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Dilazione di pagamento fino a 72 rate per somme iscritte a ruolo

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Dilazione di pagamento fino a 72 rate per somme iscritte a ruolo

A tutela dei cittadini e delle imprese l’articolo 19 del D. P. R. 602 del 1973 prevede che in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente  può richieder all’agente della riscossione che il pagamento delle somme iscritte a ruolo sia ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili, senza  la necessità di prestare alcuna garanzia. Di norma poi,  per gli importi fino ad €. 2. 000,00 (duemila/00) la rateazione può essere concessa fino a 18 rate senza  particolari controlli,  invece, qualora l’importo  iscritto  a ruolo fosse superiore ad €.   50. 000,00 (cinquantamila/00), il riconoscimento di tali  benefici è  subordinato  alla  prestazione  di  idonea  garanzia  mediante   polizza fidejussoria,  fidejussione bancaria o terza ipotesi di garanzia fideiussoria  rilasciata  dai  consorzi  di garanzia collettiva dei fidi   iscritti in appositi elenchi (artt 106 e 107 Testo Unico Bancario). Sempre il  richiamato articolo 19, consente come alternativa alle garanzie fidejussorie esposte il non meno oneroso strumento delle ipoteche per importi iscritti a ruolo superiori alla richiamata soglia dei 50. 000 euro.

Ciò detto facciamo chiarezza sul concetto base, il contribuente in difficoltà va aiutato, supportato e sostenuto, purchè sia meritevole.

Per meritevole si intende che la situazione di temporanea di  obiettiva difficoltà, è quella in cui si trova il contribuente  che nell’impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in unica soluzione è  tuttavia  in grado, di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito, in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.  In pratica,  per le persone fisiche o i titolari di  ditte individuali  in regimi fiscali semplificati si utilizza l‘Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I. S. E. E. ) del nucleo  familiare del contribuente.  Per le società di capitali, di persone e lavoratori autonomi in regime di contabilità ordinaria si tiene conto dei ratios di  bilancio e del rendiconto finanziario,  in particolare è basilare la leva finanziaria (o indice di liquidità). I ratios assumono rilievo perché sono una sintesi di informazioni finanziarie e patrimoniali in merito alla solvibilità del soggetto intesa coma la capacita  di saper far fronte agli impegni finanziari di  breve e medio  termine

 

Richiesta di dilazione

La richiesta di dilazione  deve  essere  redatta  in carta  libera, utilizzando uno dei modelli allegati alla Direttiva Equitalia  (un gruppo di oltre 30 Spa  con partecipazione pubblica – 51% Agenzia delle Entrate e 49% Inps) del 6 ottobre  2008 n. 36 (specifico  per ogni tipo di soggetto richiedente),  e va presentata  all’Agente della riscossione competente.   Una volta concessa la dilazione,  l’agente della riscossione territorialmente competente provvede alla notifica della cartella di pagamento.  Si fa presente che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate  il debitore decade  automaticamente  dal beneficio della rateazione ed è considerato in mora a partire dalla data di scadenza  dell’ultima rata pagata.

Sapere se o come è possibile rateizzare un debito tributario è utile  per cittadini, per  le  imprese ed anche per i Comuni che in tal modo aumentano le probabilità di incassare gli importi iscritti a ruolo riducendo la longevità dei residui attivi (tendente ai dieci anni).

Sintesi Risoluzione N. 98 Agenzia delle Entrate 30 settembre 2011

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Oggetto: Ridenominazione del codice tributo “5248” per il versamento, mediante modello “F24 accise”, di somme dovute all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria in violazione del divieto di partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro 

Con la risoluzione 24 febbraio 2011, n. 23/E, è stato istituito, tra l’altro, il codice tributo “5248” per il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria in violazione del divieto di partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro ai sensi dell’articolo 1, comma 70, della legge del 13 dicembre 2010, n. 220. L’articolo 24, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “Norme in materia di gioco”, al comma 19 prevede che “I periodi secondo, terzo e quarto dell’articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché’ i commi 8 e 8-bis e il primo periodo del comma 9-ter dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.   773,  sono abrogati”. I successivi commi da 20 a 22 dell’articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011,  n.   98,  disciplinano  il  divieto  di  partecipazione  ai  giochi  pubblici  con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.

Ciò premesso, in considerazione della citata evoluzione normativa nella fattispecie in parola, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha manifestato l’esigenza di modificare la descrizione del predetto codice tributo nel modo seguente: “5248”  denominato  “Sanzione  amministrativa  pecuniaria  in violazione del divieto di partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro” In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, per il suddetto codice tributo restano ferme le modalità di compilazione indicate nella risoluzione 24 febbraio 2011, n. 23/E.  

Trattamento fiscale di autovetture, automezzi, motoveicoli, imbarcazioni, aerei da turismo, etc.. ad uso aziendale ed ad uso promiscuo

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Trattamento fiscale di autovetture, automezzi, motoveicoli, imbarcazioni, aerei da turismo, etc.. ad uso aziendale ed ad uso promiscuo

Le spese e  gli  altri  componenti  negativi  relativi  ai  mezzi  di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della  determinazione  dei  relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie

Articolo 164  D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 “Trattamento fiscale di autovetture, autemezzi, motoveicoli, imbarcazioni, aerei da turismo, etc. Ad uso aziendale ed  ad uso promiscuo.

1. Le spese e  gli  altri  componenti  negativi  relativi  ai  mezzi  di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della  determinazione  dei  relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):

a) per l’intero ammontare relativamente:

1) agli  aeromobili  da  turismo,  alle  navi  e  imbarcazioni  da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a)  e  m)  del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati  esclusivamente  come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico [. ];

b) nella misura del 40 per cento relativamente  alle  autovetture  e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato  decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il  cui  utilizzo  è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1).   Tale  percentuale  è elevata all’80 per cento per i veicoli  utilizzati  dai  soggetti  esercenti attività di agenzia o di  rappresentanza  di  commercio.   Nel  caso  di esercizio di arti e professioni in  forma  individuale,  la  deducibilità  è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento ,  limitatamente  ad  un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e  da  associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un  veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della  parte  del  costo  di acquisizione che eccede lire 35 milioni  [euro  18. 075,99;  n. D. R. ]  per  le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni [euro 4. 131,66; n. D. R. ] per  i motocicli, lire  4  milioni  [euro  2. 065,83;  n. D. R. ]  per  i  ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati  in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e  di  noleggio che eccede lire 7 milioni [euro 3. 615,20; n. D. R. ] per le autovetture  e  gli autocaravan, lire 1,5 milioni [euro 774,69; n. D. R. ] per  i  motocicli,  lire ottocentomila [euro 413,17; n. D. R. ] per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui  al citato articolo 5, i  suddetti  limiti  sono  riferiti  a  ciascun  socio  o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria  o  di  noleggio  vanno  ragguagliati  ad  anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e  di  impiegati  verificatesi nell’anno precedente, con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto con  il  Ministro  dell’industria,  del  commercio  e  dell’artigianato.   Il predetto limite di 35 milioni  di  lire  [euro  18. 075,99;  n. D. R. ]  per  le autovetture è elevato a 50 milioni di lire [euro 25. 822,84; n. D. R. ] per  gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;

b-bis) nella misura del 90 per cento  per  i  veicoli  dati  in  uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

2. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze  e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello  complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 6 dell’articolo  102,  il  costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei  limiti  rilevanti  ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.

Sintesi Risoluzione N. 99 Agenzia delle Entrate, 3 ottobre 2011

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Sintesi Risoluzione N. 99 Agenzia delle Entrate, 3 ottobre 2011

Oggetto

Interpello – una società che ha adottato il regime della trasparenza (Articoli 115 e 116 del Tuir D. P. R. 917/86), può utilizzare il credito corrispondente alle ritenute subite per assolvere mediante compensazione i propri oneri tributari e contributivi?

 

Quesito

La società istante riferisce di aver optato per il regime della trasparenza di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir e di svolgere una attività in relazione alla quale la clientela ha diritto a fruire delle detrazioni fiscali del 36% e del 55%. L’articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010 ha previsto una ritenuta di acconto  del  10%  sui bonifici  effettuati  dai  clienti  (ridotta  al  4%  per  effetto dell’art. 23, c. 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) che rappresentano le modalità obbligatorie per ottenere le agevolazioni suddette. In applicazione del regime di trasparenza, le ritenute a titolo di acconto subite dalla società sono scomputabili dall’imposta dovuta dai soci e, di conseguenza,  il  credito  che  viene  a  formarsi  per  effetto  delle  ritenute  in argomento non può essere utilizzato in compensazione dalla società, ma deve essere riportato nelle dichiarazioni dei redditi dei soci i quali, nella maggior parte dei casi, possono recuperare il credito solo attraverso la richiesta di rimborso.

Tanto  premesso,   l’istante   chiede   di   conoscere   se   la   società,   pur permanendo nel regime di trasparenza, possa utilizzare il credito corrispondente alle ritenute subite per assolvere mediante compensazione i propri oneri tributari e contributivi.

 

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’interpellante ritiene possibile la compensazione in capo alla società nonostante l’opzione per il regime di trasparenza.

Parere dell’agenzia delle entrate

Il regime giuridico della tassazione per trasparenza di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, prevede che il reddito prodotto dalla società partecipata, determinato con le modalità ordinarie, non sia tassato direttamente in capo alla stessa, ma sia attribuito, in percentuale, a ciascun partecipante e in capo allo stesso assoggettato a tassazione, a prescindere dall’effettiva percezione. In ogni caso, sia per quanto concerne le società partecipate da altre società di capitali (articolo 115 del Tuir), sia per quanto concerne il caso di specie, cioè le s. R. L. Partecipate da persone fisiche (articolo 116 del Tuir), il regime di trasparenza costituisce un regime opzionale, esercitabile con le modalità di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale del 23 aprile 2004. L’opzione è subordinata a una serie di adempimenti formali che devono essere effettuati sia dai soci che dalla società partecipata.

A tal proposito, la circolare del 22 novembre 2004, n. 49, ha chiarito, al punto 2. 7. , che “ (…) l’invio della comunicazione è condizione essenziale per l’ammissione al regime di trasparenza, essendo a tal fine irrilevanti eventuali comportamenti concludenti tenuti dalle società interessate;”.

Per  le  società  che  optano  per  il  regime  in  commento,  l’articolo  115, comma 3, del Tuir, dispone che “Le ritenute operate a titolo d’acconto sui     redditi di tale società, i relativi crediti d’imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno”.

A sua volta, la circolare del 22 novembre 2004, n. 49, al punto 2. 11. , ha chiarito che “ (…) le ritenute d’acconto subite dalla partecipata ed i “relativi” crediti d’imposta (…), devono essere obbligatoriamente imputati ai soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili e sono da questi scomputabili dalle proprie imposte”. Tanto premesso, si tratta di stabilire se, una volta esercitata l’opzione per trasparenza, la società possa in ogni caso trattenere il credito maturato per effetto delle ritenute subite e utilizzarlo in compensazione dei propri oneri tributari e contributivi.

A tal proposito, come è noto, la circolare del 23 dicembre 2009, n. 56, nel fornire  una  lettura  coordinata  dell’articolo  22  del  Tuir  con  l’articolo  17  del decreto legislativo 241 del 1997, ha previsto che i soci o associati alle società ed associazioni  di  cui  all’articolo  5  del  Tuir  possano  acconsentire  in  maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione affinché il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi mediante il modello F24 ex articolo 17 del D. Lgs. N. 241 del 1997.

Al riguardo, la scrivente è dell’avviso che la medesima opportunità non si possa estendere anche ai soggetti “trasparenti” di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir.   Infatti,  per  i  soggetti  di  cui  all’articolo  5  del  Tuir,  l’imputazione  del reddito direttamente in capo ai soci, per effetto della quale si genera il credito, talvolta difficilmente compensabile, costituisce il regime naturale di tassazione; diversamente, nonostante il regime di tassazione per trasparenza sia strutturato in maniera analoga a quello previsto per le società di persone, l’imputazione del reddito direttamente in capo ai soci costituisce, come già precisato, il risultato di una mera scelta opzionale, poiché il regime naturale della società a responsabilità limitata prevede la tassazione in capo alla medesima.

Ne consegue, quindi, che la riattribuzione delle ritenute in capo alla società che ha optato per il regime della trasparenza, avrebbe l’effetto di ricondurre (anche se solo limitatamente alle ritenute) il soggetto “trasparente” all’ordinaria modalità di tassazione Ires, in evidente contraddizione con la scelta operata. Non è un caso, infatti, che i documenti di prassi sull’argomento (circolare del 23 dicembre 2009, n. 56, circolare  del  12  marzo  2010  n. 12,  risoluzione  dell’11  febbraio  2010  n.   6), facciano esclusivo riferimento ai soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir. Resta inteso, naturalmente, che il credito di imposta formatosi per effetto della ritenuta può essere recuperato attraverso la richiesta di rimborso da parte dei soci.

Sintesi Risoluzione N. 96 Agenzia delle Entrate 28 settembre 2011

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OGGETTO: Modello   IVA   TR   –   Richiesta   di   rimborso   o   utilizzo   in compensazione del credito IVA trimestrale – Modalità di esposizione delle operazioni con aliquota al ventuno per cento.      

Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alla compilazione del modello IVA TR da presentare entro il mese di ottobre 2011, riservato ai soggetti IVA in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che intendono chiedere a rimborso ovvero utilizzare in compensazione il credito IVA realizzato nel terzo trimestre dell’anno d’imposta 2011.  

In particolare, è stato chiesto di conoscere quali siano le modalità di esposizione delle operazioni attive e passive con aliquota al ventuno per cento che costituisce l’aliquota IVA ordinaria per le operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011, come previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge  13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre  2011, n. 148. Considerato che l’applicazione della nuova aliquota IVA ordinaria riguarda una parte limitata delle operazioni da esporre nell’istanza relativa al terzo trimestre dell’anno 2011, ossia quelle effettuate dal 17 al 30 settembre 2011, si chiarisce che la predetta istanza deve essere presentata utilizzando il modello IVA TR approvato con il provvedimento del 19 marzo 2009. In sede di compilazione del modello l’imponibile e l’imposta delle operazioni con aliquota al ventuno per cento devono essere compresi nei righi corrispondenti all’aliquota del venti per cento e la relativa differenza d’imposta, pari all’un per cento, deve essere indicata nei righi previsti per l’esposizione delle variazioni  e  degli  arrotondamenti  d’imposta.   Pertanto,  le  operazioni  attive devono essere comprese nel rigo TA11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l’ulteriore un per cento deve essere indicato nel rigo TA14, campo 1 e campo 2. Le operazioni passive, invece, devono essere comprese nel rigo TB11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l’ulteriore un per cento deve essere indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2. La nuova versione del Modello IVA TR sarà disponibile per le istanze relative al primo trimestre 2012.  

Sintesi Risoluzione Agenzia Entrate N. 93/E Roma, 21 settembre 2011

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Sintesi Risoluzione Agenzia Entrate N. 93/E Roma, 21 settembre 2011

L’articolo 23, comma 23, del decreto-legge citato ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di €  129  (pari  alla  sanzione  minima  indicata  nell’articolo  5,  comma  6,  primo periodo del d. Lgs. N. 471 del 1997 (euro 516), ridotta ad un quarto) da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.

Sintesi Risoluzione N. 93 Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Direzione Centrale Normativa Roma, 21 settembre 2011

 

OGGETTO:  Chiusura delle partite IVA inattive

Chiarimenti richiesti Sono stati chiesti chiarimenti relativi alle modalità operative da seguire per una corretta applicazione dell’articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Al riguardo si fa presente quanto segue. L’articolo 23, comma 23, del decreto-legge citato ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di €  129  (pari  alla  sanzione  minima  indicata  nell’articolo  5,  comma  6,  primo periodo del d. Lgs. N. 471 del 1997 (euro 516), ridotta ad un quarto) da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011. La modalità agevolativa è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. Con la circolare n. 41/E del 5 agosto 2011 sono stati diffusi i primi chiarimenti rispetto alle novità fiscali contenute nel predetto decreto-legge n. 98 del 2011. Con la risoluzione 72/E dell’11 luglio 2011 è stato istituito il codice tributo per consentire il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione dai titolari di partita IVA per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività ai sensi del citato articolo 35 del d. P. R. 633 del 1972 e sono state date indicazioni sulla modalità di compilazione del modello F24-Elementi identificativi. In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

La delega di versamento modello F24-Elementi identificativi è necessaria per fruire del beneficio previsto dall’articolo 23, comma 23, in argomento. Si   segnala,   pertanto,   la   necessità   che   il   modello   di   pagamento   sia correttamente compilato in ogni sua parte. La chiusura della partita IVA è, infatti, effettuata dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente nel modello di pagamento. Al fine di realizzare una maggiore semplificazione degli adempimenti nonché di evitare di richiedere informazioni già in possesso dell’Agenzia delle entrate, non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti. In particolare, non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle entrate, considerato che i dati dei pagamenti effettuati con il modello F24-Elementi identificativi (sia che vengano effettuati  in  modo  telematico,  sia  presso  banche  o  uffici  postali)  vengono acquisiti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Parimenti, non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 35 del DPR n. 633 del 1972. Si chiarisce, inoltre, che per fruire dell’agevolazione è necessario che il soggetto non abbia esercitato attività di impresa o di arti e professioni e non abbia effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, da indicare nel modello di pagamento. In presenza delle condizioni richieste per la fruizione dell’agevolazione, con il versamento della sanzione sono sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal modello di pagamento.

Resta fermo il pieno esercizio della potestà accertatrice e sanzionatoria dell’Agenzia delle entrate, qualora emerga l’evidenza di operazioni compiute nei periodi interessati.

 

 

IVA AL 21% dal 17 settembre 2011

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IVA AL 21% dal 17 settembre 2011

IVA AL 21% dal 17 settembre 2011

A seguito del comunicato stampa diffuso dal MEF (Ministero dell’Economia e della Finanza) del 15 settembre c. M. , la pubblicazione della L. 148/2011 (del 14. 09. 2011! ) avviene in data  odierna, con conseguenza che dal 17 settembre 2011 l’IVA  sulle operazioni ordinaria aumenta di un punto percentuale salendo al 21%

 

Seguiranno circolare esplicative, per il momento si tiene a precisare che:

se le operazioni a cui si riferisce la fattura si ritengono effettuate in data antecedente al 17. 09. 11 sono d a assoggettare ad IVA con aliquota del 20%;

per le cessioni di beni mobili per la determinazione dell’aliquota vale la data della consegna o spedizione

 

MOMENTO IMPOSITIVO:

l’art. 6 individua il momento in cui l’IVA sulle operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi diviene esigibile (da parte dello Stato), cioè il giorno in cui sorge il debito Iva verso l’Erario da parte del cedente o del prestatore. L’effettiva liquidazione dell’IVA avviene successivamente, per cadenze trimestrali o mensili (vedi art. 27). In fase di prima approssimazione si può dire che il debito IVA si origina all’atto della consegna o della spedizione dei beni mobili, all’atto traslativo della proprietà per i beni immobili e all’atto del paga­ mento (nella misura in cui esso avviene) per le prestazioni di servizi. Esistono tuttavia numerose eccezioni e particolarità sintetizzate nella tabella sotto riportata. Per le prestazioni di servizi il momento impositivo viene anticipato in caso di emissione della fattura prima della data di pagamento. Per le cessioni di beni è anticipato in caso di anticipata emissione della fattura rispetto al giorno di effettuazione dell’operazione, nonché in caso di ricevimento di acconti o pagamenti anticipati.

 

Estratto del Sole24ore del 16. 09. 11: “Entrano in vigore domani le nuove regole Iva introdotte dalla manovra. E, per chi vorrà farlo, scatta la corsa contro il tempo per aggiornare alla nuova aliquota del 21% i listini prezzi dei commercianti al dettaglio e quelli delle imprese all’ingrosso, se indicati al lordo dell’imposta, ad esempio perché utilizzati dai clienti rivenditori che hanno rapporti con i privati.

Per evitare di ristampare costosi cataloghi, si possono applicare etichette adesive sulla copertina o apporre dei timbri nelle pagine dei prezzi lordi, indicando che dalla data di entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota lva si applica un aumento del prezzo pari allo 0,833334 per cento.

Se, per esempio, il prezzo al lordo dell’lva è pari a 120 euro (100 euro x 20% di Iva = 120 euro), l’aumento sarà pari a un euro. Rispetto al prezzo lordo, l’aumento è pari allo 0,833334% (1/120). Quindi, per determinare il nuovo prezzo di vendita al lordo dell’lva, partendo da quello precedente, si deve moltiplicare quest’ultimo per 1,00833334. Nei prossimi giorni, per determinare l’aliquota Iva applicabile (20% o 21%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell’operazione. Solo se questo cadrà dopo l’entrata in vigore della modifica (cioè domani) si applicherà l’aliquota Iva del 21 per cento.

Per applicare ancora l’lva del 20%, però, è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all’entrata in vigore dell’aumento al 21 per cento. In questo caso, però, l’lva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato a oggi del corrispettivo consente l’applicazione dell’aliquota al 20 per cento.    Le fatture differite relative alle consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2011, emesse entro il 15 ottobre, indicheranno due aliquote Iva ordinarie differenti: il 20% per le consegne effettuate fino al 16 settembre (compreso), e il 21% per quelle successive. Nulla vieta, però, di emettere nei confronti dello stesso cliente due differenti fatture differite.

L’articolo 21, comma 4 Dpr 633/1972, infatti, prima concede la possibilità di emettere una fattura differita per ogni cessione di beni documentata da documento di trasporto o da altro documento simile, poi prevede la possibilità di emettere anche «una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti». La conferma arriva dalla circolare 31 ottobre 1974, n. 42, secondo la quale «per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti si può emettere una unica fattura che riepiloghi le operazioni effettuate nel mese ovvero più fatture che riassumano operazioni effettuate in periodi più brevi del mese stesso». Quindi, le cessioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto nel mese possono anche essere riepilogate in più fatture, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura gli estremi dei documenti di trasporto emessi”.

 

TIPO di OPERAZIONE GIORNO di ESIGIBILITà DELL’IVA
CESSIONE di BENI MOBILI CONSEGNA o SPEDIZIONE del BENE SE con
EFFETTO TRASLATIVO IMMEDIATO
CESSIONE di BENI IMMOBILI STIPULA dell’ATTO SE con EFFETTO
TRASLATIVO IMMEDIATO
CESSIONE con RISERVA DI PROPRIETà STIPULA dell’ATTO
LOCAZIONE con CLAUSOLA di STIPULA del CONTRATTO di LOCAZIONE
TRASFERIMENTO della PROPRIETà
VINCOLANTE per ENTRAMBE le PARTI
CESSIONE per ATTO DI UNA  PUBBLICA PAGAMENTO del CORRISPETTIVO
AUTORITA
CESSIONI PERIODICHE o CONTINUATIVE in PAGAMENTO del CORRISPETTIVO
base a CONTRATTI di SOMMIISTRAZIONE (vedi R. M. 21. 4. 1009, n. 105/E)
PASSAGGI dal COMMITTENTE al VENDITA da PARTE del COMMISSIONARIO
COMMISSIONARIO
AUTOCONSUMO o DESTINAZIONE a               PRELIEVO DEL BENE
FINALITà ESTRANEA di BENI
CESSIONE in BASE a CONTRATTO RIVENDITA a TERZI
ESTIMATORIO
ASSEGNAZIONI di ABITAZIO’I da PARTE di ROGTTO NOTARILE
COOPERATIVE EDILIZIE)
CESSIONE di DETERMINA TI PRODOTTI PAGAMENTO
FARMACEUTICI
CESSIONE di BENI e PRESTAZIONI di PAGAMENTO
SERVIZI da PARTE di ENTI NON
COMMERCIALI, ASSOCIAZIONI, ecc. A SOCI,
ASSOCIATI, ecc. ‘.
CESSIONE di BENI a STATO, ENTI PUBBLICI PAGAMENTO
Territoriali, C. C. LA. A. , UNIVERSITA,
A. S. L. , ENTI OSPEDALIERI,  di RICOVERO
e CURA, ENTI PUBBLICI di ASSISTENZA e di
PREVIDENZA
PREST AZIONI di SERVIZI PAGAMENTO
AUTOCONSUMO O DESTINAZIONE A ATTO DELL’EFFETTUAZIONE
FINALITà ESTRANEA di SERVIZI

Regime Iva agevolato per Enti non Profit L. 398/91

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Gli enti di tipo associativo rappresentano una delle più diffuse categorie che può assumere l’ente non commerciale.      Le norme generali che regolano gli enti di tipo associativo sono evidenziate nell’art. 111 del TUIR e nell’art. 4 del DPR 633/72.      Gli enti di tipo associativo delineati dalla norma sono i seguenti:

  •  associazioni politiche;
  •  associazioni sindacali;
  • associazioni di categoria;
  • associazioni religiose;
  • associazioni assistenziali;
  • associazioni culturali;
  •  associazioni sportive dilettantistiche;
  • associazioni di promozione sociale;
  •  associazioni di formazione extra-scolastica della persona.

 

Tra gli enti associativi ci sono infine ulteriori agevolazioni destinate:

  • agli enti religiosi;
  • alle associazioni di categoria;
  • alle associazioni di promozione sociale.
  • Agevolazioni che non interessano la presente trattazione.

 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE   E LA LEGGE 398/91 SOGGETTI INTERESSATI:

  • Associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti,
  • Associazioni senza scopo di lucro e pro-loco.

 

REQUISITI NECESSARI

I requisiti necessari per l’applicazione alle associazioni sportive del regime  forfetario di cui alla L. 398/1991 sono:

  • affiliazione a federazioni sportive nazionali o  ad enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi;
  •  svolgimento di  attività dilettantistiche;
  •  conseguimento nel precedente periodo d’imposta di proventi commerciali non superiori a lire 360 milioni.

 

PROVENTI DA CONSIDERARE NEL LIMITE DEI 360. 000. 000

A titolo esemplificativo nel limite dei 360 milioni rientrano i seguenti proventi:

1)      Proventi da gare

2)      Proventi da Feste e Lotterie

3)      Proventi pubblicitari

4)      Proventi da sponsorizzazione

5)      Proventi da bar

6)      Proventi da cessione diritti Radio-TV

7)      Proventi attività didattiche

8)      Proventi da terzi per utilizzo attrezzature sportive

 

PROVENTI CHE NON RIENTRANO NEL PLAFOND DI L. 360. 000. 000

I proventi da non considerare nel limite di 360 milioni sono i seguenti:

1)      Proventi occasionali nel tetto dei 100. 000. 000 di cui all’art. 25 comma 1 della Legge 133/99.

2)      Prestazioni senza specifica organizzazione non rientranti nell’art. 2195 del C. C. Rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. (art. 108 T. U. I. R)

3)      Contributi erogati da Amministrazioni Pubbliche per l’attività istituzionale. (vedere bozza delibera tra i prospetti).   4)      Attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti. (art. III comma 3 T. U. I. R. ), (se adeguato lo Statuto)     Sono in ogni modo considerate commerciali, anche se rese nei confronti dei soci, l’esercizio delle seguenti attività:

  • Cessioni di nuovi prodotti per la vendita;
  • Somministrazione di alimenti e bevande;
  •  Erogazione di acqua, gas, energia elettrica;
  •  Prestazioni alberghiere di alloggio, trasporto e deposito;
  • Gestione di spacci aziendali e mense;
  • Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
  • Gestione di fiere ed  esposizioni a carattere commerciale;
  • Pubblicità commerciale, telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

5)      Indennità di preparazione e promozione di cui all’art. 6 della Legge 91/81.   6)      Plusvalenze (Es. : cessione del diritto alle prestazioni degli atleti).

ESERCIZIO DELL’OPZIONE

Per usufruire dell’agevolazione di cui alla Legge 398/91 deve essere esercitata apposita opzione da effettuarsi ai seguenti Uffici:

  • S. I. A. E.   terrtorialmente competente prima dell’anno solare per cui si effettua la scelta.   L’opzione per l’anno 2000 può essere (eccezionalmente) comunicata entro il   30/06/2000 (C. M. 29/12/1999, N. 247/E);
  •  Ufficio IVA o delle Entrate (se esistente) nella prima dichiarazione IVA presentata  successivamente alla scelta.

Se l’associazione  non è tenuta alla dichiarazione IVA la scelta va effettuata, entro il termine della presentazione della dichiarazione (31 Maggio), mediante denuncia di variazione Mod. AA 7/6. (vedere bozza tra i prospetti allegati).

I soggetti che iniziano l’attività e che, pertanto, richiedono per la prima volta l’assegnazione della partita IVA, devono esercitare l’opzione con la dichiarazione di inizio dell’attività di cui all’art. 35 del D. P. R. 633/72 e darne comunicazione al competente Ufficio della SIAE.

 

TERMINE DEL REGIME 398/91

L’uscita dal regime agevolativo può avvenire in 2 modi:

–          per opzione da esercitarsi come illustrato sopra; trascorsi almeno cinque anni; (l’opzione è obbligatoria, infatti,  per un quinquiennio)

–          per perdita dei requisiti necessari, quali il superamento, in corso d’anno, del limite di 360 milioni.

L’effetto decorre dal mese successivo, con conseguente obbligo di istituzione degli appositi registri e certificazione dei titoli di accesso con registratore di cassa.

 

ADEMPIMENTI CONTABILI

La compilazione della distinta o dichiarazione d’incasso è stata abrogata a partire dall’01/01/2000.

Pertanto i nuovi adempimenti contabili possono essere così riassunti:

  •  annotazione, anche con un’unica registrazione mensile, dei corrispettivi entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento sul prospetto previsto dal D. M. 11/02/1997 opportunamente integrato,
  •  versamento trimestrale dell’IVA mediante modello unificato di pagamento (F24) con possibilità di effettuare la compensazione;
  •   numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto su base annuale;
  •  presentazione dichiarazione dei redditi (mod. Unico Enti non Commerciali);
  •  Redazione bilancio annuale, secondo obblighi statutari;
  • ventaule redazione di separato rendiconto per i proventi esenti nel limite dei 100. 000. 000;
  • adempimenti come sostituto d’imposta (ved. Oltre);
  • esonero dall’obbligo di certificazione fiscale. (ricevuta, scontrino, ecc. );
  • esonero dichiarazioni IVA periodiche ed annuali;

obbligo di conservare le scritture contabili e i documenti relativi ad incassi e pagamenti, per tutto il periodo per cui è possibile esperire l’azione di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria come previsto dall’articolo 43 del DPR 600/73 e, quindi fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

LEGGE 181/1989 RILANCIO AREE INDUSTRIALI

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LEGGE 181/1989 RILANCIO AREE INDUSTRIALI

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, tra le proprie attività si occupa di attuare quanto disciplinato dalla L. 181/89 e nell’ambito del rilancio delle aree di crisi settoriali, supporta programmi di sviluppo volti alla creazione di nuova occupazione.

Legge 181/1989  rilancio aree industriali

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, tra le proprie attività si occupa di attuare quanto disciplinato dalla L. 181/89 e nell’ambito del rilancio delle aree di crisi settoriali, supporta programmi di sviluppo volti alla creazione di nuova occupazione.

Possono accedere alle agevolazioni le società di capitali (piccole, medie e grandi imprese) economicamente e finanziariamente sane, nelle quali l’Agenzia assuma una partecipazione di minoranza nel capitale sociale.

 

Sono agevolabili gli investimenti relativi a progetti industriali che prevedano la realizzazione di:

nuove unità produttive

  • ampliamenti,
  • ammodernamenti,
  • delocalizzazioni,
  • ristrutturazioni o riattivazioni di unità produttive esistenti che, in ogni caso, producano occupazione aggiuntiva a quella preesistente.

 

Le agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti comprendono, in relazione alla localizzazione e alla dimensione dell’impresa:

contributo a fondo perduto fino al 40% degli investimenti ammissibili
mutuo agevolato, di durata massima decennale, fino al 30% degli investimenti ammissibili.

Le agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti comprendono, in relazione alla localizzazione e alla dimensione dell’impresa, l’ipoteca di primo grado o fidejussione bancaria a garanzia del rimborso del finanziamento.

L’accesso alle agevolazioni prevede un incontro preliminare (contatto) con l’imprenditore/gli imprenditori presso gli uffici dell’Agenzia, a seguito del quale viene fornita la modulistica di domanda.

Il processo di valutazione e attuazione della legge 181/1989 è certificato ISO 9001 per garantire trasparenza e certezza sia per il committente (Ministero dello Sviluppo Economico) sia per le imprese beneficiarie.

 

 

Incentivi per assunzione di giovani genitori €. 5.000

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Incentivi per assunzione di giovani genitori €. 5.000

Sommario:  e’ stata istituita presso l’inps la “banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un occupazione stabile. La banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5. 000 in favore delle imprese    private  e  delle  società  cooperative  che  provvedano  ad  assumere  a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa.

INPS Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 05/09/2011  SINTESI Circolare n. 115

 

Oggetto

Istituzione della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” prevista dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 (pubblicato in G. U. 27 dicembre 2010) ed incentivo per la loro assunzione.

 

Sommario

E’ stata istituita presso l’INPS la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un occupazione stabile. La banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5. 000 in favore delle imprese    private  e  delle  società  cooperative  che  provvedano  ad  assumere  a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa.

 

Premessa

L’articolo 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 – così come modificato da ultimo dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191 – ha istituito, presso il Dipartimento  della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile.

A valere  sulla complessiva  dotazione  del Fondo citato,  il Ministro  della Gioventù  – con Decreto  del 19 novembre 2010, pubblicato nella G. U. 27 dicembre 2010, n. 301  (allegato n. 1) – ha stanziato l’importo di

€ 51. 000. 000, per la realizzazione di  interventi  in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a trentacinque anni e con figli minori.

Il decreto prevede la creazione di una banca dati che raccolga i nominativi dei giovani genitori; la banca dati  è alimentata su iniziativa dei singoli lavoratori interessati ed è finalizzata a consentire l’erogazione di un  incentivo  di  €5. 000  in favore  delle  imprese    private  e  delle  società  cooperative che provvedano ad assumere   – con un contratto a tempo indeterminato,  anche parziale – le persone iscritte alla banca dati stessa.

In conformità a quanto previsto dall’articolo  3 del decreto, il 30 maggio 2011 il Dipartimento della Gioventù ha stipulato con l’Istituto nazionale della previdenza sociale una Convenzione finalizzata alla gestione della banca dati e dell’incentivo all’assunzione (allegato n. 2).

Si  illustrano  di  seguito  le  istruzioni  per  l’iscrizione  nella  banca  dati  e  per  il godimento dell’incentivo all’assunzione delle persone ad essa iscritte; le  istruzioni sono state redatte in conformità della normativa citata, della Convenzione del 30 maggio 2011 e della nota del 24 giugno 2011, con cui il Dipartimento della Gioventù ha espresso all’Istituto i criteri interpretativi in ordine alle modalità di attuazione del decreto del 19 novembre 2010.

 

I soggetti aventi diritto potranno iscriversi alla banca dati a decorrere dalla data di pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

1.       Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori

1. 1    Requisiti per l’iscrizione alla Banca dati

Possono  iscriversi  alla  banca  dati  coloro  che  possiedano,  alla  data  di  presentazione  della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

a. Età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);

b. Essere genitori di figli minori – legittimi, naturali o adottivi – ovvero affidatari di minori;

c. Essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:

–     lavoro subordinato a tempo determinato

–     lavoro in somministrazione

–     lavoro intermittente

–     lavoro ripartito

–     contratto di inserimento

–     collaborazione a progetto o occasionale

–     lavoro accessorio

–     collaborazione coordinata e continuativa.

In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da  una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.

L’iscrizione alla banca dati consente all’Inps di riconoscere l’importo di €5. 000, incaso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

I requisiti anagrafici e lavorativi indicati devono essere conservati per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati; le principali vicende che determinano la cancellazione del soggetto già iscritto sono le seguenti:

1. Compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto;

2. Raggiungimento della maggiore età di tutti i minori;

3. Cessazione dell’affidamento del minore;

4. Assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).

In caso di superamento del limite d’età del soggetto iscritto o dei minori (punti 1 e 2) ovvero di assunzione a tempo indeterminato (punto 4) si verifica la cancellazione automatica dalla banca dati; invece, in caso di cessazione dell’affidamento (punto 3), grava sull’interessato l’obbligo di procedere alla cancellazione.

 

Il soggetto cancellato dalla banca dati può ripresentare una nuova domanda di iscrizione, nell’eventualità in cui si verifichino nuovamente le condizioni di iscrizione

1. 2    Procedimento di iscrizione alla Banca dati

L’iscrizione  alla  banca  dati  si  effettua  accedendo  alla  sezione  dei  servizi  al  cittadino  del  sito internet dell’INPS  www. Inps. It, seguendo il seguente percorso:

“al  servizio  del  cittadino”  >  “autenticazione   con  PIN”  >  “fascicolo  previdenziale   del  cittadino”  > “comunicazioni telematiche” > “invio comunicazioni” > “iscrizione banca dati giovani genitori”.

Selezionando  l’ultima  voce  apparirà  il  modulo  –  da  compilarsi  on  line  –  per  redigere  la  domanda di iscrizione.

Per autenticarsi  è necessario  disporre  del Codice di identificazione  personale (cosiddetto PIN), rilasciato dall’Istituto; se l’utente non è già in possesso del PIN, potrà richiederlo all’Istituto seguendo le indicazioni

disponibili  presso  il sito  www. Inps. It o contattando  il numero  verde  803. 164;  mediante  lo stesso  PIN l’utente potrà iscriversi alla Banca dati dei giovani genitori   e fruire degli altri principali servizi telematici offerti dall’Istituto al cittadino.

L’accesso alla banca dati può altresì essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventù

www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato dall’INPS.

All’esito positivo della procedura di compilazione della domanda, il sistema informatico rilascia un attestato di  iscrizione,  il  cui  iniziale  numero  di  protocollo  costituisce    il  “Codice  identificativo univoco” (“CIU”) dell’iscrizione;  l’attestato  indica  la  data  di  scadenza  dell’iscrizione,  collegata  al  venir  meno  di uno dei requisiti anagrafici (compimento di 36 anni di età del richiedente o raggiungimento della maggiore età dei minori) previsti per l’erogazione del beneficio.

Il Codice identificativo  univoco  (CIU), rilasciato  al termine  della procedura  di iscrizione  alla banca dati, consente al soggetto di accedere in ogni momento alla domanda acquisita, al fine di comunicare eventuali variazioni  incidenti  sulla scadenza  di validità  (es: nascita  nuovo  figlio) ovvero  allo scopo  di cancellare l’iscrizione.

Si allega alla presente circolare un manuale che illustra nel dettaglio le modalità di iscrizione alla banca dati e le varie operazioni che possono essere effettuate successivamente all’iscrizione (allegato n. 3).

2.            Incentivo  per l’assunzione  dei soggetti  iscritti nella  Banca dati giovani genitori

2. 1.    Datori di lavoro beneficiari

Come si è detto, la Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di €5. 000, incaso di assunzione dei soggetti iscritti.

L’incentivo può essere riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative.

Con riferimento alle società cooperative, l’incentivo è riconosciuto altresì per l’assunzione di soci lavoratori, purché  venga stipulato  con gli stessi  un contratto  di lavoro  subordinato  a tempo indeterminato, anche parziale.

Sono esclusi dall’incentivo  gli enti pubblici – economici  e non economici  – nonché i datori di lavoro non qualificabili  come  imprenditori  ai  sensi  del  codice  civile;  rientrano  invece  nell’ambito  dei beneficiari le imprese sociali previste dal decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006.

Sono ammessi all’incentivo anche le imprese e le società cooperative presso cui il lavoratore sta svolgendo o ha svolto uno dei rapporti di lavoro indicati al punto c) del paragrafo 1. 1.

2. 2    Assunzioni per le quali è riconosciuto l’incentivo

L’incentivo spetta per l’ assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero per la trasformazione a tempo indeterminato (anche con orario parziale) di un rapporto a tempo determinato.

2. 3    Condizioni per l’ammissione all’incentivo

Per godere dell’incentivo è necessario che, al momento dell’assunzione, il lavoratore sia iscritto alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”.

Le imprese e le cooperative interessate possono verificare direttamente se una persona è iscritta alla banca dati; a  tale scopo l’applicazione per l’invio on line della richiesta di incentivo (di seguito illustrata) è stata opportunamente  adattata per consentire  – prima e a prescindere dall’eventuale  assunzione – la semplice consultazione della banca dati, mediante il codice fiscale del lavoratore.

Per poter usufruire del beneficio devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni

L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge 68/1999 in favore dei disabili. Il  datore  di  lavoro  non  deve  aver  effettuato,  nei  sei  mesi  precedenti  l’assunzione, licenziamenti per giustificato  motivo  oggettivo  o  per  riduzione  del  personale,  fatta  salva  l’ipotesi  in  cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati

Il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

Il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti

 

Il beneficio può essere goduto per un massimo di cinque lavoratori iscritti nella banca dati

Il beneficio può essere goduto nei limiti dello stanziamento previsto da decreto del ministro della gioventù del 19 novembre 2010 (al netto degli oneri di gestione determinati ai sensi della convenzione Dipartimento della Gioventù – INPS). Al raggiungimento della percentuale di utilizzo, da parte dei datori di lavoro, pari all’80% delle risorse disponibili, l’Inps sospenderà le nuove iscrizioni dei lavoratori e, all’approssimarsi del loro esaurimento, interromperà definitivamente il riconoscimento degli incentivi ai datori di lavoro, dandone pronta informazione mediante i mezzi di comunicazione più opportuni.

 

Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti

2. 4    La richiesta e l’autorizzazione dell’incentivo

Dopo  aver  effettuato  l’assunzione  di una persona  iscritta  nella Banca  dati per l’occupazione dei giovani genitori, il datore di lavoro o il suo rappresentante  – espressamente delegato, conformemente a quanto previsto  dalla circolare  n. 28  dell’8  febbraio  2011   – devono richiedere  il relativo  beneficio  economico avvalendosi del modulo telematico messo  a disposizione all’interno di una nuova funzionalità del  Cassetto previdenziale Aziende, denominata  “Istanze on-line”, presso il sito internet www. Inps. It.

Entro  il giorno  successivo  all’invio,  l’Inps,  effettuati  con esito positivo  i controlli automatizzati in ordine all’iscrizione del lavoratore nella banca dati e in ordine alla correttezza formale delle dichiarazioni del datore di  lavoro,  attribuirà  automaticamente  alla  posizione  contributiva  interessata  il  Codice Autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto.

Nella  sezione  “istanze  on-line”  del  Cassetto  previdenziale  aziendale  sarà  reso  disponibile  l’esito della richiesta.

Si allega  alla presente  circolare  un manuale  che illustra nel dettaglio  le modalità  di verifica preventiva dell’iscrizione  di un determinato  soggetto  alla banca dati, le modalità  di invio del modulo telematico di richiesta  dell’incentivo,  e  le  operazioni  che  possono  essere  effettuate  successivamente  all’istanza di ammissione al beneficio (allegato n. 4).

2. 5 La fruizione dell’incentivo mediante flusso Uniemens

La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens. L’incentivo  dovrà comunque essere fruito, fino al raggiungimento  della misura di €5. 000, inquote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Con successivo messaggio  verranno   resi noti il Codice autorizzazione  che identifica il beneficio e le sue modalità  di  esposizione  nel  flusso  Uniemens;   verranno  altresì  illustrate  le  corrispondenti istruzioni contabili.

3. Controlli

L’INPS provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal decreto del 19 novembre2010 incapo ai soggetti iscritti alla banca dati ed ai datori di lavoro beneficiari dell’incentivo, anche tramite controllo a campione della veridicità della documentazione presentata.

L’Istituto provvede altresì ad effettuare, in nome e per conto del Dipartimento  della Gioventù, eventuali azioni di recupero di somme indebitamente percepite da parte di non aventi diritto.

4. Decorrenza delle misure contenute nel Decreto

Le misure  contenute  nel Decreto del Ministro della Gioventù del 19  novembre 2010 decorrono dalla data di pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura dell’INPS; solo da  questa   data  è  possibile   iscriversi   alla  “Banca   dati  per  l’occupazione   dei  giovani   genitori” e, conseguentemente, effettuare assunzioni che consentano il riconoscimento dell’incentivo.

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