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Comunicato stampa 18 giugno 2010 Inps: con Poseidone 2 continua la lotta all’evasione contributiva

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Comunicato stampa 18 giugno 2010 Inps: con Poseidone 2 continua la lotta all’evasione contributiva

Sono 150 mila i  liberi  professionisti  che  stanno  per  ricevere  una comunicazione dall’Inps come primo atto di  verifica  della  loro  posizione contributiva. Si tratta dell’avvio operativo di una delle attività  previste dal progetto “Poseidone 2”, l’operazione che, incrociando  i  dati  presenti negli  archivi  dell’Inps  e  le  dichiarazioni   dei   redditi   presentate all’Agenzia delle entrate,  con  gli  elenchi  di  Infocamere,  consente  la verifica delle posizioni previdenziali dei liberi professionisti e dei  soci di società non iscritti ad alcuna gestione previdenziale.

Programma Poseidone 2

Con  il  programma “Poseidone 2”, come anticipato nella circolare n. 23 del 16 febbraio scorso, l’Inps si propone di verificare nel 2010 le posizioni  di  almeno  120  mila professionisti e 450 mila soci di società.

“L’attività di contrasto all’evasione contributiva è uno  degli  impegni che l’Inps si è assunto con maggiore determinazione – commenta il presidente dell’Istituto, Antonio Mastrapasqua – dopo aver recuperato quasi 5  miliardi di euro lo scorso anno,  nel  corso  del  2010  contiamo  di  superare  i  6 miliardi. Un obiettivo ambizioso ma  perseguibile,  anche  grazie  ai  nuovi strumenti che ci mette a disposizione il decreto  legge  78  del  31  maggio scorso”.

“Poseidone  2”  è  il  proseguimento,  per  l’anno  in  corso,  di “Poseidone 1”, operazione sperimentale che ha portato nel 2009 oltre 20 mila nuovi iscritti all’Istituto (7 mila nella Gestione commercianti  e  13  mila nella Gestione separata).

I 150 mila professionisti – oggetto della prima fase di “Poseidone 2”  – sono stati individuati fra coloro che non risultano iscritti  alla  Gestione separata e che hanno dichiarato un reddito compreso fra i 5 mila e i 20 mila euro nel 2006, coloro che hanno avuto un reddito superiore ai  5  mila  euro nel 2004 e quelli che nel 2005 hanno dichiarato più di 5 mila euro. Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Ha avuto inizio anche l’attività di verifica che si rivolge ai  soci  di società, per i quali viene  vagliata  attentamente  l’attività  svolta,  con l’accertamento del lavoro abitualmente compiuto  e  della  prevalenza  nello svolgimento dell’attività commerciale.

Dei circa 40 mila fino ad  oggi  controllati,  oltre  28  mila  soci  di società semplici, che hanno affermato nella  dichiarazione  dei  redditi  di svolgere attività prevalentemente commerciale, hanno  ricevuto  una  lettera che annuncia loro l’iscrizione all’Inps, operazione da  cui  si  attende  un recupero di circa 100 milioni di euro.

Lavoro occasionale

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lavoro occasionale

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.

Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail.

Dopo una prima sperimentazione nella città di Treviso, la prima significativa applicazione della disciplina contenuta nella Legge Biagi è stata attuata in occasione della vendemmia 2008 (limitatamente a studenti e pensionati), ed è stata poi estesa a tutte le attività agricole.

La Legge n. 133 del 6 agosto 2008, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e per ultima la Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010) hanno progressivamente ampliato la platea dei prestatori e le aree di attività in cui su applica il lavoro occasionale accessorio.

Alcune circolari Inps hanno fornito indicazioni rispetto all’applicazione delle norme:

• Circolare INPS n. 104 del 1 dicembre 2008 (modalità applicative nel settore commercio, turismo e servizi);

• Circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2009 (modalità applicative nel settore domestico);

• Circolare INPS n. 76 del 26 maggio 2009 (modalità applicative per l’impresa familiare);

• Circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009 (indicazioni sull’ampliamento dell’ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio);

• Circolare INPS n. 17 del 3 febbraio 2010 (indicazioni sull’ampliamento dell’ambito di utilizzo dei ‘buoni lavoro’, in seguito alle innovazioni normative apportate dalla Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010).

 

Vantaggi

• Per il committente (datore di lavoro): il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

• Per il prestatore (lavoratore): Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all’accantonamento previdenziale presso l’Inps e alla copertura assicurativa presso l’Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

 

Il committente

I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale – possono essere:
– famiglie;

– privati;

– aziende;

– imprese familiari;

– imprenditori agricoli;

– enti senza fini di lucro;

– enti locali, limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, e in tutti i settori produttivi nel caso in cui il prestatore di lavoro sia un pensionato, uno studente sotto i 25 anni o un percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile);

– committenti pubblici, solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà.

Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.

 

Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio

I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:
– pensionati, titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
– studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica
sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali):

a)       per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

b)      per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;

c)       per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno.

 

Studenti universitari

Gli studenti universitari di età inferiore ai 25 anni, se regolarmente iscritti, possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell’anno. Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo e anche in favore degli enti locali.

Altre tipologie di prestatori

Per gli anni 2009 e 2010, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile, possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto.
I cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono accedere al lavoro occasionale accessorio.

Le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale: esse sono coloro che svolgono, in via normale, lavori non retribuiti in ambito familiare. Ai fini della prestazione nello specifico settore, le stesse non debbono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell’anno in corso che in quello precedente.

I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale:

• in generale fino ad un limite economico di 5. 000 euro netti (6. 660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno solare;

• nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, fino ad un limite economico di 3. 000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente.

Aree di attività in cui si applica il lavoro occasionale accessorio

 

Il sistema dei voucher trova al momento applicazione per prestazioni rese nei seguenti ambiti lavorativi:

• imprese del settore agricolo: per tutte le attività di carattere stagionale e per le attività agricole, anche non stagionali, solo nel caso in cui siano svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7. 000 euro;

• imprese familiari: l’impresa familiare potrà utilizzare qualsiasi tipologia di prestatori, con buoni lavoro ai quali si applica la contribuzione ordinaria del lavoro subordinato. In questo caso la prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa. In tutti i casi di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale l’impresa familiare dovrà rispettare il limite economico dei 10. 000 euro per anno fiscale;

• settore domestico: i lavori domestici di tipo occasionale accessorio riguardano quelle prestazioni svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria per far fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia e della casa che non presentano il carattere dell’abitualità. In questa fattispecie si inseriscono il babysittering e il dogsittering;

• lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

• manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (anche a favore di committenti pubblici);

• consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;

• insegnamento privato e supplementare;

• attività di lavoro svolte nei maneggi e scuderie;

• in qualsiasi altro settore produttivo, compresi gli enti locali, ma limitatamente a queste tipologie di prestatori:

–         giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, e durante i periodi di vacanza;

–         giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università, in qualsiasi periodo dell’anno;

–         pensionati;

–         percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, in via sperimentale per il 2009 e 2010 e nel limite di 3000 euro annui;

• in qualsiasi altro settore produttivo, esclusi gli enti locali i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, in via sperimentale per il 2010, con qualsiasi committente tranne il proprio datore di lavoro.

 

Tracciabilità flussi finanziari

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Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari  finalizzata  a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i  subappaltatori  e  i subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  nonché  i  concessionari   di finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo  interessati  ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono  utilizzare  uno  o  più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche….

L. 13 agosto 2010, n. 136. (Gazz. Uff. N. 196 del 23 agosto 2010 Serie Generale) Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Modificativo: D. L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17
dicembre 2010, n. 217.

 

Entrata in vigore: 19 dicembre 2010

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari  finalizzata  a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori,  i  subappaltatori  e  i subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  nonché  i  concessionari   di finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo  interessati  ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono  utilizzare  uno  o  più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso  la  società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in  via  esclusiva,  fermo  restando quanto previsto dal comma 5, alle  commesse  pubbliche.   Tutti  i  movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture  pubblici  nonché alla gestione dei finanziamenti  di  cui  al  primo  periodo  devono  essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma  3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo  strumento  del  bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di  incasso  o  di  pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.     

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni  e servizi rientranti tra  le  spese  generali  nonché  quelli  destinati  alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto  corrente dedicato di cui al  comma  1,  anche  con  strumenti  diversi  dal  bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la  piena  tracciabilità  delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile  in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al  medesimo  comma 1.

3.   I  pagamenti  in  favore  di  enti  previdenziali,  assicurativi   e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e  fornitori  di  pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono  essere  eseguiti  anche con strumenti diversi  dal  bonifico  bancario  o  postale,  fermo  restando l’obbligo di documentazione  della  spesa.   Per  le  spese  giornaliere,  di importo inferiore o uguale a 1. 500 euro, relative agli interventi di cui  al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico  bancario  o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante  e  l’obbligo  di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo  cassa  cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo  di  rendicontazione,  deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro  strumento  di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni,  in  favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi  e  alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1,  questi  ultimi  possono essere successivamente reintegrati mediante  bonifico  bancario  o  postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire  la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli  strumenti  di pagamento devono riportare, in relazione a  ciascuna  transazione  posta  in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al  comma  1, il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall’Autorità   di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove  obbligatorio  ai  sensi  dell’articolo  11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico  di  progetto  (CUP).   In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello  spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

[6. La stazione appaltante richiede il CUP alla  struttura  di  supporto CUP,  operativa  presso  il  Dipartimento  per  la   programmazione   e   il coordinamento della politica economica della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri. ]

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla  stazione  appaltante  o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima  utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,  nonché,  nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate  ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono,  altresì,  a  comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8.   La  stazione  appaltante,  nei  contratti   sottoscritti   con   gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al  comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la  quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria  controparte  agli  obblighi  di tracciabilità finanziaria di  cui  al  presente  articolo  ne  dà  immediata comunicazione   alla   stazione   appaltante   e   alla   prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione  appaltante o l’amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con  i subappaltatori e i subcontraenti della filiera  delle  imprese  a  qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma  1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la  quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi  finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero  degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle  operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

 

Aree Edificabili: limite al potere degli enti negli atti di rettifica e liquidazione

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Frequenti sono gli avvisi di accertamento relativi alle aree edificabili. L’articolo 5 del Dlgs 504192 stabilisce che la base im­ponibile è il valore venale in co­mune commercio al primo gennaio dell’armo di imposizione

Frequenti sono gli avvisi di accertamento relativi alle aree edificabili. L’articolo 5 del Dlgs 504192 stabilisce che la base im­ponibile è il valore venale in co­mune commercio al primo gennaio dell’armo di imposizione. Il con­tenzioso – in questo caso – nasce sia per l’esatta classificazione di area edificabile sia per la valuta­zione commerciale. Dev’essere il Comune – articolo 31, comma 20 della legge n. 289/2002 – a da­re comunicazione al contribuen­te di quando un’area divenga edi­ficabile. Il DI 223/2006 (articolo 36, comma 2) ha chiarito poi che è edificabile l’area inserita come tale nello strumento urbanisti­co adottato dal Comune, indi­pendentemente dall’approva­zione della Regione e dall’ado­zione di strumenti attuativi.   Il valore dell’area Relativamente al valore venale in comune commercio, molti en­ti locali, nella speranza di ridurre il contenzioso, hanno previsto, nei propri regolamenti, di non procedere ad accertamento nei casi in cui l’imposta sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli deliberati in ciascun perio­do d’imposta. Il Comune delibe­ra un valore minimo per le aree edificabili e il contribuente che si adegui, pagando la relativa impo­sta, sarà immune da ulteriori pre­tese. In caso contrario, invece, l’ente potrà procedere ad accer­tamento determinando il valore venale, a prescindere dai valori in delibera, fermo restando l’ob­bligo motivazionale dell’atto. L’eventuale difesa potrà essere indirizzata dimostrando caratteristiche di minor pregio dell’ area oggetto di accertamento, come ad esempio la mancata approva­zione regionale dello strumento urbanistico ovvero l’esistenza di vincoli paesaggistici eccetera.   Sono assoggettati, con gli stes­si criteri delle aree edificabili, gli immobili sottoposti a interventi di ristrutturazione, anche se par­ziale. In questi casi, la base impo­nibile sarà il valore dell’ area, sen­za considerare il fabbricato. Fin dall’istituzione dell’impo­sta, sono sempre state previste delle detrazioni prima e la totale esclusione dal 2008, per gli im­mobili adibiti ad abitazione prin­cipale del contribuente. La cor­retta definizione di abitazione principale è quindi l’elemento principe per determinare la pos­sibilità di beneficiare di queste riduzioni o meno. L’articolo 8 del Dlgs 504192 definisce l’abita­zione principale come quella in cui il contribuente e i suoi fami­liari dimorano abitualmente.   Una recente sentenza della Corte di cassazione è intervenu­ta precisando che, in assenza di una frattura del rapporto coniu­gale, sia necessaria l’effettiva convivenza dei coniugi e della famiglia per beneficiare delle agevolazioni, non contando la mera residenza anagrafica. Nel caso esaminato due coniugi resi­denti in due differenti Comuni, non dimostrando la frattura del loro rapporto, si sono visti disco­noscere i benefici sfruttati nel Comune di mera residenza ana­grafica. L’interpretazione re­strittiva della sentenza ha indot­to alcuni enti locali a disconosce­re le agevolazioni per l’abitazio­ne principale in tutti i casi di co­niugi residenti in due differenti Comuni, in assenza di un prov­vedimento di separazione o di­vorzio. Per un tale accertamen­to è intervenuta la sentenza del la Ctp di Brescia (nr. 107-15-11) in cui si conferma che la norma prevede la necessità della dimo­ra dei familiari e non la residen­za degli stessi. Pertanto quando il Comune non provi o non con­testi le prove fornite dal contri­buente, l’agevolazione spetta.    

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