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mercoledì 15 Gennaio 2025
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Contratto di sponsorizzazione: guida completa per associazioni culturali e sportive

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Il contratto di sponsorizzazione rappresenta un accordo fondamentale per le associazioni culturali e sportive per reperire le risorse necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi. Attraverso questo strumento, le associazioni ottengono un supporto economico o in natura da parte di aziende o enti privati, in cambio di visibilità e promozione del marchio dello sponsor.

Elementi essenziali del contratto

Un contratto di sponsorizzazione ben strutturato deve contenere i seguenti elementi essenziali:

  • Identificazione delle parti: nome, sede e codice fiscale di entrambe le parti (associazione e sponsor).
  • Oggetto del contratto: definizione chiara e dettagliata delle prestazioni che lo sponsor si impegna a fornire (es. contributo economico, fornitura di beni o servizi) e delle attività che l’associazione si obbliga a svolgere a favore dello sponsor (es. visibilità del marchio, promozione del brand).
  • Durata del contratto: stabilire la data di inizio e di fine del contratto.
  • Corrispettivo: specificare l’ammontare del contributo economico o il valore dei beni/servizi forniti dallo sponsor.
  • Modalità di pagamento: indicare le tempistiche e le modalità di pagamento del corrispettivo.
  • Obblighi dell’associazione: elencare in modo preciso le attività che l’associazione si impegna a svolgere per promuovere il marchio dello sponsor (es. apposizione del logo su materiale pubblicitario, menzioni durante eventi, utilizzo del marchio su sito web e social media).
  • Obblighi dello sponsor: specificare le modalità con cui lo sponsor potrà beneficiare della visibilità garantita dall’associazione (es. utilizzo del logo, partecipazione a eventi, inserzioni pubblicitarie).
  • Clausole di risoluzione: definire le condizioni che possono portare alla risoluzione anticipata del contratto (es. mancato rispetto degli obblighi da parte di una delle due parti, eventi di forza maggiore).
  • Foro competente: stabilire il foro competente in caso di controversie.

Oltre agli elementi essenziali, il contratto può includere anche altre clausole, come:

  • Clausola di esclusiva: per impedire allo sponsor di stipulare accordi di sponsorizzazione con altre associazioni operanti nello stesso settore.
  • Clausola di riservatezza: per tutelare le informazioni sensibili di entrambe le parti.
  • Clausola di subsponsorizzazione: per consentire all’associazione di stipulare accordi di sponsorizzazione con altri soggetti.

 

Esempio di contratto di sponsorizzazione

È possibile trovare online diversi esempi di contratti di sponsorizzazione già predisposti, che possono essere utilizzati come base per redigere il proprio accordo. Tuttavia, è sempre consigliabile avvalersi della consulenza di un legale per personalizzare il contratto in base alle specifiche esigenze dell’associazione e dello sponsor.

Disciplina fiscale

I proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione sono considerati reddito da sponsorizzazione ai fini fiscali. L’associazione dovrà quindi includere questi importi nella propria dichiarazione dei redditi e assoggettarli a tassazione.

Consigli utili

  • Redigere un contratto chiaro e completo: è fondamentale che il contratto sia redatto in modo chiaro e completo, in modo da evitare fraintendimenti e tutelare i diritti di entrambe le parti.
  • Definire obiettivi misurabili: gli obiettivi di visibilità e promozione del marchio dello sponsor devono essere definiti in modo misurabile, in modo da poter valutare l’efficacia della campagna di sponsorizzazione.
  • Mantenere una comunicazione aperta e costante: è importante mantenere una comunicazione aperta e costante con lo sponsor, per informarlo sulle attività svolte e per raccogliere feedback.
  • Rispettare gli obblighi contrattuali: è fondamentale rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti, per evitare di incorrere in sanzioni o azioni legali.

 

Conclusione

Il contratto di sponsorizzazione rappresenta un importante strumento per le associazioni culturali e sportive per reperire le risorse necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi. Redigendo un contratto completo e ben strutturato, e rispettando gli obblighi contrattuali assunti, le associazioni possono instaurare relazioni di collaborazione proficue e durature con gli sponsor.

Casa di cura e di riposo: associazione di promozione sociale in regime fiscale ONLUS

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Le case di cura e di riposo per anziani possono assumere la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS) e beneficiare del regime fiscale agevolato ONLUS. Per ottenere questo riconoscimento, è necessario che l’ente svolga attività di interesse sociale a favore dei propri associati e di terzi, senza scopo di lucro.

Requisiti per la qualificazione come ONLUS

Per qualificarsi come ONLUS, una casa di cura e di riposo deve rispettare i seguenti requisiti:

  • Statuto conforme: lo statuto dell’ente deve essere conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di ONLUS. In particolare, lo statuto deve specificare le finalità di solidarietà sociale che l’ente persegue e le attività che svolge per raggiungerle.
  • Attività di interesse sociale: l’ente deve svolgere almeno una delle attività di interesse sociale elencate nell’articolo 10, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 460/1997. Tra le attività di interesse sociale rilevanti per le case di cura e di riposo si possono includere:
    • assistenza sociale e socio-sanitaria;
    • promozione culturale e sociale;
    • tutela dei diritti civili, sociali e politici dei cittadini;
    • assistenza ai minori;
    • tutela degli anziani;
    • protezione civile;
  • Assenza di scopo di lucro: l’ente non deve avere scopo di lucro, il che significa che i suoi utili non possono essere distribuiti ai soci.
  • Trasparenza: l’ente deve tenere regolarmente i libri contabili e predisporre il bilancio annuale.
  • Pubblicità dei bilanci: i bilanci dell’ente devono essere depositati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito web dell’ente.

 

Vantaggi del regime fiscale ONLUS

Le case di cura e di riposo che assumono la forma di APS e ottengono la qualificazione come ONLUS possono beneficiare di una serie di vantaggi fiscali, tra cui:

  • Esenzione dall’Ires: l’ente è esente dal pagamento dell’imposta sul reddito delle imprese (Ires) sui propri redditi.
  • Esenzione dall’Imu: l’ente è esente dal pagamento dell’imposta municipale unica (Imu) sugli immobili utilizzati per lo svolgimento delle proprie attività.
  • Riduzione dell’Irap: l’ente beneficia di una riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
  • Agevolazioni fiscali per i donatori: le persone fisiche e le imprese che effettuano donazioni a favore di ONLUS possono beneficiare di detrazioni fiscali.

 

Adempimenti per le ONLUS

Le case di cura e di riposo che assumono la forma di APS e ottengono la qualificazione come ONLUS devono adempiere a una serie di obblighi, tra cui:

  • Presentare la domanda di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS: la domanda deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate telematicamente.
  • Predisporre il bilancio annuale e la relazione di missione: il bilancio annuale e la relazione di missione devono essere depositati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito web dell’ente.
  • Conservare la documentazione relativa alle attività svolte: l’ente deve conservare la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di 10 anni.

 

Considerazioni finali

L’assunzione della forma giuridica di APS e l’ottenimento della qualificazione come ONLUS possono rappresentare un’importante opportunità per le case di cura e di riposo per anziani. I vantaggi fiscali e gli altri benefici previsti dalla normativa possono consentire agli enti di reperire le risorse necessarie per svolgere al meglio la propria attività e per raggiungere i propri obiettivi. Tuttavia, è importante ricordare che per beneficiare di questi vantaggi è necessario che gli enti rispettino tutti i requisiti e gli obblighi previsti dalla legge.

APS, ASD e SSD: come non pagare l’IVA sulla locazione di un immobile strumentale

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Le Associazioni Pro-Sociali (APS), le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che utilizzano un immobile come sede strumentale per lo svolgimento delle proprie attività possono beneficiare dell’esenzione IVA sul canone di locazione a determinate condizioni.

Requisiti per l’esenzione IVA

  • L’immobile deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente. Non è ammesso l’utilizzo dell’immobile per finalità commerciali o per il perseguimento di scopi di lucro.
  • L’ente deve essere in possesso della documentazione che attesta l’utilizzo esclusivo dell’immobile per le attività istituzionali. Tale documentazione può includere, ad esempio, il verbale di assemblea che approva il bilancio preventivo con la specifica destinazione dell’immobile, il regolamento di utilizzo dell’immobile, le delibere relative all’organizzazione di eventi e attività presso l’immobile.
  • L’ente deve rispettare i limiti di spesa previsti per le attività accessorie. Le attività accessorie, come ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande, devono essere svolte in modo marginale e non devono superare determinati limiti di ricavo.

 

Come usufruire dell’esenzione IVA

Per usufruire dell’esenzione IVA sulla locazione di un immobile strumentale, l’ente deve:

  • Compilare un contratto di locazione con il locatore in cui sia espressamente indicata l’esenzione IVA. Il contratto deve specificare che l’immobile è locato all’ente per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e che il canone di locazione è esente da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 8, del DPR n. 633 del 1972.
  • Comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuto esercizio dell’opzione per l’esenzione IVA. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato stipulato il contratto di locazione.

 

Vantaggi dell’esenzione IVA

L’esenzione IVA sulla locazione di un immobile strumentale rappresenta un significativo vantaggio economico per le APS, ASD e SSD, in quanto permette loro di risparmiare l’importo dell’IVA sul canone di locazione.

Casi di esclusione dall’esenzione IVA

L’esenzione IVA non si applica nei seguenti casi:

  • L’immobile è locato da un soggetto non residente in Italia.
  • L’ente svolge attività commerciali in modo prevalente.
  • L’ente non rispetta i limiti di spesa previsti per le attività accessorie.

Istruttori sportivi: guida fiscale e previdenziale per aprire la Partita IVA

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Aprire la Partita IVA è un passo fondamentale per gli istruttori sportivi che vogliono operare in maniera professionale e autonoma. In questo articolo, forniremo una guida completa e aggiornata sugli aspetti fiscali e previdenziali di questa scelta, illustrando i requisiti, le procedure e le agevolazioni previste per la categoria.

Quando è obbligatoria la Partita IVA per gli Istruttori Sportivi?

L’obbligo di apertura della Partita IVA per gli Istruttori Sportivi si verifica in presenza di due condizioni:

  • Redditi derivanti da attività sportiva superiori a 15.000 euro annui: Se i compensi derivanti dall’attività di istruttore sportivo superano il limite di 15.000 euro annui, è obbligatorio aprire la Partita IVA. Questo limite si riferisce al reddito netto, ovvero all’incasso totale al netto delle spese sostenute per l’esercizio dell’attività.
  • Prestazioni di lavoro sportivo occasionali: Anche se i redditi derivanti dall’attività di istruttore sportivo non superano i 15.000 euro annui, è comunque consigliabile aprire la Partita IVA se si effettuano prestazioni di lavoro sportivo occasionali per enti o associazioni sportive. In questo caso, infatti, l’ente o l’associazione è obbligato ad applicare l’imposta sostitutiva del 20% sui compensi erogati all’istruttore, il quale dovrà comunque provvedere al pagamento delle relative imposte e contributi.

 

Regime Fiscale per gli Istruttori Sportivi con Partita IVA

Gli Istruttori Sportivi con Partita IVA possono operare in due regimi fiscali:

  • Regime forfettario: Questo regime è vantaggioso per chi ha un volume d’affari non elevato (fino a 65.000 euro annui) e consente di applicare una imposta sostitutiva unica che comprende IRPEF, addizionali locali e IVA. Il regime forfettario prevede inoltre un esonero dalla tenuta della contabilità ordinaria e dalla presentazione della dichiarazione IVA.
  • Regime semplificato: Questo regime è adatto a chi ha un volume d’affari superiore ai 65.000 euro annui o che non rientra nei requisiti del regime forfettario. Il regime semplificato prevede la tenuta della contabilità semplificata e il pagamento delle imposte tramite il regime di cassa.

 

Gestione Previdenziale per gli Istruttori Sportivi con Partita IVA

Gli Istruttori Sportivi con Partita IVA sono iscritti alla Gestione Separata INPS, che garantisce loro la copertura previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia e la cessazione dell’attività lavorativa. I contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS sono a carico sia del lavoratore che del committente, con aliquote che variano a seconda del regime fiscale adottato.

Agevolazioni Previdenziali per gli Istruttori Sportivi

Per gli Istruttori Sportivi sono previste alcune agevolazioni previdenziali, tra cui:

  • Riduzione del 50% dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS: Questa riduzione è applicabile per i primi 5 anni di attività e per i successivi 3 anni se il reddito imponibile non supera i 30.000 euro annui.
  • Esenzione dal contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Gli Istruttori Sportivi con Partita IVA sono esonerati dal pagamento del contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro se il loro reddito imponibile non supera i 35.000 euro annui.

 

Come Aprire la Partita IVA per gli Istruttori Sportivi

Per aprire la Partita IVA, gli Istruttori Sportivi devono seguire questi passaggi:

  • Compilare il modulo telematico di richiesta di iscrizione all’Agenzia delle Entrate.
  • Inviare il modulo telematico all’Agenzia delle Entrate.
  • Effettuare il pagamento della tassa di concessione governativa.
  • Iscriversi alla Gestione Separata INPS.

2 per mille alle Associazioni Culturali

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orru.valentina111@gmail.com

Il 2 per mille rappresenta un’importante opportunità per i contribuenti italiani di sostenere le organizzazioni non profit che operano in svariati ambiti di interesse sociale. Tra queste, figurano le Associazioni Culturali, che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e diffusione della cultura sul territorio.

Cosa sono le Associazioni Culturali ammesse al 2 per mille?

Possono beneficiare del 2 per mille le Associazioni Culturali che rispettano i seguenti requisiti:

  • Iscrizione all’apposito elenco tenuto presso il Ministero della Cultura. L’elenco è consultabile online sul sito web del Ministero.
  • Svolgimento di attività di interesse sociale in materia di cultura. Le attività ammesse comprendono, a titolo esemplificativo, la promozione e la diffusione del patrimonio culturale, la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali, l’educazione e la formazione in ambito culturale.
  • Rispetto di criteri di trasparenza e democraticità. Le Associazioni devono adottare statuti che prevedano la partecipazione attiva dei soci alla vita dell’ente e devono pubblicare sul proprio sito web o su un altro sito web facilmente accessibile al pubblico il bilancio annuale e altre informazioni rilevanti.

 

Come destinare il 2 per mille a un’Associazione Culturale

Per destinare il 2 per mille a un’Associazione Culturale, è necessario compilare la dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF) e apporre la propria firma e il codice fiscale dell’Associazione prescelta nell’apposita sezione dedicata al 2 per mille.

Esempio:

Se si desidera destinare il 2 per mille all’Associazione Culturale “X”, con codice fiscale 1234567890, è necessario apporre la propria firma e il codice fiscale “1234567890” nel riquadro dedicato al 2 per mille delle Associazioni Culturali presente nella dichiarazione dei redditi.

Scadenze e modalità di erogazione dei contributi

  • Scadenza per la scelta: La scelta del 2 per mille deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Erogazione dei contributi: I contributi raccolti vengono erogati alle Associazioni Culturali dal Ministero della Cultura entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento della scelta.

 

Vantaggi per le Associazioni Culturali

Il 2 per mille rappresenta un’importante fonte di finanziamento per le Associazioni Culturali, permettendo loro di:

  • Realizzare progetti e attività culturali.
  • Promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita culturale.
  • Consolidare la propria autonomia e indipendenza.

 

Vantaggi per i contribuenti

I contribuenti che scelgono di destinare il 2 per mille a un’Associazione Culturale possono:

  • Sostenere concretamente la cultura italiana.
  • Contribuire alla crescita e allo sviluppo del proprio territorio.
  • Effettuare una scelta consapevole e trasparente.

Spese della palestra dei figli: quando e come sono detraibili nella dichiarazione dei redditi

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Le spese per l’iscrizione dei figli in palestra possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi, ma a determinate condizioni. Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti da rispettare per poter beneficiare di questa agevolazione.

Quando le spese sono detraibili

Le spese per l’iscrizione in palestra dei figli sono detraibili nella dichiarazione dei redditi se i figli hanno un’età compresa tra i 5 e i 18 anni (anni compiuti nell’anno di riferimento). La detrazione spetta anche ai figli a carico che hanno compiuto 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, ma solo per la quota di spesa relativa al periodo in cui erano ancora minorenni.

Requisiti per la detrazione

Per poter detrarre le spese per l’iscrizione in palestra dei figli, è necessario che siano rispettati i se

guenti requisiti:

  • Le spese devono essere sostenute per l’iscrizione a palestre, piscine, associazioni sportive e altri impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Non sono detraibili le spese per l’iscrizione a centri benessere, centri termali o altre strutture che non hanno come finalità principale la pratica sportiva.
  • Le spese devono essere documentate con fatture o ricevute. La documentazione deve riportare il nome e il cognome del figlio, l’importo della spesa, la data di pagamento e i dati identificativi della palestra o dell’associazione sportiva.
  • I figli devono essere iscritti all’associazione o alla palestra a proprio nome. Non è possibile detrarre le spese per l’iscrizione di un familiare adulto.

 

Come detrarre le spese

Le spese per l’iscrizione in palestra dei figli possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi nel modello 730 o nel modello Redditi PF. La detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa e deve essere indicata nei righi E8-E10 del modello 730 o nei righi RP8-RP13 del modello Redditi PF.

Limite di detrazione

L’ammontare massimo delle spese detraibili per ciascun figlio è di 210 euro. La detrazione spetta per il 19% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 40 euro per ogni figlio.

Esempio

Se un genitore ha sostenuto una spesa di 150 euro per l’iscrizione del figlio in palestra, potrà detrarre il 19% di questa spesa, ovvero 28,50 euro.

Casi particolari

  • Figli con disabilità: per i figli con disabilità grave, la detrazione per le spese di iscrizione in palestra è pari al 26% delle spese sostenute, senza alcun limite di importo.
  • Famiglie numerose: le famiglie con almeno quattro figli a carico possono detrarre le spese per l’iscrizione in palestra dei figli fino a un massimo di 420 euro.

 

Consigli

  • Conservare la documentazione delle spese sostenute per l’iscrizione in palestra dei figli.
  • Indicare correttamente le spese nella dichiarazione dei redditi.
  • In caso di dubbi, è possibile consultare il sito web dell’Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un professionista.

Requisiti per la qualificazione delle Onlus

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Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) rappresentano una categoria di enti no profit che operano in svariati ambiti di interesse sociale, con il fine di perseguire finalità di solidarietà sociale. Per poter beneficiare di agevolazioni fiscali e normative, le ONLUS devono necessariamente rispettare determinati requisiti di natura strutturale, organizzativa e gestionale.

Requisiti statutari

Lo statuto dell’ente deve necessariamente:

  • Definire in modo chiaro e univoco le finalità di solidarietà sociale che l’ente intende perseguire. Le finalità devono essere specifiche, concrete e coerenti con i settori di attività ammessi per le ONLUS.
  • Stabilire che i proventi dell’ente debbano essere utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale. È vietato la distribuzione di utili o avanzi di gestione ai propri associati, fondatori o aderenti.
  • Prevedere la devoluzione del patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento, ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità.
  • Stabilire le modalità di nomina e di revoca dei membri degli organi sociali. I membri degli organi sociali non possono ricevere compensi per il loro lavoro, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
  • Prevedere l’obbligo di tenuta di una contabilità regolare e di redazione di un bilancio annuale.

 

Requisiti organizzativi

L’ente deve:

  • Avere una struttura organizzativa idonea al perseguimento delle proprie finalità. La struttura organizzativa deve essere adeguata alle dimensioni e alla complessità dell’ente e deve essere in grado di garantire un’efficiente gestione delle attività.
  • Essere dotato di un organo di amministrazione composto da un numero minimo di membri. Il numero minimo di membri dell’organo di amministrazione varia a seconda della forma giuridica dell’ente.
  • Avere un rappresentante legale. Il rappresentante legale può essere una persona fisica o un’altra organizzazione.
  • Avere sede in Italia. La sede dell’ente deve essere situata nel territorio dello Stato italiano.

 

Requisiti gestionali

L’ente deve:

  • Gestire le proprie attività in modo trasparente, efficiente ed efficace. La gestione dell’ente deve essere basata su principi di trasparenza, efficienza ed efficacia.
  • Tenere una contabilità regolare e redigere un bilancio annuale. La contabilità dell’ente deve essere conforme alle disposizioni di legge e il bilancio annuale deve essere redatto in modo chiaro e completo.
  • Sottoporsi a controlli da parte degli organi competenti. Gli organi competenti al controllo delle ONLUS sono l’Agenzia delle Entrate e gli enti locali.

Oltre ai requisiti sopraelencati, le ONLUS devono anche rispettare alcuni obblighi di comunicazione. In particolare, le ONLUS sono tenute a:

  • Pubblicare sul proprio sito web o su un altro sito web facilmente accessibile al pubblico lo statuto, il bilancio annuale e le altre informazioni previste dalla normativa.
  • Presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione annuale delle ONLUS.

Il rispetto di tutti i requisiti e obblighi sopraelencati è fondamentale per poter mantenere la qualificazione di ONLUS e per beneficiare delle relative agevolazioni fiscali e normative.

ONLUS: I settori di attività

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Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) rappresentano una categoria di enti no profit che operano in svariati ambiti di interesse sociale, con il fine di perseguire finalità di solidarietà sociale. Per poter beneficiare di agevolazioni fiscali e normative, le ONLUS devono necessariamente svolgere le proprie attività in uno o più dei seguenti settori di attività:

Assistenza sociale e socio-sanitaria

Comprende l’erogazione di servizi e interventi a favore di persone in stato di bisogno, fragilità o disagio, con l’obiettivo di promuovere il loro benessere e la loro autonomia. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Assistenza a minori, anziani, disabili
  • Sostegno a persone senza fissa dimora
  • Interventi di reinserimento sociale
  • Servizi di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza
  • Attività di prevenzione e riabilitazione

 

Assistenza sanitaria

Comprende la realizzazione di attività e servizi sanitari, sia direttamente che in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Gestione di strutture sanitarie e socio-sanitarie
  • Erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali e domiciliari
  • Servizi di assistenza domiciliare
  • Attività di prevenzione e promozione della salute
  • Sostegno a persone con malattie rare o croniche

 

Beneficenza

Comprende la raccolta di fondi e la loro erogazione a favore di soggetti in stato di bisogno o per il perseguimento di finalità di interesse sociale. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Raccolta di fondi per progetti di sviluppo in paesi in via di sviluppo
  • Erogazione di aiuti a persone colpite da calamità naturali
  • Sostegno a enti e organizzazioni che operano in settori di particolare fragilità
  • Finanziamento di borse di studio o di progetti di ricerca scientifica

 

Istruzione

Comprende la realizzazione di attività e servizi finalizzati alla formazione e all’educazione, sia in ambito scolastico che extrascolastico. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Gestione di scuole, asili nido e centri di formazione
  • Realizzazione di corsi di istruzione e formazione professionale
  • Attività di educazione non formale e informale
  • Sostegno a studenti e ricercatori

 

Formazione

Comprende la realizzazione di attività e servizi finalizzati all’acquisizione di competenze e conoscenze, sia in ambito lavorativo che personale. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Corsi di aggiornamento professionale
  • Attività di formazione per il reinserimento lavorativo
  • Seminari e convegni su tematiche di interesse sociale
  • Progetti di educazione alla cittadinanza e all’intercultura

 

Sport dilettantistico

Comprende la promozione e la diffusione della pratica sportiva a livello dilettantistico, con particolare attenzione ai giovani e ai soggetti svantaggiati. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Gestione di società e associazioni sportive
  • Organizzazione di eventi e manifestazioni sportive
  • Attività di formazione per istruttori e allenatori
  • Sostegno a giovani atleti e squadre sportive

 

Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico

Comprende la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Restauro e valorizzazione di beni culturali
  • Organizzazione di mostre, eventi e visite guidate
  • Attività di educazione al patrimonio culturale
  • Ricerca e studi sul patrimonio artistico e storico

 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente e dell’ecosistema

Comprende la tutela, la promozione e la valorizzazione dell’ambiente e dell’ecosistema. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Interventi di salvaguardia e riqualificazione ambientale
  • Educazione ambientale e sensibilizzazione sui temi ecologici
  • Promozione di stili di vita sostenibili
  • Ricerca e studi sull’ambiente e l’ecosistema

 

Ricerca scientifica

Comprende la realizzazione di attività di ricerca scientifica in svariati campi del sapere. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Finanziamento di progetti di ricerca
  • Borse di studio per ricercatori
  • Organizzazione di convegni e seminari
  • Pubblicazione di articoli scientifici

 

Tutela dei diritti civili

Comprende la promozione e la difesa dei diritti civili, politici, sociali e culturali di tutti i cittadini. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Attività di sensibilizzazione e informazione sui diritti civili
  • Assistenza legale e supporto a persone vittime di discriminazioni o violazioni dei diritti
  • Promozione di campagne di sensibilizzazione e advocacy
  • Ricerca e studi sui temi dei diritti civili

 

È importante sottolineare che questa elencazione non è esaustiva. Esistono infatti numerose altre attività che possono essere svolte dalle ONLUS nell’ambito dei settori sopraelencati. L’importante è che le attività siano effettivamente finalizzate al perseguimento di finalità di solidarietà sociale e che siano svolte in modo trasparente, efficiente ed efficace.

Guida fiscale alle donazioni ed erogazioni liberali ad associazioni ed enti non profit

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Le erogazioni liberali e le donazioni rappresentano strumenti preziosi per sostenere le attività di enti non profit, associazioni e organizzazioni che operano in svariati ambiti di interesse sociale. Oltre al nobile fine di supportare cause meritevoli, tali erogazioni possono godere di agevolazioni fiscali per i soggetti eroganti, sia persone fisiche che imprese.

Detrazione e deduzione: le due principali forme di agevolazione

Le agevolazioni fiscali previste per le donazioni ed erogazioni liberali si distinguono principalmente in due categorie:

  • Detrazione: consiste in una riduzione diretta dell’imposta sul reddito (IRPEF o IRES) calcolata sull’ammontare donato. La detrazione è fruibile dalle persone fisiche e dagli enti commerciali.
  • Deduzione: comporta una riduzione del reddito imponibile ai fini del calcolo dell’imposta. La deduzione è riservata esclusivamente alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa e agli enti commerciali.

 

Enti beneficiari

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, le erogazioni liberali e le donazioni devono essere effettuate a favore di enti e organizzazioni che risultano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Tra i soggetti ammessi figurano:

  • Organizzazioni di volontariato (ODV)
  • Associazioni di promozione sociale (APS)
  • Enti del Servizio Civile Nazionale (SC)
  • Onlus
  • Enti ecclesiastici
  • Fondazioni
  • Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
  • Società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD a r.l.)

 

Limiti di importo

Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali e le donazioni sono soggette a dei limiti di importo che variano a seconda del tipo di erogazione e del soggetto erogante.

Erogazioni in denaro

  • Detrazione IRPEF: 30% dell’ammontare donato, per un importo massimo di 30.000 euro annui.
  • Deduzione IRES: 30% dell’ammontare donato, senza limiti di importo.

Erogazioni in beni diversi dal denaro

  • Detrazione IRPEF: 10% del valore del bene donato, per un importo massimo di 15.000 euro annui.
  • Deduzione IRES: 10% del valore del bene donato, senza limiti di importo.

Erogazione in favore di ODV e APS:

  • La detrazione IRPEF sale al 35% per le erogazioni in denaro effettuate a favore di ODV e APS.

 

Documentazione necessaria

Per fruire delle agevolazioni fiscali, è necessario conservare la documentazione che attesta l’avvenuta erogazione liberale o donazione. La documentazione richiesta varia a seconda del tipo di erogazione e del soggetto erogante. In generale, è consigliabile conservare:

  • Ricevuta rilasciata dall’ente beneficiario
  • Copia del bonifico bancario o postale
  • Fattura o altra documentazione che attesti il valore del bene donato

 

Modalità di pagamento

Le erogazioni liberali e le donazioni possono essere effettuate mediante diverse modalità:

  • Bonifico bancario o postale
  • Carta di credito
  • Assegno bancario o circolare
  • Versamento in contanti (solo per importi fino a 30 euro)

 

Consigli utili

  • Verificare sempre l’iscrizione dell’ente beneficiario al RUNTS prima di effettuare l’erogazione.
  • Conservare la documentazione che attesta l’avvenuta erogazione.
  • In caso di dubbi o per maggiori informazioni, consultare il sito web dell’Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un professionista abilitato.

 

Conclusione

Le erogazioni liberali e le donazioni rappresentano un importante strumento di sostegno per le organizzazioni non profit e, al tempo stesso, una vantaggiosa opportunità per i soggetti eroganti di beneficiare di agevolazioni fiscali. Grazie a questa guida, i contribuenti possono ora compiere scelte consapevoli e informate sulle loro erogazioni, contribuendo al contempo al bene comune.

Il 5 per mille: cos’è, come funziona e a chi destinarlo

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Il 5 per mille è una quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che lo Stato italiano destina a sostegno di organizzazioni non profit che operano in diversi settori di interesse sociale. Si tratta di un meccanismo di sostegno volontario, che permette ai contribuenti di scegliere a quali enti destinare una parte delle proprie tasse, senza alcun onere aggiuntivo.

Come funziona il 5 per mille

Ogni anno, con la presentazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono decidere di destinare il 5 per mille a una o più organizzazioni non profit tra quelle che risultano iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La scelta è libera e può essere effettuata indicando il codice fiscale dell’ente prescelto nell’apposito spazio presente nel modello di dichiarazione.

A chi destinare il 5 per mille

Sono numerose le organizzazioni che possono beneficiare dei contributi del 5 per mille. Tra queste:

  • Organizzazioni di volontariato: che operano in settori come l’assistenza sociale, la tutela dei diritti, la promozione culturale, la protezione ambientale e la cooperazione internazionale.
  • Organizzazioni non profit: che svolgono attività di ricerca scientifica, istruzione, formazione e riabilitazione.
  • Enti ecclesiastici: che operano in ambiti di carità e beneficenza.
  • Associazioni sportive: che promuovono la pratica sportiva e l’educazione fisica, in particolare tra i giovani.

 

Come scegliere l’organizzazione a cui destinare il 5 per mille

La scelta dell’organizzazione a cui destinare il 5 per mille è un gesto di grande valore che permette di sostenere cause e valori in cui si crede. Per facilitare la scelta, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un elenco online di tutti gli enti ammessi a ricevere il 5 per mille, completo di informazioni sulle loro attività e sugli obiettivi perseguiti.

Vantaggi del 5 per mille

Oltre al valore etico e sociale di sostenere cause di interesse pubblico, il 5 per mille non comporta alcun onere aggiuntivo per i contribuenti. Si tratta infatti di una quota di IRPEF che lo Stato verserebbe comunque alle casse erariali, e che invece può essere destinata a sostenere le organizzazioni prescelte dai cittadini.

Come versare il 5 per mille

Il versamento del 5 per mille avviene automaticamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Non è necessario effettuare alcun bonifico o pagamento diretto all’organizzazione beneficiaria.

Scadenze e adempimenti

La scadenza per il 5 per mille coincide con quella della presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso di invio telematico della dichiarazione, la scelta dell’organizzazione a cui destinare il 5 per mille può essere effettuata direttamente online.

Controlli e trasparenza

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli rigorosi sull’utilizzo dei fondi raccolti con il 5 per mille. Le organizzazioni beneficiarie sono tenute a rendicontare l’impiego dei contributi ricevuti e a rispettare criteri di trasparenza e buona gestione.

Il 5 per mille: un gesto di solidarietà e di partecipazione

Il 5 per mille rappresenta un’importante opportunità per i cittadini di contribuire attivamente al benessere della collettività e di sostenere le organizzazioni che si impegnano a promuovere il bene comune. Un gesto di solidarietà e di partecipazione che, oltre a dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno, permette di rafforzare il legame tra cittadini e società civile.

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