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giovedì 16 Gennaio 2025
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Come mantenere in regola le vendite sull’e-commerce

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Nel panorama dinamico dell’e-commerce, la conformità alle normative è fondamentale per il successo a lungo termine di qualsiasi attività commerciale online. Navigare tra le leggi e i regolamenti complessi può essere un’impresa impegnativa, ma è essenziale per evitare sanzioni, proteggere la reputazione del tuo marchio e garantire una customer experience positiva.

Conoscere le normative applicabili

Il primo passo per rimanere conformi è comprendere le normative che si applicano alla tua attività di e-commerce. Queste normative possono variare a seconda della tua posizione, dei prodotti che vendi e del modello di business che utilizzi. Alcune delle leggi e dei regolamenti più importanti da considerare includono:

  • Legge sulla tutela dei consumatori: questa legge protegge i diritti dei consumatori che effettuano acquisti online, garantendo loro il diritto di recesso, rimborsi e sostituzioni.
  • Legge sulla privacy dei dati: questa legge regola la raccolta, l’utilizzo e la divulgazione dei dati personali dei clienti.
  • Leggi fiscali: le vendite online sono soggette a imposte sia a livello locale che federale. È importante comprendere le leggi fiscali applicabili e presentare le tasse correttamente.
  • Leggi sulla proprietà intellettuale: questa legge protegge marchi, copyright e altri beni immateriali. È importante evitare di vendere prodotti contraffatti o di violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

 

Implementare le pratiche migliori

Oltre a conoscere le normative applicabili, è importante implementare le pratiche migliori per mantenere la conformità. Alcune delle migliori pratiche includono:

  • Creare politiche chiare e concise: le tue politiche dovrebbero descrivere i tuoi termini e condizioni di vendita, la tua politica di reso e rimborso, la tua politica sulla privacy e la tua politica sulla proprietà intellettuale.
  • Ottenere i consensi necessari: assicurati di ottenere il consenso dei clienti per raccogliere e utilizzare i loro dati personali.
  • Proteggere i dati dei clienti: implementare misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati dei clienti da accessi non autorizzati, divulgazioni o perdite.
  • Aggiornare le politiche e le procedure: le normative e le migliori pratiche cambiano nel tempo. Assicurati di aggiornare le tue politiche e procedure di conseguenza.

 

Rimanere informati

Il panorama normativo è in continua evoluzione, quindi è importante rimanere informati sugli ultimi sviluppi. Puoi farlo iscrivendoti a newsletter del settore, partecipando a webinar e conferenze e leggendo articoli e blog pertinenti.

Richiedere consulenza professionale

Se non sei sicuro di come conformarti alle normative applicabili, è consigliabile consultare un avvocato esperto in diritto commerciale o un consulente specializzato in e-commerce. Possono aiutarti a valutare la tua situazione, identificare i rischi e sviluppare un piano per garantire la conformità.

Utilizzare strumenti di automazione

Esistono diversi strumenti di automazione che possono aiutarti a rimanere conforme alle normative. Questi strumenti possono aiutarti a raccogliere e gestire i consensi dei clienti, proteggere i dati dei clienti e aggiornare le tue politiche e procedure.

Conformarsi alle normative per l’e-commerce può sembrare un’impresa impegnativa, ma è essenziale per il successo a lungo termine della tua attività. Seguendo i passaggi sopra descritti, puoi ridurre il rischio di sanzioni, proteggere la tua reputazione e garantire una customer experience positiva.

Come viene determinato l’indennizzo per la rilocalizzazione?

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Barriere architettoniche,Eliminazione barriere architettoniche,Diritti delle persone con disabilità

Il diritto di rilocalizzazione rappresenta una tutela fondamentale per coloro che si vedono costretti a lasciare le proprie abitazioni o attività a seguito di interventi di pubblica utilità, come espropriazioni, demolizioni o opere di urbanizzazione. Tale diritto garantisce ai soggetti interessati il riconoscimento di un indennizzo volto a compensare il pregiudizio subito.

Determinazione dell’indennizzo

La determinazione dell’indennizzo per la rilocalizzazione avviene secondo criteri ben definiti, stabiliti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza consolidata. In linea generale, l’indennizzo deve essere commisurato al valore di mercato del bene oggetto di rilocalizzazione, tenendo conto di una serie di fattori quali:

  • Ubicazione e caratteristiche del bene: La posizione geografica, la tipologia del bene (immobile, attività commerciale, ecc.), le sue condizioni di conservazione e la presenza di eventuali pertinenze influenzano significativamente il valore di mercato.
  • Destinazione d’uso: L’utilizzo consentito dal Piano Regolatore Generale (PRG) per l’area in cui si trova il bene incide sul suo valore, in quanto determina le potenzialità edificatorie e di sfruttamento del terreno.
  • Valori venali: Si fa riferimento ai prezzi di compravendita di beni similari nella stessa zona, al fine di stabilire un parametro oggettivo di riferimento.
  • Costi di rilocalizzazione: L’indennizzo deve coprire anche le spese sostenute per il trasloco, l’adattamento del nuovo immobile o l’avvio di una nuova attività, qualora ciò sia necessario.

 

Fattori che possono influenzare l’indennizzo

Oltre ai criteri sopra menzionati, esistono alcuni fattori che possono influenzare l’entità dell’indennizzo per la rilocalizzazione:

  • Preesistenza di un contratto di locazione: Se il bene oggetto di rilocalizzazione è locato, l’indennizzo spettante al proprietario deve tenere conto anche del valore residuo del contratto di locazione.
  • Danni morali: In alcuni casi, l’esproprio o la demolizione possono causare un danno morale al soggetto interessato, che può essere risarcito in aggiunta all’indennizzo per il bene.
  • Plusvalenza urbanistica: Se l’intervento di pubblica utilità comporta un aumento del valore dei beni circostanti, l’indennizzo per la rilocalizzazione potrebbe essere ridotto in proporzione alla plusvalenza acquisita.

 

Procedure per il riconoscimento dell’indennizzo

La determinazione dell’indennizzo per la rilocalizzazione avviene in sede di accordo bonario tra l’amministrazione espropriante e il soggetto interessato. In caso di mancato accordo, la controversia può essere devoluta all’autorità giudiziaria competente.

Conclusione

L’indennizzo per la rilocalizzazione rappresenta un elemento fondamentale del diritto di rilocalizzazione, volto a garantire un equo compenso ai soggetti che subiscono un pregiudizio patrimoniale a seguito di interventi di pubblica utilità. La determinazione dell’indennizzo avviene secondo criteri oggettivi e tiene conto di una serie di fattori specifici, al fine di garantire una tutela adeguata ai diritti dei soggetti interessati.

Regione Puglia: Aiuti agli Investimenti delle Piccole e Medie Imprese (Titolo II Capo 3 Reg. Regionale 17/2014)

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Analizziamo lo strumento finanziario denominato “Aiuti Agli Investimenti delle piccole e medie imprese – Titolo II Capo 3 Reg. Regionale 17/2014” e rivolto ad imprese di piccola e media dimensione che intendano realizzare un investimento nel territorio della Regione Puglia.

A quanto ammontano gli investimenti e le agevolazioni del Titolo II capo 3?

L’aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto Impianti determinato sul montante degli Interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore.

Il contributo viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni {10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread.

Al momento la misura dello spread è pari al 5% (500 punti base); tale valore viene aggiornato di anno in anno.

Il contributo in conto impianti calcolato sul montante degli interessi comprenderà l’eventuale preammortamento:

  • Per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari e di attrezzature;
  • Per una durata massima di 24 mesi per i finanziamenti destinati all’ampliamento dello stabilimento.

Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto impianti determinato sul montante degli Interessi sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell’eventuale periodo di preammortamento) di:

  • sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all’ampliamento e/o all’ammodernamento dello stabilimento;
  • cinque anni per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.

Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di:

− 4.000.000 di euro in caso di soggetti proponenti di medie dimensioni;

− 2.000.000 di euro in caso di soggetti proponenti di micro e piccole dimensioni.

Le imprese in possesso del rating di legalità (articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni della legge 24 maggio 2012, n. 27) beneficiano di un’ulteriore sovvenzione diretta che è pari al 5% dell’importo dell’investimento per le piccole imprese ed al 2,50% dell’investimento per le medie imprese, in entrambi i casi con un tetto massimo pari ad euro 100.000,00. Alla data di invio telematica della domanda da parte del Soggetto Finanziatore, le imprese devono già possedere il rating di legalità o avere inoltrato apposita richiesta all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l’importo massimo del contributo aggiuntivo in conto impianti è elevato a 1.300.000 euro per le medie e a 800.000 euro per le piccole imprese.

Per gli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature potrà essere erogato un contributo aggiuntivo:  trattasi di una premialità pari al pari al 30% per le medie imprese e pari al 35% per le piccole imprese nell’eventualità di realizzazione di un investimento per la realizzazione di un “impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile” (comprensivo delle spese relative alla diagnosi energetica nella misura non superiore all’1,5% del costo dell’impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, per un ammontare complessivo non superiore a € 10.000,00).

I soggetti proponenti che realizzano interventi in opere murarie necessari al recupero di immobili esistenti e non utilizzati (come definiti al comma 23 del precedente art. 4), ove acquisibili e restaurabili, beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta del 10%. Tale 10% di ulteriore sovvenzione sarà calcolato esclusivamente con riferimento alle spese necessarie all’eventuale acquisto e al recupero dei predetti immobili, così come definiti al comma 23 del precedente art. 4.

In presenza di un eventuale ESL aiuto di cui al finanziamento del rischio, in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, il quale si somma all’aiuto di cui al presente Avviso fino a concorrenza del massimale, l’ammontare massimo della sovvenzione complessiva viene aumentato di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese.

Chi può richiedere l’agevolazione?             

Possono richiedere l’agevolazione:

  • microimprese (impresa che occupa meno di 10 persone, realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro);
  • imprese di piccole dimensioni (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro);
  • imprese di medie dimensioni: che occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
  • liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l’art. 12, legge 22 maggio 2017, n. 81.

Quali attività si possono realizzare con l’aiuto del Titolo II capo 3?

Con il Titolo II capo 3 si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia e riguardanti Progetti di investimento di importo non inferiori a € 30.000,00 per:

  • la creazione di una nuova unità produttiva;
  • l’ampliamento di una unità produttiva esistente;
  • diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  • il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente

Sono ammissibili gli investimenti riguardanti:

  • imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85 (legge quadro sull’artigianato);
  • imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio:
    • esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati esercizi di vicinato (esercizi con superficie di vendita non superiore a 250 mq);
    • esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati M1. Medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 a 600 mq (LR n. 11/2003);
    • esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati M2. Medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq (LR n. 11/2003);
    • esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1501 a 2500 mq (LR n. 11/2003);
    • servizi di ristorazione di cui al gruppo “56” della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”, ad eccezione delle categorie “56.10.4” e “56.10.5”;
    • attività di commercio elettronico; per commercio elettronico si intende l’attività commerciale – ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita – svolta tramite la rete internet, mediante l’utilizzo di un portale o sito web (e-commerce).
  • imprese che realizzano investimenti in alcune attività economiche delle seguenti divisioni della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007:
    • sezione “C”: imprese, non iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere;
    • sezione “E”: settore fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento;
    • sezione “F”: settore delle costruzioni;
    • sezione “J”: settore dei servizi di comunicazione ed informazione;
    • sezione “Q”: sanità e assistenza sociale;
    • sezione “R”: settore Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento.
  • Liberi professionisti che svolgono le attività disciplinate da apposite leggi professionali o quelle regolamentate dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (“disposizioni in materia di professioni non organizzate”), che realizzano attività in uno dei settori previsti di cui all’allegato 1.

Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili le spese per:

  1. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell’importo dell’investimento in attivi materiali;
  2. spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo;
  3. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all’acquisto di materiale di trasporto e l’acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone;
  4. investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  5. spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori nei limiti del 5% delle spese di cui alla lettera b);
  6. sono ammissibili anche le spese per l’acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.

Come presentare domanda di agevolazione?

Le domande possono essere inoltrate unicamente da un Soggetto Finanziatore (Banca o Confidi Vigilato) accreditato o un Confidi (iscritto nell’Elenco ex art. 112 TUB tenuto dall’Organismo Confidi Minori oppure iscritto nell’albo unico di cui all’art. 106 del TUB) in via telematica attraverso la procedura on line “Titolo II capo 3” messa a disposizione nella pagina dedicata all’Avviso presente su www.sistema.puglia.it (sul sito sistema.puglia è presente un utility con l’elenco dei soggetti accreditati).

L’invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuato dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento.

Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 6 mesi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell’impresa proponente, pena la decadenza della domanda di aiuto dell’impresa e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura.

Il Soggetto Finanziatore o il Confidi, al fine di censire telematicamente la domanda di aiuti nella piattaforma telematica (con contestuale generazione del codice pratica), deve procedere obbligatoriamente alla compilazione di tutte le informazioni previste per la generazione della domanda di agevolazione (Allegato C), come da modulo di domanda allegato al presente Avviso. Tale allegato generato telematicamente, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente o dal libero professionista.

Il Soggetto Finanziatore inserisce nella procedura telematica l’attestazione della presentazione domanda (Allegato D) sottoscritta con firma digitale.

A seguito di presentazione della domanda presso un Soggetto Finanziatore, ottenuto il codice pratica, il Soggetto Proponente si deve obbligatoriamente registrare al portale raggiungibile nella pagina dedicata all’Avviso presente su www.sistema.puglia.it, eseguire la procedura di attivazione profilo e, successivamente, accreditarsi per la specifica pratica. Una volta accreditata il Soggetto proponente potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l’upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie, eventualmente richiesta da Puglia Sviluppo SPA.

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Procedura per il riconoscimento della compensazione edilizia: guida completa

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La compensazione edilizia rappresenta uno strumento urbanistico volto a consentire la realizzazione di interventi edilizi in aree non edificabili o soggette a vincoli, a fronte della cessione di aree edificabili o della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Si configura come una sorta di “scambio” tra il privato proponente e l’amministrazione comunale, finalizzato al raggiungimento di un equilibrio tra interessi pubblici e privati.

Tuttavia, la procedura per il riconoscimento della compensazione edilizia risulta piuttosto complessa e articolata, richiedendo la soddisfazione di specifici requisiti e l’espletamento di precisi adempimenti burocratici. Per tale ragione, la presente guida si propone di accompagnare il lettore in un percorso dettagliato attraverso le varie fasi del procedimento, fornendo indicazioni chiare e puntuali su ogni aspetto rilevante.

Presupposti e condizioni per la richiesta

L’ammissibilità della compensazione edilizia è subordinata al rispetto di una serie di presupposti e condizioni, tra cui:

  • Conformità allo strumento urbanistico: L’intervento edilizio per cui si richiede la compensazione deve essere compatibile con le previsioni urbanistiche vigenti, ivi compresi i piani attuativi e i regolamenti edilizi.
  • Consistenza dell’area da cedere: L’area da cedere in compensazione deve possedere le caratteristiche urbanistiche e dimensionali necessarie per l’assorbimento dei volumi edificabili non realizzabili nell’area originaria.
  • Idoneità delle opere di urbanizzazione: Le opere di urbanizzazione primaria o secondaria da realizzare in compensazione devono essere coerenti con gli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla normativa urbanistica.

Domanda per il riconoscimento

L’iter procedurale per il riconoscimento della compensazione edilizia ha inizio con la presentazione di una specifica domanda presso l’amministrazione comunale competente. La domanda, redatta su apposita modulistica, deve essere corredata da una serie di elaborati tecnici, tra cui:

  • Relazione illustrativa del progetto edilizio;
  • Planimetria catastale dell’area interessata;
  • Relazione geologica e sismica;
  • Studio di fattibilità delle opere di urbanizzazione;
  • Nulla osta dell’Autorità idrica.

 

Istruttoria e valutazione

L’amministrazione comunale procede all’istruttoria della domanda, verificando la completezza della documentazione presentata e la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per il riconoscimento della compensazione edilizia. Ove necessario, può richiedere l’integrazione della documentazione o l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi.

Se l’istruttoria ha esito positivo, l’amministrazione comunale formula una proposta di accordo di compensazione, che contiene le specifiche condizioni alle quali viene subordinato il riconoscimento del diritto di edificare nell’area non edificabile.

Adozione dell’accordo di compensazione

L’accordo di compensazione viene adottato con delibera del consiglio comunale. Il provvedimento deve essere notificato al proponente e pubblicato sull’albo pretorio del comune.

Condizioni di efficacia

L’accordo di compensazione diviene efficace a seguito dell’avvenuta:

  • Iscrizione dell’accordo nei registri immobiliari;
  • Rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione dell’intervento compensativo;
  • Acquisizione al patrimonio comunale dell’area ceduta o ultimazione delle opere di urbanizzazione.

 

Spese e Oneri

Le spese e gli oneri relativi alla procedura di riconoscimento della compensazione edilizia sono a carico del proponente. Tra questi, figurano:

  • Diritti di istruttoria;
  • Oneri di urbanizzazione;
  • Costo delle opere di urbanizzazione;
  • Spese professionali.

 

Tutela Giuridica

Avverso il diniego di riconoscimento della compensazione edilizia o contro l’accordo di compensazione adottato dal comune, il proponente può proporre ricorso al Tar entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Considerazioni Finali

La procedura per il riconoscimento della compensazione edilizia si presenta come un percorso complesso e articolato, che richiede competenze tecniche e giuridiche specifiche. La consulenza di un professionista esperto in materia urbanistica è pertanto consigliabile per accompagnare il proponente in ogni fase del procedimento, garantendo la corretta presentazione della domanda, la completezza della documentazione e la tutela dei propri diritti.

Credito di imposta Mezzogiorno: acquisto ambulanza

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Hai acquistato un’ambulanza nuova nel 2023?

Allora devi assolutamente sapere che hai diritto ad un credito d’imposta in F24!

 

Con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, è stato introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

 

Tale disciplina è stata poi modificata dalla Legge 27 febbraio 2017 n. 18 di conversione del Decreto-Legge 29 dicembre 2016.

 

Chi può beneficiare di tale credito?

Possono beneficiare i soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni strumentali da destinare alle aree produttive con sede nelle regioni del Mezzogiorno ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sono ammesse le imprese con qualsiasi forma giuridica e dimensione.

 

 Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali strumentali nuovi relativi a impianti, attrezzature e macchinari (Es. catamarano), ovvero, quei beni che permangono nell’azienda per più anni e vengono utilizzati nel processo produttivo dell’impresa.

Risulta ammissibile anche l’acquisto tramite locazione finanziaria (leasing).

 

In quale arco temporale?

L’agevolazione è prevista per investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023.

 

A quanto ammonta il credito d’imposta?

Il credito è previsto nelle seguenti misure:

–         fino al 45% per le micro/piccole imprese;

–         fino al 35% per le medie imprese;

–         fino al 25% per le grandi imprese.

 

Come si utilizza il credito?

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con il modello F24, a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento.

 

Come si ottiene il credito?

Le imprese interessate dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate un modello d’istanza nel quale dovranno essere indicati i dati degli investimenti per il quale si richiede l’agevolazione, entro il 31 dicembre 2024.

 

Cosa succede se l’investimento è avvenuto nel 2024?

Si potrà beneficiare di un’altra agevolazione, ovvero il credito d’imposta ZES UNICA 2024 istituito dal D. L. 124 del 2023 convertito in Legge n. 162/2023.

 

Di cosa si tratta?

È un credito d’imposta istituito sulla falsariga del credito d’imposta Mezzogiorno e che lo ha “sostituito” dal 01 gennaio 2024.

 

 Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali strumentali nuovi relativi a impianti, attrezzature e macchinari (Es. catamarano).

Ma anche di terreni e immobili, nel limite del 50% del valore complessivo dell’investimento.

Anche in questo caso, è ammesso l’acquisto tramite locazione finanziaria (leasing).

 

 

 

Schema riepilogativo

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Guida fiscale e contabile al conferimento d’azienda

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Il conferimento d’azienda è un’operazione societaria complessa che consiste nel trasferimento della proprietà di un’azienda da una società conferente ad un’altra società conferitaria. Può avvenire per diverse ragioni, come la riorganizzazione societaria, l’ingresso di nuovi soci o la cessione d’azienda.

L’operazione di conferimento d’azienda ha rilevanti impatti fiscali e contabili, sia per la società conferente che per la società conferitaria. Per questo motivo, è fondamentale conoscere le normative vigenti e adempiere correttamente a tutti gli obblighi previsti.

Aspetti fiscali

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

In generale, il conferimento d’azienda non è un’operazione soggetta ad IVA. Tuttavia, esistono alcune eccezioni, come il conferimento di beni immobili o di beni strumentali usati. In questi casi, l’IVA dovrà essere applicata sulla base del valore normale dei beni trasferiti.

Imposte sui redditi

Il conferimento d’azienda può generare plusvalenze o minusvalenze per la società conferente, a seconda del valore contabile dei beni trasferiti rispetto al loro valore di mercato. Le plusvalenze e le minusvalenze sono tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

Imu

Il conferimento d’azienda non comporta il trasferimento della proprietà degli immobili, per cui non è dovuta l’IMU.

Tasi

Anche per la tasi non è dovuto alcun pagamento, in quanto il conferimento d’azienda non configura un trasferimento di beni immobili.

Aspetti contabili

Valutazione dei beni conferiti

I beni conferiti devono essere valutati al loro valore normale alla data del conferimento. Il valore normale è definito come il prezzo al quale un bene potrebbe essere scambiato tra parti indipendenti in una compravendita ordinaria.

Redazione del bilancio di conferimento

Entrambe le società coinvolte nel conferimento (conferente e conferitaria) devono redigere un bilancio di conferimento. Il bilancio di conferimento deve contenere una serie di informazioni, tra cui:

  • I dati identificativi delle società coinvolte
  • La descrizione dei beni conferiti
  • La valutazione dei beni conferiti
  • Le modalità di conferimento
  • Gli effetti del conferimento sul patrimonio e sul conto economico delle società coinvolte

Scritture contabili

Le società coinvolte nel conferimento devono effettuare le seguenti scritture contabili:

  • La società conferente deve stornare i beni conferiti dal proprio attivo di stato
  • La società conferitaria deve imputare i beni conferiti al proprio attivo di stato

 

Adempimenti formali

Il conferimento d’azienda deve essere approvato dall’assemblea ordinaria dei soci di entrambe le società coinvolte. Inoltre, l’operazione deve essere notificata al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del conferimento.

Conclusioni

Il conferimento d’azienda è un’operazione complessa che richiede la conoscenza delle normative fiscali e contabili vigenti. È consigliabile affidarsi ad un professionista per la gestione di tutte le pratiche relative al conferimento d’azienda.

Guida fiscale alla deducibilità del costo delle auto aziendali

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L’acquisto, il noleggio o il leasing di un’auto aziendale da parte di un’impresa o di un professionista rappresenta un costo che può essere dedotto, in parte, dalle proprie imposte. La deducibilità del costo, tuttavia, è soggetta a specifiche regole e limitazioni stabilite dalla normativa fiscale italiana.

Requisiti per la deducibilità

Per poter dedurre il costo di un’auto aziendale, è necessario che siano soddisfatte alcune condizioni:

  • Utilizzo lavorativo: L’auto deve essere utilizzata prevalentemente per l’attività lavorativa dell’impresa o del professionista. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/2006, ha chiarito che l’utilizzo lavorativo si presume sussista quando il contribuente percorre almeno il 50% del chilometraggio annuo per motivi di lavoro.
  • Documentazione: È necessario conservare la documentazione che attesti l’utilizzo del veicolo per lavoro, come ad esempio il libretto di circolazione con le annotazioni dei chilometri percorsi, le fatture relative all’acquisto o al noleggio del veicolo, i rimborsi chilometrici ricevuti dai dipendenti, etc.
  • Registrazione del veicolo: Il veicolo deve essere intestato all’impresa o al professionista, oppure deve essere utilizzato in base a un contratto di locazione o leasing.

 

Percentuale di deducibilità

La percentuale di deducibilità del costo di un’auto aziendale varia in base al tipo di veicolo e alle sue emissioni di CO2:

  • Autovetture di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3: deducibilità del 20% per i primi 18.075,99 euro di spesa e del 12% per la parte eccedente.
  • Autovetture di categoria Euro 4, Euro 5 e Euro 6: deducibilità del 20% per i primi 18.075,99 euro di spesa e del 12% per la parte eccedente.
  • Autovetture elettriche e ibride: deducibilità del 40% per i primi 30.000 euro di spesa e del 20% per la parte eccedente.

 

Limite di deducibilità

Esiste un limite massimo di deducibilità che varia in base al tipo di veicolo e all’uso effettivo del veicolo per lavoro. Per le autovetture, il limite massimo di deducibilità è pari a:

  • 18.075,99 euro per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km;
  • 25.822,84 euro per i veicoli con emissioni di CO2 uguali o inferiori a 160 g/km.

 

Casi particolari

Esistono alcune casistiche particolari che possono influenzare la deducibilità del costo delle auto aziendali. Ad esempio:

  • Agenti di commercio e rappresentanti: gli agenti di commercio e i rappresentanti possono dedurre il 80% del costo di acquisto o di noleggio del veicolo, con un limite massimo di deducibilità pari a 25.822,84 euro.
  • Veicoli utilizzati da dipendenti: se un veicolo aziendale viene utilizzato anche da dipendenti per fini privati, la deducibilità del costo è limitata al 50%.
  • Noleggio a lungo termine: il costo del noleggio a lungo termine di un’auto aziendale è deducibile per intero, senza limiti di spesa.

 

Modalità di deduzione

Il costo delle auto aziendali può essere dedotto dalle imposte compilando il quadro B del modello 730 o il quadro RE del modello Unico.

Consiglio

Si consiglia di consultare un professionista esperto, come un commercialista o un consulente fiscale, per verificare la propria specifica situazione e per ricevere assistenza nella compilazione della dichiarazione dei redditi e nella deduzione del costo delle auto aziendali.

Riferimenti normativi

  • Articolo 164 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
  • Circolare n. 4/2006 dell’Agenzia delle Entrate

Acquisto aereo: ottieni un credito di imposta mezzogiorno/ZES

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Hai acquistato un aereo nuovo nel 2023?

Allora devi assolutamente sapere che hai diritto ad un credito d’imposta in F24!

 

Con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, è stato introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

 

Tale disciplina è stata poi modificata dalla Legge 27 febbraio 2017 n. 18 di conversione del Decreto-Legge 29 dicembre 2016.

 

Chi può beneficiare di tale credito?

Possono beneficiare i soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni strumentali da destinare alle aree produttive con sede nelle regioni del Mezzogiorno ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sono ammesse le imprese con qualsiasi forma giuridica e dimensione.

 

 Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali strumentali nuovi relativi a impianti, attrezzature e macchinari (Es. catamarano), ovvero, quei beni che permangono nell’azienda per più anni e vengono utilizzati nel processo produttivo dell’impresa.

Risulta ammissibile anche l’acquisto tramite locazione finanziaria (leasing).

 

In quale arco temporale?

L’agevolazione è prevista per investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023.

 

A quanto ammonta il credito d’imposta?

Il credito è previsto nelle seguenti misure:

–         fino al 45% per le micro/piccole imprese;

–         fino al 35% per le medie imprese;

–         fino al 25% per le grandi imprese.

 

Come si utilizza il credito?

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con il modello F24, a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento.

 

Come si ottiene il credito?

Le imprese interessate dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate un modello d’istanza nel quale dovranno essere indicati i dati degli investimenti per il quale si richiede l’agevolazione, entro il 31 dicembre 2024.

 

Cosa succede se l’investimento è avvenuto nel 2024?

Si potrà beneficiare di un’altra agevolazione, ovvero il credito d’imposta ZES UNICA 2024 istituito dal D. L. 124 del 2023 convertito in Legge n. 162/2023.

 

Di cosa si tratta?

È un credito d’imposta istituito sulla falsariga del credito d’imposta Mezzogiorno e che lo ha “sostituito” dal 01 gennaio 2024.

 

 Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali strumentali nuovi relativi a impianti, attrezzature e macchinari (Es. catamarano).

Ma anche di terreni e immobili, nel limite del 50% del valore complessivo dell’investimento.

Anche in questo caso, è ammesso l’acquisto tramite locazione finanziaria (leasing).

 

 

 

Schema riepilogativo

Sei interessato ad ottenere il credito d’imposta per l’acquisto della tua imbarcazione da diporto?

Non esitare a contattarci, compila il form di contatto!

Differenza tra apporti infruttiferi e finanziamenti soci

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Apporti Infruttiferi e Finanziamenti soci sono due modalità di conferimento di risorse a una società da parte dei soci, ma presentano differenze sostanziali sia sotto il profilo civilistico che sotto il profilo fiscale.

Apporti Infruttiferi

  • Definizione: Gli Apporti Infruttiferi sono conferimenti di denaro, beni o servizi a favore di una società da parte dei soci, senza che sia previsto il pagamento di interessi da parte della società stessa.
  • Caratteristiche:
    • Aumento del capitale sociale della società
    • Non generano interessi per i soci
    • Remboursement in caso di scioglimento o liquidazione della società
    • Disciplinati dall’art. 2467 del Codice Civile
  • Impatti contabili e fiscali:
    • Aumento della voce “Capitale sociale” nel bilancio della società
    • Nessun impatto sul conto economico della società
    • Nessun reddito imponibile per i soci

 

Finanziamenti soci

  • Definizione: I Finanziamenti soci sono prestiti di denaro erogati dai soci a favore della società, con la previsione del pagamento di interessi da parte della società stessa.
  • Caratteristiche:
    • Aumento del passivo della società
    • Generano interessi per i soci, tassabili ai fini IRPEF
    • Remboursement, con gli interessi maturati, alla scadenza del finanziamento
    • Disciplinati dalla libera contrattazione tra le parti

 

  • Impatti contabili e fiscali

    • Aumento della voce “Debiti verso soci” nel bilancio della società
    • Oneri finanziari per la società, deducibili ai fini IRES
    • Reddito imponibile per i soci, sotto forma di interessi

Tabella riassuntiva:

Caratteristica Apporti Infruttiferi Finanziamenti soci
Rendimento per i soci Nessun interesse Interessi
Disciplina normativa Art. 2467 Codice Civile Libera contrattazione
Impatto sul capitale sociale Aumento Invariato
Impatto sul conto economico della società Nessun impatto Oneri finanziari
Impatto fiscale per i soci Nessun reddito imponibile Reddito imponibile sotto forma di interessi
Remboursement In caso di scioglimento o liquidazione della società Alla scadenza del finanziamento

Scelta tra Apporti Infruttiferi e Finanziamenti soci

La scelta tra Apporti Infruttiferi e Finanziamenti soci dipende da diverse variabili, tra cui le esigenze della società, la disponibilità dei soci e gli obiettivi fiscali.

  • Apporti Infruttiferi: adatti quando i soci non richiedono un rendimento per il loro conferimento e quando la società necessita di un aumento del capitale sociale senza oneri finanziari.
  • Finanziamenti soci: adatti quando i soci desiderano ottenere un rendimento sul proprio conferimento e quando la società necessita di liquidità, potendo dedurre gli interessi dal proprio reddito imponibile.

Quali sono i vantaggi di una SRL ordinaria?

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La Società a responsabilità limitata (SRL) ordinaria è una delle forme giuridiche più diffuse in Italia per le piccole e medie imprese. Il suo successo è dovuto ai numerosi vantaggi che offre rispetto ad altre forme societarie, come le ditte individuali o le società per azioni. Vediamo nel dettaglio quali sono i principali benefici di una SRL ordinaria:

Responsabilità limitata dei soci

Il principale vantaggio di una SRL ordinaria è la responsabilità limitata dei soci. Ciò significa che i soci rispondono dei debiti della società solo per il capitale conferito al momento della costituzione. In altre parole, il loro patrimonio personale non è a rischio in caso di fallimento o insolvenza della società.

Tutela del patrimonio personale

La responsabilità limitata rappresenta un notevole vantaggio per gli imprenditori, in quanto consente loro di limitare il rischio di perdite finanziarie e di tutelare il proprio patrimonio personale. Questo aspetto è particolarmente importante per chi decide di avviare una nuova attività imprenditoriale e non vuole mettere a repentaglio i propri beni personali.

Gestione autonoma

La SRL ordinaria offre una grande autonomia nella gestione della società. I soci possono infatti decidere liberamente l’assetto societario, nominare gli amministratori e definire le strategie aziendali. Questa flessibilità permette agli imprenditori di adattare la gestione della società alle proprie esigenze e al contesto di mercato.

Possibilità di avere un capitale sociale variabile

Il capitale sociale di una SRL ordinaria può essere aumentato o diminuito nel corso del tempo, a seconda delle esigenze della società. Questo aspetto permette di reperire capitali aggiuntivi quando necessari o di ridurre il capitale in caso di difficoltà economiche.

Tassazione agevolata

Le SRL ordinarie beneficiano di un regime fiscale agevolato rispetto ad altre forme societarie, come le società per azioni. L’imposta sulle società (IRES) applicata agli utili è pari al 25%. Inoltre, è prevista l’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) solo sugli utili effettivamente distribuiti ai soci.

Possibilità di avere un socio unico

Una SRL ordinaria può essere costituita anche da un solo socio, il che la rende una forma giuridica adatta anche per gli imprenditori che desiderano operare in autonomia.

Semplicità di costituzione

La procedura di costituzione di una SRL ordinaria è relativamente semplice e snella. Non è necessario un atto notarile, ma è sufficiente la redazione di uno statuto e il deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese.

Trasferibilità delle quote

Le quote di una SRL ordinaria possono essere cedute ad altri soci o a terzi, con il consenso della maggioranza dei soci. Questo aspetto permette agli imprenditori di cedere la propria partecipazione nella società in caso di necessità o di trovare nuovi soci per finanziare la crescita dell’azienda.

Personalizzazione dello statuto

Lo statuto di una SRL ordinaria può essere personalizzato per definire le regole di funzionamento della società in base alle esigenze specifiche dei soci. Questo aspetto permette di adattare la governance societaria alle proprie preferenze e di regolare i rapporti tra i soci in modo chiaro e trasparente.

Immagine professionale

Costituire una SRL ordinaria conferisce all’azienda un’immagine più professionale e solida rispetto ad altre forme societarie, come le ditte individuali. Questo aspetto può essere un vantaggio significativo per attrarre nuovi clienti, fornitori e partner commerciali.

In conclusione, la SRL ordinaria rappresenta una forma giuridica vantaggiosa per molti imprenditori, offrendo una combinazione di protezione del patrimonio personale, flessibilità gestionale, regime fiscale agevolato e semplicità di costituzione.

È importante sottolineare che, come qualsiasi forma societaria, la SRL ordinaria presenta anche alcuni svantaggi che è necessario considerare prima di intraprendere la sua costituzione. Tra questi svantaggi vi sono l’obbligo di versare un capitale minimo, le maggiori formalità amministrative e la minore attrattività per gli investitori rispetto ad altre forme societarie.

La scelta della forma giuridica più idonea per la propria attività deve essere effettuata con attenzione, valutando attentamente le proprie esigenze, il contesto di mercato e gli obiettivi da raggiungere. È consigliabile confrontarsi con un professionista, come un commercialista o un avvocato, per ricevere una consulenza personalizzata e fare la scelta più consapevole.

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