-6.5 C
Rome
lunedì 20 Gennaio 2025
Home Blog Page 74

Fibrapan, il pane ricco di fibre

0

A differenza di tutti gli altri prodotti, Fibrapan non è un pane ad alto contenuto proteico, ma è grazie all’altissimo contenuto di fibre che diventa un ottimo cibo funzionale.

La miscela

La parte esterna di Fibrapan è ricoperta da un mix di semi di cereali, e la sua parte interna si presenta davvero sofficissima. La sua miscela è composta da Farina di frumento, semi di girasole, semi di sesamo, fiocchi di avena, fiocchi d’orzo, glutine di frumento, farina di frumento, crusca di frumento, sale, farina di frumento maltato, farina di orzo maltato, agente di trattamento della farina, enzimi.

Idea ricetta:

Sul modo migliore per mangiarlo abbiamo l’imbarazzo della scelta: potremmo farcirlo con un po’ di roast-beef, insalata iceberg, finocchi grigliati, pepe rosa e limone.

Oppure con finocchi alla julienne, insalata icerbag, ricotta di bufala, olio e pepe rosa.

 

Per scoprire tutti i nostri prodotti proteici, visita il sito https://www.paneproteico.com/

 

Pane Proteico Afrika

0

Quanto ci fanno bene i cereali integrali?

Garantiscono un apporto di fibre importante nell’alimentazione quotidiana degli atleti e degli sportivi. Proprio per questo motivo noi di PaneProteico.Com abbiamo selezionato le fibre migliori per dar vita ad un pane proteico assolutamente innovativo.

La miscela

Il Pane Proteico Afrika ha avuto un’evoluzione attraverso esperimenti nel nostro laboratorio di pianificazione, fino ad arrivare ad avere una miscela integrata con proteine di frumento, lupini e di soia, così da avere un alimento proteico e funzionale, ma con un sapore rustico sotto al palato.

Idea ricetta:

Provate a farcire il panino con petto di pollo alla piastra, melanzane grigliate, salsa di basilico e lattuga al limone.

 

Per scoprire tutti i nostri prodotti proteici, visita il sito  https://www.paneproteico.com/

Pane Proteico Sport Plus

0

Oggi vorremmo parlarvi del Pane Proteico Sport Plus, il pane fatto apposta per gli sportivi e per mantenere un’alimentazione sana, senza però dover rinunciare al gusto tradizionale del pane. Vivere come un atleta non è facile, dedicare anima e corpo a una disciplina comporta rinunce, sacrifici… ma anche tanto studio.

Noi di PaneProteico.Com, conoscendo il mondo dello sport e quello dell’alimentazione sana, abbiamo scelto di unire questi due mondi, per dare vita ad un prodotto che potesse unire il sapore tradizionale del pane ai bisogni nutrizionali degli atleti.

La miscela

Il Pane Sport Plus è ricco di proteine vegetali provenienti da farine di legumi come lupini, soia e ceci, con aggiunta di farina integrale di frumento, avena e semi di girasole e sesamo, per un alimento migliorato nel rapporto tra proteine e carboidrati.

E’ anche ricco di omega 3 e omega 6, il che vuol dire che ci dona anche acidi grassi salutari, e le quantità di sale e lievito aggiunte sono sempre controllate.

 

Kurkum, il nostro panino giallo

0

La curcuma è nota per avere particolari proprietà antiossidanti e antinfiammatorie naturali. Kurkum è un pane funzionale con curcuma e semi di chia, ricco di omega 3. ​

I benefici della curcuma

La curcuma è nota per avere particolari proprietà antiossidanti e antinfiammatorie naturali.   Essa esercita anche effetti regolatori sul microbiota intestinale, contribuendo alla cura e alla  prevenzione di patologie che affliggono lo stomaco, disturbi biliari o epatici.

La miscela

KURKUM è un pane ricco di semi di Chia, che contengono un’alta percentuale di Omega 3, che agisce al mantenimento di un regolare livello del colesterolo nel sangue. Per questo KURKUM si può dichiarare fonte di Omega 3.
Inoltre è fonte di iodio, per il sale iodato protetto in esso contenuto. Con l’aggiunta di altri interessanti semi vegetali, come il  girasole e lino, con KURKUM si ottiene un pane fortemente invitante.
Il panino oltre che essere bello e colorato, è anche morbido e e piacevole sotto al palato.

 

Per saperne di più su tutti i prodotti proteici, visita il sito https://ww.paneproteico.com/

 

La cessazione dello stato di socio nelle società di persone (snc, sas, srl)

0
La cessazione dello stato di socio nelle società di persone (snc, sas, srl)

Nelle società di persone (snc, sas, srl) diverse le cause che danno luogo alla cessazione dello status di socio: il trasferimento della quota a titolo oneroso, la donazione, la morte del socio, l’esclusione (a richiesta della società o di diritto) ed anche il recesso del socio. Il recesso è un’azione che può avere importanti conseguenze per la vita di una società e trae origine, la maggior parte delle volte, da una situazione di profondo contrasto tra i soci. Ecco cosa è utile sapere.

 

Il recesso

Le società nascono mediante atto costitutivo, un contratto plurilaterale con il quale più soggetti, accomunati dallo stesso scopo, esprimono la volontà di costituire l’ente.

Ogni socio ha diritto di recedere dal contratto che lo lega ad una SAS, SNC, SS. Con il recesso, il socio manifesta la sua volontà di sciogliere il rapporto contrattuale che lo lega alla società. Il recesso, quindi, si attua con una dichiarazione unilaterale del socio uscente.

Il recesso va comunicato a tutti gli altri soci. La legge non impone la forma scritta, salvo che l’atto costitutivo preveda una determinata forma, ma è comunque preferibile averla come prova dell’avvenuta comunicazione di recesso, per esempio a mezzo raccomandata a/r.

Per la sua efficacia non è richiesta l’accettazione degli altri soci. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, il recesso è immediatamente efficace dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza di tutti i soci (art. 1334 c. C. ).

E’ invalida la clausola dell’atto costitutivo che esclude il diritto di recesso.

 

Il recesso nelle società a tempo determinato

Nella società è a tempo determinato, il recesso è ammesso esclusivamente in due casi:

1. Recesso per giusta causa. Vi è giusta causa in presenza di:

– violazione di obblighi contrattuali o di doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza che incidono sulla natura fiduciaria del rapporto;

– cambiamento dell’oggetto sociale;

– dissidio insanabile tra i soci;

– mancata esclusione di un socio pur esistendone i presupposti;

– trasferimento della sede sociale all’estero;

2.  recesso convenzionale per una causa prevista dalla società, mediante apposite clausole inserite nello statuto. Queste clausole possono aggiungere ulteriori motivazioni di recesso, oltre la giusta causa.

Lo statuto può prevedere il recesso a favore di tutti o solo di alcuni soci. è nulla la clausola che esclude il recesso per giusta causa.

Per esempio, lo statuto sociale può prevedere il recesso ad nutum, cioè a discrezione del socio; oppure se il bilancio di un solo esercizio chiude in passivo; a una certa età del socio ecc.

 

Il recesso nelle società a tempo indeterminato

Se la società è stata contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, l’art. 2285, comma 1 e 3, c. C. ) consente al socio di sciogliere a proprio arbitrio (ad nutum) il vincolo che lo lega alla società.

è considerata equivalente alla durata indeterminata quella prevista per un tempo troppo lungo rispetto alla possibilità di vita di tutti i soci.

Il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 3 mesi. Infatti, il recesso ad nutum è efficace dopo tre mesi dalla comunicazione, salvo lo statuto preveda un termine maggiore.

Prima della scadenza del termine, i soci possono prevenire l’operatività del recesso alternativamente:

–       decidendo di sciogliere la società;

–       escludendo il socio a patto sussista una giusta causa di esclusione.

A fronte delle tipologie di recesso diversificate in base alla durata della società, è opportuno verificare, prima di comunicare il recesso, la modalità con cui è stata contratta la società.

 

Prima del recesso

Se si è soci di una società ad esempio in accomandita semplice, oppure in nome collettivo, la durata della società è consultabile all’interno dello statuto che specifica se la società è costituita a tempo determinato (es. Sino all’anno x) oppure a tempo indeterminato. Si considera a tempo indeterminato anche la società la cui durata oltrepassa l’aspettativa di vita del socio uscente.

 

Il diritto alla liquidazione

Per effetto del recesso il socio uscente ha diritto alla liquidazione della quota detenuta nella società.

Nello specifico, è previsto che:

– il socio recedente ha diritto ad una somma di denaro, a titolo di liquidazione, pari al valore della quota versata. Gli eventuali beni conferiti (macchinari e attrezzature) resteranno di proprietà dell’azienda;

– la liquidazione viene effettuata considerando lo stato patrimoniale della società nel preciso momento in cui si manifesta il recesso;

– il socio uscente, o eventualmente i suoi eredi, hanno il diritto a partecipare ad utili e perdite derivanti da operazioni in corso;

– il versamento della somma di liquidazione deve avvenire entro sei mesi dalla data di scioglimento del contratto. Se trascorso tale periodo la società non avrà provveduto al versamento, essendo la quota di liquidazione un credito in valuta, l’ex socio potrà applicare i principi sul risarcimento del danno a seguito della morosità del debitore.

 

La pubblicità del recesso

Il socio recedente è responsabile di tutte le obbligazioni sociali fino alla sua uscita.

Quando un socio decide di uscire dalla società, uno degli effetti sarà la modifica del contratto sociale. Inoltre, gli amministratori hanno il dovere di comunicare l’avvenuto recesso al Registro delle Imprese. Infatti, lo scioglimento del vincolo societario ha validità solo quando viene registrato presso la Camera di Commercio e iscritto nel Registro delle Imprese. Quindi, fino a quel preciso momento, l’ex socio rimane responsabile per le obbligazioni sociali.

Nella prassi, il contratto viene modificato in un secondo tempo rispetto al recesso e anche la comunicazione al registro delle imprese richiede tempistiche piuttosto lunghe. Perciò, eventuali debiti conseguiti dalla società dopo lo scioglimento del contratto possono vedere l’ex socio ancora responsabile. In questi casi l’unica possibilità è dimostrare che i terzi fossero già a conoscenza dell’avvenuto recesso.

Per tutelare il socio recedente, la legge gli consente di effettuare personalmente la comunicazione al Registro delle Imprese al posto della società. è nel suo interesse velocizzare la procedura, visto che solo ad avvenuta iscrizione nel registro cessano, per il socio receduto, le responsabilità per i debiti societari pregressi.

Società benefit e certificazione B Corp

0

Spesso il termine B-Corp viene associato alle Benefit Corporation (o Società Benefit), che però non sono propriamente la stessa cosa. “Benefit Corporation” è una forma giuridica legalmente riconosciuta che un’azienda può assumere, mentre il termine B-Corp indica una certificazione volontaria e ufficiale che viene rilasciata dopo la misurazione di alcune performance.

In definitiva si può essere Società benefit pur non avendo la certificazione B-Corp e viceversa.

 

Società benefit e società certificate B-Corp: la differenza

B-Corp e Società Benefit perseguono entrambe un duplice obiettivo: il profitto e l’impegno ambientale e sociale. Ogni anno devono elaborare una relazione che quantifica e qualifica il loro impegno. Consigliamo la lettura del nostro articolo sulla Relazione benefit.

Le B-Corp sono società benefit che hanno ottenuto apposita certificazione che attesta il possesso dei più elevati standard di trasparenza, responsabilità sociale e sostenibilità ambientale (performance economiche, politiche ambientali, legami con il territorio e la comunità, rispetto dei diritti dei lavoratori e relazioni con i clienti).

Il possesso di tali standard viene verificato e certificato da un ente esterno: il B LAB

Una Società Benefit non può usare il marchio B-Corp, se non ha affrontato e superato l’iter ufficiale di certificazione.

 

L’iter di certificazione B Corp.

Per ottenere la certificazione B-Corp, l’ente B LAB sottopone le società interessate a due passaggi:

– la compilazione online di un questionario gratuito di autovalutazione, il Benet Impact Assessment (BIA) diretto a misurare l’impegno dell’azienda rispetto a cinque ambiti – governance, comunità, dipendenti, ambiente e clienti. Un punteggio di almeno 80 punti su 200, ottenuto nel questionario, significa che l’azienda genera più valore per la società di quanto ne consuma;

– la presentazione della domanda di certificazione B Corp, riservata a chi supera la soglia di punteggio di autovalutazione. B Lab procederà alla verifica della veridicità delle risposte date in fase di compilazione del BIA e assegnerà un punteggio definitivo, rilasciando la relativa certificazione, di durata triennale.

 

Quali requisiti concreti indaga la certificazione B-Corp?

La certificazione attesta il possesso dei seguenti requisiti:

– governance (responsabilità e trasparenza, verso l’interno e l’esterno). SuL fronte della governance si misura la trasparenza aziendale nella condivisione di informazioni con gli stakeholder e il loro coinvolgimento in alcuni processi decisionali;

– workers (tutto ciò che riguarda i dipendenti: salari, formazione, benefit, qualità dell’ambiente lavorativo, proprietà ecc. ) Nella sezione relativa ai lavoratori si esamina il modo in cui l’azienda gestisce le sue risorse umane, con riferimento in particolare stipendi, attività di formazione, benefit e strumenti di welfare aziendale;

– community (azioni di supporto per la comunità, atteggiamenti socialmente utili, politiche di fornitura e logistica, creazione di posti di lavoro, ecc. ) A livello di rapporti con la comunità locale si indaga la capacità di creare posti di lavoro, sia all’interno dell’azienda e attraverso la filiera dei fornitori;

– environment (attenzione all’ambiente attraverso l’efficienza energetica, la riduzione dei rifiuti e dell’impatto ambientale, ecc. ) Per quanto riguarda l’impatto ambientale si indagano l’efficienza dei consumi, il ciclo di vita dei prodotti utilizzati, le emissioni e i rifiuti generati, i trasporti;

– customers (impatto positivo dei prodotti o servizi offerti sui clienti).

 

I vantaggi della certificazione B Corp.

La certificazione è un traguardo ambizioso, che premia soltanto realtà di assoluta eccellenza nel proprio ambito.

Ecco alcuni vantaggi:

1.  accesso a una gamma di servizi e supporto da parte di B Lab. Le B Corp certificate possono usare il brand e il logo ‘Certified B Corp’ sui loro prodotti e in tutte le loro comunicazioni;

2.  differenziarsi sul mercato rispetto ai propri concorrenti, collocandosi in una posizione di eccellenza nel proprio settore;

3.  attirare come dipendenti persone talentuose e motivate;

4.  risultare più appetibili di fronte a potenziali investitori.

 

I costi della certificazione B Corp.

L’acquisizione della certificazione e l’utilizzo del marchio “Certified B Corp” sono associati al pagamento di una tariffa annuale, proporzionale al fatturato aziendale, il cui importo minimo è di 500 euro. Questa cifra non comprende il costo di eventuali attività di consulenza per accompagnare l’azienda verso la conformità ai requisiti richiesti dalla certificazione.

In Italia la società certificata B Corp deve diventare Società Benefit entro due anni dall’ottenimento della certificazione.

 

Come ottenere la certificazione B Corp.

Qualsiasi azienda può diventare Società certificata B-Corp, ad esclusione delle organizzazioni No Profit.
Il BIA (B Impact Assesment) è lo strumento di analisi a cui devono sottoporsi le società che vogliono ottenere la certificazione B Corp.

Un ente esterno indipendente si occupa di misurare gli impatti ambientali e sociali.
Il B Impact Assesment valuta l’impresa nella sua globalità, tenendo conto dell’impatto generato su governance, lavoratori, comunità, ambiente e clienti.

 

Possiamo aiutarvi nel percorso?

Una consulenza professionale mirata consente il monitoraggio e mantenimento dei requisiti di legge, necessari per applicare le leggi idonee e pertinenti alla crescita e pianificazione del proprio business. Compila il form di contatto!

Società benefit: guida agli adempimenti

0
Società benefit: guida agli adempimenti

Le società benefit (SB) sono state introdotte dalla legge n. 208/2015 (Commi 376-384). Per soddisfare i requisiti di trasparenza richiesti dalla legge, sono tenute ad “obblighi di reportistica”: redigere la Relazione benefit da allegare al bilancio e pubblicarla sul sito aziendale.

Breve guida operativa destinata alle Società Benefit italiane, utile ad approfondire questi aspetti e i vantaggi di diventare SB.

 

Cos’è la società benefit (SB)

Le SB sono società a duplice scopo. Nell’esercizio della loro attività economica oltre allo scopo di dividere gli utili perseguono una o più finalità di beneficio comune. Il beneficio comune è l’obiettivo consistente nel generare un impatto positivo (o la riduzione di effetti negativi) in una o più delle seguenti categorie: 1. Ambiente (in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi); 2. Governo di impresa (trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate per il raggiungimento del beneficio comune); 3. Lavoratori (relazioni con i dipendenti, retribuzioni, benefit, formazione, qualità dell’ambiente di lavoro in termini di comunicazione interna, crescita personale e sicurezza); 4. Comunità (relazioni con fornitori, comunità locali in cui l’azienda opera, donazioni).

Per approfondire cosa significa essere SB, cos’è, come scegliere e perseguire il fine comune, consigliamo la lettura dei nostri precedenti articoli.

Qui, in sintesi ricordiamo che la SB non è un nuovo genere societario, ma una innovativa veste giuridica che i tipi societari, previsti dalla legge (società di persone, di capitali e le cooperative), possono assumere per svolgere la loro attività economica.

 

Come si diventa SB

Per legge, le società già costituite/costituende che intendono assumere la qualifica di SB devono intervenire nel proprio statuto. A tal fine:

1. Indicare nell’oggetto sociale il beneficio comune che si è scelto di perseguire;

2. Gestire la società in modo da bilanciare lo scopo di lucro con la finalità di beneficio comune;

3. Individuare il responsabile/i addetti a svolgere i compiti connessi a garantire il perseguimento del beneficio comune;

4. Introdurre un’apposita clausola statutaria che contempli l’obbligo di Relazione annuale (Relazione Benefit) concernente il perseguimento del beneficio comune.

Per l’applicazione della normativa sulle SB, invece, non è obbligatorio modificare la propria denominazione sociale, ma è consigliabile farlo per rendere nota la scelta di limitare lo scopo di lucro a vantaggio di uno o più benefici comuni, e assicurarsi anche un positivo ritorno d’immagine per attrarre nuovi investitori e consumatori.

è sempre utile una consulenza professionale per avere la certezza di redigere i documenti in modo corretto e per il monitoraggio e mantenimento dei requisiti di legge necessari per applicare le leggi idonee e pertinenti alla crescita del proprio business.

 

La Relazione benefit.

La SB è una forma giuridica caratterizzata da elevati livelli di trasparenza. Trasparenza significa informare sugli impatti sociali e ambientali generati dall’azienda. La Relazione Benefit è lo strumento fondamentale per garantire la trasparenza del proprio operato sia all’interno che verso l’esterno.

La Relazione è annuale e deve essere allegata al bilancio d’esercizio. Se la società ha un sito web, la legge ammette la sua pubblicazione online.

 

La Relazione benefit è un dovere extra finanziario perché:

– descrive gli obiettivi di beneficio comune, le azioni adottate per attuarli e le eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato. è preferibile la rediga il responsabile del perseguimento del beneficio comune;

– contiene la Valutazione di impatto. Si tratta della autovalutazione che la SB, per il tramite degli amministratori compie sull’attività orientata al beneficio comune, per rendere noti i benefici prodotti, in termini socio ambientali, nelle aeree del governo di impresa, lavoratori, ambiente e comunità;

– una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

Lo standard per la valutazione di impatto è il B Impact Assessment (BIA) sviluppato a partire dal 2006 da B Lab, ente statunitense. Il BIA è uno strumento disponibile gratuitamente, anche in italiano, ed è già stato adottato da oltre 70. 000 aziende nel mondo. Possono essere usati altri standard, purché soddisfino i requisiti di correttezza, trasparenza e completezza.

Da notare che la legge ha attribuito ad un soggetto terzo, non la valutazione in sé (compiuta dall’azienda stessa) ma solo l’elaborazione degli standard che la SB dovrà utilizzare per auto valutare la propria attività.

 

Se la Relazione benefit viene omessa?

La legge si limita a descrivere il suo contenuto (art. L. Comma 382), senza prevedere sanzioni. L’omissione potrebbe configurare inadempimento degli amministratori ai propri doveri, con applicabilità della disciplina civilistica prevista per ogni tipo societario.

Le uniche sanzioni espresse dalla Legge SB riguardano il mancato perseguimento del beneficio comune: le Società Benefit sono soggette alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e al controllo da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.

 

I vantaggi.

La SB è una società che coniuga il profitto all’attenzione verso l’ambiente, la comunità e i lavoratori. Si è rilevato che alcuni imprenditori hanno assunto la veste di SB come formalizzazione ufficiale di una missione e policy aziendale da sempre perseguita. Altre imprese “tradizionali” hanno deciso di ampliare il proprio orizzonte imprenditoriale con un approccio manageriale etico.

Infatti, anche se assumere la qualità di SB non ha un beneficio economico diretto, ma è un investimento perché:

– attrae nuovi investitori (gli investitori sono molto sensibili alla sostenibilità economica, sociale e ambientale);

– consente di entrare nel network delle SB con le quali avviare partnership interessanti;

– innalza la qualità delle proprie performance all’esterno, mediante l’assunzione dell’impegno a produrre effetti positivi verso la comunità, i lavoratori e l’ambiente;

– le politiche di welfare aziendale generano maggiore soddisfazione e lealtà dei propri dipendenti e consentono un risparmio fiscale perché i costi dei servizi resi sono deducibili dall’imponibile del reddito d’impresa;

– permette di entrare in contatto con giovani talenti, per i quali le SB hanno una componente valoriale maggiore;

– l’art. 95 comma 13 del nuovo codice degli appalti prevede, tra i requisiti di reputazione e di valutazione dei soggetti offerenti, ai fini dell’aggiudicazione della gara, anche quello relativo l’impatto generato dalla realizzazione degli obiettivi di beneficio comune, propri delle SB.

Per le spese di costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,  è possibile usufruire di un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione.  L’importo massimo utilizzabile in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di 10 mila euro.  Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e l’istanza potrà essere presentata dal 19 maggio 2022 al 15 giugno 2022, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico.

 

Vuoi costituire una società benefit? Il miglior modo per iniziare è informarsi.

Compila il form di contatto!

Fringe benefit

0
Fringe benefit

Il Welfare Aziendale consente a tutte le aziende, senza distinzioni di fatturato, dimensioni, settore, di erogare ai propri dipendenti benefici in natura, sotto forma di beni e/o servizi.

I benefici erogati, per quanto differenti per tipologia, hanno tutte un impatto positivo sia per i lavoratori che per le aziende che godranno di vantaggi fiscali e non solo.

Rientrano tra le politiche di welfare aziendale i fringe benefit e il flexible benefit. Ecco alcune novità 2022.

 

Il fringe benefit

I fringe benefit, dall’inglese, “benefici marginali”, rappresentano una forma di retribuzione in natura ai sensi della legge. Essi incentivano la produttività dei propri dipendenti, grazie la concessione in uso di beni e servizi (es. Telefono cellulare, il computer portatile o il tablet, l’abitazione in affitto, i buoni pasto e buoni carburante, l’automobile aziendale).

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati non superi, complessivamente, nel periodo d’imposta, l’importo di 258,23€.

La precedente soglia di esenzione, fissata dalla manovra fiscale 2020 a 516,46€ ed estesa anche al 2021 (per mezzo della legge di conversione in legge del decreto Sostegni), è stata dimezzata a 258,23€, dalla Legge di bilancio 2022, in linea con l’importo originario previsto dall’art. 51 del TUIR.

Il limite di 258,23€ è stabilito con riferimento all’intero periodo di imposta solare o, se inferiore, il numero di giorni in cui è stato in servizio.

Ai fini del calcolo del limite è necessario considerare anche i fringe benefits eventualmente concessi dal precedente datore di lavoro (es. Il caso del dipendente che ha cambiato lavoro nel corso dell’anno e ottenuto diversi fringe benefit da diversi datori di lavoro).

Si tratta in sintesi di:

– beni e servizi aggiunti alla normale retribuzione e disciplinati all’interno del contratto individuale che l’azienda stipula con il lavoratore;

– sono, quindi, legati alla funzione del dipendente e pensati per agevolarne la mansione, sgravandolo di alcune spese;

– non sono sottoposti a tassazione solo se il loro valore non supera 258,23€. Nel caso contrario, l’intero valore dei fringe benefit verrà tassato;

– a differenza dei flexible benefit, non devono essere necessariamente riconosciuti a tutti i lavoratori.

 

I flexible benefit

I Flexible Benefit, come i fringe benefit, sono benefit in natura (beni o servizi) rivolti a migliorare il benessere generale del lavoratore (qualità della sua vita e dei suoi familiari; conciliazione degli impegni lavorativi con quelli privati). Ne fanno parte, ad esempio, fra i più diffusi, i mezzi di trasporto collettivo per raggiungere il posto di lavoro, buoni pasto o buoni carburante, corsi di lingua o formazione, polizze sanitarie, asili nido, interessi agevolati su mutui.

In Italia il Rapporto Welfare Index PMI 2017 ha rivelato che l’uso dei flexible benefits, da parte delle aziende, non ha avuto un’immediata diffusione, perché poco conosciuto (nel 2017 solo il 5,8% delle PMI li conosceva e li utilizzava).

In base alle previsioni dell’art. 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) ed alla definizione data dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016:

– l’azienda deve rendere fruibili a tutti i dipendenti i flexible benefits stabiliti, senza distinzioni e in maniera omogena;

– qualora scelga di erogare questi beni o servizi, il datore di lavoro deve farlo indipendentemente dalla retribuzione corrisposta ai dipendenti.

In sintesi, i flexible benefit:

–  devono essere erogati a tutti i dipendenti, o a loro categorie omogenee, e vengono disciplinati da appositi accordi bilaterali o regolamenti aziendali;

–  sono esenti, ex art. 51 Tuir, dal pagamento di tasse e contributi in quanto non concorrono a costituire il reddito da lavoro dipendente e, a differenza dei Fringe Benefit, ai fini della detassazione, non hanno limiti di spendibilità, se non quelli stabiliti dall’azienda in fase di contrattazione o dal Regolamento.

Segnaliamo l’onere, per il datore di lavoro, in sede di CU, di certificare i rimborsi effettuati in applicazione dell’art. 51 del Tuir, nell’apposita sezione “Rimborso di beni e servizi non soggetti a tassazione”.

Quali i vantaggi per i lavoratori

L’impatto positivo del welfare aziendale sui lavoratori opera su due livelli:

1.      livello personale: incremento del benessere personale e migliore conciliazione dei tempi di vita privata, lavoro, famiglia;

2.      livello economico: i beni e i servizi erogati godono di agevolazioni di natura fiscale, essendo completamente esenti, ad eccezione dei fringe benefits (per i quali sussiste una soglia di esenzione fino ad 258,23€), per la previdenza complementare (limite di esenzione pari ad 5. 164€), e per le casse sanitarie (limite di esenzione pari ad 3. 615€). Inoltre, grazie ai servizi e beni ottenuti, i lavoratori beneficiano di un aumento del potere di acquisto della propria retribuzione, con conseguente ottimizzazione del risparmio e miglioramento dell’efficienza fiscale nell’allocazione delle risorse.

 

I vantaggi del welfare aziendale per le aziende

Il welfare si presenta, alla luce dei risvolti positivi sui propri dipendenti, uno strumento efficace per un significativo miglioramento del clima aziendale. Il dipendente che ottiene i benefit aziendali, grazie ai vantaggi conseguiti a livello personale ed economico, è – lavorativamente-  più motivato e produttivo: un dipendente soddisfatto e appagato lavora meglio, e intrattiene una collaborazione più serena e proficua con i propri datori di lavoro.

Ma non solo. L’azienda che implementa piani di welfare aziendale gode di incentivi fiscali. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), all’interno dell’articolo 51 (erogazioni a favore dei dipendenti) e articolo100 (oneri di utilità sociale), individua somme e valori che, se erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee:

–  non concorrono alla formazione di reddito per il dipendente;

–  e sono deducibili dal datore di lavoro ai fini Ires.

In conclusione, se, per il dipendente, ricevere un premio in welfare, piuttosto che in denaro, è senz’altro conveniente (in termini di risparmio di contributi previdenziali e imposte a suo carico), grazie al sostanziale azzeramento del prelievo fiscale e contributivo sui beni e servizi; i vantaggi fiscali sono tutt’altro che trascurabili anche per le aziende. Infatti, a livello tributario i costi dei beni e servizi resi sono deducibili dall’imponibile del reddito d’impresa, assicurando all’azienda un risparmio fiscale.

Le associazioni sindacali, strutture di diretta emanazione, organismi paritetici e formazione sulla sicurezza

0

La formazione sulla sicurezza è un obbligo previsto, per il datore di lavoro, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 (TUSL).

Il datore di lavoro deve garantire la sicurezza anche tramite la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Da ultimo, il decreto fiscale 2022 ha introdotto all’art. 37 del TUSL l’obbligo di formazione anche per lo stesso datore (già prevista per i dirigenti e i preposti) che dovrà svolgere in presenza i richiesti corsi sulla sicurezza, con aggiornamento periodico.

 

Quali i requisiti per erogare la formazione sulla sicurezza?

I corsi

La formazione sulla sicurezza sul lavoro si articola in vari corsi.

I corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi (art. 32 TUSL) sono finalizzati ad abilitare addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, gli “RPP” (responsabili della prevenzione e protezione).

Questi sono incaricati ad individuare i fattori di rischio per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, al fine di predisporre misure in ottica preventiva, protettiva ed informativa. Tali corsi possono essere erogati anche al datore di lavoro che intende svolgere, direttamente, tali compiti (art. 34 TUSL) nelle ipotesi previste dal TUSL nell’allegato 2.

I corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro ai lavoratori, loro rappresentanti e al datore di lavoro sono diretti all’acquisizione di una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute, sicurezza e rischi specifici. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Il ruolo delle associazioni datoriali, organismi paritetici e strutture di diretta emanazione nella formazione sulla sicurezza

Tal soggetti possono erogare la formazione con modalità e requisiti ricavabili dalla lettura combinata del TUSL, e degli accordi Stato – Regioni raggiunti, in proposito, per ciascun tipo di percorso formativo sulla sicurezza. Tra questi requisiti emergono i concetti della rappresentatività e dell’accreditamento.

In particolare, per la formazione di addetti interni/esterni al ruolo di RPP, l’art. 32 TUSL, comma 4, individua espressamente le associazioni sindacali dei datori di lavoro, tra i soggetti formatori, con i requisiti specificati nell’accordo CSR n. 128/2016, punto 2, lett. L. L’accordo ammette, tra i soggetti formatori dei corsi per la formazione dei RPP, le “Associazioni sindacali (dei datori di lavoro o dei lavoratori) comparativamente più rappresentative”.

L’associazione datoriale può provvedere all’erogazione anche tramite strutture di diretta emanazione, le quali dovranno risultare accreditate alla Regione di riferimento. Secondo la risposta del Ministero del Lavoro ad un interpello n. 14 del 2014, sono di diretta emanazione anche le strutture che operano, per conto delle associazioni di categoria, tramite contratto di associazione in partecipazione, in quanto lo svolgimento dell’attività formativa, che costituisce l’affare del contratto, è di diretta gestione dell’associante per il tramite dell’associato.

I corsi ex art. 32 TUSL sono articolati in più moduli, la cui durata e contenuti sono specificati nell’allegato a dell’accordo 128/2016. Per tale formazione è previsto un aggiornamento quinquiennale, di durata variabile in base al ruolo svolto.

Per la formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente il ruolo di RPP, l’art. 34 del TUSL, non fornisce indicazioni sui soggetti formatori. Le associazioni sindacali vi sono abilitate a norma dell’accordo CSR n. 223/2011 ex art. 34 TUSL. , che al punto 1 lettera g), ad oggi sostituito dal citato accordo del 2016, al quale occorre far riferimento.

La durata dei corsi, ex art. 34, varia in base alla natura dei rischi presenti in azienda (inquadrabile mediante codice ateco), e l’aggiornamento della formazione è ogni 5 anni. Programma e contenuti minimi del corso sono stabiliti dall’Accordo tra Stato e Regioni.

Anche in tale caso, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, e di strutture di diretta emanazione e questi ultimi devono essere in possesso dell’accreditamento regionale.

Per la formazione mirata all’abilitazione all’uso delle attrezzature (articolo 73 comma 5 del TUSL e Accordo 53/2012), l’articolo 73 non fornisce indicazioni circa i soggetti formatori. L’Accordo CSR 53/2012 al punto B 1. 1 interviene per individuare i soggetti formatori per i corsi e per l’aggiornamento dell’abilitazione all’uso delle attrezzature, tra cui indica alla lettera d) “le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature anche tramite le loro società di servizi prevalentemente, totalmente partecipate”.

Anche in questo caso al punto 1. 3 viene specificato che i soggetti esterni alla propria struttura devono essere in possesso dell’accreditamento regionale.

 

La rappresentatività delle associazioni sindacali

Per la verifica del requisito, l’accordo CSR n. 128/2016 elenca gli indici di rappresentatività (“consistenza numerica associati; diffusione delle strutture organizzative; partecipazione alla formazione del Ccnl e alla trattazione delle controversie di lavoro”). Mancano però i dati concreti per quantificare e verificare la rappresentatività, la cui sussistenza si pone in sede di attività ispettiva. è presente un progetto di legge n. 788 presentato nel 2018, fermo (dal 2020) all’esame della Commissione parlamentare lavoro.

In presenza di un quadro normativo che non consente di identificare con certezza la presenza della rappresentatività, da circolare del Ministero del Lavoro (n. 20/2011) la Direzione generale dei rapporti di lavoro risulta, ad oggi, di eventuale supporto per la verifica del requisito. La stessa non può fornire una valutazione nel merito, che certifichi l’esistenza della rappresentatività, ma può dare risposte ai quesiti dell’utenza.

 

L’accreditamento regionale alla formazione

Con l’accreditamento la Regione riconosce il rispetto di standard qualitativi da parte dell’ente accreditato che, sul piano reputazionale, risulterà qualitativamente superiore, con garanzia di essere scelto con preferenza, rispetto agli altri organismi non accreditati. Sul piano economico, l’accreditamento è condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti pubblici della Regione.

Nella specifica materia della sicurezza, l’accreditamento, in base all’accordo CRS 128/2016, è obbligatoriamente richiesto alle strutture di diretta emanazione delle associazioni sindacali più rappresentative e agli organismi esterni, delle quali le associazioni sindacali possono avvalersi.

L’accordo CSR N. 153/2012, contiene un’importante precisazione sull’accreditamento e i soggetti formatori. Di seguito

Quindi, ricapitolando, gli accordi menzionano tra gli addetti alla formazione:

–    le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative e loro strutture di diretta emanazione;

–  gli organismi paritetici e loro strutture di diretta emanazione, composti da professionisti, competenti in materia di sicurezza sul lavoro, con il compito di supportare le aziende in diversi ambiti, tra i quali l’organizzazione delle misure di sicurezza nel luogo di lavoro e la formazione. Ai sensi dell’art. 2 del TUSL, tali organismi sono definiti “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Deve trattarsi di organismi le cui associazioni abbiano firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’azienda ed operare nel settore di riferimento dell’azienda non in diverso settore.

Entrambi i soggetti possono erogare la formazione sulla sicurezza:

– direttamente;

– a mezzo strutture formative di loro diretta emanazione oppure strutture esterne / formatori esterni, che devono aver richiesto e ottenuto l’accreditamento.

Pertanto, possono erogano la formazione sulla sicurezza senza necessità di accreditamento le associazioni sindacali più rappresentative e gli organismi paritetici.

Conclusioni

Per erogare percorsi formativi in modo conforme ai requisiti di legge, l’associazione interessata potrà procedere ove comparativamente più rappresentativa o, se operi in qualità di organismo paritetico.

Tutti gli altri enti (di diretta emanazione / esterni alle associazioni sindacali), per operare in qualità di formatori dovranno ottenere l’accreditamento regionale, valutando, ove associazioni non riconosciute, l’eventualità di inserirsi nel registro delle persone giuridiche, se la Regione di riferimento chieda tale registrazione, ai fini dell’accreditamento.

Fondo Impresa femminile

0
Fondo Impresa femminile

Domande e risposte per presentare la domanda di agevolazione, in vista dell’imminente data di apertura dei termini

 

Cosa finanzia il Fondo Impresa Femminile e quali sono gli incentivi?

Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non è assistito da forme di garanzia. Gli incentivi finanziano programmi di investimento per l’avvio o lo sviluppo delle imprese femminili da realizzare in 24 mesi.

Se sei una libera professionista e vuoi costituire una nuova impresa, oppure la tua impresa è stata costituita da meno di 12 mesi, puoi presentare progetti d’investimento fino a € 250. 000 al netto d’Iva.

Se hai un’impresa attiva da più di 12 mesi, puoi presentare progetti d’investimento fino a € 400. 000 al netto d’Iva, per sviluppare nuove attività o per ampliare attività esistenti. In questo caso, il Fondo prevede un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero.

 

Ecco una sintesi degli incentivi, degli importi e delle spese ammissibili:

TIPOLOGIA DI IMPRESA FEMMINILE INCENTIVO RICHIEDIBILE IMPORTI

(art. 10; art. Art. 13 DM 30 SETTEMBRE 2021)

SPESE AMMISSIBILI
NUOVA IMPRESA FEMMINILE §contributo a fondo perduto. 80% delle spese ammissibili e comunque fino a € 50. 000,00, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a €100. 000,00;

50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese superiori a €100. 000,00 e fino a € 250. 000,00.

§immobilizzazioni materiali e immateriali;

§servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

§personale dipendente

§esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle spese ammissibili.

IMPRESA FEMMINILE GIA’ ESISTENTE §contributo a fondo perduto;

§finanziamento agevolato

Imprese femminili costituite da non più di 36 mesialla data di presentazione della domanda di agevolazione: le agevolazioni coprono fino all’80% delle spese ammissibili, e sono concesse, per il 50% in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato;

Imprese femminili costituite da oltre 36 mesi: per le spese di investimento, sono agevolate come al punto precedente (copertura fino all’80%, nella forma, in eguale misura, di contributo a fondo perduto e finanziamento); mentre le esigenze di capitale circolante, costituenti spese ammissibili, sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.

§immobilizzazioni materiali e immateriali;

§servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

§personale dipendente ed esigenze di capitale circolante.

In aggiunta a tali agevolazioni, le imprese beneficiarie, al momento della presentazione della domanda, possono chiedere il servizio di assistenza tecnico gestionale, fino a un valore massimo di euro 5. 000,00 che l’impresa potrà così fruire:

a)  per un valore pari a euro 3. 000,00 i servizi sono erogati dal Soggetto gestore, anche mediante modalità telematiche, per fornire alle imprese beneficiarie assistenza tecnica sulle agevolazioni;

b)  un voucher di euro 2. 000 da utilizzare a copertura del 50% del costo sostenuto dalle imprese per l’acquisto di servizi specialistici presso terzi, del valore minimo di euro 4. 000, quali, a titolo esemplificativo, la creazione di un’identità di marchio, la realizzazione di piani di marketing, strategie di presenza e posizionamento sui social media o nel digitale, attività di comunicazione d’impresa e promozione.

 

Dove presentare la domanda di agevolazione?

Via elettronica, sulla piattaforma Invitalia raggiungibile dalla sezione “Fondo Impresa Femminile” del sito di Invitalia, sottosezione “Presenta la domanda”. La piattaforma è accessibile dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi dalle ore 10. 00 alle ore 17. 00.

 

 Chi deve compilare la domanda sulla piattaforma?

L’accesso alla procedura è riservato:

§  al rappresentante legale dell’impresa femminile richiedente, come risultante dal certificato camerale;

§  alla lavoratrice autonoma;

§  alla persona fisica proponente per conto dell’impresa femminile costituenda. La stessa persona fisica dovrà comparire all’interno della compagine della futura società come rappresentante legale, referente o socio;

La presentazione della domanda non può essere delegata a soggetti che non rientrino in queste categorie.

 

Come si accede alla piattaforma?

Si accede alla piattaforma Invitalia tramite:

§  SPID, CNS, CIE;

§  PEC del legale rappresentante della società già costituita al momento della presentazione, oppure della persona fisica (in qualità di socio o soggetto referente) della società costituenda.

Come si presenta la domanda di agevolazione?

è previsto un iter a due fasi, con due date a partire dalle quali si deve procedere sulla piattaforma Invitalia:

§  compilazione della domanda di agevolazione

§  successivo invio della stessa da effettuare sulla piattaforma on line di Invitalia.

La compilazione della domanda: date e modalità.

La compilazione della domanda deve avvenire nelle seguenti date:

§  dalle ore 10. 00 del 5 maggio 2022 per le nuove imprese;

§  dalle ore 10. 00 del 24 maggio 2022 per le imprese avviate.

Cosa si inserisce in fase di compilazione?

Dopo l’accesso alla piattaforma, la compilazione prevede che l’impresa femminile inserisca:

§  immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;

§  caricamento dei relativi allegati;

§  firma digitale sul modulo di domanda che verrà generato a completamento della compilazione. Si tratta di un formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati inseriti.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente o dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda;

A seguire, il caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la successiva presentazione della stessa.

Quali sono le date per presentare la domanda di agevolazione?

La domanda si presenta:

1. Per le nuove imprese: dalle ore 10. 00 del 19 maggio 2022;

2.  per le imprese avviate: dalle ore 10. 00 del 7 giugno 2022.

 

Cosa significa presentare la domanda di agevolazione?

Ad avvenuta compilazione, nei termini previsti, segue la presentazione. Il medesimo soggetto che ha compilato la domanda deve accedere alla piattaforma e quindi inserire, ai fini della formale presentazione della domanda di agevolazione, il “codice di predisposizione domanda”.

A conclusione dell’iter, verrà rilasciata l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, con indicazione della data e dell’orario di trasmissione telematico della stessa domanda.

 

Quali allegati vanno caricati in sede di compilazione della domanda di agevolazione?

Gli allegati devono essere scaricati, compilati offline e poi caricati sulla piattaforma.  A pena di improcedibilità, devono essere i seguenti:

Oltre ai moduli sopra elencati, è necessario allegare alla domanda i seguenti documenti, in base alla tipologia di impresa:

§  per le imprese individuali costituite e le attività di lavoro autonomo avviate: certificato di attribuzione partita IVA;

§  per le società costituite: atto costitutivo e statuto;

§  per le attività libero-professionali: attestazione di iscrizione all’ordine professionale di riferimento.

Non è prevista una data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Lo sportello rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse.

 

Come viene valutata la domanda?

La valutazione avviene entro 60 giorni dalla presentazione. La valutazione prevede la verifica dei requisiti formali e l’esame di merito.

La verifica dei requisiti formali consiste nell’accertare il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di legge dei proponenti e dell’iniziativa imprenditoriale, come indicato all’art. 5 comma 2 della Circolare.

L’esame di merito comprende due fasi: l’analisi delle informazioni presenti nella domanda di finanziamento e negli allegati per approfondire tutti gli aspetti descritti nel piano di impresa. E a seguire un colloquio di valutazione con l’impresa femminile richiedente.

Il colloquio è parte fondamentale del processo di valutazione.
Al colloquio partecipa l’imprenditrice proponente e il team imprenditoriale, quindi soci, dipendenti o collaboratori che ricoprono i ruoli chiave per realizzare il progetto.
Le imprenditrici dovranno descrivere l’iniziativa imprenditoriale proposta e illustrare nel dettaglio gli aspetti tecnici, organizzativi, economico-finanziari del progetto oltre a dare evidenza dei profili che compongono il team imprenditoriale.
Il colloquio si svolge online e prevede la sola partecipazione in prima persona delle imprenditrici coinvolte. Non sono previste deleghe.

 

E’ prevista una graduatoria?

No, non esistono graduatorie. Ogni domanda viene valutata indipendentemente dalle altre e viene ammessa se raggiunge il punteggio minimo di 21 punti su 41.

Di seguito i documenti ufficiali predisposti dal MISE (decreto direttoriale 30 marzo 2022 e allegati tecnici) per approfondire come, quando e in che modo avrai accesso al Fondo Impresa Femminile.

 

Se vuoi presentare la tua domanda in modo veloce, sicuro, chiamaci ai numeri:

06. 31055924, 070. 5925989.

Potrai usufruire della nostra consulenza, e assistenza guidata, in tutte le fasi per accedere al Fondo!

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!