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martedì 21 Gennaio 2025
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COVID 19: obbligo vaccinale e super green pass. Le nuove misure aggiornate al 14 gennaio 2022

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Il recentissimo decreto legge n. 1/2022, entrato in vigore l’8 gennaio 2022 ha modificato il decreto legge n. 44/2021 e ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto i 50 anni di età (anche in data successiva all’entrata in vigore della nuova normativa).   L’obbligo ha un limite temporale: dal 1° febbraio al 15 giugno 2022, salvo proroghe.

 

Quali saranno le conseguenze per i lavoratori, datori di lavoro e imprese?

L’esenzione dall’obbligo vaccinale.

L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione. Inoltre, si può essere esentati in presenza di condizioni cliniche/patologie documentabili dal medico di base o dal medico vaccinatore. Preferibile, in questi casi trasmettere la relativa documentazione all’Azienda sanitaria locale.

Infatti, per la violazione dell’obbligo vaccinale il Ministero della Salute applica una sanzione amministrativa tramite l’Agenzia delle entrate-Riscossione che, a sua volta, accerterà i motivi di esenzione mediante le Aziende sanitarie competenti.

 

Le novità sul luogo di lavoro.

I lavoratori ultracinquantenni del settore pubblico e del settore privato, accedono al luogo di lavoro solo se muniti di super green pass da avvenuta vaccinazione o da avvenuta guarigione.

Per i lavoratori di età inferiore ai 50 anni non è previsto l’obbligo vaccinale. Essi accedono con green pass base, quindi ad esito di tampone negativo. Il green pass base resta valido per tutta la giornata lavorativa, anche se durante la stessa scadano le 48/72 ore di efficacia del tampone.

 

Come dovrà comportarsi il datore di lavoro?

Per il datore di lavoro la parola d’ordine è verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale.

Ammettere a lavoro un lavoratore privo del super green pass espone a sanzioni amministrative pecuniarie da 400 a 1. 000 euro. La sanzione amministrativa è raddoppiata in caso di reiterata violazione.

 

Quali le conseguenze per il lavoratore?

I lavoratori privi del super green pass hanno il divieto di accedere ai luoghi di lavoro. Se vi accedono sprovvisti:

–       si considerano assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione. Non vanno però incontro a sanzioni disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del posto di lavoro sino a quando esibiscono la certificazione;

–       possono subire la sanzione pecuniaria da 600 a 1. 500 euro, raddoppiata in caso di più violazioni (oltre alle sanzioni disciplinari del proprio settore);

–       in tutte le imprese, a prescindere dal numero di lavoratori occupati, potranno essere sospesi e sostituiti, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori esentati dalla vaccinazione o la cui vaccinazione per condizioni cliniche è differita, potranno essere adibiti a nuove mansioni che si svolgano con modalità idonee a ridurre il rischio di contagio (se necessario anche diverse).

 

Sino a quando resterà l’obbligo vaccinale?

L’obbligo scatta dal 1°febbraio 2022 sino al 15 giugno 2022.

I lavoratori over 50 devono provvedere alla vaccinazione dal 1° febbraio e dopo 15 giorni dal vaccino, termine necessario per immunizzarsi, cioè a partire dal 15 febbraio, dovranno esibire il green pass rafforzato per accedere al luogo di lavoro.

Il Ministero monitorerà l’adempimento dell’obbligo vaccinale con verifiche periodiche dei dati acquisiti a mezzo Sistema tessera sanitaria.   Tutti i cittadini ultra 50 che dal 1° febbraio non abbiano:

–       iniziato il ciclo primario;

–       completato il ciclo primario;

–       effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo primario

potranno essere segnalati dal Ministero della salute all’Agenzia delle entrate – Riscossione per l’irrogazione della sanzione amministrativa di 100 euro. La sanzione è estesa a tutti gli altri soggetti per i quali è già stato introdotto l’obbligo vaccinale (quali i sanitari, il personale della scuola, della polizia, della difesa e degli istituti penitenziari).

L’interessato ha 10 giorni di tempo per dimostrare al fisco i validi motivi di esenzione e di averli trasmessi (contemporaneamente o in precedenza) all’Azienda sanitaria competente (alla quale il fisco può – a campione-  chiedere conferma).  In caso contrario l’Agenzia delle entrate – Riscossione emetterà avviso di addebito immediatamente esecutivo.

 

Ci sono alternative alla sostituzione del lavoratore?

Il provvedimento non dedica alcun articolo allo smart working. Il lavoro agile è però soluzione prospettata e suggerita dalla circolare 5 gennaio del Ministero del Lavoro e della Pubblica amministrazione, vista la nuova proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022.

Estensione senza limite di età dell’obbligo vaccinale al personale accademico.

Da gennaio 2022 non soltanto il personale scolastico, ma anche tutto il personale docente e non delle università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e negli istituti tecnici superiori dovrà vaccinarsi. Queste categorie di lavoratori potranno accedere solo tramite super green pass. Qui l’obbligo non ha limite di età né durata temporale (invece prevista per gli ultra 50 sino al 15 giugno 2022).

Per gli studenti, invece, continua a valere il precedente obbligo di green pass e i controlli restano a campione.

 

Le nuove regole sul green pass base: l’estensione.

Il decreto n. 1/2022 ha esteso fino al 31 marzo 2022 l’uso del green pass base per l’accesso ad alcuni servizi. In particolare:

–       dal 20 gennaio 2022 per i servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) e colloqui in presenza con detenuti;

–       dal 1°febbraio 2022 per i pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari, attività commerciali (esclusi alimentari e farmacie e ulteriori servizi essenziali alla persona, che saranno individuati con apposito dpcm).

Il green pass rafforzato.  Ecco un riepilogo dei servizi e attività per i quali è obbligatorio  dal 10 gennaio al 31 marzo 2022:

– alberghi/terme e servizi di ristorazione interni;

– fiere, sagre, convegni e congressi;

– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

– bar e ristoranti, anche all’aperto

– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

– piscine, palestre, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

– centri culturali e ricreativi per le attività all’aperto.

– mezzi di trasporto, anche locale o regionale (sui mezzi è obbligatoria anche la mascherina FFP2).

 

Per maggiori informazioni, contattaci!

📌📰 ASSEGNO UNICO: PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO 📰📌

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Di seguito le novità e gli adempimenti previsti dal decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 21 DICEMBRE 2021, N. 230

ISTITUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO

(G. U. N. 309 DEL 30. 12. 2021)

Vigente al 31. 12. 2021.

 

Gentile Utente,

La presente per informarLa che dal prossimo 1° marzo 2022 gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) saranno sostituiti dall’Assegno Unico e Universale per nuclei familiari con figli a carico,

la cui gestione sarà esclusiva dell’INPS e non più del datore di lavoro.

Di seguito le novità e gli adempimenti previsti dal decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 21 DICEMBRE 2021, N. 230

ISTITUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO

(G. U. N. 309 DEL 30. 12. 2021)

Vigente al 31. 12. 2021.

 

Definizione e caratteristiche principali

Creato in sostituzione degli attuali Assegni per il nucleo familiare (ANF), l’Assegno Unico e Universale per figli a carico (AUU) è una misura di sostegno al reddito delle famiglie, istituito in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.

Rispetto a quanto previsto dalla normativa per il godimento degli ANF, l’Assegno Unico e Universale si differenzia per due principali aspetti: il primo, nonché più rilevante, è quello di essere rivolto ad una più ampia platea di utilizzatori: infatti, il nuovo Assegno unico è destinato a tutte le famiglie che:

Abbiano genitori lavoratori sia dipendenti che autonomi, inoccupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza o pensionati, purché ne facciano domanda;
Abbiano figli a carico di età compresa tra il settimo mese di gravidanza fino al 18° anno di età (limite elevato a 21 anni, in casi specifici);
Senza limiti di reddito: l’importo dell’assegno unico varia in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Tanto più alto sarà il suo valore, minore sarà l’importo erogato a titolo di Assegno unico, fino a stabilizzarsi per redditi superiori a 40mila euro o in caso di mancata presentazione dell’ISEE entro i termini stabiliti.

In ragione dell’ampliamento della platea dei beneficiari dell’Assegno Unico, il secondo e rilevante aspetto riguarda la sua gestione che sarà di esclusiva competenza dell’INPS, senza il coinvolgimento del datore di lavoro.

La validità dell’Assegno Unico e Universale è annuale: da marzo di ciascun anno a febbraio dell’anno successivo. L’erogazione, invece, avviene su base mensile.

 

Requisiti per beneficiare dell’assegno

REQUISITI DI CITTADINANZA – il richiedente deve essere in possesso di:

Cittadinanza italiana;
Cittadinanza comunitaria (cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea) con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente;
Cittadinanza extra comunitaria, con titoli che consentano la permanenza sul territorio dello Stato italiano:

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure
Permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oppure
Permesso di soggiorno per motivi di ricerca, autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi

REQUISITI DI RESIDENZA – il richiedente deve:

essere residente e domiciliato in Italia o, in alternativa,
essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi oppure
essere titolare di un contratto di lavoro con una durata minima di sei mesi

REQUISITI FISCALI – il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia (IRPEF)

REQUISITI ANAGRAFICI DEI FIGLI A CARICO – si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato nell’ISEE che:

Abbiano un’età compresa tra il 7° mese di gravidanza al 18° anno di età
Abbiano un’età compresa tra il 18° e il 21° anno di età, purché:

Frequentino un corso di formazione scolastica, professionale o di un corso di laurea
Svolgano tirocinio o di un’attività lavorativa che produca un reddito complessivo annuo inferiore a € 8. 000,00
Siano registrati come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
Svolgano servizio civile universale

Siano considerati disabili: misura concessa indipendentemente dal requisito anagrafico.

 

Misura dell’assegno

Gli importi percepiti tengono conto dell’ISEE presentato: tanto più basso sarà il suo valore, maggiore sarà l’ammontare del sussidio e viceversa.

Per determinare dell’importo del sussidio, il decreto sull’Assegno unico prende in considerazione tre fasce limite. Poiché è una misura rivolta a ogni nucleo familiare, lo stesso sarà corrisposto anche alle famiglie che non dichiarano la propria situazione economica equivalente. In questo ultimo caso, la composizione del nucleo familiare verrà ricavata, e in seguito verificata dall’INPS, da quanto auto-dichiarato in sede di presentazione della domanda:

Soglia minima: nucleo familiare con reddito fino a 15mila euro
Soglia massima: nucleo familiare con redditi oltre 40mila euro
ISEE non presentato

Tra la soglia minima e la soglia massima, gli importi erogati variano in base alla fascia di reddito dichiarata.

Le soglie ISEE sono adeguate annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita. Per questo motivo, gli importi dell’assegno di seguito elencati possono subire delle variazioni di anno in anno.

 

Di seguito, gli importi per fasce di reddito:

FIGLI MINORENNI

FASCIA MINIMA € 175,00 per ogni figlio
FASCIA MASSIMA € 50,00 per ogni figlio
ISEE NON PRESENTATO €50,00 per ogni figlio

Sono riservate ai figli minori le seguenti maggiorazioni:

ENTRAMBE I GENITORI TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: €30. 00 per ogni figlio, che spettano in misura piena per un ISEE fino a 15mila euro e si azzerano al raggiungimento di un ISEE da 40mila euro. MADRI FINO A 21 ANNI – maggiorazione di €20,00 per ogni figlio, indipendentemente dalla fascia di reddito di appartenenza.

 

FIGLI MAGGIORENNI

I figli maggiorenni che rispettino le condizioni per poter accedere al beneficio possono presentare la domanda di Assegno Unico in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante:

FASCIA MINIMA € 85,00 per ogni figlio
FASCIA MASSIMA € 25,00 per ogni figlio
ISEE NON PRESENTATO €25,00 per ogni figlio

FIGLI DISABILI

Fino al 18° anno di età – maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità definita ai fini ISEE, pari a

Non autosufficienza €105,00
Disabilità grave €95,00
Disabilità media €85,00

Dal 18° al 21° anno di età €80,00
Dal 21° anno di età

FASCIA MINIMA 85,00
FASCIA MASSIMA € 15,00
ISEE NON PRESENTATO € 15,00

MAGGIORAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE (N°FIGLI SUPERIORE A 2) –

FASCIA MINIMA € 85,00 di maggiorazione per ogni figlio successivo al secondo
FASCIA MASSIMA € 15,00 di maggiorazione per ogni figlio successivo al secondo
ISEE NON PRESENTATO € 15,00 di maggiorazione per ogni figlio successivo al secondo

Per nuclei familiari numerosi, con un numero di figli pari o superiore a 4 è prevista una maggiorazione forfettaria, pari a €100,00 mensili.

 

Ulteriore maggiorazione

Il decreto che introduce l’Assegno Unico ha previsto un ulteriore bonus, di natura transitoria e con durata triennale, con lo scopo principale di favorire le famiglie che potrebbero trovarsi svantaggiate dall’assenza delle detrazioni per figli a carico e degli ANF.

L’ulteriore bonus previsto dal decreto ha natura transitoria e durata triennale: l’importo diminuirà di anno in anno, fino ad azzerarsi a partire dal 1° marzo 2025.

L’importo varia in base all’ISEE e verrà erogato:

In misura piena, per l’anno 2022
Ridotto a 2/3 per l’anno 2023
Ridotto a 1/3 per l’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio 2025.

Le condizioni che devono sussistere contestualmente per l’erogazione dell’ulteriore maggiorazione sono principalmente due: il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a 25mila euro e deve aver percepito effettivamente l’ANF nel corso del 2022.

L’importo viene calcolato sulla base di due componenti:

Componente familiare – si distinguono

Nuclei familiari con due genitori, siano anche separati, divorziati o non conviventi
Nuclei familiari con un solo genitore

Componente fiscale – si distinguono

Entrambe i genitori abbiano un reddito superiore a €2. 840. 51
Casi diversi da quello descritto

Una volta determinate le due componenti in cui rientra il nucleo familiare, si può calcolare la maggiorazione che sarà pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare e della componente fiscale, al netto dell’ammontare mensile dell’assegno.

 

Decorrenza dell’assegno

La domanda può essere presentata dal 1° gennaio di ogni anno. Ha validità annuale e deve riguardare tutti i figli, integrandola in caso di nascite e ricordando che l’assegno unico spetta a partire dal settimo mese di gravidanza. è importante ricordare che:

Le domande presentate fino al 30 giugno di ogni anno danno diritto agli arretrati da marzo
Le domande presentate dal 1° luglio di ogni anno faranno perdere i mesi pregressi
La domanda presentata fino al 30 giugno copre un arco temporale che va da marzo a febbraio dell’anno successivo

Modalità di presentazione della domanda

Può presentare la domanda:

Uno dei due genitori;
Chi ne esercita la responsabilità genitoriale, indipendentemente dalla convivenza con il figlio;
Il figlio maggiorenne per sé stesso;
Un affidatario del figlio;
Un tutore del figlio, nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

Sito INPS, tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3. 0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
Contact Center integrato
Istituti di Patronato

Modalità erogazione

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del decreto legislativo in commento, l’assegno è corrisposto:

Al genitore richiedente, al 100%
A coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, in pari misura
Al figlio maggiorenne richiedente

L’accredito avviene con le seguenti modalità:

Su IBAN tramite uno degli strumenti di seguito elencati, intestati o cointestati al richiedente:

conto corrente bancario
conto corrente postale
carta di credito o di debito dotata di codice IBAN
libretto di risparmio dotato di codice IBAN

Accredito su carta per i percipienti Reddito di Cittadinanza
In contati, tramite sportello postale

 

Compatibilità con altre misure a sostegno del reddito

A partire da marzo 2022, l’Assegno unico sostituirà le seguenti misure di sostengo al reddito:

Bonus bebè – se maturato entro il 31. 01. 2022 verrà percepito fino alla data di scadenza della prestazione nel 2022
Premio nascita o adozione
Assegni per il nucleo familiare
Detrazioni fiscali per figli a carico sotto i 21 anni

Diversamente, l’erogazione dell’Assegno unico per figli a carico è compatibile anche con il Reddito di cittadinanza e con il Bonus Asilo Nido.

Nel caso di percettori di Reddito di Cittadinanza, questi non dovranno presentare domanda all’Inps: infatti, l’Assegno unico e universale verrà corrisposto d’ufficio, da parte dell’INPS, congiuntamente al RdC e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Imprenditoria femminile: contributi a fondo perduto e sotto forma di finanziamento

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Portrait of young beautiful working woman, works on remote with laptop. Student takes notes during online video conference, sitting on street with computer.

Nel decreto pubblicato il 14 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale, è stato istituito il nuovo fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile: parliamo di 40 milioni di euro stanziati per il 2022 e altre risorse complementari in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo impresa donna è un incentivo che ha l’obiettivo di sostenere l’avvio e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, rivolto  sia ad imprenditrici che a lavoratrici autonome

Imprenditoria femminile: contributi a fondo perduto e sotto forma di finanziamento

40 milioni di euro per creare nuove imprese o investire nella crescita di aziende già costituite

Nel decreto pubblicato il 14 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale, è stato istituito il nuovo fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile: parliamo di 40 milioni di euro stanziati per il 2022 e altre risorse complementari in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo impresa donna è un incentivo che ha l’obiettivo di sostenere l’avvio e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, rivolto  sia ad imprenditrici che a lavoratrici autonome

 

Requisiti

Possono richiedere le agevolazioni in oggetto le aziende femminili di qualsiasi dimensione, con sede legale/domicilio ed unità operativa in Italia che rispettano i seguenti requisiti:

essere lavoratrice autonoma (aver aperto la partita IVA da almeno 12 mesi);

avere un’azienda già costituita (da almeno 12 mesi);

costituire una nuova impresa femminile.

Nello specifico, le agevolazioni saranno concesse sulla base di due linee di azione:

a. Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
b. Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.

 

In cosa consiste

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributi a fondo perduto e/o finanziamento agevolato, che possono essere utilizzati anche in combinazione tra loro. Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non ha bisogno di garanzie.

La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e dell’ammontare delle spese ammissibili.

Agevolazioni per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili

Per creare o costituire un’azienda classificata come imprenditoria femminile, è possibile beneficiare di un contributo a fondo perduto un importo massimo pari a:

1.     80% delle spese ammissibili (fino a un massimo di €50. 000) per spese ammissibili inferiori a € 100. 000;

2.     50% delle spese ammissibili (superiori a €100. 000) per spese ammissibili superiori a € 100. 000 e fino a €250. 000.

Agevolazioni per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili

Per le imprese classificate come imprenditoria femminile già esistenti (da almeno 12 mesi) sono disponibili due tipologie di agevolazioni: il contributo a fondo perduto e il finanziamento agevolato.

Ancora una volta, le agevolazioni sono articolate a seconda del tipo di beneficiario, se l’impresa:

1.     è costituita da meno di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili, in egual misura in forma di contributo a fondo perduto e in forma di finanziamento agevolato;

2.     è costituita da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse in relazione alle spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.

Le spese ammissibili

L’agevolazione compete per sostenere progetti relativi all’avvio e la costituzione di una nuova impresa femminile, oppure per il suo sviluppo e consolidamento, nei seguenti settori ammissibili:

·        produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;

·        fornitura di servizi, in qualsiasi settore;

·        commercio e turismo.

Le iniziative dovranno essere realizzate entro 24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, le spese ammissibili dovranno essere:

1.     non superiori a € 250. 000 per la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile;

2.     non superiori a € 400. 000 per lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili.

Sono considerate spese ammissibili anche spese relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale, personale dipendente ed esigenze di capitale circolante.

Termini per la presentazione dell’istanza per accedere al Fondo impresa donna

Saranno comunicati entro 30 giorni

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La spiaggia dei 100.000

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La sensibilizzazione del periodo confuso, complicato e fragile che stiamo vivendo, è spettata a tutte le persone con più visibilità dal punto di vista sociale e non. A partire dagli influencer, ai grandi marchi, agli scrittori e registi. Anche chi si occupa di veicolare i messaggi tramite l’arte nuda e cruda l’ha fatto. L’ha fatto Bansky sui muri e così l’ha fatto Laconi sulla tela.

Con questo dipinto, sempre in chiave ironica e in ottica bonaria, Paolo Laconi ci racconta le spiagge sarde durante questa pandemia che ormai conosciamo a memoria.

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 20 x 50

Profondità: 4 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

 

spiaggia-centomila-2.png

(Bansky)

 

Questa è una scena estiva, che si svolge al mare, precisamente nella spiaggia dei centomila. Prende ispirazione dal periodo che stiamo vivendo, infatti le persone indossano la mascherina.

Lei ha una mascherina impigliata nel piede, questo dettaglio l’ho voluto inserire sempre per donare al contesto il mio tono ironico. Magari qualcuno rimane con il muso bianco perché si abbronza con addosso la mascherina

come mai si chiama la spiaggia dei centomila?

Perché è una spiaggia molto lunga e l’estate si riempie tanto da diventare un carnaio. Viene la gente di tutte le città circostanti.

 

 

 

 

 

 

Il re del bosco

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Una delle tante passioni del nostro ormai affezionato pittore, è la raccolta dei funghi; e quale miglior modo per omaggiare questo suo piacere se non tramite la sua arte?

Quello di oggi è un dipinto autobiografico, che racconta e racchiude alcune delle cose più care a Laconi: l’arte, la raccolta dei funghi e l’autunno.

re-bosco.jpg

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 20 x 25

Profondità: 1,8 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari ,Sardegna

Una delle tante passioni del nostro ormai affezionato pittore, è la raccolta dei funghi; e quale miglior modo per omaggiare questo suo piacere se non tramite la sua arte?

Quello di oggi è un dipinto autobiografico, che racconta e racchiude alcune delle cose più care a Laconi: l’arte, la raccolta dei funghi e l’autunno.

Questo quadro molto piccolo rappresenta la scena di un appassionato di funghi come me. Ho voluto rivivere in un mondo fantastico, una delle mie tante passioni: la ricerca del re del bosco: il fungo porcino. Infatti il titolo dell’opera non è una sorta di auto-elogio che Laconi fa a se stesso, ma si riferisce proprio al porcino, che viene chiamato così dai fungaioli.

La scena si svolge in autunno perché io adoro l’autunno, con i suoi colori e il clima.

Tax credit per la costituzione di società benefit (SB)

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Credito d’imposta società benefit; decreto Mise società benefit; società benefit vantaggi fiscali 2021; società benefit trattamento fiscale.

Il Governo ha introdotto vantaggi fiscali che, grazie alla deducibilità dei costi sostenuti, incoraggiano la nascita delle SB.

Il credito d’imposta consente di costituire/trasformare la tua società in benefit a costi contenuti e al contempo di utilizzare il credito per pagare le imposte a debito.

Ma le agevolazioni fiscali per incentivare le SB non finiscono qui. Ci sono anche i contributi per le attività promozionali e gli interventi che valorizzano l’attività della società benefit nei rapporti con le amministrazioni nei bandi di gara pubblici.

 

L’aumento delle SB durante la pandemia da Covid 19

I vantaggi fiscali che abbattano i costi di costituzione e trasformazione non sono però non l’unico motivo che incentiva la nascita delle SB!

Anche la pandemia da Covid 19 ha avuto un ruolo importante: ad aprile 2021 si contavano ben 926 SB in Italia. Perché?

Il consumatore acquista con più attenzione alla sicurezza, sostenibilità e tutela dell’ambiente. Costituire o trasformare la tua impresa in SB è quindi un’opportunità da non sottovalutare. Potrai assumere una veste giuridica che persegue un duplice obiettivo: il lucro e anche la valorizzazione di quei valori che oggi tendono, sempre più, a guidare i consumatori nelle scelte di acquisto.

Il credito d’imposta per le società benefit

è stato introdotto dall’art. 38-ter del decreto Rilancio (D. L.  19 maggio 2020 n. 34). Per l’anno 2021 le società benefit potranno accedere a un credito d’imposta pari al 50 % dei costi sostenuti dal 19. 07. 2020 e fino al 31. 12. 2021(termine di recente prorogato dal decreto Sostegni bis). Ad oggi non è da escludere la possibilità di un rinnovo del tax credit, anche per le spese successive a tale data.

I costi sostenuti per la nascita della tua SB ti verranno restituiti, fino a 10. 000 euro, sotto forma di credito da utilizzare in compensazione per l’anno 2021 cioè per pagare le imposte a debito. Restano al di fuori le spese per imposte e tasse, mentre l’Iva sarà ammissibile solo se è un costo effettivo non recuperabile per il beneficiario.

Coloro che vogliono fruire del credito d’imposta dovranno presentare il modello F24 tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Quindi, per una spesa di 10mila euro di costi per costituire ex novo una SB o per trasformare la tua azienda tradizionale in SB, lo Stato ti riconosce un credito di 5mila euro da utilizzare per pagare le imposte a debito.

 

Di seguito i costi ammessi al tax credit del 50%:

–       le spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese;

–       le spese inerenti all’assistenza professionale destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Potranno beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che alla data di presentazione della richiesta sono costituite, regolarmente iscritte e attive al Registro delle imprese, si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali e non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d del D. Lgs n. 231/2001.

Il contributo a sostegno delle attività promozionali

Tra i vantaggi fiscali previsti dal decreto Rilancio per le SB rientra anche la previsione di un contributo a sostegno delle attività di promozione delle società benefit.

A tal fine il governo ha stanziato un fondo di 3 milioni di euro per la cui erogazione il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) si avvarrà di Invitalia, la cui pagina consentirà di monitorare gli sviluppi anche su questo nuovo incentivo (https://www. Invitalia. It/come-funzionano-gli-incentivi/i-nostri-servizi).

Ad oggi il ministro Giancarlo Giorgetti ha firmato a novembre 2021 il decreto attuativo che definisce le modalità di accesso ed erogazione del contributo per le attività promozionali. Il decreto è in fase di registrazione alla Corte dei Conti. Su tale contributo si dovranno ancora attendere indicazioni.

 

Le SB e gli appalti pubblici

Ma queste non sono le uniche agevolazioni previste. Il decreto fiscale 2020 (Dl. 124/2019) ha modificato il Codice degli appalti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016) introducendo una norma che valorizza l’attività delle società benefit nei rapporti con le amministrazioni.

L’art. 95 comma 13 del nuovo codice degli appalti prevede tra i requisiti di reputazione e di valutazione dei soggetti offerenti, ai fini dell’aggiudicazione della gara, anche quello relativo l’impatto generato dalla realizzazione degli obiettivi di beneficio comune, propri delle SB.

Le SB che, com’è noto, tendono alla realizzazione di tali obiettivi, operando in modo trasparente e responsabile, potranno vedersi riconosciuta una premialità nei bandi pubblici, quali, ad esempio, la preferenza in graduatoria a parità di punteggio o l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, rispetto ai concorrenti sprovvisti.

 

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COMMERCIALISTA.IT: Studio Professionale dell’anno 2021!

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Giovedì 25 novembre 2021 si è tenuta, presso una delle location storiche e di maggior fascino e prestigio di Milano, l’undicesima edizione di “Le Fonti Awards”.

In tale occasione sono state decretate le eccellenze imprenditoriali e professionali dell’anno, che si sono distinte per l’alta specializzazione e gli ambiziosi progetti attuati.

 

Il Dott. Alessio Ferretti ha conquistato il riconoscimento come Professionista dell’anno in Consulenza Fiscale, insieme al suo team di Commercialista. It.

Replicando così il successo del 2019 e del 2020, ritirando il prestigioso riconoscimento dall’Accademia Internazionale di Le Fonti Awards, per il supporto e l’assistenza profusi alle famiglie ed imprese nel corso dell’anno.

Un ringraziamento sentito alle amiche ed amici, alle famiglie ed aziende che abbiamo l’onore e la responsabilità di assistere e che ci hanno consentito di perseguire, nuovamente, questo grande risultato!

Il Team di Commercialista. It

Viale del buon riposo

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Arriva sempre nella vita di un artista, il momento in cui si deve trattare un argomento scomodo. E se la cosa può sembrare difficile già così, lo sembrerà ancora di più se lo stile e le tendenze dell’artista, non sono socialmente o moralmente compatibili con la tematica.

E’ toccato a tutti e anche a Paolo Laconi, che ha voluto spezzare la silenziosa e sospesa atmosfera dei funerali, con il suo stile ironico e caricaturale che è solito usare.

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 25 x 25

Profondità : 1,5 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

Questa è la rappresentazione di un funerale, l’ho fatta in modo ironico… e i funerali non sono di certo ironici, ma io ho voluto smorzare così la tristezza del momento. Ovviamente questa è stata una tematica difficile da rappresentare rispetto al mio solito stile… non me ne vogliano i defunti e le vedove.

Se noti anche i nomi della vita, per esempio “viale del buon riposo”, oppure “47 morto che parla” appunto il numero civico. Il nome dell’agenzia funeraria è sobaullu, che in dialetto significa bara.

E’ un usanza di molti paesi, andare dietro alla macchina con il defunto con la vedova in prima battuta.

 

L’oro Sardo

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Le tradizioni sarde e il periodo della mietitura sono temi ricorrenti nelle opere di Laconi. Avevamo visto una scena simile nel quadro “la mietitura”, questa volta però, il pittore vuole trasmettere la fatica e la dedizione dell’antico lavoro dei campi, fatto di mani sporche e sudore.

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 24 x 30

Profondità: 3,8 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

Qui c’è un uomo che si disseta dopo una lunga giornata di sudore e di fatica, perché fare la mietitura in estate non è affatto semplice, Chiaramente qui l’usanza richiama il passato, perché oggi si fa tutto con le macchine.

E’ un opera che rappresenta la stessa scena della “mietitura”.

Si, è la stessa scena, però qui in Sardegna abbiamo tanti ori, anche la bottarga è uno di quelli.

Guida al fine comune nelle società benefit in Italia

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Per costituire una società benefit (SB) il primo passo è creare lo statuto e l’atto costitutivo. Avere le idee chiare sul che tipo di attività sociale intraprendere, e con chi, è di sicuro un buon inizio.

Ma solo una solida conoscenza della normativa di riferimento consentirà la stesura dei documenti in modo corretto e senza imprevisti.

Lo statuto è il cuore che regola la vita interna e il buon funzionamento dell’impresa. è bene non lasciare nulla al caso.

 

Cosa sono le società benefit.

Sul punto l’Italia deve essere considerata all’avanguardia, se si pensa che il nostro paese è stato il primo in Europa ad introdurla nel 2016, con un intervento normativo fino ad oggi passato in sordina.

In breve: la società benefit nasce negli Stati Uniti su iniziativa dell’ente promotore B Lab, che elabora un modello di disciplina volto a favorire la diffusione dell’istituto nei vari ordinamenti. Nel 2010, la prima legislazione USA in tema di SB, ispirata a tale modello, è stata adottata nello stato del Maryland.

è il 2016 e in Europa, grazie all’Italia, approda la società benefit (SB).

 

La legge di stabilità n. 208/2015

(di seguito Legge SB) definisce la SB come la società che, nell’esercitare un’attività economica, si caratterizza per:

1.      il perseguimento di uno scopo mutualistico o lucrativo;

2.      il perseguimento di un beneficio comune;

3.      una gestione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei portatori di interessi (“stakeholders”).

Qual è la novità? Con la SB Viene superato l’approccio imprenditoriale classico, volto alla massimizzazione del profitto e si diffonde un modello societario a duplice finalità: lucro e beneficio comune (finalità for profit e no profit).

Insomma, un vero salto di qualità nel modo di intendere l’impresa, non più esclusivamente rivolta a vantaggio dei soci partecipanti ma anche a “beneficio comune” di coloro sui quali l’attività sociale può avere un impatto.

Quindi, come primo importante passo in fase di costituzione di una SB dobbiamo chiederci: cosa significa beneficio comune, in che termini incide nella scelta dell’oggetto sociale e nel compiere i primi adempimenti per avviare la nostra attività?

Il beneficio comune.

La legge SB lascia indefinito il concetto di beneficio comune. Il beneficio comune è un risultato: la produzione di uno o più effetti positivi, oppure la riduzione di effetti negativi su una o più categorie di beneficiari (i portatori di interesse o stakeholders). Il beneficio comune si misura in termini di utilità sociale.

Quali beneficiari scegliere? Sul punto la norma indica una gamma di beneficiari davvero molto estesa: persone, comunità, territori, ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed “altri portatori di interesse”. Fra questi rientrano i soggetti coinvolti direttamente e indirettamente dall’attività della società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori e pubblica amministrazione.

Il beneficio comune deve essere realizzato – nell’esercizio di una attività economica-  oltre allo scopo lucrativo (comma 376). In questo modo la legge SB ci conferma che la forma societaria può essere usata come veste organizzativa oltre di attività economiche (dirette al perseguimento del lucro) anche di attività non economiche (dirette al beneficio comune). L’attività lucrativa, quindi, non deve mancare perché deve in ogni caso essere svolta dalla SB.

Che tipo di attività sceglieremo allora per realizzare un beneficio comune? La norma non ci da risposta precisa, lasciando un certo grado di libertà, che impone di ben interpretata per impostare al meglio lo statuto.

Come afferma esplicitamente la legge, è ammessa un’attività economica, magari a prezzi inferiori di mercato o con procedure a basso impatto ambientale. Ma non è da escludere anche lo svolgimento di altre attività con criteri diversi dall’economicità e il compimento di singoli atti (donazioni, comodati, atti gratuiti in genere). Purchè tutti, come richiesto dalla Legge SB producano un beneficio comune.

Data la duplice finalità, non sfugge l’importanza di configurare correttamente le attività della SB e combinarle di modo che l’attività no profit non pregiudichi lo svolgimento dell’attività economica e dunque la stabilità finanziaria della società.

 

Lo statuto e l’oggetto sociale.

La SB può svolgere qualsiasi attività economica e l’oggetto sociale può essere liberamente determinato, purchè integrato con l’indicazione dello specifico beneficio comune che si vuole realizzare. E’ vero che la Legge SB ne da una definizione vaga. Ma questo potrà essere un punto di forza che la società potrà sfruttare al fine di attribuirsi, come obiettivo, un o più benefici comuni personalizzati che più si adattano al proprio operato.

Indicare nell’oggetto sociale un beneficio comune non misurabile (ad esempio la felicità di chi entra in contatto con la società! ) oppure limitarsi a riportare la (vaga) definizione legislativa, è una prassi da evitare.

è poco vantaggiosa perché impedisce di affermarci sul mercato con un’identità specifica come società, fondamentale per attrarre investitori e consumatori interessati e attenti a date istanze (quelle che andremo a soddisfare specificando i benefici comuni/obiettivi).

è rischiosa perché la legge impone agli amministratori di considerare, nell’esercizio delle loro funzioni, anche interessi ulteriori oltre quelli di profitto. Inoltre essi devono gestire le attività dirette a produrre il beneficio comune bilanciando gli interessi dei soci con l’interesse dei beneficiari sui quali l’attività sociale avrà un impatto (comma 376 L. SB).

Uno statuto che indica in modo eccessivamente vago il beneficio comune espande il potere degli amministratori e non consente il controllo in ordine all’effettivo perseguimento del beneficio comune.

 

L’atto costitutivo.

Il fine di produrre un dato beneficio comune deve essere inserito nell’oggetto sociale e rappresenta un obbligo che la legge ci impone quando vogliamo creare una società benefit di nuova costituzione.

Stesso obbligo qualora fossimo una società già costituita che vuole perseguire anche finalità di beneficio comune.

In tal caso dovremo modificare l’atto costitutivo e lo statuto, secondo le modalità del tipo societario prescelto. Tali modifiche devono, inoltre, essere depositate, iscritte e pubblicate nel registro delle imprese.

L’inserimento nella denominazione sociale, sia nello statuto, che nell’atto costitutivo e nella corrispondenza verso terzi, della sigla SB o Società benefit è facoltativa (comma 379).

Per l’applicazione della normativa sulle SB è necessario che la società indichi nell’oggetto sociale dello statuto il perseguimento di un dato fine comune. La modifica della denominazione sociale non è un elemento necessario.

è però indubbiamente vero che, attraverso la (facoltativa) modifica della denominazione sociale, renderemo nota la nostra scelta di limitare lo scopo di lucro a vantaggio di uno o più benefici comuni, assicurandoci anche un positivo ritorno d’immagine per attrarre nuovi investitori e consumatori.

Siete incuriositi da questo innovativo modello societario? Il miglior modo per iniziare è informarsi. Segnaliamo il sito di informazione curato da Assobenefit e BLab, www. Societabenefit. Net.

 

Ancora dubbi? Soluzione: Richiedici una consulenza 

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