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domenica 19 Gennaio 2025
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Bandi Regione Sardegna. Sottomisura 4.2 per gli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli. Scadenza prorogata al 30 giugno 2023!

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Tractor spraying pesticides at corn fields

Ecco il perché della proroga

L’Assessore all’agricoltura e riforma agropastorale, Valeria Satta, proroga al 30 giugno 2023 la scadenza del bando 4.2 (in precedenza il 30 aprile).

Le imprese agricole hanno inviato numerose richieste di una congrua proroga per predisporre  i progetti e documenti richiesti dal bando, vista anche la sovrapposizione con altri bandi regionali.

Inoltre, sono stati rilevati problemi tecnici, ancora da risolvere, nel portale SIAN/Argea sul quale gli utenti dovranno presentare le domande di sostegno. Questi problemi tecnici al momento impediscono ad Argea di completare la predisposizione del bando 4.2 nel portale per la presentazione delle domande.

Pertanto, si è ritenuto opportuno concedere la proroga al 30 giugno 2023 (scadenza prima fissata al 30 aprile 2023).

L’entità del sostegno alle imprese agricole

La misura sostiene gli investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, concedendo un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale del 40% degli investimenti ammissibili.

I beneficiari

I beneficiari sono le imprese agroindustriali e le imprese agricole singole o associate con i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

  1. iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
  2. iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole.

Le imprese che hanno già beneficiato della sottomisura 4.2 potranno presentare una nuova domanda di sostegno solo dopo aver concluso i lavori e presentato la domanda di pagamento del saldo.

Gli investimenti ammissibili

Sono ammessi gli investimenti finalizzati e connessi alla trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli (esclusi i prodotti della pesca):

  • investimenti materiali (quali la costruzione/ristrutturazione strutture; acquisto di macchinari; realizzazione di impianti e opere di efficientamento energetico);
  • investimenti immateriali (brevetti, ricerche di mercato, studi ecc.).

Gli investimenti dovranno essere realizzati esclusivamente in Sardegna.

Il piano degli investimenti dovrà essere riportato in un business plan, il quale deve altresì dimostrare la sostenibilità economica dell’intero intervento.

Al fine di garantire l’impegno legato al mantenimento della destinazione d’uso degli investimenti, il beneficiario deve avere, al momento della presentazione della domanda, la disponibilità giuridica dei terreni e dei fabbricati (esclusivamente in proprietà, affitto, usufrutto o in concessione da enti pubblici) nei quali intende effettuare gli investimenti, e, nel caso di affitto o concessione, per una durata residua pari ad almeno 7 anni.

Gli investimenti esclusi

Sono esclusi:

  • gli investimenti per impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, fatti salvi quelli che utilizzano biomasse derivanti da scarti e la cui produzione di energia è destinata esclusivamente all’autoconsumo aziendale;
  • investimenti in impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose;
  • opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • gli investimenti che riguardano il commercio al dettaglio (ad eccezione, nelle aziende agricole, di piccoli locali per la vendita diretta dei prodotti aziendali);
  • investimenti sovradimensionati rispetto alle esigenze aziendali o rispetto a quanto previsto dal presente bando anche nel caso in cui la parte eccedente sia a totale carico del beneficiario.

Come partecipare

Per partecipare è necessario presentare le “domande di sostegno” in formato digitale attraverso il portale SIAN entro il 30 giugno 2023, unitamente ad una serie di documenti richiesti dal bando.

L’invio sulla piattaforma è consentito ai professionisti già accreditati sul portale, ai quali il richiedente deve  conferire apposito mandato alla presentazione della domanda.

La domanda e i documenti da predisporre

Prima di predisporre la domanda e i documenti richiesti, dovrai recarti presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato per costituire o aggiornare il fascicolo aziendale. Si tratta di “carta di identità” digitale dell’impresa agricola, obbligatoria e indispensabile per partecipare al bando.  L’assenza o il mancato aggiornamento dei dati del fascicolo richiesti dal bando impedisce l’invio della domanda.

Si partecipa inviando la seguente documentazione.

  1. La Domanda di sostegno, presente nel portale SIAN e da compilare con tutte le informazioni  richieste;
  2. il Progetto di dettaglio composto da:
  • business plan;
  • computo metrico;
  • almeno tre preventivi di spesa;
  • disegni delle opere e degli impianti;
  • cartografia;
  1. documentazione che dimostri la cantierabilità dell’investimento, se il progetto per natura necessita di autorizzazioni preventive.

 La domanda di sostegno dovrà essere firmata dal beneficiario che dovrà munirsi di firma digitale OTP.

Il professionista incaricato dovrà redigere il Progetto, al cui interno gli elaborati tecnici dovranno essere firmati dal tecnico progettista.

Argea Sardegna è l’ente incaricato di ricevere, istruire, selezionare le domande presentate sul portale. Entro 30 giorni dalla chiusura del bando approva la graduatoria unica regionale in base ai punteggi e informazioni auto dichiarate dai partecipanti al momento della compilazione della domanda.

I punteggi sono autodichiarati dal richiedente, in base ai criteri indicati nel bando diversificati per caratteristiche del progetto. Di seguito un breve estratto dei punteggi:

 Adesione a sistemi di qualità
L’azienda aderisce a sistemi di qualità: 1
L’azienda applica il metodo di produzione biologica: 1
L’azienda trasforma materia prima destinata a prodotto di qualità :1
Punteggio massimo parziale 3

Adesione a forme di aggregazione della produzione e dell’offerta
Il richiedente è una organizzazione di produttori, una cooperativa o consorzio di cooperative o altro organismo di filiera: 2
Il richiedente è socio di una organizzazione di produttori, di una cooperativa o di un consorzio di cooperative o altro organismo di filiera: 1
Punteggio massimo parziale 2
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

 Comparto produttivo interessato dagli interventi
Ortofrutta e vitivinicolo: 6
Suinicolo: 5
Ovicaprino: 4
Bovino da latte, bovino da carne: 3
Olivicolo, cerealicolo: 2
Altri settori: 1
Il prodotto ottenuto dalla trasformazione è compreso nell’allegato I del trattato: 2
Il prodotto ottenuto dalla trasformazione non è compreso nell’allegato I del trattato: 1
Punteggio massimo parziale 8

Principio di selezione collegato all’intervento
Cantierabilità del progetto:5
Progetto indirizzato verso la diversificazione produttiva: 2
Investimento che comporta incremento di occupazione per almeno tre anni dalla data della liquidazione finale: per ogni unità lavorativa fino ad un massimo di 5 unità: 1 punto per ogni unità fino a max 5 punti.
Punteggio massimo parziale 12

Il punteggio massimo attribuibile per domanda è pari a 25 punti. I progetti con punteggio inferiore a 3 non sono ammissibili a finanziamento. In ogni caso, il punteggio deve essere raggiunto con almeno due criteri di priorità.

Hai bisogno di aiuto?

Per avere informazioni e assistenza su questo bando e sui bandi attivi più in linea con la tua azienda, scrivici!

Il credito di imposta ZES 2023

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Il credito di imposta ZES 2023

Cos’è la ZES

Le zone economiche speciali (ZES) sono previste e disciplinate dal D.L. 20 giugno 2017 n. 91 (art.4) per favorire la crescita delle aree meridionali.

Si tratta di zone nelle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. Per la verifica dei comuni italiani inclusi nelle aree ZES è necessario prendere visione dei piani di sviluppo strategico elaborati dalle Regioni e consultabili al link https://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/.

Il credito di imposta ZES

Le imprese che investono nella ZES usufruiscono del  credito d’imposta già previsto per il Mezzogiorno (L.208/2015) per gli investimenti in beni strumentali nuovi (art. 5, comma 2). Il credito è commisurato alla quota complessiva del costo dei beni acquistati, con una maggiorazione dell’importo massimo di investimento agevolabile, pari a 100 milioni di euro per singolo progetto di investimento.

Al riguardo, il tax credit, da utilizzare in compensazione in dichiarazione dei redditi,  è stato così rafforzato:

  • dal decreto legge n. 77/2021 (art. 57) che lo ha esteso all’acquisto di immobili (strumentali agli investimenti);
  • dal decreto legge n. 36/2022 che lo ha esteso anche all’acquisto di terreni e all’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Quindi, il credito di imposta spetta:

  • per l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, effettuato sino al 30 aprile 2022;
  • per l’acquisto di terreni, per l’acquisizione, per la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali, effettuata a partire dal 1° maggio 2022.

Potrà essere oggetto dell’agevolazione anche l’acquisto di un terreno su cui verrà costruito l’immobile strumentale, o l’acquisto di un fabbricato da demolire e ricostruire, o l’ampliamento di un immobile strumentale in area ZES.

I soggetti beneficiari

Possono ottenere il credito di imposta le aziende:

  • già costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza;
  • che svolgono la propria attività all’interno delle ZES;
  • che non si trovino in stato di liquidazione o di scioglimento;
  • che mantengano la loro attività all’interno delle ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento;
  • con unità locale all’interno dell’area ZES.

La misura del credito di imposta ZES

Come da istruzioni dell’Agenzia delle entrate, inerente l’invio della comunicazione per fruire dei crediti di imposta, valevole per  gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle zone economiche speciali (ZES) e nelle zone logistiche semplificate (ZLS), le percentuali di credito variano in base alle dimensioni aziendali.

Le percentuali del credito di imposta ZES sono le medesime percentuali previste per il credito Mezzogiorno  la cui disciplina è applicabile al credito ZES (art. comma 2):

  • 45% piccole e microimprese;
  • 35% medie imprese;
  • 25% grandi imprese.

Ad esempio: prendiamo il caso di una impresa di piccole dimensioni che effettua un investimento pari a 1 milione di euro per l’acquisto di un nuovo stabilimento, in alternativa può  ampliarne uno già in suo possesso con un investimento di pari cifra.

Grazie al credito di imposta per le imprese attive in aree ZES, riceverà, al termine dell’investimento, 450 mila euro nel cassetto fiscale, anche in caso di leasing o di pagamento a rate. La condizione indispensabile, però, è quella relativa al mantenimento dell’immobile stesso, che non potrà essere venduto prima di sette anni dal termine dei lavori. 

La proroga 2023

La legge di bilancio 2023 (comma 267) proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES.

Come chiedere il credito di imposta

Le imprese che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

Le società benefit. Guida ai vantaggi 2023.

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Cos’è

Abbiamo avuto modo, nelle precedenti guide, di spiegarti cosa significa diventare una Società Benefit (SB).

La SB non è un nuovo genere societario. È un “abito”, previsto dalla Legge di Stabilità 2016, che la tua società (società di persone, di capitali oppure cooperativa), può assumere.

Perchè diventare SB? Per continuare a svolgere la tua attività economica, al fine di dividerne gli utili (obiettivo di profitto), affiancando anche un obiettivo no profit consistente nel generare un beneficio per l’ambiente e la società (obiettivo benefit).

Quali attività no profit producono un beneficio? In primis per beneficio si intende un effetto positivo o la riduzione di un effetto negativo.

Facciamo qualche esempio. La tua SB può realizzare politiche di welfare aziendale verso i dipendenti, oppure può produrre benefici verso l’ambiente, svolgendo l’attività economica con materiali a basso impatto aziendale che riducono l’inquinamento.

Questi sono solo alcuni dei possibili obiettivi benefit che potresti scegliere.

Come si diventa società benefit

Per diventare SB devi apportare le necessarie modifiche allo statuto e all’atto costitutivo.

Non è obbligatorio modificare la propria denominazione sociale, ma è consigliabile per rendere nota la scelta di limitare lo scopo di lucro a vantaggio di uno o più benefici comuni, e assicurarsi anche un positivo ritorno d’immagine per attrarre nuovi investitori e consumatori.

Una volta che avrai preparato tutti i documenti necessari per essere ufficialmente una SB, dovrai:

  • individuare i responsabili addetti a svolgere i compiti connessi a garantire il perseguimento del beneficio comune;
  • impegnarti a perseguire entrambi gli obiettivi (di lucro e benefit);
  • rendere conto dell’impatto che l’attività benefit ha generato sull’ambiente e/o sulla comunità. Questo è un obbligo di trasparenza che dovrai soddisfare attraverso un’apposita relazione: la relazione Benefit.

La relazione benefit

La SB è una forma giuridica caratterizzata da elevati livelli di trasparenza. Trasparenza significa informare sugli impatti sociali e ambientali generati dall’azienda. La Relazione Benefit è lo strumento fondamentale per garantire la trasparenza del proprio operato sia all’interno che verso l’esterno.

La relazione benefit contiene la Valutazione di impatto. Si tratta della autovalutazione che la SB, per il tramite degli amministratori, compie sull’attività di beneficio comune: quali benefici ha prodotto l’attività? Quali azioni sono state compiute per perseguire l’obiettivo benefit? Quali sono i prossimi obiettivi? Quali circostanze hanno ostacolato il perseguimento dell’obiettivo?

Da sottolineare che per legge non è richiesto che la società realizzi il beneficio comune, ma che lo persegua.

La Relazione Benefit è annuale e deve essere allegata al bilancio d’esercizio. Se la società ha un sito web, la legge ammette la sua pubblicazione online.

E’ importante redigere correttamente la Relazione Benefit e rendere conto di aver effettivamente perseguito il fine benefit, altrimenti si rischia di esporsi alle disposizioni in tema di pubblicità ingannevole e del codice del consumo.

Qual è il vantaggio di trasformarsi (o costituirsi) in Società Benefit”?

La SB è una società che mira a realizzare profitti ma è attenta anche all’ambiente, alla comunità e ai lavoratori.

Se decidi di svolgere un’attività di impresa a basso impatto aziendale, certo avrai il costo dell’investimento in fonti di energia, ad es rinnovabili, per i materiali per la produzione e l’imballaggio a impatto zero per l’ambiente, ma questi costi nel breve periodo generano per la tua impresa il risparmio e migliorano gli indicatori economici.

La SB, grazie all’obbligo di autovalutare il perseguimento dei propri fini benefit, attraverso la Relazione Benefit, ha il vantaggio di rimettere ogni anno in discussione i propri processi aziendali. L’autovalutazione in sede di obiettivi benefit consente di apportare continue modifiche alle proprie strategie di impresa per diventare  l’azienda leader  del settore e migliorare il posizionamento sul mercato.

Esistono diversi metodi per valutare l’impatto di un’azienda benefit. Il più diffuso è il B Impact Assessment (BIA). Ad esso si stanno affiancando e sostituendo altri tipi. Il secondo vantaggio è quindi di carattere strategico: si attuano scelte che impattano profondamente sui processi aziendali.

Le SB hanno a cuore la crescita dei dipendenti. Ne curano il benessere non solo economico. Vi sono persone che rinunciano a carriere, anche economicamente più remunerative, per intraprendere un percorso di sostenibilità dentro una Società Benefit. Quindi, il terzo vantaggio di diventare SB è il potere di attrarre le migliori risorse esistenti sul mercato del lavoro.

Inoltre, il decreto fiscale 2020 (Dl. 124/2019) ha modificato il Codice degli appalti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016) introducendo una norma che valorizza l’attività delle società benefit nei rapporti con le amministrazioni, prevedendo tra i requisiti di reputazione e di valutazione dei soggetti offerenti, ai fini dell’aggiudicazione della gara, anche quello relativo l’impatto generato dalla realizzazione degli obiettivi di beneficio comune, propri delle SB.

Le banche: cosa pensano delle SB?

Di regola, un istituto finanziario subordina la sua “disponibilità di supporto” alle imprese, valutandone il solo rating bancario. Il rating, basato sui numeri del bilancio, esprime la capacità dell’impresa di ripagare un prestito in un determinato periodo di tempo. Oggi, le aziende che adottano un percorso di sostenibilità sono oggetto di una maggiore attenzione da parte degli interlocutori bancari. Attenzione che inizia a tradursi anche in un minor costo del denaro o in iniziative dedicate alle imprese socialmente responsabili. Quindi il quarto vantaggio consiste in una maggior attenzione e un occhio di riguardo da parte del mondo bancario e finanziario.

Quindi, assumere la qualità di SB è un investimento perché:

  • attrae nuovi investitori (gli investitori sono molto sensibili alla sostenibilità economica, sociale e ambientale);
  • consente di entrare nel network delle SB con le quali avviare partnership interessanti;
  • innalza la qualità delle proprie performance all’esterno, mediante l’assunzione dell’impegno a produrre effetti positivi verso la comunità, i lavoratori e l’ambiente;
  • le politiche di welfare aziendale generano maggiore soddisfazione e lealtà dei propri dipendenti e consentono un risparmio fiscale perché i costi dei servizi resi sono deducibili dall’imponibile del reddito d’impresa;
  • permette di entrare in contatto con giovani talenti, per i quali le SB hanno una componente valoriale maggiore;
  • l’art. 95 comma 13 del nuovo codice degli appalti prevede, tra i requisiti di reputazione e di valutazione dei soggetti offerenti, ai fini dell’aggiudicazione della gara, anche quello relativo l’impatto generato dalla realizzazione degli obiettivi di beneficio comune, propri delle SB.

E’ sempre utile una consulenza professionale mirata. Potrai redigere i documenti in modo corretto e monitorare il mantenimento dei requisiti necessari per applicare le leggi idonee alla crescita del tuo business.

La tua azienda è una Società Benefit o hai comunque intrapreso un percorso di sostenibilità, e vuoi capire meglio cosa possiamo fare per te?

Compila il form di contatto!

Il miglior modo per iniziare è informarsi.

L’istruttore di fitness nelle palestre private. Guida ai requisiti per essere in regola.

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Quale ruolo?

Aprire di una palestra è un’opportunità per chi vuole avviare un’attività che unisce alla passione per lo sport  quello per l’imprenditoria.

Oltre alle necessarie autorizzazioni per l’avvio dell’attività, la palestra richiede l’intervento di personale specializzato, quali gli istruttori di fitness/sala pesi.

Con questa veloce guida vogliamo chiarire alcuni dubbi sulla figura dell’istruttore di fitness.

All’interno della palestra l’istruttore è il soggetto responsabile nei confronti dell’intera comunità della palestra, occupandosi di:

  • supervisionare la sala pesi e le attrezzature;
  • consigliare e correggere gli iscritti della palestra su come utilizzare i macchinari per l’allenamento;
  • preparare  i programmi di fitness per individui e gruppi.

Il titolo necessario

Parlando di formazione, non esiste un quadro normativo omogeneo. Inevitabile chiedersi quale sia il titolo necessario per svolgere l’attività di istruttore sportivo.

Questione non di poco conto per chi vuole avviare o già gestisce una palestra e vuole essere in regola.

La normativa nazionale di riferimento è il Dlgs. 36/2021, aggiornato dal  decreto 163/2022, in vigore dal 17/11/2022.

L’articolo 42 Assistenza nelle attività motorie e sportive, disciplina i titoli di studio di coloro che operano nelle palestre.

La norma non prevede per gli istruttori l’obbligo  espresso di possedere la laurea.

E’ richiesto, invece, un titolo abilitante rilasciato, nella forma di diplomi/attestati, per le singole attività motorie e sportive, dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche paraolimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP.

Dal punto di vista legale e fiscale, per essere in regola, è necessario che l’attestato sia rilasciato direttamente dagli Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal CONI.

Ad esempio, se un’associazione sportiva (federazione privata) eroga attestati ai propri allievi e tecnici fornirà un titolo privo di valore legale, a meno che l’associazione sportiva abbia stipulato una convenzione nazionale con un Ente o Federazione riconosciuta dal CONI per il rilascio dei relativi attestati.

Del resto, anche la normativa regionale è allineata a quella nazionale, ad esempio la Legge Regionale Lazio n.15/2022 obbliga al titolo minimo del diploma Isef o altro diploma rilasciato da enti o federazioni riconosciute dal CONI (art. 34).

L’obbligo di presenza degli istruttori

All’interno della palestra, tutte le attività di allenamento devono svolgersi sotto il coordinamento e vigilanza dell’istruttore di fitness.

Questo è quanto prevede la normativa nazionale (dlgs. 36/2021), pena l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

È inoltre necessario che la struttura sia dotata dei presidi di primo soccorso, formando almeno un dipendente (anche tra gli istruttori) all’utilizzo degli stessi. La violazione anche di quest’obbligo espone la tua palestra a possibili sanzioni pecuniarie.

L’apertura H24 delle palestre private. Quando serve l’istruttore?

Le leggi regionali ammettono l’apertura liberalizzata delle palestre. Ad esempio, la L.r. Lazio n. 15 del 20 giugno 2002, alla sezione dedicata all’apertura e gestione delle palestre e centri sportivi privati sul territorio, non prevede alcun limite agli orari di apertura al pubblico, che sono da intendersi liberi.

L’articolo 34 comma 3 lettera b, prevede che quando gli utenti praticano una delle discipline insegnate nel centro, sia obbligatoria la presenza costante di un istruttore qualificato (laureato o diplomato).

Quindi, se vuoi optare per un’apertura H24 della tua palestra ma nel rispetto delle norme, dovrai garantire, negli orari (liberi) di apertura, la presenza costante di minimo un istruttore.

Vuoi avere supporto per mettere in regola la tua attività? Contattaci per una consulenza personalizzata!

Il commercio ambulante itinerante. Breve guida alla normativa

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Come posso svolgere l’attività di commercio?

Se vuoi avviare l’attività di commercio al dettaglio, devi sapere che questa può essere svolta nei seguenti modi:

  • in aree private in sede fissa;
  • dentro un negozio;
  • nelle aree pubbliche. Questo è il  “commercio ambulante”.

Le tipologie di commercio ambulante

Il D.Lgs. n. 114/98 disciplina il commercio ambulante e lascia alle singole Regioni il dettaglio.

Se vuoi avviare l’attività di commercio ambulante potrai vendere i seguenti prodotti:

  • abbigliamento;
  • prodotti per la casa;
  • calzature;
  • fiori;
  • generi alimentari.

La vendita ambulante è svolta sulle aree pubbliche (es. le strade, le piazze ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico) che possono essere assegnate:

  • come posteggio fisso, dato in concessione;
  • su qualsiasi area pubblica. Si parla di commercio ambulante in forma itinerante.

In entrambi i casi dovrai ottenere dal Comune un’apposita autorizzazione.

Nella vendita ambulante, mediante posteggio fisso, ti servirà l’autorizzazione di tipo “A”, che viene rilasciata dal Comune competente ed è concessa per un preciso giorno in un certo mercato o fiera. La licenza di tipo A ti dà il diritto ad avere un posto fisso in un mercato per la durata di dieci anni. Questo tipo di autorizzazione permette di esercitare la vendita ambulante nella Regione di competenza e di partecipare alle fiere in tutta Italia.

Nella vendita ambulante itinerante (senza posteggio fisso) dovrai ottenere la licenza di tipo B, anch’essa rilasciata dal Comune e che ti permette di vendere in forma itinerante in tutto il territorio nazionale, nelle fiere, nei mercati, sui posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati.

In entrambi i casi, potrai chiedere la licenza A oppure B sia come ditta individuale che come società di persone, oppure come società di capitali o cooperativa.

La licenza al commercio al dettaglio in forma Itinerante  di tipo B

Per svolgere il commercio ambulante su qualsiasi area pubblica del territorio nazionale ti serve ottenere la licenza di tipo B.

Tale autorizzazione abilita i titolari al commercio itinerante, alla partecipazione nei mercati e alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale.

L’attività è svolta con mezzi mobili, senza concessione di posteggio e con soste limitate al tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita.

L’autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, qualora l’operatore sia in possesso dei necessari requisiti.

Requisiti

Lo svolgimento dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti personali previsti dalla normativa in vigore.

Per esercitare l’attività è necessario iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

Nel caso di vendita di generi alimentari è necessario:

  • avere la disponibilità di un banco o automezzo idoneo sotto il profilo igienico-sanitario;
  • possedere i requisiti morali e soggettivi previsti dalla legge, che impone ad es. di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio nel settore alimentare (d.lgs. n. 59/2010);
  • l’autorizzazione sanitaria da richiedere all’ufficio di igiene del Comune nel quale si effettua l’attività di commercio ambulante.

Validità della licenza di tipo B

La validità dell’Autorizzazione è permanente, salvo modifiche all’attività.

Il titolare di un’autorizzazione di tipo B può comunicare la sospensione dell’attività a norma dell’art. 22 del D. Lgs. 114/98, per un periodo non superiore ad un anno.

L’autorizzazione sanitaria

È obbligatoria se vuoi vendere/somministrare, nella forma del commercio, generi alimentari.

L’autorizzazione sanitaria è rilasciata dal Comune. Operare senza è illegale.

La domanda che dovrai presentare varia di Comune in Comune. Ognuno possiede un proprio regolamento specifico in materia di autorizzazioni.

Le sanzioni

Se si esercita il commercio ambulante senza l’autorizzazione necessaria, o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa, si è puniti con la sanzione amministrativa. In casi di particolare gravità il Comune può decidere di sospendere l’autorizzazione al commercio ambulante.

Quindi, il commercio ambulante è una tipologia di commercio particolare che permette di avere la possibilità di vendere prodotti sulle aree pubbliche. Ma che, come per le altre modalità di vendita, ha normative stringenti che devono essere rispettate per evitare di incorrere in sanzioni.

Se hai curiosità verso questo tipo di attività non esitare a contattarci!

La holding srl: come ottimizzare la gestione della tua impresa! Guida ai principali vantaggi e benefici.

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Cos’è

Tra le strategie più efficaci per avviare una attività di impresa, la scelta di costituire una S.r.l. è più efficiente se vuoi proteggere il tuo patrimonio personale e garantirti, con l’aiuto di un esperto, un elevato risparmio fiscale.

Con questa breve guida vogliamo parlarti di un modello societario noto come Holding srl.

Hai mai pensato di fare della tua S.r.l. la tua Holding? Oggi ti spiegheremo il perché.

Il termine “holding” deriva dall’inglese “to hold”, che significa “detenere“.

Una Holding è una società madre (capogruppo) che detiene partecipazioni o quote nelle società figlie (controllate).

Abbiamo due grandi modelli di holding:

  • holding pure o finanziarie: coordinano a livello finanziario le società controllate e non svolgono alcuna attività di produzione o di scambio di beni e/o servizi;
  • holding impure o miste(dette anche operative): società che, insieme all’attività di gestione finanziaria, svolgono anche attività industriali o commerciali.

Esistono ulteriori modelli, ad esempio:

  • le investment holding, vale a dire holding che acquisiscono partecipazioni allo scopo di ottenere dividendi e capital gains, senza però dover controllare e gestire il capitale delle società figlie;
  • le holding di famiglia, la più diffusa in Italia, vista la larga presenza di imprese a conduzione familiare. Nella holding di famiglia i soci sono membri della stessa famiglia o ramo familiare. Il controllo societario si concentra nelle mani del fondatore (o dei fondatori), il quale conferisce alla holding le proprie quote o azioni detenute nelle società operative che possono, quindi, essere gestite in modo unitario e accentrato.

La convenienza dell’apertura di una Holding srl si manifesta se si hanno diverse attività di impresa in forma societaria da gestire, ma può essere conveniente anche nel caso le S.r.l. fossero solo due. Quindi, si avrebbero:

  • la Società madre (holding srl) che detiene una partecipazione in una S.r.l. detta società figlia;
  • la Società figlia (S.r.l.) che è partecipata dalla società madre e assume il ruolo di effettiva società operativa e che deve svolgere attività di impresa commerciale.

In questo modello la Holding sarà la società intestataria delle quote della società figlia e pertanto sarà sua socia. L’imprenditore sarà invece socio della Holding che essendo una S.r.l. garantirà una efficace protezione del suo patrimonio personale.

La holding srl garantisce anche ulteriori vantaggi.

Perché una holding?

Con questa guida, non vogliano trattenerti con il solito, dettagliato e teorico, elenco di tutti i possibili modelli di holding (sono tanti!). Sarebbe inutile elencarti le varianti di un modello societario, se prima non ne conosci le finalità e i vantaggi.

A tutto il resto, se al termine della lettura, vorrai approfondire, ci pensiamo noi.

Se sei un piccolo o grande imprenditore, devi sapere che la Holding è una società che, in ogni contesto imprenditoriale, consente di efficientare la tua attività a livello:

  • organizzativo;
  • finanziario;
  • fiscale.

Queste sono le tre principali categorie di vantaggi che potrai realizzare grazie all’interposizione della holding tra te e le tue attività di impresa. Vediamo insieme una veloce sintesi.

I vantaggi organizzativi

La Holding funge da cassaforte che isola e blinda dal rischio di impresa i beni delle tue società controllate, sia immobili che intangibili (per es.  marchi, brevetti, invenzioni industriali). In questo modo le proprietà immobiliari ed i diritti o i beni immateriali vengono tenuti distinti dall’attività operativa.

Quando conferisci alla Holding i beni delle società controllate che intendi tutelare, li sottrai dal rischio dell’attività di impresa, mettendoli al riparo dalle aggressioni di eventuali creditori e in generale preservandoli da vicende personali, familiari, successorie e fiscali. Tali beni, una volta trasferiti alla holding, potranno anche essere locati o concessi in licenza alla società operativa o a terzi.

A livello organizzativo, inoltre, grazie alla costituzione di una holding, potrai anche decidere di attuare una separazione giuridica delle diverse attività imprenditoriali attuali e future.

Potrai decidere di svolgere con la holding solo attività di controllo e finanziamento delle società operative.   Sei libero di optare per una holding mista che svolge anche attività d’impresa. Anzi, avviare nuove attività imprenditoriali in capo alla holding evita che il rischio di queste ultime ricada sulle altre società operative già consolidate.

Ad ogni modo separare le attività è semplificare: consente di snellire l’amministrazione degli aspetti produttivi, commerciali e burocratici. Al contempo, la Holding capogruppo potrà addebitare i costi delle funzioni accentrate alle partecipate tramite contratti infragruppo (marketing, gestione contabile e amministrativa, HR ecc.).

Hai, insomma, una grande varietà di scelte organizzative da valutare in base alle tue specifiche esigenze.

Vantaggi finanziari

Accentrando il patrimonio imprenditoriale all’interno della Holding, avrai davanti agli istituti di credito una maggiore affidabilità e otterrai finanziamenti più convenienti di cui potranno beneficiare tutte le società operative.

Inoltre, conferendo il patrimonio imprenditoriale nella Holding, potrai favorire e sviluppare i tuoi investimenti imprenditoriali. Infatti, è possibile utilizzare gli utili delle società operative per effettuare investimenti, prima che questi siano tassati.

Vantaggi fiscali

Attraverso una serie di regimi specifici per le Holding (Iva di Gruppo, Gruppo Iva, Consolidato fiscale, Partecipation Exemption), è possibile razionalizzare ed efficientare la gestione fiscale dell’intero Gruppo.

La Holding familiare

Essa è utile non solo come forma di salvaguardia del patrimonio dell’impresa-famiglia, ma anche come strumento di pianificazione del passaggio generazionale e di neutralizzazione dei conflitti familiari.

Una holding consente di frazionare l’impresa di famiglia in diverse e specifiche attività, distribuendo ruoli e responsabilità compatibilmente con le inclinazioni personali di ogni erede.

Perché noi?

La costituzione di una holding è uno strumento duttile per le piccole e grandi imprese, per conseguire i benefici e realizzare gli scopi esposti.

Con l’aiuto di un esperto potrai valutare se questo strumento risponde ai tuoi bisogni imprenditoriali e familiari.

Possiamo fornirti un’attenta analisi del tuo caso imprenditoriale. Dopo aver messo a fuoco le tue esigenze, valuteremo quali utilità potrai trarre dalla costituzione di una Holding, e ti supporteremo nella predisposizione dello Statuto, per “progettare” insieme la struttura, su misura per te, dell’intero Gruppo.

Non esitare a contattarci per una consulenza!

Cartelle esattoriali: rottamazione quater e stralcio. Tutte le novità del decreto milleproroghe 2023. Come funziona.

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La Legge di bilancio 2023 e il Decreto mille proroghe 

La legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) ha introdotto importanti novità in tema di cartelle esattoriali:

  • lo stralcio automatico;
  • la nuova definizione agevolata, la “rottamazione quater”.

Alle già recentissime misure, il Decreto Milleproroghe di febbraio 2023, approvato e convertito in legge il 23 febbraio, ha apportato ulteriori e importanti novità!

Ricordiamo che per ottenere lo stralcio delle tue cartelle, non dovrai presentare alcuna domanda. Le tue cartelle, a date condizioni, saranno automaticamente annullate.

Per ottenere la definizione agevolata dovrai presentare apposita istanza e hai tempo sino al 30 aprile 2023. Anche qui, le tue cartelle devono avere date “caratteristiche”.

Possiamo darti supporto per individuare quando e come potrai usufruire di tali strumenti.

Lo stralcio delle cartelle 2023. Le novità

Cos’è. Si tratta dell’annullamento automatico del tuo debito esattoriale.

Quali cartelle. L’annullamento riguarda solo le cartelle che risultino affidate in carico all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e che, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, hanno un importo inferiore alle €1.000.

Cosa devi fare. Trattandosi di un annullamento automatico, non devi fare assolutamente nulla!

Operatività dello stralcio automatico. Secondo le previsioni iniziali della legge di bilancio 2023, entrata in vigore a gennaio, lo stralcio automatico avveniva entro la data del 31 marzo 2023. Ora il termine è prorogato al 30 aprile 2023. Fino a tale data sarà sospesa ogni attività di riscossione.

Cosa ti sarà annullato? Inoltre, la Legge di bilancio 2023 aveva “diversificato” lo stralcio per ente distinguendolo in:

– stralcio totale automatico per le tue cartelle emesse dagli enti statali (amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali), stralcio comprensivo di capitale, interessi e sanzioni;

– stralcio parziale automatico per le tue cartelle emesse da tutti gli altri enti non statali (le casse di previdenza private, gli enti locali territoriali, quali Comuni, Provincie, Regioni).

Per le cartelle degli enti non statali, stando alla lettera della norma di gennaio, operava in automatico solo lo stralcio parziale, (limitato alle sanzioni e/o interessi), che gli enti non statali potevano evitare, comunicando, all’Agente della riscossione, la volontà di non avvalersene, entro il 31 gennaio 2023.

Con il decreto milleproroghe, gli enti non statali possono, entro il 31 marzo 2023, comunicare ad AER:

– di non voler applicare lo stralcio parziale;

– ed inoltre, possono esprimere la volontà di avvalersi dello stralcio totale, alla stregua degli enti statali (novità introdotta dal decreto mille proroghe).

In conclusione, quali sono le novità in tema di stralcio, introdotte dal decreto milleproroghe 2023? Le seguenti proroghe:

– lo stralcio automatico delle cartelle di importo sotto le €1.000 e affidate in carico ad AER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 sarà operativo alla data del 30 aprile 2023. Una volta ottenuto, non dovrai più pagare nulla;

– sino al 30 aprile 2023 è sospesa ogni attività di riscossione dei debiti ricompresi nello stralcio;

Cosa cambia per le cartelle degli enti non statali?

Essi hanno ora tre possibilità: 1. possono applicare lo stralcio parziale; 2. con apposita delibera, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 marzo 2023, possono disapplicare del tutto la disciplina dello stralcio; 3. oppure applicarla integralmente, alla stessa maniera degli enti statali. Anche in questo caso, la riscossione dei debiti “stralciabili” è sospesa fino al 30 aprile 2023.

La definizione agevolata delle cartelle 2023.

Si tratta di pagamento di “favore” degli importi presenti in cartella, con possibilità di ottenere l’estinzione di alcune componenti del debito.

Quali sono i debiti rottamabili? I debiti affidati in carico all’Agente della riscossione,  tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022:

  • ricompresi in precedenti rottamazioni, anche se decadute;
  • contenuti anche in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazioni o sospensione;
  • sono rottamabili anche le cartelle oggetto di contenzioso. In tal caso, nella domanda di adesione, dovrai espressamente rinunciare al giudizio.

Tieni presente che i debiti con le Casse/Enti previdenziali di diritto privato possono rientrare nella definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori, pubblicata entro il 31 marzo 2023 (termine prorogato dal decreto Mille proroghe 2023), sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

Quali sono gli importi dovuti? Una volta presentata la domanda di definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, potrai estinguere i debiti, iscritti a ruolo, con le seguenti modalità:

  • potrai versare solo le somme dovute a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica;
  • potrai pagare in un’unica soluzione oppure in massimo 18 rate;
  • si estinguono gli interessi, sanzioni, interessi di mora nonché il cd. Aggio.

I debiti esclusi dallo stralcio delle cartelle sotto le €1.000 e dalla rottamazione quater.

Non possono essere oggetto di stralcio automatico e di rottamazione, i carichi affidati ad AER e relativi a:

  • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato. Un aiuto di Stato non dovuto, secondo i parametri e limiti europei, viola la concorrenza e si vuole consentire allo Stato di ripristinare la situazione antecedente a tale violazione;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.

Non rientrano, inoltre, nella rottamazione quater:

  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31marzo 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

Come cancellare il tuo debito esattoriale! La guida

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Cos’è

Ecco le ultimissime della Legge di bilancio 2023 sulla cancellazione dei debiti con il Fisco.

Iniziamo con una veloce premessa.

Le cartelle di pagamento (o “esattoriali”) e le ingiunzioni di pagamento, sono i provvedimenti che l’Agente della riscossione ti notifica quando hai omesso di pagare i tributi e/o le sanzioni che devi all’Ente creditore (Stato, Regione, Comune, Inps, Inail ecc).

Quando si riceve la spiacevole sorpresa, tutti noi ci chiediamo: pago subito, per evitare gli interessi, e il recupero forzato, oppure contesto la cartella? Ebbene, puoi contestarla e….. puoi anche ottenere anche la cancellazione del tuo debito!

Con questa guida vogliamo aiutarti a capire come. Certo, devi sapere che muoversi tra le norme fiscali è come nuotare in mare aperto. La corrente può spingerti alla deriva, fra le norme che remano a tuo sfavore. Un esperto può dirottarti nella direzione giusta: quella delle norme fiscali a tuo vantaggio. Esistono! Occorre saperle individuare.

La cancellazione del debito esattoriale 2023

Oggi vogliamo iniziare a darti le informazioni utili per ottenere la cancellazione del debito e saremo felici se vorrai contattarci per ottenere il nostro supporto!

In tema di cartelle esattoriali, la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha introdotto:

  • l’annullamento automatico, cd. “stralcio”, dei debiti, fino a 1.000€, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (non dovrai presentare alcuna richiesta);
  • la definizione agevolata, cd “ rottamazione quater”, che ti da la possibilità di presentare all’Agente della riscossione, una richiesta online, per estinguere, anche a rate, il tuo debito, affidato all’agente tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, ma senza dover pagare gli interessi, le sanzioni e l’aggio.

Fin qui, nulla di nuovo rispetto a quanto ti abbiamo già spiegato nelle precedenti guide.

Ora vogliamo parlarti di una novità: la cancellazione del tuo debito esattoriale per “inesigibilità” patrimoniale del debitore.

Quando

È l’inesigibilità che ti permetterà di ottenere la cancellazione del debito esattoriale.

Cosa significa “debito inesigibile”? E’ un debito che non è possibile riscuotere a causa di situazioni che lo impediscono, per lo più legate alla situazione economica del debitore.

Come sai, l’Agente della riscossione è l’esattore incaricato a recuperare le somme che devi al Fisco. Ti invia la cartella e ti da un termine, di regola 60 giorni, per pagare (anche a rate).

Cosa succede se non paghi? L’agente deve avviare le classiche “procedure esecutive” per costringerti a pagare (fermo amministrativo dell’auto, iscrizione d’ipoteca, pignoramento dei tuoi beni). Se, anche tramite queste procedure, non riesce a recuperare il debito, perché sei impossibilitato a pagare (anche a rate e/o con definizione agevolata) allora deve comunicarlo all’Ente creditore. Il tuo debito diventa un “carico non riscosso e inesigibile”.

Si tratta di una comunicazione (cd. comunicazione di inesigibilità) che permette all’esattore di ritenersi “sollevato” dal proseguire ad agire e  permette a te di essere sollevato dal pagare il debito.

Il tuo debito inesigibile è cancellato. Di regola l’esattore comunica l’inesigibilità entro dati termini.

La legge di bilancio 2023 ha introdotto una novità: se sei in grave stato di insufficienza economica e patrimoniale, l’Agente della riscossione può far presente all’Ente creditore, in qualsiasi momento, che il tuo debito è inesigibile (art. 1 comma 253).

Ma vuoi aspettare che sia l’Agenzia delle entrate e riscossione a farlo?

L’art. 1 comma 253 della Legge di bilancio 2023 ha introdotto nel “sistema” una norma che chiarisce quali sono le condizioni patrimoniali del debitore che sollevano l’esattore dal riscuotere il debito, e gli permettono di comunicarlo subito al Fisco:

  • il valore dei tuoi beni è inferiore del 5% all’importo complessivo del debito;
  • non hai beni o non ne hai ulteriori da aggredire (l’assenza deve risultare alla data dell’accesso al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall’Agente della riscossione).

Ti supporteremo nella verifica di questi requisiti patrimoniali “cristallizzati” dalla norma per aiutarti a giocare d’anticipo.

L’istanza per la cancellazione del debito

Ora che hai messo a fuoco i requisiti patrimoniali per ottenere che il tuo debito sia dichiarato inesigibile, quindi annullato, ti  consigliamo di non aspettare che sia l’Agente della riscossione a comunicare all’Ente che il tuo debito non può più essere riscosso.

Il motivo? Se l’esattore non rende tale comunicazione, nessuna norma gli impedisce di proseguire alla riscossione coattiva! Anzi, è legittimato a proseguire (art. 1 comma 686, Legge del 23/12/2014 n. 190).

Agisci in anticipo e sfrutta a tuo vantaggio la norma!

Possiamo darti tutto il nostro supporto per le verifiche necessarie e presentare apposita istanza di discarico per la cancellazione totale del tuo debito.   

Ulteriori ipotesi

La legge di bilancio 2023 prevede ulteriori ipotesi che rendono il tuo debito immediatamente non recuperabile a mezzo riscossione coattiva:

  • il debito si è prescritto;
  • la chiusura della procedura di fallimento se sei un debitore fallito.

La domanda di cancellazione del debito può avere ad oggetto anche queste condizioni.

Se hai bisogno di una mano e avere più informazioni, contattaci!

Avrai un’analisi su misura e la possibilità di verificare tutte le condizioni necessarie per navigare con sicurezza verso il tuo obiettivo: cancellare i tuoi debiti esattoriali.

 

 

 

 

 

 

Le Organizzazioni di volontariato. Come iscriversi al Runts e la L.398/1991

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Il Runts.

Il dlgs.117/2017, “Codice del Terzo Settore” (di seguito CTS) è la disciplina unitaria di riferimento per tutti gli enti no profit.  All’art.45, è istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts), nel quale saranno iscritti gli enti non profit e che sostituirà la molteplicità di registri previsti dalle precedenti normative.

L’iscrizione al Runts comporta l’acquisto della qualifica di Ente del terzo settore (Ets) ma, soprattutto, il rispetto di vincoli civilistici, tributari e contabili, ai quali la propria associazione dovrà allinearsi e rispettare.

Gli Ets, ai sensi dell’art.4, possono assumere diverse strutture organizzative, tra le quali quella di Organizzazione di Volontariato (Odv).

Gli Ets iscritti al Runts troveranno la propria disciplina principale nel D.Lgs. n. 117/2017 (e, qualora siano imprese sociali, anche nelle disposizioni specificamente dedicate, tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112).

Gli Enti non iscrivibili al Runts.

Non assumono la qualifica di Ets, e come tale non sono iscrivibili al Runts, gli enti espressamente esclusi, quali le amministrazioni pubbliche, i sindacati, le associazioni politiche, le associazioni datoriali, le associazioni di categoria (art. 4 del CDTS, al comma 2). Parimenti, sono esclusi gli enti non menzionati all’art.4 CTS, ad es. i comitati.

Per gli enti non iscrivibili, il legislatore non prevede l’iscrizione al Runts. Pertanto, essi non sono tenuti agli obblighi civili e contabili previsti dal CTS.

Resta ferma la facoltà degli altri enti iscrivibili, di decidere di non iscriversi al Runts, pur potendo rientrare nella riforma.

L’iscrizione al Runts.

L’iscrizione al Runts è di fatto obbligatoria solo per le Onlus, pena la perdita del patrimonio accumulato durante la permanenza nell’Anagrafe delle Onlus e la sua devoluzione ad altro Ets. Per tutti gli altri Enti non profit, l’iscrizione al Runts è facoltativa.

Gli Enti non profit che, per scelta o mancanza delle richieste condizioni, non si iscriveranno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non potranno qualificarsi come Ets.

Sotto il profilo fiscale, si qualificheranno come generici enti non commerciali, oppure, nel caso di mancato rispetto dei relativi parametri di natura fiscale, come enti commerciali. E rimarranno soggetti alla disciplina fiscale, in particolare quella contenuta nel TUIR, non abrogata dalla Riforma del Terzo Settore.

In particolare, aderiranno alla parte: Enti non commerciali residenti (artt. 143-150) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Gli Enti del non profit, non iscritti al Runts, non potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Codice e dallo stesso riservate ai soli enti iscritti nello stesso Runts.

Le Odv.

Le Odv sono iscritte al Runts in modo automatico, per trasmigrazione, solo se iscritte già ad altro registro regionale.

La disciplina delle Odv, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, è stata abrogata con effetto immediato dall’art. 102 del CTS, lasciandola intatta soltanto relativamente ai Registri territoriali.

Quindi, le Odv che fossero state o venissero cancellate dai Registri locali, prima ancora di entrare nel Runts, si troverebbero prive di paternità, con tutte le incertezze del caso, anche in ordine alla disciplina fiscale da applicarsi.

Deve segnalarsi che l’abrogazione della disciplina di settore delle Odv, potrebbe fare venire meno l’obbligo devolutivo del patrimonio, qualora detti Enti decidano di non entrare nel Runts, mancando una normativa cogente che sancisca tale dovere.

Effetti dell’iscrizione al Runts.

Vincoli civilistici

Tutti gli enti che intendono aderire al Terzo settore, mediante iscrizione al Runts devono:

– adeguare gli statuti già esistenti, oppure predisporre, già in sede di costituzione, statuti conformi alla tipologia di ETS prescelta e disciplinata dal CTS;

– svolgere, in via esclusiva o prevalente, e senza scopo di lucro, una o più tra le attività di interesse generale elencate nell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

– adeguare le proprie attività alle regole su amministrazione, controllo e revisione.

È importante allinearsi a tali requisiti, perché il CTS attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di verificare il rispetto anche di tali aspetti civilistici e statutari (art. 94), a dispetto della normativa precedente, che permetteva agli Enti, sotto accertamento fiscale, di contestare l’eventuale natura “non” fiscale dei controlli eseguiti.

Effetti fiscali

La disciplina fiscale è contenuta al Titolo X, artt. 79 – 89 e andrà a sostituire l’attuale quadro normativo, frammentato e disomogeneo perché contenuto in molteplici testi di legge:

  • norme di carattere generale, e residuale per gli enti non commerciali, di cui agli artt. 143 ss. del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
  • una pluralità di disposizioni peculiari per determinati enti (organizzazioni di volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; associazioni e società sportive dilettantistiche, di cui alle leggi 16 dicembre 1991, n. 398, e 27 dicembre 2002, n. 289; associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

Applicabilità delle norme fiscali del Titolo X del CTS.

Le norme sono applicabili, agli Enti iscritti al Runts, dal periodo di imposta: successivo al parere della Commissione Europea o successivo alla data di operatività del Runts.

Tale norma è oggetto di divergenti interpretazioni, perché, contrariamente alle aspettative, il parere non è intervenuto prima dell’operatività del Runts, già attivo, invece, dal 24/11/2021.

Da rilevare per completezza che, le modifiche e l’abrogazione delle disposizioni fiscali operate dal D.Lgs. n. 117/2017 hanno la stessa decorrenza delle nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto (Agenzia delle entrate, risoluzione 21 dicembre 2017, n.158/E); di conseguenza, resteranno in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017.

L’applicabilità dei regimi fiscali forfetari di cui al CTS e la legge 398/1991.

La legge 398/1991, prevede particolari modalità di determinazione forfetaria sia del reddito imponibile che dell’IVA da versare, nonché l’esonero dagli adempimenti contabili (obblighi di tenuta delle scritture contabili, compresi i registri IVA; esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale).

Per quanto attiene la possibilità, per gli enti no profit, di continuare ad optare per le agevolazioni di cui alla L. 398/1991, precisiamo che:

– l’art. 102, comma 2, lett. E) del CTS, ha ridotto la platea degli enti destinatari del regime 398, abrogando l’art. 9-bis del Decreto-legge 417/1991, che l’aveva estesa, oltre alle associazioni sportive, anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco;

– i regimi fiscali agevolati, ex art. 80 e 86 del CTS, sono applicabili (art. 101 comma 10) al verificarsi congiunto di due condizioni:

  • l’Ente non profit è iscritto al Runts;
  • è intervenuto il parere della Commissione Europea sulla conformità, del pacchetto di norme fiscali ai principi europei.

Ne deriva che, per gli Ets iscritti al Runts, sebbene l’applicabilità del Titolo X risulti già operante, poiché il registro è attivo dal 24/11/2021, le disposizioni specifiche in tema di regime forfetario di cui all’art. 80 e 86 del CTS, non sono ancora applicabili perché non è ancora intervenuto il parere della Commissione europea (art. 101.10).

La L. 398/91 (testo previgente) sarà applicabile fino a quando non intervenga tale l’autorizzazione. Successivamente, la L. 398 (come modificata dal CTS) non sarà più applicabile:

–  agli enti no profit che decideranno di iscriversi al Runts;

–  e, a prescindere dall’iscrizione o meno al Runts, alle associazioni culturali, le pro-loco, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.

Dopo la riforma degli Enti del Terzo Settore, potranno accedere a tale regime solo le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche che potranno scegliere di:

– avvalersi delle misure agevolative previste dal CTS, iscrivendosi al Runts;

– continuare ad avvalersi del regime fiscale agevolato della legge n. 398/1991.

Vincoli contabili

Il CTS introduce l’obbligo di deposito del bilancio di esercizio per tutti gli Ets (artt. 13,14 e 48.3), anche le associazioni non riconosciute (fino ad ora esenti in quanto Enti non profit).

In sintesi, dall’iscrizione al Runts deriva, per gli Ets, l’obbligo di tenuta e di deposito al Runts, entro il 30 giugno di ogni anno, delle scritture che seguono, a pena di cancellazione dal registro e di sanzioni pecuniarie:

– bilancio di esercizio (in alternativa il rendiconto per cassa, per ricavi inferiori a 220. 000 euro);

–  rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi (per gli Ets non commerciali);

–  il bilancio sociale per ricavi superiori a 1 milione di euro.

Con la nota n. 5941 del 5 aprile 2022, il Ministero del Lavoro chiarisce che:

– gli Ets già iscritti al Runts devono depositare i bilanci al 30/6;

– le Odv in fase di trasmigrazione potranno depositare i bilanci entro 90 g dalla effettiva iscrizione al Runts.

Gli Enti che presentano domanda di prima iscrizione, se esercitanti l’attività da uno o più esercizi, hanno l’obbligo di depositare gli ultimi due bilanci di esercizio, all’atto dell’iscrizione.

Modalità di iscrizione al Runts.

Il Runts è istituito a livello nazionale, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ed è gestito su base territoriale. Infatti, all’ufficio statale del Runts si affiancheranno, gli uffici regionali e provinciali.

Il registro è operativo dal 24 novembre 2021 e dal 28 marzo 2022 per le Onlus.

Gli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS, compresi nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate (link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cs-28-marzo-2022) possono richiedere la propria iscrizione al Runts, fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione UE dei provvedimenti fiscali previsti dal Codice del Terzo settore.

Per le Odv e Aps, già iscritte nei registri regionali è prevista la trasmigrazione automatica: le regioni e le province trasmettono al Runts i dati degli enti già iscritti. Conclusa tale attività preliminare, gli uffici Runts verificheranno le singole posizioni degli enti in trasmigrazione, eventualmente richiedendo informazioni e documenti aggiuntivi. Procederanno infine con provvedimento a iscrivere gli enti nel registro o a negare l’iscrizione.

Gli Enti non iscritti a nessun precedente registro, a partire dal 24 novembre 2021, possono presentare istanza di prima iscrizione nel Runts, esclusivamente attraverso il portale dedicato. Non è previsto un termine finale entro cui presentare la domanda.

Come accedere al Runts.

L’istanza di iscrizione al Runts deve essere presentata, telematicamente, tramite il portale on line pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.

La procedura può essere svolta esclusivamente dal rappresentante legale dell’associazione che dovrà accedere alla piattaforma tramite Spid, e firmare digitalmente la distinta di domanda generata dalla piattaforma.

È necessario dotarsi, dunque, di tali strumenti digitali (Spid e firma digitale), oltre che della pec, imprescindibili per l’inoltro della domanda.

La Pec servirà per lo scambio di comunicazioni con l’Ufficio, il quale comunicherà con l’ente anche attraverso notifiche all’interno della piattaforma.

Dovranno essere allegati alla domanda:

  • atto costitutivo e statuto adeguati al CTS e registrati in Agenzia delle Entrate;
  • per gli enti di nuova iscrizione e esercenti attività da più esercizi, gli ultimi due bilanci consecutivi approvati e le copie dei verbali di assemblea che contengono la delibera di approvazione;
  • è facoltativo (ma consigliato) il certificato di attribuzione del codice fiscale.

All’interno dell’apposita sezione della piattaforma dovranno essere depositati i bilanci di esercizio.

Conclusioni

L’iscrizione nel Runts non è obbligatoria e non necessariamente comporta dei vantaggi; bisognerà valutare caso per caso il tipo di attività e la possibilità per l’ente di sfruttare le potenzialità del CTS.

 Confluire nel Registro comporta un obbligo di trasparenza e di diligenza, dovendo depositare, in primo luogo, i bilanci.

Legge di bilancio 2023. Le agevolazioni fiscali per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0

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Cos’è

Si tratta di un credito d’imposta che incentiva gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, con l’obiettivo di supportarne il processo di trasformazione tecnologica e digitale.

Dal 1° gennaio 2023 sono operative le nuove aliquote del credito d’imposta. Le aliquote vigenti nel 2022 continuano ad essere applicabili nei termini e condizioni, così come rivisitate dalla legge di bilancio 2023.

Le imprese destinatarie

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, possono fruire del tax credit indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Le imprese escluse

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I beni agevolabili

Si tratta di beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016):

  • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Le aliquote del credito d’imposta 4.0

Il credito d’imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni.

Per i “nuovi” investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sono riconosciute le aliquote agevolative fissate dall’art. 1, c. 1057-bis, legge n. 178/2020, pari a:

– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

– 5% del costo, per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione, che dovranno essere individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze (non ancora emanato).

Per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia gli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e al versamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, che saranno effettuati (vale a dire completati) entro il 30 settembre 2023, continuano ad essere riconosciute le maggiori aliquote agevolative previste per il 2022, fissate dall’art. 1, c. 1057, legge n. 178/2020, pari a:

– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 20% del costo, per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti che supera i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Come si accede al beneficio

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nell’elenco di cui all’allegato A e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Il beneficio spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.

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