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Info sul Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2023 su redditi 2022

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Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2023 su redditi 2022

Guida alla dichiarazione dei redditi

Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2022 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi:

  1. alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta (pagando meno imposte);
  2. altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.

N.B.
Ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.

ONERI DETRAIBILI

Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)

a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):

– spese sanitarie (rigo RP1 col. 2);

– spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);

– spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);

– spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);

– spese di istruzione per la frequenza delle scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria (righi da RP8 a RP13, codice 12);

– spese per l’istruzione universitaria (righi da RP8 a RP13, codice 13);

– spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 16);

– spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP13, codice 18);

– per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP13, codice 31):

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:

– per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);

– per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (righi da RP8 a RP13 codice 15);

– per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP13, codice 32);

– per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP13, codice 33);

– premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP13, codice 36);

– premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge (righi da RP8 a RP13, codice 38);

– premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (righi da RP8 a RP13, codice 39);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP):

– spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col. 1);

– interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);

– interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP13, codice 8);

– interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP13, codice 9);

– interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (righi da RP8 a RP13, codice 10);

– interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP13, codice 11);

– spese funebri (righi da RP8 a RP13, codice14);

– spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP13, codice 17);

– erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP13 codice 21);

– contributi associativi alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP13, codice 22);

– erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP13, codice 24);

– spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP13, codice 25);

– erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP13, codice 26);

– erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP13, codice 27);

– erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP13, codice 28);

– spese veterinarie (righi da RP8 a RP13, codice 29);

– spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP13, codice 30);

– erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP13, codice 35);

– altre spese detraibili (righi da RP8 a RP13, codice 99);

– spese per canoni di leasing (rigo RP14).

Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento

– erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP13, codice 41);

– erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP13, codice 42);

Spese che danno diritto alla detrazione d’imposta (da indicare nella sezione III A e III B del quadro RP) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento (da indicare nella sezione III C del quadro RP):

Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:

– spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

– spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;

– spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se l’installazione avviene congiuntamente con l’effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della detrazione del 110 per cento.

Sezione III B: righi da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione.

Sezione III C: righi da RP56 a RP59, nella quale vanno indicate le spese sostenute che danno diritto alla detrazione del 50 e del 110 per cento

Spese che danno diritto alla detrazione (da indicare nella IV sezione del quadro RP (righi da RP61 a RP64):

– spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);

– spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);

– spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);

– spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4);

– spese per acquisto e posa in opera di schermature solari (codice 5);

– spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (codice 6);

– spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali (codice 7);

– spese per interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 8);

– spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 9);

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione (da indicare nella V sezione del quadro RP, righi da RP71 a RP73)

– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP71 codice 1);

– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP71 codice 2);

– detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale (rigo RP71 codice 4);

– detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP72);

– detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani (rigo RP73).

Altre detrazioni (da indicare nella sezione VI del quadro RP righi da RP80 a RP83)

– investimenti in start up e decadenza start up recupero detrazione;

– detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida;

– altre detrazioni.

ONERI DEDUCIBILI

Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP (righi da RP21 a RP34):

a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico:

– contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP21);

– contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP26 codice 6);

– contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righi da RP27 a RP30).

Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente (rigo RP25);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:

– assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP22);

– contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP23);

– erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP24);

– erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP26 codice 7);

– erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (rigo RP26 codice 8);

– erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP26 codice 9);

– erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali (rigo RP26 codice 12);

– rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP26 codice 21);

– spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (rigo RP32);

– somme restituite al soggetto erogatore(rigo RP33);

– investimenti in start-up (rigo RP34).

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza

È bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP.

Il quadro RP è composto dalle seguenti sezioni:

– Sezione I, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento e del 26 per cento;

– Sezione II, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

– Sezione III (A e B), spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (interventi di recupero del patrimonio edilizio) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, bonus verde, bonus facciate e (Sezione III C) detrazione del 50 per cento e 110 per cento per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto
dell’abitazione di classe A o B;

– Sezione IV, spese per le quali spetta la detrazione per gli interventi di risparmio energetico;

– Sezione V, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione e di canoni di affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori;

– Sezione VI, dati per fruire di altre detrazioni (spese per investimenti in start up, spese per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova” e per il bonus vacanze).

Sezione I – spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 o del 26 per cento

A ciascuna detrazione d’imposta del 19 e del 26 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalle tabelle “Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento”, “spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento”, che trovate nelle istruzioni relative ai righi da RP8 a RP13.  I codici attribuiti sono gli stessi che risultano Certificazione Unica 2023.

Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4

Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2022 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:

– le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;

– le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica consegnata al lavoratore. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 595 della CU 2023.

Vanno indicate perché rimaste a carico del contribuente:

– le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);

– le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

Spese sanitarie e spese per persone con disabilità

Qualora l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, superi euro 15.493,71, al lordo della franchigia di euro 129,11, potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

Nel rigo RP15 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP15 (colonna 1).

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, sulla documentazione da conservare e chiarimenti sulle spese sostenute all’estero, sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie”.

Spese sanitarie

Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).

Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a RP13 non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11.

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.

In questa colonna vanno riportate le spese diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute da un familiare per conto del contribuente non a carico (da riportare, invece, in colonna 1).

Colonna 1 (spese patologie esenti sostenute da familiare): La compilazione della presente colonna è riservata al contribuente affetto da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket, per l’indicazione delle spese:

– sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico;

– effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

La detrazione relativa alle spese indicate in questa colonna, per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare compilando il rigo RP2.

Per un elenco completo delle patologie che danno diritto all’esenzione si può consultare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n.329. Pertanto indicare:

– nella colonna 1 del rigo RP1 l’intero importo delle spese per patologie esenti senza ridurle della franchigia di euro 129,11;

–nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti

Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico con patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN47, colonna 6, del Mod. REDDITI di quest’ultimo.

L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro 6.197,48; l’importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di euro 129,11.

Spese sanitarie per persone con disabilità

Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità

Indicare le spese sostenute per l’acquisto:

– di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con disabilità;

– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento della disabilità che comporti per la persona con disabilità la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2019 nel 2020 o nel 2021 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).

Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica nel limite dell’importo massimo predetto.

Spese per l’acquisto di cani guida

Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei ciechi. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.

La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante.

Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 1.000 (vedere le istruzioni al rigo RP82). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza

Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2019 e/o 2020 e/o 2021 per la rateazione di tali spese. Indicare nella colonna 2 l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato da:

– il Mod. REDDITI 2022, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute nel 2019;

– il Mod. REDDITI 2021 per le spese sostenute nel 2020, dividendo per quattro la somma dei campi ((RP1 col.1 e col.2 + RP2 col.2 -129)+RP3 col.2);

– dal Mod. REDDITI 2022 per le spese sostenute nel 2021, dividendo per quattro la somma dei campi ((RP1 col.1 e col.2 + RP2 col.2 -129)+RP3 col.2).

Qualora negli anni precedenti sia stato utilizzato il modello 730, l’importo da riportare in questo campo può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2022, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2019 e nel 2020 e rigo 136 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2021.

Nella colonna 1 di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. per le spese sostenute nel 2020 indicare il numero 3).

Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2019, nel 2020 o nel 2021 deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli.

Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.

Interessi passivi

In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2022 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

– mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);

– mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria).  Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

(costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati)/capitale dato in mutuo

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:

– l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);

– le spese di perizia;

– le spese di istruttoria;

– la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;

– la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;

– la penalità per anticipata estinzione del mutuo;

– le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;

– le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;

– l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;

– l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Non sono ammesse alla detrazione:

– le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;

– le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);

– l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;

– le imposte di registro, l’IVA, le imposte ipotecarie e catastali.

Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale

Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.

Nozione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.

In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

Importo massimo cui applicare la detrazione

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es. : coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno).

Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Soggetti ammessi alla detrazione

La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario.

La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare.

Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo.

In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Condizioni generali per fruire della detrazione

La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.

Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina.

Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007.

In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo. Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, con codice 8 nei righi da RP8 a RP13 non deve essere indicato alcun importo.
Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nel rigo RP7 e con codice 8, nei righi da RP8 a RP13, non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.

Altre spese per le quali spetta la detrazione

Indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento.

Le società fiduciarie

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società fiduciaria, negozio fiduciario, costituzione società fiduciaria, custodia beni, amministrazione beni, patto di riservatezza, fiduciante, fiduciario, riservatezza, anonimato, patrimonio separato, L. 1966/1939, D.M. 16 gennaio 1995, Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015, art. 106 TUB, art. 2327 c.c., società di capitali, società azionaria, società a responsabilità limitata

Cosa sono?

Una società fiduciaria si occupa di custodire e amministrare beni per conto di terzi, secondo le loro indicazioni, ma anche di organizzare aziende, di tutte le questioni amministrative (conservazione dei documenti; redazione del rendiconto delle partecipazioni che detiene; voto in assemblea dei soci secondo le indicazioni del fiduciante) e di rappresentare i portatori di azioni e obbligazioni.

Vantaggi dell’affidarsi ad una società fiduciaria

Queste società operano sulla base del negozio fiduciario, attraverso il quale un soggetto (fiduciante) trasferisce un diritto o uno o più beni ad un altro soggetto (fiduciario), che ne cura l’amministrazione. Tra i due soggetti vige un patto di riservatezza, derogato esclusivamente in caso di accertamento fiscale, in quanto la legge attribuisce all’Amministrazione Finanziaria il potere di ottenere le informazioni necessarie per la procedura.
Avvalersi di una società fiduciaria già in fase di costituzione della società consente la totale riservatezza del titolare effettivo della quota di partecipazione sociale, il quale, non risultando nella visura camerale della società, può avviare il proprio progetto imprenditoriale mantenendo anonima la sua identità per un periodo di tempo determinato o indeterminato.
Inoltre, il patrimonio da essa gestito è il cosiddetto patrimonio separato e non può essere aggredito dai creditori particolari della società fiduciaria stessa; ciò consente di tutelare il proprio patrimonio mobiliare o immobiliare.

Come si diventa società fiduciaria?

Innanzitutto occorre provvedere alla costituzione della società ed alla sua iscrizione al competente Registro delle imprese, attenendosi alle indicazioni fornite dal D.M. 16 gennaio 1995. Le società fiduciarie possono costituirsi sia in forma di società azionaria sia in forma di società a responsabilità limitata, nel rispetto del minimo capitale sociale previsto per le stesse. Nella denominazione è possibile far espresso riferimento all’appellativo “fiduciaria”; inoltre, l’oggetto sociale deve fare esplicito riferimento alle attività della L. 1966/1939 e dallo stesso deve evincersi che la società non possa operare in riferimento a operazioni per le quali si trova in conflitto di interessi.
In generale vengono costituite nella forma di società di capitali e per operare devono ottenere l’autorizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy.
L’avvio del procedimento avviene mediante presentazione dell’istanza al Ministero delle Imprese e del made in Italy, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, preferibilmente, mediante PEC. Una volta ricevuta la comunicazione dell’Ufficio competente circa la data di avvio del procedimento e relativi termini e se la documentazione trasmessa risulta essere completa, il medesimo Ufficio chiama ad esprimersi il Ministero della Giustizia, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni e, in caso di pronuncia positiva, emette il decreto di autorizzazione e ne viene data comunicazione alla società.

La domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione va presentata in carta legale a cura del rappresentante legale della società, redatta nelle forme e nei modi stabiliti nell’allegato A del D.M. 16 gennaio 95 e corredata della prevista documentazione. La sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti deve essere affermata mediante dichiarazione sottoscritta con firma autenticata dai soggetti che svolgano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società. È inoltre necessario allegare una marca da bollo di importo corrispondente al prezzo di un foglio di carta legale, ai fini del rilascio di copia autenticata del provvedimento autorizzativo.
Alla domanda devono inoltre essere allegati:

  1. copia dell’atto costitutivo e copia dello statuto sociale, entrambi autenticati da notaio e conformi alla legge in materia di imposta di bollo;
  2. certificato del Registro delle Imprese competente attestante l’iscrizione della società e l’integrale versamento del capitale sociale;
  3. relazione sugli scopi perseguiti e sui relativi mezzi predisposti;
  4. copia del contratto relativo al possesso dei locali debitamente registrato (laddove sia stato stipulato un contratto di sublocazione, si avrà cura di allegare copia dell’originario contratto di locazione dal quale possa evincersi l’esplicita facoltà per il conduttore di avvalersi della sublocazione di parte dei locali);
  5. ultimo bilancio regolarmente approvato e/o relazione dichiarazione negativa sull’attività svolta;
  6. modulistica adottata, con particolare riferimento alle condizioni generali di contratto;
  7. copia dell’attestazione bancaria relativa al deposito vincolato di una quota del capitale sociale;
  8. elenco e generalità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ove presente, compresi i membri supplenti, nonché personale non d’ordine, con indicazione dei relativi poteri conferiti;
  9. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, a cura di ciascun interessato e accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
  10. ulteriore marca da bollo per uso amministrativo da € 16,00, qualora si intenda ricevere copia conforme in bollo del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell’attività fiduciaria.

Nei casi in cui la documentazione sia già in possesso del Ministero la società richiedente è esentata dal riprodurla: la domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio della documentazione medesima.

 

Un caso particolare: l’autorizzazione della Banca d’Italia

Sono tenute a richiedere alla Banca d’Italia l’autorizzazione per l’iscrizione nella sezione separata dell’albo ex art. 106 TUB:

  • le società che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario;
  • le società che hanno la forma di società per azioni e un capitale versato non inferiore al doppio di quello richiesto per le società per azioni (€100 mila).

In questi casi, i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia sono:

  • forma giuridica di società di capitali per le fiduciarie sottoposte a controllo di una banca o di un intermediario finanziario ovvero della forma di società per azioni per le altre società fiduciarie;
  • sede legale e direzione generale in Italia;
  • per le fiduciarie non sottoposte a controllo di una banca o di un intermediario finanziario, capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall’art. 2327 c.c.;
  • l’autorizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy;
  • possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari delle partecipazioni qualificate;
  • possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;
  • assenza, tra le società fiduciarie o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
  • oggetto sociale limitato alle sole attività previste dalla L. 1966/1939 e dal D.M. 16 gennaio 1995.

Vanno inoltre presentati documenti specifici, indicati nella Circolare della Banca d’Italia n. 288/2015, tra i quali: atto costitutivo, statuto, programma di attività e relazione concernente l’attività esercitata e la struttura organizzativa.
In seguito al rilascio dell’autorizzazione, la società viene iscritta nella sezione separata dell’albo di cui all’art. 106 TUB e le viene comunicato il proprio codice identificativo. Tale iscrizione comporta la subordinazione della società fiduciaria alla vigilanza della Banca d’Italia, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.

 

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Il marchio di impresa: guida ai vantaggi fiscali

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Notebook with Toolls and Notes about Brand

Perché il marchio di impresa?

La consulenza alle aziende deve andare oltre le definizioni e tradurle in concetti pratici per mettere a fuoco le soluzioni migliori per la tua attività.

Troveresti al volo sul web la definizione di marchio di impresa: il marchio d’impresa è il segno distintivo della tua azienda. Più dettagliato, invece, l’art. 7 del Codice delle proprietà industriale (CPI): il marchio è una qualsiasi combinazione di segni figurativi, parole, nomi di persone, suoni.

Più che limitarci a spiegarti cos’è un marchio di impresa, e i vari tipi, preferiamo dare risposta alla domanda sul perché conviene registrare il marchio di impresa.

Il marchio di impresa non è un semplice simbolo (parole, forme, colori). E’ una scelta imprenditoriale strategica perché è un mezzo per conseguire un duplice obiettivo:

  • economico – commerciale;
  • e di pianificazione fiscale.

Il marchio come strategia economico commerciale

Devi sapere che una buona grafica del marchio ti permette di promuoverti e distinguerti sul mercato, valorizzando i tuoi prodotti/servizi.

In questo modo conquisterai e manterrai clienti che saranno portati a collegare alla tua impresa i prodotti o servizi con date qualità.

 Il marchio ha, quindi, le caratteristiche per supportare efficacemente anche la tua strategia di marketing, creando un legame tra consumatori e la tua azienda.

Il marchio, dunque, non è un semplice logo, ma un asset immateriale dell’azienda che produce valore economico, incrementando il successo commerciale della tua attività.

Il marchio e la pianificazione fiscale

Il marchio è uno valido mezzo di pianificazione fiscale, cioè per pagare meno tasse.

Ecco gli step per ridurre il carico fiscale della tua impresa e della tua persona fisica:

  1. prima di tutto, dovrai provvedere a registrare il marchio, come persona fisica, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), ufficio con sede a Roma, competente per la concessione della registrazione;
  2. solo dopo averlo registrato ed essere diventato titolare del marchio, potrai cederne l’utilizzo alla tua impresa, con la quale dovrai sottoscrivere un contratto di licenza del marchio;
  3. l’impresa, ti erogherà un corrispettivo commisurato al fatturato: le royalties.

Seguiti tali passaggi, la pianificazione fiscale si realizza nel modo che segue:

  • tu, in quanto persona fisica titolare del marchio, pagherai meno tasse. In Italia le royalties, derivanti dai marchi, sono compensi parzialmente detassati e redditi diversi cioè non soggetti alla tassazione contributiva Inps;
  • la tua società, che ha in licenza il marchio e che eroga le royalties, le deduce come costi dal reddito di impresa,  riducendo la base imponibile e, quindi, pagando meno tasse.

Se la tua azienda è una srl, come sai, non puoi prelevare denaro finché non vengono divisi gli utili. Lo sfruttamento economico del marchio attraverso il contratto di licenza, ti permette di ottenere liquidità dalla srl sotto forma di royalties che, come detto, presentano tutti i vantaggi fiscali appena descritti.

Possiamo fornirti consulenza mirata ed assisterti dalla fase di registrazione del marchio alla stesura del contratto di licenza, al fine di permetterti di concretizzare la pianificazione fiscale senza incorrere in errori e sanzioni.

Come si registra il marchio di impresa

La normativa italiana ritiene ammissibile la registrazione dei marchi dotati dei requisiti di novità (assenza di marchi identici o simili), capacità distintiva agli occhi del consumatore medio (il logo crea un immediato collegamento tra il prodotto/servizio con l’azienda produttrice), e liceità (la non contrarietà del marchio alla legge, al buon costume, a stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali).

Il procedimento di registrazione è interamente gestito dall’UIBM e avviene in tre passaggi:

  1. il richiedente presenta la domanda di registrazione, dopo aver pagato le tasse di registrazione e l’imposta di bollo;
  2. l’UIBM pubblica la domanda ritenuta ammissibile sul Bollettino Marchi per tre mesi;
  3. il marchio è ufficialmente registrato, decorsi tre mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

La registrazione ti permette di sfruttare economicamente il marchio, nel modo che ti abbiamo spiegato.  Ma non solo.

La tutela del marchio registrato

La registrazione di un marchio consente di esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 20 CPI:

  • l’esclusiva all’utilizzo del marchio stesso nel paese o nei paesi in cui è stato registrato, per i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione (classi);
  • impedire a soggetti terzi (non autorizzati dal titolare che ha effettuato la registrazione) di utilizzare un marchio simile o identico, ad esempio, opponendosi alla sua registrazione. L’opposizione alla registrazione è una procedura amministrativa che consente di richiedere all’UIBM il rigetto di una domanda di registrazione del marchio. Durante la procedura, le parti potranno stabilire se pervenire ad un accordo (in tal caso l’opposizione si estingue) o rimettere la decisione all’UIBM, che si pronuncerà nel merito accogliendo o rigettando l’opposizione. L’opposizione instaura un contenzioso con possibilità di impugnare la decisione UIBM dinanzi alla Commissione dei ricorsi (organo superiore interno all’UIBM) e, in ultima istanza, la decisione della Commissione sarà impugnabile dinanzi la Corte di Cassazione.

Contattaci per cogliere i vantaggi della registrazione del marchio e conoscere altri strumenti strategici per la crescita della tua azienda!

In lite con l’Agenzia delle Entrate? Stop alla lite e al processo tributario con la conciliazione fuori udienza entro il 30 settembre 2023!

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La conciliazione fuori udienza

Si tratta di uno strumento “deflattivo del contenzioso”. Cosa significa? Se a processo in corso, riesci a trovare un accordo con l’Agenzia delle entrate, puoi estinguere anche il contenzioso davanti ai giudici tributari (la “Commissione tributaria”).

La legge di bilancio 2023, al comma 206, ti dà la possibilità di avvalerti di tale strumento (già previsto dall’articolo 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) con uno speciale abbattimento delle sanzioni e non solo!

La lite deve essere “pendente” alla data del 01/01/2023  e avere ad oggetto atti impositivi dell’Agenzia delle entrate. 

La lite pendente

La tua lite è pendente se:

  • alla data del 1° gennaio 2023, hai già depositato davanti ai giudici tributari il ricorso contro un atto impositivo dell’Agenzia delle entrate, preceduto dalla notifica all’ente stesso (ad es. un avviso di accertamento, una cartella, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione);
  • oppure, alla data del 15 febbraio 2023 hai solo notificato il ricorso alla controparte ma non lo hai ancora depositato presso il giudice.

Nel precedente articolo, abbiamo parlato anche di un altro strumento per chiudere la lite con il Fisco: la definizione agevolata della controversia (art. 1 commi 186 – 205). Per approfondire ti invitiamo a leggerlo.

A chi conviene?

Gli strumenti previsti dalla legge di bilancio 2023 per le liti pendenti (conciliazione fuori udienza e definizione agevolata della controversia) avvantaggiano chi sa di avere torto e vuole evitare di pagare le sanzioni (definizione agevolata) oppure abbatterle (conciliazione fuori udienza).

Chi, invece, ha prove sostanziali a supporto della propria linea difensiva, può puntare a conseguire un maggior abbattimento se il giudice gli riconosce in pieno di avere ragione.

I termini per presentare la conciliazione

La legge non precisa in quale fase del processo depositare l’accordo conciliativo davanti ai giudici tributari.

Certo è che se il suo scopo è estinguere la lite, anche davanti alla Commissione tributaria, dovrai agire con tempestività, tenendo conto di due aspetti pratici:

  • dovrai siglare l’accordo per tempo, perché l’Agenzia delle entrate avrà bisogno di tempo per valutarlo;
  • la conciliazione così raggiunta dovrà essere trasmessa ai giudici entro il 30 settembre 2023 e comunque prima che gli stessi decidano la lite (in gergo tecnico, “non oltre l’ultima udienza di trattazione”).

Il contenuto dell’accordo conciliativo

L’accordo dovrà indicare le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. In particolare:

  • l’indicazione della Commissione tributaria adita;
  • i dati identificativi della causa, anche con riferimento all’Ufficio dell’Agenzia e al contribuente parti in giudizio;
  • la manifestazione della volontà di conciliare, e i relativi termini economici dell’accordo;
  • la liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione;
  • l’accettazione incondizionata del ricorrente di tutti gli elementi della proposta nonché delle somme liquidate;
  • la data, la sottoscrizione del titolare dell’Ufficio e la sottoscrizione del contribuente o, nei casi in cui vi sia obbligo di assistenza tecnica, anche del difensore.

La conciliazione si perfeziona, infatti, con la sottoscrizione dell’accordo, che sigla l’incontro di volontà tra te e l’Amministrazione finanziaria, e comporta interessanti benefici. In particolare:

  • lo speciale abbattimento delle sanzioni;
  • la dichiarazione di estinzione del giudizio, totale o parziale, per cessazione della materia del contendere.

Gli effetti della conciliazione fuori udienza

La cessazione della materia del contendere. Il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, che può essere anche parziale ove l’accordo riguardi solo una parte della pretesa erariale e, in tal caso, si procederà alla trattazione della causa in ordine alle questioni ancora in contestazione.

Lo speciale abbattimento delle sanzioni. L’accordo conciliativo di cui al comma 206 della legge di bilancio 2023, prevede di applicare le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

L’accordo raggiunto può essere eseguito anche mediante versamenti in forma rateale.

Il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente legittima l’ufficio al recupero dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e all’applicazione della sanzione, maggiorata, prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La conciliazione parziale. Per approfondire…

Come chiarito con circolare 2/E del 2023, è ammessa la conciliazione parziale della controversia quando cioè si raggiunge l’accordo solo su una parte dell’atto impositivo impugnato. In ipotesi di sottoscrizione di un accordo di conciliazione parziale, si ritiene preclusa la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205 in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione. Ciò in ragione della formulazione testuale del comma 206, che prevede la possibilità di definire le liti mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo agevolato «In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205». 

Tale alternatività opera soltanto con riferimento a ciascun atto impositivo impugnato, pertanto, in ipotesi di ricorso avente ad oggetto più atti si ritiene consentito definire in conciliazione uno o più atti impositivi della causa e mediante la definizione di cui ai commi da 186 a 205 gli altri atti.

Le spese di giudizio

Con riferimento alla regolazione delle spese di giudizio, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nell’accordo di conciliazione (articolo 15, comma 2-octies, del d.lgs. n. 546 del 1992).

I reati tributari e la conciliazione fuori udienza 

L’articolo 23 del decreto legge n. 34 del 2023, prevede, quale ulteriore effetto della conciliazione agevolata, la non punibilità dei seguenti reati tributari 1) omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all’art. 10-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000; 2) omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila di cui all’art. 10-ter, del d.lgs. n. 74 del 2000; 3) indebita compensazione di crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro di cui all’art. 10-quater, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000.

Per tale motivo, l’Agenzia delle entrate dovrà valutare, anche sotto questo punto di vista, l’accoglimento della proposta di accordo formulata dal contribuente.

Le liti riguardanti le sole sanzioni

I commi da 206 a 212 della legge di bilancio 2023, diversamente dalla definizione automatica delle liti pendenti, non disciplinano espressamente l’ipotesi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni. Dunque, la conciliazione agevolata non è applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni in quanto, in tali fattispecie, il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo, previsto dal comma 207, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis.

Modalità di pagamento e decadenza

Il comma 208, prevede l’obbligo di versare le somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, nonché l’obbligo di versare le rate successive alla prima entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Il pagamento rateale, è ammesso sino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni di cui al comma 207.  L’ufficio competente provvede, quindi, all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Contattaci per chiarire i tuoi dubbi.

Il nostro team ti aiuterà a valutare la soluzione concreta più adatta al tuo caso!

Holding Società Semplice: La Cassaforte per il Patrimonio Aziendale

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Young handsome businessman drawing on glass screen.

La società semplice holding per proteggere la tua impresa da creditori, banche e fisco.

Il nostro cavallo di battaglia è da sempre la consulenza di alto livello per individuare la migliore strategia di pianificazione fiscale e immobiliare per le tue esigenze imprenditoriali.

Per questo, oggi, vogliamo parlarti della holding società semplice.

È lo strumento giuridico utilizzato dalle più prestigiose famiglie di imprenditori, a partire dalla famiglia Agnelli. Ma ha, via via, guadagnato consensi anche nelle micro e piccole dimensioni, specie a gestione familiare.

Perché dire sì alla holding società semplice? Sì, se il tuo obiettivo è blindare il patrimonio della azienda e preservarne il funzionamento. Non potrai preservare il valore economico che hai creato nel tempo con anni di sacrifici e duro lavoro, se non ponderi anche la strategia per mantenere l’efficienza gestionale e organizzativa dell’impresa stessa.

La holding società semplice è, infatti, lo strumento per raggiungere entrambi questi risultati, e ulteriori vantaggi che andremo a spiegarti.

La holding società semplice come cassaforte per blindare il patrimonio di famiglia

Il Consiglio del Notariato ha chiarito la legittimità della società semplice “cassaforte”. Si può costituire una società semplice per l’attività di gestione di beni mobili e immobili.

Del resto, che ciò sia lecito, lo ha riconosciuto lo stesso legislatore che, a partire dalla legge di stabilità per il 2016, ha previsto norme per la trasformazione agevolata di società commerciali che gestiscono beni in società semplici (all’art. 1 comma 115 e seg. legge 208/2015).

Perché una holding società semplice è una “cassaforte”?

Se la tua azienda ha un interessante patrimonio immobiliare e mobiliare (es. marchi e brevetti), puoi separare in questo modo il business aziendale:

  • attribuzione del ramo operativo ad una Newco (una nuova società). La Newco svolgerà l’attività operativa;
  • attribuzione del patrimonio alla holding società semplice. La holding società semplice immobiliare avrà il controllo della operativa (la maggioranza del capitale sociale) e svolgerà attività di gestione degli immobili, che potrà dare in locazione alla Newco.

In tal modo il patrimonio immobiliare sarà blindato nella holding e al riparo dalle vicende operative legate alla Newco.

Non compiere l’errore  di lasciare gli immobili nelle tue società operative, correndo il rischio che in caso, ad esempio di debiti, i creditori potranno attaccare il patrimonio d’impresa!

Con la creazione di una holding società semplice, la società operativa non avrà più beni da esporre a rischi, ma potrà continuare a svolgere la sua attività usando quei beni mediante contratti di locazione con la società semplice madre.  Il patrimonio viene così messo in sicurezza e si preserva l’operatività aziendale.

La holding società semplice e il passaggio generazionale

Nei gruppi industriali a matrice familiare, la creazione di una holding consente di evitare che la società passi in mano, e sia gestita, da terzi proprietari.

La holding società semplice, infatti, permette di affidare ad ognuno dei componenti della famiglia il controllo, con l’attribuzione di date quote, evitando ogni problema di carattere ereditario. L’holding mantiene la gestione accentrata, perché ha la maggioranza del capitale sociale delle società sottostanti.

Inoltre, ogni familiare, con la creazione di una holding può partecipare al singolo settore di business più in linea con le proprie attitudini. Ad esempio, perché si separa l’attività immobiliare da quella operativa, e si assegna il ramo operativo al figlio con doti imprenditoriali, coinvolgendo l’altro figlio nell’attività immobiliare.

Allo stesso tempo, con la società semplice, nel contesto del passaggio generazionale, viene anche ottimizzata l’imposta di successione e donazione. La donazione di quote della società semplice, operata a favore dei discendenti o del coniuge del donante, infatti, va esente dall’imposta di successione e di donazione (art. 3 comma 4-ter e art. 16 del D.Lgs. n. 346/90).

La società semplice e l’assenza di formalità

Le società semplici non sono soggette a rigorosi obblighi amministrativi, perché non sono imprese e non svolgono attività commerciale (art. 2249 c.c.) e, come tali, sono affrancate dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili e di pubblicazione dei bilanci nel registro imprese.

I vantaggi tributari

La Holding società semplice ha ricevuto dal legislatore fiscale un trattamento differenziato rispetto a quello riservato alle altre società (di persone o di capitali), proprio perché, per legge, non può esercitare alcuna attività di natura commerciale.

Ne deriva che la società semplice pur tassando per trasparenza in capo ai soci il reddito prodotto, come disciplinato dall’art. 5 TUIR, resta estranea all’applicazione di molte disposizioni peculiari che regolano la vita societaria sotto il profilo fiscale, dalla normativa in materia di studi di settore o di parametri d’impresa, alla disciplina prevista per le società di “comodo” o non operative.

Ulteriori vantaggi

La Holding società semplice:

  1. non è soggetta a fallimento o altre procedure concorsuali;
  2. le quote non sono pignorabili dai creditori dei soci (se lo statuto prevede clausole di salvaguardia);
  3. la riservatezza, in quanto questo modello societario non ha l’obbligo di iscrizione in CCIAA e di redazione del bilancio (ma rendiconto contabile);
  4. la responsabilità personale dei soci limitata solo a coloro che agiscono in nome e per conto della società;
  5. in caso di decesso di un socio è possibile prevedere clausole di continuazione con gli eredi, di consolidamento senza gli eredi, oppure lo scioglimento.

Come avrai notato seguendoci, sono tanti gli strumenti giuridici che hai a disposizione per proteggere il tuo patrimonio. Non è necessario inventare nulla di nuovo. Si tratta semplicemente di utilizzare le giuste strategie.

Contattaci! Sempre meglio premunirsi, invece di agire quando un qualsiasi periodo di crisi, pericolo, o avvenimento possa mettere a rischio la tua azienda.

Gestisci uno stabilimento balneare? Ecco tutte le novità 2023 in tema di concessioni demaniali.

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Blue open umbrella and sunbeds on the beach of Rimini in Italy

Concessioni balneari 2023

Le ampie coste della nostra penisola sono un patrimonio strategico sia ambientale che economico.

Infatti, in Italia sono più di 7.000 le imprese balneari. Considerando che i Comuni costieri italiani sono circa settecento, la media nazionale è di uno stabilimento balneare ogni chilometro di costa (come da recente indagine di Unioncamere).

Ecco perché aprire uno stabilimento balneare potrebbe rivelarsi un’idea vincente. Ma non facile da realizzare, tra adempimenti burocratici e continue riforme che complicano il quadro normativo di riferimento.

Le concessioni demaniali e le recenti riforme

La maggior parte degli stabilimenti balneari in Italia sono a conduzione familiare e dipendono da concessioni demaniali marittime.

Con questa breve guida, vogliamo aiutarti a fare luce sul tipo di impatto che le recenti riforme e le pronunce dell’Unione Europea avranno sulla tua attività.

La spiaggia demaniale

La spiaggia e l’arenile (i cinque metri che precedono il mare) sono di proprietà dello Stato che ne affida la gestione ai Comuni.

Negli ambiti demaniali di propria competenza, ogni Comune cura, in particolare, la gestione di concessioni per lo svolgimento delle attività dei gestori degli stabilimenti balneari. Si tratta di vere imprese turistiche che offrono aree attrezzate per la balneazione (come cabine e ulteriori servizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande).

L’Italia e la proroga delle concessioni balneari

Fino ad oggi in tutta Italia, le concessioni balneari sono sempre state riassegnate in maniera automatica, nonostante l’Unione europea abbia spesso chiesto di allinearsi introducendo il meccanismo dei bandi di gara pubblica.

Tuttavia, il legislatore italiano non ha attuato da subito tale riforma, anzi ha previsto più possibilità di proroga. Infatti, ha prorogato al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle concessioni balneari (art.3 legge 5 agosto 2022 n. 118; decreto milleproroghe 198/2022). Inoltre, ha previsto che  il termine del 31 dicembre 2023 potesse essere derogato con atto motivato, comunque non oltre il 31 dicembre 2024, qualora la presenza di contenziosi  ovvero  difficoltà organizzative,  impedissero di concludere la procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023.

A fronte di tutto ciò, molti si sono interrogati sulla disciplina applicabile, vista l’incompatibilità del nuovo meccanismo interno di proroga, ad oggi vigente, con il diritto europeo.

Il Consiglio di Stato (supremo giudice amministrativo chiamato a pronunciarsi sui ricorsi sollevati in materia) si è sempre contrapposto in maniera netta a qualsiasi proroga.

La Corte di Giustizia Ue e l’inversione di rotta

La Corte di giustizia europea, con la recentissima sentenza del 20 aprile 2023 ha affermato che le concessioni demaniali delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente. Anche le Amministrazioni locali italiane dovranno bandire gare pubbliche, imparziali e trasparenti, per il rilascio delle concessioni, come previsto dalla normativa europea (la cd. Direttiva Bolkestein).

La Corte chiarisce, in particolare, che i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, dovranno applicare le norme pertinenti di diritto dell’Unione, e disapplicare il regime nazionale di proroga.

Quindi, per quale motivo i gestori degli stabilimenti balneari non potranno godere del regime italiano di proroga delle concessioni già rilasciate?

Perché, a livello comunitario, la Direttiva Bolkestein (che vieta le proroghe automatiche e prevede le gare pubbliche) è “self executing” ovvero direttamente applicabile in Italia. Ad oggi si è consolidato un pacifico orientamento giurisprudenziale (sia degli organi di giustizia europei ma anche del Consiglio di Stato italiano), secondo il quale, sia giudici italiani, ma anche le pubbliche amministrazioni, dovranno conformarsi al diritto dell’UE e disapplicare le norme italiane che hanno disposto la proroga.

Cosa cambierà per le imprese balneari

I principi espressi dalla Corte di giustizia, con la decisione dello scorso 20 aprile, avranno un peso determinante sia per i giudici amministrativi che per le amministrazioni comunali.

Sembra essere perciò inevitabile, un’inversione di rotta del governo e del parlamento, che dovrà assumere una posizione chiara in merito alla riforma delle concessioni demaniali marittime.

Seguici per conoscere le prossime indicazioni che il governo intenderà assumere!

In attesa di nuovi sviluppi, contattaci: i nostri consulenti ti supporteranno nelle migliori strategie fiscali e imprenditoriali da seguire in questa fase di transizione.

Fotovoltaico: in arrivo il nuovo Bando Parco Agrisolare per la filiera agricola e agroalimentare. Tutte le anticipazioni.

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Cos’è

Il bando incoraggia l’autosufficienza energetica, con una particolare attenzione alle aziende agricole e alle loro infrastrutture.

Il bando, promosso dal Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), è ancora in fase di approvazione dalla Commissione europea.

Il nuovo bando 2023, di imminente uscita presenterà delle novità.

Tra queste, l’incremento del contributo a fondo perduto che può coprire fino all’80% dei costi ammissibili e l’introduzione del concetto di autoconsumo condiviso. Tale modifica apre la possibilità di prescindere dal vincolo dell’autoconsumo, offrendo alle aziende agricole la possibilità di beneficiare di un tasso di contributo minore, ma mantenendo l’80% per le imprese di trasformazione.

Per chi

I soggetti beneficiari sono:

Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, ex art. 2135 c.c.;

Imprese agroindustriali con Codice Ateco prevalente (che saranno individuati con prossimo Provvedimento);

Cooperative agricole, anche sotto forma di consorzio, che esercitano attività agricola ex art 2135 c.c.

Natura dell’aiuto

Il bando assegna le risorse del PNRR con un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici (e di altri interventi) su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Il contributo può coprire fino all’80% dei costi ammissibili. Per i dettagli sul punto dobbiamo attendere l’approvazione definitiva del bando.

Cosa finanzia

Riportiamo un elenco di interventi e spese ammissibili:

• impianti fotovoltaici con potenza (P) ≥ 6 kWp e ≤ 1 MWp;
• è fissato un limite massimo di spesa di 1.500 €/kWp per l’impianto fotovoltaico;
• per gli accumuli abbinati al fotovoltaico è fissato un limite di spesa di 1.000 €/kWh (con un tetto di spesa di 100.000 €);
• per sistemi di ricarica per mezzi elettrici è fissato un limite di spesa di 30.000 €;
• si possono abbinare altri interventi di riqualificazione (es: isolamento o miglioramento di areazione e coibentazione delle coperture, rimozione di amianto).

Vincoli di ammissione al bando

In generale, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti nel limite del fabbisogno energetico dell’azienda, cioè se la capacità produttiva annua non supera il consumo medio annuo di energia (termica e elettrica).Questo vincolo, già presente nel bando precedente, nella bozza viene escluso, con un limite massimo di spesa, per le aziende di produzione agricola, ed eventualmente esteso agli aggregati (comunità energetiche) sia per la produzione energetica che per l’autoconsumo, potendo quindi ampliare la potenza dell’impianto fotovoltaico.

I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco degli ammessi, e comunque non oltre il 30 Giugno 2026.

Come partecipare

Le domande per il bando “Parco Agrisolare” 2023 possono essere presentate tramite la piattaforma online del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La procedura prevede la compilazione di un modulo online, l’invio della documentazione richiesta e l’inserimento dei dettagli del progetto proposto.

Seguiteci per restare aggiornati!

 

Nuovo bando 2023: la Camera di Commercio di Cagliari – Oristano incentiva lo sviluppo imprenditoriale nei piccoli comuni sardi

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Losa del Obispo village in Valencia at Los Serranos Area of Spain

Cos’è

Il bando incentivi per insediamento nuove attività nei piccoli comuni sostiene e incentiva lo sviluppo imprenditoriale (apertura di un’attività/unità locale o il trasferimento d’azienda) nei territori dei Comuni della Sardegna aventi, alla data del 31 dicembre 2020, una popolazione inferiore ai 3 mila abitanti.

L’area oggetto di agevolazione

I territori dei Comuni della Sardegna aventi, alla data del 31 dicembre 2020, una popolazione inferiore ai 3 mila abitanti, di cui all’allegato fornito dal sito della CCIAA di Cagliari  e Oristano.

I beneficiari

Gli aiuti sono riservati ai seguenti soggetti:

– le nuove micro, piccole e medie imprese (MPMI) e i lavoratori autonomi e liberi professionisti che cioè, sono nati e hanno aperto un’attività tra 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in uno dei Comuni della Sardegna aventi una popolazione inferiore ai 3 mila abitanti alla data del 31 dicembre 2020;

– le già attive micro, piccole e medie imprese (MPMI) e i lavoratori autonomi e liberi professionisti che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, hanno aperto una unità locale o trasferito la sede dell’azienda o dell’attività in uno dei Comuni della Sardegna aventi una popolazione inferiore ai 3 mila abitanti alla data del 31 dicembre 2020.

Con riferimento ai lavoratori autonomi e liberi professionisti faranno fede le comunicazioni effettuate all’Agenzia delle Entrate dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Ulteriori requisiti dei beneficiari

Per accedere al bando è necessario:

– essere regolarmente costituti ed iscritti nel Registro delle Imprese e/o REA ed essere attivi (nel caso di MPMI);

– essere possessori di partita iva correttamente registrata nell’Anagrafe tributaria ed essere attivi (nel caso di lavoratori autonomi e liberi professionisti);

 – avere un indirizzo PEC valido e attivo;

 – essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

 – essere in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari, secondo la legislazione vigente;

– non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la presentazione delle domande di accesso, di provvedimenti di revoca totale delle agevolazioni concesse dalla Regione Sardegna;

– non rientrare tra i beneficiari che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato contributi pubblici di qualsiasi natura per i quali sia stata adottata una decisione di recupero;

 – non essere incorsi in sanzioni interdittive ovvero di esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di quelli già concessi;

 – non sussistono, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione Regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati;

– essere in regola con il pagamento del diritto annuale (nel caso di MPMI – per le imprese già operanti la regolarità deve riferirsi al biennio 2021/2022);

– l’attività realizzata non comporta elementi di rischio sotto il profilo della sostenibilità ambientale o, nel caso ne determinasse, sono previsti appositi interventi di mitigazione;

 – l’attività realizzata è in grado di garantire le pari opportunità e la non discriminazione.

La misura dell’aiuto

L’agevolazione sarà concessa nella forma del contributo a fondo perduto, quantificato in:

 – euro 15.000,00 per la nuova apertura di un’attività o unità locale o per il trasferimento dell’azienda o dell’attività nel territorio oggetto dell’agevolazione;

euro 20.000,00 nel caso in cui l’avvio o il trasferimento d’azienda o dell’attività abbia determinato un incremento dell’occupazione, inteso come nuove assunzioni a tempo pieno indeterminato o determinato (per almeno 12 mesi dalla data di assunzione). Sono esclusi i contratti part-time e tutte le altre forme di lavoro diverse dal lavoro dipendente.

L’incentivo sarà erogato in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande (numero e data di protocollo) e sullo stesso verrà applicata la ritenuta a titolo di acconto pari al 4% del contributo.

Come presentare domanda

I soggetti in possesso dei requisiti possono presentare una sola domanda e avranno diritto ad un solo contributo.

La domanda deve essere presentata in via telematica, tramite la piattaforma RESTART, nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà.

Per l’invio sono necessari:

  • lo spid per entrare nella piattaforma;
  • la visura camerale e il documento di identità;
  • l’iban sul quale sarà effettuato il bonifico;
  • indirizzo pec.

Per la compilazione della domanda è attivo un supporto tecnico dedicato (tel. 049 2015200 dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

L’erogazione del contributo

La Camera di Commercio verifica le domande pervenute. In particolare, la verifica riguarda il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della domanda, della completezza e regolarità delle dichiarazioni presentate. Per ogni soggetto beneficiario sarà riscontrata la regolarità contributiva (tramite DURC) e la verifica dei massimali tramite visure RNA.

Al termine dell’istruttoria sarà redatto l’elenco degli aventi diritto in base all’ordine cronologico di arrivo della domanda.

Tale elenco sarà pubblicato nei rispettivi siti camerali. Successivamente alla pubblicazione nei siti camerali degli elenchi di cui sopra, le Camere adotteranno i provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi.

Cosa fare per non rischiare la revoca del contributo

Per non incorrere nella revoca con obbligo di restituzione del contributo liquidato, occorre:

  1. non rilasciare dichiarazioni mendaci in fase di autocertificazione del possesso dei requisiti;
  2. non avere condanne penali;
  3. rispettare gli obblighi del bando:
  • rimanere iscritti al Registro delle Imprese e/o REA e attivi per almeno 3 anni dalla data di insediamento nel Comune prescelto tra quelli ammissibili (nel caso delle MPMI);
  • avere Partita IVA attiva ed esercitare la propria attività per almeno 3 anni dalla data di insediamento nel Comune prescelto tra quelli ammissibili (nel caso dei lavoratori autonomi e liberi professionisti);
  • nel caso in cui l’avvio o il trasferimento aziendale determina un incremento dell’occupazione, le nuove assunzioni a tempo pieno, determinato o indeterminato dovranno essere garantite per almeno 12 mesi dalla data di assunzione.

I settori esclusi

Non rientrano nell’agevolazione i settori:

  • pesca e acquacoltura;
  • settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
  • gestione delle infrastrutture di trasporto;
  • attività destinate alla produzione o al commercio di armi e munizioni, esplosivi, equipaggiamenti o infrastrutture specificamente destinati per scopi militari, nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (per esempio carceri e centri di detenzione di qualunque tipo);
  • attività destinate alla produzione e promozione del gioco d’azzardo e delle attrezzature correlate;
  • attività destinate alla produzione, fabbricazione, trattamento o distribuzione specializzata di tabacco e attività volte a facilitarne il consumo (ad esempio “sale per fumatori”).

Qui l’elenco completo.

La scadenza

Le domande di contributo potranno essere presentate dalle ore 10.00 del 15 giugno 2023 alle ore 10.00 del 15 luglio 2023.

Bando Isi Inail 2022. Le novità e breve guida: come presentare la domanda

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Engineering working desk with safty helmet

Cos’è

Il bando Isi Inail 2022 finanzia e incentiva:

– le imprese ad investire in progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;

–  le micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli ad investire nell’ acquisto di nuovi macchinari per il miglioramento del rendimento (riduzione dei costi e miglioramento della produzione) e delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Soggetti beneficiari

L’iniziativa è rivolta:

  • a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
  •  agli enti del terzo settore (ODV, APS, Imprese sociali) iscritte al RUNTS, che vogliono farsi finanziare progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (asse di finanziamento 2).
  • i soggetti destinatari, a pena di esclusione, devono essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi (DURC). 

Cosa finanzia

Sono finanziabili cinque distinte tipologie di progetti (“Assi di finanziamento”) descritte nei cinque diversi allegati al bando Isi Inail 2022.

  • Assi di finanziamento 1.1 e 1.2

Progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

  • Asse di finanziamento 2

Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);

  • Asse di finanziamento 3

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Gli Assi di finanziamento n. 4 e 5 sono riservati in esclusiva alle micro e piccole imprese:

  • Asse di finanziamento 4

Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;

  • Asse di finanziamento 5

Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

Il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell’impresa alla data di pubblicazione del bando, in quanto in proprietà, locazione o comodato (art.23).

Natura dell’aiuto (art.8)

Il bando Isi Inail 2022 prevede un “contributo in conto capitale o a fondo perduto”.

Si tratta di un finanziamento che non dovrai restituire:

  • è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva;
  • non copre il 100% delle spese sostenute: una parte è a carico dell’azienda.

Progetti finanziabili e importo del finanziamento (art.8)

Il finanziamento erogato da Inail copre le spese ammissibili secondo una percentuale diversa per ogni progetto, con un limite minimo e massimo erogabile.

Sono ammessi a finanziamento i progetti non realizzati e non in corso di realizzazione.

Progetti Interventi % Min. Max. Specifiche
Asse 1 Riduzione dei rischi (1.1).

Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (1.2).

65% €5.000,00 €130.000,00  

 

 

Nessun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (allegato 1.2);

Asse 2

 

 

Riduzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi 65% €5.000,00 €130.000,00
Asse 3 Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 65% €5.000,00 €130.000,00
Asse 4 Progetti di riduzione dei rischi per le micro e piccole imprese 65% €2.000,00 €50.000,00
 

Asse 5

Progetti per le micro e piccole imprese agricole per il miglioramento della sostenibilità, rendimento e sicurezza aziendale.

 

40% (imprese agricole)

50% (giovani agricoltori)

 

€1.000,00

 

€60.000,00

 

L’impresa con un progetto che comporti un finanziamento di importo pari o superiore a €30.000, quando compila la domanda online, può richiedere un’anticipazione fino al 50% del totale del finanziamento.

Quando sarà ammessa al finanziamento, entro 60 giorni, dovrà costituire a favore dell’Inail una fideiussione bancaria di importo pari all’anticipazione richiesta, maggiorato del 10%. 

Esempio su 200.000 euro di spesa d’investimento:

  • contributo del 65% a fondo perduto
  • importo minimo del contributo = 5.000 euro
  • importo massimo del contributo = 130.000 euro
  • calcolo del contributo: spesa di investimento (200.000 x 65%) = 130.000  euro a fondo perduto massimo ammissibile.

Spese ammissibili (art.9 -10)

Tipologia Ammissibilità
Spesa di progetto e accessorie (direttamente necessarie all’intervento e/o strumentali alla realizzazione) si
Spese tecniche (perizie asseverate, denunce di messa in servizio di impianti) si
Acquisto/sostituzione DPI (dispositivi di protezione individuale) no
Acquisto ponteggi/ Veicoli esclusi dal dlgs.17/2010 no
Formazione lavoratori no
Consulenza per invio della domanda di finanziamento

 

no
Adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi no

 

Come presentare domanda

Ogni impresa può presentare una domanda per un solo tipo di progetto, dopo aver selezionato la Regione alla quale inoltrarla.

Le domande ammissibili sono selezionate in base all’ordine cronologico di presentazione e saranno finanziate fino all’esaurimento fondi.

  1. Registrazione al portale Inail e associazione ad una posizione assicurativa Inail.

Si accede alla compilazione della domanda a mezzo registrazione sul portale Inail (gli intermediari dovranno accreditarsi).

  1. Compilazione della domanda online

Per compilare la domanda, oltre che registrarsi sul portale Inail, occorre essere associati ad una posizione assicurativa i cui estremi saranno richiesti dal sistema.

La procedura non consentirà la registrazione della domanda nel caso di non corretta associazione della stessa alla tipologia di rapporto assicurativo.

La domanda potrà essere compilata online dal 02 maggio al 16 giugno 2023.

Per la compilazione della domanda di finanziamento, sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi on line” – i soggetti destinatari registrati hanno a disposizione una procedura informatica che consente loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

  • effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
  • verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
  • salvare la domanda inserita.

Infatti, dopo aver inserito i dati dell’impresa (anagrafici, indirizzo pec abilitato alla ricezione della posta ordinaria, posizione assicurativa, dimensioni aziendali ULA), si procede ad inserire tutti i dati del progetto scelto, gli importi di cui si chiede il finanziamento e il codice iban.

Con l’inserimento di tali dati il sistema calcola il punteggio dell’impresa e da evidenza se è stato raggiunto il punteggio soglia. Infatti, per ognuno dei cinque progetti previsti dal bando, Inail attribuisce un punteggio per:

  • le dimensioni aziendali ULA indicate dall’azienda (se il fatturato/bilancio supera i limiti indicati il punteggio è moltiplicato per 0,6);
  • lavorazione svolta;
  • tipo di intervento;
  • bonus settori ateco e/o bonus buone prassi adottate;
  • eventuale condivisione con le parti sociali.

3. Registrazione della domanda (tasto invia)

Se il sistema conferma che la domanda raggiunge il punteggio soglia di ammissibilità al finanziamento, è possibile procedere con la registrazione tramite il tasto “INVIA”.

Successivamente alla registrazione, non è più possibile rientrare nelle maschere di compilazione della domanda per modificarla. Nel caso sia necessario apportare delle variazioni, è necessario annullare la domanda ed inserirne una nuova.

L’orario di registrazione della domanda determina la priorità per la concessione dei finanziamenti.

4. Download del proprio codice identificativo. Lo scaricano, a partire dal 23 giugno 2023, le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, e salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione tramite il tasto “INVIA”.

Il codice identificherà ogni domanda in maniera univoca e andrà custodito e utilizzato nella data di inoltro telematico della domanda.

5. Inoltro della domanda tramite sportello informatico

Quando si accede allo sportello informatico? Le date di apertura e chiusura dello sportello saranno comunicate sul sito Inail.

Come si accede? Tramite le istruzioni contenute nel file “regole tecniche” non ancora pubblicato, ma che sarà pubblicato sul sito istituzionale almeno sette giorni prima dell’apertura dello sportello.

La domanda viene inoltrata usando il codice identificativo. Dopo l’invio della domanda il codice identificativo non sarà più utilizzabile.

6. Pubblicazione degli elenchi provvisori delle domande ammesse al finanziamento

Entro 14 giorni dalla chiusura dello sportello informatico, Inail pubblica gli elenchi delle imprese provvisoriamente ammesse. Quest’ultime, per poter essere inserite nei successivi elenchi definitivi, e vedersi convalidato il finanziamento, devono provvedere a inviare l’ulteriore documentazione richiesta dal bando, entro il termine che gli sarà comunicato via pec dall’Inail (il termine non sarà inferiore ai 30 giorni).

7. Convalida della domanda ammessa al finanziamento

La documentazione da produrre (a mezzo upload sul sito) per ottenere la convalida del finanziamento:

– l’invio del modulo di domanda (Modulo A) generata dal sistema, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa;

–  la perizia asseverata (Modulo B) che va necessariamente compilata on line dal professionista tramite la procedura che sarà resa disponibile sul sito www.inail.it e registrata con i relativi allegati, secondo le istruzioni contenute nell’apposita guida e sulla base degli “elementi informativi” pubblicati anch’essi sul sito www.inail.it;

–  tutti gli altri “documenti, previsti per la conferma e convalida della domanda” e diversi per ogni tipologia di progetto, indicati negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5 con riferimento ai “parametri” selezionati in domanda; in particolare, i Moduli C1/C2, D, E1/E2, dovranno essere redatti utilizzando il facsimile della modulistica predisposta dall’Inail per il presente Avviso e pubblicata sul sito www.inail.it.

Come viene erogato il finanziamento (art. 21-23)

Alla data di scadenza per la compilazione online della domanda il progetto, di cui si chiede il finanziamento, non deve essere ancora stato realizzato.

Il finanziamento viene erogato dopo che il progetto è stato realizzato, previo invio della documentazione tecnica e contabile che attesti la sua realizzazione.

Nel dettaglio:

  1. entro 1 anno dalla concessione del finanziamento, l’impresa deve:
  • realizzare il progetto;
  • trasmettere tutta la “documentazione tecnica da presentare in fase di rendicontazione finale” elencata negli allegati del bando e diversa per ogni tipo di progetto;
  • l’impresa può chiedere una proroga di 6 mesi per ultimare i lavori. Attenzione: l’impresa che ha ottenuto un’anticipazione del finanziamento, se ottiene la proroga deve estendere la garanzia fideiussoria;
  1. entro 60 giorni dalla realizzazione del progetto l’impresa deve inviare:

la restante documentazione prevista da ogni allegato del bando per ogni tipo di progetto;

le fatture elettroniche attestanti le spese sostenute e i certificati di collaudo, di regolare esecuzione;

  1. entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione attestante la realizzazione del progetto, l’Inail verifica i documenti al fine di appurare:
  • l’effettiva realizzazione del progetto;
  • la corrispondenza del progetto a quanto descritto in sede di domanda e ammissione del finanziamento;
  • potrà eseguire controlli in loco per la verifica dell’esecuzione del progetto e l’accesso alla documentazione contabile e tecnica.
  1. erogazione del finanziamento, in caso di esito positivo della verifica Inail.

Resta a carico dell’impresa ogni onere economico se la domanda di finanziamento non viene accolta e il finanziamento non viene erogato (art.9).

Cosa succede se l’esito è negativo? Ecco i possibili scenari.

  1. Per chi ha ottenuto l’anticipazione del finanziamento. Se il progetto non è stato realizzato, ovvero non è stata trasmessa la documentazione provante la sua realizzazione, l’impresa deve restituire l’importo anticipato e sarà escussa la polizza fideiussoria;
  2. per chi realizza il progetto parzialmente: il finanziamento sarà erogato solo per la parte realizzata a patto che quanto realizzato sia conforme al progetto ammesso al finanziamento.

Occorre leggere attentamente il bando perché, per alcuni tipi di progetti, non è ammessa la realizzazione parziale.

Ulteriori scenari.

  1. La spesa finale documentata per realizzare il progetto è superiore a quella preventivata e ammessa al finanziamento. L’importo del finanziamento erogato resterà invariato;
  2. La spesa finale documentata è inferiore all’importo preventivato. Si procederà ad erogare il finanziamento nei soli limiti dell’importo documentato.

Scadenza

L’apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda avverrà il 2 maggio 2023, mentre la chiusura è prevista per il 16 giugno 2023, ore 18:00. Entro il 16 giugno 2023 il calendario sarà aggiornato con la pubblicazione delle successive date.

Liti in corso con il fisco? Risolvi la tua lite pendente con la nuova proroga al 30 settembre 2023!

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Low angle closeup view of businessman signing a contract on his desk by bright office windows.

Lite pendente 2023 proroga

Il decreto bollette (dlgs. 34/2023), in materia di adempimenti fiscali, ha esteso i termini per risolvere le tue liti pendenti dal 30 giugno al 30 settembre 2023.

Prima di parlare degli strumenti a tua disposizione e come usarli entro la nuova scadenza, andiamo con ordine.

Lite pendente significato

Una “lite pendente” è una controversia in corso davanti ad un giudice. Quindi, se hai una controversia che “pende con l’Agenzia delle entrate” significa che:

– del problema tra te e il fisco hai avvisato un terzo: il giudice tributario;

– avrà inizio un processo nel quale tu cercherai di convincerlo delle tue ragioni, per paralizzare la pretesa dell’Agenzia delle entrate che, al contrario, chiederà l’esatto opposto;

– entrambi dovrete attendere i tempi che la giustizia si prende per “ascoltarvi” e decidere.

Come fare se vuoi cambiare idea e preferisci risolvere subito e non proseguire oltre con il processo avviato?

La legge di bilancio 2023 (Legge n.197/2012) ti mette a disposizione:

– la definizione agevolata della lite pendente (art. 1 commi 186 – 205);

– e, in alternativa, la conciliazione fuori udienza ex art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992 (art. 1, commi 206 – 212).

Lite pendente: requisiti per accedere alla definizione agevolata

La tua lite è pendente se, alla data del 1° gennaio 2023, hai già depositato davanti ai giudici tributari il ricorso contro un atto impositivo dell’Agenzia delle entrate, preceduto dalla notifica all’ente stesso (ad es. un avviso di accertamento, una cartella, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione).

Fai attenzione in caso di cartelle esattoriali: se il giudizio è stato avviato notificando il ricorso al solo Agente della riscossione, ma al 1° gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate non era parte del giudizio, non è possibile accedere alla definizione agevolata della lite (Risposta dell’Agenzia delle entrate a interpello n. 306 del 24 aprile 2023).

Come funziona

La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni ordine e grado è una domanda che ti permette di chiudere il contenzioso, pagando un dato importo.

La regola generale: si paga un importo uguale al valore della lite. Il valore della lite corrisponde all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Il vantaggio: la vertenza si chiude con il pagamento di un importo che non include le sanzioni e gli interessi.

Tieni presente che, se la lite è relativa alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle sole sanzioni.

Quali importi pagare per chiudere la lite

Gli importi dovuti variano in ragione del grado e del soggetto che ha vinto il ricorso.

A seconda che, alla data del 1° gennaio 2023, il ricorso sia stato notificato, iscritto a ruolo in primo grado, accolto in primo grado, o in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale in secondo grado, sono dovuti il:

  • 90% per il ricorso notificato e iscritto a ruolo in primo grado;
  • 40% per il ricorso accolto in primo grado;
  • 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale in secondo grado;
  • 40% o 15% (dell’ammontare del tributo oggetto di annullamento) per il ricorso accolto parzialmente, a seconda che la sentenza sia stata pronunciata rispettivamente in primo o in secondo grado;
  • 5% per il giudizio pendente in Cassazione, in caso di soccombenza sia in primo che in secondo grado.

Come chiedere la definizione agevolata della lite

Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata, mediante trasmissione telematica, una distinta domanda di definizione, direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 settembre 2023.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, di cui le prime tre da versare entro 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023. Le rate successive devono essere versate entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Effetti

Dopo la domanda e il pagamento della prima rata entro giugno 2023, il contribuente può chiedere la sospensione del processo.

Grazie alle modifiche del decreto bollette (art. 20),  il processo resterà sospeso sino al 10 ottobre 2023 (e non più sino al 10 luglio).

Per ottenere l’estinzione del processo, dovrai, entro il 10 ottobre 2023, produrre al giudice la domanda di definizione e il modello F24 che attesta il pagamento delle somme dovute o della prima rata. 

A chi conviene?

A chi sa di avere torto e vuole evitare di pagare le sanzioni.

Se ritieni di essere nel giusto e/o di avere prove sostanziali a supporto della tua linea difensiva, la definizione agevolata ti farebbe risparmiare solo le sanzioni, abbattimento questo minimo rispetto all’entità del maggior abbattimento che potresti conseguire se il giudice ti riconoscesse in pieno di avere ragione.

La conciliazione agevolata delle liti pendenti

In alternativa alla definizione delle liti pendenti, se la tua lite è pendente alla data del 01/01/2023  e ha per oggetto atti impositivi dell’Agenzia delle entrate, è ammesso l’Accordo di conciliazione di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dalla legge di bilancio 2023.

Il recentissimo decreto bollette (art. 17, comma 2, dlgs. 34/2023), ti permette di definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, anche le liti che pendono al 15 febbraio 2023 davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado.

Potrai accedere alla conciliazione agevolata anche se al 15 febbraio 2023 hai solo notificato il ricorso alla controparte ma non lo hai ancora depositato presso il giudice.

In estrema sintesi: prima di investire il giudice con il ricorso (che contiene la tua difesa) devi sempre notificare via pec l’atto all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate.

In alcuni casi, dopo l’invio della pec al fisco, prima del deposito presso il giudice, devono passare alcuni mesi, come nel caso in cui la tua lite rientri nell’ipotesi di reclamo/mediazione. Si tratta del caso in cui è possibile dare all’Agenzia delle entrate un termine ulteriore di 90 giorni per modificare le proprie contestazioni (scaduti i quali potrai depositare il ricorso).

Quindi, ad esempio, se al 15 febbraio la tua lite era ancora in fase di reclamo (non sono ancora trascorsi i 90 giorni), e hai depositato il ricorso al giudice oltre il 15 febbraio, potrai comunque accedere alla conciliazione agevolata. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la circolare del 19 aprile 2023.

La scadenza

Il termine per l’accordo conciliativo è il 30 settembre 2023.

Come siglare la conciliazione agevolata

Le parti possono sottoscrivere un accordo in pendenza del giudizio. Si tratta di un’istanza che contiene l’accordo preventivamente concordato tra te e l’Agenzia delle entrate e che sarà depositato durante il giudizio in corso.

Gli effetti della conciliazione agevolata

Il giudice potrà dichiarare cessata la materia del contendere. La cessazione della lite sarà totale oppure parziale (e la lite prosegue limitatamente alle questioni rimaste in contestazione).

I vantaggi dell’accordo fuori udienza

Potrai beneficiare di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione degli importi dovuti (massimo venti rate trimestrali). 

La legge di bilancio 2023, in deroga a quanto previsto dall’art. 48 – ter, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, prevede che all’accordo conciliativo siglato in pendenza della lite, si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo (1/18) del minimo previsto dalla Legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Esclusioni

L’articolo 1, comma 210 della legge di bilancio 2023, non ammette l’utilizzo di questi due strumenti di tregua fiscale, per le seguenti liti:

  – le controversie concernenti, anche solo in parte, i dazi, l’IVA riscossa all’importazione;

–  e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Per approfondire

Gli strumenti di tregua fiscale analizzati agiscono a lite pendente, cioè quando il processo è già iniziato.

Tieni presente che nella materia tributaria esiste un’ampia gamma di mezzi che prevengono l’instaurarsi del processo, impedendo l’avvio del contenzioso.

Quali? Uno di questi è l’acquiescenza ex art. art. 15 del d.lgs.218/97, come modificata dalla legge di bilancio 2023.

Ad esempio, se l’ Agenzia delle entrate ti notifica un avviso di accertamento, puoi fare “acquiescenza” all’atto. Cosa significa?

Se accetti l’avviso di accertamento come formulato dall’ufficio, e rinunci ad impugnare, pagando quanto richiesto a titolo di imposta e interessi, avrai la riduzione delle sanzioni.

Grazie alla modifica della legge di bilancio, pagherai 1/18 delle sanzioni dovute.

Contattaci per una consulenza mirata e semplificati la scelta della migliore strategia applicabile al tuo caso!

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