0.3 C
Rome
domenica 23 Febbraio 2025
Home Blog Page 189

INPS Messaggio n. 16032 05-08-2011

0

Articolo 18 : Interventi in materia di prestazioni previdenziali. Comma 1: graduale elevazione dell’età anagrafica da 60 a 65 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato e autonomo.  Il presente comma stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, per le lavoratrici dipendenti ed autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata, il requisito anagrafico di 60 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto nonché il requisito anagrafico di sessanta anni per l’accesso al predetto trattamento pensionistico nel sistema contributivo sono incrementati di un mese. Dal 1° gennaio 2021 detti requisiti sono incrementati di ulteriori due mesi; dal 2022 di ulteriori 3 mesi, dal 2023 di ulteriori quattro mesi; dal 2024 di ulteriori cinque mesi; dal 2025 di ulteriori 6 mesi e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.

Articolo 18 : Interventi in materia di prestazioni previdenziali

Comma 1: graduale elevazione dell’età anagrafica da 60 a 65 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato e autonomo Il presente comma stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, per le lavoratrici dipendenti ed autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata, il requisito anagrafico di 60 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto nonché il requisito anagrafico di sessanta anni per l’accesso al predetto trattamento pensionistico nel sistema contributivo sono incrementati di un mese. Dal 1° gennaio 2021 detti requisiti sono incrementati di ulteriori due mesi; dal 2022 di ulteriori 3 mesi, dal 2023 di ulteriori quattro mesi; dal 2024 di ulteriori cinque mesi; dal 2025 di ulteriori 6 mesi e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori 3 mesi a decorrere dal1°gennaio2032.                                                                                                                                                         Comma 3: rivalutazione delle pensioni Il comma di che trattasi dispone che, per il biennio 2012/2013, la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non è concessa ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo di pensione INPS, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dal menzionato articolo 34, comma 1, della legge n. 488/1998, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica sulla base della normativa vigente, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Comma 4, lett. A) e b): Anticipo dell’adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita Con tale disposizione sono state apportate modifiche all’articolo 12, commi 12 bis e 12 ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. Il comma 12 bis ha stabilito che il primo adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita avrebbe operato a decorrere dal 2015 e con un aumento non superiore a tre mesi ed il secondo a decorrere dal 2019. L’articolo 18, comma 4, lettera a) stabilisce che al comma 12-bis dell’articolo 12 della legge n. 122 la parola “2015” è sostituita dalla seguente “2013” e che sono soppresse le parole “salvo quanto indicato al comma 12-ter”. Pertanto , in attuazione dell’articolo 18, comma 4, lettera a), a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all’articolo 1, comma 20, e all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale, con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Il comma 12-ter della legge n. 122 del 2010 ha disposto che l’ISTAT, a partire dall’anno 2013, entro il 30 giugno dell’anno medesimo renda disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. La lettera b) del comma 4, dell’articolo 18 della legge n. 111 stabilisce altresì che al comma 12-ter, primo periodo, le parole “2013” e “30 giugno” sono sostituite  rispettivamente dalle seguenti “2011” e “31 dicembre” e che l’ultimo periodo è soppresso. Conseguentemente, a partire dall’anno 2011 l’ISTAT rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell’anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

Comma 5: Pensione ai superstiti Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, il comma 5 dell’articolo 18 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, stabilisce una riduzione dell’aliquota percentuale della pensione a favore del coniuge superstite di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata, rispetto alla disciplina generale, “nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni”. La riduzione è stata stabilita nella misura pari al 10 per cento “in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci”: nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Tale disposizione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità di cui all’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995.

Commi 6, 7, 8 e 9 : Indennità integrativa speciale Le disposizioni contenute nei commi illustrati nel presente paragrafo riguardano, tra gli altri, i trattamenti pensionistici a carico del Fondo Speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S. P. A. E quelli ex IPOST. L’articolo 18, comma 6, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha stabilito che l’art. 10, quarto comma, del D. L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è implicitamente abrogato dall’art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Il successivo comma 7 precisa che, secondo il citato art 21 della legge 730/83, le percentuali di incremento dell’indennità integrativa speciale vanno corrisposte “nell’aliquota massima, calcolata sulla quota dell’indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all’anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio”. Il comma 8 dispone che “l’art. 21, ottavo comma della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l’attribuzione, all’atto della cessazione dal servizio dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall’articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo del decreto-legge n. 17 del 1983. ” Infine, il comma 9, prescrive che “ sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza…………. ” Tutto ciò premesso, le Direzioni territoriali dovranno definire le situazioni pendenti secondo la normativa di cui al citato art. 18 della legge 111/2011 e, per quanto riguarda le pronunzie in materia della Corte dei Conti sfavorevoli all’Istituto e non ancora passate in giudicato o per le quali non risulti decorso il termine per proporre appello, le Sedi stesse vorranno prestare ogni necessaria collaborazione agli Uffici legali per la relativa tempestiva impugnativa innanzi all’Autorità giudiziaria.

Comma 10: Trattamenti pensionistici del personale degli enti pubblici creditizi Il comma 10 dell’articolo 18 in esame, ha autenticamente interpretato l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 357/1990 (il quale prevede che «la gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all’entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, una quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto») nel senso che la quota del trattamento va «determinata con esclusivo riferimento all’importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale». Tale interpretazione autentica conferma i criteri adottati dall’Istituto illustrati con circolare n. 295 del 28 dicembre 1991.

Comma 22 -Affidamento all’INPS delle funzioni di accertamento sanitario invalidità civile Si consente alle Regioni di affidare all’INPS, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di accertamento dei requisiti sanitari nei procedimenti volti ad ottenere l’invalidità civile.

Comma 22-bis: Contributo di perequazione A decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, il comma 22-bis dell’articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge di conversione n. 111, istituisce un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a 90. 000 euro lordi annui. Il contributo di perequazione è pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150. 000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150. 000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può’ essere comunque inferiore a 90. 000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La norma stabilisce che la trattenuta sia applicata in via preventiva e conguagliata a conclusione dell’anno di riferimento.

Commi 22-ter, 22-quater e 22-quinquies: Posticipo decorrenza trattamento pensionistico Il comma 22 ter del più volte citato articolo 18 dispone che al comma 2 dell’articolo 12, del decreto legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 è aggiunto il seguente periodo “I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”. Pertanto per i soggetti che maturano i prescritti requisiti (40 anni di contribuzione) nell’anno 2012 per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica potranno accedere al predetto trattamento con un mese di posticipo rispetto alle regole previgenti (v. Circolare n. 126 del 2010). Il posticipo di cui sopra sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014. In proposito, si richiama l’attenzione delle Direzioni in indirizzo per quanto riguarda i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria erogata dai Fondi di sostegno, di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, a decorrere dal 1° agosto 2011: per tali lavoratori il diritto alla pensione deve essere verificato in funzione della nuova disciplina introdotta dal richiamato articolo 18, comma 22-ter, della legge 111/2011. Nei casi in cui la data di scadenza dell’assegno straordinario indicata nella domanda non tenga conto della nuova disciplina sopra richiamata, la Sede INPS competente dovrà segnalare la circostanza all’azienda, la quale provvederà a presentare un’altra domanda, ovvero un’integrazione della precedente – sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore – con l’indicazione della nuova scadenza.   Il comma 22 quater dispone che le decorrenze previgenti continuano ad applicarsi nei limiti del numero di 5. 000 lavoratori beneficiari, ancorchè maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, appartenenti alle seguenti categorie:

a) ai lavoratori collocati in mobilità’ ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;

c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il comma 22-quinquies dispone altresì che l’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente pria della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5. 000 domande di pensione, l’INPS non prendera’ in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.

Art. 38: Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale L’articolo articolo 38 , comma 1, lett. D), numero 1) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge n. 111 del 2001,ha introdotto un nuovo comma all’art. 47 del D. P. R. N. 639 del 1970, che prevede l’applicazione della decadenza dall’azione giudiziaria alle controversie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte. Con il menzionato articolo 38, comma 1, lett. D), numero 2) sono state introdotte norme in materia di prescrizione dei ratei di trattamenti pensionistici, stabilendo in particolare la prescrizione nel termine di cinque anni, per i ratei dei trattamenti pensionistici e per le differenze dovute a seguito di riliquidazioni.

 

Sintesi del Nuovo regime dei minimi dal 2012

0
Sintesi del Nuovo regime dei minimi dal 2012

Per favorire la costituzione di  nuove  imprese  da  parte  di  giovani ovvero di  coloro  che  perdono  il  lavoro  e,  inoltre,  per  favorire  la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono  riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi.

D. L. 6 luglio 2011, n. 98 [c. D. “Manovra correttiva 2011”]. (Gazz. Uff. N. 155 del 6 luglio 2011 Serie Generale)

Art. 27 Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Entrata in vigore: 6 luglio 2011
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un’attività d’impresa, arte   o professione; b) che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:         a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;         b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;         c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa   svolta   in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30. 000 euro.

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto   del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.  100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere  applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al   comma   99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione   dei   commi precedenti.

7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del periodo precedente,” sono soppresse.

D.M. 28 settembre 2011Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre 2011, n. 240. Emanato dal Ministero dell’interno

0
D.M. 28 settembre 2011Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre 2011, n. 240. Emanato dal Ministero dell'interno

D. M. 28 settembre 2011.

Riduzione dei trasferimenti per l’anno 2011 nei confronti degli enti locali nei quali ha avuto luogo il rinnovo dei consigli.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 2011, n. 240. Emanato dal Ministero dell’interno.

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 4, il quale prevede che il contributo ordinario assegnato dal Ministero dell’interno per l’anno 2011 è ridotto per le province ed i comuni per i quali nel corso dell’anno 2011 ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli rispettivamente di 5 milioni ed 86 milioni, applicando la riduzione in proporzione alla popolazione residente;

Considerato che le province e i comuni nei quali si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli nell’anno 2011 sono destinatari della riduzione anzidetta in proporzione alla popolazione residente calcolata dall’ISTAT alla data del 31 dicembre 2009;

Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano non va applicata la riduzione in quanto l’attribuzione dei trasferimenti agli enti locali è regolata dalle norme di attuazione degli statuti delle citate Regioni e Province autonome;

Considerato che in seguito delle consultazioni amministrative svoltesi nel mese di maggio e giugno 2011, gli enti per i quali è avvenuto il rinnovo dei rispettivi consigli e, pertanto, destinatari della riduzione sono 9 province e 1299 comuni;

Considerato che nei comuni di Rivamonte Agordino (Belluno), Castiglione Messer Marino (Chieti) e Staiti (Reggio Calabria), non si è potuto procedere al rinnovo del consiglio in quanto non è stato raggiunto il quorum necessario e che nel comune di Soddì (Oristano) non è stato possibile svolgere le elezioni per mancanza di candidature, per cui tali enti non sono destinatari della riduzione di risorse;

Ritenuto di dover quantificare la riduzione per abitante da applicare per l’anno in corso;

Considerato che per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», ha previsto la devoluzione di entrate proprie con corrispondente soppressione di parte dei trasferimenti erariali;

Visto l’articolo 20, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale prevede che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all’articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue»;  Considerato che la riduzione è già stata presa in considerazione per la determinazione del contributo ordinario calcolato in forma figurativa ai fini di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1 1. Per le province per le quali ha avuto luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio provinciale è determinata per il medesimo anno una riduzione del contributo ordinario pari ad euro 1,274298 per abitante, considerando la popolazione calcolata dall’ISTAT al 31 dicembre 2009.

2. Per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna per i quali ha avuto luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio comunale è determinata per il medesimo anno una riduzione del contributo ordinario pari ad euro 6,470876 per abitante, considerando la popolazione calcolata dall’ISTAT al 31 dicembre 2009. Per i soli comuni delle regioni a statuto ordinario la riduzione si applica al contributo ordinario calcolato in forma figurativa ai fini di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 giugno 2011. Restano ferme le assegnazioni finanziarie agli stessi spettanti ai sensi dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Cassazione, sezione lavoro, 25 luglio 2011, n.16195

0

Al fine dell’accertamento dell’inidoneità del servizio del dipendente, il parere della Commissione medica non è vincolante per il giudice, avendo il dovere di controllare l’attendibilità degli accertamenti della Commissione. Nella vicenda esaminata, la Corte d’Appello, contravvenendo a quanto disposto dal giudice di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento adoperato per inidoneità del lavoratore ad indossare calzature antinfortunistiche incompatibili con la malformazione del dipendente. Il giudice sosteneva che la società non aveva adempiuto all’onere di provare la mancanza sul mercato di calzature antinfortunistiche compatibili con la malformazione del lavoratore.  Contro tale decisione, la società si difendeva sostenendo l’erronea applicazione dell’articolo 1 comma 5 legge 604/1966. In particolare, secondo la ricorrente, il giudice non avrebbe il potere di disporre ulteriori accertamenti sanitari per verificare l’idoneità del lavoratore.   

Licenziamento per inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni.

Al fine dell’accertamento dell’inidoneità del servizio del dipendente, il parere della Commissione medica non è vincolante per il giudice, avendo il dovere di controllare l’attendibilità degli accertamenti della Commissione.

Nella vicenda esaminata, la Corte d’Appello, contravvenendo a quanto disposto dal giudice di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento adoperato per inidoneità del lavoratore ad indossare calzature antinfortunistiche incompatibili con la malformazione del dipendente. Il giudice sosteneva che la società non aveva adempiuto all’onere di provare la mancanza sul mercato di calzature antinfortunistiche compatibili con la malformazione del lavoratore.

Contro tale decisione, la società si difendeva sostenendo l’erronea applicazione dell’articolo 1 comma 5 legge 604/1966. In particolare, secondo la ricorrente, il giudice non avrebbe il potere di disporre ulteriori accertamenti sanitari per verificare l’idoneità del lavoratore.

Secondo la giurisprudenza, sostenuta e consolidata delle sentenze della Corte di Cassazione, la motivazione della società è infondata poiché <<ai fini dell’accertamento dell’idoneità al servizio dei dipendenti da aziende concessionarie di servizi di linea automobilistica, il parere della Commissione medica, non è vincolante per il giudice di merito adito ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disposto a seguito di giudizio di inidoneità, avendo egli il dovere di controllare l’attendibilità degli accertamenti sanitari effettuati dalla predetta commissione>> (cfr. Cass. 20 maggio 2002, n. 7311 e Cass. 8 febbraio 2008, n. 3095).

La Corte territoriale aveva stabilito l’applicazione della regola generale della prova del licenziamento gravante sula società. La ricorrente doveva provare i motivi alla base del recesso del rapporto di lavoro. Inoltre, nella perizia tecnica, si affermava la reperibilità sul mercato di vari modelli di calzature antinfortunistiche all’interno delle quali si potevano trovare quelle adatte alla malformazione del lavoratore.

PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA AI LAVORATORI DIPENDENTI

0

La disciplina normativa che regola le prestazioni economiche di malattia ai lavoratori dipendenti trae le sue norme fondamentali dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, relativa all’assistenza di malattia dei lavoratori subordinati. In particolare, l’articolo 4 individuava le categorie di soggetti tutelati (lavoratori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, del credito e della assicurazione).

1. Fonti normative dell’obbligo di versamento del contributo di malattia e dell’erogazione delle relative prestazioni economiche ai lavoratori dipendenti.

La disciplina normativa che regola le prestazioni economiche di malattia ai lavoratori dipendenti trae le sue norme fondamentali dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, relativa all’assistenza di malattia dei lavoratori subordinati.   In particolare, l’articolo 4 individuava le categorie di soggetti tutelati (lavoratori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, del credito e della assicurazione). L’art. 6 prevede, tra le forme di assistenza garantita, la concessione dell’indennità di malattia, sostitutiva del reddito, in regime di previdenza obbligatoria “nei limiti, nella misura e secondo le modalità che verranno determinate nazionalmente dalle associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi”. Infine l’art. 9 prevede l’imposizione di un contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia, la cui misura era demandata alla contrattazione collettiva. Le norme citate si inquadravano, evidentemente, nell’ambito della disciplina corporativa dell’epoca, che – in virtù del valore erga omnes di quei contratti – affidava alla contrattazione collettiva la disciplina di dettaglio anche nelle materie previdenziali. In tale ottica ai contratti collettivi corporativi era delegata l’individuazione, nell’ambito di ciascuna categoria, dei lavoratori destinatari dell’indennità, della misura della stessa, nonché della relativa contribuzione di finanziamento, peraltro non dovuta per i lavoratori non aventi diritto alla predetta indennità. Al venir meno del sistema corporativo, la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva veniva perpetuata dall’articolo 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, che espressamente faceva salva la vigenza, per i rapporti collettivi ed individuali, delle norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative. Successivamente, con il D. Lgs. Lgt. N. 142/1946 è stata posta a carico dei datori di lavoro, senza diritto di rivalsa nei confronti degli interessati, la quota di contributi originariamente dovuta dai lavoratori per alcune forme di assistenza e previdenza, tra le quali anche quella per l’assicurazione di malattia di cui alla legge n. 138/1943. Il legislatore è poi intervenuto a rideterminare sia la misura dell’indennità giornaliera sia la relativa aliquota di finanziamento per ogni singolo settore, senza peraltro modificare l’ambito categoriale di applicazione dell’indennità economica. Così il D. Lgs. Lgt. N. 213/1946 (Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori dell’industria), in continuità con le disposizioni dei contratti collettivi corporativi di settore, indica quali destinatari dell’indennità giornaliera di malattia solo gli operai, ad esclusione, quindi, degli impiegati. Analoghe disposizioni, confermative del generale impianto della predetta assicurazione, sono pure contenute nel D. Lgs. Lgt. N. 212/1946 relativo ai lavoratori dell’agricoltura, nonché nel D. Lgs. C. P. S. N. 1304/1947, relativo ai lavoratori del commercio, del credito, dell’assicurazione e dei servizi tributari appaltati. Con legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del servizio sanitario nazionale, il legislatore, nell’attribuire all’Inps la competenza ad erogare le prestazioni economiche di malattia (v. Circolare n. 134363/1980 e circolare n. 134368/1981) nonché a riscuotere la relativa contribuzione di finanziamento, sulla scorta delle “vigenti disposizioni in materia”, prefigurava, entro il 1° gennaio 1980, un complessivo riordino della materia, peraltro mai avvenuto. Con l’articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si è provveduto a rideterminare le aliquote di finanziamento dell’indennità di malattia, con riferimento ai settori di attività di cui alla tabella G allegata alla legge e per le categorie di lavoratori aventi diritto alla prestazione, già individuate dalla normativa sopra richiamata. Infine, l’art. 1, comma 773, legge 27 dicembre 2006, n. 296, haesteso ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina prevista per i lavoratori subordinati (v. Circolare n. 22/2007 e circolare n. 43/2007). La relativa contribuzione di finanziamento è stabilita dal D. M. 28 marzo 2007 (v. Messaggio n. 25374/2007).

2. Contenzioso relativo all’obbligo di versamento del contributo di malattia Sull’obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’indennità di malattia si è sviluppato un notevole contenzioso, basato sulla disposizione recata dall’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943 il quale esonera l’INPS dal pagamento dell’indennità di malattia quando il relativo trattamento economico venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro. Secondo i ricorrenti, il pagamento di trattamenti economici sostitutivi dell’indennità di malattia da parte dei datori di lavoro avrebbe dovuto portare ad una loro esclusione dal versamento della relativa contribuzione di finanziamento. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente espressa nel senso che l’art. 6, secondo comma, della predetta legge n. 138 del 1943, non comporta anche l’esonero dei datori di lavoro dall’obbligo di versamento della contribuzione di malattia (si veda, per tutte, Cass. S. U. N. 10232/2003). Tale orientamento giurisprudenziale di legittimità è stato pure confermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 47 del 25 febbraio 2008), che ha ritenuto conformi a costituzione l’art. 9 della legge n. 138/1943 e l’art. 31 della legge 41/1986 nella parte in cui non escludono l’obbligo contributivo qualora il trattamento economico di malattia venga corrisposto per contratto collettivo dal datore di lavoro in misura pari o superiore all’indennità di malattia.

3. Articolo 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 Nonostante l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e l’intervento chiarificatore della Corte Costituzionale e nel perdurare del contenzioso amministrativo e giudiziario, il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire nella materia con le disposizioni di cui all’art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133). Il predetto art. 20, comma 1, dispone che “ Il secondo comma dell’art. 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dal’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009”. Con tale norma, d’interpretazione autentica del 2° comma dell’art. 6 della legge n. 138/1943, il legislatore ha pertanto stabilito l’esonero dal pagamento della contribuzione di malattia, in favore dei datori di lavoro tenuti a corrispondere, per legge o per contratto collettivo, il trattamento economico di malattia consentendo, nel contempo, la definizione delle situazioni di contenzioso, amministrativo e giudiziario, ancora pendenti per gli stessi periodi.

4. La sentenza della Corte Costituzionale n. 48 dell’8 febbraio 2010 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 48 dell’8 febbraio 2010, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 20, primo comma, del decreto legge n. 112 del 2008, haritenuto che la suddetta norma di interpretazione autentica del dettato dell’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943 “. Introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all’assicurazione contro le malattie. Essa, pertanto, costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione dell’obbligazione contributiva”. Tale disposizione, come interpretata dalla Corte Costituzionale, consentirebbe ai datori di lavoro tenuti per legge o per contratto collettivo a corrispondere ai propri dipendenti il trattamento economico di malattia, di essere esonerati dal versamento della relativa contribuzione, non solo per i periodi antecedenti il 1° gennaio 2009, ma anche in relazione ai periodi successivi.

5. Le modifiche introdotte all’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, dall’art. 18, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011 Con l’art. 18, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina del contributo di malattia, modificando il testo dell’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, ed inserendo un comma 1-bis; il testo dei predetti commi risulta conseguentemente essere il seguente (in corsivo le parti modificate): “1. Il secondo comma, dell’articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di cui al comma 1-bis. 1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente. ” Il comma 1-bis dell’articolo 20, dispone pertanto che, a decorrere dal 1° maggio 2011, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, sono obbligati a versare la contribuzione di malattia come stabilito dall’art. 31 della legge n. 41/1986. Per effetto della norma in commento – venuto meno l’esonero ex art. 20 comma 1 del DL n. 112/2008 – a far tempo dal 1° maggio 2011, l’obbligo di versamento del contributo di malattia è riaffermato in via generale per tutti i datori di lavoro indicati nella tabella G di cui alla legge n. 41/86, con riferimento ai lavoratori aventi diritto all’indennità economica di malattia, individuati dalla vigente normativa richiamata al precedente punto 1. Va a tal proposito chiarito che la norma non estende il campo di operatività della normativa in materia di trattamento economico di malattia, bensì si limita a ripristinare l’obbligo di contribuzione in relazione a tutti i lavoratori i quali fossero già inclusi nell’ambito di applicazione della stessa in base alla normativa previgente; essa è infatti tesa unicamente a rimuovere l’eventuale possibilità di esonero legata all’obbligo per il datore di lavoro (derivante da norma di legge o da contrattazione collettiva) di corrispondere nei casi di malattia una prestazione di valore non inferiore a quella prevista dalla legge.                      

Dal combinato disposto dei commi 1 e 1-bis della norma in commento deriva altresì che l’esonero dall’obbligo di versamento della contribuzione di malattia trova applicazione, fino al 30 aprile 2011, relativamente ai datori di lavoro che abbiano corrisposto l’indennità giornaliera, in quanto a ciò tenuti da una norma di legge o dalla contrattazione collettiva (nazionale ovvero territoriale). Le eventuali istanze di annullamento di note di rettifica ovvero le richieste di sgravio di cartelle esattoriali emesse per il recupero della contribuzione di malattia in argomento, potranno trovare accoglimento solo in relazione a periodi antecedenti il 1° maggio 2011 e dopo attenta verifica dei presupposti fondanti l’esonero dal versamento della predetta contribuzione, come precisati dal 1° comma dell’art. 20.   L’ultimo periodo del primo comma stabilisce, infine, la irripetibilità della contribuzione comunque versata per i periodi anteriori al 1° maggio 2011. Conseguentemente, non potranno trovare accoglimento le istanze di rimborso relative ai versamenti effettuati per periodi antecedenti il 1° maggio 2011, sebbene presentate dai datori di lavoro che abbiano assicurato ai propri dipendenti un trattamento economico sostitutivo dell’indennità giornaliera di malattia.  

Contributo Unificato nei ricorsi tributari notificati dopo il 6.07.11

0
Contributo Unificato nei ricorsi tributari notificati dopo il 6.07.11

Per effetto delle suddette nuove disposizioni, ai ricorsi tributari notificati successivamente al 6 luglio 2011 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011 – si applica il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo. Il citato decreto-legge n. 98 del 2011 ha inoltre previsto, per tutti gli atti introduttivi di un giudizio, l’indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50) nonché, nel ricorso innanzi agli organi della giustizia tributaria, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 18. 10. 2011

Motivazioni

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto modifiche al T. U. In materia di spese di giustizia – D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, nonché alla disciplina dei procedimenti giurisdizionali introducendo alcuni adempimenti a carico delle parti e del difensore. In particolare, all’ art. 13 del D. P. R. N. 115/2002 è stato aggiunto il comma 6-quater ai sensi del quale: «Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a. Euro 30 per controversie di valore fino a euro 2. 582,28;

b. Euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2. 582,28 e fino a euro 5. 000;

c. Euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5. 000 e fino a euro 25. 000;

d. Euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25. 000 e fino a euro 75. 000;

e. Euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75. 000 e fino a euro 200. 000;

f. Euro 1. 500 per controversie di valore superiore a euro 200. 000. ».

All’art. 14 del citato T. U. è stato aggiunto il comma 3-bis che individua la norma di riferimento per la determinazione del valore della controversia e stabilisce le modalità con le quali procedere alla dichiarazione di tale valore.

Per effetto delle suddette nuove disposizioni, ai ricorsi tributari notificati successivamente al 6 luglio 2011 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011 – si applica il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo.

Il citato decreto-legge n. 98 del 2011 ha inoltre previsto, per tutti gli atti introduttivi di un giudizio, l’indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50) nonché, nel ricorso innanzi agli organi della giustizia tributaria, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti (art. 39, comma 8), inserendo il comma 1-bis nell’ art. 16 del D. Lgs. N. 546/1992 in materia di comunicazioni e notificazioni.

L’adempimento relativo all’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata della parte ricorrente è stato altresì previsto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 [3] (comma 35-bis inserito nell’ art. 2 dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148) che lo ha incluso tra gli elementi da indicare nel ricorso ai sensi dell’ art. 18 del citato D. Lgs. N. 546/1992. è stata data, inoltre, evidenza alla circostanza che la mancata indicazione del codice fiscale della parte ricorrente o dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore determina l’aumento del contributo unificato nella misura della metà (art. 13, comma 3-bis, D. P. R. N. 115/2002).

Considerato che l’ articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’ articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (rectius Provvedimento del Direttore dell’Agenzia), al fine di dare attuazione alle citate norme si provvede ad apportare le suindicate rettifiche alle Avvertenze di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 6 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 luglio 2010.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nuove modalità di presentazione telematica in via esclusiva delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali

0
Nuove modalità di presentazione telematica in via esclusiva delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali

Nuove modalità di presentazione telematica in via esclusiva delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Roma, 10/10/2011  Circolare n. 131

OGGETTO:

D. L. N. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazione presidenziale n. 75 del  30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze”. Nuove modalità di presentazione telematica in via esclusiva delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

SOMMARIO: Premessa   1.    Modalità di presentazione delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali  On-Line   1. 1.     Presentazione della domanda tramite Servizio Web, direttamente dagli interessati 1. 2.     Presentazione della domanda tramite Patronato 1. 3.     Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato 1. 4.     Periodo transitorio. Esclusività del canale telematico   2.    Modalità di presentazione delle domande di prestazioni previdenziali e assistenziali Off-Line 3.    Istruzioni per gli operatori di Sede.

 

Premessa

Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, all’articolo 38 , comma5, ha previsto il potenziamento dei servizi telematici.   In attuazione della richiamata disposizione, il Presidente dell’Istituto ha adottato la determinazione n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini”, la quale prevede, a decorrere dall’1/01/2011, l’utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.

Le disposizioni attuative della citata determinazione sono state stabilite con circolare n. 169 del 31. 12. 2010.   Successivamente, con determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29. 9. 2011, sono state stabilite le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva delle prestazioni, recepite con  circolare n. 110 del 30. 08. 2011.   In relazione a quanto sopra, a decorrere dal 30 settembre 2011, viene attivata la modalità di presentazione telematica in via esclusiva, salvo il periodo transitorio, delle domande inerenti le seguenti prestazioni previdenziali ed assistenziali :

a)   Ricostituzioni supplementi  assegni familiari  ricostituzioni documentali  ricostituzioni contributive  ricostituzioni reddituali

b)   Pensioni di anzianità e vecchiaia

c)   Assegni sociali

d)   Pensioni/assegni di invalidità e inabilità (esclusi quelli di invalidità civile, cecità civile, sordità civile che sono già telematizzati)

e)   Pensioni ai superstiti – reversibilità

Pertanto, la presentazione di tali domande deve essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:   WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale  dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine”;   Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;   Contact Center Integrato – attraverso il numero verde 803164.   Si precisa tuttavia che, al fine di garantire la più ampia informazione e divulgazione delle novità afferenti la presentazione di tali domande mediante modalità telematica, tenuto conto delle innovazioni realizzate nell’ambito del processo di telematizzazione tuttora in atto, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 gennaio 2012, durante il quale sarà ancora possibile inviare le  domande mediante le tradizionali modalità.

Con la presente circolare si illustrano le modalità di presentazione telematica.

1.    Modalità di presentazione delle domande di prestazioni previdenziali e assistenziali On-Line   A partire dal 30 settembre 2011, fatto salvo il periodo transitorio di cui al paragrafo 1. 4, la modalità di presentazione delle domande di prestazioni mediante il canale telematico riveste carattere di esclusività.   Da tale data, pertanto, le istanze indicate in premessa devono essere presentate, come sotto indicato, in via telematica attraverso l’utilizzo di uno dei  tre canali:  WEB,  intermediari dell’Istituto, contact center integrato.

1. 1.               Presentazione della domanda tramite Servizio Web, direttamente dagli interessati   La presentazione telematica delle domande di prestazione tramite WEBè consentita agli utenti in  possesso di PIN dispositivo (circolare n. 50 del 15/03/2011) o di Carta nazionale dei servizi – CNS.   Nel caso di richiesta di prestazione da parte di utenti in possesso di PIN non dispositivo, l’istanza verrà comunque accettata, preservando la decorrenza della domanda, ma per la successiva elaborazione e definizione è necessario che l’interessato si attivi per la trasformazione del proprio PIN in “dispositivo”.   Si ribadisce che ai fini della decorrenza delle prestazioni pensionistiche, le domande di pensione trasmesse in via telematica con PIN non dispositivo si considerano comunque regolarmente presentate dalla data dell’invio.   Il servizio di presentazione è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www. Inps. It) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Domanda di Pensione.   Per un corretto utilizzo della procedura è disponibile un manuale, nella medesima sezione “domanda di pensione”, consultabile on line o scaricabile direttamente dal sito.

Inoltre,  un ulteriore ausilio potrà essere richiesto al Contact Center integrato dell’Istituto, che risponde al numero telefonico gratuito 803164, con servizio attivo dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato, dalle ore 8 alle 14.

Per l’invio della domanda il richiedente dovrà compilare una serie di pannelli con i dati necessari e sufficienti alla corretta liquidazione di quanto richiesto.   Dalla pagina iniziale della procedura è possibile la visualizzazione del proprio estratto contributivo; tali informazioni saranno utilizzate anche per la precompilazione di alcuni campi della domanda di pensione.   Il sistema, infatti, è strutturato per prelevare, direttamente dagli archivi dell’Istituto, alcune notizie necessarie al completamento dell’istanza, abbinando il PIN del richiedente ai dati ivi presenti.   Il richiedente dovrà, invece, provvedere all’inserimento degli ulteriori dati richiesti.   La domanda sarà trasmessa regolarmente solo al momento della conferma finale, in quanto il sistema provvede a salvare i dati acquisiti in forma provvisoria, consentendo all’utente di poter intervenire anche successivamente sul corretto inserimento dei dati.

Effettuato l’invio il richiedente potrà immediatamente stampare la ricevuta di presentazione dell’istanza protocollata.   Oltre alla funzione di invio della domanda, l’applicazione on-line permette, al soggetto autenticato, di:   visualizzare il riepilogo delle richieste inoltrate o da inoltrare;  esaminare e stampare il dettaglio delle istanze inviate tramite il pulsante “Consulta”;  ristampare la ricevuta di avvenuta trasmissione;  visualizzare una domanda non ancora completata, e ultimarne l’inserimento dati tramite il pulsante “Modifica”.

1. 2.              Presentazione della domanda tramite Patronato   Il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi ad un Ente di Patronato.

Gli Enti di Patronato hanno a disposizione,  direttamente dalla pagina del portale INPS a loro dedicata, la medesima procedura sopradescritta e potranno operare secondo le modalità di cui sopra.   Si precisa che i soggetti abilitati avranno a disposizione per la loro attività l’ulteriore procedura off-line, di cui al paragrafo 2.

1. 3.              Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato   Il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center  Integrato disponibile telefonicamente  al Numero Verde 803. 164.   Solo per gli utenti dotati di Pin dispositivo, il Contact Center compila l’istanza sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurato e la invia all’Istituto per la successiva lavorazione.   Nel caso in cui l’utente non sia dotato di PIN dispositivo, verranno ugualmente acquisiti i dati essenziali della domanda, ma in questo caso il Contact Center inviterà l’utente a trasformare il PIN in dispositivo, avvertendo che l’istanza non sarà liquidata finchè il PIN non diventerà dispositivo.

1. 4.              Periodo transitorio. Esclusività del canale telematico   Dal 30 settembre 2011 tutte le istanze indicate in premessa dovranno essere presentate in via esclusiva mediante il canale telematico, attivabile o direttamente tramite servizio WEB, o tramite Enti di Patronato, ovvero tramite Contact Center Integrato.   Dalla stessa data è tuttavia in vigore un regime transitorio fino al 31 gennaio 2012, durante il quale le istanze cartacee presentate attraverso i canali tradizionali saranno accettate e considerate valide dall’Istituto.   Allo scadere del periodo transitorio, a far data quindi dall’ 1 febbraio 2012, le domande dovranno essere inoltrate unicamente attraverso il canale telematico.

2.    Modalità di acquisizione delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali  Off-Line.   Con l’occasione si fa presente che i soggetti abilitati avranno a disposizione una procedura off-line dedicata, che consente di acquisire pacchetti codificati di dati/istanze, che sono inviati all’Istituto con un’unica trasmissione dati.   Questa procedura, già realizzata, sarà rilasciata dopo la fase di sperimentazione, tutt’ora in corso.   La procedura è strutturata come un percorso guidato e monitorizzato da una serie di controlli incrociati, che consentono l’inserimento dei dati necessari, esatti e sufficienti per la corretta liquidazione dell’istanza.

Il target che ci si propone di raggiungere è un flusso di dati in ingresso privo di errori e, conseguentemente, ridurre sensibilmente il fenomeno delle rilavorazioni portandolo a valori fisiologici.     3.    Istruzioni per gli operatori di Sede.

La modulistica è stata modificata, dove necessario, per rendere l’applicazione compatibile con la nuova modalità operativa, e potrebbe essere suscettibile di ulteriori modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie durante il regime transitorio.

Si precisa che tutte le domande pervenute in modalità telematica, sia on- line che  off-line, devono essere liquidate, senza attendere il cartaceo.   Le specifiche istruzioni ad uso dei funzionari di sede saranno impartite per mezzo degli usuali canali di comunicazione interna dell’Istituto.

Inesistenza della Notifica Sentenza Commissione tributaria provinciale Genova, sez. 12, 12.06.2008 n. 125

0

Cartella di pagamento. Notificazione a mezzo posta. Validità. Condizioni. Violazione delle disposizioni previste per la stesura della relazione di notifica. Conseguenze. Giuridica inesistenza della notificazione. Sanabilità. Esclusione.    Deve ritenersi giuridicamente inesistente la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento che l’agente della riscossione ha direttamente notificato al contribuente ai sensi dell’art. 26 del D. P. R. N. 602/1973, senza avvalersi della indispensabile intermediazione dell’agente della notificazione e senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate per la stesura della relazione di notifica dalla legge n. 890/1982. Tale situazione integra una vera e propria giuridica inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 c. P. C. Solo per i casi di nullità degli atti processuali.    

Sentenza Commissione tributaria provinciale LIGURIA Genova, sez. 12, 12-06-2008, n. 125 – Pres. Bissaldi Furio – Rel. Piu Franco  

[Inesistenza della notifica]     

Cartella di pagamento. Notificazione a mezzo posta. Validità. Condizioni. Violazione delle disposizioni previste per la stesura della relazione di notifica. Conseguenze. Giuridica inesistenza della notificazione. Sanabilità. Esclusione.    Deve ritenersi giuridicamente inesistente la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento che l’agente della riscossione ha direttamente notificato al contribuente ai sensi dell’art. 26 del D. P. R. N. 602/1973, senza avvalersi della indispensabile intermediazione dell’agente della notificazione e senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate per la stesura della relazione di notifica dalla legge n. 890/1982. Tale situazione integra una vera e propria giuridica inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 c. P. C. Solo per i casi di nullità degli atti processuali.   

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 11 gennaio 2008 FL. Vi. Ha chiesto l’annullamento delle cartelle di pagamento e relativa iscrizione a ruolo per IVA, IRAP e IRPEF per gli anni 1999, 2000 e 2001 emesse dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 2 e della soc. Equitalia per un importo di Euro 296. 324,31 per i seguenti motivi: In primo luogo si contesta la giuridica inesistenza della cartella di pagamento in mancanza di una regolare notifica della stessa in ragione di quanto previsto dall’art. 148 c. P. C. In particolare manca l’indicazione dell’agente notificatore, la sottoscrizione dello stesso, non è indicata alcuna data e non è indicato alcun numero cronologico.

La mancanza di tali dati, secondo il ricorrente integrano una situazione giuridica di inesistenza dell’atto che non ammettono sanatoria nemmeno in ordine al raggiungimento dello scopo previsto solo per le nullità formali. La stessa, inoltre, risulta priva di sottoscrizione in violazione dell’art. 125 c. P. C. Trattandosi di atto di precetto deve, obbligatoriamente, essere sottoscritta.

Nel caso di specie nella stessa è riportata solo la dicitura Equitalia Polis S. P. A senza alcuna indicazione di soggetto munito di rappresentanza esterna. Viene eccepita, inoltre, l’assenza di motivazione in violazione dell’art. 3 legge 241/1990 e l’omessa indicazione del responsabile di procedimento richiamando il disposto della Corte Costituzionale n. 377 del 9. 11. 2007. Si contesta, inoltre, la legittimità del ruolo in quanto non sottoscritto dal titolare dell’Ufficio o da soggetto dallo stesso delegato.

Il ricorrente contesta, inoltre, l’avvenuta notifica degli avvisi di accertamento che costituiscono gli atti prodromici alle cartelle impugnate.

Evidenzia, inoltre, che è stata presentata istanza di condono a fronte della quale l’Ufficio avrebbe trattenuto la somma versata senza emettere alcun provvedimento neppure di diniego. L’Agenzia delle Entrate con le sue controdeduzioni osserva: Sulla questione della mancata notifica degli avvisi di accertamento pur premettendo che la competenza è dell’Agente per la riscossione, evidenzia la loro non veridicità essendo stati, gli stessi, notificati a mano del ricorrente in data 12. 2. 2006 ed avendo, il ricorrente, provveduto a presentare istanza di accertamento con adesione andato, peraltro, non a buon fine dando luogo alla successiva emissione delle cartelle non avendo impugnato gli accertamenti. Sulla domanda di condono l’Ufficio evidenzia che non risulta presentata alcuna domanda di condono e che, se sono state versate delle somme, le stesse possono essere richieste in restituzione.

Sulla mancata sottoscrizione del ruolo l’Ufficio evidenzia che tale atto è esclusivamente interno all’Amministrazione, non è atto recettizio e che, comunque, tale doglianza è assolutamente pretestuosa in quanto non documentata.

In fatto contesta anche la ricostruzione effettuata in ordine alla situazione determinata dal comportamento della consulente contabile. Ciò in considerazione della circostanza che in sede di accertamento il contribuente ha esibito documentazione in suo possesso mostrando di essere pienamente a conoscenza della procedura che lo riguardava.

La dichiarazione per l’anno 2006 è stata presentata, nel dicembre 2007, direttamente dalla sig. Lu. Quale rappresentante dell’intermediario As. Fe. , a testimonianza del fatto non che non è verificata una sparizione improvvisa del soggetto al quale il contribuente aveva affidato la sua contabilità. In ordine alla notificazione della cartella l’Ufficio non può rilevare che la stessa è stata notificata all’interessato in data 16. 10. 2007. Anche ammettendo l’esistenza di eventuali vizi formali non si può parlare di giuridica inesistenza di un atto che comunque è stato portato a conoscenza dell’interessato richiamando, in tal senso, la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19854/2004. Sulla mancanza di sottoscrizione evidenzia che la stessa risulta pienamente conforme al modello ministeriale nel quale è prevista l’indicazione della denominazione del Concessionario e non la sottoscrizione del legale rappresentante per motivi logici sulla procedura di cartolarizzazione di tali atti e della circostanza che l’indicazione del Concessionario consente anche di identificare il rappresentante pro tempore. Sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento si richiama la normativa di cui alla legge 241/1990 secondo la quale è sempre responsabile il funzionario preposto all’Ufficio e, comunque, la sua omissione non prevede la nullità dell’atto.

La soc. Equitalia, con le sue deduzioni, osserva: Per quanto attiene alla notifica della cartella, la stessa è stata eseguita a mezzo posta ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973 costituente norma speciale applicabile alla fattispecie tributaria. Come è dimostrato dalla cartolina di ricevimento recante la firma autografa del ricorrente.

La sua ricezione e la proposizione del ricorso sanano, ai seni dell’art. 156 c. P. C. , eventuali vizi come affermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione – sent. 17914/07 – che ha fissato i seguenti principi: 1) se l’atto è conosciuto non è possibile contestare la notificazione – sez. Unite 19854/04 – 2) è inesistente la notifica effettuata in luogo o a persona assolutamente non riconducile al soggetto notificato – S. U. 17914/07) 3) Per il principio di salvaguardare la ragionevole durata del procedimento i casi di inesistenza è limitato a ipotesi assolutamente marginali (S. U. 22642/07 ). Sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento si deve valutare che anche tenendo presente la decisione della Corte Costituzionale, la sua mancanza, secondo la più ricorrente giurisprudenza, non rende nullo l’atto, integrando una semplice irregolarità formale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione che ai fini della decisione del presente ricorso vada affrontata la questione della validità della notifica della cartella di pagamento, questione da ritenersi assorbente di ogni altro motivo del ricorso. La notifica della cartella di pagamento è disciplinata dal DPR 602/1973 contenente le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito che trova applicazione, in virtù del disposto di cui all’art. 18 del d. Lgs. 46/1999 – alla riscossione coattiva di tutte le entrate dello Stato. L’art. 26 della suddetta norma rinvia in toto alle norme che disciplinano la notifica dell’avviso di accertamento ed, in particolare, all’art 60 del DPR 600/1973 che nel recepire, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere generale contenute nella sezione IV del titolo sesto del codice di procedura civile in tema di notifica, disciplina la notifica a mezzo posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Tale modalità di notifica oltre ad essere disciplinata dagli artt. 148 e 149 del c. P. C. E dal principio base della notifica degli atti impositivi contenuto dalla lettera e dell’art. 60 del DPR 600/1973 è anche disciplinata dalla legge 890/1982 per le “notificazioni di atti a mezzo posta” secondo la quale – art. 1 – l’ufficiale giudiziario – agente notificatore – può avvalersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi: Compilazione della relata di notifica dell’atto impositivo indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto – art. 149 del c. P. C. E art. 3 della legge 890/1982 -; apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica – art. 148 del c. P. C. – inserimento dell’atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione – art. 3 legge 890/1982 – compilazione dell’avviso di ricevimento – art. 2 della legge 890/1982; consegna della busta all’ufficio postale. L’obbligo di indicare, nella relata di notifica, gli elementi sopra indicati oltre ad essere sancito dall’art. 160 del c. P. C. , è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5305/1999 , si è così espressa: “Qualora nell’originale dell’atto da notificare la relazione sia priva della sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manca il requisito indefettibile per l’attestazione dell’attività compiuta”.

Principio recepito anche dalla più recente giurisprudenza delle Commissioni tributarie tra cui la Commissione Provinciale di Milano che, con sentenza del 2. 12. 2007, ha stabilito che “la notifica può avvenire anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ma sempre per il tramite di un intermediario qualificato (l’ufficiale giudiziario) e non con il semplice ricorso al servizio postale” e con il rispetto delle singole formalità che “l’ufficiale deve compiere. A cominciare dalla stesura della relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto”. Nel caso di specie tutto questo non è avvenuto come sostenuto sia dal ricorrente che dalla stessa soc. Equitalia che ha richiamato la circostanza di aver provveduto alla notifica a mezzo posta nel rispetto dell’art. 26 del dpr 602/73 direttamente senza avvalersi della indispensabile intermediazione dell’agente della notificazione e senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate a cominciare dalla stesura della relazione di notificazione.

Tale situazione, come confermato dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione, integra, a parere di questa Commissione, una condizione di inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 del c. P. C. Solo per i casi di nullità con conseguente annullamento, in accoglimento del ricorso, della cartella impugnata.

Le particolarità del caso inducono alla compensazione delle spese tra le parti del presente giudizio. P. Q. M. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara nulla la cartella impugnata. Spese compensate.  

Versamento dell’IVA per cassa per Professionisti ed imprese

0
Versamento dell'IVA per cassa per Professionisti ed imprese

Versamento dell’IVA per cassa per Professionisti ed imprese

il D. L. 29. 11. 2008, n. 185, conv. Con L. 28. 1. 2009, n. 2 disciplina che in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari e com­mittenti che esercitano imprese, arti e professioni, l’lva relativa all’Erario sia esigibile solo al momento dell’incasso dei corrispettivi.

Il D. M. 26. 3. 2009 in vigore dal 28. 4. 2009 dà attuazione alla norma di cui all’art. 7, D. L. 185/2008 conv. Con modif. Con L. 2/2009 che prevede, il pagamento dell’lva al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo.

Soggetti interessati: per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal 28. 4. 2009 nei confronti di cessionari e committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professio­ne da soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o in caso di inizio attività prevedono di realizzare) un volume d’affari fino a euro 200mila, l’lva diventa esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L. ‘lva diventa comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o il committente, prima del decorso dell’anno, sia stato assoggettato a proce­dure concorsuali o esecutive.

Soggetti esclusi: la disposizione dell’lva per cassa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva né a quelle effettuate nei confronti di cessionari o committenti che utilizzano il meccanismo del reverse charge.

 

Indicazioni in fattura

la fattura che viene emessa deve riportare l’indicazione che si tratta di operazione con Iva ad esigibilità differita ex art. 7, D. L. 185/2008 conv. Con modif. Nella L. 2/2009.

Adempimenti del cedente/prestatore: le operazioni effettuate devono essere computate nella liquidazione periodica del mese/trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo o scade il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 

Adempimenti del cessionario/committente: il diritto alla detrazione dell’lva decorre dal momento in cui il corrispettivo delle operazioni ricevute è stato pagato.

La C. M. 30. 4. 2009, n. 20/E ha precisato che il sistema dell’lva per cassa è facoltativo, in quanto il soggetto passivo (con volume d’affari non superiore a euro 200. 000 – D. M. 26. 3. 2009) può scegliere con riguardo ad ogni operazione se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita. Inoltre, viene precisato che il regime dell’lva per cassa incide solo sul momento in cui l’imposta diventa, rispettivamente, esigibile e detraibile, non toccando gli altri adempimenti procedurali. Pertanto, rimane fermo l’obbligo di emettere fattura secondo le modalità e nei termini di cui all’art. 21, D. P. R. 633/1972 e di registrarla, tenendo presente che l’imponibile delle fatture emesse (anche con Iva differita) rileva per la determinazione del volume d’affari.

Guida Fiscale alla deducibilità del costo dei Mezzi di trasporto ed alla detraibilità dell’IVA

0
Guida Fiscale alla deducibilità del costo dei Mezzi di trasporto ed alla detraibilità dell’IVA

Guida  Fiscale alla deducibilità del costo dei Mezzi di trasporto (art. 164 DPR 917/86 autovetture uso promiscuo – motocicli – automezzi – autocarri) ed alla detraibilità dell’IVA.

Le regole di deducibilità variano in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo per l’esercizio dell’attività di impresa. In particolare, è possibile distinguere i mezzi di trasporto a seconda che siano utilizzati esclusivamente come strumentali nell’attività dell’impresa, oppure siano utilizzati “non esclusivamente” come strumentali, oppure siano utilizzati dagli agenti e rappresentanti in  via non esclusiva oppure siano dati in uso promiscuo a dipendenti.

 

FOCUS:

1.    Le limitazioni previste per le autovetture si estendono anche agli altri veicoli (es. Autocarri) che sono I stati adattati in modo tale che possano essere utilizzati per il trasporto privato di persone, aventi i requisiti tecnici stabiliti con Prow. Agenzia Entrate 6 dicembre 2006. Si tratta in sostanza di quei veicoli il cui rapporto tra la potenza del veicolo stesso e la portata  (peso lordo meno tara) sia superiore a 180.

2.    Ove è prevista forfetariamente una deducibilità limitata dei costi, si prescinde dalla prova della effettiva destinazione – ed in quale misura – del bene per finalità strettamente connesse con l’esercizio dell’attività commerciale o professionale. Quindi non è possibile per il contribuente dimostrare, nel caso specifico con istanza per la disapplicazione di norme antielusive (v. N. 7946), l’esclusiva destinazione del bene allo svolgimento dell’impresa o professione (Ris. Min.   27 luglio 2007 n. 190/E).   Tale interpretazione è stata criticata da autorevole dottrina, secondo la quale non dovrebbe essere  negato  l’accesso  all’interpello  suddetto,  proprio  perché  la  norma  che  limita  la deducibilità  è  di  carattere  lata  mente  antielusivo  (D.   Stevanato  in  Corriere  Tributario  n. 3412007 p. 2793).

 

Utilizzo strumentale esclusivo e utilizzi assimilati

Sono integralmente deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, a condizione che siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Rientrano in questa ipotesi i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata, come ad esempio, le autovetture per  le  imprese  che  effettuano  noleggi  e  le  imbarcazioni  da  diporto  utilizzate  dalle  scuole  per   l’addestramento alla navigazione (Circ. Min. 13 febbraio 1997 n. 37/E, Ris. Min. 23 marzo 2007 n.   59/E).   La deduzione integrale è prevista anche per i seguenti mezzi di trasporto:  autoveicoli immatricolati ed effettivamente utilizzati per il trasporto promiscuo di persone e cose. L’Amministrazione finanziaria assume che tale utilizzo c’è effettivamente, indipendentemente dall’immatricolazione, quando il veicolo ha un abitacolo che risulta, almeno per la metà della sua superficie e in modo permanente, riservato al trasporto di cose. Ciò avviene, per esempio, nel caso di  autoveicoli  sprovvisti  dei  sedili  posteriori,  oppure  nel  caso  di  autoveicoli  dotati  di  sedili posteriori la cui residua superficie dell’abitacolo, di estensione comunque non inferiore a quella destinata al trasporto di persone, sia esclusivamente riservata al trasporto di cose (Istruzioni Unico); agli autocarri, autobus, autoveicoli ad uso speciale per trasporti specifici (es. Autopompe, autoambulanze, autofunebri, autoveicoli uso ufficio, Ris. Min. 12 novembre 2001 n. 179/E); ai mezzi di trasporto adibiti ad uso pubblico (riconosciuto attraverso un atto proveniente dalla pubblica amministrazione).

 

Utilizzo strumentale non esclusivo (Promiscuo)

Per i veicoli aziendali strumentali ma utilizzati   in via non esclusiva, la Quota di ammortamento deducibile e i canoni di leasing o di noleggio sono soggetti a due distinte limitazioni; la prima concerne la percentuale di deducibilità ammessa – 40% dal 2007 – mentre la seconda riguarda l’ammontare massimo di costi cui applicare la percentuale suddetta, che è riportato nella tabella seguente, in cui si distingue in funzione delle modalità di acquisizione e del mezzo di trasporto (Circ. Min. L0 febbraio 1998 n. 48/E). In proposito, va rilevato che la percentuale va applicata all’ammontare della spesa  sostenuta a rilevanza fiscale, comprensiva degli oneri accessori di diretta imputazione, come l’IVA indetraibile, naturalmente entro i limiti riportati nella tabella. Non è inoltre ammesso l’ammortamento anticipato.

Le spese relative ai mezzi di trasporto (carburante, spese di manutenzione ecc. ) sono anch’esse  deducibili parzialmente (40%).   In ogni caso, nessun vincolo è previsto circa il numero di veicoli i cui costi sono deducibili dal reddito di impresa.    Per il periodo d’imposta in corso al 3 ottobre 2006, la percentuale del 40% è ridotta al 20%; poichè però in Unico 2007 è stato applicato il regime previgente (indeducibilità integrale), i maggiori Importi deducibili, rispetto a quelli ivi applicati, si potranno recuperare nel periodo d’imposta in corso al 27 giugno 2007, cioè con Unico 2008, e di essi si è potuto tener conto ai fini del versamento dell’acconto di novembre (seconda o unica rata).

Riepilogo dei limiti fiscali alla deducibilità
Mezzi Acquisto/Leasing (1) Noleggio (1) (2)
Autovetture e autocaravan 18. 075,99 3. 615,20
Motocicli 4. 131,66 774,69
Ciclomotori 2. 065,83 413,17
Note
(1)In caso di leasing il limite va applicato sull’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di acquisto. A tal fine i canoni vanno assunti nell’ammontare risultante dal contratto di leasing, mentre per il costo da assumere ai fini della proporzione occorre aver riguardo al costo sostenuto dal concedente del bene (vedi esempio 2 successivo). Tutte le volte in cui il periodo di durata del contratto risulta inferiore all’anno, i limiti indicati devono essere ragguagliati ad anno. (2) Nei contratti di noleggio full service, nei quali il canone periodico è comprensivo anche del costo delle prestazioni accessorie (es. Manutenzione ordinaria, assicurazione, tassa di proprietà, sostituzione dell’autovettura in caso di guasto, ecc,), il costo da rapportare al limite di deducibilità deve essere nettato dei costi riferibili alle prestazioni accessorie, le quali sono deducibili, se inerenti. Secondo le regole proprie della categoria dei costi di appartenenza, senza limiti di importo (es. Assicurazione 40%). Se la parte relativa alla tariffa di noleggio non è evidenziata rispetto alle spese per i servizi accessori. Il costo addebitato dal prestatore del servizio dovrà essere considerato nella sua unitarietà ai fini del raffronto con il limite suesposto. La ripartizione delle quote è operata attraverso il riferimento ai listini che riportano le tariffe mediamente praticate per i contratti di noleggio e locazione. Che non prevedono prestazioni accessorie, relativi a veicoli della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Esempio 1.

Un’autovettura   viene   acquistata   al   prezzo   di   20. 000   euro.    Il   coefficiente   di ammortamento è pari al 25%. Poiché la quota di ammortamento deducibile è pari al 40% dell’ammortamento di un bene con costo  di acquisto non superiore a 18. 075,99 euro, la   quota di ammortamento fiscalmente ammessa in deduzione è la seguente: (18. 075,99 x 25%) x 40% = 2. 582,28.

Pertanto, risultano indeducibili 2. 417,72 euro, ovvero la differenza tra l’ammortamento sul costo effettivo e la parte fiscalmente ammessa.

Esempio 2.

Il contratto di leasing è stato stipulato da un’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. I canoni dovranno essere corrisposti in 4 annualità (dal 1° luglio 2007 al30 giugno 2011)  per un totale di 36. 151,98 euro. Il numero dei giorni di durata del contratto é, quindi, pari a  1460.

Il costo sostenuto dal concedente per acquistare l’autovettura è stato di 30. 987,41 euro.   Premesso che nel 2007  l’utilizzazione del bene avviene per 184 giorni, i canoni ammessi in deduzione risultano dalle seguenti operazioni: 18. 075,99: 30. 987. 41 = 58,33%;  36. 151. 98 x 58,33% =  21. 087,45  ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo fiscalmente  rilevante dell’autovettura (21. 087. 45: 1. 460) x 184= 2. 657,69  2. 657,69 x 40% = 1. 063,08 (costo deducibile).

Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i canoni ammessi in deduzione risultano cosi determinati:  (21. 087. 45:  1. 460l x 365 = 5. 271,99  5. 271,99 x 40% ‘” 2. 108,80 (costo deducibile).   Per il 2011 si effettua un’operazione analoga a Quella per il 2007.

Esempio 3.

Un’autovettura è stata acquistata al prezzo di 30. 987,41 euro ed è stata concessa in uso promiscuo   a1 dipendente per 4 mesi. Il coefficiente di ammortamento é pari al 25%.

La Quota di ammortamento proporzionalmente riferibile ai 4 mesi, ovvero 2. 582,28 (30. 987. 41 x  25%x4/12) è deducibile per intero quale spesa per prestazione di lavoro. Ciò avviene anche nel caso in cui l’importo suddetto fosse superiore a quello costituente reddito in capo al dipendente.

La Quota restante, pari a 5. 164. 57 euro, assume rilievo nei limiti del 58,33%, ossia (18. 075,99 :  30. 987,41)x 100; ed è quindi deducibile nei limiti del 40%, dunque per un importo pari a 1. 205,00 (58,33% x 5. 164,57 x 40%).

Esempio 4.

Trattamento analogo al precedente si applica nel caso di un’autovettura utilizzata promiscuamente da un collaboratore coordinato e continuativo: deducibilità integrale come spesa per prestazione di lavoro per la quota dei costi che costituisce reddito per il collaboratore e deducibilità parziale (40%) per la differenza, nei limiti previsti nella tabella.

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!