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giovedì 16 Gennaio 2025
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Ristrutturare casa: adempimenti fiscali 2024

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Quali sono le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia nel 2024

Le principali agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia nel 2024 sono:

  • Bonus ristrutturazione 50%: consente di detrarre dall’IRPEF il 50% delle spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, fino a un massimo di 96.000 euro per immobile. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
  • Bonus facciate 90%: permette di detrarre dall’IRPEF il 90% delle spese sostenute per interventi di pulitura, tinteggiatura, ricostruzione o ritonacatura delle facciate esterne degli edifici, fino a un massimo di 90.000 euro per immobile. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
  • Ecobonus: consente di detrarre dall’IRPEF una percentuale variabile delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico degli edifici, come l’installazione di caldaie a condensazione, infissi a basso emissivo o pannelli solari. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
  • Bonus sismabonus: permette di detrarre dall’IRPEF una percentuale variabile delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici, fino a un massimo di 96.000 euro per immobile. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

 

Quali sono gli adempimenti fiscali per chi ristruttura una casa nel 2024

Oltre a richiedere le agevolazioni fiscali previste, chi ristruttura una casa nel 2024 deve assolvere ad alcuni obblighi fiscali:

  • Presentare la CILA o SCIA: prima di iniziare i lavori è necessario presentare al Comune la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), a seconda del tipo di intervento.
  • Effettuare i pagamenti con bonifico parlante: le spese per la ristrutturazione devono essere sostenute tramite bonifico bancario o postale “parlante”, che rechi la causale del pagamento, i dati del beneficiario e i riferimenti della detrazione fiscale.
  • Conservare la documentazione: è importante conservare tutta la documentazione relativa ai lavori, come fatture, ricevute, bonifici e copie delle autorizzazioni rilasciate dal Comune.
  • Inserire le spese nella dichiarazione dei redditi: nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese, è necessario indicare le stesse nella sezione relativa alle detrazioni fiscali.

 

Casi particolari

  • Acquisto di materiali con IVA agevota: per alcuni tipi di interventi di ristrutturazione è possibile acquistare i materiali con l’IVA agevotata al 4% o al 10%. Per fruire di questa agevolazione è necessario presentare al fornitore una apposita dichiarazione.
  • Cessione del credito o sconto in fattura: in alternativa alla detrazione diretta, è possibile cedere il credito a un istituto di credito o a un fornitore di servizi energetici, oppure usufruire dello sconto in fattura direttamente dal fornitore che ha eseguito i lavori.

Ristrutturazione edilizia: agevolazioni fiscali 2024

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Ristrutturare casa può essere un’impresa impegnativa, ma anche un’occasione per migliorare la propria abitazione e renderla più confortevole e funzionale. Per fortuna, lo Stato italiano offre diverse agevolazioni fiscali per incentivare i lavori di ristrutturazione edilizia, permettendo di recuperare una parte delle spese sostenute.

Quali sono le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia nel 2024?

Le principali agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia nel 2024 sono:

  • Bonus ristrutturazione 50%: consente di detrarre dall’IRPEF il 50% delle spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, fino a un massimo di 96.000 euro per immobile. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
  • Bonus facciate 90%: permette di detrarre dall’IRPEF il 90% delle spese sostenute per interventi di pulitura, tinteggiatura, ricostruzione o ritonacatura delle facciate esterne degli edifici, fino a un massimo di 90.000 euro per immobile. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
  • Ecobonus: consente di detrarre dall’IRPEF una percentuale variabile delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico degli edifici, come l’installazione di caldaie a condensazione, infissi a basso emissivo o pannelli solari. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
  • Bonus sismabonus: permette di detrarre dall’IRPEF una percentuale variabile delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici, fino a un massimo di 96.000 euro per immobile. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

 

Come richiedere le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia

Per richiedere le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia è necessario seguire alcuni semplici passaggi:

  1. Presentare la CILA o SCIA: prima di iniziare i lavori è necessario presentare al Comune la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), a seconda del tipo di intervento.
  2. Effettuare i pagamenti con bonifico parlante: le spese per la ristrutturazione devono essere sostenute tramite bonifico bancario o postale “parlante”, che rechi la causale del pagamento, i dati del beneficiario e i riferimenti della detrazione fiscale.
  3. Conservare la documentazione: è importante conservare tutta la documentazione relativa ai lavori, come fatture, ricevute, bonifici e copie delle autorizzazioni rilasciate dal Comune.
  4. Inserire le spese nella dichiarazione dei redditi: nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese, è necessario indicare le stesse nella sezione relativa alle detrazioni fiscali.

 

Requisiti per richiedere le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia

Per poter richiedere le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia è necessario che siano rispettati alcuni requisiti, tra cui:

  • Essere proprietari o detenere un diritto reale sull’immobile: l’agevolazione può essere richiesta solo dai proprietari dell’immobile oggetto dei lavori o da chi detiene un diritto reale sullo stesso, come usufruttuario o nuda proprietà.
  • Realizzare gli interventi di ristrutturazione ammessi: l’agevolazione spetta solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla normativa vigente.
  • Rispettare le modalità di pagamento: le spese per la ristrutturazione devono essere sostenute tramite bonifico bancario o postale “parlante”.
  • Conservare la documentazione: è importante conservare tutta la documentazione relativa ai lavori.

Rimanenze di magazzino

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Rimanenze di magazzino,Valutazione rimanenze di magazzino

Le rimanenze di magazzino rappresentano i beni acquistati o prodotti dall’impresa che non sono stati ancora venduti al termine del periodo di esercizio. La loro corretta valutazione è fondamentale ai fini della determinazione del reddito d’impresa e per ottenere una visione completa della situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda.

Valutazione delle rimanenze di magazzino

Le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minore tra il costo d’acquisto o di produzione e il presunto valore di realizzo.

  • Costo d’acquisto o di produzione: Il costo d’acquisto o di produzione comprende tutti i costi sostenuti per l’acquisto o la produzione dei beni, inclusi i costi di trasporto, i costi di stoccaggio e gli oneri finanziari.
  • Presunto valore di realizzo: Il presunto valore di realizzo rappresenta il prezzo a cui si stima di poter vendere i beni sul mercato. Deve essere determinato con prudenza, tenendo conto di fattori quali il prezzo di mercato dei beni, l’andamento delle vendite e i costi di stoccaggio.

 

Metodi di valutazione delle rimanenze di magazzino:

Esistono diversi metodi per la valutazione delle rimanenze di magazzino, tra cui:

  • Metodo del FIFO (First In, First Out): Questo metodo assume che i beni venduti per primi siano quelli acquistati o prodotti per primi. Le rimanenze di magazzino sono quindi valutate al costo dei beni più recenti.
  • Metodo del LIFO (Last In, First Out): Questo metodo assume che i beni venduti per primi siano quelli acquistati o prodotti più recentemente. Le rimanenze di magazzino sono quindi valutate al costo dei beni più vecchi.
  • Metodo del costo medio ponderato: Questo metodo calcola il costo medio ponderato dei beni in magazzino, tenendo conto di tutti i costi sostenuti per l’acquisto o la produzione dei beni. Le rimanenze di magazzino sono quindi valutate al costo medio ponderato.

 

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024:

La Legge di Bilancio 2024 (comma 78 dell’art. 1) ha introdotto una nuova opportunità per le imprese: la possibilità di riallineare le rimanenze di magazzino ai valori reali, al fine di eliminare eventuali discordanze tra il valore contabile e quello effettivo dei beni.

Per poter aderire a questa sanatoria, le imprese devono:

  • Presentare la richiesta di riallineamento in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.
  • Pagare un’imposta sostitutiva del 18% sulla differenza tra il valore contabile e quello reale delle rimanenze di magazzino.
  • Regolarizzare le scritture contabili entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Vantaggi del riallineamento delle rimanenze di magazzino

Il riallineamento delle rimanenze di magazzino può presentare diversi vantaggi per le imprese, tra cui:

  • Maggiore aderenza del bilancio alla realtà: Il bilancio dell’impresa risulterà più preciso e affidabile, fornendo una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria.
  • Riduzione degli oneri fiscali: Il pagamento dell’imposta sostitutiva del 18% potrebbe risultare più vantaggioso rispetto al pagamento delle imposte ordinarie su una plusvalenza da rivalutazione.
  • Migliore accesso al credito: Un bilancio più solido e trasparente potrebbe facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese.

ZES Unica Mezzogiorno: Pubblicato il Decreto Attuativo del Credito d’Imposta

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Credito ZES

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato, con Decreto Ministeriale del 17 maggio 2024, le disposizioni attuative relative al credito d’imposta per la Zona Economica Speciale (ZES) Unica del Mezzogiorno.

Questo Decreto rappresenta un passo cruciale nella promozione degli investimenti nel Sud Italia, definendo con chiarezza i soggetti beneficiari, gli investimenti ammissibili, la misura del credito d’imposta, la procedura di accesso, le modalità di fruizione e i controlli.

 

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica.

 

Soggetti esclusi

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché’ nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

 

Investimenti ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi:

  • macchinari, impianti e attrezzature varie
  • terreni e acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva ubicata nelle zone assistite delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

N.B.: Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Misura del credito d’imposta

Procedura di accesso

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate approverà il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e definirà il contenuto e le modalità di trasmissione dello stesso.

Il totale del credito spettante sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate che rapporterà il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti totali richiesti.

 

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.

Sei interessato ad ottenere il credito d’imposta per il Tuo investimento? 

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Imposta di registro prima casa

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L’imposta di registro è un tributo che grava sui trasferimenti di beni immobili e sulle successioni. Nel caso di acquisto di un’immobile da adibire a prima casa, l’imposta di registro è soggetta ad un’aliquota agevolata se sussistono determinate condizioni.

Requisiti per fruire dell’aliquota agevolata:

 

Per beneficiare dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

  • Acquirente: L’acquirente deve essere una persona fisica e non può possedere, neanche in comproprietà con il coniuge, altri immobili ad uso abitativo nel territorio dello Stato o all’estero, a meno che non sia stata ceduta entro un anno dall’acquisto della nuova casa.
  • Immobile: L’immobile deve essere ubicato in Italia e deve essere destinato ad uso abitativo. Non rientrano tra le pertinenze che beneficiano dell’agevolazione le aree edificabili, i fabbricati ad uso strumentale e gli immobili di lusso (categoria catastale A/1, A/8 e A/9).
  • Utilizzo come prima casa: L’immobile deve essere effettivamente adibito ad uso abitativo principale dell’acquirente o dei suoi familiari entro un anno dall’acquisto.

 

Aliquote

L’aliquota agevolata dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa è del 2% sul valore catastale dell’immobile. Sono inoltre dovute le imposte ipotecarie e catastali, entrambe in misura fissa di € 50,00.

Casi particolari

  • Acquisto da parte di coniugi: In caso di acquisto congiunto da parte di coniugi, l’agevolazione spetta se entrambi i coniugi non possiedono altri immobili ad uso abitativo. In caso di un solo coniuge già proprietario di un’altra casa, l’agevolazione spetta solo se l’immobile viene ceduto entro un anno dall’acquisto della nuova casa.
  • Acquisto da parte di figli under 36: I figli under 36 possono beneficiare dell’aliquota agevolata del 2% anche se il loro genitore possiede già un’altra casa, a condizione che non abbiano posseduto altri immobili ad uso abitativo e che l’immobile acquistato sia adibito a prima casa entro un anno dall’acquisto.
  • Acquisto di un terreno edificabile: Se l’acquisto riguarda un terreno edificabile, l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale del 2% sul valore catastale del terreno, con la facoltà di pagare l’imposta in rate annuali, a condizione che entro due anni dall’acquisto sia costruito un fabbricato ad uso abitativo.

 

Modalità di pagamento

L’imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali devono essere pagate all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla stipula dell’atto di compravendita. Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, oppure in contanti presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Agevolazioni accessorie

Oltre all’aliquota agevolata dell’imposta di registro, l’acquisto della prima casa può beneficiare di altre agevolazioni, come ad esempio:

  • Detrazioni IRPEF per gli interessi sui mutui: Gli interessi pagati sui mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa possono essere detratti dall’IRPEF fino ad un importo massimo di € 4.000 annui.
  • Bonus prima casa under 36: I giovani under 36 che acquistano la prima casa possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 20% sul prezzo di acquisto, fino ad un importo massimo di € 20.000.
  • Acquisto di immobili ristrutturati: L’acquisto di immobili ristrutturati può beneficiare di un’ulteriore detrazione IRPEF pari al 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione, fino ad un importo massimo di € 48.000.

Perdite fiscali: riportabilità e utilizzo

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Le perdite fiscali, generate da un esercizio con risultato negativo, rappresentano un importante strumento per le imprese per compensare future redditività. In Italia, la disciplina delle perdite fiscali è contenuta principalmente nell’articolo 101 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e stabilisce le modalità di riporto e utilizzo delle stesse.

Riportabilità delle perdite fiscali

Le perdite fiscali possono essere riportate ed utilizzate in compensazione dei redditi imponibili dei periodi successivi, senza limiti di tempo. Tuttavia, esistono delle limitazioni all’utilizzo delle perdite fiscali, che variano a seconda della natura dei soggetti che le hanno generate:

  • Imprese individuali: Le perdite generate da imprese individuali possono essere riportare e compensate esclusivamente dal soggetto che le ha prodotte.
  • Società di capitali: Le perdite generate da società di capitali possono essere riportare e compensate dalla stessa società che le ha prodotte o da società che, a seguito di operazioni di fusione, scissione o incorporazione, ne risultano cessionarie.
  • Enti non commerciali: Le perdite generate da enti non commerciali possono essere riportare e compensate esclusivamente dal medesimo ente che le ha prodotte.

 

Utilizzo delle perdite fiscali

Le perdite fiscali possono essere utilizzate in compensazione dei redditi imponibili dei periodi successivi, mediante:

  • Dichiarazione dei redditi: Le perdite fiscali possono essere direttamente indicate nel modello di dichiarazione dei redditi relativo al periodo in cui si intende utilizzarle.
  • Saldo IRPEF: Le perdite fiscali possono essere utilizzate in compensazione di crediti fiscali, eccedenze IRPEF e altri debiti fiscali, mediante la presentazione di una richiesta di saldo all’Agenzia delle Entrate.
  • Compensi in F24: Le perdite fiscali possono essere utilizzate in compensazione di somme dovute a titolo di imposte, contributi e altri versamenti all’Erario, mediante la compilazione del modello F24.

 

Limiti all’utilizzo delle perdite fiscali:

L’utilizzo delle perdite fiscali è soggetto ad alcuni limiti:

  • Limite temporale: Le perdite fiscali possono essere riportare e compensate senza limiti di tempo.
  • Limite quantitativo: Per le società di capitali che hanno subito un cambio di regime fiscale da IRES ad IREPL, le perdite fiscali generate nel regime IRES possono essere utilizzate per compensare redditi imponibili nel regime IREPL solo per un ammontare pari al 30% del valore delle attività fiscalmente riconosciute al momento del cambio di regime.
  • Limitazione per le società non quotate: Per le società non quotate, le perdite fiscali generate in anni precedenti all’entrata in vigore dello Statuto delle Imprese (2003) possono essere utilizzate per compensare redditi imponibili solo per un ammontare pari al 80% del valore dei suddetti redditi.

 

Esempio di calcolo:

Un’impresa ha generato una perdita fiscale di € 100.000 nel 2023. Nei due anni successivi, l’impresa ha realizzato redditi imponibili rispettivamente di € 50.000 e € 70.000. L’impresa potrà utilizzare la perdita fiscale per compensare i redditi imponibili dei periodi successivi nel seguente modo:

  • Anno 2024: € 50.000 (intera perdita fiscale)
  • Anno 2025: € 20.000 (rimanenza perdita fiscale pari a € 100.000 – € 50.000 – € 30.000)

 

Consulenza professionale

La normativa sulle perdite fiscali è complessa e soggetta a frequenti modifiche. Si consiglia, pertanto, di rivolgersi ad un professionista esperto in materia fiscale per una consulenza personalizzata, al fine di ottimizzare il riporto e l’utilizzo delle perdite fiscali generate dalla propria impresa.

Guida fiscale alla registrazione e cessione del marchio

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Il marchio rappresenta un elemento fondamentale per le imprese, in quanto consente di identificare i propri prodotti o servizi sul mercato e di distinguerli da quelli della concorrenza. La registrazione del marchio attribuisce al titolare diritti esclusivi sul suo utilizzo, garantendone la tutela legale. In alcuni casi, può verificarsi la necessità di cedere il marchio ad un altro soggetto. La cessione del marchio è un’operazione soggetta a specifiche regole fiscali che è importante conoscere per evitare di incorrere in sanzioni.

Registrazione del marchio

La registrazione del marchio avviene presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) mediante la presentazione di una domanda telematica. La domanda deve contenere diverse informazioni, tra cui:

  • I dati del richiedente
  • La denominazione del marchio
  • I prodotti o servizi per cui il marchio viene registrato
  • Una rappresentazione grafica del marchio

La registrazione del marchio ha un costo che varia a seconda della classe dei prodotti o servizi per cui viene richiesta.

Registrazione del marchio

La registrazione del marchio non è soggetta ad IVA. Il valore del marchio è generalmente determinato in base al costo di creazione o acquisizione del marchio stesso. Occorre trasmettere all’UIBM il modello MARI e pagare la tassa di concessione governativa del valore di €101 comprensiva di una classe, più €34 per ogni classe aggiuntiva. A cui si aggiungo imposta di bollo e diritti di segreteria a seconda della modalità di registrazione prescelta.

Cessione del marchio

La cessione del marchio può avvenire a titolo oneroso o gratuito. La cessione a titolo oneroso è soggetta ad IVA, con aliquota ordinaria del 22% e soggetta ad imposta di registro fissa di €200 in applicazione del principio di alternatività iva-registro.

La base imponibile dell’IVA è costituita dal corrispettivo pattuito tra le parti. La cessione a titolo gratuito non è soggetta ad IVA, ma è comunque soggetta ad imposta di registro.

La base imponibile dell’imposta di registro è costituita dal valore normale del marchio, determinato in base a criteri economici. Inoltre è necessario compilare e trasmettere all’UIBM il modulo di trascrizione atto per ogni operazione di cessione, più eventuale imposta di bollo richiesta dall’ufficio.

Formalità per la cessione del marchio

La cessione del marchio deve essere registrata presso l’UIBM entro 60 giorni dal suo perfezionamento. La registrazione avviene mediante la presentazione di un atto di cessione sottoscritto da entrambe le parti. L’atto di cessione deve contenere diverse informazioni, tra cui:

  • I dati del cedente e del cessionario
  • La denominazione del marchio
  • I prodotti o servizi per cui il marchio viene ceduto
  • Il corrispettivo pattuito (in caso di cessione a titolo oneroso)

La registrazione della cessione del marchio ha un costo che varia a seconda della classe dei prodotti o servizi per cui il marchio viene ceduto.

Consulenza professionale

Vista la complessità della materia, è consigliabile rivolgersi ad un professionista esperto in diritto industriale e fiscale per la registrazione del marchio, la cessione del marchio e la relativa compliance fiscale.

Aggiornamenti

La normativa fiscale in materia di registrazione e cessione del marchio è soggetta a modifiche nel tempo, pertanto è consigliabile consultare periodicamente il sito web dell’Agenzia delle Entrate e dell’UIBM per rimanere aggiornati sulle ultime novità.

Conclusioni

La registrazione e la cessione del marchio sono operazioni importanti per le imprese che richiedono una specifica attenzione agli aspetti fiscali. La corretta applicazione delle norme fiscali relative alla registrazione e alla cessione del marchio permette di evitare di incorrere in sanzioni e di tutelare i propri diritti.

Tassazione nel conferimento d’azienda: Guida aggiornata al 2024

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Il conferimento d’azienda rappresenta un’operazione societaria frequente, che consiste nel trasferimento della proprietà o di un ramo d’azienda da un soggetto (conferente) ad un altro (conferitario). Tale operazione può avvenire a titolo gratuito o oneroso e può avere diverse finalità, tra cui la fusione, la scissione o la cessione di un ramo d’azienda non strategico.

Aspetti fiscali del conferimento d’azienda

La tassazione del conferimento d’azienda varia a seconda della tipologia di conferimento e delle modalità con cui viene effettuato.

Ecco una panoramica delle principali casistiche:

Conferimento d’azienda a titolo gratuito:

  • Plusvalenza per il conferente: In linea generale, il conferimento d’azienda a titolo gratuito configura una cessione a titolo oneroso ai fini fiscali, con conseguente tassazione delle plusvalenze realizzate dal conferente. Le plusvalenze sono calcolate come differenza tra il valore normale dei beni conferiti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. La plusvalenza è assoggettata a tassazione IRPEF con aliquota ordinaria (dal 23% al 43%), ad eccezione delle plusvalenze derivanti da beni immobili, che sono soggette a tassazione separata con aliquota del 20%.
  • Imposta di registro: Il conferimento d’azienda a titolo gratuito è soggetto all’imposta di registro, con aliquota fissa di € 200,00.
  • Imposta ipotecaria, catastale e di bollo: Sono dovute le imposte ipotecaria, catastale e di bollo in misura fissa, rispettivamente di € 200,00, € 50,00 e € 16,00.

 

Conferimento d’azienda a titolo oneroso:

  • Plusvalenza per il conferente: Anche nel caso di conferimento a titolo oneroso, il conferente è tenuto a tassare le plusvalenze realizzate, con le stesse modalità descritte nel caso precedente. Il corrispettivo pattuito per il conferimento rappresenta il valore normale dei beni conferiti ai fini del calcolo della plusvalenza.
  • Minusvalenza per il conferente: In caso di minusvalenza, ovvero se il valore normale dei beni conferiti è inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto, il conferente non ha alcun beneficio fiscale. La minusvalenza non è infatti deducibile ai fini IRPEF.
  • Imposta di registro: Il conferimento d’azienda a titolo oneroso è soggetto all’imposta di registro, con aliquota proporzionale dell’1% sul valore normale dei beni conferiti.
  • Imposta ipotecaria, catastale e di bollo: Sono dovute le imposte ipotecaria, catastale e di bollo in misura fissa, rispettivamente di € 200,00, € 50,00 e € 16,00.

 

Affrancamento delle plusvalenze

In alternativa alla tassazione ordinaria, il conferente può optare per l’affrancamento delle plusvalenze, versando un’imposta sostitutiva pari al 12% (per i beni immobili situati in Italia o in Stati UE o SEE), al 14% o al 16% (a seconda del valore dei beni) per i restanti beni. L’affrancamento consente di scontare la plusvalenza e di evitare la sua tassazione in sede di future cessioni dei beni conferiti.

Conferimento d’azienda non operativa

Per i conferimenti d’azienda non operativa, ovvero aziende che non hanno svolto attività commerciale negli ultimi due anni o che hanno realizzato ricavi inferiori a determinati limiti, è prevista una tassazione agevolata. In particolare, le plusvalenze realizzate dal conferente sono soggette ad un’imposta sostitutiva del 12%.

Conferimento d’azienda tra società dello stesso gruppo

Il conferimento d’azienda tra società dello stesso gruppo è generalmente esente da imposta di registro e da imposta sostitutiva, a patto che siano rispettate determinate condizioni, tra cui la continuità degli impegni lavoristici e la sostanziale identità dell’oggetto sociale delle società coinvolte.

Interpelli Agenzia Entrate: guida completa e aggiornata

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L’interpello è uno strumento fondamentale per i contribuenti che desiderano ottenere chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione delle norme fiscali ad un caso concreto e personale. Si tratta di un’istanza formale che consente di acquisire un parere preventivo e vincolante da parte dell’Amministrazione finanziaria, garantendo maggiore certezza giuridica e riducendo il contenzioso tributario.

Tipologie di interpello

L’ordinamento italiano prevede due tipologie di interpello:

  • Interpello ordinario: rivolto a qualsiasi contribuente, permette di richiedere un parere su qualsiasi disposizione tributaria di incerta interpretazione.
  • Interpello disapplicativo: riservato ai contribuenti che intendono disapplicare norme antielusive, dimostrando che nel loro caso concreto non sussistono i presupposti per l’elusione.

 

Come presentare l’istanza di interpello

L’istanza di interpello deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio “Telefisco Interpelli”. Il modulo online richiede l’inserimento di diverse informazioni, tra cui:

  • I dati anagrafici del richiedente
  • La fattispecie concreta per cui si richiede il parere
  • Le norme tributarie oggetto di incertezza
  • I motivi che determinano l’incertezza
  • La soluzione interpretativa auspicata
  • La documentazione probatoria

 

Termini di risposta

L’Agenzia delle Entrate ha 90 giorni di tempo per rispondere all’istanza di interpello. Il termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni in casi eccezionali. La risposta viene fornita mediante la pubblicazione di un provvedimento sul sito web dell’Agenzia, visibile al richiedente e all’Ufficio competente.

Effetti del parere

Il parere reso dall’Agenzia delle Entrate in sede di interpello ordinario ha natura vincolante per l’Amministrazione finanziaria e per il contribuente che lo ha richiesto, con riferimento alla specifica fattispecie oggetto dell’istanza. Il parere reso in sede di interpello disapplicativo ha effetti vincolanti per entrambi i soggetti solo se le condizioni di disapplicazione delle norme antielusive sono effettivamente riscontrate nel caso concreto.

Casi di inammissibilità

L’istanza di interpello può essere dichiarata inammissibile se non presenta i requisiti formali previsti dalla normativa o se la fattispecie prospettata non è sufficientemente chiara e circostanziata. In tali casi, l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente il provvedimento di inammissibilità, motivandolo dettagliatamente.

Vantaggi dell’interpello

L’interpello offre ai contribuenti numerosi vantaggi, tra cui:

  • Riduzione del contenzioso tributario: permette di risolvere dubbi interpretativi preventivamente, evitando possibili accertamenti fiscali e contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.
  • Maggiore certezza giuridica: fornisce un parere ufficiale e vincolante da parte dell’Amministrazione finanziaria, consentendo al contribuente di operare in modo conforme alla legge.
  • Pianificazione fiscale più efficace: permette di pianificare le proprie attività economiche e fiscali con maggiore tranquillità, conoscendo in anticipo l’interpretazione che l’Agenzia delle Entrate darà alle norme applicabili.

 

Consulenza professionale

Vista la complessità della materia, è consigliabile rivolgersi ad un professionista esperto in diritto tributario per la predisposizione dell’istanza di interpello e per la valutazione della sua convenienza nel caso specifico.

Aggiornamenti

La disciplina degli interpelli è in continua evoluzione, pertanto è consigliabile consultare periodicamente il sito web dell’Agenzia delle Entrate per rimanere aggiornati sulle ultime novità normative e procedurali.

Conclusione

L’interpello rappresenta un prezioso strumento per i contribuenti che desiderano interfacciarsi con l’Agenzia delle Entrate in modo trasparente e proattivo, ottenendo chiarimenti preventivi sulle norme fiscali e riducendo il rischio di contestazioni. L’utilizzo consapevole di tale strumento, coadiuvato da una consulenza professionale qualificata, può contribuire significativamente a migliorare la certezza del diritto e la compliance fiscale.

Conferimento di proprietà o diritti reali: un’analisi approfondita

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Formalità per il conferimento di beni mobili,Formalità per il conferimento di beni immobili,Regime fiscale del conferimento

Il conferimento di proprietà o diritti reali consiste nel trasferimento di un bene o di un diritto da un soggetto (conferente) ad un altro (conferitario). Tale operazione può avvenire a titolo gratuito o oneroso, e può riguardare diverse tipologie di beni, mobili o immobili, e diritti, reali o di credito.

Disciplina giuridica

Il conferimento di proprietà o diritti reali è disciplinato in Italia dal Codice Civile, in particolare dai libri IV e VIII. La normativa stabilisce le regole e le formalità necessarie per il perfezionamento del trasferimento, i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte, nonché gli effetti del conferimento nei confronti di terzi.

Tipi di conferimento

Esistono diverse tipologie di conferimento di proprietà o diritti reali, a seconda del bene o del diritto oggetto del trasferimento e delle modalità con cui esso avviene:

  • Conferimento di beni mobili: può avvenire mediante semplice consegna del bene al conferitario, o con la redazione di un atto scritto, se si tratta di beni di valore significativo.
  • Conferimento di beni immobili: richiede sempre la redazione di un atto scritto, con la formalità del rogito notarile, e la trascrizione nei registri immobiliari.
  • Conferimento di diritti reali: la disciplina varia a seconda del tipo di diritto conferito (ad esempio, usufrutto, servitù, ipoteca).

 

Conferimento a titolo gratuito o oneroso

Il conferimento può avvenire a titolo gratuito, ossia senza il pagamento di alcun corrispettivo da parte del conferitario, oppure a titolo oneroso, dietro pagamento di un prezzo.

Effetti del conferimento

Il conferimento di proprietà o diritti reali determina il trasferimento del bene o del diritto dal conferente al conferitario, con tutti i suoi diritti e oneri. Il conferitario diviene l’unico ed esclusivo titolare del bene o del diritto conferito, potendone disporre in piena libertà, nei limiti previsti dalla legge.

Tutela dei creditori

Il conferimento di proprietà o diritti reali può essere soggetto ad impugnazione da parte dei creditori del conferente, se sussistono i presupposti previsti dalla legge (ad esempio, frode creditoria).

Consulenza professionale

In considerazione della complessità della materia, è consigliabile sempre rivolgersi ad un professionista legale per ricevere assistenza nella predisposizione dell’atto di conferimento e per tutelare i propri diritti.

Casi pratici

Il conferimento di proprietà o diritti reali trova applicazione in diverse casistiche concrete, tra cui:

  • Donazione di beni mobili o immobili: un soggetto trasferisce gratuitamente un bene ad un altro, ad esempio per spirito di liberalità o per motivi familiari.
  • Costituzione di usufrutto: un soggetto concede ad un altro il diritto di godere di un bene, pur non potendone disporre.
  • Concessione di servitù: un soggetto concede ad un altro il diritto di utilizzare un proprio bene in un modo determinato, ad esempio per il passaggio o per la costruzione di un manufatto.
  • Conferimento di beni in società: un soggetto apporta un bene o un diritto ad una società in cambio di una partecipazione al suo capitale sociale.

 

Aggiornamenti

La disciplina del conferimento di proprietà o diritti reali è soggetta a modifiche nel tempo, pertanto è consigliabile consultare le fonti normative e la giurisprudenza più recenti per avere un quadro completo e aggiornato della materia.

Conclusioni

Il conferimento di proprietà o diritti reali è un istituto giuridico di grande importanza, che consente di trasferire beni e diritti tra soggetti con diverse finalità. La complessità della materia rende opportuno l’affidamento ad un professionista legale per la redazione dell’atto di conferimento e per la tutela dei propri diritti.

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