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lunedì 20 Gennaio 2025
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Contratto preliminare per l’acquisto di un immobile da costruire

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Il decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 impone al costruttore l’obbligo di consegnare all’acquirente una “polizza fideiussoria”.

Ecco una sintesi sulle modalità e condizioni di rilascio della garanzia, alla luce delle più recenti modifiche legislative.

 

Le fonti normative

La polizza fideiussoria è obbligo introdotto e disciplinato con il decreto legislativo n. 122/2005.

Il decreto ha previsto anche altre tutele per l’acquirente quali la polizza assicurativa indennitaria di durata decennale.

Questi strumenti posti a tutela dell’acquirente sono disciplinati da un doppio regime normativo. Agli acquirenti d’immobili il cui titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato:

–       a partire dalla data del 16 marzo 2019, si applica il D. Lgs. 122/2005 come modificato dal dlgs. 12 gennaio 2019 n. 14;

–       prima del 16 marzo 2019 si applica il D. Lgs. 122/2005 ante riforma.

Chi acquista deve guardare la data del titolo abilitativo della costruzione per capire a quali norme fare riferimento. Le due normative prevedono entrambe le stesse tutele, ma solo la recente del 2019 ha introdotto maggiori garanzie.

 

Vi proponiamo un’analisi che tiene conto del doppio regime normativo.

Perché la polizza fideiussoria?

Quando si acquista un immobile in costruzione, può capitare che, a costruzione ultimata, il costruttore (impresa o cooperativa) fallisca prima della stipula dell’atto di compravendita che trasferisce la proprietà.

La crisi del costruttore non è un problema per le banche che lo hanno finanziato, ad esempio, per l’acquisto del terreno. Quest’ultime grazie all’ipoteca, iscritta sul fabbricato in corso di costruzione, con la messa in vendita forzata dell’immobile, hanno il diritto di recuperare per prime l’importo finanziato.

Meno fortunato l’acquirente. Privo di specifiche garanzie sull’immobile, come l’ipoteca che garantisce il recupero immediato e prioritario degli importi versati a titolo di caparra e/o di acconto di prezzo, l’acquirente dovrebbe intraprendere azioni giudiziarie spesso lunghe e non risolutive.

La legge tutela l’acquirente, contraente debole, introducendo l’obbligo della polizza di fideiussione come strumento alternativo per il sicuro recupero degli acconti versati.

 

Che cos’è la polizza fideiussoria?

La polizza fideiussoria o fideiussione assicurativa è un contratto tra il costruttore e la banca o società assicurativa. Beneficiario è l’acquirente.

La banca, al verificarsi dei presupposti di operatività della polizza, su richiesta scritta dell’acquirente è obbligata a restituirgli le somme fino a quel momento pagate, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il rimborso all’acquirente delle spese sostenute per la restituzione del capitale e il pagamento dei relativi interessi.

L’acquirente non può rinunciare preventivamente alla garanzia fideiussoria perché essa è per legge un obbligo a carico del costruttore.

 

Quando l’acquirente può azionare la polizza fideiussoria?

Dipende dal regime normativo applicabile in base al titolo abilitativo edilizio.

Data titolo abilitativo edilizio Normativa

applicabile

Presupposti di operatività della Polizza fideiussoria
dal 16 marzo 2019 in poi Dlgs. 122/2005

post riforma 2019

1. Crisi del costruttore

2. Recesso dal contratto preliminare per mancata consegna della c. D. “polizza decennale postuma” *

21 luglio 2005 – 15 marzo 2019 Dlgs. 122/2005 1. Crisi del costruttore

*La polizza decennale postuma garantisce il risarcimento dei danni materiali dell’immobile derivanti da rovina o da gravi difetti costruttivi per dieci anni dall’acquisto.

La riforma del 2019 ha esteso il perimetro di operatività della polizza fideiussoria. Da un lato ha reso obbligatorio il rilascio della polizza decennale postuma al momento della stipula dell’atto di compravendita, a pena di recesso dal contratto preliminare o di nullità del contratto definitivo. Dall’altro, anche in caso di recesso per mancata consegna della polizza decennale postuma, il consumatore può attivare la polizza fideiussoria per il recupero delle somme versate.

 

Per quali soggetti e immobili sussiste l’obbligo di polizza fideiussoria?

La garanzia è obbligatoria per tutti i contratti finalizzati al trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile (inclusi quindi contratti di leasing ma anche di vendita o preliminari di vendita).

I contratti devono intercorrere tra tali soggetti relativamente ai seguenti immobili:

1.     Soggetti: quando a vendere/ promettere di vendere sia un costruttore (sia persona fisica che società, anche cooperativa) e ad acquistare/promettere di acquistare sia una persona fisica. Non si applica quindi se a vendere sia un privato o se ad acquistare sia una società.

2.     Immobili: “immobili da costruire” ossia di immobili per i quali è stato richiesto il permesso di costruire ma:

–      sono ancora da edificare;

–      oppure c’è la costruzione ma non risulta ultimata con le finiture per cui non è possibile l’invio della segnalazione certificata di agibilità a norma dell’art. 24 D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380.

Può trattarsi di fabbricati di tipo residenziale (appartamenti), ma anche commerciale (negozi), produttivo (laboratori).

Sono conseguentemente esclusi dalla disciplina di tutela i contratti (vendita su carta) aventi per oggetto edifici per i quali non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire. In tal caso, quindi meglio non versare alcun importo per “prenotare” l’immobile ancora da costruire. è bene pretendere di stipulare il preliminare di vendita e versare i primi acconti solo dopo l’avvenuta richiesta del titolo edilizio, così da poter godere delle tutele previste dal dlgs. 122/2005.

 

Quando deve essere prestata la garanzia fideiussoria?

In caso di contratto preliminare di compravendita, il costruttore all’atto della stipula del preliminare dovrà consegnare all’acquirente la fideiussione, rilasciata da una banca, da un’impresa di assicurazione o da un intermediario finanziario abilitato.

La fideiussione può essere rilasciata:

–       di importo corrispondente alle somme che il costruttore ha riscosso;

–      oppure a contenuto progressivo, volta cioè a garantire gli importi che nel corso del rapporto vengono via via effettivamente riscossi dal costruttore, entro il limite massimo, che deve essere specificato nella polizza fideiussoria, costituito dall’intero importo che il costruttore potrà incassare prima del trasferimento della proprietà.

 

Quali voci copre la polizza fideiussoria?

La garanzia dovrà coprire le somme che il costruttore riscuote prima del trasferimento della proprietà:

– le somme che il costruttore abbia già riscosso al momento della stipula del contratto preliminare;

– le somme che il costruttore debba riscuotere dopo la stipula del contratto preliminare, ma prima dell’atto definitivo di compravendita che trasferisce la proprietà.

La garanzia non riguarderà invece somme che il costruttore è destinato a riscuotere solo dopo la stipula dell’atto definitivo.

Sono inoltre escluse: le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante (in generale una banca); i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia

 

Polizza fideiussoria ed efficacia.

La sua efficacia cessa con il trasferimento della proprietà del bene.

La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale: l’acquirente si rivolgerà subito alla banca o alla compagnia di assicurazione, senza tentare prima di recuperare il proprio credito presso il costruttore.

 

Cosa succede se il costruttore non rilascia la polizza fideiussoria?

La sanzione prevista dal legislatore nel caso in cui il costruttore ometta di rilasciare la polizza fideiussoria è la nullità relativa del contratto che, peraltro, può essere fatta valere solo dall’acquirente tutelato.

Posto che l’acquirente non può rinunciare preventivamente alla garanzia fideiussoria, l’eventuale rinuncia da parte dell’acquirente alla garanzia fideiussoria non salva il contratto così stipulato dalla sanzione di nullità.

La sanzione della nullità deve ritenersi applicabile anche quando la garanzia fideiussoria non presenti tutte le caratteristiche prescritte dalla legge, ad esempio nel caso di polizza rilasciata senza la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La sanzione però non tutela effettivamente l’acquirente. Quando non viene prestata la polizza fideiussoria, anche se l’acquirente potrà chiedere la nullità del contratto, non potrà né acquisire la proprietà del bene né recuperare quanto già versato. Il legislatore non ha introdotto sanzioni di carattere penale a maggior efficacia deterrente.

L’obbligo dell’intervento del notaio per la stipula dei contratti relativi gli immobili da costruire il cui titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato a partire dal 16 marzo 2019 fa ormai escludere nella pratica l’eventualità di un preliminare concluso senza rilascio della fideiussione.

Aliquote iva zenzero e curcuma

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Articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n°122

La nuova normativa introdotta con la Legge europea 2015/2016 viene armonizzato il regime IVA per le erbe aromatiche riducendo l’aliquota IVA delle stesse al 5%. L’articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n°122 (Legge Europea 2015/2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°158 dell’8 luglio 2016 estende l’aliquota uniforme IVA del 5% anche alla categoria di appartenenza dello zenzero e della curcuma. ​

Le erbe aromatiche sono piante officinali conosciute e apprezzate sin dall’antichità, dotate di peculiari  principi attivi utili per l’organismo. Esse grazie alle loro componenti biochimiche si prestano per molteplici usi, particolarmente apprezzate per il loro sapore e odore in ambito culinario, massimizzano le proprietà nutrienti dei cibi rendendoli più sani,  essendo ricche di  antiossidanti, minerali e complessi multivitaminici fondamentali per la nostra alimentazione, arrivando a triplicare le proprietà medicamentose di alcuni alimenti senza l’aggiunta di calorie; molte erbe aromatiche sono termogeniche, quindi accelerano il metabolismo.

In particolare abbiamo due spezie provenienti dall’Asia considerate un vero tesoro per la nostra salute. Lo zenzero e la curcuma.

Lo zenzero

Lo zenzero è una pianta erbacea delle Zingiberazeae originaria dell’Estremo Oriente. Coltivata da sempre in tutta la fascia tropicale e subtropicale, è provvista di rizoma carnoso e densamente ramificato dal quale si ripartono sia lunghi fusti sterili e cavi, formati da foglie lanceolate inguainanti, sia corti scapi fertili, portanti fiori giallo-verdastri con macchie porporine. Il frutto è una capsula divisa da setti in tre logge.

Il rizoma è la parte della pianta ricercata e commercializzata, in essa sono presenti i principi attivi della pianta: l’ olio essenziale, composto in prevalenza da zingiberene, gingeroli e shogaoli ( principali responsabili del sapore pungente) resine e mucillagini, e presenta in modo più pronunciato il sapore e l’aroma tipico che lo vedono ampiamente utilizzato come spezia, specie in forma essiccata e polverizzata, o fresco in fette sottili.

Il rixoma essiccato  è impiegato come spezia in cucina e nella preparazione di bibite ( come il famoso ginger ale).

Ha proprietà stimolanti la digestione (stomachico), stimolanti la circolazione periferica, antinfiammatorie e antiossidanti, possiede una evidente azione antinausea, antiemetica, antiepiretica e antinfiammatoria. Lo zenzero è propriamente considerato un antiinfiammatorio naturale.

 

La curcuma

La curcuma è una pianta della famiglia delle Zingiberaceae, come lo zenzero, comunemente nota come  zafferano(impropriamente)  d’India, dato che la pianta ha avuto il suo primo nascere in Cina. Una pianta, può raggiungere il metro di altezza, ed è facilmente riconoscibile grazie alle sue foglie (larghe) e ai suoi fiori (gialli). Estratta,  la radice è di forma cilindrica e di colore arancione. Grazie a questa vivacità cromatica, la pianta è considerata simbolo di ricchezza, di abbondanza e di buon augurio. Il potere colorante dei rizomi di curcuma è divenuto fonte di ispirazione per usi diversi. La tintura delle stoffe, la colorazione della carta, e il make up delle donne indiane. Similmente allo zenzero ha proprietà antinfiammatorie. Questa spezia può infatti dare una mano al nostro organismo nel ridurre i meccanismi infiammatori. Svolge inoltre un importante funzione depurativa, supportando il nostro corpo nel processo di espulsione delle tossine, ed incrementando la produzione della bile. La curcuma contiene una sostanza nota come lipopolisaccaride, capace di contribuire a stimolare il sistema immunitario.

La curcuma è inoltre un noto elemento antiossidante e antitumorale, cicatrizzante e digestiva. Tra le sue altre proprietà, spiccano quella di stabilizzatore glicemico, antibatterico, antistaminico, immunostimolante, seboregolatore, lenitivo, e protettore cardiovascolare. Insomma, un vero e proprio portento per il nostro organismo, ben noto anche ai più appassionati di cucina, è un ingrediente di base per la preparazione del masala, noto in occidente con il nome di curry;

può essere utilizzata per la preparazione di tisane,  bevande e distillati o come spezia di condimento.

Da secoli, la curcuma è un elemento fondamentale della cucina orientale e araba. E’

Depurativa, disinfettante e antinfiammatoria, la curcuma ha un ruolo fondamentale nella medicina tradizionale indiana e cinese e nelle terapie ayurvediche

Molte ricerche scientifiche hanno dimostrato che utilizzare la curcuma come condimento nell’alimentazione può ridurre i livelli di colesterolo cattivo. Ciò è molto importante in quanto mantenere al proprio posto il colesterolo previene molte malattie dell’apparato cardiovascolare.

Questo si deve anche alle proprietà antibatteriche, antivirali e antimicotiche della spezia che lo rafforzano, formando così una squadra vincente. Infatti, un sistema immunitario forte e che funziona bene riduce le probabilità di contrarre influenza, raffreddore e tosse.

Come agente antisettico e antibatterico naturale, la spezia può essere usata come disinfettante naturale. In caso di tagli o scottature, potete cospargere sulla ferita della polvere di curcuma per accelerarne il processo di guarigione.

Lo zenzero e la curcuma sono  relativamente nuovi per il mercato italiano, fino a pochi anni fa rappresentavano un prodotto di nicchia, ora saliti alla ribalta grazie alla diffusione e la conoscenza delle importanti proprietà salutari di queste piante. Lo zenzero è sulla lista delle sostanze “genericamente considerate sicure” dalla FDA statunitense. Il primo produttore di zenzero resta la Cina, infatti la maggior parte dello zenzero delle nostre tavole è cinese. Il picco di vendite coincide con il periodo invernale dell’emisfero nord perché il suo consumo aumenta per via delle basse temperature e viene utilizzato per prevenire l’influenza. Periodo che coincide con il capodanno cinese con il conseguente aumento dei prezzi. Nei paesi originari lo zenzero cresce perennemente durante tutto l’anno e viene utilizzato anche come pianta puramente ornamentale. In queste zone caratterizzate dal clima caldo umido e piovoso , condizioni difficilmente riscontrabili in ambienti aperti sul nostro territorio, a meno che non sia nel sud Italia caratterizzato da un clima mite più adatto a questo tipo di coltivazioni.

Tuttavia l’aumento di domanda di questi prodotti anche nel nostro Paese ha portato ad una produzione in ambienti tutelati per la crescita delle piante. Secondo un rapporto sui consumi dell’Osservatorio Immagino Nielsen GS1, pubblicato a soli sei mesi dal precedente. Lo studio ha monitorato per un anno le caratteristiche nutrizionali di oltre 40 mila prodotti alimentari di largo consumo tra cibi a lunga conservazione, alimenti refrigerati, surgelati e bevande, oltre ad aver analizzato le tendenze di consumo degli italiani.

Secondo il rapporto, gli alimenti acquistati dagli italiani hanno mediamente una tendenza a un progressivo miglioramento della qualità nutrizionale.

L’ingrediente “benefico” dell’anno 2017 è senza dubbio lo zenzero, che in 12 mesi ha visto raddoppiare le vendite di prodotti in cui è presente (+108%). Stiamo parlando di prodotti come tisane, cioccolata, yogurt, succhi e persino zuppe e panettoni.

Il produttore italiano ha la possibilità di effettuare una produzione di qualità rispetto a quella cinese. Le piante officinali nel mondo commerciale rappresentano in linea di massima  una scelta strategica e a lungo termine per l’azienda agricola che presuppone una specifica organizzazione “attrezzata”  per coltivazione, raccolta e post-raccolta, e, infine, per lo stoccaggio. Coltivare le officinali (attività sulla quale puntano diversi imprenditori non dotati di grossi capitali) rappresenta una  scelta complessa sottratta ad una dinamica aziendale basata su sensazioni o previsioni di breve periodo ed è raccomandabile investire nella filiera produttiva specifica individuando la domanda di mercato rispetto ad una determinata nicchia. La produzione delle piante aromatiche e delle erbe officinali deve essere di elevata qualità, rispettare determinati criteri farmaceutici, e per le imprese di medie-grandi dimensioni,  quanto più variegata e differenziata in modo tale soddisfare  le  diverse esigenze di mercato e assicurare una continuità produttiva durante l’intero arco annuale. In particolare è altamente consigliabile investire nelle produzioni di biologiche, di gran lunga  apprezzate dai consumatori e adeguatamente riconosciute dal punto di vista economico.

Da questo punto di vista vi è anche l’aiuto fiscale infatti la nuova normativa introdotta con la Legge europea 2015/2016 viene armonizzato il regime IVA per le erbe aromatiche riducendo l’aliquota IVA delle stesse al 5%.

L’articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n°122 (Legge Europea 2015/2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°158 dell’8 luglio 2016 estende l’aliquota uniforme IVA del 5% anche alla categoria di appartenenza dello zenzero e della curcuma.

Decreto Sostegni ter e bonus edilizi

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Il nuovo decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio  introduce nuove misure a sostegno degli operatori economici e delle imprese, colpite dagli effetti della pandemia da Covid 19, ma anche una novità non gradita ai professionisti del settore edilizio: la stretta sulla cessione dei bonus fiscali.

Il divieto di cessione multipla dei crediti fiscali. Cosa cambia dal 7 febbraio?

Il divieto è posto dall’articolo 28 del decreto e riguarda i bonus edilizi (ex articolo 121 del D. L. N. 34/2020) e i bonus anti Covid (ex articolo 122 del D. L. N. 34/2020:

–       i bonus casa (superbonus 110%, ristrutturazione, ecobonus, facciate, abbattimento delle barriere architettoniche);

–       il bonus sanificazione ambienti di lavoro;

–       il bonus acquisto DPI;

–       il bonus affitto.

 

A partire dal 7 febbraio 2022 tali bonus fiscali potranno essere ceduti solo una volta. Quindi:

–       i beneficiari della detrazione per Superbonus, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sisma Bonus e Bonus facciate, potranno cedere il credito ad altri soggetti, anche banche, ma questi ultimi non avranno la possibilità di ulteriore cessione;

–       i fornitori che eseguono i lavori e applicano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo ad altri soggetti che però non potranno cederlo a loro volta.

 

Come comportarsi sino al 7 febbraio?

Il consiglio è sfruttare il comma 2 dell’articolo 28 del decreto. La norma prevede che i crediti che alla data del 7 febbraio sono stati già oggetto di una cessione del credito o dello sconto in fattura potranno essere ceduti solo un’altra volta ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari compresi.

In termini pratici è opportuno cedere il credito prima del 7 febbraio. Stando alla norma citata, chi effettua la cessione entro tale data avrà un credito di maggior valore.

Perché? Un credito d’imposta ceduto prima del 7 febbraio è ulteriormente trasferibile. Viste le nuove regole in vigore, è conveniente comunicare la cessione del credito o sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate entro il 7 febbraio (anche se la scadenza per l’invio delle comunicazioni cessione del credito o sconto in fattura è il 6 marzo 2022).

Il credito ceduto dopo il 7 febbraio, invece, non potrà essere ceduto di nuovo, potrà solo essere portato in detrazione.

 

I dubbi del settore edilizio

Il Sostegni ter ha come obiettivo arginare le frodi e il riciclaggio di milioni di euro in crediti d’imposta.

La possibilità di cedere il credito spettante ha agevolato coloro che non avrebbero avuto, al momento di inizio lavori, un budget sufficiente ma ha aperto la strada anche alle frodi già denunciate dall’Agenzia delle Entrate.

Il limite alle cessioni del credito limita le frodi ma a pagarne le conseguenze saranno le famiglie più bisognose, perché per le imprese sarà più difficile cedere i crediti.

Vietando i trasferimenti multipli, i crediti sono meno appetibili per le banche, e questo potrà causare l’aumento del costo della compravendita che si ripercuote sui cittadini sia nel caso di cessione diretta, sia in caso di sconto in fattura, perché le imprese possono comunque ribaltare la situazione sui contribuenti.

Fisco e debiti: cartelle esattoriali novità 2022

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Dal 1° settembre del 2021 è ripresa l’attività di notifica delle cartelle esattoriali, dopo 18 mesi di blocco varato dal governo vista la crisi economica da pandemia Covid 19.

La pandemia però non rallenta e neanche i debiti con il Fisco. Lo stato di emergenza sanitaria prosegue e il governo ha introdotto importanti novità a sostegno dei contribuenti in difficoltà economica.

Cartelle esattoriali 2022 stop agli oneri di riscossione

Gli oneri di riscossione sono il compenso che i contribuenti, destinatari di cartelle esattoriali, devono pagare all’Agente della riscossione (AER) per la propria attività di recupero dei tributi dovuti e non versati allo Stato.

La Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha eliminato gli oneri di riscossione limitatamente ai carichi affidati all’ente esattore dopo il 1° gennaio 2022, come comunicato anche da AER.

L’Agenzia delle entrate con comunicato del 18 gennaio 2022  ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che non recherà più il riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore.

 

Resteranno però ancora a carico del debitore le spese:

– di procedure esecutive e cautelari;

– di notifica della cartella di pagamento e di eventuali ulteriori atti di riscossione.

Inoltre, per le ipotesi di riscossione spontanea non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo.

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 (indipendentemente dalla data di notifica che potrà avvenire anche successivamente), gli agenti della riscossione useranno il precedente modello di cartella che addebita gli oneri di riscossione al contribuente.

Proroga a 180 giorni del termine per pagare

Il decreto fiscale (D. L. N. 146/2021 convertito dalla legge n. 215/2021) e la legge di Bilancio per il 2022 prolungano da 60 a 180 giorni il termine per il pagamento delle cartelle esattoriali.

In particolare:

–      il decreto fiscale fissa a 180 giorni dalla notifica il termine per pagare le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021;

–      la legge di Bilancio 2022 prevede 180 giorni per pagare le cartelle notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Durante i 180 giorni dalla notifica l’Agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito iscritto a ruolo (pignoramenti) o promuovere azioni cautelari (fermi, ipoteche) e non decorreranno interessi di mora (Agenzia delle Entrate-Riscossione, FAQ n. 1 al decreto Fisco-Lavoro).

Esempio:

Per la cartella di pagamento notificata il 1° settembre 2021 avremo termine sino al 28 febbraio 2022 (180 giorni dalla notifica) per versare le somme. Fino a tale termine non decorreranno gli interessi di mora e l’Agente della riscossione non potrà dare corso alle attività di recupero del debito.

Oneri di riscossione, cartelle affidate in carico fino al 31 dicembre e proroga del pagamento

Per le cartelle che ci sono state notificate nell’anno 2021 e che ci verranno notificate sino al 31 marzo 2022 abbiamo diritto alla proroga 180 giorni per pagare.

E gli oneri di riscossione? Se la cartella è stata affidata in carico (a prescindere dalla data di notifica) fino al 31 dicembre 2021 andranno pagati.

Il pagamento a 180 giorni (oltre il termine ordinario di 60 giorni)  può comportare il versamento degli oneri di riscossione in misura doppia? La risposta è no, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la quale il differimento del termine di pagamento vale anche ai fini degli oneri di riscossione, che si applicheranno, quindi, nella misura prevista (pari al 3%) anche se il pagamento avviene tra il 61° e il 180° giorno.

Non vi è rischio che il pagamento oltre 60 giorni delle cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 (ove il carico sia stato affidato all’Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2021) possa comportare il versamento degli oneri di riscossione in misura doppia. Né durane i 180 giorni saranno applicati interessi di mora.

In assenza di ulteriori interventi da parte dell’esecutivo, la scadenza del pagamento delle cartelle esattoriali notificate a partire dal 1° aprile 2022 in poi tornerà ai consueti 60 giorni dalla notifica.

Semplifichiamo con una veloce tabella.

Data di notifica Termine per pagare Oneri di riscossione
Dal 1° settembre 2021 fino al 31 marzo 2022 180 giorni dalla notifica Dovuti al 3% solo se la cartella è stata affidata in carico fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data della notifica.
Dal 1° aprile 2022 60 giorni dalla notifica

E altri atti esecutivi della riscossione?

La Legge di bilancio 2022 e il decreto Fisco si riferiscono alle sole cartelle di pagamento, senza estendere la previsione di legge agli altri atti esecutivi (accertamenti esecutivi ex art. 29 del D. L. N. 78/2010).

Inoltre non si considerano le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) né i piani di rateazione risultanti da accordi con il Fisco (accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale, transazione fiscale).

La proroga a 180 giorni vale anche per i termini di impugnazione delle cartelle?

No. Avremo più tempo per pagare ma non per proporre il ricorso avverso la cartella, che resta sempre di 60 giorni dalla notifica! Anche in questo caso il Governo ha pensato la proroga per i soli termini di pagamento delle cartelle notificate tra il 2021 e il 31 marzo 2022 e non anche per i termini di impugnazione.

La rateizzazione delle cartelle 2022

Per le cartelle notificate dal 1° gennaio 2022 non sono più in vigore le misure straordinarie favorevoli adottate dai vari decreti emergenziali durante la pandemia in materia di rateizzazione.

Si torna alle più gravose regole ordinarie:

–      se non si pagano 5 rate (prima 10) si decade dal piano di rateazione;

–     torna a 60. 000 euro (prima 100. 000 euro) la soglia di debito per pagare a rate. Per i debiti oltre soglia sarà necessario produrre i documenti che attestino lo stato di difficoltà economica.

Sotto il glicine

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Un tuffo nel passato, in quello che era il lavoro delle donne di un tempo, delle donne di paese e di campagna. Tutto si muove intorno al racconto di una fontana, punto di raccolta classico di un tempo.  Laconi da forma ai suoi ricordi con questo dipinto sempre ironico e stilizzato.

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 50 x 20

Profondità: 4 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

Questo quadro rappresenta un soggetto apparentemente banale: una fontanella sotto il glicine.

Dico “apparentemente banale”, perché in realtà le fontanelle erano dei punti di raccolta e di assembramento (quando ancora si poteva), per le amiche e le “Comari” di paese.

Adesso non si fa più, ma un tempo, quando nei paesi si andava a lavare i panni nelle fontane o nei fiumi, questi erano un punto di ritrovo in cui non solo si svolgeva il lavoro, ma si potevano scambiare due chiacchiere, prendere una boccata d’aria.

Infatti notavo che i vestiti sono d’epoca.

Si, sono vestiti che non vediamo più, ma che a me sono rimasti nella mente, anche perché se andiamo a sfogliare le foto del tempo che era, vediamo tutte queste donne con la gonna lunga e il fazzoletto in testa , abbigliamento tipico anche proprio del meridione.

La margherita

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Torna il romanticismo sulle tele di Paolo Laconi: una coppia di innamorati che si godono il loro amore avvolti nell’aria primaverile e tenue della Sardegna.

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 24 x 30

Profondità: 3,8 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

Lei tiene in mano la classica margherita e sta li a contare i petali e a fare “m’ama o non m’ama”. E’ una rappresentazione intima e romantica di questa coppia di innamorati che si stanno rilassando sotto un albero, godendosi l’atmosfera primaverile e la vista di quei due cavalli in lontananza.

Mi chiedevo se tutte queste scene romantiche che rappresenta (ricordiamo “il funambolo innamorato”), sono frutto della sua immaginazione  o sono scene che lei ha visto o vissuto davvero?

Molte le immagino, altre le ho osservare e altre ancora le ho vissute, perché sono un sentimentale e quindi mi piaceva l’idea di rappresentare una scena del genere.

 

Non sappiamo se il nostro romantico pittore sia il protagonista di questa opera, o se l’abbia solo immaginata nella sua testa… ciò che sappiamo è che Laconi è un romanticone indiscusso.

Superbonus 2022 per il settore Alberghiero: scopri come richiederli

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Il Ministero del Turismo ha definito nel dettaglio i requisiti e le modalità di accesso a fondo perduto, credito d’imposta all’80% e finanziamenti per le prestazioni effettuate per le strutture dedicate alle attività turistiche. Un attenzione particolare alle regole stabilite per beneficiare del mix di incentivi previsti per le imprese del settore.

Il Ministero del Turismo ha stabilito le regole di accesso a fondo perduto, credito d’imposta all’80% e finanziamenti previsti dall’articolo 1 del Decreto di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, DL n. 152 del 2021 a disposizione del settore turistico-ricettivo.

Sono ben 100 milioni le risorse disponibili per il 2022, di cui 360 milioni ripartiti su 2023-2024 e 40 milioni previsti per il 2025: si tratta di 500 milioni in totale volti ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. Inoltre, è previsto un 40% da destinarsi alle aziende con sede nel sud Italia ed un 50% destinati ad interventi di riqualificazione energetica.

 

Incentivi per gli interventi effettuati nelle strutture

In presenza di specifici requisiti, le imprese potranno richiedere degli incentivi per gli interventi effettuati nelle strutture. Ma in cosa consistono?

·       Contributo a fondo perduto pacchetto Turismo.

L’incentivo nella forma del contributo a fondo perduto potrà essere concesso fino al 50% dei costi sostenuti per gli stessi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40. 000 euro. Tale contributo potrà essere aumentato in particolari casi previsti dalla legge, tra cui:

–   fino a ulteriori 30 mila euro se il 15% dell’investimento viene utilizzato per interventi di digitalizzazione e innovazione delle strutture in chiave tecnologica;

–   fino a ulteriori 20 mila euro per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da giovani fino a 35 anni, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;

–   fino a ulteriori 10 mila euro per le imprese con sede nel Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

·       Credito d’imposta all’80% per il Turismo.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’80% delle spese ammissibili sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza, nonché per progetti di digitalizzazione delle imprese realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano state sostenute dal 7 novembre 2021 e devono essere provate inequivocabilmente con la fattura.

 

I soggetti beneficiari

Le potenziali imprese beneficiarie degli incentivi concessi dal Superbonus 2022 per il turismo sono:

–   le imprese alberghiere;

–   le strutture che svolgono attività agrituristica;

–   le strutture ricettive all’aria aperta;

–   le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, tra cui parchi acquatici e faunistici).

Al momento di presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti beneficiari devono essere regolarmente iscritti al registro delle imprese.

Sarà possibile presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento; inoltre, tutti i requisiti previsti dovranno essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 anni successivi dall’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dall’agevolazione e il recupero degli incentivi erogati.

 

Gli interventi ammissibili

Le opere che comportano spese ammissibili ai fini dell’ottenimento degli incentivi sono:

–   interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture;

–   lavori di riqualificazione antisismica;

–   interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

–   interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;

–   realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;

–   interventi di digitalizzazione delle imprese;

–   acquisto di mobili e complementi di arredo, compresi progetti di illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale all’incremento dell’efficienza energetica, oppure alla riqualificazione antisismica, oppure all’eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli incentivi

Le imprese interessate dovranno presentare la domanda esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma online che sarà resa operativa entro il 21 febbraio 2022. Le imprese potranno registrare il proprio profilo e presentare l’istanza entro i 30 giorni successivi all’apertura della piattaforma. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentate con firma digitale, sarà necessario indicare:

i dati anagrafici;
la tipologia di interventi previsti;
gli incentivi richiesti (entrambi gli strumenti finanziari o uno solo di essi);
il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese ammissibili;
la data di inizio e di conclusione degli interventi previsti;
le spese per le quali si intende fruire del finanziamento a tasso agevolato;
se si intende richiedere un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto.

L’impresa dovrà, inoltre, allegare alla domanda tutta la documentazione amministrativa e tecnica.

Contemplazione

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Quella di oggi è la rappresentazione di un momento intimo e personale: un momento quindi, di sacra meditazione.

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Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 30,02 x 24

Profondità: 3,8 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

Lo avevamo già incontrato con “meteora”, questo sentimento di stasi e volontà di staccare da tutto e tutti. Paolo Laconi ce lo racconta così:

Qui si vedono i piedi di un bagnante sdraiato che prende il sole in spiaggia e si gode il mare sotto la sfera del diavolo e difronte al volo dei fenicotteri. E’ un momento in cui il protagonista dell’opera sentiva l’esigenza di stare da solo, a godersi il caldo del sole e la calma del mare.

E’ quello che vorremmo tutti almeno una volta al mese.

Giusto! Anzi, è quello che cerchiamo tutti già dopo una settimana di lavoro.

Quante volte ci capita di voler scappare da tutto e metterci a contemplare esattamente così, come ce lo racconta il pittore sardo. E poi a chi non piacerebbe stare a meditare vicino ai fenicotteri?

Pattinatrici in Piazza Michelangelo

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Si può immaginare il rumore di questa scena, tra rotelle che sfrecciano veloci sull’asfalto, risate di bambini, tonfi e pianti di cadute. Una scena guardata e raccontata dalla finestra del laboratorio di Paolo Laconi, che ci racconta in maniera affettuosa, ciò che accade ogni giorno mentre dipinge.

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Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 29,9 x 40

Profondità: 3,6 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari Sardegna

 

Queste ragazze e bambine stanno pattinando a Piazza Michelangelo che è qui dove si trova il mio studio.

E’ una scena realistica ma rappresentata con quel modo stilizzato e ironico che uso di solito io. Le ragazze pattinano con quei pattini che c’erano un tempo con quattro rotelle e si rincorrono per la piazza.

Quella in primo piano, con la maglietta rossa a fiorellini gialli, è la mia collega Annabel. L’ho voluta inserire nel dipinto perché lei adora pitturare e poi è stata sua l’idea di raffigurare le pattinatrici.

NOVITÀ SUL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE! 📌

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La legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale), ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente per i committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

 

Come da nota del Ministero del Lavoro pubblicata in data 11 gennaio 2022, è già attivo l’obbligo di comunicare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente le collaborazioni autonome occasionali ex art. 2222 c. C. Con le seguenti modalità, contenuti e tempistiche:

1.        MODALITA’

Comunicazione all’Ispettorato Territorialmente Competente in base al luogo di svolgimento della prestazione, tramite posta elettronica semplice, agli indirizzi elencati nella nota ministeriale allegata;

1.        CONTENUTI

 

Occorre comunicare quanto segue:

1.        Dati del committente e del prestatore;

2.        Luogo della prestazione;

3.        Sintetica descrizione dell’attività;

4.        Data di inizio della prestazione;

5.        Data di fine della prestazione;

6.        Ammontare del compenso, se stabilito al momento dell’incarico.

1.        TEMPISTICHE

1.        Rapporti ancora da avviare alla data dell’11. 01. 2022: la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione.

Consigliamo di effettuare, di conseguenza, la comunicazione almeno il giorno prima dell’inizio effettivo della prestazione, come risultante dalla lettera di incarico.

1.        Tutti i rapporti già in corso alla data dell’11. 01. 2022 (ivi comprese le collaborazioni iniziate dal 21. 12. 2021 e già cessate) devono essere comunicati entro e non oltre martedì 18. 01. 2022;

1.        SANZIONI

Da € 500,00 a € 2. 500,00 per ciascun lavoratore con comunicazione omessa o ritardata.

Trasmettiamo in allegato la Nota del Ministero del Lavoro

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