per gli esercizi 2020 e 2021.

In questo caso la rivalutazione è riconosciuta ai fini fiscali senza alcun versamento d’imposte sostitutive. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, per ovviare alla duplice tassazione, con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%.

 

La rivalutazione dei beni ai soli fini civilistici introdotta dal D. L. 104/2020.

Il decreto agosto (art. 110) ha introdotto la possibilità di compiere la rivalutazione per singoli beni d’impresa e ai soli fini civilistici. è stato quindi eliminato l’obbligo di rivalutare tutti i beni che appartengono alla stessa categoria omogenea.

La decisione di adottare la rivalutazione con valenza solo civilistica genera dei vantaggi patrimoniali quali la facilitazione nell’accesso al credito bancario e in termini di copertura di perdite d’esercizio che possono avere intaccato il capitale della società.

Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, alla rivalutazione può essere attribuita valenza anche ai fini fiscali, versando un’imposta sostitutiva, molto ridotta rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, pari al 3%.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con applicazione alla società di un’imposta sostitutiva pari al 10%.

La rivalutazione può avvenire alla condizione che il bene sia presente nel bilancio d’esercizio al 31/12/2019, e avrà luogo nel bilancio successivo (2020).

Per effetto della modifica introdotta dal decreto sostegni (Dl. 41/2021) la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio 2021 per i beni presenti nel bilancio d’esercizio al 31/12/2020.

In tale ipotesi la rivalutazione avrà solo efficacia civilistica e non produrrà alcun effetto fiscale. Non sarà possibile avvalersi del riconoscimento fiscale dei maggiori importi iscritti in bilancio pagando l’imposta sostitutiva del 3%.

Ne deriva che l’impresa che intenda compiere la rivalutazione nei bilanci successivi al 2020 e voglia conseguire anche i benefici fiscali dovrà optare direttamente per la rivalutazione ordinaria prevista dalla legge di bilancio 2020. La rivalutazione ordinaria, per effetto della proroga prevista dal decreto liquidità, è ammessa anche nei bilanci successivi il 2020 e il riconoscimento fiscale opera automaticamente, al versamento dell’imposta sostitutiva.

Rivalutazione ordinaria prorogata Rivalutazione beni

settore alberghiero e termale

Rivalutazione ex Decreto agosto
Beneficiari § Società di capitali

§ Società di persone

§ Imprese individuali

§ Enti non commerciali

Solo imprese del settore § Società di capitali

§ Società di persone

§ Imprese individuali

§ Enti non commerciali

Beni rivalutabili § Beni materiali (esclusi i beni merce)

§ Beni immateriali

§ Partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni

Modalità di rivalutazione Categorie omogenee Categorie omogenee Singolo bene
Efficacia  

§ Civilistica

§ Fiscale automatica e onerosa

Fiscale automatica e gratuita § Civilistica

§Riconoscimento fiscale facoltativo e oneroso

Imposta sostitutiva § 12% dei beni ammortizzabili

§ 10% dei beni non ammortizzabili

Gratuita § Gratuita ai fini civili

§ 3% per il riconoscimento fiscale

Onere di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione Imposta sostitutiva del 10%

 

 

Perizia di stima per rivalutazione civilistica dei beni d’impresa

L’articolo 110 del decreto agosto (D. L. 104/2020) permette di eseguire la rivalutazione dei beni d’impresa entro la chiusura del bilancio successiva al bilancio 2019 con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori, invece che il 12%. Anche se la disciplina normativa non la richiede obbligatoriamente, la redazione di una perizia, a cura di un tecnico abilitato, è consigliata per dimostrare con efficacia probatoria il valore di un bene e a tutela dell’organo amministrativo ovvero dell’imprenditore che sottoscrivono un bilancio nel quale è presente un bene rivalutato.

Il partenariato tra privati

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Partenariato tra privati

Guida ai vantaggi dell’accordo di collaborazione tra privati.

 

Cos’è il partenariato tra privati.

Il contratto di collaborazione commerciale, conosciuto anche con il nome di contratto di partnership o partenariato tra privati ha l’obiettivo di avviare una collaborazione di due o più partner per il lancio di nuove attività come la distribuzione di prodotti e/o servizi.

Tra le modalità di partnership o partenariato più comuni c’è in particolare quello di servizi, perché non richiede un’organizzazione complessa e strutturata necessaria, invece, per la vendita di prodotti.

L’accordo, già noto all’estero, si sta sempre più diffondendo anche in Italia ed è regolato dalle comuni norme civilistiche previste per i contratti.

I motivi dell’ampia diffusione vanno ricercati nei vantaggi che il contratto di partnership permette di ottenere rispetto al similare contratto di franchising.

 

Chi può stipularlo

Il contratto di partnership è consigliato per aziende e professionisti che vogliono collaborare per motivi economici, sociali o per favorire lo sviluppo del territorio.

La collaborazione si fonda sul presupposto che da essa possano generarsi risultati superiori rispetto a quelli che i partners potrebbero conseguire singolarmente.

Il partenariato tra le aziende prescinde dalla loro grandezza o da quanto tempo sono sul mercato e mira a realizzare progetti comuni o complementari tra di loro.

Anche i professionisti possono costituire reti esercenti la professione, partecipare a reti fra imprese, costituire consorzi stabili professionali oppure associazioni temporanee professionali.

 

Come funziona

Il contratto di partenariato tra privati è una forma di associazionismo tra imprese che prevede l’esercizio di un’attività sotto una medesima insegna e con un’esclusiva territoriale.

Si può distinguere:

–      le partnership verticali fra imprese che non sono sullo stesso livello della catena di valore, come per esempio l’accordo tra produttore e distributore;

–      le partnership orizzontali tra aziende dello stesso livello che collaborano mettendo a disposizione le loro diverse competenze ed esperienze, o i diversi segmenti di clientela.

La due modalità possono anche coesistere e in questo caso si parla di partnership mista.

L’accordo di partnership deve contenere gli elementi essenziali previsti dal Codice civile per i contratti tipici, tra i quali l’oggetto; modalità e durata della collaborazione; ruolo e responsabilità delle parti contraenti.

Aspetti comuni e differenze con il franchising

Il partenariato tra privati e il franchising sono formule di collaborazione contrattuale a disposizione di imprese e professionisti che intendono sviluppare una nuova attività.

Entrambi hanno in comune la commercializzazione di prodotti e/o servizi e la presenza di un marchio comune corrispondente al promotore.

Nel rapporto di franchising l’affiliato deve gestire la propria azienda uniformandosi alle regole dettate dal promotore dell’insegna e sottostare a ulteriori obblighi quali la formazione da parte del promotore e il pagamento di canoni o quote di ingresso.

Il partenariato, invece, si distingue perché offre all’imprenditore che si affilia maggiore indipendenza nella gestione della propria attività.

 

I vantaggi del partenariato

Tra i principali vantaggi si segnala l’indipendenza che l’affiliato ottiene nella gestione della propria attività commerciale.

Il contratto di partenariato, infatti, si caratterizza per l’assenza di un modello di controllo verticale da parte del titolare del marchio.

Tra i due partner vi è una totale indipendenza che esclude ogni idea di controllo reciproco.

L’affiliato non dovrà gestire la sua azienda uniformandosi alle regole dettate dal brand promotore dell’insegna.
Inoltre, non avrà l’obbligo di sottostare alla formazione da parte del promotore del logo.

Il partenariato non prevede l’apporto di know-how né formazione specifica perché di solito è stipulato da aziende già attive nel loro mercato di riferimento.
La durata del contratto è molto più breve, in genere annuale e non prevede il pagamento di canoni periodici o quote di ingresso (royalty).

 

In conclusione, i rapporti tra le parti – il promotore dell’insegna e il partner operatore locale – si caratterizzano per l’ampia libertà gestionale e commerciale.

La creazione di un sistema molto flessibile e orizzontale di gestione, ben diverso da altri sistemi di organizzazione verticale, come nel contratto di franchising, rende la partnership una valida opzione per avviare una nuova attività.

 

Vincolo di indisponibilità: come tutelarsi dai debiti futuri

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Vincolo di indisponibilità

E’ possibile pianificare la tutela del proprio patrimonio nell’evenienza in cui, per il futuro, si tema di trovarsi esposti a debiti con banche, fisco e altri soggetti pubblici o privati, che potrebbero aggredire i risparmi di una vita.

 

Come proteggere i risparmi

Esistono diversi mezzi ammessi dalla legge.

Si tratta di soluzioni che rendono i risparmi impignorabili attraverso la creazione di un vincolo di destinazione.

Il vincolo di indisponibilità  rende i beni indisponibili e inalienabili per scopi diversi da quelli prestabiliti e sottrae i beni ad eventuali procedure esecutive.

 

Il trust

La tutela di una parte del proprio patrimonio è realizzabile anche mediante lo strumento anglosassone del trust.

Nel trust il disponente (settlor) affida e trasferisce temporaneamente la proprietà di uno o più beni del proprio patrimonio a un soggetto di sua fiducia, il trustee, nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

I beni del trust non entrano far parte del patrimonio del trustee, ma sono una massa distinta di beni che il trustee gestirà in adempimento dello scopo indicatogli.

Il trustee può essere un terzo o addirittura lo stesso disponente che vincola alcuni suoi beni in trust.

Al termine della durata del trust i beneficiari si vedranno assegnata la proprietà dei beni oggetto dell’istituto appena concluso. Invece ne godranno i frutti mentre il trust sarà ancora operativo.

Il trust offre protezione patrimoniale in quanto i beni confluiti nel patrimonio del trustee non possono essere aggrediti dai creditori del disponente e del trustee.

In Italia è diffuso il trust auto dichiarato, nel quale il disponente non si spossessa dei beni in favore di un terzo.

In tale ipotesi il disponente e il trustee coincidono. Il disponente nomina se stesso come persona incaricata del controllo dei beni e dovrà sempre amministrare i beni nell’interesse dei beneficiari finali.

Non vi è alcun trasferimento di beni. Ci si limita a porre su di essi un vincolo di destinazione, separandoli e segregandoli dal patrimonio personale, rendendoli quindi non aggredibili da eventuali creditori o dal fisco.  Il disponente una volta istituito il trust, non potrà più disporne liberamente ma solo amministrare i beni.

Inoltre, se il disponente dovesse morire, il fondo in trust non finirebbe all’interno del patrimonio ereditario da dividere fra successori testamentari e/o legittimi.

Il disponente decide la durata del trust.

 

Ulteriori rimedi

Investire i risparmi in polizze vita è un altro modo per tutelare i propri beni. Le somme dovute dalle assicurazioni a contraenti e beneficiari di polizze vita sono impignorabili, perché i capitali trasferiti alla compagnia assicurativa diventano di proprietà della compagnia assicurativa.

Vi sono inoltre ulteriori strumenti. Il contratto fiduciario consente l’intestazione temporanea di un immobile ad un terzo (fiduciario) che ha l’obbligo di ritrasferire il bene su richiesta del fiduciario.

Inoltre, si può conferire mandato fiduciario per l’amministrazione dei propri beni a una società autorizzata allo svolgimento della gestione fiduciaria. La società non è proprietaria dei beni conferitegli che restano separati dal restante patrimonio del fiduciante.

Il mandato alla società fiduciaria offre una garanzia di protezione e corretta amministrazione di beni. Ma anche riservatezza: la società fiduciaria non deve comunicare ad altri soggetti il nominativo dei propri clienti.

Tuttavia, la segretezza totale non è garantita in caso di società fiduciarie italiane, data l’esistenza di alcuni accordi nazionali con autorità pubbliche che garantiscono l’accesso ai registri delle società.

Il fiduciante che vuole raggiungere una separazione patrimoniale sicura deve avere una conoscenza consapevole delle deroghe all’obbligo di riservatezza.

 

I vincoli di indisponibilità costituiti post debito

Se il debitore costituisce su beni immobili o mobili registrati dei vincoli di indisponibilità dopo il sorgere del credito, o effettui operazioni di alienazione a titolo gratuito, lede il creditore. Infatti, il patrimonio del debitore rappresenta per il creditore un’importante garanzia su cui rivalersi in caso di inadempimento.

Il Decreto-legge del 27. 6. 2015 n. 83 art. 12 ha introdotto il nuovo art. 2929 bis cc, per il quale possono essere oggetto di esecuzione forzata i beni immobili o mobili registrati sottoposti a vincolo di indisponibilità e le alienazioni a titolo gratuito quando il vincolo o l’alienazione gratuita sono successivi al sorgere del credito.

Il creditore può procedere direttamente ad esecuzione forzata se trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.

Fino all’entrata in vigore della norma il creditore doveva ottenere prima una sentenza di inefficacia del vincolo o del trasferimento, e questo lo esponeva ad una lunga attesa.

La norma, inoltre, prevede che il creditore possa procedere all’espropriazione contro il terzo proprietario qualora il pregiudizio derivi da un atto di alienazione a titolo gratuito.

Il Dl. N. 59/2016 ha inserito un quarto comma nel testo dell’art. 2929 c. C. , prevedendo, quale clausola di riserva, che l’azione di cui all’art. 2929 bis non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.

In ogni caso, l’atto di disposizione compiuto dal debitore deve essere oggettivamente pregiudizievole per il creditore. Non lo è, ad esempio, se il debitore aliena un appartamento ma resta proprietario di ulteriori beni immobili. In tal caso, infatti, il creditore potrebbe sempre rivalersi, in caso di inadempimento, su altri beni del suo debitore.

I rimedi utilizzabili per tutelare e proteggere i propri beni sono vari

Le strumentalizzazioni delle soluzioni giuridicamente ammesse sono soggette al correttivo dell’immediata esecuzione forzata ex art. 2929 bis c. C.

E’ consigliabile una pianificazione giuridica e fiscale ponderata, tramite una attenta consulenza professionale, per evitare di compiere atti sospettabili di elusività della garanzia patrimoniale dei propri creditori.

La scissione societaria

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scissione societaria

La scissione societaria è un’operazione straordinaria adottabile per svariati obiettivi ma non è immune da rischi che dovranno essere valutati con attenzione.

 

Cos’è

La scissione societaria è l’operazione straordinaria mediante la quale il patrimonio di una società è trasferito a una o più società beneficiarie, preesistenti ed anche di nuova costituzione.

L’operazione può avere per oggetto l’intero patrimonio oppure solo una parte. La scissione può dunque essere totale o parziale. In ogni caso, ai soci della società scissa, in sostituzione delle azioni originariamente possedute, vengono assegnate azioni delle società beneficiarie, in misura proporzionale a quelle già possedute nella società scissa,  al fine di evitare che i soci possano subire pregiudizi dall’intera operazione.

Con la scissione totale la società cessa la propria esistenza. Con la scissione parziale la società scissa rimane attiva.
La scissione può essere:

–       proporzionale (quando a tutti i soci della società scissa vengono assegnate azioni di tutte le società beneficiarie);

–       non proporzionale (quando solo ad alcuni dei soci della società scissa vengono attribuite azioni di una o più società beneficiarie).

La scissione societaria può essere utilizzata per conseguire svariati obiettivi, quali la riorganizzazione degli assetti proprietari dell’impresa o la suddivisione del patrimonio sociale in vista di una successiva cessione di quote.

L’operazione è fiscalmente neutrale solo se si fonda su valide ragioni economiche. In assenza di un valido progetto imprenditoriale l’amministrazione finanziaria può attribuire all’operazione il carattere di elusività.

 

Scissione societaria e responsabilità per le esposizioni debitorie

Per valutare la convenienza della scissione, prima di procedere all’operazione è necessario ponderare gli eventuali rischi derivanti dall’inadempimento di pregresse obbligazioni civili e tributarie, specie quando la scissione comporti anche una modifica degli assetti proprietari delle società partecipanti.

Per le obbligazioni civilistiche vige un regime di responsabilità di tipo sussidiario e limitato.

Ai sensi dell’articolo 2506-quater, comma 3, c. C. Ciascuna società beneficiaria è solidalmente responsabile dei debiti della scissa. Tuttavia tale responsabilità è sussidiaria e limitata al valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o assegnato.

L’art. 2506-bis, comma 3, c. C. Stabilisce poi che, per le scissioni parziali, la società scissa e le società beneficiarie rispondono in solido degli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto, specificando, in ogni caso, che la responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

 

I debiti tributari

Per i debiti tributari è vigente la responsabilità solidale ed illimitata per tutte le società partecipanti.

L’articolo 173, commi 12 e 13, del Testo unico delle imposte sui redditi (T. U. I. R. ) sancisce che gli obblighi tributari della società scissa, riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto, sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa e le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito.

L’articolo 15, comma 2, D. Lgs. N. 472/1997 ribadisce analogamente che, nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

E’ evidente che per i debiti tributari le società beneficiarie sono coobbligate in solido, ma l’obbligazione tributaria solidale non ha mai carattere sussidiario. Esse inoltre non potranno opporre alcun limite quantitativo della responsabilità, rappresentato invece, in caso di obbligazioni civili, dal valore effettivo del patrimonio netto assegnato.

Da segnalare, inoltre, che per la giurisprudenza, nei confronti delle società beneficiarie possono essere compiute le attività di riscossione senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’amministrazione.

Infatti, in caso di un avviso di accertamento notificato alla sola scissa anche in epoca successiva all’efficacia della scissione (per debiti riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha avuto effetto), nessun onere sussiste a carico dell’amministrazione di rinnovazione della notifica dell’avviso di accertamento nei confronti della società beneficiaria solidalmente obbligata, mentre resta comunque priva di vizi la successiva notifica della cartella alla beneficiaria ai fini della riscossione.

In conclusione, è consigliabile di valutare attentamente tutti i rischi prima di compiere un’operazione di scissione societaria. Una consulenza specialistica di settore può essere di supporto anche per l’elaborazione di eventuali clausole ad hoc che possano tutelare al meglio i nuovi soci per l’ipotesi in cui una delle società partecipanti sia chiamata a rispondere in via solidale ed illimitata per i debiti tributari di altra società partecipante.

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