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lunedì 20 Gennaio 2025
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Fondo rotativo 394/81: finanziamento agevolato SIMEST.

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​L’Unione Europea ha definito le nuove linee di finanziamento necessarie a facilitare lo sviluppo internazionale e di transizione digitale ed ecologica delle imprese italiane, in particolare le piccole-medie imprese (PMI). Dal 28 ottobre 2021 il via libera alle domande per il fondo rotativo 394/81.

Il 28 ottobre 2021 le risorse dell’Unione Europea, o meglio la NextGenerationEU, sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), hanno dato la possibilità di aprire nuovamente il Fondo 394/81 attraverso nuove linee di finanziamento a supporto dei processi di internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica delle PMI italiane.

 

Il Fondo Rotativo 394/81

Il Fondo Rotativo 394/81 è un fondo gestito da SIMEST per conto del MISE dedicato ai finanziamenti a tasso agevolato volti a facilitare lo sviluppo internazionale delle imprese italiane, in particolare le PMI. Esso consiste in un finanziamento agevolato con co-finanziamento a fondo perduto volta alla realizzazione di una nuova piattaforma propria, al miglioramento di una piattaforma propria già esistente oppure lascia la possibilità di accedere ad un nuovo spazio di una piattaforma di terzi (market place), volti alla commercializzazione di beni e servizi prodotti nel nostro Paese o aventi il marchio italiano nei Paesi esteri.

Colui che potrà richiedere il finanziamento deve essere una piccola-media impresa (PMI) avente sede legale in Italia, costituita in forma di società di capitali e che abbia depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Il Richiedente potrà ricevere fino ad un importo massimo del finanziamento pari a:

–       il minore tra euro 300 mila e il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati del Richiedente per la realizzazione di una nuova piattaforma propria o al miglioramento di una piattaforma propria già esistente;

–       il minore tra euro 200 mila e il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati del Richiedente per l’accesso ad un nuovo spazio/store di una piattaforma di terzi;

–       un importo minimo pari a euro 10 mila.

L’esposizione complessiva del Richiedente verso il Fondo 394/81 non potrà in ogni caso essere superiore al 50% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci.

Il Richiedente potrà chiedere una quota di co-finanziamento a fondo perduto sulla richiesta di finanziamento:

–       fino al 40% dell’importo complessivo del finanziamento richiesto, se il Richiedente ha almeno una sede operativa (costituita da almeno 6 mesi) in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

–       fino al 25% dell’importo complessivo del finanziamento richiesto, se il Richiedente non ha almeno una sede operativa in una delle regioni sopra elencate.

 

Quanto dura il finanziamento?

La durata del finanziamento è pari a 4 anni di cui 1 anno di preammortamento, con pagamenti in via semestrale posticipata, relativi alla sola quota interessi durante il periodo di preammortamento e a capitale e interessi durante il periodo di rimborso. Il finanziamento presenta un tasso agevolato rispetto i tassi di mercato. Inoltre, verrà erogato in due tranche sul conto corrente del Richiedente secondo le seguenti modalità:

–       1° tranche: pari al 50% del finanziamento, a titolo di anticipo sarà erogata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive.

–       2° tranche: restante 50% nel limite delle spese riconosciute, sarà effettuata dopo che SIMEST avrà ricevuto il rendiconto delle spese sostenute e a condizione che queste superino l’importo già erogato, e che rientrino tra le Spese ammissibili.

Le spese ammissibili devono rientrare nell’ambito delle seguenti macroaree.

1.      Creazione e sviluppo di una piattaforma informatica oppure dell’utilizzo di un market place, che comprenda:

a.      la creazione, acquisizione e configurazione della piattaforma;

b.      componenti hardware e software;

c.      estensioni componenti hardware e software per ampliare le funzionalità (es. Software per la gestione degli ordini, circuiti di pagamento, servizi cloud, integrazioni con ERP, CRM, AI e realtà aumentata);

d.      creazione e configurazione app;

e.      spese di avvio dell’utilizzo di un market place.

2.      Investimenti per la piattaforma oppure per il market place di cui:

a.      spese di hosting del dominio della piattaforma;

b.      fee per utilizzo della piattaforma oppure di un market place o spese per investimenti in sicurezza dei dati e della piattaforma;

c.      aggiunta di contenuti e soluzioni grafiche o spese per lo sviluppo del monitoraggio accessi alla piattaforma;

d.      spese per lo sviluppo di analisi e tracciamento dati di navigazione;

e.      consulenze finalizzate allo sviluppo e/o alla modifica della piattaforma;

f.       registrazione, omologazione e tutela del marchio;

g.      spese per certificazioni internazionali di prodotto.

3.      Spese promozionali e formazione relative al progetto, come:

a.      spese per l’indicizzazione della piattaforma oppure del market place;

b.      spese per web marketing;

c.      spese per comunicazione;

d.      formazione del personale interno adibito alla gestione/funzionamento della piattaforma.

Non rientrano le spese per attività connesse all’esportazione, ossia le attività direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o le spese correnti connesse con l’attività di esportazione.

Ai fini dell’ammissibilità delle spese è necessaria la presenza di almeno una tra le spese inerenti alla voce “Creazione e sviluppo di una piattaforma informatica oppure dell’utilizzo di un market place”.

La scadenza è prevista fino ad esaurimento fondi e comunque non oltre il 31 maggio 2022.

 

Per maggiori informazioni, contattaci al seguente FORM!  

La cessione del credito tra privati

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Guida facile ai tipi di cessione: quando, come e perché.

Cos’è

è il contratto che permette al creditore di trasferire il credito ad un terzo (di solito una banca).

Sarà quindi il terzo a chiedere al debitore di saldare il credito acquisito. Ecco perché occorre avvisare il debitore della avvenuta cessione, per permettergli di sapere a chi dovrà effettuare il pagamento.

La cessione avrà effetto solo quando il debitore l’avrà accettata o quando ne avrà ricevuto notifica. Però si può procedere alla cessione anche senza il consenso del debitore.

 

Quali crediti si possono cedere?

Sono cedibili crediti di natura commerciale (attinenti l’esercizio d’attività d’impresa), fiscali (IVA, IRES, ecc. ), d’imposta (bonus fiscali, crediti d’imposta riconosciuti alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, bonus affitti, ecc. )

Non possono essere ceduti:

–       i crediti strettamente personali come ad esempio il credito di un datore di lavoro nei riguardi del proprio dipendente;

–       i crediti la cui cessione è vietata dalla legge (es. I crediti alimentari dei minori, dell’interdetto);

–       i crediti per i quali le parti abbiano convenuto l’incedibilità. Il patto non è valido se il cessionario che riceve il credito ignora l’accordo fra cedente e debitore.

Quanti tipi di cessione esistono?

La cessione del credito può avvenire a titolo oneroso o gratuito.

Se la cessione è a titolo oneroso, il creditore deve garantire al terzo l’esistenza del credito.

è possibile che terzo e creditore pattuiscano in aggiunta che il creditore debba garantire anche la solvibilità del debitore. In questo caso, quindi, se il debitore ceduto non provvede al pagamento il cessionario ha diritto di rivalersi sul cedente.

Cessione del credito: come funziona per le imprese?

Il contratto di factoring, che prevede la cessione di crediti commerciali, è un modello contrattuale di derivazione anglosassone, ormai diffuso anche nel nostro paese, in base al quale il cedente è un imprenditore; il cessionario può essere una banca o un intermediario finanziario che eserciti l’attività di acquisto dei crediti di impresa.

Possono essere oggetto di cessione crediti pecuniari originati da contratti stipulati nell’esercizio dell’attività d’impresa.

 

La cessione dei crediti commerciali consente alle imprese:

–        di ottenere immediatamente capitali che, altrimenti, avrebbero potuto riscuotere solo alla scadenza del credito;

–       di eliminare dal bilancio aziendale crediti certi ma con lunghi tempi di riscossione che, comunque, concorrono a formare il reddito imponibile. Tramite questa operazione, quindi, le aziende possono beneficiare anche di un alleggerimento dell’imposizione fiscale.

Cessione del credito d’imposta: imprese e Superbonus/Ecobonus/Altri bonus edilizi

Nel caso del superbonus/ecobonus/bonus edilizi il credito oggetto di cessione è il credito d’imposta.

Per ulteriori dettagli ti consigliamo di leggere la nostra guida Decreto Sostegni ter e bonus edilizi Dal 7 febbraio vietata la cessione multipla dei crediti fiscali.

 

Chiamaci al nostro Numero Verde per una consulenza e trovare tutte le risposte alle tue domande! 800 192752

Guida alle società tra professionisti (STP)

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L’articolo 10 della L. 183/2011 consente di esercitare la propria attività professionali sotto forma societaria. La norma è stata integrata dalle regole attuative emanate con il D. M. Giustizia numero 34 dell’8 febbraio 2013. Ecco alcuni aspetti giuridici e fiscali.

 

Quando costituire una STP

L’art. 10 al comma 3 della Legge istitutiva, ammette la possibilità di costituire le STP solo per l’esercizio di attività professionale regolamentata da Ordini professionali.

 

La STP può essere:

– monodisciplinare (l’oggetto sociale prevede un solo tipo di attività);

– multidisciplinare (l’oggetto sociale prevede più tipi di attività).

 

Il successivo comma ammette le seguenti categorie di soci:

Norma Soci ammessi
Art. 10, comma 4 lett. B)

“’ammissione in qualita’ di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche’ dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purche’ in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita’ di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa’ e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale e’ iscritta la societa’ procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la societa’ non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”

Soci professionisti iscritti ad un albo. Sono gli unici che, da atto costitutivo, possono svolgere l’attività/e professionale/i indicate nell’oggetto sociale. I soci professionisti eseguono un conferimento in denaro e si impegnano a prestare la propria attività professionale a favore della società (oppure senza assumere alcun impegno circa lo svolgimento della propria attività professionale a favore della società e l’assunzione di ogni incarico professionale dovrà essere negoziato con la società)
Soci non professionisti (non appartengono a professioni ordinistiche / sono iscritti in registri tenuti da enti diversi dagli Ordini professionali) possono partecipano in qualità di soci di investimento (apportano capitale dotati di requisiti di onorabilità) o soci per prestazioni tecniche che conferiscono una prestazione tecnica come ad es. La gestione risorse umane o sistemi informatici, se il tipo societario prescelto consente il conferimento in prestazione d’opera (società di persone e srl).

La responsabilità per la prestazione professionale resa, ricade sulla società: il rapporto professionale, infatti, si instaura tra il cliente e la società, alla quale è conferito l’incarico professionale.

 

I soggetti non professionisti possono partecipare al capitale sociale della STP?

Si. Dalla citata norma i soggetti non professionisti possono partecipare a una STP in qualità di soci “per prestazioni tecniche” o “per finalità di investimento”, a patto che i soci professionisti mantengano la prevalenza:

–  possedere la maggioranza del capitale sociale (51%), del restante 49% potrà essere titolare l’eventuale socio investitore;

–  essere in numero tale da costituire la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni dei soci (numero minimo di soci professionisti pari a 2 ogni 3 membri della STP).

Le prestazioni tecniche possono essere rese soltanto in via strumentale e accessoria rispetto all’attività professionale svolta dalla società, e non possono rientrare nell’oggetto sociale.

 

Chi può essere nominato amministratore o membro del CDA?

L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

L’art. 10 sulla società tra professionisti non contiene alcuna previsione specifica circa l’amministrazione della società, né vieta di affidarla anche a soci non professionisti, in modo che i professionisti possano concentrarsi sullo svolgimento della propria attività.

Resta ferma l’applicazione della disciplina specifica dettata per il tipo societario scelto.

Per esempio, nelle srl (il tipo di frequente prescelto dai libero professionisti), ai sensi dell’ art. 2475, comma 2, c. C. L’amministrazione non è riservata solo ai soci perché nell’atto costitutivo si può esprimere una diversa volontà e conferirla anche a soggetti esterni.

 

Quale forma societaria scegliere?

– Le opzioni sono tre:

– Società di persone (Ss, Snc, Sas)

– Società di capitali (Spa, Sapa, Srl)

– Società cooperative (solo se composte da un minimo di 3 soci persone fisiche)

Le Società tra Professionisti non possono essere costituite come società a responsabilità limitata semplificata (Srls).

Generalmente i professionisti optano per la Srl perché il tipo societario che consente di limitare il rischio d’impresa al capitale immesso in azienda.

Ecco i tributi e i vantaggi fiscali per ogni tipo societario prescelto per costituire una STP

Tipo societario Tributi Vantaggi fiscali
srl, spa, sapa Ires

Irap

– nelle s. R. L. Il professionista non risponde più dei debiti con il suo patrimonio personale, ma solo con quello aziendale;

– un libero professionista è tassato progressivamente sulla base degli scaglioni IRPEF (se non è in regime forfetario, che sconta al massimo un’imposta del 15%), diversamente dalle società che mantengono un’aliquota fissa.

ss, snc, sas Irpef

Irap

 

Adempimenti successivi alla scelta del tipo societario

Dopo aver scelto la veste societaria occorrerà procedere alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto.

Le STP devono specificare nell’atto costitutivo l’esercizio in via esclusiva della/e attività professionale/i da parte dei soci professionisti. Non possono avere per oggetto l’esercizio di attività professionali non organizzate in ordini e collegi.

Stipulato l’atto costitutivo, si deve poi procedere con l’iscrizione della STP presso:

– la Camera di Commercio, nella sezione speciale;

– l’ Ordine, Albo o Collegio di appartenenza.

Le STP devono sottoscrivere una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.

 

Da segnalare che non è possibile partecipare contemporaneamente a più STP

 

Questa è una breve sintesi dell’argomento. Se vuoi avere una consulenza più approfondita, o hai dubbi e domande, compila il form di contatto!

Le società benefit: le domande più frequenti

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Guida completa alle domande più frequenti per una scelta imprenditoriale consapevole e vincente.

 

Cos’è una SB?

La SB è una società che persegue un duplice scopo: fine di lucro e finalità di beneficio comune specificate nell’oggetto societario. In particolare si caratterizza per:

1. Il perseguimento di uno scopo mutualistico o lucrativo;

2. Il perseguimento di un beneficio comune;

3. Una gestione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei portatori di interessi (“stakeholders”).

 

Qual è la novità?

Con la SB Viene superato l’approccio imprenditoriale classico, volto alla massimizzazione del profitto e si diffonde un modello societario a duplice finalità: lucro e beneficio comune.

L’impresa quindi non più esclusivamente rivolta a vantaggio dei soci partecipanti ma anche a “beneficio comune” di coloro sui quali l’attività sociale può avere un impatto.

La società benefit (di seguito SB) è stata giuridicamente riconosciuta in Italia con la Legge di Stabilità per l’anno 2016 (L. 208/2015).

La SB non costituisce un nuovo tipo sociale, ma una forma societaria che consente ai tipi sociali già codificati, di integrare allo scopo sociale tradizionale di natura lucrativa lo scopo (una o più finalità) di beneficio comune.

 

Quali tipi di società possono assumere la veste di SB?

La legge di Stabilità 2016 prevede che tutte le società previste dal Codice civile (società di persone, di capitali e cooperative) possono perseguire una o più finalità di beneficio comune. Di seguito tabella A di compatibilità con la forma SB.

 

Tabella A

Tipi societari codificati Forma SB
Società semplice C
Società in nome collettivo C
Società in accomandita semplice C
Società per azioni C
Società a responsabilità limitata C
Società in accomandita per azioni C
Società cooperative C
Società consortile C
Cooperative sociali C
Imprese sociali C
Start up innovative C
Società tra professionisti V

Legenda

C= indica la compatibilità

V= compatibilità da valutare nel caso specifico.

Cos’è il fine comune?

Il beneficio comune è un risultato: la produzione di uno o più effetti positivi, oppure la riduzione di effetti negativi su una o più categorie di beneficiari (i portatori di interesse o stakeholders). Il beneficio comune si misura in termini di utilità sociale.

La legge indica una vasta gamma di beneficiari: persone, comunità, territori, ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed “altri portatori di interesse”, ossia soggetti coinvolti direttamente e indirettamente dall’attività della società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori e pubblica amministrazione.

Il beneficio comune deve essere realizzato – nell’esercizio di una attività economica-  oltre allo scopo lucrativo. L’attività lucrativa, quindi, non deve mancare perché deve in ogni caso essere svolta dalla SB.

Possibile anche lo svolgimento di altre attività con criteri diversi dall’economicità e il compimento di singoli atti (donazioni, comodati, atti gratuiti in genere) purchè producano un beneficio comune.

 

Come si costituisce una SB?

Per la costituzione è necessario l’intervento del notaio. La SB può essere costituita:

– con atto pubblico;

– mediante modifica dello statuto di una società già operativa.

Che cosa deve essere indicato nello Statuto di una SB?

Lo statuto deve specificare:

– le finalità di beneficio comune, e gli effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, che si intende realizzare e verso quali  categorie di soggetti (portatori di interesse);

– il soggetto/soggetti responsabili del perseguimento delle finalità di beneficio comune;

– introdurre un’apposita clausola statutaria che contempli l’obbligo di Relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune (di seguito Relazione benefit).

In sede di costituzione una consulenza professionale mirata consente la stesura dei documenti in modo corretto e senza imprevisti. Anche in fase di gestione la figura di un consulente esperto nella normativa di settore garantisce il monitoraggio e mantenimento dei requisiti di legge necessari per applicare le leggi idonee e pertinenti per la crescita e pianificazione del proprio business.

 

E’ obbligatorio modificare la denominazione sociale?

La modifica della denominazione sociale non è un elemento necessario. Per l’applicazione della normativa sulle SB è invece indispensabile che la società indichi nell’oggetto sociale dello statuto il perseguimento di un dato fine comune.

La modifica (facoltativa) della denominazione sociale è consigliabile, per rendere nota la scelta di limitare lo scopo di lucro a vantaggio di uno o più benefici comuni, e assicurarsi anche un positivo ritorno d’immagine per attrarre nuovi investitori e consumatori.

 

Cos’è la Relazione Benefit?

è la relazione annuale da allegare al bilancio d’esercizio. è un dovere extrafinanziario perché la relazione descrive gli obiettivi di beneficio comune e le azioni adottate per attuarli. è preferibile la rediga il responsabile del perseguimento del beneficio comune.

La relazione benefit contiene la Valutazione di impatto. Si tratta della autovalutazione che la SB per il tramite degli amministratori compie sull’attività orientata al beneficio comune: quali benefici ha prodotto in termini socio ambientali nelle aeree del governo di impresa, lavoratori, ambiente e altri portatori di interesse?

 

Quali sono i vantaggi di diventare una SB?

La scelta di costituire/diventare una SB, impatta sull’immagine e reputazione aziendale, tanto più significativo nel mercato è il settore scelto per il raggiungimento del fine comune. Non mancano però anche vantaggi fiscali.

Il decreto fiscale 2020 (Dl. 124/2019) ha modificato il Codice degli appalti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016) introducendo una norma che valorizza l’attività delle società benefit nei rapporti con le amministrazioni, prevedendo tra i requisiti di reputazione e di valutazione dei soggetti offerenti, ai fini dell’aggiudicazione della gara, anche quello relativo l’impatto generato dalla realizzazione degli obiettivi di beneficio comune, propri delle SB.

Il decreto Rilancio ha, infine, stanziato un fondo di 3 milioni di euro per lo svolgimento di attività promozionali sul territorio nazionale, che sarà definito da Invitalia e approvato dal MISE. Obiettivo: diffondere il contenuto valoriale e le potenzialità del modello della società benefit.

 

Siete incuriositi da questo innovativo modello societario? Il miglior modo per iniziare è informarsi.

Chiedi informazioni per il nostro servizio di consulenza periodica personalizzata e sfrutta al meglio tutte le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione per la tua azienda! Compila il form di contatto!

Ressa allo sportello

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Ressa allo sportello

Un’altra scena che tutti conosciamo bene e che viviamo quotidianamente, raccontata con gli occhi e l’immaginazione di un’artista, che riporta la realtà sulla tela, attraverso gli elementi tipici del surrealismo sardo.

resa-sportello.jpg

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 23,03 x 30

Profondità: 3,8 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

 

Una classica scena di vita quotidiana, che si articola anche con lunghissime e noiosissime file allo sportello della posta.

Essendo questa una scena ambientata negli anni passati, possiamo vedere come l’architettura e i metodi utilizzati nell’ufficio postale sono più antiquati. Come i numeri degli sportelli attaccati in alto o la quasi totale assenza dei computer sulla scrivania.

Mentre alcune persone sono in fila (e noi sappiamo bene che ci staranno per molto tempo ancora), altre sono agli sportelli a fare le commissioni e in primo piano, c’è un bambino che cerca di parlare con una delle segretarie, ma essendo piccino e basso, ci riesce a fatica.

Ronda dell’epifania

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Una scena notturna e ironica, come di consueto nei dipinti di Laconi. Un quadro che richiama l’infanzia, l’ingenuità dell’infanzia e tutte le credenze che ci fanno sembrare magico il mondo in cui viviamo. Un po’ come quando i nostri genitori durante la notte, lasciavano impronte di scarpe per la casa, rovesciavano il latte a terra e lasciavano calze piene di dolci, per svegliarci la mattina dopo con un calorosissimo “è passata la befana! ”.

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 24 x 30

Profondità: 3,8 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18; Cagliari, Sardegna

 

Un altro spruzzo di fantasia e immaginazione del nostro ormai affezionatissimo Paolo Laconi.

Questa volta protagoniste sono tre befane che stanno parlando tra di loro e si stanno accordando sulle varie faccende da fare. Si stanno dividendo i quartieri da sorvolare per rendere più facile la divisione dei dolciumi. E’ notte fonda e tra poco dovranno iniziare a lavorare, infatti tengono tra le mani le loro scope volanti e a terra c’è il sacco pieno di dolci.

Insieme a loro ci sono due tipici gatti neri, che ascoltano incuriositi i loro discorsi e aspettano le coccole.

 

Scissione societaria e profili fiscali

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La scissione societaria seguita dal trasferimento delle partecipazioni della società scissa non è operazione elusiva.

Quali i criteri alla base del giudizio di elusività?

La disciplina normativa.

La Legge 212/2000, all’art. 10 bis, comma 1, ha disciplinato “l’abuso del diritto”.

Per abuso del diritto s’intende l’elusione fiscale: il contribuente compie un’operazione, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, con lo scopo prevalente di realizzare vantaggi fiscali indebiti ossia contrari ai principi e alle norme fiscali. In tal caso l’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi applicando, in via sanzionatoria, i tributi secondo le disposizioni eluse.

Quando un vantaggio fiscale è lecitamente conseguito?

Per il principio di legittimo risparmio d’imposta (art. 10 bis comma 4) il contribuente ha la libertà di scegliere e compiere gli atti fiscalmente meno onerosi sotto il profilo impositivo purchè rientranti tra le varie operazioni e contratti, previsti dalla legge.

Il tal caso il vantaggio conseguito (risparmio d’imposta) è lecito perché realizzato tramite l’opzione tra più percorsi alternativi offerti dalla legge comportanti un diverso carico fiscale.

Il risparmio d’imposta è il fine cui, per legge (art 10 bis comma 4) il contribuente può legittimamente ispirare la sua strategia imprenditoriale.

Ai sensi delle citate disposizioni, l’unico limite che separa la libertà di scelta dall’abuso del diritto, è lo scopo prevalente di perseguire vantaggi fiscali contrari alla legge.

Il comma 3 dell’articolo 10 bis stabilisce che non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni economiche extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo per il miglioramento strutturale/funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente. In proposito, nella relazione illustrativa dell’art. 10-bis è precisato che i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale non sono comportamenti elusivi se operazioni realizzate per il mero conseguimento di risparmi d’imposta poiché va sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti un differente carico fiscale.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate sull’abusività della scissione seguita dalla cessione delle partecipazioni.

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata al riguardo con risoluzione n. 97/E del 25 luglio 2017, come già avvenuto in passato (risoluzioni n. 97/E del 7 aprile 2009 e n. 256/E del 2 ottobre 2009).

Nella Risoluzione sono riportati e richiamati i principi contenuti nella Legge 212/2000.

L’Agenzia sottolinea che nell’ordinamento tributario è ammessa  la circolazione dell’azienda sia con cessione diretta che indiretta, quest’ultima realizzata attraverso il trasferimento delle partecipazioni sociali. L’ordinamento rimette al socio la scelta di come far circolare l’azienda. Ne deriva che essendo consentita la circolazione tramite cessione delle partecipazioni, è lecito il comportamento del contribuente – persona fisica che provvede, prima del trasferimento delle quote, all’affrancamento delle stesse.

La scissione, strumentale alla successiva cessione delle partecipazioni, non contrasta con le finalità delle norme tributarie e non integra alcun indebito vantaggio fiscale.

è operazione realizzata in neutralità d’imposta. Il regime tributario della cessione del bene di secondo grado (partecipazione) sarà quello di cui all’art. 87 del Tuir nel caso di socio società e quello di cui all’art. 67 e 68 del Tuir nel caso di persona fisica non imprenditore.

Nel caso in cui la scissione societaria abbia per oggetto un singolo bene, a cui segua il trasferimento delle partecipazioni della società a cui è stato attribuito il bene, affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto la scissione deve configurarsi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante e non deve trattarsi di società costituite solo da liquidità, intangibles o immobili, bensì di società che esercitano prevalentemente attività commerciali ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera d), del Tuir.

Come osservato da Assonime nella circolare n. 20/2017 non sussiste alcuna norma tributaria che consenta di circoscrivere il legittimo vantaggio fiscale alla circolazione di aziende o rami e di escluderlo invece per i singoli beni.

è plausibile ritenere che la scissione avente ad oggetto un singolo bene non configuri ipotesi di abuso del diritto in quanto, anche per i singoli beni il sistema accorda la possibilità di trasferirli sia direttamente che indirettamente. Inoltre, il regime di neutralità fiscale della scissione societaria non risulta affatto circoscritto alla presenza presso la società scissa e/o beneficiaria di un compendio aziendale. Tale regime di neutralità, infatti, risulta riconosciuto anche nel caso in cui la predetta operazione di scissione abbia per oggetto singoli beni.

Scissione, cessione e imposta di registro.

La risoluzione n. 97/E affronta anche il problema dell’imposta di registro. Per l’Agenzia l’operazione di scissione seguita dalla cessione delle partecipazioni della società scissa, non può configurare ipotesi di abuso del diritto. Tuttavia, l’Agenzia rinvia alla giurisprudenza di legittimità che riqualifica tale operazione ai fini dell’imposta di registro, come cessione d’azienda se, in base al dato concreto, si riconosce una causa unitaria di cessione aziendale.

L’interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate

Il comma 5 dell’articolo 10 bis prevede la possibilità per il contribuente di presentare un’istanza di interpello preventivo alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate al fine di conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto.

L’interpello, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), consiste nella facoltà, da parte di ciascun contribuente, di porre quesiti se vi sono obiettive condizioni di incertezza nella normativa fiscale relativamente a casi concreti e personali.  Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l’amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione, per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente, mediante circolari, risoluzioni e altri atti pubblicati.

Le istanze di interpello, come specificato dalla Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, devono indicare: 1. Il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo; 2. Le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.

La risposta deve essere resa nel termine di centoventi giorni; in caso di silenzio sull’istanza si forma l’assenso sulla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Il parere dell’Agenzia non vincola il contribuente ma gli uffici dell’amministrazione finanziaria i quali, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede d’interpello.

Bingo

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Questo dipinto rappresenta una classica scena del gioco del bingo. I due protagonisti stanno attentamente controllando i numeri sul tabellone  e uno dei due sembra aver vinto qualcosa.

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 30 x 40

Profondità: 3,7 cm

Ubicazione: Via brigata Sassari 68, Porto Sant’Elena (Cagliari).

 

La scena è arricchita da un elemento puramente sardo: la birra Ichnusa.

E’ un dettaglio semplice, ma di grande effetto, che racconta le tradizioni culinarie di un paese e arricchisce il quadro con dettagli tipici del gioco e dei momenti di compagnia.

Il dipinto si trova in un Bingo, e chi è li a giocare, può godersi la serata in compagnia di un quadro che rende onore a quel posto e a quel gioco, e sorseggiando una freschissima birra Ichnusa!

 

Le quattro stagioni

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“le quattro stagioni” sono una sequenza di -appunto- quattro tavole distinte, ma connesse tra di loro. Il filo conduttore è il luogo, che è sempre lo stesso in ogni dipinto, ciò che cambia sono i protagonisti per ogni dipinto.

 

 

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(La primavera di Laconi)

 

(L’estate di Laconi)

l'autunno di laconi

 

 

(L’autunno di Laconi)

l'inverno di Laconi

 

(L’inverno di Laconi)

 

 

Tecnica: acrilico su tavole

Dimensioni: 25 x 25

Profondità: 1,5 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna.

 

Questa opera composta da quattro quadretti, racconta la storia di uno stesso posto e degli stessi personaggi, solo in stagioni diverse. Un tuffo nel romanticismo e nel passato.

 

 

Questa è un’opera composta da quattro tavole, ognuna rappresenta una stagione. E’ la stessa scena, con gli stessi personaggi, solo che rappresentata in stagioni diverse.

C’è una stagione che preferisce?

Io adoro l’autunno, con tutti i colori, per il freddo, i paesaggi autunnali che io amo e poi perché sono un ricercatore di funghi! L’estate vorrei che durasse cinque minuti, non mi piace molto il caldo.

Ho notato che molte opere sono ambientate nel passato, si nota soprattutto dai vestiti dei personaggi.

Beh si, il presente lo uso molto di rado, a me piace riportare la storia e quello che è stato il tempo passato. Mi piace andare indietro nel tempo, rivivere le emozioni e riportarle sulla tela.

Un po’ d nostalgia…

Si esatto, c’è un po’ di nostalgia e la vita di oggi è un po’ invivibile, però cerchiamo di adattarci. Ci fa capire che è cambiato il modo di vivere e di socializzare.

A questo proposito, è mai capitato che qualcuno guardando le sue opere, le dicesse che gli ricordavano il loro passato?

Capita spesso, le persone molte volte comprano i miei quadri perché c’è stato qualcosa che gli ha ricordato il passato e gli fa piacere quel gesto.

E’ bello mantenere vivo il ricordo, non è un po’ anche questo il ruolo dell’arte?

Certo, è importante mantenere la memoria, ed è anche bello riviverla.

Il pescatore di frodo

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E’ la rappresentazione di un mercato rionale, quindi di quartiere, e c’è questo pescivendolo che cerca di vendere il pescato e poi in alto un signore che con la canna da pesca, cerca di rubare un pesce dalla finestra di casa sua, e portare via qualche pesce a gratis.  ​

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 70 x 29,5

Profondità: 4 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sicilia

La scena rappresentata in questo dipinto di Laconi mi ha fatto pensare a uno scenario simile raccontato da De André con la canzone Creuza de Ma: il brano finisce con le urla dei pescivendoli del mercato di Piazza Cavour a Genova. E in questo dipinto avviene la stessa cosa, ma sempre modellata dall’ironia e dall’arte di Laconi.

 

Ovviamente è una scena inventata questa, non credo avvenga realmente. Anche se ormai non ci sarebbe da stupirsi più di nulla.

Certamente è inventata. Però ho visto una scena simile in un film di Totò ambientato a Parigi o a Roma, non ricordo. Lui viveva sopra un albero e cercava di rubare un pesce dal mercato che era sotto di lu. Così mi sono ispirato a questa scena e ho cercato di rappresentarla con la mia fantasia.

Avrai notato che anche il pesce ha la faccia da Mamuthones, non poteva mancare il mio tocco ironico anche sugli animali.

L’ho notato, ed è l’elemento che preferisco.

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