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Inesistenza della notifica

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Deve ritenersi giuridicamente inesistente la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento che l’agente della riscossione ha direttamente notificato al contribuente ai sensi dell’art. 26 del D. P. R. N. 602/1973, senza avvalersi della indispensabile intermediazione dell’agente della notificazione e senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate per la stesura della relazione di notifica dalla legge n. 890/1982.

Inesistenza della notifica

Sentenza Commissione tributaria provinciale LIGURIA Genova, sez. 12, 12-06-2008, n. 125 – Pres. Bissaldi Furio – Rel. Piu Franco

Cartella di pagamento. Notificazione a mezzo posta. Validità. Condizioni. Violazione delle disposizioni previste per la stesura della relazione di notifica. Conseguenze. Giuridica inesistenza della notificazione. Sanabilità. Esclusione. Deve ritenersi giuridicamente inesistente la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento che l’agente della riscossione ha direttamente notificato al contribuente ai sensi dell’art. 26 del D. P. R. N. 602/1973, senza avvalersi della indispensabile intermediazione dell’agente della notificazione e senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate per la stesura della relazione di notifica dalla legge n. 890/1982. Tale situazione integra una vera e propria giuridica inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 c. P. C. Solo per i casi di nullità degli atti processuali.

 

Svolgimento del processo

In data 11 gennaio 2008 FL. Vi. Ha chiesto l’annullamento delle cartelle di pagamento e relativa iscrizione a ruolo per IVA, IRAP e IRPEF per gli anni 1999, 2000 e 2001 emesse dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 2 e della soc. Equitalia per un importo di Euro 296. 324,31 per i seguenti motivi: In primo luogo si contesta la giuridica inesistenza della cartella di pagamento in mancanza di una regolare notifica della stessa in ragione di quanto previsto dall’art. 148 c. P. C. In particolare manca l’indicazione dell’agente notificatore, la sottoscrizione dello stesso, non è indicata alcuna data e non è indicato alcun numero cronologico.

La mancanza di tali dati, secondo il ricorrente integrano una situazione giuridica di inesistenza dell’atto che non ammettono sanatoria nemmeno in ordine al raggiungimento dello scopo previsto solo per le nullità formali. La stessa, inoltre, risulta priva di sottoscrizione in violazione dell’art. 125 c. P. C. Trattandosi di atto di precetto deve, obbligatoriamente, essere sottoscritta.

Nel caso di specie nella stessa è riportata solo la dicitura Equitalia Polis S. P. A senza alcuna indicazione di soggetto munito di rappresentanza esterna. Viene eccepita, inoltre, l’assenza di motivazione in violazione dell’art. 3 legge 241/1990 e l’omessa indicazione del responsabile di procedimento richiamando il disposto della Corte Costituzionale n. 377 del 9. 11. 2007. Si contesta, inoltre, la legittimità del ruolo in quanto non sottoscritto dal titolare dell’Ufficio o da soggetto dallo stesso delegato.

Il ricorrente contesta, inoltre, l’avvenuta notifica degli avvisi di accertamento che costituiscono gli atti prodromici alle cartelle impugnate.

Evidenzia, inoltre, che è stata presentata istanza di condono a fronte della quale l’Ufficio avrebbe trattenuto la somma versata senza emettere alcun provvedimento neppure di diniego. L’Agenzia delle Entrate con le sue controdeduzioni osserva: Sulla questione della mancata notifica degli avvisi di accertamento pur premettendo che la competenza è dell’Agente per la riscossione, evidenzia la loro non veridicità essendo stati, gli stessi, notificati a mano del ricorrente in data 12. 2. 2006 ed avendo, il ricorrente, provveduto a presentare istanza di accertamento con adesione andato, peraltro, non a buon fine dando luogo alla successiva emissione delle cartelle non avendo impugnato gli accertamenti. Sulla domanda di condono l’Ufficio evidenzia che non risulta presentata alcuna domanda di condono e che, se sono state versate delle somme, le stesse possono essere richieste in restituzione.

Sulla mancata sottoscrizione del ruolo l’Ufficio evidenzia che tale atto è esclusivamente interno all’Amministrazione, non è atto recettizio e che, comunque, tale doglianza è assolutamente pretestuosa in quanto non documentata.

In fatto contesta anche la ricostruzione effettuata in ordine alla situazione determinata dal comportamento della consulente contabile. Ciò in considerazione della circostanza che in sede di accertamento il contribuente ha esibito documentazione in suo possesso mostrando di essere pienamente a conoscenza della procedura che lo riguardava.

La dichiarazione per l’anno 2006 è stata presentata, nel dicembre 2007, direttamente dalla sig. Lu. Quale rappresentante dell’intermediario As. Fe. , a testimonianza del fatto non che non è verificata una sparizione improvvisa del soggetto al quale il contribuente aveva affidato la sua contabilità. In ordine alla notificazione della cartella l’Ufficio non può rilevare che la stessa è stata notificata all’interessato in data 16. 10. 2007.

Anche ammettendo l’esistenza di eventuali vizi formali non si può parlare di giuridica inesistenza di un atto che comunque è stato portato a conoscenza dell’interessato richiamando, in tal senso, la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19854/2004. Sulla mancanza di sottoscrizione evidenzia che la stessa risulta pienamente conforme al modello ministeriale nel quale è prevista l’indicazione della denominazione del Concessionario e non la sottoscrizione del legale rappresentante per motivi logici sulla procedura di cartolarizzazione di tali atti e della circostanza che l’indicazione del Concessionario consente anche di identificare il rappresentante pro tempore.

Sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento si richiama la normativa di cui alla legge 241/1990 secondo la quale è sempre responsabile il funzionario preposto all’Ufficio e, comunque, la sua omissione non prevede la nullità dell’atto.

La soc. Equitalia, con le sue deduzioni, osserva: Per quanto attiene alla notifica della cartella, la stessa è stata eseguita a mezzo posta ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973 costituente norma speciale applicabile alla fattispecie tributaria. Come è dimostrato dalla cartolina di ricevimento recante la firma autografa del ricorrente.

La sua ricezione e la proposizione del ricorso sanano, ai seni dell’art. 156 c. P. C. , eventuali vizi come affermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione – sent. 17914/07 – che ha fissato i seguenti principi: 1) se l’atto è conosciuto non è possibile contestare la notificazione – sez. Unite 19854/04 – 2) è inesistente la notifica effettuata in luogo o a persona assolutamente non riconducile al soggetto notificato – S. U. 17914/07) 3) Per il principio di salvaguardare la ragionevole durata del procedimento i casi di inesistenza è limitato a ipotesi assolutamente marginali (S. U. 22642/07 ). Sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento si deve valutare che anche tenendo presente la decisione della Corte Costituzionale, la sua mancanza, secondo la più ricorrente giurisprudenza, non rende nullo l’atto, integrando una semplice irregolarità formale.

 

Motivi della decisione

Osserva la Commissione che ai fini della decisione del presente ricorso vada affrontata la questione della validità della notifica della cartella di pagamento, questione da ritenersi assorbente di ogni altro motivo del ricorso.

La notifica della cartella di pagamento è disciplinata dal DPR 602/1973 contenente le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito che trova applicazione, in virtù del disposto di cui all’art. 18 del d. Lgs. 46/1999 – alla riscossione coattiva di tutte le entrate dello Stato. L’art. 26 della suddetta norma rinvia in toto alle norme che disciplinano la notifica dell’avviso di accertamento ed, in particolare, all’art 60 del DPR 600/1973 che nel recepire, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere generale contenute nella sezione IV del titolo sesto del codice di procedura civile in tema di notifica, disciplina la notifica a mezzo posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale modalità di notifica oltre ad essere disciplinata dagli artt. 148 e 149 del c. P. C. E dal principio base della notifica degli atti impositivi contenuto dalla lettera e dell’art. 60 del DPR 600/1973 è anche disciplinata dalla legge 890/1982 per le “notificazioni di atti a mezzo posta” secondo la quale – art. 1 – l’ufficiale giudiziario – agente notificatore – può avvalersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi: Compilazione della relata di notifica dell’atto impositivo indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto – art. 149 del c. P. C. E art. 3 della legge 890/1982 -; apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica – art. 148 del c. P. C. – inserimento dell’atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione – art. 3 legge 890/1982 – compilazione dell’avviso di ricevimento – art. 2 della legge 890/1982; consegna della busta all’ufficio postale. L’obbligo di indicare, nella relata di notifica, gli elementi sopra indicati oltre ad essere sancito dall’art. 160 del c. P. C. , è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5305/1999 , si è così espressa: “Qualora nell’originale dell’atto da notificare la relazione sia priva della sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manca il requisito indefettibile per l’attestazione dell’attività compiuta”.

Principio recepito anche dalla più recente giurisprudenza delle Commissioni tributarie tra cui la Commissione Provinciale di Milano che, con sentenza del 2. 12. 2007, ha stabilito che “la notifica può avvenire anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ma sempre per il tramite di un intermediario qualificato (l’ufficiale giudiziario) e non con il semplice ricorso al servizio postale” e con il rispetto delle singole formalità che “l’ufficiale deve compiere.

A cominciare dalla stesura della relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto”.

Nel caso di specie tutto questo non è avvenuto come sostenuto sia dal ricorrente che dalla stessa soc. Equitalia che ha richiamato la circostanza di aver provveduto alla notifica a mezzo posta nel rispetto dell’art. 26 del dpr 602/73 direttamente senza avvalersi della indispensabile intermediazione dell’agente della notificazione e senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate a cominciare dalla stesura della relazione di notificazione.

Tale situazione, come confermato dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione, integra, a parere di questa Commissione, una condizione di inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 del c. P. C. Solo per i casi di nullità con conseguente annullamento, in accoglimento del ricorso, della cartella impugnata.

Le particolarità del caso inducono alla compensazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

P. Q. M. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara nulla la cartella impugnata. Spese compensate.

PEC (Posta Elettronica Certificata): prorogata al 31.12.2011 la scadenza per la comunicazione della Pec alla CCIAA

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PEC (Posta Elettronica Certificata): prorogata al 31.12.2011 la scadenza per la comunicazione della Pec alla CCIAA

PEC scadenza prorogata al 31. 12. 2011

La circolare numero 224. 402 del 25 novembre 2011 emessa dal ministero dello Sviluppo economico, di fatto proroga la scadenza per comunicazione pec alla CCIAA al 31. 12. 2011, inviando  le Camere di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1. 032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro imprese entro la scadenza di martedì 29 novembre. E questa tolleranza, secondo il ministero, dovrebbe arrivare «almeno fino all’inizio del nuovo anno».

Peraltro, nella circolare 3645/C del 3 novembre, lo stesso ministero aveva ricordato alle Camere che il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 da parte delle società, avrebbe comportato, appunto, «l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2630 del Codice civile in capo al legale rappresentante dell’impresa».

La circolare di ieri spiega che «sono nel frattempo pervenute numerose segnalazioni», da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata, sull’«impossibilità di fare fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di Pec, concentratasi nell’imminenza del termine (. ), in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso».

Nonostante la scadenza per la comunicazione dell’indirizzo Pec al Registro imprese sia stata fissata nel 2008, tutte le società si sono attivate, dunque, negli ultimi giorni disponibili, come testimoniano le 505. 478 comunicazioni di indirizzo Pec arrivate alle Camere di commercio dal 1° al 21 novembre.

Il ministero dello Sviluppo economico ritiene che sia impossibile individuare, per le società che non dovessero rispettare la scadenza (quelle già in regola al 21 novembre erano solo il 36,5%), «l’elemento soggettivo (dolo o colpa)» che in base all’articolo 3 della legge 689/81 «è presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa».
Dunque, la circolare «rappresenta» alle Camere di commercio l’«opportunità», in questa prima fase di applicazione delle regole previste dal Dl 185/2008, per evitare contenzioso, di astenersi dall’applicare le sanzioni previste dal Codice civile «alle società o ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata (. ) entro il 29 novembre 2011».

Quindi la circolare suggerisce alle Camere «ragionevolmente, almeno fino all’inizio del nuovo anno», di ritenere «in generale, come corretto adempimento, anche quello tardivo effettuato entro tale data». Il ministero precisa che anche la semplice contestazione del ritardo alle singole società, contrasta, in questa situazione «generalizzata» di difficoltà, con le esigenze dell’economicità e del buon andamento dell’azione amministrativa «e con quella di evitare adempimenti onerosi e gravosi anche per l’Amministrazione e quasi certamente privi di alcun utile esito».

La Sanzione Prevista

Per le società che non si adeguano all’obbligo di comunicare la Pec, è prevista, a carico del legale rappresentante, la sanzione da 103 a 1. 032 euro fissata dal Codice civile per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi al Registro imprese (sanzione ridotta a un terzo se la registrazione avviene nei 30 giorni successivi al termine).

Redditometro – Accertamento Sintetico induttivo: Casa acquisita in eredità

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Redditometro - Accertamento Sintetico induttivo: Casa acquisita in eredità

Sentenza n. 23621 dell’11 novembre 2011 (ud. Del 22 settembre 2011) della Corte Cassazione, Sezione tributaria – Presidente Pivetti, Relatore Cirillo

 

Massima

L’amministrazione può  legittimamente  procedere  con  metodo sintetico  alla  rettifica  della  dichiarazione  dei  redditi,  quando  da elementi  estranei   alla   configurazione   reddituale   prospettata   dal contribuente  si  possa  fondatamente  presumere  che   ulteriori   redditi concorrano   a   formare   l’imponibile   complessivo.    Nell’ipotesi    di disponibilità d’immobili di acquisizione ereditaria, ovvero di  veicoli  di risalente   immatricolazione,   l’effettiva   capacità   contributiva    va individuata non in base alla mera proprietà o provenienza degli stessi,  ma valutando  il  necessario  sostenimento  di  spese  congrue  per  il   loro mantenimento.

 

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 settembre 2005 la  CTR  – Campania (sez. Salerno) ha rigettato l’appello proposto  dall’Agenzia  delle entrate nei confronti di A. T. E  D. P. A. ,  confermando  l’annullamento  degli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva determinato, ai sensi del D. P. R. N. 600, art. 38, i redditi  per  gli  anni  1995  e  1996  attesa  la proprietà di un’autovettura e di un’abitazione e la sussistenza d’incrementi patrimoniali nel periodo 1995/2000 (L. 101. 400. 000).

Ha motivato la  decisione  affermando  che  v’era  carenza  dei  singoli elementi posti a fondamento dell’accertamento sintetico  in  quanto:  a)  la disponibilità di un veicolo risalente al 1990 era privo di  significatività; b) non v’era stato alcun acquisto  immobiliare,  stante  la  derivazione  da eredità paterna dell’alloggio considerato; e) gli investimenti  patrimoniali potevano   trovare   “. Giustificazione   negli   utili   riscossi    dalla partecipazione societaria  alla  G. C.   s. R. L.   e,  quindi,  da  redditi  già soggetti a tassazione”.

In data 16 novembre 2006, l’Agenzia delle entrate  ha  proposto  ricorso per cassazione,  affidato  a  unico  motivo;  i  contribuenti  non  si  sono costituiti.

 

Motivi  della  decisione

In  applicazione  del  decreto  del   Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che  sia  adottata una motivazione semplificata:     Con l’unico motivo, articolato in due censure,  la  ricorrente  denuncia violazione del D. P. R. N. 600, art. 38, commi 4 e 5, (art. 360 c. P. C. , n.   3) e difetto di motivazione (art.   360  c. P. C. ,  n.   5);  per  aver  i  giudici d’appello dichiarato, in contrasto con gli indici  presuntivi  previsti  dai D. M. Attuativi dell’art. 38 cit. E con il contenuto di  quest’ultima  norma, che non sarebbero fatti significativi e indici di capacità contributiva,  nè il  possesso  di  un’autovettura  e  di  un  immobile,  nè   un   incremento patrimoniale di oltre 50 mila Euro,  senza  che,  peraltro,  i  contribuenti avessero giustificato,  con  idonea  documentazione,  la  maggiore  capacità contributiva accertata. Aggiunge  che,  in  particolare,  del  tutto  errato sarebbe il riferimento al  riparto  di  utili  societari,  atteso  che,  dal verbale assembleare del 16 luglio 1996, risulterebbero perdite per oltre  un miliardo e settecento milioni di lire negli anni 1993 e 1994.

Il  motivo  va disatteso. Ai sensi dell’art. 38 cit. , l’amministrazione può  legittimamente procedere con  metodo  sintetico   alla  rettifica  della  dichiarazione  dei redditi,  quando  da  elementi  estranei  alla   configurazione   reddituale prospettata  dal  contribuente  (es.   autovetture,  possidenze  immobiliari, incrementi patrimoniali, etc. ) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo. In tal caso,  incombe al contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi  frutto della sua attività sono sufficienti a giustificare il suo  tenore  di  vita, ovvero  che  egli  possiede  altre  fonti  di  reddito  non   tassabili,   o separatamente tassate (Cass. 2009/10385).

Pertanto,  nell’ipotesi  di  disponibilità  d’immobili  di  acquisizione ereditaria, l’effettiva capacità contributiva va  individuata  non  in  base alla mera proprietà o provenienza degli stessi, ma valutando  il  necessario sostenimento di spese congrue per il loro mantenimento (Cass.   2002/10603  e 2011/7408).

Lo stesso dicasi per la manutenzione  di  veicoli  di  risalente immatricolazione (Cass. 2007/1294 e 2011/7408).     Nella sentenza si legge che “l’autovettura  era  del  1990″  e  il  ______ era proprietario di un appartamento ricevuto in eredità  dal  proprio genitore”. Quindi, la maggior tassazione per gli anni 1995 e 1996 si sarebbe dovuta  reggere  su  un  duplice  nesso   inferenziale:   disponibilità   di determinati beni sostenimento di una  spesa  congrua  al  loro  mantenimento sostenimento della spesa = possesso di un reddito adeguato.

Sennonché,  il  profilo  del  sostenimento  di  una  spesa  congrua   al mantenimento  dell’anziana  autovettura  e  dell’appartamento  ricevuto   in eredità non è oggetto specifico del ricorso per cassazione  e  non  risulta, comunque, indicata la sua introduzione nei  gradi  di  merito  e  lo  stesso accertamento del fisco pare ispirato a differente profilo  reddito  metrico, legato alla mera acquisizione  dominicale  e  dunque  non  conferente,  come emerge dalla sentenza impugnata che, dunque, non merita censura.

Quanto agli investimenti patrimoniali, la CTR sostiene che “essi possono trovare giustificazione negli utili riscossi dalla partecipazione societaria alla __________ s. R. L. E, quindi,  da  redditi  già  soggetti  a  tassazione”.   La ricorrente sostiene, invece, che “dagli atti di causa risulta, al  contrario (verbale di assemblea straordinaria del 16/07/96) che negli anni 1993 e 1994 la soc. __________ s. R. L. Aveva subito perdite per complessive L.   1. 747. 685. 044”. Il rilievo non è conferente,  atteso  che  le  asserite  perdite  societarie risalgono  agli  anni  1993  e  1994,  mentre  gli  incrementi  patrimoniali riguardano gli anni d’imposta 1995 e 1996.

Inoltre,  sotto  il  profilo  dell’autosufficienza   del   ricorso   per cassazione, non risulta se, quando, con quali modi e  in  quali  termini  la questione delle perdite societarie sia  stata  introdotta  nel  giudizio  di merito, così come manca la trascrizione della parte saliente del  richiamato verbale di assemblea straordinaria del 16 luglio 1996.

Infine,  ove  mai  il  riferimento,  contenuto  in  sentenza,  a  “utili riscossi” sia ritenuto in sè comunque storicamente errato, si tratterebbe al più di errore revocatorio non denunciabile con il ricorso per cassazione. La manifesta  infondatezza  delle  censure  dell’Agenzia  comporta  il  rigetto integrale del ricorso nel merito e  consente  il  superamento  di  tutte  le questioni  di  rito  (sulla  eventuale   rinnovazione   di   notifica),   in applicazione del principio della c. D. “ragione più liquida”,  in  virtù  del quale il  ricorso  può  essere  immediatamente  respinto  sulla  base  della soluzione di una questione assorbente già pronta.

Nessuna pronunzia va adottata in  punto  di  spese,  stante  la  mancata costituzione delle parti intimate.

P. Q. M. – La Corte rigetta il ricorso.

Circolare n. 132, Roma, 11/10/2011

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Con la Circolare n. 113 del 30 agosto 2011 sono state apportate implementazioni al modello organizzativo delle Sedi di produzione descritto con le circolari n. 102 del 12 Agosto 2009, n. 129 del 1° Ottobre 2010 e n. 48 dell’11 marzo 2011, ispirate ai seguenti criteri: ricompattazione delle attività, in logica di unicità del flusso di processo produttivo; potenziamento delle Linee di prodotto/servizio; strutturazione del servizio di consulenza, affidato al coordinamento del Responsabile di Agenzia Interna ed al Responsabile di Agenzia Complessa; semplificazione ed efficientamento dell’area del controllo dei flussi contributivi, in funzione dello sviluppo della compliance e del costante aggiornamento dei conti individuali ed aziendali.

1. Premessa

Con la Circolare n. 113 del 30 agosto 2011 sono state apportate implementazioni al modello organizzativo delle Sedi di produzione descritto con le circolari n. 102 del 12 Agosto 2009, n. 129 del 1 ° Ottobre 2010 e n. 48 dell’11 marzo 2011, ispirate ai seguenti criteri:

ricompattazione delle attività, in logica di unicità del flusso di processo produttivo;

potenziamento delle Linee di prodotto/servizio;

strutturazione del servizio di consulenza, affidato al coordinamento del Responsabile di Agenzia Interna ed al Responsabile di Agenzia Complessa,

semplificazione ed efficientamento dell’area del controllo dei flussi contributivi, in funzione dello sviluppo della compliance e del costante aggiornamento dei conti individuali ed aziendali.

La stessa circolare n. 113 ha anticipato, inoltre, una nuova strutturazione del presidio del contenzioso amministrativo e giudiziario che, con la presente circolare, viene integrata e dettagliatamente declinata.

2. Nuove modalità di gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario

Considerata la rilevanza e la complessità del fenomeno del contenzioso, che rappresenta ad oggi una delle principali criticità per l’Istituto, nel corso della sperimentazione si è proceduto a monitorare i miglioramenti della gestione dello stesso a seguito dell’istituzione dell’UO gestione ricorsi amministrativi e giudiziari.

L’ambito di osservazione ha ricompreso anche l’aspetto delle relazioni tra la suddetta UO, il personale di supporto alla funzione legale e gli Avvocati stessi e la definizione del ruolo delle altre UO – linee di prodotto/servizio della sede.

Contestualmente è stato analizzato lo stato delle diverse procedure informatiche di gestione del contenzioso, realizzate principalmente per una sempre più efficace interazione fra la fase amministrativa e quella giudiziaria.

La sperimentazione ha consentito, quindi, di evidenziare ulteriori settori di ottimizzazione riferiti ai seguenti aspetti:

semplificazione delle relazioni tra UO Gestione ricorsi ed Avvocature;

gestione efficace e tempestiva dello strumento dell’autotutela e dell’eventuale ricorso amministrativo (principale soluzione alla criticità del contenzioso giudiziario) ;

presidio e monitoraggio della fase di istruttoria del ricorso giudiziario, della costituzione in giudizio e dell’ottemperanza alla sentenza, nonché dell’azione amministrativa in pendenza di giudizio;

corretta alimentazione degli applicativi gestionali dedicati al contenzioso;

sviluppo formativo del personale amministrativo su conoscenze normative, operative e  procedurali.

Da quanto sopra descritto emerge da un lato l’esigenza di rafforzare il presidio del contenzioso, dall’altro di introdurre, anche in questo ambito, un atteggiamento proattivo, che miri a prevenire e deflazionare il ricorso alle vie giudiziarie.

A tal fine è necessario prevedere specifici punti di responsabilità:

a presidio del contenzioso amministrativo (anche a seguito dell’introduzione dell’utilizzo del canale telematico come modalità esclusiva di presentazione dei ricorsi amministrativi ed in funzione del corretto esercizio del diritto/dovere di autotutela) e del procedimento di accertamento tecnico-preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile;

a supporto dell’area legale, al fine di assicurare la gestione complessiva del contenzioso giudiziario e di quelle attività legali, anche extragiudiziarie, di perseguimento e realizzazione delle ragioni di credito dell’Istituto che sono escluse dall’intervento degli Agenti della Riscossione.

3. Disposizioni organizzative

Le vigenti disposizioni organizzative in materia di gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario, sono modificate ed integrate sperimentalmente sull’intero territorio nazionale secondo quanto di seguito illustrato.

Le modifiche di seguito descritte saranno recepite nel modulo OM di SAP con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2012 e dovranno essere concretamente operative da tale data e sino al 31 dicembre 2012.

3. 1 Unità organizzative a presidio del contenzioso

Premesso quanto sopra, l’attuale Unità organizzativa “Gestione ricorsi amministrativi e giudiziari” viene scissa in due UO:

Unità organizzativa “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi”, collocata in posizione di staff al Direttore della struttura;

Unità organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”, in rapporto di servizio rispetto all’Ufficio legale.

L’Unità Organizzativa “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi “ presidia le principali seguenti attività:

gestione dell’autotutela promossa d’ufficio ovvero a seguito dell’esame delle istanze di parte e/o ricorso amministrativo;

gestione del contenzioso amministrativo;

assistenza all’utenza per l’invio telematico dei ricorsi amministrativi, facendosi carico, ove necessario, dell’idonea attività di informazione relativa all’accesso al servizio, sia per i cittadini che per gli intermediari abilitati;

gestione del procedimento giudiziario di accertamento tecnico-preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile, sino all’emanazione del decreto di omologazione da parte del giudice.

L’Unità Organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario” presidia le principali seguenti attività:

gestione del ricorso giudiziario nella fase iniziale (protocollazione, acquisizione nella procedura SISCO-WEB, formazione del fascicolo elettronico, tempestiva richiesta istruzione del ricorso alle competenti UO – linee di prodotto/servizio, monitoraggio trasmissione istruttoria nei tempi utili per la stesura della memoria difensiva) ;

cura del contenzioso giudiziario con costante aggiornamento della procedura SISCO (gestione delle informazioni con gli avvocati domiciliatari/sostituti di udienza, acquisizione della presenza in aula, gestione dei pagamenti delle spese legali degli avvocati di controparte, dei CTU, dei domiciliatari/sostituti);

ritiro, protocollazione ed acquisizione dei dispositivi e delle sentenze nella procedura, trasmissione degli stessi alle competenti UO – linee di prodotto/servizio e monitoraggio della relativa esecuzione;

acquisizione tempestiva delle comunicazioni di inizio delle operazioni peritali relative alle istanze in materia di prestazioni di invalidità previdenziale;

gestione del contenzioso di 1° grado in materia di invalidità civile relativamente alle fasi giudiziarie successive al procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;

acquisizione dei precetti e dei pignoramenti nella procedura SISCO – CV e con gestione dei pignoramenti sino all’acquisizione delle somme eventualmente assegnate;

cura del recupero delle somme eccedenti quelle assegnate con conseguente svincolo da parte dell’Istituto di credito interessato;

acquisizione di ricorsi ai TAR e dei giudizi in materia penale nelle rispettive procedure;

adempimenti connessi alle attività di cui all’allegato 1.

3. 2 Strutturazione degli Uffici legali

Presso ciascuna Direzione provinciale è presente un Ufficio legale.

Nelle Direzione provinciali di Area metropolitana di Roma e Napoli l’Ufficio legale ha proprie articolazioni presso le Filiali di coordinamento.

A tale Ufficio compete la gestione del contenzioso giudiziario e delle attività legali diverse dal contenzioso giudiziario descritte nell’allegato 1.

Per l’espletamento delle funzioni attribuite all’Ufficio legale viene assegnato personale amministrativo, secondo il dimensionamento definito dai Direttori regionali con riferimento a valutazioni specifiche dei carichi di lavoro legati alle attività di competenza sopra richiamate. Tra le suddette risorse rientra anche il personale amministrativo già assegnato alla funzione di supporto all’attività legale a seguito della circolare n. 34/2010, nonché il personale dell’UO gestione ricorsi amministrativi e giudiziari attualmente dedicato alle attività relative alla gestione del contenzioso giudiziario.

Il personale amministrativo assegnato all’Ufficio legale è incardinato nell’UO “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”.

Il Coordinatore legale (distrettuale, aggiunto, periferico) fornisce al funzionario cui è attribuito l’incarico di Responsabile Unità organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario” ed alle risorse amministrative assegnate alla suddetta UO, le istruzioni e le direttive tecnico-operative per la gestione degli adempimenti del contenzioso giudiziario e delle attività legali diverse dal contenzioso giudiziario.

Ferme restando le competenze attribuite ai Coordinatori legalie le disposizioni vigenti in materia di conferimento e revoca degli incarichi di coordinamento,viene prevista in alcune strutture territoriali con elevata concentrazione di contenzioso giudiziario (allegato 2) la figura di un Avvocato referente organizzativo per le attività di competenza di ciascun Ufficio legale.

Il predetto Avvocato, che dovrà essere in possesso di specifica capacità organizzativa e gestionale, viene nominato dal Direttore Generale, sentito il Coordinatore generale legale, su proposta del Direttore regionale assunta d’intesa con il Coordinatore legale distrettuale con funzioni di coordinamento regionale.

Nelle strutture ove è prevista la specifica figura, il suddetto compito di indirizzo tecnico –operativo delle attività presidiate dall’Unità organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”, sarà assolto dall’Avvocato referente organizzativo dell’Ufficio legale, che opererà nell’ambito delle linee guida impartite dal Coordinatore legale.

L’incarico di Avvocato referente organizzativo dell’Ufficio legale ha durata annuale ed è rinnovabile, con provvedimento del Direttore Generale, previa verifica dei risultati ottenuti.

Nei confronti dell’Avvocato referente organizzativo, come sopra nominato, per la durata dell’incarico, verrà previsto un apposito riconoscimento economico.

I suddetti compiti di indirizzo tecnico-operativo nelle strutture dove non è prevista la figura del coordinatore o dell’avvocato referente organizzativo, saranno espletati dagli avvocati addetti al medesimo ufficio o da un delegato del coordinatore distrettuale ove l’ufficio risulti privo di legali.

4. Ruolo delle Linee di prodotto/servizio ed Unità organizzative

Il ruolo delle linee di prodotto/servizio e delle Unità organizzative da cui hanno origine gli atti opposti amministrativamente o giudiziariamente dai cittadini e dalle imprese, assume assoluta centralità nel processo di gestione del contenzioso e può, a buona ragione, essere definito la chiave del successo di ogni progetto di riduzione dei volumi in ingresso e della percentuale di soccombenza.

E’, pertanto, necessario ed opportuno rimarcare l’assoluta priorità operativa che deve essere attribuita dai responsabili delle suddette linee di prodotto/servizio ed Unità organizzative alla completezza ed alla tempestività dell’istruttoria dei ricorsi amministrativi e giudiziari ed al conseguente inoltro della relativa documentazione sia in forma cartacea, sia in forma telematica alle UO “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi” e “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”.

I Responsabili di queste ultime, infatti, si pongono rispetto all’istruttoria dei ricorsi in qualità di clienti nei confronti delle linee di prodotto/servizio e delle Unità organizzative da cui hanno origine gli atti opposti, richiedendola per tempo, monitorandone con continuità la fornitura  e sollecitandola, come extrema ratio, quando dal ritardo possano conseguire rischi aziendali.

A tale scopo, il Direttore provinciale avrà cura di definire un calendario di incontri periodici tra il Coordinatore dell’Avvocatura di sede, l’Avvocato referente organizzativo dell’Ufficio legale (qualora non coincidesse con il Coordinatore), i responsabili delle sopra citate UO, il Responsabile di Agenzia interna e il Responsabile di Unità di Coordinamento operativo, cui si aggiungeranno gli eventuali Responsabili di Agenzia complessa e di Agenzia sul territorio. Tali incontri saranno strutturati e finalizzati a monitorare ed ottimizzare il flusso delle informazioni e dei documenti necessari per un’efficace difesa in giudizio delle ragioni dell’Istituto.

5. Procedure

Per una gestione fluida ed efficace del contenzioso amministrativo e giudiziario è, inoltre, fondamentale il costante e puntuale utilizzo delle specifiche procedure informatiche.

Le suddette procedure consentono, infatti, la tracciabilità dei processi, riducendo la frammentazione dei flussi informativi e favorendo l’integrazione e la fluidità della comunicazione tra gli attori organizzativi coinvolti; il loro utilizzo e il loro costante aggiornamento costituiscono il presupposto essenziale per l’assolvimento del compito di monitoraggio e produzione di reportistica direzionale assegnato, per il rispettivo ambito di presidio, ai responsabili delle UO “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi “ e “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”.

5. 1 Procedure di gestione del contenzioso amministrativo

Di seguito si elencano le procedure che devono essere efficacemente presidiate dall’UO “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi” nella gestione del contenzioso amministrativo.

IncasWeb – monitora, gestisce e lavora i ricorsi amministrativi ex lege n. 88/1989, di competenza del Comitato Provinciale INPS, in materia di prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito, presentati dagli artigiani, dai commercianti, dai lavoratori autonomi agricoli e dai lavoratori dipendenti iscritti al FPLD.

IncasWeb a breve gestirà anche le sospensive ex art. 46 L88/1989 disposte dal Direttore provinciale e inoltrate agli Organi Collegiali Centrali dell’Istituto.

Notevoli sono le novità introdotte con l’informatizzazione dei ricorsi al Comitato Provinciale: la relazione istruttoria e la proposta di delibera redatte a cura dell’Unità organizzativa preposta, il colloquio automatizzato tra Incas e Sigas per i ricorsi di natura sanitaria in materia pensionistica, l’emanazione di una delibera contenete l’esito motivato per ciascun ricorso sottoposto alla decisione del Comitato. Si prevede l’inserimento in Incas anche dei ricorsi alla CISOA.

Per la descrizione completa delle funzionalità di Incas si rimanda al Manuale consultabile dalla procedura.

La procedura è accessibile, dalla pagina Intranet/Processi/Contenzioso.

DicaWeb – nuova versione intranet di DICA che monitora, gestisce e lavora i ricorsi amministrativi ex lege n. 88/1989 di competenza degli Organi Collegiali Centrali dell’Istituto in materia di contributi, prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito riguardanti gli iscritti alla Gestione Separata ex L. 335/1995 e ai Fondi Speciali.

Dica sarà presto utilizzata anche per la lavorazione dei ricorsi in materia di qualificazione e sussistenza dei rapporti di lavoro per la competenza del Comitato Regionale INPS (avverso provvedimenti non di natura ispettiva) e del Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro ex art, 17 Dlgs 124/2004 (avverso provvedimenti di natura ispettiva).

Dica, assumendo la nuova denominazione DicaWeb, è migrata su Web ( Messaggio n. 135 dell’08/02/2011)nella pagina Intranet/Processi/contenzioso. La migrazione su Web non ha comportato modifiche sostanziali alla lavorazione dei ricorsi.

Per gli approfondimenti relativi alle funzionalità di Dica si rimanda al Manuale consultabile direttamente dalla procedura on line, che è stato recentemente aggiornato.

RiOL ( “Ricorsi On Line”) – Dal 1° gennaio 2011 è stata rilasciata, ad uso degli utenti del sito www. Inps. It, la procedura per la trasmissione telematica dei ricorsi amministrativi. La circolare n. 32 del 10/02/2011, pubblicata con Messaggio n. 003420 del 10/02/2011, ha descritto le nuove modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi, attraverso l’utilizzo del canale telematico. I cittadini, le aziende ed i loro intermediari (Patronati, Consulenti, Associazioni di categoria, Avvocati) devono dal 26/04/2011 (messaggio Hermes n. 9156 del 20/04/2011) inoltrare i ricorsi esclusivamente attraverso il canale telematico, utilizzando la procedura RiOL. Gli Operatori dell’INPS troveranno i ricorsi trasmessi telematicamente già caricati in preacquisizione, direttamente nelle rispettive procedure Incas o Dica, e avranno la possibilità di reindirizzare i ricorsi erroneamente qualificati dal ricorrente.

Autotutela Web (messaggio n. 019216 del 21/07/2010) -E’ la nuova procedura che, sostituendo la vecchia procedura Autotutela, ha reso più agevole il procedimento relativo all’emanazione dei provvedimenti di annullamento, rettifica o convalida in autotutela.

Entro il 30 novembre 2011 si provvederà al rilascio di apposita procedura per la gestione del procedimento di accertamento tecnico-preventivo obbligatorio in modo da colloquiare con le procedure di gestione del contenzioso amministrativo, con la procedura COGISAN e con la procedura SISCO WEB.

5. 2 Procedure di gestione del contenzioso giudiziario

La gestione del contenzioso giudiziario INPS avviene attraverso la procedura SISCO, dove confluiscono tutti gli atti giudiziari notificati all’Istituto ad eccezione dei ricorsi al Giudice amministrativo e dei giudizi in materia penale (per i ricorsi dinanzila Cortedi Cassazione è di prossimo rilascio la sezione dedicata nella stessa procedura SISCO). Di seguito si riportano in sintesi le nuove macro-funzionalità del sistema SISCO WEB, che garantiranno:

l’accesso alle informazioni presenti nelle procedure di gestione del contenzioso amministrativo DICA e in INCAS, a loro volta connesse con la procedura autotutela;

la consultazione dell’Archivio Anagrafico Unico e delle informazioni anagrafiche dei contribuenti censiti in Anagrafe Tributaria;

l’integrazione con il FASCICOLO ELETTRONICO AZIENDALE, consentendo anche la consultazione dei dati relativi alle ispezioni effettuate dall’Istituto, e con il Cassetto Previdenziale del Cittadino;

la realizzazione di nuove funzionalità di interconnessione tra la procedura SISCO e la procedura sanitaria COGISAN, che consente la gestione automatizzata, da parte delle UOC/UOS Medico Legali, dell’iter delle Operazioni Peritali (CTU);

la realizzazione di apposita sezione per la gestione parcelle avvocati INPS;

l’integrazione con il Processo Civile Telematico consentendo l’acquisizione automatica  delle informazioni relative ad una pratica;

l’integrazione con la procedura SIMON di gestione delle sospensioni.

6. Autotutela

Si ribadisce, infine, l’importanza che assume nel processo di gestione del contenzioso lo strumento dell’autotutela, ricorrendo al quale si pongono in essere gli opportuni filtri che correggono il provvedimento errato, evitando l’oneroso prosieguo amministrativo e riconoscendo immediatamente il diritto all’utente.

All’Unità organizzativa “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi” è affidato il compito di gestire tutti i provvedimenti di autotutela, sia quelli promossi d’ufficio dalle UO o dalle linee di prodotto/servizio che hanno emesso gli atti originari, sia quelli avviati a seguito delle istanze di riesame prodotte dall’utenza.

Sempre al fine di ridurre i tempi e i costi della gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario, si ribadisce che tutti i ricorsi siano, innanzitutto, trattati come istanze di autotutela e proposti ai Comitati competenti solo in caso non sia possibile adottare il provvedimento di autotutela.

Il Regolamento per l’autotutela emanato con la Deliberazionen. 275 del 27/9/2006, infatti, prevede all’articolo 8 che “Nei casi in cui sia stato proposto ricorso amministrativo o giudiziario avverso un provvedimento, il Direttore centrale o il Direttore di Sede, ove rilevi elementi che comportino l’annullamento d’ufficio o la rettifica, ai sensi del presente regolamento, procede alla riforma dell’atto, salvo che il ricorso amministrativo risulti già assegnato per la decisione al competente Comitato. ”

La circolare esplicativa (n. 146/2006) specifica che il ricorso deve essere sottoposto alla decisione del competente Comitato, solo se già inserito all’ordine del giorno inviato congiuntamente all’avviso di convocazione della riunione in cui il medesimo ricorso dovrà essere deciso.

A parziale modifica del punto 4) della summenzionata circolare, il responsabile del procedimento relativo all’atto emanato potrà proporre l’adozione del provvedimento d’ufficio di autotutela, mentre sarà il responsabile dell’Unità organizzativa gestione ricorsi amministrativi a farsi carico della proposta allorquando la stessa trovi ragione nell’esame dell’istanza di riesame o del ricorso proposto dalla parte.

Nell’allegato 3 è riportato il disegno del nuovo processo di gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario.

7. Formazione

Nel corso dell’ultimo quinquennio sono state realizzate numerose iniziative formative, centrali e territoriali, che hanno accompagnato le innovazioni organizzative e procedurali in materia di contenzioso amministrativo e giudiziario, raggiungendo un numero rilevante di funzionari sul territorio.

Per garantire la piena funzionalità delle nuove UO “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi” e “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”, e, nel complesso, il presidio dell’intero processo di gestione del contenzioso, è necessario che tutte le Direzioni regionali, prima dell’avvio della sperimentazione, effettuino una ricognizione sullo stato di professionalizzazione delle risorse collocate in tali unità organizzative ed attivino gli interventi formativi necessari a colmare i gap di competenze riscontrati.

Per fornire alle Sedi regionali un utile ed omogeneo supporto didattico,la Direzionecentrale Risorse Umane, con la collaborazione della Direzione centrale Organizzazione, cui è affidato il governo delle procedure di gestione del contenzioso amministrativo, predisporrà un pacchetto formativo in materia, che sarà presentato nel corso di una videoconferenza tematica, alla quale saranno chiamati a partecipare i responsabili di team di sviluppo professionale e della UO “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi”.

A seguito delle novità organizzative introdotte con la presente circolare e del rilascio delle nuove funzioni della procedura SISCO WEB e relativo collegamento con la procedura PARCELLE WEB si rende necessaria la previsione per i legali e per il personale assegnato all’Ufficio legale di apposite sessioni formative per la corretta utilizzazione delle nuove procedure e per il perseguimento degli obiettivi di cui alla determinazione n. 89/2010.

Dette sessioni saranno curate su base interregionale dal Coordinamento generale legale, di concerto con la Direzione centrale risorse umane e d’intesa con i Direttori regionali ed i Coordinatori distrettuali con funzione di coordinatore regionale.

8. Attività centrali di supporto e monitoraggio

Per garantire una corretta attuazione delle disposizioni operative contenute nella presente circolare,la Direzionegenerale effettuerà attività di monitoraggio e verifica delle azioni svolte, nonché supporto e affiancamento alle Direzioni regionali e provinciali.

Le sedi potranno inviare comunicazioni e qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti utilizzando il form denominato “Scrivi a Fase Pilota102”, presente nell’ambiente “Estensione della Sperimentazione del Modello Organizzativo” della pagina intranet della DC Organizzazione.

Affrancamento dell’imposta sostitutiva sui beni acquisiti dal conferimento d’azienda

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Affrancamento dell'imposta sostitutiva sui beni acquisiti dal conferimento d'azienda

RISOLUZIONE N. 50/E  2010  Agenzia delle Entrate

Oggetto:  Istanza di interpello ordinario presentata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 – Fusione di società (articolo 172, comma 10-bis, del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Fattispecie raccomandata

La società istante ALFA S. P. A. Esercita, tra le altre, l’attività di distribuzione  del  gas  ed  è,  quindi,  soggetta  alle  disposizioni  per  il  mercato interno di cui al D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c. D. “Decreto Letta”).

La società stessa – che nella redazione del bilancio d’esercizio adotta i principi  contabili  nazionali  –  ha  incorporato,  nel  corso  dell’esercizio  2008, tramite due successive operazioni di fusione (perfezionatesi, rispettivamente, in data … ottobre 2008 e in data … dicembre 2008), BETA S. R. L. , interamente posseduta,  e  GAMMA  S. P. A. ,  indirettamente  posseduta,  tramite  la partecipazione totalitaria in essa detenuta da BETA.

Le due operazioni straordinarie hanno prodotto differenze da annullamento per un importo complessivo pari ad euro 15. 815. 868; in particolare, con riferimento alla partecipazione in BETA, l’annullamento delle quote ha prodotto una differenza (disavanzo) di euro 13. 858. 423, mentre, con riferimento alla partecipazione in GAMMA, l’annullamento delle azioni ha prodotto una differenza (disavanzo) di euro 1. 957. 445.

Ai fini dell’imputazione delle suddette differenze di fusione, sono stati stimati gli impianti di distribuzione del gas naturale presenti nei patrimoni delle società incorporate, costituenti immobilizzazioni tecniche.

L’istante  dichiara  che,  sulla  base  della  perizia  giurata  appositamente redatta, il valore stimato delle immobilizzazioni provenienti da BETA ammonta ad euro 32. 224. 100, mentre quello delle immobilizzazioni provenienti da GAMMA ammonta ad euro 6. 729. 000.

Complessivamente, il valore di stima delle predette immobilizzazioni ammonta ad euro 38. 953. 100, a fronte di un valore contabile (e fiscale) delle medesime, nei bilanci delle società incorporate, di euro 12. 047. 308 (la differenza complessiva tra valore effettivo e valore di bilancio ammonta, pertanto, ad euro 26. 905. 792).

La neutralità fiscale della fusione ha generato, dunque, un “primo disallineamento temporaneo”, di euro 15. 815. 868, tra il valore delle immobilizzazioni (euro 27. 863. 176), iscrivibile da ALFA – a seguito dell’imputazione del disavanzo di fusione – nella propria contabilità, ed il relativo valore fiscale (euro 12. 047. 308), corrispondente al valore contabile delle immobilizzazioni medesime nei bilanci delle società incorporate.

Tenuto conto dei valori di stima sopra riportati, l’ammontare complessivo delle differenze da annullamento, pari ad euro 15. 815. 868, è stato imputato interamente ai predetti impianti.

Contestualmente, “uniformandosi a quanto prescritto dai principi contabili nazionali”, la società istante “ha imputato alle immobilizzazioni materiali provenienti dalle società incorporate l’ammontare corrispondente alle imposte differite sul disallineamento temporaneo tra valore contabile e valore fiscale di detti elementi patrimoniali (…) previa verifica che il valore di iscrizione di ogni singola immobilizzazione recepito in ALFA non eccedesse il limite del valore economico attribuibile all’immobilizzazione stessa”.

La quantificazione della fiscalità differita – effettuata adottando il metodo del “Gross Up” sulla base delle aliquote IRES ed IRAP vigenti (rispettivamente, del 27,5 per cento e del 3,9 per cento) – ha condotto ad un valore complessivo di euro 7. 239. 333. A seguito delle operazioni di fusione, ALFA ha quindi iscritto in bilancio maggiori valori sulle immobilizzazioni materiali provenienti dalle società incorporate per complessivi euro 23. 055. 201 (nel rispetto dei maggiori valori delle immobilizzazioni medesime stimati pari ad euro 26. 905. 792).

Contabilmente, a fronte di tale iscrizione, la società istante “ha azzerato le differenze di annullamento (pari a euro 15. 815. 868) rilevate a seguito dell’annullamento delle partecipazioni ed iscritto tra le passività un fondo per imposte differite (per euro 7. 239. 333)”.

L’imputazione a bilancio delle imposte differite e la relativa iscrizione sulle immobilizzazioni  materiali  delle  società  incorporate  “è  stata  effettuata  in ossequio alle direttive imposte dai principi contabili nazionali adottati da ALFA e non è stata quindi una mera scelta della società”.

A tal riguardo, l’istante richiama il principio contabile OIC n. 4 (in particolare, l’esempio contenuto nel paragrafo 4. 4. 3. 1. ).

Tutto  ciò  premesso,  la  società  istante  sta  valutando  l’opportunità  di avvalersi del regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 172, comma 10- bis, del TUIR, con riferimento alle descritte operazioni di fusione. Tale valutazione terrà conto della circostanza che “nel prossimo futuro” ALFA dovrà trasferire la proprietà delle reti di distribuzione del gas ai Comuni concedenti.

L’articolo  14  del  decreto  legislativo  sopra  menzionato  prevede, infatti, che, alla scadenza della singola concessione di affidamento del servizio di distribuzione del gas (la cui durata non può superare i dodici anni), la proprietà delle relative reti passi al Comune concedente, il quale dovrà indire una gara pubblica per l’assegnazione della nuova concessione; il nuovo gestore sarà tenuto a corrispondere un rimborso al precedente gestore “in misura pari all’eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente (…) al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto”.

A tal riguardo, l’istante chiede chiarimenti in merito “all’individuazione dei valori affrancabili con il pagamento dell’imposta sostitutiva”, con particolare riferimento alla parte del maggior valore (euro 7. 239. 333) imputato nel bilancio di ALFA alle immobilizzazioni strumentali provenienti dalle società incorporate in contropartita alla rilevazione del fondo imposte differite.

Viene, inoltre, chiesto se il trasferimento ex lege delle reti di distribuzione del gas ai Comuni concedenti, anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, possa costituire un’ipotesi di decadenza dal regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 172, comma 10-bis, del TUIR.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Per quanto concerne il primo quesito, la società istante ritiene che la disciplina  del  combinato  disposto  degli  articoli  172,  comma  10-bis,  e  176, comma 2-ter, del TUIR, per il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di fusione sia applicabile all’intero maggior valore iscritto su ogni singolo bene, “ivi compresa la parte riferibile all’imputazione dell’imposizione differita”.

Di conseguenza, la società medesima potrà ottenere il riconoscimento fiscale, previo assoggettamento all’imposta sostitutiva, dell’intero maggior valore iscritto in bilancio sulle immobilizzazioni strumentali provenienti dalle società incorporate (complessivamente pari ad euro 23. 055. 201), e non solo della parte di detto maggior valore riferibile alle differenze di annullamento (complessivamente pari ad euro 15. 815. 868).

La normativa di riferimento, infatti, nell’individuare i disallineamenti affrancabili, richiama tutti i maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di una operazione straordinaria, “senza alcun distinguo sulla derivazione contabile di tali iscrizioni”.

A tal proposito, l’istante richiama la formulazione del comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR e dell’articolo 2 del D. M.

25 luglio 2008, nonché la relazione illustrativa alla legge n. 244 del 2007, nella quale si legge che “l’applicazione dell’imposta sostitutiva, tanto nell’operazione di conferimento quanto in quella di fusione e scissione, è finalizzata ad ottenere il riconoscimento dei maggiori valori dei cespiti iscritti in bilancio e non a tramutare la natura dell’operazione da neutrale in realizzativa”.

In definitiva, l’interpellante ritiene che “se non fosse possibile affrancare i maggiori valori che, secondo corretti principi contabili, l’incorporante è tenuta ad iscrivere sulle immobilizzazioni provenienti dalla incorporata in contropartita alla doverosa rilevazione della fiscalità differita, verrebbe a persistere, anche dopo l’adozione del regime opzionale,  un  allontanamento tra il reddito imponibile e l’utile di bilancio conseguente al mancato riconoscimento fiscale degli ammortamenti e delle plus/minusvalenze riferibili a detti maggiori valori.

Il che sarebbe difforme a quello che risulta essere stato l’intendimento del legislatore”.

In relazione al secondo quesito, la società istante ritiene che il riconoscimento  fiscale  dei  maggiori  valori  “permanga  anche  qualora  la proprietà delle  reti di distribuzione del  gas  venga  trasferita ai Comuni concedenti anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione”, in quanto la normativa di riferimento prevede l’inefficacia dell’affrancamento solo in caso di realizzo dei beni durante il c. D. “periodo di sorveglianza” e “non anche per le altre ipotesi diverse dal realizzo (come è appunto l’ipotesi del trasferimento ex lege delle reti ai Comuni concedenti)”.

Inoltre, a parere dell’istante, se anche si volesse comprendere tra le ipotesi di realizzo quelle di assegnazione ai soci, di autoconsumo o di destinazione a finalità estranee, “comunque si tratterebbe di ipotesi diverse dalla dismissione per cause indipendenti dalla volontà del contribuente” (come nel caso in esame, con riferimento al quale la dismissione delle reti da parte di ALFA è imposta da norme di legge).

Di conseguenza, il contribuente è dell’avviso che il trasferimento ai Comuni concedenti delle reti di distribuzione del gas oggetto di affrancamento comporterebbe il realizzo di una minusvalenza “da determinarsi, anche ai fini fiscali, sul valore residuo delle reti quale risultante a seguito dell’imputazione dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva; ciò anche nell’ipotesi che il trasferimento avvenga anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione”.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, prevede che, in ipotesi di conferimento d’azienda, la società conferitaria possa optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività  produttive sui maggiori valori attribuiti in  bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, incluso l’avviamento, ottenendone, conseguentemente, il riconoscimento fiscale. L’articolo 172, comma 10-bis, del TUIR, concede la medesima possibilità anche alla società incorporante o risultante dalla fusione, stabilendo che il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 “può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti (…) per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni”.

Nel caso in esame, la società istante (ALFA) – che nella redazione del bilancio d’esercizio adotta i principi contabili nazionali – ha incorporato, nel corso dell’esercizio 2008, tramite due successive operazioni di fusione, la società BETA, interamente posseduta, e la società GAMMA, indirettamente posseduta, tramite la partecipazione totalitaria detenuta da BETA.

Le suddette operazioni straordinarie hanno generato differenze da annullamento per un importo complessivo pari ad euro 15. 815. 868.

Atteso il valore contabile e fiscale degli impianti di distribuzione del gas naturale, nei bilanci delle società incorporate, di complessivi euro 12. 047. 308, e tenuto conto del valore corrente dei medesimi, riportato nella perizia di stima, pari a complessivi euro 38. 953. 100, la società incorporante ha imputato l’intero ammontare delle differenze da annullamento (euro 15. 815. 868) alle predette immobilizzazioni.

Contestualmente,  la   società   istante   –   uniformandosi   alle   indicazioni riportate nell’esempio numerico contenuto nel paragrafo 4. 4. 3. 1 del principio contabile  OIC  n.   4  –  ha  provveduto  ad  imputare,  alle  immobilizzazioni medesime, in contropartita all’iscrizione nel passivo di un apposito fondo, l’ammontare (euro 7. 239. 333) corrispondente alle imposte differite calcolate sul “disallineamento temporaneo” venutosi a generare, per effetto della neutralità fiscale della fusione, tra il valore di detti elementi patrimoniali, iscrivibile dalla società incorporante a seguito dell’imputazione del disavanzo da annullamento, ed il relativo valore fiscale.

In merito, si osserva che il tenore letterale della disposizione contenuta nel comma 10-bis dell’articolo 172 del TUIR, che fa riferimento ai “maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni”, consente – in linea di principio – di dare rilievo, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, a tutte le differenze, che si originano in occasione di operazioni di fusione, tra il valore iscritto in bilancio, secondo corretti principi contabili, dei beni ricevuti dalla società incorporante (o risultante dalla fusione) e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato (o fuso).

Tale interpretazione sembra, peraltro, essere in linea con l’intento del legislatore fiscale – quale emerge dalla relazione al decreto di attuazione del regime in argomento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 luglio 2008) –  volto, in coerenza con altri interventi della legge finanziaria 2008, “alla eliminazione, mediante opzione, dei disallineamenti tra i valori contabili e quelli fiscali, nell’ottica del rafforzamento, sotto il profilo dell’identità dei valori, del c. D. Principio di derivazione e della conseguente semplificazione degli adempimenti”.

Per quanto sopra considerato, la scrivente ritiene, pertanto, che la società istante – nel presupposto della liceità del comportamento contabile adottato e tenuto conto dei valori di perizia – possa affrancare, ai sensi del comma 10-bis del menzionato articolo 172, non solo la parte del maggior valore, attribuito in bilancio agli impianti di distribuzione del gas, derivante dall’imputazione del disavanzo da annullamento (pari ad euro 15. 815. 868), ma anche la parte residua imputata alle immobilizzazioni medesime in contropartita all’iscrizione nel passivo del “fondo imposte differite” (pari ad euro 7. 239. 333).

Con riferimento al secondo quesito, l’ultimo periodo del comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR, cui il comma 10-bis dell’articolo 172 rimanda, prevede che “in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori  assoggettati  ad  imposta  sostitutiva  e  dell’eventuale  maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79”.

Tale disposizione stabilisce che gli effetti del riallineamento vengono meno nell’ipotesi di realizzo dei beni materiali e immateriali (oggetto dell’opzione) nel c. D. “periodo di sorveglianza”, ossia entro la fine del terzo (i. E. , prima dell’inizio del quarto) periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione.

Come chiarito dalla circolare n. 57/E del 25 settembre 2008, al paragrafo  3. 3. 7, i beni devono intendersi realizzati “in caso di alienazione, conferimento di beni,  assegnazione  ai  soci,  autoconsumo  o  destinazione  a  finalità  estranee, mentre non rilevano i trasferimenti effettuati in occasione di operazioni fiscalmente neutrali (fusione, scissione e conferimento d’azienda effettuato ai sensi dell’articolo 176 del Tuir)”.

Nel caso de quo, la società istante esercita, tra le altre, l’attività di distribuzione del gas ed è, quindi, soggetta alle disposizioni di cui al D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, il quale, all’articolo 14, prevede che, alla scadenza del   periodo di affidamento del servizio, “le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell’ente locale”; gli stessi  beni  “se  realizzati  durante  il  periodo  di  affidamento,  sono  trasferiti all’ente locale”.

Al termine della singola concessione, pertanto, la società stessa dovrà trasferire la proprietà delle reti di distribuzione del gas al Comune concedente, senza ricevere dal medesimo alcun corrispettivo (solo quando l’ente locale, attraverso una gara pubblica, avrà assegnato il servizio ad un nuovo gestore, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere un rimborso al precedente gestore “in misura pari all’eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente (…) al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto”). Tale evento può essere ricondotto tra le ipotesi di cessione a titolo oneroso di cui all’articolo 86, comma 1, lettera a), del TUIR, il che comporta, nel caso specifico, a fronte di un corrispettivo pari a zero, il realizzo di una minusvalenza deducibile ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del TUIR. Per quanto sopra evidenziato, la scrivente ritiene, pertanto, che nel caso in cui il trasferimento ex lege, all’ente locale concedente, degli impianti di distribuzione del gas, oggetto di affrancamento, dovesse avvenire nel corso del c. D. “periodo di sorveglianza”, la società istante, con riferimento agli stessi beni, decadrebbe dal regime dell’imposta sostitutiva, con gli effetti di cui all’articolo 176, comma 2-ter, ultimo periodo, del TUIR.

Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate Ricostruzione del reddito effettivo sulla base dei ricavi

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GDF & AE Ricostruzione del reddito effettivo sulla base dei ricavi

Operavano nella distribuzione del Made in Italy, ma avevano preferito un “vestito” estero per le società operative.

Le sette aziende coinvolte hanno trasferito la residenza in diversi Paesi oltre confine, dal Medio Oriente agli Stati Uniti, al solo scopo di sottrarsi al pagamento delle imposte in Italia. La vicenda si è conclusa con l’emissione di oltre 50 avvisi di accertamento e il pagamento spontaneo di 13 milioni di euro.

Il sistema di estero vestizione

I controlli sono partiti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo che ha effettuato un primo rilevante lavoro di polizia economico – finanziaria (da marzo 2010 al giugno 2011) in grado di ricostruire le relazioni fra le varie società e i ricavi conseguiti da ciascuna di esse.

Successivamente il dossier è stato trasmesso alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Bergamo per la valutazione degli spunti investigativi raccolti dalle Fiamme Gialle e la ricostruzione dei redditi effettivi da tassare.

Il periodo esaminato comprende un arco temporale di dieci anni, dal 2000 al 2010.

La fase di studio e la ricostruzione del puzzle – Alla prima fase di indagine è seguita un’ingente analisi documentale che ha impegnato i funzionari dell’Agenzia per circa un mese.

In particolare, per la ricostruzione del reddito effettivo sulla base dei ricavi è stato condotto uno studio comparato che ha tenuto in considerazione i volumi e la redditività conseguiti da oltre una ventina di società simili, per settore e dimensioni, alle aziende controllate. Tassello dopo tassello, grazie all’ausilio di diverse banche dati, l’ufficio controlli della Direzione Provinciale ha analiticamente individuato gli elementi attivi e passivi che hanno portato alla formulazione dei redditi per ogni singola società.  Adesione integrale ai rilievi dell’Agenzia.

La ricostruzione dei redditi è stata tanto convincente che il contribuente ha optato per il pagamento in acquiescenza della considerevole somma di 13 milioni di euro.

Risultato raggiunto grazie all’efficace sinergia tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate

LEGGE DI STABILITA’ 2011

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legge di stabilità 2011

Incentivi fiscali e contributivi: apprendistato, contratto di inserimento donne, contratto a tempo parziale, telelavoro art. 22. Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi.  

APPRENDISTATO

A decorrere dal 1º gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

CONTRATTO DI INSERIMENTO DONNE

Al fine di promuovere l’occupazione femminile, sono ammesse allo sgrvio contributivo “«e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o incui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile”. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivieconomici di cui all’articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all’anno successivo». Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all’articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dal presente comma, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Per incentivare l’uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall’articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio,» sono soppresse.

TELELAVORO

Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:

a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53, possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;

b) al fine di facilitare l’inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro.

Comunicato Ministero dell’Economia del 23.11.2011 che riduce acconto irpef

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Comunicato Ministero dell'Economia del 23.11.2011 che riduce acconto irpef

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede la riduzione di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2011 è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 55 del D. L. 78/2010, come modificato dalla Legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183).

Tale ultima disposizione interviene sugli effetti finanziari del D.L.78/2010 portando a 3.050 milioni di euro le minori entrate previste nel bilancio dello Stato per effetto dello slittamento al 2012 di parte dell’acconto IRPEF.

Si riduce acconto IRPEF 2011

La riduzione dell’acconto IRPEF ha come conseguenza indiretta la temporanea maggiore disponibilità di risorse da parte dei contribuenti.

Nel merito delle indicazioni fornite si precisa, inoltre, che qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare la riduzione dell’acconto prevista, i sostituti d’imposta restituiranno le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011.

Nel caso in cui i sostituti d’imposta non siano in grado di restituire le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre, gli stessi dovranno comunque restituirle nelle retribuzioni del mese successivo.

Roma, 23 novembre 2011

Nuovo redditometro, parte la sperimentazione

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Nuovo redditometro, parte la sperimentazione

Prove generali per il nuovo redditometro

E’ online “ReddiTest”, il software dell’Agenzia delle Entrate per sperimentare concretamente, in maniera dialogata con le associazioni di categoria, gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali, il funzionamento del nuovo redditometro e la sua capacità di fotografare le incongruenze tra le spese sostenute e il reddito dichiarato dalle famiglie italiane.

Il software pubblicato oggi sarà online, sul sito www.Agenziaentrate.gov.it, fino alla conclusione della fase di test, prevista per la fine di febbraio, e punta a migliorare l’attendibilità della “foto di famiglia” che sarà scattata dal nuovo strumento, e dal relativo programma, una volta a regime.

Comunicato stampa

Nuovo redditometro, parte la sperimentazione

“ReddiTest” online per categorie, ordini e sindacati

Il nuovo redditometro “prende le misure” – Da oggi, dunque, categorie, ordini e sindacati che partecipano alla sperimentazione potranno scaricare il software di acquisizione dei dati “ReddiTest” e inserire i casi pratici raccolti sul territorio, relativi a singole famiglie, con riferimento alle 7 categorie (abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, attività sportive, ricreative e cura della persona, investimenti immobiliari e mobiliari netti, altre spese significative) e, nel dettaglio, alle oltre 100 voci indicative di capacità di spesa che contribuiscono alla stima del reddito sulla base del nuovo modello di valorizzazione.

Il programma non effettua alcun calcolo o stima, essendo finalizzato alla semplice acquisizione degli esempi concreti sottoposti dai soggetti che partecipano alla sperimentazione.

I dati inseriti rimarranno anonimi e verranno usati esclusivamente per testare la coerenza del nuovo redditometro, che, una volta a regime, consentirà ai contribuenti di valutare autonomamente, in un’ottica di compliance, il grado di coerenza tra il reddito familiare dichiarato e la capacità di spesa e al Fisco di potenziare l’analisi del rischio evasione.

Redditometro al rodaggio su www.sose.it – Terminato l’inserimento, la procedura guida alla creazione del file da trasmettere alla Sose (Società per gli Studi di settore, partner dell’Agenzia delle Entrate per questa fase), tramite il portale www.sose.it, per la successiva elaborazione.

Per poter inviare i file, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito, rilasciate previa registrazione. Le elaborazioni effettuate saranno poi restituite all’associazione di categoria, ordine o organizzazione sindacale che ha effettuato l’invio.

Roma, 16 novembre 2011

 

INFORTUNIO IN ITINERE CON L’UTILIZZO DELLE BICICLETTA E DEL BIKE- SHARING

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Sulla crescente sensibilità ai temi ambientali e della nascita delle piste ciclabili, si sta sviluppando il ricorso alla bicicletta come mezzo di trasporto per recarsi al proprio posto di lavoro. Con riferimento all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere avvenuto con la bicicletta (propria o disponibile tramite il servizio di bike-sharing), si ritiene che la valutazione sul principio “necessitato” dell’uso di questo mezzo, costituita una discriminazione soltanto se l’evento si verifichi durante la percorrenza di una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non quando si verifichi all’interno di una pista ciclabile o zona interdetta al traffico.  

Sulla crescente sensibilità ai temi ambientali e della nascita delle piste ciclabili, si sta sviluppando il ricorso alla bicicletta come mezzo di trasporto per recarsi al proprio posto di lavoro. Con riferimento all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere avvenuto con la bicicletta (propria o disponibile tramite il servizio di bike-sharing), si ritiene che la valutazione sul principio “necessitato ” dell’uso di questo mezzo, costituita una discriminazione soltanto se l’evento si verifichi durante la percorrenza di una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non quando si verifichi all’interno di una pista ciclabile o zona interdetta al traffico. Nel primo caso, può ritenersi valida la ratio dell’esclusione dell’indennizzabilità. Questo a causa della libera scelta del lavoratore di esporsi a rischi maggior rispetto a quelli gravanti dall’utilizzo di un mezzo pubblico.  
Questo principio non ricorre nel caso in cui l’evento lesivo sia accaduto all’interno di una pista ciclabile o su di un percorso interdetto al traffico dei veicoli a motore. In riferimento al servizio di bike- sharing, anche se promosso e gestito da amministrazioni locali, non può essere assimilato ad un mezzo pubblico. A tal riguardo si richiama l’articolo 12 del
D. Lgs. 38/2000 che non rileva la proprietà del mezzo, quanto il controllo che il lavoratore esercita sulla conduzione del mezzo. Infine per completare, si precisa che, con riferimento ad un tragitto misto tra piste ciclabili o zone interdetta al traffico di veicoli a motore e percorso su strada aperta, l’infortunio che si sia verificato nel tratto della strada
aperta, è indennizzato solo in presenza di condizioni oggettive che provino la necessità dell’uso della bicicletta.  

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