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Approvazione del modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti

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Approvazione del modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti

Provvedimento del 13 settembre 2011.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate  nel seguito del presente provvedimento;

 

Dispone:

1. Approvazione del modello  di domanda  di definizione  delle liti  fiscali pendenti di cui all’art. 39, comma 12, lett. B), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge 15 luglio 2011, n. 111

Con il presente provvedimento è approvato,  unitamente alle relative istruzioni, l’allegato modello di domanda  per la  definizione delle liti fiscali pendenti da presentare, secondo le modalità che verranno illustrate nel prosieguo, ai sensi dell’art. 39, comma 12, del decreto-legge  6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge 15 luglio 2011, n. 111.       1. 1 La domanda di definizione di cui al punto 1 deve essere utilizzata dai soggetti che, ai sensi dell’art. 39, comma 12, sopra  citato, intendono definire le liti fiscali di valore non superiore a  20. 000 euro  in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie o al  Giudice ordinario  in ogni  grado  del giudizio e anche a seguito di rinvio.

2. Descrizione e contenuto del modello

Il modello di domanda di cui al  punto 1 si  compone  del frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento  dei dati personali, e  delle sezioni nelle quali vanno riportati i  dati necessari  ad  identificare il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il soggetto che presenta la domanda, se diverso dal primo, e  la lite  fiscale oggetto di definizione.

3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

3. 1 Il modello di cui al punto 1 verrà reso disponibile  gratuitamente dall’Agenzia  delle entrate in  formato elettronico  sul  sito   internet www. Agenziaentrate. Gov. It. La data a decorrere dalla quale il modello sarà reso disponibile all’utenza verrà resa nota con successiva comunicazione.

3. 2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a  quello approvato con il presente provvedimento e rechi  l’indirizzo  del  sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

3. 3 Il modello può essere  riprodotto con  stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.

3. 4 La stampa del modello va effettuata nel rispetto della  conformità grafica secondo le caratteristiche tecniche di cui all’Allegato A.

4. Modalità di presentazione della domanda

4. 1 Per ciascuna lite fiscale autonoma è presentata all’Agenzia  delle entrate una distinta domanda di definizione di cui al punto 1 esclusivamente in via telematica da  parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia  delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui  ai  commi 2–bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

In  alternativa, l’invio  può  essere effettuato  rivolgendosi  a qualsiasi Direzione provinciale dell’Agenzia delle  entrate,  a cui va consegnata la domanda debitamente compilata e sottoscritta. In ogni caso  la domanda va consegnata in  tempo utile all’esecuzione  della tempestiva trasmissione telematica. Resta ferma la facoltà dell’intermediario  di non accettare l’incarico.

4. 2 La trasmissione telematica della domanda è effettuata  utilizzando il prodotto di compilazione a cui  gli  utenti  abilitati  all’utilizzo dei canali Entratel o Fisconline potranno accedere gratuitamente  attraverso  il sito internet www. Agenziaentrate. Gov. It. La data a partire dalla quale  sarà possibile procedere alla compilazione e alla trasmissione telematica della domanda di definizione verrà resa nota con successiva comunicazione.

4. 3 è fatto comunque  obbligo,  sia ai  soggetti  incaricati  della trasmissione telematica sia alla Direzione provinciale  dell’Agenzia  delle entrate che effettua l’invio telematico  su  richiesta  del  soggetto interessato, di rilasciare allo stesso una copia cartacea della  domanda di definizione, predisposta con l’utilizzo del prodotto informatico di cui  al precedente punto 4. 2, contenente anche il riquadro relativo all’impegno alla trasmissione telematica.

4. 4 I medesimi soggetti di cui al precedente punto 4. 3 sono, altresì, obbligati a consegnare al soggetto interessato copia della comunicazione trasmessa  per via telematica dall’Agenzia  delle  entrate, che attesta l’avvenuto ricevimento della domanda e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della stessa.

4. 5 La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dall’istante e dal soggetto eventualmente incaricato della  trasmissione telematica,  deve essere conservata a cura dell’istante fino alla definitiva conclusione della lite, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione  provvisoria in  pendenza  di  giudizio,  sia  in sede  di definizione della lite pendente.

Modalità di versamento

5. 1 Per ciascuna lite fiscale  autonoma è effettuato entro il 30 novembre 2011 un separato versamento.

5. 2 Le somme  dovute  per la  definizione delle  liti sono versate mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, qualunque sia il tipo di tributo a cui la lite si riferisce. è esclusa in ogni caso la compensazione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. 3 Le indicazioni specifiche per la compilazione del modello F24 sono state stabilite con risoluzione del 5 agosto 2011,  n. 82/E, che ha istituito il codice tributo per il versamento delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti ed il codice identificativo relativo al “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”.

5. 4 La definizione si perfeziona mediante l’integrale pagamento  delle somme dovute entro il  termine  indicato nel precedente punto 5. 1 e la successiva presentazione della domanda di definizione cui al punto 1 entro il termine fissato dall’art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011. Qualora non ci siano somme da versare, la definizione si perfeziona mediante la sola presentazione della domanda.

5. 5 In  caso  di errore scusabile  commesso  dal contribuente,  la Direzione regionale o provinciale competente comunica la differenza  dovuta per la regolarizzazione, con le modalità previste dall’art. 60 del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o dall’art.   14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, o  dall’art. 3,  comma 4, del decreto-legge 15 settembre 1990,  n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. Tali somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal giorno  successivo  al termine per  il versamento fissato dell’art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, sono versate con le modalità previste ai punti 5. 2. E 5. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Motivazioni

Ai sensi dell’art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge 15 luglio 2011, n. 111, “le  liti fiscali di valore non superiore a 20. 000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi  alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di  giudizio e  anche  a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del  soggetto  che  ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con  il pagamento  delle somme determinate ai sensi dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ”. La lettera f) del predetto comma 12 dispone che “con uno  o  più  provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate  sono  stabilite le modalità  di versamento, di presentazione della domanda  di  definizione ed ogni  altra disposizione applicativa del presente comma”.

Il presente provvedimento è emanato ai sensi di quest’ultima disposizione legislativa.      Riferimenti normativi

a) Disposizioni  riguardanti  l’Agenzia  delle  Entrate ed  il  suo Direttore Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 57,  62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a) e 73, comma 4. Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente le modalità di avvio delle  Agenzie fiscali e l’istituzione del  ruolo   speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria  a  norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.   Statuto dell’Agenzia delle entrate (artt. 5, comma 1 e 6, comma 1).   Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Disposizioni riguardanti la definizione delle liti fiscali Art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, con modificazioni, dalla  legge 15 luglio 2011, n. 111. Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Chiusura  delle  liti fiscali pendenti”.

Allegato A

 

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello     Il modello deve essere predisposto su  fogli singoli, di  formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:     larghezza: cm 21,0;    altezza: cm 29,7.

è consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola,  di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

è  altresì consentita  la riproduzione e  l’eventuale  compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato  A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri  tipi di  stampanti che  comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.      Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza  con  quello approvato con il  presente provvedimento,  anche  per  quanto  riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.      Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura  la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

 

Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni

La carta utilizzata per il modello deve essere di colore  bianco  con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni     I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al  fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di un’area grafica che ha le seguenti dimensioni:     altezza 65 sesti di pollice;     larghezza 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale  rispetto  ai  bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro).

 

Colori

Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato  il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).

Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero  e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).

Sanatoria delle Liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate

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Sanatoria delle Liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate

E’ possibile chiedere la definizione delle liti fiscali, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore ad €.  20. 000,00 (ventimila/00) e pendenti al 1° maggio 2011 davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio (articolo 39, comma 12 del decreto legge 98/2011).

Sanatoria delle Liti pendenti con Agenzia delle Entrate

Per la chiusura delle liti è necessario versare, in unica soluzione, un importo agevolato entro il 30 novembre 2011. La richiesta per la definizione del contenzioso deve essere, invece, presentata o trasmessa entro il 2 aprile 2012.

Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Sono sospesi, sempre fino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

La procedura si può ritenere conclusa soltanto se il pagamento è stato effettuato per intero e la domanda è stata presentata entro i termini previsti.

Fa eccezione l’ipotesi in cui non ci siano somme da pagare. In questo caso la definizione si perfeziona semplicemente con l’invio dell’istanza entro i termini previsti.

Art. 39 del Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98 (Manovra correttiva 2011)- pubblicato in Gazzetta Ufficiale con n. 155 del 6 luglio 2011 Serie Generale

Art. 39 “Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria”

 

Entrata in vigore:
17 settembre 2011

1. Al fine  di  assicurare  una  maggiore  efficienza  del  sistema  della

giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà  del  corpo

giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:

a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;

b) incrementare la presenza nelle Commissioni  tributarie  regionali  di

giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi,  militari,  e

contabili in servizio o a riposo ovvero  tra  gli  avvocati  dello  Stato  a

riposo;

c)  ridefinire  la  composizione  del  Consiglio  di  presidenza   della

giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di

autogoverno delle magistrature.

2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto  legislativo  31

dicembre 1992,  n.   545,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le

seguenti modifiche:

a) all’articolo 4, comma 1, lettera  a)  le  parole:  “amministrativi  o

militari”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “amministrativi,  militari  e

contabili”;

b) all’articolo 5, comma 1, lettera  a)  le  parole:  “amministrativi  o

militari”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “amministrativi,  militari  e

contabili”;

c) all’articolo 8, comma 1:

1) la lettera f) è soppressa;

2) la lettera i) è  sostituita  dalla  seguente:  “i)  coloro  che  in

qualsiasi  forma,  anche  se  in  modo  saltuario  o  accessorio  ad   altra

prestazione, esercitano la consulenza  tributaria,  detengono  le  scritture

contabili e redigono i bilanci,  ovvero  svolgono  attività  di  consulenza,

assistenza  o  di  rappresentanza,  a  qualsiasi  titolo   e   anche   nelle

controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni

di contribuenti, di società di riscossione  dei  tributi  o  di  altri  enti

impositori;”;

3) la lettera m) è soppressa;

4) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: “m-bis) coloro che  sono

iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli  e  il  personale  dipendente

individuati nell’articolo 12 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.

546, e successive modificazioni. “;

5) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

     «1-bis.   Non  possono  essere  componenti  di  commissione  tributaria

provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo  grado  o  gli

affini in primo  grado  di  coloro  che,  iscritti  in  albi  professionali,

esercitano, anche in forma non individuale, le  attività  individuate  nella

lettera i) del comma 1 nella regione e  nelle  province  confinanti  con  la

predetta regione dove ha sede la  commissione  tributaria  provinciale.   Non

possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i

coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in  primo

grado di coloro che, iscritti in albi professionali,  esercitano,  anche  in

forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma  1

nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero  nelle

regioni con essa confinanti. All’accertamento della sussistenza delle  cause

di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il  Consiglio

di Presidenza della giustizia tributaria. »;

 

6) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole: “i coniugi,” sono aggiunte

le seguenti: ” i conviventi,”;

d) all’articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Per le commissioni tributarie regionali  i  posti  da  conferire

sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza  in  tali

commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati  ordinari,

amministrativi, militari e contabili, in servizio o  a  riposo,  ovvero  gli

avvocati dello Stato, a riposo. “;

e) all’articolo 15, comma 1:

1) le parole:  “e  sull’andamento  dei  servizi  di  segreteria”  sono

soppresse;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il  seguente:  “Il  Presidente  di

ciascuna commissione  tributaria  segnala  alla  Direzione  della  giustizia

tributaria del Dipartimento delle  finanze  del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e  l’efficienza

dei servizi di segreteria della propria commissione. “;

3) nel terzo periodo, dopo le parole: “sull’attività”  è  aggiunta  la

seguente: “giurisdizionale”;

f) all’articolo 17, il comma 2-bis) è sostituito dal  seguente:  “2-bis.

Il Consiglio  di  Presidenza  elegge  nel  suo  seno  un  presidente  tra  i

componenti eletti dal Parlamento. “;

g) all’articolo 24:

1) la lettera m) è sostituita dalla seguente: “m) esprime  parere  sul

decreto di cui all’articolo 13, comma 1;”;

2) al comma 2,  dopo  la  parola:  “funzionamento”  sono  inserite  le

seguenti: “dell’attività giurisdizionale” e dopo la parola: “ispezioni” sono

inserite le seguenti: “nei confronti del personale giudicante”.

3. I giudici tributari che alla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto versano nelle condizioni di  incompatibilità  di  cui  al  comma  2,

lettera c), del presente articolo, comunicano la cessazione delle  cause  di

incompatibilità entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di  Presidenza  della

giustizia tributaria, nonché alla Direzione della giustizia  tributaria  del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle  finanze.   In

caso  di  mancata  rimozione   nel   termine   predetto   delle   cause   di

incompatibilità, i giudici decadono. Scaduto il  termine  di  cui  al  primo

periodo, il Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia  tributaria  procede

all’esame di tutte le posizioni dei  giudici,  diversi  da  quelli  indicati

nell’articolo 4 , comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  31  dicembre

1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di accertare  la  corretta

applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.

4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  i  posti  vacanti

alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il  Consiglio  di

Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data,  apposite

procedure ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,

n. 545, senza previo espletamento della procedura di  cui  all’articolo  11,

comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la  copertura  di  960  posti

vacanti presso le commissioni tributarie. Conseguentemente le  procedure  di

cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di  entrata  in

vigore del presente decreto sono revocate.   I  concorsi  sono  riservati  ai

soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 4 , comma 1, lettera

a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio,  che  non

prestino già servizio presso le predette commissioni. Ai  fini  del  periodo

precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo  al

momento dell’indizione dei concorsi. (3)

5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro  il

periodo  di  imposta  successivo  a  quello  di  riferimento  si   intendono

concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo  11

del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di  cui

all’articolo 2 , comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e

successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente

di  sezione  e  di  vice  Presidente  di   sezione,   hanno   diritto   alla

corresponsione del compenso fisso e variabile di  cui  all’articolo  13   del

predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.

7.   Previo  accordo  tra  il  Ministero  della  difesa  ed  il   Ministero

dell’economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze armate che

risulti in esubero può essere distaccato,  con  il  proprio  consenso,  alle

segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco deve  essere  preceduto

da una valutazione, da parte del dirigente  del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze territorialmente competente, delle esperienze professionali  e

dei  titoli  di  studio  vantati  dall’interessato  diretta   ad   accertare

l’idoneità dello stesso a svolgere  le  funzioni  proprie  delle  qualifiche

professionali che risultano carenti presso le segreterie  delle  commissioni

tributarie.

Il personale distaccato conserva  il  trattamento  economico  in  godimento,

limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e

continuativo, che continuano a gravare sull’amministrazione di appartenenza,

e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata

dal Ministro per la pubblica amministrazione e  l’innovazione,  di  concerto

con i Ministro della  difesa  e  dell’economia  e  delle  finanze.   Ai  fini

dell’invarianza della spesa, con l’accordo di cui al primo periodo,  vengono

individuate le voci  del  trattamento  economico  accessorio  spettanti  per

l’amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili  con  quelle

in godimento.

8.   Ai   fini   dell’attuazione   dei   principi   previsti   dal   codice

dell’amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per

assicurare l’efficienza e la celerità del relativo processo sono  introdotte

le seguenti disposizioni:

a) nell’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  e

successive modificazioni:

1) al comma 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  “comma  seguente”  sono

sostituite dalle seguenti: “comma 2”;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis.   Le  comunicazioni

sono  effettuate  anche  mediante   l’utilizzo   della   posta   elettronica

certificata, ai sensi del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,  e

successive  modificazioni.   Tra  le   pubbliche   amministrazioni   di   cui

all’articolo 2 , comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.   82,  le

comunicazioni possono  essere  effettuate  ai  sensi  dell’articolo  76  del

medesimo decreto legislativo. L’indirizzo di posta  elettronica  certificata

del difensore o delle  parti  è  indicato  nel  ricorso  o  nel  primo  atto

difensivo. “;

b) per l’attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto  del

Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite  le  regole  tecniche

per  consentire  l’utilizzo  delle  tecnologie  dell’informazione  e   della

comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto  legislativo  7

marzo 2005,  n.   82,  e  successive  modificazioni,  nonché  individuate  le

Commissioni tributarie nelle  quali  trovano  gradualmente  applicazione  le

disposizioni di cui alla lettera a);

c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui  alla  lettera

b), le comunicazioni nel processo tributario  sono  effettuate  nei  modi  e

nelle forme previste dalle disposizioni vigenti  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto;

d) con regolamento ai sensi dell’articolo 17 , comma 3,  della  legge  23

agosto 1988, n. 400, emanato  entro  centocinquanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto dal Ministro  dell’economia  e  delle

finanze, sentiti il  DIgitPA  e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento  del

processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,

in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, e successive modificazioni.

9. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  è

inserito il seguente articolo:

«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) – 1. Per le controversie di valore

non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi  dall’Agenzia  delle

entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a  presentare

reclamo secondo le disposizioni  seguenti  ed  è  esclusa  la  conciliazione

giudiziale di cui all’articolo 48.

2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità  del  ricorso.

L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di  cui

al comma 5 dell’articolo 12.

4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’articolo

47-bis.

5. Il reclamo va presentato alla  Direzione  provinciale  o  alla  Direzione

regionale che ha emanato l’atto, le  quali  provvedono  attraverso  apposite

strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli  atti

reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni  di  cui  agli  articoli

12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell’articolo 22, in quanto compatibili.

7. Il reclamo può contenere una motivata proposta  di  mediazione,  completa

della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

8. L’organo  destinatario,  se  non  intende  accogliere  il  reclamo  volto

all’annullamento totale o parziale dell’atto,  nè  l’eventuale  proposta  di

mediazione, formula d’ufficio una  proposta  di  mediazione  avuto  riguardo

all’eventuale  incertezza  delle  questioni   controverse,   al   grado   di

sostenibilità della  pretesa  e  al  principio  di  economicità  dell’azione

amministrativa. Si applicano le disposizioni  dell’articolo  48,  in  quanto

compatibili.

9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento  del

reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli

effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono  dalla

predetta data. Se l’Agenzia  delle  entrate  respinge  il  reclamo  in  data

antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento  del  diniego.   In

caso di accoglimento parziale del  reclamo,  i  predetti  termini  decorrono

dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a

rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma  pari  al  50  per

cento delle  spese  di  giudizio  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  del

procedimento   disciplinato   dal   presente   articolo.    Nelle    medesime

controversie, fuori  dei  casi  di  soccombenza  reciproca,  la  commissione

tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra  le  parti

solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella  motivazione,

che hanno indotto  la  parte  soccombente  a  disattendere  la  proposta  di

mediazione. “.

10. Ai rappresentanti dell’ente che concludono la mediazione  o  accolgono

il reclamo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 7, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122.

11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano  con  riferimento  agli

atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

12. Al fine di ridurre il  numero  delle  pendenze  giudiziarie  e  quindi

concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita

gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali  di  valore  non

superiore a 20. 000 euro in cui è parte  l’Agenzia  delle  entrate,  pendenti

alla data del 1° maggio  2011  dinanzi  alle  commissioni  tributarie  o  al

giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a  seguito  di  rinvio,

possono essere definite, a domanda  del  soggetto  che  ha  proposto  l’atto

introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi

dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002,  n.   289.   A  tale  fine,  si

applicano le disposizioni di cui al citato  articolo  16,  con  le  seguenti

specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il  30

novembre 2011 in unica soluzione;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012;

c) le liti fiscali che possono essere definite  ai  sensi  del  presente

comma sono sospese fino al 30  giugno  2012.   Per  le  stesse  sono  altresì

sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la  proposizione  di  ricorsi,

appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in

riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

d) gli uffici competenti trasmettono  alle  commissioni  tributarie,  ai

tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro  il

15 luglio 2012,  un  elenco  delle  liti  pendenti  per  le  quali  è  stata

presentata domanda di  definizione.   Tali  liti  sono  sospese  fino  al  30

settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della

domanda di definizione ed il  pagamento  integrale  di  quanto  dovuto  deve

essere depositata entro il 30 settembre 2012.   Entro  la  stessa  data  deve

essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione;

e) restano comunque dovute per intero le somme relative al  recupero  di

aiuti di Stato illegittimi;

f) con uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle  entrate

sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda  di

definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

13. Al fine di razionalizzare il  sistema  di  riscossione  delle  entrate

patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed economicità, entro il

31 dicembre 2011, con decreto del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze

sono stabilite le modalità  per  il  trasferimento,  anche  graduale,  delle

attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o  coattiva,

di  entrate  erariali,  diverse  da  quelle  tributarie  e  per   contributi

previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S. P. A. , nonché dalle

società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3,  comma

7,  del  decreto-legge  30  settembre  2005,   n.    203,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.   248,  ad  enti  e  organismi

pubblici muniti di idonee risorse  umane  e  strumentali.   Con  il  medesimo

decreto, tali enti  e  organismi  pubblici  potranno  essere  autorizzati  a

svolgere l’attività di riscossione con le modalità di cui al  regio  decreto

14 aprile 1910, n. 639.

 

Interpello in materia di Erogazioni liberali ad enti non profit e deducibilità integrale per società erogante

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Interpello in materia di Erogazioni liberali ad enti non profit e deducibilità integrale per società erogante

Oggetto:

Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Erogazioni liberali. Art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR.

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’ art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR è stato esposto il seguente   QUESITO    L’Istituto Scientifico ALFA s. R. L. , con sede in … , fa presente di essere un polo d’eccellenza a livello nazionale interamente dedicato alla cura, alla ricerca clinica, biologica e traslazionale e alla formazione in campo oncologico. La partecipazione al capitale sociale di ALFA, società a responsabilità limitata, è costituita, secondo quanto riferito dall’istante, da soci pubblici (per il 53,27 per cento) e privati (per il 46,73 per cento)  in conformità alle disposizioni recate dall’art. 9-bis) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Ciò posto ALFA chiede se le erogazioni liberali eventualmente effettuate a suo favore possano essere dedotte in capo agli eroganti ai sensi dell’art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR.

 

Soluzione interpretativa prospettata dall’interpellante

L’Istituto Scientifico ALFA ritiene che le erogazioni liberali effettuate in suo favore possano essere integralmente dedotte in capo agli eroganti ai sensi dell’art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR in quanto ritiene di poter essere ricompreso tra “gli enti di ricerca pubblici” espressamente previsti dalle citate disposizioni tra i destinatari delle predette erogazioni, data la pacifica estraneità dello stesso agli altri soggetti citati dalle norme sopra richiamate (Università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca vigilati dal MIUR, ecc. ).   Al riguardo l’istante ritiene, dal punto di vista del requisito soggettivo, di poter essere equiparato ad una struttura pubblica in ragione della sua riconducibilità ad un modello di sperimentazione gestionale che consente espressamente il ricorso alla formula societaria ai sensi dell’art. 9-bis del D. Lgs. N. 502 del 1992.

A sostegno della sua tesi l’istante richiama la risposta al precedente interpello n. … del 2010, nella quale, ad avviso dell’istante, la Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate avrebbe riconosciuto la  natura di “ente pubblico” ad ALFA al fine di riconoscere allo stesso l’applicabilità dell’art. 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601.   L’istante segnala, inoltre, la delibera della Giunta regionale dell’Emilia Romagna del 2009 nella quale è stato espresso l’avviso che ALFA può essere annoverato tra gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. M. 17 dicembre 2004.   ALFA evidenzia, altresì, dal punto di vista del requisito oggettivo, che la ricerca scientifica (soprattutto traslazionale) ha un ruolo di assoluto rilievo nell’ambito della mission perseguita da ALFA e che la stessa viene svolta in un     connubio inscindibile con l’assistenza clinica. L’istante rappresenta, inoltre, di aver attivato il percorso per il riconoscimento come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce che: “Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10  febbraio  2000,  n.    361,  aventi  per  oggetto  statutario  lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali”.

Possono,  pertanto,  beneficiare  della  predetta  deduzione  fiscale,  senza alcun limite, le società e gli altri soggetti passivi dell’IRES che destinano erogazioni liberali ai  soggetti espressamente   previsti dalla citata norma. La medesima norma, inoltre, subordina la deducibilità delle erogazioni in argomento al requisito di carattere oggettivo in base al quale le erogazioni devono essere specificamente effettuate “per il finanziamento della ricerca”.      Per quanto riguarda l’art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR, di cui l’istante chiede parimenti l’applicabilità alle erogazioni effettuate  in suo favore, si fa presente che lo stesso stabilisce che  dal reddito complessivo delle persone fisiche, si deducono senza limiti di importo, se non sono deducibili nella determinazione delle singole categorie di reddito che concorrono a formarlo, “le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali”. Sia l’articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sia l’art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR, sopra riportati, prevedono espressamente che tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali siano inclusi anche gli “enti di ricerca pubblici”, tra i quali l’Istituto Scientifico ALFA ritiene di poter essere ricompreso. L’Istituto, costituito nella forma di società a responsabilità limitata, rappresenta un modello di sperimentazione gestionale ai sensi dell’articolo 9-bis del D. Lgs. N. 30 dicembre 1992, n. 502 (recante Riordino della disciplina in materia sanitaria) secondo il quale: “le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato”.

Lo  stesso  Istituto,  come  riferito  dall’istante, è  in  procinto,  altresì,  di ottenere il riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), disciplinati dal D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 269 e successivamente dal D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, recante il Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a     carattere scientifico, sono, ai sensi dell’art. 1 di quest’ultimo decreto, “enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità”. Dalla disposizione sopra riportata emerge la duplice natura dei predetti Istituti, derivante dalle specifiche finalità di ricerca e sperimentazione nel campo della salute pubblica nonché dall’attività di assistenza sanitaria che si esplica anche in prestazioni di ricovero e cura, peculiari delle strutture ospedaliere. Ciò posto, per la soluzione del quesito in esame è utile far riferimento all’art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che dispone “un credito di imposta a favore delle  imprese  che  finanziano  progetti  di  ricerca,  in  Università  ovvero  enti pubblici di ricerca”.

Al riguardo, infatti, allo scopo di chiarire la definizione di enti pubblici di ricerca, il comma 3 del medesimo art. 1 del DL n. 70 precisa, tra l’altro, che per enti pubblici di ricerca si intendono anche gli “istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”. L’analisi del citato articolo 1 del DL n. 70 del 2011 evidenzia, in effetti, l’intento del legislatore di incentivare, mediante lo strumento fiscale, i finanziamenti a soggetti che diano idonea garanzia di operatività nella realizzazione di progetti di ricerca scientifica, quali, tra gli altri, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia di natura pubblica che privata. La  “ratio” e le finalità della disposizione recata dal citato art. 1 del DL n.   70 del 2011 appaiono sostanzialmente coincidenti con quelle dell’art. 1, comma  353,   della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 10, comma 1, lettera l- quater), del TUIR, disposizioni queste ultime che tendono anch’esse ad incentivare la ricerca scientifica attraverso la leva fiscale.

Per  le  suesposte  argomentazioni, un’interpretazione logico-sistematica, atta a rendere più coerente il regime fiscale agevolativo nell’ambito della ricerca     scientifica, induce a ritenere che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,  sia  pubblici  che  privati,  possano  essere  ricompresi  tra  “gli  enti pubblici  di  ricerca”  destinatari  delle  erogazioni  liberali  previste  dall’art.   1, comma 353, della 23 dicembre 2005, n. 266 e dall’art 10, comma 1, lettera l- quater), del TUIR. Pertanto, l’Istituto Scientifico ALFA potrà essere destinatario delle erogazioni liberali di cui trattasi dal momento in cui sarà perfezionato il procedimento di riconoscimento dello stesso quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Dilazione di pagamento fino a 72 rate per somme iscritte a ruolo

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Dilazione di pagamento fino a 72 rate per somme iscritte a ruolo

A tutela dei cittadini e delle imprese l’articolo 19 del D. P. R. 602 del 1973 prevede che in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente  può richieder all’agente della riscossione che il pagamento delle somme iscritte a ruolo sia ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili, senza  la necessità di prestare alcuna garanzia. Di norma poi,  per gli importi fino ad €. 2. 000,00 (duemila/00) la rateazione può essere concessa fino a 18 rate senza  particolari controlli,  invece, qualora l’importo  iscritto  a ruolo fosse superiore ad €.   50. 000,00 (cinquantamila/00), il riconoscimento di tali  benefici è  subordinato  alla  prestazione  di  idonea  garanzia  mediante   polizza fidejussoria,  fidejussione bancaria o terza ipotesi di garanzia fideiussoria  rilasciata  dai  consorzi  di garanzia collettiva dei fidi   iscritti in appositi elenchi (artt 106 e 107 Testo Unico Bancario). Sempre il  richiamato articolo 19, consente come alternativa alle garanzie fidejussorie esposte il non meno oneroso strumento delle ipoteche per importi iscritti a ruolo superiori alla richiamata soglia dei 50. 000 euro.

Ciò detto facciamo chiarezza sul concetto base, il contribuente in difficoltà va aiutato, supportato e sostenuto, purchè sia meritevole.

Per meritevole si intende che la situazione di temporanea di  obiettiva difficoltà, è quella in cui si trova il contribuente  che nell’impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in unica soluzione è  tuttavia  in grado, di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito, in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.  In pratica,  per le persone fisiche o i titolari di  ditte individuali  in regimi fiscali semplificati si utilizza l‘Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I. S. E. E. ) del nucleo  familiare del contribuente.  Per le società di capitali, di persone e lavoratori autonomi in regime di contabilità ordinaria si tiene conto dei ratios di  bilancio e del rendiconto finanziario,  in particolare è basilare la leva finanziaria (o indice di liquidità). I ratios assumono rilievo perché sono una sintesi di informazioni finanziarie e patrimoniali in merito alla solvibilità del soggetto intesa coma la capacita  di saper far fronte agli impegni finanziari di  breve e medio  termine

 

Richiesta di dilazione

La richiesta di dilazione  deve  essere  redatta  in carta  libera, utilizzando uno dei modelli allegati alla Direttiva Equitalia  (un gruppo di oltre 30 Spa  con partecipazione pubblica – 51% Agenzia delle Entrate e 49% Inps) del 6 ottobre  2008 n. 36 (specifico  per ogni tipo di soggetto richiedente),  e va presentata  all’Agente della riscossione competente.   Una volta concessa la dilazione,  l’agente della riscossione territorialmente competente provvede alla notifica della cartella di pagamento.  Si fa presente che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate  il debitore decade  automaticamente  dal beneficio della rateazione ed è considerato in mora a partire dalla data di scadenza  dell’ultima rata pagata.

Sapere se o come è possibile rateizzare un debito tributario è utile  per cittadini, per  le  imprese ed anche per i Comuni che in tal modo aumentano le probabilità di incassare gli importi iscritti a ruolo riducendo la longevità dei residui attivi (tendente ai dieci anni).

Sintesi Risoluzione N. 98 Agenzia delle Entrate 30 settembre 2011

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Oggetto: Ridenominazione del codice tributo “5248” per il versamento, mediante modello “F24 accise”, di somme dovute all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria in violazione del divieto di partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro 

Con la risoluzione 24 febbraio 2011, n. 23/E, è stato istituito, tra l’altro, il codice tributo “5248” per il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria in violazione del divieto di partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro ai sensi dell’articolo 1, comma 70, della legge del 13 dicembre 2010, n. 220. L’articolo 24, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “Norme in materia di gioco”, al comma 19 prevede che “I periodi secondo, terzo e quarto dell’articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché’ i commi 8 e 8-bis e il primo periodo del comma 9-ter dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.   773,  sono abrogati”. I successivi commi da 20 a 22 dell’articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011,  n.   98,  disciplinano  il  divieto  di  partecipazione  ai  giochi  pubblici  con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.

Ciò premesso, in considerazione della citata evoluzione normativa nella fattispecie in parola, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha manifestato l’esigenza di modificare la descrizione del predetto codice tributo nel modo seguente: “5248”  denominato  “Sanzione  amministrativa  pecuniaria  in violazione del divieto di partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro” In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, per il suddetto codice tributo restano ferme le modalità di compilazione indicate nella risoluzione 24 febbraio 2011, n. 23/E.  

Trattamento fiscale di autovetture, automezzi, motoveicoli, imbarcazioni, aerei da turismo, etc.. ad uso aziendale ed ad uso promiscuo

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Trattamento fiscale di autovetture, automezzi, motoveicoli, imbarcazioni, aerei da turismo, etc.. ad uso aziendale ed ad uso promiscuo

Le spese e  gli  altri  componenti  negativi  relativi  ai  mezzi  di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della  determinazione  dei  relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie

Articolo 164  D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 “Trattamento fiscale di autovetture, autemezzi, motoveicoli, imbarcazioni, aerei da turismo, etc. Ad uso aziendale ed  ad uso promiscuo.

1. Le spese e  gli  altri  componenti  negativi  relativi  ai  mezzi  di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della  determinazione  dei  relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):

a) per l’intero ammontare relativamente:

1) agli  aeromobili  da  turismo,  alle  navi  e  imbarcazioni  da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a)  e  m)  del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati  esclusivamente  come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico [. ];

b) nella misura del 40 per cento relativamente  alle  autovetture  e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato  decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il  cui  utilizzo  è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1).   Tale  percentuale  è elevata all’80 per cento per i veicoli  utilizzati  dai  soggetti  esercenti attività di agenzia o di  rappresentanza  di  commercio.   Nel  caso  di esercizio di arti e professioni in  forma  individuale,  la  deducibilità  è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento ,  limitatamente  ad  un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e  da  associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un  veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della  parte  del  costo  di acquisizione che eccede lire 35 milioni  [euro  18. 075,99;  n. D. R. ]  per  le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni [euro 4. 131,66; n. D. R. ] per  i motocicli, lire  4  milioni  [euro  2. 065,83;  n. D. R. ]  per  i  ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati  in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e  di  noleggio che eccede lire 7 milioni [euro 3. 615,20; n. D. R. ] per le autovetture  e  gli autocaravan, lire 1,5 milioni [euro 774,69; n. D. R. ] per  i  motocicli,  lire ottocentomila [euro 413,17; n. D. R. ] per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui  al citato articolo 5, i  suddetti  limiti  sono  riferiti  a  ciascun  socio  o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria  o  di  noleggio  vanno  ragguagliati  ad  anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e  di  impiegati  verificatesi nell’anno precedente, con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto con  il  Ministro  dell’industria,  del  commercio  e  dell’artigianato.   Il predetto limite di 35 milioni  di  lire  [euro  18. 075,99;  n. D. R. ]  per  le autovetture è elevato a 50 milioni di lire [euro 25. 822,84; n. D. R. ] per  gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;

b-bis) nella misura del 90 per cento  per  i  veicoli  dati  in  uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

2. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze  e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello  complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 6 dell’articolo  102,  il  costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei  limiti  rilevanti  ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.

Sintesi Risoluzione N. 99 Agenzia delle Entrate, 3 ottobre 2011

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Sintesi Risoluzione N. 99 Agenzia delle Entrate, 3 ottobre 2011

Oggetto

Interpello – una società che ha adottato il regime della trasparenza (Articoli 115 e 116 del Tuir D. P. R. 917/86), può utilizzare il credito corrispondente alle ritenute subite per assolvere mediante compensazione i propri oneri tributari e contributivi?

 

Quesito

La società istante riferisce di aver optato per il regime della trasparenza di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir e di svolgere una attività in relazione alla quale la clientela ha diritto a fruire delle detrazioni fiscali del 36% e del 55%. L’articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010 ha previsto una ritenuta di acconto  del  10%  sui bonifici  effettuati  dai  clienti  (ridotta  al  4%  per  effetto dell’art. 23, c. 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) che rappresentano le modalità obbligatorie per ottenere le agevolazioni suddette. In applicazione del regime di trasparenza, le ritenute a titolo di acconto subite dalla società sono scomputabili dall’imposta dovuta dai soci e, di conseguenza,  il  credito  che  viene  a  formarsi  per  effetto  delle  ritenute  in argomento non può essere utilizzato in compensazione dalla società, ma deve essere riportato nelle dichiarazioni dei redditi dei soci i quali, nella maggior parte dei casi, possono recuperare il credito solo attraverso la richiesta di rimborso.

Tanto  premesso,   l’istante   chiede   di   conoscere   se   la   società,   pur permanendo nel regime di trasparenza, possa utilizzare il credito corrispondente alle ritenute subite per assolvere mediante compensazione i propri oneri tributari e contributivi.

 

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’interpellante ritiene possibile la compensazione in capo alla società nonostante l’opzione per il regime di trasparenza.

Parere dell’agenzia delle entrate

Il regime giuridico della tassazione per trasparenza di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, prevede che il reddito prodotto dalla società partecipata, determinato con le modalità ordinarie, non sia tassato direttamente in capo alla stessa, ma sia attribuito, in percentuale, a ciascun partecipante e in capo allo stesso assoggettato a tassazione, a prescindere dall’effettiva percezione. In ogni caso, sia per quanto concerne le società partecipate da altre società di capitali (articolo 115 del Tuir), sia per quanto concerne il caso di specie, cioè le s. R. L. Partecipate da persone fisiche (articolo 116 del Tuir), il regime di trasparenza costituisce un regime opzionale, esercitabile con le modalità di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale del 23 aprile 2004. L’opzione è subordinata a una serie di adempimenti formali che devono essere effettuati sia dai soci che dalla società partecipata.

A tal proposito, la circolare del 22 novembre 2004, n. 49, ha chiarito, al punto 2. 7. , che “ (…) l’invio della comunicazione è condizione essenziale per l’ammissione al regime di trasparenza, essendo a tal fine irrilevanti eventuali comportamenti concludenti tenuti dalle società interessate;”.

Per  le  società  che  optano  per  il  regime  in  commento,  l’articolo  115, comma 3, del Tuir, dispone che “Le ritenute operate a titolo d’acconto sui     redditi di tale società, i relativi crediti d’imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno”.

A sua volta, la circolare del 22 novembre 2004, n. 49, al punto 2. 11. , ha chiarito che “ (…) le ritenute d’acconto subite dalla partecipata ed i “relativi” crediti d’imposta (…), devono essere obbligatoriamente imputati ai soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili e sono da questi scomputabili dalle proprie imposte”. Tanto premesso, si tratta di stabilire se, una volta esercitata l’opzione per trasparenza, la società possa in ogni caso trattenere il credito maturato per effetto delle ritenute subite e utilizzarlo in compensazione dei propri oneri tributari e contributivi.

A tal proposito, come è noto, la circolare del 23 dicembre 2009, n. 56, nel fornire  una  lettura  coordinata  dell’articolo  22  del  Tuir  con  l’articolo  17  del decreto legislativo 241 del 1997, ha previsto che i soci o associati alle società ed associazioni  di  cui  all’articolo  5  del  Tuir  possano  acconsentire  in  maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione affinché il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi mediante il modello F24 ex articolo 17 del D. Lgs. N. 241 del 1997.

Al riguardo, la scrivente è dell’avviso che la medesima opportunità non si possa estendere anche ai soggetti “trasparenti” di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir.   Infatti,  per  i  soggetti  di  cui  all’articolo  5  del  Tuir,  l’imputazione  del reddito direttamente in capo ai soci, per effetto della quale si genera il credito, talvolta difficilmente compensabile, costituisce il regime naturale di tassazione; diversamente, nonostante il regime di tassazione per trasparenza sia strutturato in maniera analoga a quello previsto per le società di persone, l’imputazione del reddito direttamente in capo ai soci costituisce, come già precisato, il risultato di una mera scelta opzionale, poiché il regime naturale della società a responsabilità limitata prevede la tassazione in capo alla medesima.

Ne consegue, quindi, che la riattribuzione delle ritenute in capo alla società che ha optato per il regime della trasparenza, avrebbe l’effetto di ricondurre (anche se solo limitatamente alle ritenute) il soggetto “trasparente” all’ordinaria modalità di tassazione Ires, in evidente contraddizione con la scelta operata. Non è un caso, infatti, che i documenti di prassi sull’argomento (circolare del 23 dicembre 2009, n. 56, circolare  del  12  marzo  2010  n. 12,  risoluzione  dell’11  febbraio  2010  n.   6), facciano esclusivo riferimento ai soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir. Resta inteso, naturalmente, che il credito di imposta formatosi per effetto della ritenuta può essere recuperato attraverso la richiesta di rimborso da parte dei soci.

Sintesi Risoluzione N. 96 Agenzia delle Entrate 28 settembre 2011

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OGGETTO: Modello   IVA   TR   –   Richiesta   di   rimborso   o   utilizzo   in compensazione del credito IVA trimestrale – Modalità di esposizione delle operazioni con aliquota al ventuno per cento.      

Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alla compilazione del modello IVA TR da presentare entro il mese di ottobre 2011, riservato ai soggetti IVA in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che intendono chiedere a rimborso ovvero utilizzare in compensazione il credito IVA realizzato nel terzo trimestre dell’anno d’imposta 2011.  

In particolare, è stato chiesto di conoscere quali siano le modalità di esposizione delle operazioni attive e passive con aliquota al ventuno per cento che costituisce l’aliquota IVA ordinaria per le operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011, come previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge  13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre  2011, n. 148. Considerato che l’applicazione della nuova aliquota IVA ordinaria riguarda una parte limitata delle operazioni da esporre nell’istanza relativa al terzo trimestre dell’anno 2011, ossia quelle effettuate dal 17 al 30 settembre 2011, si chiarisce che la predetta istanza deve essere presentata utilizzando il modello IVA TR approvato con il provvedimento del 19 marzo 2009. In sede di compilazione del modello l’imponibile e l’imposta delle operazioni con aliquota al ventuno per cento devono essere compresi nei righi corrispondenti all’aliquota del venti per cento e la relativa differenza d’imposta, pari all’un per cento, deve essere indicata nei righi previsti per l’esposizione delle variazioni  e  degli  arrotondamenti  d’imposta.   Pertanto,  le  operazioni  attive devono essere comprese nel rigo TA11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l’ulteriore un per cento deve essere indicato nel rigo TA14, campo 1 e campo 2. Le operazioni passive, invece, devono essere comprese nel rigo TB11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l’ulteriore un per cento deve essere indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2. La nuova versione del Modello IVA TR sarà disponibile per le istanze relative al primo trimestre 2012.  

Sintesi Risoluzione Agenzia Entrate N. 93/E Roma, 21 settembre 2011

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Sintesi Risoluzione Agenzia Entrate N. 93/E Roma, 21 settembre 2011

L’articolo 23, comma 23, del decreto-legge citato ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di €  129  (pari  alla  sanzione  minima  indicata  nell’articolo  5,  comma  6,  primo periodo del d. Lgs. N. 471 del 1997 (euro 516), ridotta ad un quarto) da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.

Sintesi Risoluzione N. 93 Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Direzione Centrale Normativa Roma, 21 settembre 2011

 

OGGETTO:  Chiusura delle partite IVA inattive

Chiarimenti richiesti Sono stati chiesti chiarimenti relativi alle modalità operative da seguire per una corretta applicazione dell’articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Al riguardo si fa presente quanto segue. L’articolo 23, comma 23, del decreto-legge citato ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di €  129  (pari  alla  sanzione  minima  indicata  nell’articolo  5,  comma  6,  primo periodo del d. Lgs. N. 471 del 1997 (euro 516), ridotta ad un quarto) da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011. La modalità agevolativa è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. Con la circolare n. 41/E del 5 agosto 2011 sono stati diffusi i primi chiarimenti rispetto alle novità fiscali contenute nel predetto decreto-legge n. 98 del 2011. Con la risoluzione 72/E dell’11 luglio 2011 è stato istituito il codice tributo per consentire il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione dai titolari di partita IVA per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività ai sensi del citato articolo 35 del d. P. R. 633 del 1972 e sono state date indicazioni sulla modalità di compilazione del modello F24-Elementi identificativi. In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

La delega di versamento modello F24-Elementi identificativi è necessaria per fruire del beneficio previsto dall’articolo 23, comma 23, in argomento. Si   segnala,   pertanto,   la   necessità   che   il   modello   di   pagamento   sia correttamente compilato in ogni sua parte. La chiusura della partita IVA è, infatti, effettuata dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente nel modello di pagamento. Al fine di realizzare una maggiore semplificazione degli adempimenti nonché di evitare di richiedere informazioni già in possesso dell’Agenzia delle entrate, non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti. In particolare, non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle entrate, considerato che i dati dei pagamenti effettuati con il modello F24-Elementi identificativi (sia che vengano effettuati  in  modo  telematico,  sia  presso  banche  o  uffici  postali)  vengono acquisiti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Parimenti, non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 35 del DPR n. 633 del 1972. Si chiarisce, inoltre, che per fruire dell’agevolazione è necessario che il soggetto non abbia esercitato attività di impresa o di arti e professioni e non abbia effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, da indicare nel modello di pagamento. In presenza delle condizioni richieste per la fruizione dell’agevolazione, con il versamento della sanzione sono sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal modello di pagamento.

Resta fermo il pieno esercizio della potestà accertatrice e sanzionatoria dell’Agenzia delle entrate, qualora emerga l’evidenza di operazioni compiute nei periodi interessati.

 

 

IVA AL 21% dal 17 settembre 2011

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IVA AL 21% dal 17 settembre 2011

IVA AL 21% dal 17 settembre 2011

A seguito del comunicato stampa diffuso dal MEF (Ministero dell’Economia e della Finanza) del 15 settembre c. M. , la pubblicazione della L. 148/2011 (del 14. 09. 2011! ) avviene in data  odierna, con conseguenza che dal 17 settembre 2011 l’IVA  sulle operazioni ordinaria aumenta di un punto percentuale salendo al 21%

 

Seguiranno circolare esplicative, per il momento si tiene a precisare che:

se le operazioni a cui si riferisce la fattura si ritengono effettuate in data antecedente al 17. 09. 11 sono d a assoggettare ad IVA con aliquota del 20%;

per le cessioni di beni mobili per la determinazione dell’aliquota vale la data della consegna o spedizione

 

MOMENTO IMPOSITIVO:

l’art. 6 individua il momento in cui l’IVA sulle operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi diviene esigibile (da parte dello Stato), cioè il giorno in cui sorge il debito Iva verso l’Erario da parte del cedente o del prestatore. L’effettiva liquidazione dell’IVA avviene successivamente, per cadenze trimestrali o mensili (vedi art. 27). In fase di prima approssimazione si può dire che il debito IVA si origina all’atto della consegna o della spedizione dei beni mobili, all’atto traslativo della proprietà per i beni immobili e all’atto del paga­ mento (nella misura in cui esso avviene) per le prestazioni di servizi. Esistono tuttavia numerose eccezioni e particolarità sintetizzate nella tabella sotto riportata. Per le prestazioni di servizi il momento impositivo viene anticipato in caso di emissione della fattura prima della data di pagamento. Per le cessioni di beni è anticipato in caso di anticipata emissione della fattura rispetto al giorno di effettuazione dell’operazione, nonché in caso di ricevimento di acconti o pagamenti anticipati.

 

Estratto del Sole24ore del 16. 09. 11: “Entrano in vigore domani le nuove regole Iva introdotte dalla manovra. E, per chi vorrà farlo, scatta la corsa contro il tempo per aggiornare alla nuova aliquota del 21% i listini prezzi dei commercianti al dettaglio e quelli delle imprese all’ingrosso, se indicati al lordo dell’imposta, ad esempio perché utilizzati dai clienti rivenditori che hanno rapporti con i privati.

Per evitare di ristampare costosi cataloghi, si possono applicare etichette adesive sulla copertina o apporre dei timbri nelle pagine dei prezzi lordi, indicando che dalla data di entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota lva si applica un aumento del prezzo pari allo 0,833334 per cento.

Se, per esempio, il prezzo al lordo dell’lva è pari a 120 euro (100 euro x 20% di Iva = 120 euro), l’aumento sarà pari a un euro. Rispetto al prezzo lordo, l’aumento è pari allo 0,833334% (1/120). Quindi, per determinare il nuovo prezzo di vendita al lordo dell’lva, partendo da quello precedente, si deve moltiplicare quest’ultimo per 1,00833334. Nei prossimi giorni, per determinare l’aliquota Iva applicabile (20% o 21%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell’operazione. Solo se questo cadrà dopo l’entrata in vigore della modifica (cioè domani) si applicherà l’aliquota Iva del 21 per cento.

Per applicare ancora l’lva del 20%, però, è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all’entrata in vigore dell’aumento al 21 per cento. In questo caso, però, l’lva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato a oggi del corrispettivo consente l’applicazione dell’aliquota al 20 per cento.    Le fatture differite relative alle consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2011, emesse entro il 15 ottobre, indicheranno due aliquote Iva ordinarie differenti: il 20% per le consegne effettuate fino al 16 settembre (compreso), e il 21% per quelle successive. Nulla vieta, però, di emettere nei confronti dello stesso cliente due differenti fatture differite.

L’articolo 21, comma 4 Dpr 633/1972, infatti, prima concede la possibilità di emettere una fattura differita per ogni cessione di beni documentata da documento di trasporto o da altro documento simile, poi prevede la possibilità di emettere anche «una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti». La conferma arriva dalla circolare 31 ottobre 1974, n. 42, secondo la quale «per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti si può emettere una unica fattura che riepiloghi le operazioni effettuate nel mese ovvero più fatture che riassumano operazioni effettuate in periodi più brevi del mese stesso». Quindi, le cessioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto nel mese possono anche essere riepilogate in più fatture, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura gli estremi dei documenti di trasporto emessi”.

 

TIPO di OPERAZIONE GIORNO di ESIGIBILITà DELL’IVA
CESSIONE di BENI MOBILI CONSEGNA o SPEDIZIONE del BENE SE con
EFFETTO TRASLATIVO IMMEDIATO
CESSIONE di BENI IMMOBILI STIPULA dell’ATTO SE con EFFETTO
TRASLATIVO IMMEDIATO
CESSIONE con RISERVA DI PROPRIETà STIPULA dell’ATTO
LOCAZIONE con CLAUSOLA di STIPULA del CONTRATTO di LOCAZIONE
TRASFERIMENTO della PROPRIETà
VINCOLANTE per ENTRAMBE le PARTI
CESSIONE per ATTO DI UNA  PUBBLICA PAGAMENTO del CORRISPETTIVO
AUTORITA
CESSIONI PERIODICHE o CONTINUATIVE in PAGAMENTO del CORRISPETTIVO
base a CONTRATTI di SOMMIISTRAZIONE (vedi R. M. 21. 4. 1009, n. 105/E)
PASSAGGI dal COMMITTENTE al VENDITA da PARTE del COMMISSIONARIO
COMMISSIONARIO
AUTOCONSUMO o DESTINAZIONE a               PRELIEVO DEL BENE
FINALITà ESTRANEA di BENI
CESSIONE in BASE a CONTRATTO RIVENDITA a TERZI
ESTIMATORIO
ASSEGNAZIONI di ABITAZIO’I da PARTE di ROGTTO NOTARILE
COOPERATIVE EDILIZIE)
CESSIONE di DETERMINA TI PRODOTTI PAGAMENTO
FARMACEUTICI
CESSIONE di BENI e PRESTAZIONI di PAGAMENTO
SERVIZI da PARTE di ENTI NON
COMMERCIALI, ASSOCIAZIONI, ecc. A SOCI,
ASSOCIATI, ecc. ‘.
CESSIONE di BENI a STATO, ENTI PUBBLICI PAGAMENTO
Territoriali, C. C. LA. A. , UNIVERSITA,
A. S. L. , ENTI OSPEDALIERI,  di RICOVERO
e CURA, ENTI PUBBLICI di ASSISTENZA e di
PREVIDENZA
PREST AZIONI di SERVIZI PAGAMENTO
AUTOCONSUMO O DESTINAZIONE A ATTO DELL’EFFETTUAZIONE
FINALITà ESTRANEA di SERVIZI

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