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domenica 12 Gennaio 2025
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Bonus Transizione 5.0: incentivi per la digitalizzazione e la sostenibilità delle imprese

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Apertura delle Prenotazioni per il Credito d’Imposta

A partire dalle ore 12 del 7 agosto 2024, le imprese italiane possono prenotare il credito d’imposta “Transizione 5.0”, destinato a sostenere investimenti innovativi nel biennio 2024-2025.

Le imprese devono confermare l’effettuazione degli ordini accettati dai venditori, accompagnati da un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione dei beni.

 

Obiettivi e Contesto Normativo

Il bonus è stato istituito per promuovere la digitalizzazione e la transizione ecologica delle aziende. Questo incentivo rientra nel quadro del decreto direttoriale del 6 agosto 2024, emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

Il decreto fa riferimento a un precedente decreto interministeriale del 24 luglio 2024, che attua le disposizioni dell’articolo 38 del Decreto Legge 19/2024, legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

 

Vantaggi per le Imprese

Le imprese che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 realizzano nuovi investimenti in progetti innovativi, volti a ridurre i consumi energetici del 3% per le strutture produttive o del 5% per i processi produttivi, possono beneficiare del credito d’imposta.

La misura mira a favorire le “transizioni gemelle” digitale e green dei processi produttivi, con una dotazione finanziaria complessiva di 6,3 miliardi di euro.

 

Progetti e Spese Ammissibili

Il credito d’imposta copre investimenti in beni materiali e immateriali che favoriscono la transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.

Tra questi rientrano software, sistemi e piattaforme per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici, oltre a investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale.

 

Beneficiari e Modalità di Accesso

Tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dal settore economico o dalla dimensione, possono accedere all’incentivo. Tuttavia, devono rispettare specifici requisiti, come la conformità alle normative sulla sicurezza e il regolare pagamento dei contributi previdenziali.

 

Procedura di Accesso al Credito

Le imprese devono prenotare il credito d’imposta tramite una piattaforma informatica dedicata, accessibile con SPID, e presentare una certificazione preventiva che attesti la riduzione dei consumi energetici prevista. Successivamente, devono confermare la realizzazione degli investimenti e inviare la documentazione necessaria entro 30 giorni dalla prenotazione.

 

Utilizzo del Credito d’Imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, entro il 31 dicembre 2025. Eventuali crediti residui possono essere riportati in avanti e utilizzati in cinque quote annuali di pari importo.

 

Supporto Tecnico

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy offre un servizio di supporto tecnico per l’accesso alla procedura informatica tramite il portale “Transizione 5.0”.

Reverse Charge e commercio di oro: condizioni e limiti applicativi

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18326 del 4 luglio 2024, ha chiarito che il meccanismo del reverse charge nel commercio di metalli preziosi può essere applicato solo quando la rivendita dell’oro è destinata a processi industriali, come la fusione.

In tutti gli altri casi, come la vendita a consumatori finali, si applica il regime del margine.

 

Reverse Charge vs. Regime del Margine

Nel settore del commercio di oro, il reverse charge può essere utilizzato esclusivamente quando la cessione è finalizzata alla fusione o a ulteriori trasformazioni del metallo. Se l’oro è venduto direttamente a consumatori finali, il regime del margine è quello appropriato. Questo regime speciale, disciplinato dall’articolo 36 del Decreto Legge n. 41/1995, si applica alla tassazione della differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita del bene, anziché sull’intero valore del bene stesso.

 

Condizioni per l’Applicazione del Reverse Charge

Il meccanismo del reverse charge, previsto dall’articolo 17 del DPR n. 633/1972, trasferisce l’obbligo del pagamento dell’IVA dal venditore all’acquirente, ma solo in determinate operazioni, generalmente per prevenire l’evasione fiscale.

Tuttavia, per poter applicare il reverse charge nel commercio dell’oro, devono essere soddisfatte specifiche condizioni: il venditore deve essere iscritto all’albo degli operatori professionali del mercato dell’oro e l’oro ceduto deve essere destinato a processi industriali di trasformazione.

 

Il Caso Specifico: Controllo e Accertamento

Il caso oggetto della sentenza della Cassazione ha riguardato un’orefice che applicava il reverse charge alla vendita di oggetti d’oro. Dopo un controllo della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’applicazione errata del reverse charge, sostenendo che il corretto regime fiscale da applicare fosse quello del margine, poiché l’oro era venduto a consumatori finali e non destinato a fusione.

 

Decisioni Giudiziarie e Conferme Normative

Sia la Commissione Tributaria Provinciale di Torino che la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte hanno confermato che il reverse charge non poteva essere applicato nel caso specifico, ribadendo l’obbligo di rispettare le condizioni normative previste.

La Corte di Cassazione ha ulteriormente consolidato questo orientamento, sottolineando che il reverse charge si applica solo quando l’oro venduto è destinato a processi che avviano un nuovo ciclo economico, come la fusione.

 

Conclusione: Legittimità dell’Accertamento

La Corte di Cassazione ha dunque confermato la legittimità dell’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, in quanto la contribuente non aveva dimostrato che l’oro venduto fosse destinato a operatori industriali per la trasformazione. Questo chiarimento rafforza la necessità di applicare il corretto regime fiscale nel commercio dell’oro, in base alla destinazione finale dei beni.

Deducibilità degli interessi passivi: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha confermato la deducibilità degli interessi passivi correlati a ritardi nel pagamento di imposte come l’IRES e l’IRAP, anche se tali interessi derivano da atti di conciliazione tributaria o accertamento con adesione. Questa posizione è stata ribadita in un recente documento di prassi e in una risposta a un interpello specifico.

 

Interessi Passivi e Deducibilità Fiscale

Gli interessi passivi pagati in seguito a ritardi nel versamento dell’IRES e dell’IRAP, originati da atti di conciliazione o di accertamento con adesione, sono deducibili dai relativi imponibili fiscali. Il calcolo della deducibilità deve avvenire secondo le modalità previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), senza che rilevi la causa che ha generato tali interessi. Questo principio è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 172 del 20 agosto 2024.

 

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

La risposta è stata fornita a una società che aveva sottoscritto atti di conciliazione e adesione con l’Agenzia delle Entrate per risolvere contestazioni relative ai prezzi di trasferimento. La società aveva versato le imposte maggiorate e gli interessi per il ritardato pagamento, e successivamente ha richiesto se tali interessi fossero deducibili dai suoi imponibili IRES e IRAP. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già espresso nella risposta n. 541/2022, sottolineando che la deducibilità degli interessi passivi deve essere determinata secondo le regole del TUIR, senza considerare l’origine o la natura dell’onere a cui sono associati.

 

Precedenti e Conferme Normative

Questo principio non è nuovo: già nel 2001, con la risoluzione n. 178, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che il TUIR non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in base all’evento che li ha generati o alla natura dell’onere cui essi sono accessori. La relazione ministeriale illustrativa del TUIR aveva altresì riconosciuto la deducibilità degli interessi passivi, anche se accessori all’imposta, evidenziando la loro natura specifica.

 

Conclusione: Autonomia degli Interessi Passivi

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il sistema normativo del TUIR riconosce l’autonomia funzionale degli interessi passivi, rendendoli deducibili senza limitazioni particolari. Questo chiarimento offre alle imprese una maggiore certezza nel trattamento fiscale degli interessi passivi legati a ritardi nei pagamenti tributari.

Nuova ripartizione delle competenze giuridiche nell’UE: Il tribunale dell’Unione assume nuove funzioni

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A partire dal 1° ottobre 2024, il Tribunale dell’Unione europea acquisirà nuove competenze per la gestione di domande di pronuncia pregiudiziale relative a specifiche materie, tra cui il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto doganale, la classificazione tariffaria delle merci e i diritti di accisa. Questa modifica, introdotta dal regolamento (UE Euratom) 2024/2019, rappresenta un cambiamento significativo nel sistema giuridico dell’Unione europea.

 

Nuovo Ruolo del Tribunale dell’Unione Europea

Il regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 12 agosto 2024, stabilisce che il Tribunale dell’Unione europea sarà competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale riguardanti sei specifiche materie. Queste includono il sistema comune dell’IVA, i diritti di accisa, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, la compensazione dei passeggeri in caso di problemi nei trasporti, e il sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra.

 

Rafforzamento delle Competenze della Corte di Giustizia UE

La Corte di giustizia dell’Unione europea continuerà a mantenere la propria competenza su questioni di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto e della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Questi argomenti, di carattere “trasversale”, rimangono sotto la giurisdizione esclusiva della Corte, anche se parzialmente collegati alle materie specifiche ora assegnate al Tribunale.

 

Motivazioni e Obiettivi del Cambiamento

Il trasferimento delle competenze al Tribunale è stato motivato dalla necessità di gestire l’aumento del numero e della complessità delle domande di pronuncia pregiudiziale. La Corte di giustizia ha deciso di sfruttare l’opportunità offerta dall’articolo 256, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) per trasferire alcune competenze al Tribunale, al fine di concentrarsi su casi più complessi e delicati.

 

Procedura e Compatibilità con il Tfue

Per garantire la certezza del diritto, il regolamento ha chiaramente definito le materie di competenza del Tribunale. Le questioni che richiedono un’interpretazione del diritto dell’Unione secondo l’articolo 267 del Tfue devono essere inizialmente presentate alla Corte di giustizia, che poi deciderà se trasferirle al Tribunale. Se il Tribunale si ritiene incompetente a trattare un caso, lo rinvierà alla Corte di giustizia per una decisione definitiva.

 

Entrata in Vigore delle Nuove Disposizioni

Le nuove competenze pregiudiziali del Tribunale dell’Unione europea entreranno in vigore per le domande pendenti al 1° ottobre 2024. Da questa data, il Tribunale gestirà le questioni relative alle materie specifiche a meno che la Corte di giustizia non decida di occuparsene direttamente, soprattutto in situazioni che riguardano principi generali del diritto unionale o questioni “trasversali”.

Proroga della Rivalutazione Fiscale: nuove scadenze per terreni e partecipazioni

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Il decreto-legge Omnibus, entrato in vigore il 10 agosto 2024, ha esteso i termini per formalizzare la scelta dell’agevolazione fiscale sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni, senza modificarne la sostanza.

La legge di bilancio 2024 ha confermato la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di terreni edificabili, agricoli e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024, con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% entro il 30 giugno. Tuttavia, il decreto Omnibus (Dl 113/2024) ha posticipato questa scadenza al 30 novembre 2024.

L’agevolazione, originariamente introdotta dalla legge n. 448/2001 e riproposta nella legge di bilancio 2024, permette a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti di rideterminare il costo fiscale dei beni posseduti, pagando un’imposta del 16%. Per perfezionare l’operazione, è necessaria una perizia effettuata da un professionista abilitato e il deposito della stessa entro il 30 novembre 2024.

 

Perizia e Rivalutazione

La perizia è un passaggio cruciale per usufruire dell’agevolazione. Deve essere eseguita da professionisti come commercialisti, periti commerciali, ingegneri o agronomi, a seconda del bene in questione. Se la perizia è commissionata dalla società in cui è detenuta la partecipazione, la spesa è deducibile. In caso contrario, il costo si aggiunge al valore rivalutato.

 

Modalità di Pagamento

L’imposta sostitutiva del 16% può essere pagata in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% sulle rate successive alla prima.

Il pagamento va effettuato entro il 30 novembre 2024 tramite il modello F24 telematico, utilizzando i codici tributo specifici per partecipazioni e terreni.

Terzo bando del PNRR ‘Parco Agrisolare’: opportunità per le Imprese agricole del Mezzogiorno

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È stato avviato il terzo bando della misura PNRR ‘Parco Agrisolare’, destinato alle imprese agricole del Mezzogiorno. Il bando prevede una dotazione di 250 milioni di euro e si rivolge a progetti localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, evidenziando come essa rappresenti un’opportunità chiave per le imprese agricole del Sud Italia.

L’obiettivo è migliorare la sostenibilità del settore e ridurre i costi energetici, che attualmente incidono per circa il 20% sui costi variabili delle aziende.

 

Il bando conferma le novità introdotte nel 2023, come il contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili. Le imprese potranno anche optare per soluzioni di autoconsumo condiviso e partecipare in forma aggregata. Sarà possibile installare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli, con una potenza massima di 1.000 kWp per impianto e una spesa massima per beneficiario di 2.330.000 euro.

 

Tempistiche per le domande

Le domande dovranno essere presentate sul portale del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. dal 16 settembre al 14 ottobre 2024. Le richieste saranno esaminate tra ottobre e dicembre 2024, con l’obiettivo di assegnare l’intera dotazione finanziaria di 2,35 miliardi di euro entro la fine dell’anno, in linea con le scadenze europee.

Il ministro Lollobrigida ha concluso sottolineando come il successo della misura dimostri la possibilità di promuovere la produzione di energia rinnovabile senza compromettere la destinazione agricola dei terreni.

Cassazione: addio alle sanzioni dell’Agenzia delle Entrate

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Una notizia straordinaria sta facendo tirare un sospiro di sollievo a moltissimi cittadini italiani. Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che potrebbe cambiare il destino di molti contribuenti sanzionati dall’Agenzia delle Entrate.

Questa sentenza, che segnerà un precedente importante, ha infatti annullato una sanzione, stabilendo un principio giuridico che sarà applicabile in casi simili in futuro.

L’Agenzia delle Entrate, dipendente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha il compito di accertare e riscuotere i tributi dovuti dai contribuenti italiani, imponendo sanzioni in caso di violazioni. Tuttavia, con questa nuova sentenza, qualcosa è cambiato: in alcuni casi specifici, i cittadini potranno evitare di pagare le sanzioni. Ma cosa è successo esattamente? Approfondiamo i dettagli.

 

La Sentenza della Cassazione che Ferma l’Agenzia delle Entrate

La sentenza in questione è la numero 12648/2024, pubblicata il 9 maggio di quest’anno. Da quel giorno, i cittadini che si trovano nella stessa situazione del contribuente coinvolto in questa vicenda possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Il caso riguarda un contribuente italiano che doveva versare una somma relativa all’IRPEF dell’anno 2011. L’Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento tre anni dopo, e il contribuente aveva ottenuto la dilazione del debito.

Tuttavia, un piccolo ritardo nel pagamento ha fatto scattare la sanzione, portando il contribuente a contestare la decisione.

 

Tre Giorni di Ritardo con Conseguenze Inaspettate

Il contribuente, che aveva dilazionato il pagamento, ha effettuato un versamento con tre giorni di ritardo. L’Agenzia delle Entrate ha subito contestato il mancato rispetto della scadenza, ma il contribuente ha sostenuto che il pagamento era stato effettuato in una data diversa, come previsto per quel mese.

La controversia è giunta prima alla Commissione Tributaria Regionale siciliana, che ha respinto il ricorso dell’Agenzia, affermando che il pagamento era avvenuto comunque prima della scadenza della rata successiva. Successivamente, la Corte di Cassazione ha confermato l’errore del contribuente, ma ha applicato il principio della “scusabilità”.

Questo principio riconosce che, in presenza di impedimenti o incongruenze negli atti, il contribuente può cadere in errore in buona fede, escludendo così l’obbligo di pagare la sanzione.

Con questa decisione, la Cassazione ha stabilito un importante precedente, offrendo una nuova speranza a tutti coloro che si trovano in situazioni simili.

Nuove Competenze per il Tribunale dell’Unione Europea: Dal 1° Ottobre 2024, Cambiano le Regole per le Pronunce Pregiudiziali

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A partire dal 1° ottobre 2024, si assisterà a un significativo cambiamento nell’assetto delle competenze all’interno del sistema giudiziario dell’Unione Europea. Il Tribunale dell’Unione Europea acquisirà la responsabilità di trattare le domande di pronuncia pregiudiziale in sei specifiche aree di diritto. Tra queste, spiccano il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto doganale, la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, e i diritti di accisa.

La modifica è stata formalizzata attraverso il regolamento (UE Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’11 aprile 2024.

Questo regolamento ha introdotto una revisione sostanziale dello statuto della Corte di giustizia dell’UE, con l’intento di redistribuire in modo più efficiente le competenze pregiudiziali sancite dall’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

 

Il Ruolo Centrale della Corte di Giustizia UE nell’Interpretazione del Diritto Comunitario

L’articolo 267 del TFUE attribuisce alla Corte di giustizia dell’Unione Europea il compito cruciale di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione dei trattati e sugli atti adottati dalle istituzioni europee. Questo meccanismo di pronuncia pregiudiziale rappresenta uno strumento essenziale per garantire l’uniformità del diritto comunitario all’interno degli Stati membri. In particolare, è spesso utilizzato in materia di IVA, dove i tribunali nazionali degli Stati membri si rivolgono alla Corte di giustizia per assicurarsi che la loro normativa nazionale sia applicata in conformità con la legislazione dell’Unione Europea.

 

Le Materie di Competenza del Tribunale dell’Unione Europea

Il nuovo articolo 50-ter dello statuto della Corte di giustizia, introdotto dal regolamento 2024/2019, assegna al Tribunale dell’Unione Europea la competenza esclusiva su determinate materie pregiudiziali. Queste includono il sistema comune dell’IVA, i diritti di accisa, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, la compensazione e l’assistenza ai passeggeri in caso di disservizi nei trasporti, e il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

 

Obiettivi e Vantaggi del Nuovo Assetto

Questo trasferimento di competenze non è casuale, ma risponde a esigenze precise. Negli ultimi anni, la Corte di giustizia è stata sempre più sovraccaricata da un numero elevato di domande di pronuncia pregiudiziale, molte delle quali complesse e delicate. La decisione di assegnare al Tribunale UE la competenza su queste specifiche materie mira a sgravare la Corte di giustizia, consentendole di focalizzarsi su questioni di maggiore rilevanza e complessità, mantenendo al contempo l’elevato livello di qualità e coerenza delle sue decisioni.

 

Ripartizione delle Competenze e Compatibilità con il TFUE

Il regolamento non si limita a trasferire competenze, ma le ripartisce con precisione per rispettare il principio di certezza del diritto. Le materie delegate al Tribunale dell’Unione Europea sono state selezionate in modo da permettere una chiara e circoscritta individuazione delle competenze, in linea con l’articolo 256, paragrafo 3, del TFUE. Inoltre, queste materie sono state scelte in considerazione della consolidata giurisprudenza che la Corte di giustizia ha già sviluppato nel corso degli anni, facilitando così il lavoro del Tribunale.

 

Ambito Procedurale e Coordinamento tra le Giurisdizioni

Nonostante il trasferimento di competenze, rimane ferma la necessità di presentare le domande di pronuncia pregiudiziale in materia di diritto dell’Unione esclusivamente alla Corte di giustizia. Questo è previsto per garantire certezza del diritto e celerità nelle decisioni, evitando che siano i giudici nazionali a determinare quale organo giurisdizionale sia competente. Tuttavia, una volta che la Corte accerta che una domanda riguarda una delle materie specifiche elencate, la trasmette al Tribunale dell’Unione Europea, il quale la esaminerà secondo le modalità stabilite nel suo regolamento di procedura.

 

Decorrenza delle Nuove Competenze Pregiudiziali

Le nuove competenze pregiudiziali del Tribunale dell’Unione Europea entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2024 e si applicheranno a tutte le domande pendenti a quella data. Da quel momento, il Tribunale sarà incaricato di trattare questioni riguardanti, ad esempio, l’IVA e i diritti di accisa, a meno che la Corte di giustizia, per ragioni di rispetto dei principi generali del diritto unionale o di questioni “trasversali”, non decida di avocare a sé la trattazione di tali domande.

Il reverse charge nel settore energetico: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle entrate ha fornito nuove indicazioni in merito all’applicazione del meccanismo del reverse charge (inversione contabile) nel settore delle cessioni di gas ed energia elettrica.

Proroga e ambito di applicazione

Il reverse charge, introdotto per contrastare l’evasione fiscale, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026. Esso si applica, tra le altre, alle cessioni di gas ed energia elettrica effettuate a soggetti passivi rivenditori o a soggetti che utilizzano i beni nel territorio italiano.

Aggiornamenti dei prezzi e reverse charge

Un punto cruciale chiarito dall’Agenzia riguarda i casi in cui, a seguito di un aggiornamento dei prezzi, si verifichi un aumento della base imponibile su cessioni di energia elettrica avvenute prima del 2015. In questi casi, i maggiori compensi ricevuti dovranno essere fatturati applicando l’Iva in modo ordinario, in quanto in origine non era stato applicato il reverse charge.

Principio di diritto e coerenza con la normativa

Questa interpretazione si basa sul principio di diritto n. 2/2024 e trova fondamento nella normativa vigente. L’Agenzia ribadisce che il reverse charge rappresenta una deroga alle regole ordinarie e che, in generale, l’obbligo di versare l’Iva grava sul cessionario o committente e non sul cedente o prestatore.

Esclusioni

Il regime del reverse charge non si applica alle note di credito emesse prima dell’entrata in vigore del meccanismo stesso.

In sintesi

L’Agenzia delle Entrate, con il suo ultimo principio di diritto, ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione del reverse charge nel settore energetico, garantendo una maggiore certezza giuridica per i contribuenti.

Decreto Omnibus: Novità fiscali e proroghe

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Il decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024, noto come “decreto Omnibus”, introduce una serie di novità nel panorama fiscale italiano. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale due giorni dopo, il provvedimento si compone di 22 articoli e due allegati, affrontando diverse tematiche, tra cui il credito d’imposta per investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES), il regime fiscale dei “neo residenti”, il settore sportivo, l’Iva e le proroghe di alcuni termini normativi.

Zes unica: più risorse e adempimenti integrativi

Il decreto amplia le risorse stanziate per il credito d’imposta relativo agli investimenti nelle ZES e introduce un adempimento integrativo per gli operatori economici che hanno già presentato la richiesta. Entro il 2 dicembre 2024, dovranno inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, attestando la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2024.

Regime opzionale “neo residenti”: raddoppia l’imposta sostitutiva

Per i soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia dopo il 10 agosto 2024 e optano per il regime fiscale dei “neo residenti”, l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero raddoppia, passando da 100.000 a 200.000 euro.

Settore sportivo: proroghe e nuove agevolazioni

Il decreto proroga le agevolazioni Iva per le associazioni sportive dilettantistiche e introduce un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari nel settore sportivo. Inoltre, viene estesa l’aliquota Iva agevolata al 5% per i cavalli vivi destinati a finalità non alimentari.

Lavoratori frontalieri: nuova imposta sostitutiva

Per alcuni lavoratori frontalieri che risiedono nei Comuni indicati nell’allegato al decreto, è possibile optare per una nuova imposta sostitutiva sui redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera.

Adeguamento delle esistenze di magazzino e rivalutazione di terreni e partecipazioni

Il decreto proroga i termini per l’adeguamento delle esistenze di magazzino e per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, introdotti dalla legge di bilancio 2024.

In sintesi, il decreto Omnibus apporta diverse novità nel panorama fiscale italiano, offrendo nuove opportunità e proroghe per imprese e cittadini.

Per una comprensione più approfondita delle disposizioni, si consiglia di consultare il testo integrale del decreto e di rivolgersi a un professionista del settore.

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