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lunedì 20 Gennaio 2025
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Fondo Impresa femminile

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Fondo Impresa femminile

Domande e risposte per presentare la domanda di agevolazione, in vista dell’imminente data di apertura dei termini

 

Cosa finanzia il Fondo Impresa Femminile e quali sono gli incentivi?

Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non è assistito da forme di garanzia. Gli incentivi finanziano programmi di investimento per l’avvio o lo sviluppo delle imprese femminili da realizzare in 24 mesi.

Se sei una libera professionista e vuoi costituire una nuova impresa, oppure la tua impresa è stata costituita da meno di 12 mesi, puoi presentare progetti d’investimento fino a € 250. 000 al netto d’Iva.

Se hai un’impresa attiva da più di 12 mesi, puoi presentare progetti d’investimento fino a € 400. 000 al netto d’Iva, per sviluppare nuove attività o per ampliare attività esistenti. In questo caso, il Fondo prevede un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero.

 

Ecco una sintesi degli incentivi, degli importi e delle spese ammissibili:

TIPOLOGIA DI IMPRESA FEMMINILE INCENTIVO RICHIEDIBILE IMPORTI

(art. 10; art. Art. 13 DM 30 SETTEMBRE 2021)

SPESE AMMISSIBILI
NUOVA IMPRESA FEMMINILE §contributo a fondo perduto. 80% delle spese ammissibili e comunque fino a € 50. 000,00, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a €100. 000,00;

50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese superiori a €100. 000,00 e fino a € 250. 000,00.

§immobilizzazioni materiali e immateriali;

§servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

§personale dipendente

§esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle spese ammissibili.

IMPRESA FEMMINILE GIA’ ESISTENTE §contributo a fondo perduto;

§finanziamento agevolato

Imprese femminili costituite da non più di 36 mesialla data di presentazione della domanda di agevolazione: le agevolazioni coprono fino all’80% delle spese ammissibili, e sono concesse, per il 50% in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato;

Imprese femminili costituite da oltre 36 mesi: per le spese di investimento, sono agevolate come al punto precedente (copertura fino all’80%, nella forma, in eguale misura, di contributo a fondo perduto e finanziamento); mentre le esigenze di capitale circolante, costituenti spese ammissibili, sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.

§immobilizzazioni materiali e immateriali;

§servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

§personale dipendente ed esigenze di capitale circolante.

In aggiunta a tali agevolazioni, le imprese beneficiarie, al momento della presentazione della domanda, possono chiedere il servizio di assistenza tecnico gestionale, fino a un valore massimo di euro 5. 000,00 che l’impresa potrà così fruire:

a)  per un valore pari a euro 3. 000,00 i servizi sono erogati dal Soggetto gestore, anche mediante modalità telematiche, per fornire alle imprese beneficiarie assistenza tecnica sulle agevolazioni;

b)  un voucher di euro 2. 000 da utilizzare a copertura del 50% del costo sostenuto dalle imprese per l’acquisto di servizi specialistici presso terzi, del valore minimo di euro 4. 000, quali, a titolo esemplificativo, la creazione di un’identità di marchio, la realizzazione di piani di marketing, strategie di presenza e posizionamento sui social media o nel digitale, attività di comunicazione d’impresa e promozione.

 

Dove presentare la domanda di agevolazione?

Via elettronica, sulla piattaforma Invitalia raggiungibile dalla sezione “Fondo Impresa Femminile” del sito di Invitalia, sottosezione “Presenta la domanda”. La piattaforma è accessibile dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi dalle ore 10. 00 alle ore 17. 00.

 

 Chi deve compilare la domanda sulla piattaforma?

L’accesso alla procedura è riservato:

§  al rappresentante legale dell’impresa femminile richiedente, come risultante dal certificato camerale;

§  alla lavoratrice autonoma;

§  alla persona fisica proponente per conto dell’impresa femminile costituenda. La stessa persona fisica dovrà comparire all’interno della compagine della futura società come rappresentante legale, referente o socio;

La presentazione della domanda non può essere delegata a soggetti che non rientrino in queste categorie.

 

Come si accede alla piattaforma?

Si accede alla piattaforma Invitalia tramite:

§  SPID, CNS, CIE;

§  PEC del legale rappresentante della società già costituita al momento della presentazione, oppure della persona fisica (in qualità di socio o soggetto referente) della società costituenda.

Come si presenta la domanda di agevolazione?

è previsto un iter a due fasi, con due date a partire dalle quali si deve procedere sulla piattaforma Invitalia:

§  compilazione della domanda di agevolazione

§  successivo invio della stessa da effettuare sulla piattaforma on line di Invitalia.

La compilazione della domanda: date e modalità.

La compilazione della domanda deve avvenire nelle seguenti date:

§  dalle ore 10. 00 del 5 maggio 2022 per le nuove imprese;

§  dalle ore 10. 00 del 24 maggio 2022 per le imprese avviate.

Cosa si inserisce in fase di compilazione?

Dopo l’accesso alla piattaforma, la compilazione prevede che l’impresa femminile inserisca:

§  immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;

§  caricamento dei relativi allegati;

§  firma digitale sul modulo di domanda che verrà generato a completamento della compilazione. Si tratta di un formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati inseriti.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente o dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda;

A seguire, il caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la successiva presentazione della stessa.

Quali sono le date per presentare la domanda di agevolazione?

La domanda si presenta:

1. Per le nuove imprese: dalle ore 10. 00 del 19 maggio 2022;

2.  per le imprese avviate: dalle ore 10. 00 del 7 giugno 2022.

 

Cosa significa presentare la domanda di agevolazione?

Ad avvenuta compilazione, nei termini previsti, segue la presentazione. Il medesimo soggetto che ha compilato la domanda deve accedere alla piattaforma e quindi inserire, ai fini della formale presentazione della domanda di agevolazione, il “codice di predisposizione domanda”.

A conclusione dell’iter, verrà rilasciata l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, con indicazione della data e dell’orario di trasmissione telematico della stessa domanda.

 

Quali allegati vanno caricati in sede di compilazione della domanda di agevolazione?

Gli allegati devono essere scaricati, compilati offline e poi caricati sulla piattaforma.  A pena di improcedibilità, devono essere i seguenti:

Oltre ai moduli sopra elencati, è necessario allegare alla domanda i seguenti documenti, in base alla tipologia di impresa:

§  per le imprese individuali costituite e le attività di lavoro autonomo avviate: certificato di attribuzione partita IVA;

§  per le società costituite: atto costitutivo e statuto;

§  per le attività libero-professionali: attestazione di iscrizione all’ordine professionale di riferimento.

Non è prevista una data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Lo sportello rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse.

 

Come viene valutata la domanda?

La valutazione avviene entro 60 giorni dalla presentazione. La valutazione prevede la verifica dei requisiti formali e l’esame di merito.

La verifica dei requisiti formali consiste nell’accertare il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di legge dei proponenti e dell’iniziativa imprenditoriale, come indicato all’art. 5 comma 2 della Circolare.

L’esame di merito comprende due fasi: l’analisi delle informazioni presenti nella domanda di finanziamento e negli allegati per approfondire tutti gli aspetti descritti nel piano di impresa. E a seguire un colloquio di valutazione con l’impresa femminile richiedente.

Il colloquio è parte fondamentale del processo di valutazione.
Al colloquio partecipa l’imprenditrice proponente e il team imprenditoriale, quindi soci, dipendenti o collaboratori che ricoprono i ruoli chiave per realizzare il progetto.
Le imprenditrici dovranno descrivere l’iniziativa imprenditoriale proposta e illustrare nel dettaglio gli aspetti tecnici, organizzativi, economico-finanziari del progetto oltre a dare evidenza dei profili che compongono il team imprenditoriale.
Il colloquio si svolge online e prevede la sola partecipazione in prima persona delle imprenditrici coinvolte. Non sono previste deleghe.

 

E’ prevista una graduatoria?

No, non esistono graduatorie. Ogni domanda viene valutata indipendentemente dalle altre e viene ammessa se raggiunge il punteggio minimo di 21 punti su 41.

Di seguito i documenti ufficiali predisposti dal MISE (decreto direttoriale 30 marzo 2022 e allegati tecnici) per approfondire come, quando e in che modo avrai accesso al Fondo Impresa Femminile.

 

Se vuoi presentare la tua domanda in modo veloce, sicuro, chiamaci ai numeri:

06. 31055924, 070. 5925989.

Potrai usufruire della nostra consulenza, e assistenza guidata, in tutte le fasi per accedere al Fondo!

Le Associazioni e gli obblighi fiscali

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Breve panoramica sulle associazioni, con focus sull’impatto della riforma del terzo settore. Quali tipologie non saranno soggette alle nuove norme fiscali?

 

Le tipologie di associazione

L’associazione è un ente di persone fisiche e giuridiche, i cosiddetti “associati”, che, in numero minimo di due, sottoscrivono un contratto, detto atto costitutivo, per conseguire uno scopo comune, senza fini di lucro.

L’atto costitutivo contiene la volontà di associarsi, e le informazioni sugli associati fondatori. All’atto costitutivo segue lo statuto che contiene le regole di organizzazione interna e l’oggetto sociale.

Se l’atto costitutivo e lo statuto sono redatti con atto pubblico, tramite notaio, l’associazione è riconosciuta e gode di autonomia “patrimoniale perfetta” per cui i terzi potranno rivalersi unicamente sul patrimonio dell’organizzazione al fine di poter far valere i loro eventuali diritti di credito.

L’associazione è non riconosciuta, se gli associati la costituiscono redigendo l’atto costitutivo e lo statuto, e provvedono infine a registrarlo in Agenzia delle entrate. L’associazione non ha autonomia patrimoniale perfetta, e se incorre in responsabilità civile, penale o finanziaria, del suo operato rispondono personalmente coloro che hanno agito per conto dell’associazione.

Le associazioni non riconosciute, rientrando tra gli enti non profit, sino ad oggi, sono state esentate dall’obbligo di scritture contabili e di redazione del bilancio di esercizio. La tenuta di scritture contabili, anche elementari è sempre stata una scelta consigliabile, al fine di predisporre annualmente un bilancio o rendiconto sulle vicende economiche, a garanzia della trasparenza e controllo dell’intera gestione economica.

Il CDTS introduce l’obbligo del bilancio di esercizio per le categorie di enti no profit da esso previsti, oltre a un pacchetto di norme fiscali relative a nuovi regimi agevolati.

 

Il codice del terzo settore e le categorie di enti non profit

Con il dlgs. 117/2017 (CDTS) si è cercato di dare una disciplina unitaria e omogena agli enti no profit, denominati ETS (enti del terzo settore) e creando un nuovo asset che elimina alcune figure tradizionali e ne introduce nuove.

Diventano ETS i seguenti enti, che decideranno di iscriversi al RUNTS: le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 4 CDTS).

Gli enti non profit che vogliano iscriversi al RUNTS dovranno adeguare il proprio statuto alle nuove tipologie e alla struttura per esse prevista dal CDTS.

Per le ODV e APS già iscritti nei registri regionali è stata prevista la trasmigrazione automatica, con trasmissione delle informazioni da parte delle regioni e province al RUNTS. Il trasferimento è terminato il 21 febbraio 2022 ed è in corso la fase di popolamento del RUNTS.

Gli enti non iscritti e di nuova costituzione potranno presentare istanza di iscrizione al RUNTS, dopo aver valutato se iscriversi e a quale struttura ETS adeguare il proprio statuto. Il RUNTS è operativo dal 24 novembre 2021 e dal 28 marzo 2022 per le ONLUS (l’Agenzia delle entrate ha infatti ultimato l’elenco degli iscritti all’anagrafe Onlus, permettendo a questi enti di presentare richiesta di iscrizione al RUNTS).

 

Le nuove norme fiscali

Il CDTS prevede un pacchetto di norme fiscali. Gli Enti non profit che non richiederanno l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non potranno beneficiare delle disposizioni fiscali di cui al CDTS né potranno utilizzare l’acronimo ETS.

In tema di regime forfettario, la possibilità di utilizzare i regimi forfetari introdotti dal CDTS (il regime di cui all’art. 80 e quello speciale per le ODV e APS previsto dall’art. 86), scatterà a partire dal periodo d’imposta successivo:

all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore;
all’autorizzazione della Commissione europea.

L’autorizzazione non è ancora intervenuta, quindi continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali previgenti in materia.

Per quanto attiene la possibilità per gli enti no profit di continuare ad optare per le agevolazioni di cui alla L. 398/1991, l’art. 102, 2° comma, lett. E) del CTS, ha ridotto la platea degli enti destinatari del regime 398 abrogando l’art. 9-bis del Decreto-legge 417/1991, conv. Con modificazioni, L 66/1992, che l’aveva estesa, oltre alle associazioni sportive, anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco.

Dato che, le norme fiscali del CDTS diventeranno operative con l’autorizzazione della Commissione europea, la L. 398/91 (testo previgente) sarà applicabile fino a quando non intervenga l’autorizzazione della Commissione europea. Dal periodo d’imposta successivo a tale autorizzazione (art. 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017), si applicherà il CDTS e quindi la L. 398 (come modificata dal CDTS) non sarà più applicabile:

–  agli enti no profit che decideranno di iscriversi al RUNT;

–  e, a prescindere dall’iscrizione o meno al RUNTS, alle associazioni culturali, le pro-loco, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.

Dopo la riforma degli Enti del Terzo Settore, possono accedere a tale regime solo le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche che potranno scegliere di:

– avvalersi delle misure agevolative previste dal CDTS, iscrivendosi al RUNTS;

– continuare ad avvalersi del regime fiscale agevolato della legge n. 398/1991.

 

Gli obblighi fiscali

Per una associazione no profit è importante adempiere correttamente agli obblighi fiscali perché, a differenza di tutti gli altri tipi di associazioni, possono si svolgere attività a pagamento e conseguire un utile (utile oggettivo) ma non devono dividerlo tra i soci (altrimenti risulterebbe un cosiddetto lucro soggettivo).

L’utile è oggettivo perché, alla fine dell’anno contabile, verrà riutilizzato dall’associazione per le attività necessarie a raggiungere gli scopi statuari. Anche in caso di estinzione dell’ente no profit, gli associati hanno l’obbligo di devolvere il capitale rimasto ad un’altra associazione senza scopo di lucro.

I primi responsabili per una corretta gestione della contabilità sono innanzitutto il presidente dell’associazione e il consiglio direttivo, i quali hanno il compito di formulare e tenere i documenti contabili. Questi documenti devono essere depositati presso la sede sociale e rimanere a disposizione di tutti i soci, così che si possano riconoscere eventuali malfunzionamenti delle attività o del regime fiscale dell’ente.

Per non incorrere in irregolarità con l’Agenzia delle Entrate è importante sapere come e quali sono i propri obblighi contabili, specie negli ultimi anni in cui il dlgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) ha apportato novità per gli enti no profit, quali un nuovo pacchetto di norme fiscali oltre la creazione del RUNTS (registro nazionale che sostituisce la molteplicità i registri regionali degli enti no profit). Considerato che tutte queste novità non sono ancora del tutto operative, può risultare non facile individuare a quali obblighi la propria associazione debba fare riferimento.

 

Gli obblighi contabili e il bilancio di esercizio

Il CDTS introduce l’obbligo di deposito del bilancio di esercizio per tutti gli ETS, anche le associazioni non riconosciute (fino ad ora esenti in quanto enti no profit).

Per approfondimenti sul punto, rimandiamo all’articolo Enti del terzo settore. Cosa cambia nel 2022.

In sintesi, dall’iscrizione al RUNTS deriva, per gli ETS, l’obbligo di tenuta e di deposito al RUNTS, entro il 30 giugno di ogni anno delle scritture che seguono, a pena di cancellazione dal RUNTS e di sanzioni pecuniarie:

– bilancio di esercizio (in alternativa il rendiconto per cassa per ricavi inferiori a 220. 000 euro);

– dei rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi (per gli ETS non commerciali);

–  il bilancio sociale per ricavi superiori a 1 milione di euro.

Con la nota n. 5941 del 5 aprile 2022, il Ministero del Lavoro chiarisce che:

– gli ETS già iscritti al RUNTS devono depositare i bilanci al 30/6;

– le ODV e APS in fase di trasmigrazione (operazione di controllo che il RUNTS completerà oltre il 30 giugno 2022) potranno depositare i bilanci entro 90 g dalla effettiva iscrizione al RUNTS.

 

Le associazioni non soggette alle nuove norme fiscali

L’art. 4 del CDTS, al comma 2, specifica quali sono gli enti esclusi dal legislatore dal terzo settore. Restano al di fuori della riforma e non possono assumere   la qualifica di ETS:

–  gli enti non menzionati dal CDTS (es. I comitati);

–  le associazioni che pur potendo rientrare nella riforma, decidono spontaneamente di non iscriversi al RUNTS;

–  gli enti espressamente esclusi, quali le amministrazioni pubbliche, i sindacati, le associazioni politiche, le associazioni datoriali, le associazioni di categoria.

Per questi enti il legislatore non prevede l’iscrizione al RUNTS. Pertanto, essi non sono tenuti agli obblighi contabili previsti dal CDTS.

L’obbligo di bilancio nelle associazioni sindacali

Una parte del mondo politico, da almeno una decina d’anni, cerca di introdurre l’obbligo, da parte dei sindacati, della redazione dei bilanci, decretandone anche le modalità di pubblicazione.

 

Le associazioni sindacali, però:

– in quanto enti esclusi espressamente dalla riforma del terzo settore, non sono obbligate a depositare, entro il 30 giugno, il bilancio di esercizio previsto dal CDTS;

– inoltre, essendo associazioni di fatto non riconosciute e non commerciali, non hanno, in via generale, l’obbligo di bilancio.

A fronte di ripetute istanza di trasparenza per gli iscritti, si è diffusa la prassi della rendicontazione sociale per documentare la verifica del lavoro svolto dall’organizzazione, i risultati ottenuti e gli obiettivi di miglioramento.

Il contratto preliminare di compravendita di immobili

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Aspetti fiscali e clausole nei preliminari di immobili

Il preliminare di compravendita

Nel preliminare di vendita le parti assumono reciprocamente l’obbligo di concludere in futuro un ulteriore contratto, generalmente già determinato nei suoi contenuti essenziali (oggetto, prezzo, modalità di pagamento) che rispetto al precedente si qualifica come definitivo.

Con la sottoscrizione, infatti, il promittente acquirente non acquista la proprietà del bene negoziato, ma assume il solo impegno ad acquistarlo in futuro; e il promittente venditore non perde la proprietà del bene medesimo, ma si obbliga unicamente a venderlo in futuro.

 

Le clausole accessorie: la caparra e l’acconto

Le parti, a tutela dei rispettivi interessi, possono pattuire, per la stipula del preliminare, la dazione di somme di denaro, a titolo di acconto.

L’acconto è un anticipo sul pagamento del prezzo, per confermare la propria volontà all’acquisto.

L’acconto non può essere trattenuto a nessun titolo: se al preliminare di vendita, non segue la stipula del definitivo, l’acconto dovrà essere restituito. La parte interessata, che voglia essere risarcita, per la mancata stipula del definitivo, dovrà dimostrare di aver subito un danno.

Se invece si consegna in anticipo denaro a titolo di caparra, la somma vale sempre come acconto sul prezzo, ma se la vendita non si conclude, la caparra può essere trattenuta a titolo di risarcimento del danno, senza dover fornire la prova del danno subito.

Caparra e acconto sono entrambe un anticipo di denaro sul pagamento del prezzo, ma la loro funzione è diversa perché conducono a conseguenze diverse in caso di inadempimento contrattuale.

 

Preliminare e imposta di registro

Dal punto di vista fiscale, l’art. 10 della Tariffa allegata al TUR (Dpr n. 131/1986) stabilisce l’obbligo dell’assoggettamento dei contratti preliminari di ogni specie all’imposta fissa di registro.

Per la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica l’imposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50%, mentre per le somme dovute a titolo di acconto sul prezzo, relative ad operazioni non soggette ad Iva, si applica l’imposta di registro con l’aliquota del 3%.

Per registrare un contratto preliminare di compravendita di un fabbricato, che prevede la corresponsione di somme a titolo di caparra e il pagamento di uno o più acconti, prima del saldo, la risposta dell’Agenzia all’interpello n. 311 del 24 luglio 2019 chiarisce che: agli acconti si applica l’imposta di registro nella misura fissa, secondo il principio di alternatività Iva/registro sancito dall’articolo 40 del Tur; alla caparra, che è normalmente soggetta ad imposta proporzionale di registro ed esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, la tassazione segue il trattamento fiscale previsto per gli acconti-prezzo, se la stessa assolve anche la funzione di acconto sul prezzo. Pertanto, per la registrazione del contratto preliminare che prevede la corresponsione di somme a titolo di acconto assoggettati ad Iva dovrà essere corrisposta l’imposta di registro nella misura fissa per il contratto preliminare e una seconda imposta fissa per la pattuizione che stabilisce la dazione di uno o più acconti, assoggettati ad Iva. L’Agenzia ritiene che per la registrazione di tale tipologia di contratto preliminare debba essere applicata la tassazione di 200 euro per il contratto preliminare, più 200 euro per gli acconti-prezzo.

Le sedi nelle associazioni

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Alcune definizioni per fare chiarezza sulle sedi di un’associazione: che impatto ha il loro numero sullo statuto e sulla portata nazionale?

 

Sede legale e sede operativa

La sede legale dell’associazione è quella inserita nell’atto costitutivo, nello statuto e nel certificato di attribuzione del Codice Fiscale.

Per modificare la sede legale è necessario indire un’assemblea straordinaria dei soci, a cui solitamente devono partecipare almeno la metà dei soci regolarmente iscritti.

I rappresentati dell’associazione dovranno poi comunicare la modifica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’aggiornamento del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e della eventuale partita Iva. La modifica dovrà essere poi comunicata, eventualmente, ai registri speciali a cui l’associazione è iscritta (anagrafe onlus, registro CONI, registro associazioni di volontariato, APS ecc).

Poiché l’indirizzo della sede legale dell’associazione è un’informazione fondamentale, che risulta dagli atti associativi, si consiglia di registrare almeno il verbale di assemblea che modifica la sede ( tramite la procedura “Registrazione atti privati” presso un qualsiasi ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate).

Si precisa che il mutamento dell’indirizzo della sede legale nell’ambito dello stesso Comune comporta l’obbligo di modifica statutaria, nel caso in cui l’indirizzo (via, piazza, eccetera) sia indicato in Statuto. Pertanto, in questo caso l’Ente deve procedere ad un’istanza di modifiche allo Statuto

L’obbligo di modifica non sussiste nel caso in cui il trasferimento della sede avvenga nell’ambito dello stesso Comune e lo Statuto, pur riportando l’indirizzo della sede, contenga una dicitura del tipo: “Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria”.

La sede operativa è invece il luogo dove l’associazione svolge la sua attività e può non coincidere con la sede legale. Solitamente le associazioni, se non sono sottoposte a particolari limitazioni, possono avere anche più sedi operative, diffuse sul territorio.

è possibile aprire contestualmente e progressivamente, sedi o sezioni operative (articolazioni della stessa ed unica associazione), senza conferire a queste autonomia giuridica, bensì solo autonomia operativa. Quindi, non c’é la necessità di costituire altre associazioni autonome per le quali sarebbe opportuno stabilire un adeguato modello di governance per creare un legame stretto con la ‘casa madre’.

Modificare o cambiare sedi operative non comporta alcun procedimento burocratico, ma solo il deposito presso l’Agenzia delle entrate, di un apposito modulo nel quale specificare gli indirizzi delle sedi secondarie.

Si tratta del modello AA 5/6 oppure il modello AA 7/10. Il primo è previsto per l’ente sprovvisto di partita Iva, il modulo AA7/10 per l’associazione che ne sia dotata.

Si segnala che, per le associazioni iscritte al Rea, sarà necessario comunicare l’apertura delle unità locali (indirizzo e attività in esse svolta) presso la Camera di Commercio, sia della provincia in cui l’associazione ha sede legale, sia della provincia in cui sarà aperta l’unità locale.

Sono iscrivibili al Rea tutte quelle associazioni e fondazione che svolgono un’attività economica commerciale in via non prevalente rispetto allo scopo principale. Qualora le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti collettivi esercitino una attività di impresa in via esclusiva o prevalente, mentre l’attività destinata al raggiungimento degli scopi ideali del soggetto è secondaria, scatta l’obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese, secondo le normative previste dagli appositi articoli del Codice Civile.
Per l’iscrizione al Rea occorre iniziare un’attività economica avente le caratteristiche indicate e inoltre, l’attività economica deve essere esercitata nei confronti dei terzi e non nei confronti dei propri soci, in via continuativa e non occasionale.

Quante sedi operative per assumere carattere nazionale?

Per assumere il carattere nazionale, la legge non impone un numero minimo necessario di sedi operative (esistente, invece, per le APS che devono avere sedi in minimo 5 regioni e in 20 province), né richiede la personalità giuridica.

Portata nazionale e personalità giuridica sono due scelte indipendenti.

Presso le Prefetture avviene il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni con dati requisiti patrimoniali e sedi operative effettive, purchè fuori regione. è irrilevante il loro numero.

Invece, la personalità giuridica dovrà essere riconosciuta tramite iscrizione nel registro tenuto dalla Regione qualora l’associazione intenda aprire ulteriori sedi operative ma all’interno della stessa Regione.

Gli Enti del terzo settore (ETS)

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Guida alle domande frequenti: dalle agevolazioni fiscali agli adempimenti contabili.

Fino a quando gli ETS (es. ASD, SSD, ODV, ASP) potranno avvalersi del regime agevolato della legge 398/91?

La L. 398/91 sarà applicabile fino a quando non intervenga l’autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo settore (art. 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017). Dal periodo d’imposta successivo a tale autorizzazione, la L. 398 non sarà più applicabile:

– agli enti no profit che decideranno di iscriversi al RUNT;

– e, a prescindere dall’iscrizione o meno al RUNTS, alle associazioni culturali, le  pro-loco, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

I nuovi regimi fiscali sono contenuti nel titolo X del CTS. In base all’art. 89, comma 1, lett. C) tutti gli enti non profit che decideranno di diventare ETS, iscrivendosi all’apposito registro (RUNTS), non potranno più applicare il regime della L. 398/91 ma potranno, comunque, godere dei benefici di cui al titolo X.

Tali benefici attengono l’imposizione sul reddito (Ires) ed altre agevolazioni fiscali (es. Esenzione dall’imposta di registro per le modifiche per le modifiche statutarie e esenzione dall’imposta di bollo per ogni atto; riduzione/esenzione per altri tributi locali; deduzioni e detrazioni per le erogazioni liberali agli ETS).

Mentre le appena citate agevolazioni fiscali sono immediatamente applicabili a tutti gli enti che s’iscrivono al registro, le disposizioni che riguardano l’imposta sul reddito non sono ancora operative in quanto subordinate a due condizioni, che devono verificarsi congiuntamente:

1) l’operatività del RUNTS;

2) l’autorizzazione della Commissione europea. Si tratta dell’autorizzazione che il Ministero del lavoro italiano dovrebbe chiedere circa il pacchetto delle norme fiscali contenute nel CTS al fine di ottenerne l’attestazione di conformità alle regole del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli “aiuti di stato”.

Il RUNTS è operativo dal 23 novembre 2021, ma l’autorizzazione alla Commissione europea non è stata ancora richiesta all’Europa da parte del Ministero del Lavoro Italiano!

Ipotizzando che la Commissione Europea dia la sua autorizzazione nel 2022, le disposizioni fiscali diverrebbero applicabili solo a partire dal periodo di imposta successivo: dal 1° gennaio 2023.

Le ASD, SSD e le altre associazioni senza scopo di lucro, fino all’autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo settore (art. 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017), possono ancora avvalersi del regime della L. 398/91.

A partire dal periodo d’imposta successivo alla citata autorizzazione della Commissione UE, le ASD che decideranno di non accedere nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)saranno gli unici enti (insieme alle SSD) a poter continuare ad applicare il regime della 398.

Diversamente per le ASD che decideranno di iscriversi al RUNTS, assumendo la qualifica di ente del Terzo settore (ETS), l’agevolazione della L. 398/1991 verrà disapplicata.

In sintesi, la legge 398 del 1991 rimane ancora in vigore per tutto il 2022 come confermato anche dall’Agenzia delle entrate, in data 27 gennaio 2022 in occasione dell’evento annuale di “Telefisco”.

Da quando è operativo il RUNTS?

Il RUNTS è il registro unico del terzo settore, istituito dal dlgs. N. 117/2017 (Codice del Terzo settore, di seguito CTS).

Il CTS è la raccolta di norme che raggruppa in un unico testo la disciplina dei cosiddetti “Enti del terzo settore” (ETS): organizzazioni di volontariato (Odv); associazioni di promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali); enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società). Restano fuori dal campo degli Ets: le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro.

Gli Enti del Terzo settore, per acquisire tale qualifica, devono iscriversi al RUNTS. Si tratta di un registro nazionale, perché istituto presso il Ministero del lavoro ed unico perché sostituisce i molteplici registri regionali cui, ad oggi, dovevano iscriversi gli enti senza scopo di lucro.

Il RUNTS, pubblico e consultabile online, è operativo dal 23 novembre 2021 (Decreto del Ministero del lavoro n. 561/2021).

 

Come ci si iscrive al RUNTS?

L’iscrizione avviene tramite accesso alla piattaforma web, gestita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per le ODV e APS già iscritte nei registri regionali è in corso, dal 23 novembre 2021, il trasferimento automatico nel RUNTS. Le Ads e Odv di nuova costituzione dovranno direttamente iscriversi nel RUNTS, purchè in possesso dei requisiti di legge, e dopo l’adeguamento degli statuti ai sensi del dlgs. N. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Per le Onlus è necessario iscriversi entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione UE avrà disposto l’autorizzazione sui nuovi regimi fiscali.

Il regime fiscale delle ONLUS sarà inoltre abrogato a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale autorizzazione.
Ipotizzando che l’autorizzazione della Commissione arrivi nel 2022, le ONLUS avranno tempo fino a marzo 2023 per l’iscrizione.

Gli enti che vogliono iscriversi al RUNTS come enti dotati di personalità giuridica per avere autonomia patrimoniale perfetta, dovranno recarsi dal notaio (art. 22 del dlgs n. 117 del 2017) purchè in possesso di un patrimonio di 15. 000 euro se sono associazione, di 30. 000 invece se sono fondazioni.

 

Quali sono le agevolazioni fiscali della L. 398/1991?

La legge 398/1991 è largamente utilizzata dagli enti no profit quali dalle associazioni, società sportive, associazioni culturali, APS, ODV per gli evidenti vantaggi contabili e fiscali:

– l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);

– l’esonero dall’obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per i compensi incassati;

– l’esonero dall’obbligo di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità); è opportuno sottolineare che l’esonero dall’emissione della fattura non significa divieto, bensì una facoltà poiché il rilascio della fattura rappresenta l’unico veicolo per la controparte atto a dedurre l’IVA addebitata;

– l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA;

– l’esonero dall’obbligo di redazione dell’inventario e del bilancio;

– la determinazione forfettaria dell’IVA;

– la determinazione forfettaria del reddito imponibile.

Sussiste invece l’obbligo di:

– conservare le fatture d’acquisto e le fatture emesse, che devono inoltre essere numerate in ordine progressivo per anno solare;

– annotare anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente;

– effettuare il versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento attraverso il Modello F24;

– redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;

– per ogni raccolta fondi, redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative alla raccolta fondi organizzata;

– tenere il libro soci e il libro verbali assemblee;

– presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali) e il Modello 770, nei casi in cui è previsto;

– l’art. 37, comma 2, legge 342/2000 ha inoltre fissato per le ASD un limite pari a Euro 516,46 al di sopra del quale qualsiasi pagamento a favore dell’Associazione o versamento da essa effettuato dovrà obbligatoriamente transitare attraverso il suo conto corrente bancario o postale, al fine di ottenere una certificazione del movimento.

Tali agevolazioni rimarranno in vigore sino alla pronuncia da parte della Commissione Europea chiamata ad autorizzare il pacchetto delle norme fiscali legate alla Riforma del Terzo Settore.

 

Le scritture contabili degli ETS: gli obblighi derivanti dall’iscrizione al RUNTS

1.    Il bilancio di esercizio (art. 13 CTS)

E’composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, e relazione di missione. Se l’ETS ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220. 000 euro, può redigere un semplice rendiconto per cassa. In entrambi i casi è obbligatorio utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2021, gli schemi di bilancio predisposti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 5 marzo 2020.

Il bilancio o il rendiconto economico sono da depositare nel RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno (art. 48, c. 3 del Cts) indipendentemente dal fatto che l’esercizio sociale coincida con l’anno solare o meno.

Gli enti del Terzo settore che svolgono la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono invece tenuti a redigere il bilancio di esercizio sulla base delle indicazioni previste dal codice civile per gli enti di tipo societario, e a depositarlo presso il registro delle imprese sempre entro il 30 giugno di ogni anno.

2.    I rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi

Entro il 30 giugno di ogni anno da parte gli ETS non commerciali devono depositare al Runts anche i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi effettuate nell’esercizio precedente (articoli 48, c. 3 e 87, c. 6 del Cts).

3.    Il bilancio sociale

Gli Ets hanno l’obbligo di redigere un bilancio sociale solo in presenza di “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro”.

Il bilancio sociale è da depositare nel Runts entro il 30 giugno di ogni anno e da pubblicare nel sito internet dell’organizzazione (art. 14, c. 1 del Cts).

Le imprese sociali, le cooperative sociali, e gli enti gestori dei centri di servizio per il volontariato (Csv), hanno l’obbligo di redigere e depositare tale bilancio, a prescindere dal superamento dei predetti limiti.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 4 luglio 2019,contiene le linee guida per redigere il bilancio sociale, applicabili dal 1° gennaio 2020, che, insieme con le disposizione del CTS in tema di bilancio sociale, costituiscono un punto di riferimento per adempiere correttamente all’obbligo di redazione e tenuta.

Il mancato o incompleto deposito dei documenti appena menzionati comporta una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2630 del codice civile) nei confronti degli amministratori dell’ente e una diffida ad adempiere, con cancellazione automatica dell’ente dal Runts in caso di inadempimento (art. 48, commi 4 e 5 del Cts).

4.      Gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati  (art. 14, c. 2 del Cts)

Gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui” sono tenuti  darne pubblicazione annualmente e tenerli aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano.

Di seguito, alleghiamo apposita Tabella predisposta dal Cantiere del Terzo Settore.

Quali sono i documenti obbligatori per le srl?

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Per legge le srl devono dotarsi di documenti obbligatori che costituiscono strumenti di controllo da parte di soggetti terzi quali il Fisco, le banche e i fornitori.

 

Quali sono i documenti obbligatori per le srl?

Per legge le srl devono dotarsi di documenti obbligatori che costituiscono strumenti di controllo da parte di soggetti terzi quali il Fisco, le banche e i fornitori.

I documenti obbligatori nelle srl. Ecco una veloce tabella.

Tipologia documento Rif. Normativo Modalità di conservazione
Libri contabili libro giornale Art. 2214 c. C. § Conservazione cartacea e/o elettronica

§ Periodo di conservazione non inferiore a 10 anni dall’ultima registrazione

libro degli inventari
Altre scritture richieste dalla natura e dimensioni dell’impresa (es. Il giornale di magazzino)
Corrispondenza lettere, telegrammi, fatture ricevute; copie delle lettere, telegrammi, fatture spedite
Libri sociali libro dei soci e libro delle decisioni dei soci Art. 2478 c. C.
libro delle decisioni degli amministratori
libro delle decisioni del collegio sindacale

Per quanto riguarda il libro dei soci, per effetto della L. N. 2/2009, che ha modificato gli articoli 2470 e seguenti del c. C. Eliminando, per le srl, il libro dei soci (e di conseguenza dell’elenco soci annuale da depositare al registro delle imprese), questo documento non è più obbligatorio per le srl costituite dopo il 2009. Resta obbligatorio per le srl costituite prima del 31. 03. 2009.

 

Conseguenze della irregolare o mancata tenuta dei libri contabili obbligatori nelle srl

L’omessa o irregolare tenuta dei documenti obbligatori è causa di tre tipologie di conseguenze:

1.     conseguenze civilistiche: l’imprenditore commerciale che non tiene regolarmente le scritture contabili ed i libri obbligatori “non può utilizzarle come mezzo di prova a suo favore” così come previsto dagli articoli 2709-2710-2711 del c. C. I libri e le scritture contabili possono costituire prova, a favore dell’imprenditore, solo nei rapporti fra imprenditori inerenti all’esercizio dell’impresa e purché siano bollati, numerati e conservati, secondo le modalità di legge;

2.     conseguenze tributarie: irrogazione di sanzioni amministrative che variano a seconda del tipo di irregolarità considerata. La sanzione pecuniaria può arrivare a €8. 000;

3.     conseguenze penali: dal punto di vista penale la mancata e/o irregolare conservazione dei libri e delle scritture contabili viene equiparata dalla legge all’occultamento o distruzione della contabilità, in particolare quando non consente la rendicontazione dei redditi e del volume d’affari ai fini IVA. La pena prevista in questa fattispecie può variare dai 6 mesi ai 5 anni così come previsto dall’articolo 10 del D. Lgs. 74/2000

La bollatura dei libri sociali: l’obbligo di vidimazione e le sanzioni

La vidimazione è obbligatoria per i libri sociali.

Per gli altri libri contabili obbligatori (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc. ) non è previsto l’obbligo di vidimazione (art. 8 della Legge n. 383 del 18/10/2001). La vidimazione è facoltativa. In particolare:

–  per i libri contabili resta obbligatorio: 1. La numerazione progressiva delle pagine dei libri dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse; 2. Il pagamento dell’imposta di bollo al momento del primo utilizzo. Pagare l’imposta è molto semplice: basta applicare una marca da bollo sull’ultima pagina del libro;

–  per tutti i libri e registri previsti esclusivamente dalla normativa fiscale, la numerazione progressiva, da apporre alla messa in uso del registro, rimane l’unico adempimento da soddisfare.

 

Cos’è la vidimazione dei libri sociali?

La vidimazione dei libri sociali di una SRL è un adempimento che si divide in tre diverse operazioni:

–  bollatura dei libri ossia il pagamento di un’imposta di bollo (da pagare online, mediante F23 o tramite l’acquisto delle marche da bollo). Il procedimento di bollatura consiste nel conteggio e numerazione progressiva di tutte le pagine che compongono il libro sociale, cui segue il pagamento dell’imposta di bollo da €16 per ogni 100 pagine o frazioni di 100. Ad esempio, se il libro ha 217 pagine bisognerà pagare €16×3=€48 di imposta di bollo;

– la vidimazione vera e propria che consiste nel “marcare” ogni pagina dei libri con un timbro. Questa operazione viene svolta da un notaio o da un funzionario della camera di commercio, per attestare l’autenticità del documento e impedirne future alterazioni, in modo che queste non possano essere sostituite o invertite di ordine;

– pagamento di una tassa di concessione governativa obbligatoria.

Bollatura e vidimazione si devono effettuare la prima volta immediatamente dopo la costituzione della società e successivamente ogni volta che si esauriscono le pagine disponibili del libro che già si possiede.

La tassa di concessione governativa, invece, deve essere versata ogni anno entro il 16 di marzo.

Quanto e come si paga la tassa di concessione governativa? La tassa è di importo pari a:

– € 309,87, se il capitale sociale o il fondo di dotazione a tale data è di importo non superiore a € 516. 456,90; – € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo superiore a € 516. 456,90.

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito. Inoltre, il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.

 

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

– solo per il primo anno di attività bisogna utilizzare il bollettino per fare il versamento sul conto corrente postale 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Bollatura numerazione libri sociali; il pagamento va fatto prima che si presenti la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA;

– negli anni successivi il pagamento va fatto (esclusivamente in modalità telematica) entro il 16 marzo utilizzando il modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 ed indicando l’importo e l’anno di riferimento.

Importo tassa di concessione governativa Soggetti tenuti al pagamento
67€ogni 500 pagine o frazione di esse Soggetti che effettuano la bollatura volontaria del libro giornale e degli inventari
– 309,87€se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516. 456,9€;

– 516,46€ se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516. 456,9€

Società di capitali

Le sanzioni per la vidimazione tardiva

Per l’omesso versamento della tassa annuale (codice tributo 7085) è applicata una sanzione amministrativa corrispondente dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Tramite ravvedimento operoso è possibile regolarizzare il pagamento. è consigliabile regolarizzare quanto prima il pagamento, per ridurre al minimo le sanzioni.

Pertanto, se si considera la sanzione dal 100% al 200% della tassa, in caso di ravvedimento operoso la sanzione si riduce al:

10% (1/10 del 100%), nel caso in cui il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
12,5% (1/8 del 100%), nel caso in cui il versamento sia eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro 1 anno.

Si ricorda che diversamente dagli altri tributi, il ravvedimento operoso della tassa vidimazione libri sociali è atipico in quanto:

la tassa annuale maggiorata degli interessi deve essere versata mediante il modello F24, indicando il codice tributo “7085” e l’anno di riferimento 2022;

la sanzione deve essere versata mediante modello F23, riportando nel campo 6, il codice ufficio “RCC”;  nel campo 9: la causale “SZ”; e nel campo 11, il codice tributo “678T – Sanzione pecuniaria tasse sulle CC. GG“.

Anche per la tassa annuale vidimazione libri sociali, come per tutte le imposte e tasse, la deducibilità fiscale ai fini del reddito d’impresa avverrà nel periodo di imposta del pagamento. Il tributo è deducibile anche ai fini IRAP con le regole proprie di tale imposta.

 

 Di seguito la guida pratica della Camera di Commercio di Roma.

 

– 309,87€ se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516. 456,9€;

– 516,46€ se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516. 456,9€.

– 309,87€ se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516. 456,9€;

– 516,46€ se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516. 456,9€.

Quando si applica l’Iva agevolata?

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L’IVA agevolata è un beneficio che può essere applicato in determinati ambiti. Il tema è molto dibattuto. Facciamo un po’ di chiarezza.

 

L’iva agevolata al 10% nei lavori edilizi

L’Iva agevolata al 10% viene applicata sulle prestazioni dei servizi resi dall’azienda che esegue i lavori di ristrutturazione, manutenzione, risanamento, restauro.

Inoltre, è applicabile anche sull’acquisto dei beni destinati alla manutenzione ordinaria o straordinaria di un immobile, a patto che i beni vengano forniti dall’azienda che esegue i lavori, nell’ambito del contratto di appalto e che si tratti di beni significativi (quali ascensori, condizionatori, sanitari, videocitofoni, impianti di videosorveglianza).

L’aliquota Iva al 10% non si applica quindi sui materiali comprati direttamente dal consumatore o forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori.

Se i beni significativi superano il 50% del valore complessivo della prestazione, si calcola l’aliquota ridotta fino al valore della prestazione, dopo che è stato sottratto il valore dei beni.
Ad esempio: per un lavoro di 5000 euro, di cui 2000 per la prestazione lavorativa e 3000 per i beni significativi,
bisogna applicare l’Iva al 10% su 2000 euro di costo del lavoro e su 2000 euro di beni significativi, che è la differenza tra il costo totale del lavoro e quello dei beni. Sul valore residuo dei beni, cioè 1000 euro, si applica l’IVA al 22%.

Se, invece, i beni significativi non superano il 50% del valore complessivo della prestazione l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni, l’Iva agevolata si applica anche alle prestazioni di restauro, ristrutturazione, beni finiti per il restauro o la ristrutturazione.

L’Iva agevolata in edilizia al 4% si applica sulle fatture derivanti da contratti di appalto relativi all’esecuzione di opere complessivamente necessarie per la costruzione della prima casa.

 

Come richiedere l’Iva agevolata sui lavori edilizi.

Per usufruire dell’Iva agevolata 10%, è necessario consegnare all’azienda che vende il bene o il servizio e che si occupa dei lavori, un’autocertificazione, nella quale si dichiara di possedere i requisiti per avere diritto all’agevolazione e che quindi l’azienda può applicare l’Iva ridotta in fattura.

Insieme all’autocertificazione è necessario fornire:

– copia della carta di identità e copia del codice fiscale;

– DIA (denuncia inizio attività), intestata all’acquirente, per i lavori di ristrutturazione.

Come ottenere l’Iva al 10% nelle bollette dell’energia elettrica

Se vuoi abbattere i costi di energia (e gas) puoi abbinare al tuo piano tariffario anche l’agevolazione Iva 10%.

Se sei un’azienda, in questo modo risparmierai risorse che potrai reinvestire nella tua attività!

 

Le imposte che gravano sui costi della fornitura di corrente elettrica sono:

–       l’accisa, imposta indiretta a riscossione immediata che viene applicata alla quantità di energia consumata, indipendentemente dal contratto o dal fornitore scelto, in base al D. L. 504 del 26/10/1995 del Testo Unico Accise (T. U. A. ). Le accise sono gestite dall’Agenzia delle Dogane, destinate all’Erario e differenziate per tipologia di consumi, a seconda di usi domestici e industriali;

–       l’Iva, applicata al valore del servizio, quindi al costo totale della bolletta elettrica, comprensiva della quota relativa all’accisa. L’Iva è regolamentata con il D. P. R. 26/10/1972 n. 633 del Testo Unico Iva (T. U. Iva).

Ad oggi, l’Iva applicata in bolletta elettrica è suddivisa in due aliquote: 10% per uso domestico e 22% per ogni altro uso.

Per i consumatori, come ad esempio le famiglie a basso reddito, è previsto il bonus sociale per acqua, luce e gas. I recenti decreti, dell’attuale governo Draghi, hanno esteso a 12mila euro la soglia Isee che dà accesso al bonus. Dal 2021 tali agevolazioni non devono più essere richieste dai cittadini, ma sono applicate automaticamente presentando la DSU per l’ISEE all’Inps, che provvede quindi a inviare i dati alle autorità preposte.

 

Le imprese possono beneficiare dell’Iva agevolata sull’energia elettrica nel caso rientrino nelle categorie di cui al TU Iva:

– imprese estrattive e manifatturiere, comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili;

– imprese agricole e agrituristiche, con contratto di fornitura destinato all’uso agricolo, come previsto dalla legge n. 350 del 24/12/2003;

– persone che usano l’energia elettrica a scopo domestico, comprese: caserme, scuole, case di riposo, orfanotrofi, condomini, ecc. , come indicato dalla normativa fiscale – usi domestici – circolare del Ministero delle Finanze n. 82/e del 7/4/1999;

– persone che usano l’energia elettrica per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque.

Se la tua impresa appartiene a una di queste categorie, hai il diritto di richiedere l’Iva agevolata sull’energia elettrica ai sensi della “Tabella A, parte III, punto 103, del TU Iva”.

Per alcune imprese è prevista l’esclusione e l’esenzione dalle accise sulla luce elettrica (art. 52 TU accise). Per “esclusione” si intende la non sottoposizione al regime fiscale delle accise; per “esenzione” si intende l’applicazione del regime fiscale delle accise, con esenzione dal pagamento (in sostanza, con applicazione di un’aliquota di accisa pari a zero).

Eccole nel dettaglio:

– imprese escluse: imprese che impiegano l’energia elettrica per la riduzione chimica, in processi elettrolitici o metallurgici; che impiegano l’energia elettrica in processi elettrolitici mineralogici; per realizzare prodotti sul cui costo finale l’energia incide per più del 50%;

– imprese esenti: imprese che producono elettricità, imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee ferroviarie per trasporto merci e passeggeri; imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano.

– ulteriori imprese esenti: opifici industriali con un consumo mensile superiore a 1. 200. 000 kWh; forze armate, organizzazioni internazionali, forniture consolari.

 

Agevolazioni sulle forniture di gas.

Le imposte sul gas metano sono tre: oltre l’Iva e l’accisa, anche l’addizionale regionale, imposta determinata da ciascuna regione, escluse le regioni a statuto speciale ovvero Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Val d’Aosta. La Lombardia ha deciso autonomamente di abolirla.

L’Iva sul gas metano è applicata con percentuali diverse a seconda che si tratti di una bolletta per “usi domestici” o appartenente a una “partita IVA”.

 

In caso di uso domestico l’aliquota Iva:

– si riduce al 10% fino al consumo di 480 Smc;

– l’Iva è al 22% per quote fisse e consumi superiori a 480 Smc.

Nel secondo caso, per i possessori di partita Iva:

– la tassazione è del 22%, tenendo in considerazione anche gli oneri di sistema, come ad esempio la quota di distribuzione e di gestione del contatore;

– si riduce al 10%. Per le seguenti aziende:

·   le aziende agricole;

·   le aziende che utilizzano il metano al fine di produrre energia elettrica;

·   le aziende che usano il gas in centrali di cogenerazione;

·   le imprese manifatturiere ed estrattive, comprese quelle editoriali, poligrafiche e simili.

I liberi professionisti possessori di partita Iva non godono di alcuna esenzione.

Hanno l’esenzione totale dall’aliquota Iva sul gas metano:

– le rappresentanze diplomatiche;

– le forniture dello Stato di Città del Vaticano e San Marino;

– in base ad accordi specifici, i comandi militari di Stati della NATO;

– gli esportatori abituali, ovvero coloro che effettuano operazioni superiori al 10% del volume d’affari nell’anno precedente (previa apposita “Dichiarazione d’intento”).

L’accisa sul gas, differenziata per tipologia di consumi, a seconda di usi domestici e industriali, può essere ridotta se la tua impresa svolge una delle seguenti attività (verificabili tramite codice ateco):

–  attività industriale di produzione di beni e servizi (attività agricole, alberghiere, artigianali, di distribuzione commerciale, di ristorazione, forni per il pane, produzione di energia elettrica e centrali di cogenerazione (ovvero centrali in cui vengono prodotti elettricità e calore in modo combinato);

–   attività ricettive, finalizzate all’assistenza di orfani, disabili, anziani, tossicodipendenti e indigenti;

–  impianti sportivi per attività dilettantistiche senza scopo di lucro (ASD) il cui impiego di gas è industriale in base all’art. 26, comma 3, del dlgs. 504/1995.

Anche le SSD, le società sportive con scopo di lucro, possono richiedere l’applicazione dell’accisa agevolata.

La Legge di Bilancio 2022 per contenere gli aumenti dei prezzi del gas metano (comma 506 dell’articolo 1) ha a tal fine prorogato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 la riduzione dell’IVA al 5 per cento sulle bollette del gas metano, destinato ad usi civili e industriali (riduzione in origine prevista dal decreto bollette di novembre 2021 per il trimestre ottobre/dicembre2021).

Come richiedere l’applicazione dei regimi Iva e accisa agevolata.

Dopo aver verificato il tuo diritto all’agevolazione, dovrai compilare, e sottoscrivere, l’apposita modulistica che, non sempre, i gestori rendono disponibile online. Potrai comunque ottenerla tramite call center, che provvederà a inviartela per e-mail.

La documentazione dovrà essere trasmessa ad uno dei recapiti indicati nel modulo stesso. Il tuo gestore poi la inoltrerà all’Amministrazione Finanziaria.

Questo significa che si tratta di un’autocertificazione da compilare con cura. Sei responsabile della veridicità delle informazioni che comunichi al tuo fornitore di luce e gas!

Dovrai comunicare i dati della fornitura, come indirizzo, partita iva, ecc. , e i dati del richiedente. Inoltre, dovrai allegare tutti i documenti del caso, come: copia della carta d’identità, certificato della camera di commercio, ecc.

 

Per le richieste di Iva agevolata in edilizia, in questa pagina troverai alcuni modelli utili.

Per ogni chiarimento, non esitare a contattarci!

Fondo impresa femminile

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Sei un’impresa al femminile? Abbiamo preparato per te una rapida guida sulle più recenti e importanti novità in tema di finanziamenti a fondo perduto. è recentissima la pubblicazione del tanto atteso decreto Mise. Il decreto chiarisce quando, e come, presentare le domande per accedere ai contributi a fondo perduto, e ai finanziamenti agevolati, per investire nello sviluppo della tua impresa.

 

Cos’è

La tua impresa femminile potrà accedere al Fondo al quale il Ministero dello sviluppo economico ha destinato 200 milioni di euro. Il fondo per le imprese femminili è previsto direttamente dal Piano Nazionale di Ripresa Resilienza (PNRR).

 

Sono imprese femminili:

– le imprese individuali la cui titolare è una donna;

– le società di persone (o le cooperative) in cui le donne rappresentino almeno il 60% della compagine sociale;

– le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.

L’accesso è consentito per consolidare la tua attività ma anche, qualora il tuo obiettivo sia quello di partire da zero, tu voglia avviare per la prima volta un’impresa femminile. Sono previsti infatti:

– incentivi per le imprese già esistenti;

– agevolazioni per le nuove imprese.

Caratteristiche del finanziamento

Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non è assistito da forme di garanzia.

 

In particolare, una sintesi degli incentivi, degli importi e delle spese ammissibili:

TIPOLOGIA DI IMPRESA FEMMINILE INCENTIVO RICHIEDIBILE IMPORTI SPESE AMMISSIBILI
NUOVA IMPRESA FEMMINILE § contributo a fondo perduto. 80% delle spese ammissibili e comunque fino a € 50. 000,00, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a €100. 000,00;

50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese € superiori a €100. 000,00 e fino a € 250. 000,00.

§ immobilizzazioni materiali e immateriali;

§ servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

§ personale dipendente ed esigenze di capitale circolante.

IMPRESA FEMMINILE GIA’ ESISTENTE § contributo a fondo perduto;

§ finanziamento agevolato

Imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione: le agevolazioni fino all’80% delle spese ammissibili, in egual misura in forma di contributo a fondo perduto e in forma di finanziamento agevolato;

Imprese femminili costituite da oltre 36 mesi: le agevolazioni sono concesse come al punto precedente in relazione alle spese di investimento; mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.

§ immobilizzazioni materiali e immateriali;

§ servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

§ personale dipendente ed esigenze di capitale circolante.

In aggiunta a tali agevolazioni, per le imprese beneficiarie sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale, fino all’importo massimo di 5. 000,00 euro per impresa fruibile in parte attraverso servizi erogati dal Soggetto gestore, in parte in forma di voucher per l’acquisto di servizi specialistici presso terzi.

Un’opportunità da cogliere perché ti permetterà di accedere al tessuto imprenditoriale italiano.

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, e quindi inviate al soggetto gestore Invitalia, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione nella sezione apposita del sito internet www. Invitalia. It.

Le domande di agevolazione saranno valutate da Invitalia secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’orario di invio telematico.

Per le iniziative valutate positivamente, Invitalia provvede alla determinazione dell’ammontare delle agevolazioni spettanti sulla base delle spese ritenute ammissibili, e individua la dotazione finanziaria di riferimento, alla luce dell’istruttoria effettuata. Le agevolazioni sono erogate in non più di due stati di avanzamento lavori, fatta salva l’erogazione di una prima quota di agevolazione, a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma di spesa, di importo non superiore al 20 (venti) per cento dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, da richiedere previa presentazione di fideiussione, o polizza fideiussoria, in favore del Soggetto gestore di importo pari all’anticipazione richiesta.

 

Come presentare la domanda

Per ottenere i contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, le domande, e il relativo progetto imprenditoriale, potranno essere presentate dal mese di maggio. Le pratiche di accesso ed erogazione delle agevolazioni saranno gestite dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S. P. A. , cosiddetta Invitalia.

Ecco il calendario delle date:

– per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi, la domanda andrà compilata dalle ore 10 del 5 maggio 2022.  Per la presentazione, la procedura è attiva dalle ore 10 del 19 maggio 2022;

– per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi, la compilazione della domanda è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.

Per valutare se il tuo progetto di business si adatta ai requisiti per accedere al Fondo impresa femminile, mettiti in contatto con il nostro Studio.

Saremo felici di assisterti in ogni fase per pianificare in sicurezza, e concretizzare al meglio, il tuo progetto imprenditoriale.

 

Facci sapere come possiamo esserti d’aiuto! Compila il form di contatto!  

Nuovo limite per i pagamenti in contanti 2022

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Il decreto Milleproroghe 2022 ha fissato un nuovo limite per l’anno 2022.

 

Il decreto Milleproroghe 2022

Il decreto Milleproroghe (D. L. 228/2021) convertito in legge il 24 febbraio 2022, fissa a 2. 000 euro il limite massimo per l’uso del contante, per l’anno 2022.

Per l’entrata in vigore, è necessario attendere l’imminente pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della legge di conversione del decreto.

 

Il nuovo limite all’uso del contante.

Numerose le modifiche negli ultimi dieci anni. Da ultimo il decreto Milleproroghe aveva fissato il limite in euro 1000 a partire dal 1° Gennaio 2022. In sede di approvazione definitiva del decreto Milleproroghe il 24 febbraio il limite è stato modificato e innalzato a 2000 euro e sarà di nuovo ridotto a 1000 euro dal 1 gennaio 2023.

Da quando si applica il nuovo limite 2022?

Dal 1° gennaio 2022.  Quindi il contribuente che, da inizio anno sino all’entrata in vigore del decreto Milleproroghe, ha già proceduto a un pagamento superiore a 1000 euro, non incorre in alcuna sanzione, a patto di non aver superato la soglia di 2000 euro.

 

Per quali spese si applica il limite?

Il limite si applica:

– per l’acquisto di beni e servizi;

– ai trasferimenti in denaro a titolo di donazione o per altra causa (es. Prestiti in denaro a parenti), il cui importo non deve superare la soglia di 2000 euro. Se l’importo dovesse essere superiore, il trasferimento della somma di denaro dovrà essere effettuato tramite un mezzo in grado di assicurare la tracciabilità, come un assegno bancario o circolare.

Inoltre vige il divieto di pagamenti frazionati: l’importo massimo di 2000 euro non può essere violato tramite pagamenti in contanti frazionati nel tempo e unitari in quanto riferibili ad una stessa operazione.

Non configura alcuna violazione il pagamento in due o più rate di una fattura, a condizione che i singoli importi corrisposti siano complessivamente inferiori al limite di 2. 000 euro.

 

Versamenti e prelevamenti bancari

Non deve essere osservato alcun limite con riferimento alle operazioni di versamento o prelevamento bancario perché non si tratta di un trasferimento di denaro in favore di terzi.

Ad ogni modo le operazioni di versamento e prelievo di contanti  troppo frequenti potrebbero generare un sospetto di attività di riciclaggio e indurre l’istituto di credito a chiederci spiegazioni sulla provenienza del denaro o sulle finalità del prelievo.

 

Le sanzioni

In caso di pagamento in contanti o anche per chi li accetta, le sanzioni sono state dimezzate, rispetto a quelle in vigore, a 1000 euro per il trasgressore.

Perché ridurre il limite per i pagamenti in contanti?

L’obiettivo è contrastare l’evasione fiscale. Si riduce l’uso del contante e si promuovono i pagamenti tramite strumenti tracciabili come carte elettroniche, carte prepagate e assegni per usufruire delle maggiori detrazioni fiscali per le spese sostenute.

Nell’elaborazione del modello 730 2022, riscontreremo che alcune spese detraibili sul modello 730 saranno scaricabili solo se pagate con carte prepagate e di credito o assegni bancari o postali.

Le società benefit e il welfare aziendale

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Il beneficio comune è il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di effetti positivi o la riduzione di effetti negativi su i soggetti o categorie che interagiscono con l’impresa. Il beneficio comune può riguardare anche il proprio personale con conseguenti vantaggi fiscali e indiretti.

 

Cos’è la società benefit

Le SB sono società a duplice scopo. Nell’esercizio della loro attività economica oltre allo scopo di dividere gli utili perseguono una o più finalità di beneficio comune.

Non si tratta di un genere societario nuovo rispetto ai tipi regolati dalla legge. Una SB può essere una società di persone o di capitali, ma anche una società cooperativa.

Nell’ambito di tali tipi, il legislatore ha elencato i seguenti requisiti che permettono alle società, già note alla legge, di assumere la qualifica di SB:

– indicare il beneficio comune nell’oggetto sociale dello statuto;

– gestire la società in modo da bilanciare lo scopo di lucro con la finalità di beneficio comune;

– individuare il responsabile addetto a svolgere i compiti connessi a garantire il perseguimento del beneficio comune;

– redigere annualmente la Relazione Benefit e al suo interno indicare gli obiettivi perseguiti e realizzati attraverso la Valutazione di impatto della società.  Se da esse si riscontrasse il mancato assolvimento dell’obbligo di perseguire il beneficio comune, la SB sarebbe soggetta alle disposizioni in tema di pubblicità ingannevole e del codice del consumo.

 

Il beneficio comune nelle SB

Il beneficio comune è il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di effetti positivi o la riduzione di effetti negativi su i soggetti o categorie che interagiscono con l’impresa e sulle quali l’organizzazione può avere un impatto. è sufficiente, stando al tenore letterale della norma, che la SB agisca in modo da minimizzare gli effetti negativi (es. Svolgendo l’attività economica con materiali a basso impatto aziendale) o da massimizzare gli effetti positivi. Non è richiesto che la società realizzi il beneficio comune, ma che lo persegua.

La società benefit è gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci (quello di dividere gli utili) con l’interesse di coloro sul quale l’attività sociale può avere un impatto.

 

L’oggetto sociale delle SB e il welfare aziendale

L’elemento costitutivo della SB è il perseguimento del beneficio comune non in modo esclusivo ma concorrente con la finalità lucrativa.

Le finalità di beneficio comune possono essere perseguite da società benefit di nuova costituzione ma anche da società già costituite attraverso la modifica dell’oggetto sociale.

Il beneficio comune può riguardare anche il proprio personale e materializzarsi in iniziative di welfare aziendale, come ammesso dall’art. 1 comma 378 della L. 208/2015 istitutiva delle SB.

Il welfare è termine inglese che indica l’insieme delle iniziative, promosse dallo Stato o da Enti pubblici/privati, che aiutano un individuo a vivere meglio.

Il welfare può essere anche aziendale. Si tratta di iniziative adottate dal datore di lavoro per incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia (buoni pasto, asili nido aziendali, corsi di formazione ecc. ).

Il welfare aziendale come fine comune può risultare conveniente sotto più aspetti:

– migliora la motivazione dei dipendenti, aumentando il loro potere d’acquisto attraverso l’utilizzo di servizi di utilità molto significativa, e di ridurre come conseguenza, a favore dell’impresa, i costi del personale legati a inefficienza, assenteismo, elevato turnover;

– a livello tributario i costi dei servizi resi sono deducibili dall’imponibile del reddito d’impresa, assicurando all’azienda un risparmio fiscale.

I servizi di welfare aziendale, infatti, non concorrono a formare il reddito del lavoratore e sono deducibili dal datore di lavoro ai fini Ires e Irap.

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