0.3 C
Rome
sabato 11 Gennaio 2025
Home Blog Page 183

Circolare n. 132, Roma, 11/10/2011

0

Con la Circolare n. 113 del 30 agosto 2011 sono state apportate implementazioni al modello organizzativo delle Sedi di produzione descritto con le circolari n. 102 del 12 Agosto 2009, n. 129 del 1° Ottobre 2010 e n. 48 dell’11 marzo 2011, ispirate ai seguenti criteri: ricompattazione delle attività, in logica di unicità del flusso di processo produttivo; potenziamento delle Linee di prodotto/servizio; strutturazione del servizio di consulenza, affidato al coordinamento del Responsabile di Agenzia Interna ed al Responsabile di Agenzia Complessa; semplificazione ed efficientamento dell’area del controllo dei flussi contributivi, in funzione dello sviluppo della compliance e del costante aggiornamento dei conti individuali ed aziendali.

1. Premessa

Con la Circolare n. 113 del 30 agosto 2011 sono state apportate implementazioni al modello organizzativo delle Sedi di produzione descritto con le circolari n. 102 del 12 Agosto 2009, n. 129 del 1 ° Ottobre 2010 e n. 48 dell’11 marzo 2011, ispirate ai seguenti criteri:

ricompattazione delle attività, in logica di unicità del flusso di processo produttivo;

potenziamento delle Linee di prodotto/servizio;

strutturazione del servizio di consulenza, affidato al coordinamento del Responsabile di Agenzia Interna ed al Responsabile di Agenzia Complessa,

semplificazione ed efficientamento dell’area del controllo dei flussi contributivi, in funzione dello sviluppo della compliance e del costante aggiornamento dei conti individuali ed aziendali.

La stessa circolare n. 113 ha anticipato, inoltre, una nuova strutturazione del presidio del contenzioso amministrativo e giudiziario che, con la presente circolare, viene integrata e dettagliatamente declinata.

2. Nuove modalità di gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario

Considerata la rilevanza e la complessità del fenomeno del contenzioso, che rappresenta ad oggi una delle principali criticità per l’Istituto, nel corso della sperimentazione si è proceduto a monitorare i miglioramenti della gestione dello stesso a seguito dell’istituzione dell’UO gestione ricorsi amministrativi e giudiziari.

L’ambito di osservazione ha ricompreso anche l’aspetto delle relazioni tra la suddetta UO, il personale di supporto alla funzione legale e gli Avvocati stessi e la definizione del ruolo delle altre UO – linee di prodotto/servizio della sede.

Contestualmente è stato analizzato lo stato delle diverse procedure informatiche di gestione del contenzioso, realizzate principalmente per una sempre più efficace interazione fra la fase amministrativa e quella giudiziaria.

La sperimentazione ha consentito, quindi, di evidenziare ulteriori settori di ottimizzazione riferiti ai seguenti aspetti:

semplificazione delle relazioni tra UO Gestione ricorsi ed Avvocature;

gestione efficace e tempestiva dello strumento dell’autotutela e dell’eventuale ricorso amministrativo (principale soluzione alla criticità del contenzioso giudiziario) ;

presidio e monitoraggio della fase di istruttoria del ricorso giudiziario, della costituzione in giudizio e dell’ottemperanza alla sentenza, nonché dell’azione amministrativa in pendenza di giudizio;

corretta alimentazione degli applicativi gestionali dedicati al contenzioso;

sviluppo formativo del personale amministrativo su conoscenze normative, operative e  procedurali.

Da quanto sopra descritto emerge da un lato l’esigenza di rafforzare il presidio del contenzioso, dall’altro di introdurre, anche in questo ambito, un atteggiamento proattivo, che miri a prevenire e deflazionare il ricorso alle vie giudiziarie.

A tal fine è necessario prevedere specifici punti di responsabilità:

a presidio del contenzioso amministrativo (anche a seguito dell’introduzione dell’utilizzo del canale telematico come modalità esclusiva di presentazione dei ricorsi amministrativi ed in funzione del corretto esercizio del diritto/dovere di autotutela) e del procedimento di accertamento tecnico-preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile;

a supporto dell’area legale, al fine di assicurare la gestione complessiva del contenzioso giudiziario e di quelle attività legali, anche extragiudiziarie, di perseguimento e realizzazione delle ragioni di credito dell’Istituto che sono escluse dall’intervento degli Agenti della Riscossione.

3. Disposizioni organizzative

Le vigenti disposizioni organizzative in materia di gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario, sono modificate ed integrate sperimentalmente sull’intero territorio nazionale secondo quanto di seguito illustrato.

Le modifiche di seguito descritte saranno recepite nel modulo OM di SAP con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2012 e dovranno essere concretamente operative da tale data e sino al 31 dicembre 2012.

3. 1 Unità organizzative a presidio del contenzioso

Premesso quanto sopra, l’attuale Unità organizzativa “Gestione ricorsi amministrativi e giudiziari” viene scissa in due UO:

Unità organizzativa “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi”, collocata in posizione di staff al Direttore della struttura;

Unità organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”, in rapporto di servizio rispetto all’Ufficio legale.

L’Unità Organizzativa “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi “ presidia le principali seguenti attività:

gestione dell’autotutela promossa d’ufficio ovvero a seguito dell’esame delle istanze di parte e/o ricorso amministrativo;

gestione del contenzioso amministrativo;

assistenza all’utenza per l’invio telematico dei ricorsi amministrativi, facendosi carico, ove necessario, dell’idonea attività di informazione relativa all’accesso al servizio, sia per i cittadini che per gli intermediari abilitati;

gestione del procedimento giudiziario di accertamento tecnico-preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile, sino all’emanazione del decreto di omologazione da parte del giudice.

L’Unità Organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario” presidia le principali seguenti attività:

gestione del ricorso giudiziario nella fase iniziale (protocollazione, acquisizione nella procedura SISCO-WEB, formazione del fascicolo elettronico, tempestiva richiesta istruzione del ricorso alle competenti UO – linee di prodotto/servizio, monitoraggio trasmissione istruttoria nei tempi utili per la stesura della memoria difensiva) ;

cura del contenzioso giudiziario con costante aggiornamento della procedura SISCO (gestione delle informazioni con gli avvocati domiciliatari/sostituti di udienza, acquisizione della presenza in aula, gestione dei pagamenti delle spese legali degli avvocati di controparte, dei CTU, dei domiciliatari/sostituti);

ritiro, protocollazione ed acquisizione dei dispositivi e delle sentenze nella procedura, trasmissione degli stessi alle competenti UO – linee di prodotto/servizio e monitoraggio della relativa esecuzione;

acquisizione tempestiva delle comunicazioni di inizio delle operazioni peritali relative alle istanze in materia di prestazioni di invalidità previdenziale;

gestione del contenzioso di 1° grado in materia di invalidità civile relativamente alle fasi giudiziarie successive al procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;

acquisizione dei precetti e dei pignoramenti nella procedura SISCO – CV e con gestione dei pignoramenti sino all’acquisizione delle somme eventualmente assegnate;

cura del recupero delle somme eccedenti quelle assegnate con conseguente svincolo da parte dell’Istituto di credito interessato;

acquisizione di ricorsi ai TAR e dei giudizi in materia penale nelle rispettive procedure;

adempimenti connessi alle attività di cui all’allegato 1.

3. 2 Strutturazione degli Uffici legali

Presso ciascuna Direzione provinciale è presente un Ufficio legale.

Nelle Direzione provinciali di Area metropolitana di Roma e Napoli l’Ufficio legale ha proprie articolazioni presso le Filiali di coordinamento.

A tale Ufficio compete la gestione del contenzioso giudiziario e delle attività legali diverse dal contenzioso giudiziario descritte nell’allegato 1.

Per l’espletamento delle funzioni attribuite all’Ufficio legale viene assegnato personale amministrativo, secondo il dimensionamento definito dai Direttori regionali con riferimento a valutazioni specifiche dei carichi di lavoro legati alle attività di competenza sopra richiamate. Tra le suddette risorse rientra anche il personale amministrativo già assegnato alla funzione di supporto all’attività legale a seguito della circolare n. 34/2010, nonché il personale dell’UO gestione ricorsi amministrativi e giudiziari attualmente dedicato alle attività relative alla gestione del contenzioso giudiziario.

Il personale amministrativo assegnato all’Ufficio legale è incardinato nell’UO “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”.

Il Coordinatore legale (distrettuale, aggiunto, periferico) fornisce al funzionario cui è attribuito l’incarico di Responsabile Unità organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario” ed alle risorse amministrative assegnate alla suddetta UO, le istruzioni e le direttive tecnico-operative per la gestione degli adempimenti del contenzioso giudiziario e delle attività legali diverse dal contenzioso giudiziario.

Ferme restando le competenze attribuite ai Coordinatori legalie le disposizioni vigenti in materia di conferimento e revoca degli incarichi di coordinamento,viene prevista in alcune strutture territoriali con elevata concentrazione di contenzioso giudiziario (allegato 2) la figura di un Avvocato referente organizzativo per le attività di competenza di ciascun Ufficio legale.

Il predetto Avvocato, che dovrà essere in possesso di specifica capacità organizzativa e gestionale, viene nominato dal Direttore Generale, sentito il Coordinatore generale legale, su proposta del Direttore regionale assunta d’intesa con il Coordinatore legale distrettuale con funzioni di coordinamento regionale.

Nelle strutture ove è prevista la specifica figura, il suddetto compito di indirizzo tecnico –operativo delle attività presidiate dall’Unità organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”, sarà assolto dall’Avvocato referente organizzativo dell’Ufficio legale, che opererà nell’ambito delle linee guida impartite dal Coordinatore legale.

L’incarico di Avvocato referente organizzativo dell’Ufficio legale ha durata annuale ed è rinnovabile, con provvedimento del Direttore Generale, previa verifica dei risultati ottenuti.

Nei confronti dell’Avvocato referente organizzativo, come sopra nominato, per la durata dell’incarico, verrà previsto un apposito riconoscimento economico.

I suddetti compiti di indirizzo tecnico-operativo nelle strutture dove non è prevista la figura del coordinatore o dell’avvocato referente organizzativo, saranno espletati dagli avvocati addetti al medesimo ufficio o da un delegato del coordinatore distrettuale ove l’ufficio risulti privo di legali.

4. Ruolo delle Linee di prodotto/servizio ed Unità organizzative

Il ruolo delle linee di prodotto/servizio e delle Unità organizzative da cui hanno origine gli atti opposti amministrativamente o giudiziariamente dai cittadini e dalle imprese, assume assoluta centralità nel processo di gestione del contenzioso e può, a buona ragione, essere definito la chiave del successo di ogni progetto di riduzione dei volumi in ingresso e della percentuale di soccombenza.

E’, pertanto, necessario ed opportuno rimarcare l’assoluta priorità operativa che deve essere attribuita dai responsabili delle suddette linee di prodotto/servizio ed Unità organizzative alla completezza ed alla tempestività dell’istruttoria dei ricorsi amministrativi e giudiziari ed al conseguente inoltro della relativa documentazione sia in forma cartacea, sia in forma telematica alle UO “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi” e “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”.

I Responsabili di queste ultime, infatti, si pongono rispetto all’istruttoria dei ricorsi in qualità di clienti nei confronti delle linee di prodotto/servizio e delle Unità organizzative da cui hanno origine gli atti opposti, richiedendola per tempo, monitorandone con continuità la fornitura  e sollecitandola, come extrema ratio, quando dal ritardo possano conseguire rischi aziendali.

A tale scopo, il Direttore provinciale avrà cura di definire un calendario di incontri periodici tra il Coordinatore dell’Avvocatura di sede, l’Avvocato referente organizzativo dell’Ufficio legale (qualora non coincidesse con il Coordinatore), i responsabili delle sopra citate UO, il Responsabile di Agenzia interna e il Responsabile di Unità di Coordinamento operativo, cui si aggiungeranno gli eventuali Responsabili di Agenzia complessa e di Agenzia sul territorio. Tali incontri saranno strutturati e finalizzati a monitorare ed ottimizzare il flusso delle informazioni e dei documenti necessari per un’efficace difesa in giudizio delle ragioni dell’Istituto.

5. Procedure

Per una gestione fluida ed efficace del contenzioso amministrativo e giudiziario è, inoltre, fondamentale il costante e puntuale utilizzo delle specifiche procedure informatiche.

Le suddette procedure consentono, infatti, la tracciabilità dei processi, riducendo la frammentazione dei flussi informativi e favorendo l’integrazione e la fluidità della comunicazione tra gli attori organizzativi coinvolti; il loro utilizzo e il loro costante aggiornamento costituiscono il presupposto essenziale per l’assolvimento del compito di monitoraggio e produzione di reportistica direzionale assegnato, per il rispettivo ambito di presidio, ai responsabili delle UO “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi “ e “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”.

5. 1 Procedure di gestione del contenzioso amministrativo

Di seguito si elencano le procedure che devono essere efficacemente presidiate dall’UO “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi” nella gestione del contenzioso amministrativo.

IncasWeb – monitora, gestisce e lavora i ricorsi amministrativi ex lege n. 88/1989, di competenza del Comitato Provinciale INPS, in materia di prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito, presentati dagli artigiani, dai commercianti, dai lavoratori autonomi agricoli e dai lavoratori dipendenti iscritti al FPLD.

IncasWeb a breve gestirà anche le sospensive ex art. 46 L88/1989 disposte dal Direttore provinciale e inoltrate agli Organi Collegiali Centrali dell’Istituto.

Notevoli sono le novità introdotte con l’informatizzazione dei ricorsi al Comitato Provinciale: la relazione istruttoria e la proposta di delibera redatte a cura dell’Unità organizzativa preposta, il colloquio automatizzato tra Incas e Sigas per i ricorsi di natura sanitaria in materia pensionistica, l’emanazione di una delibera contenete l’esito motivato per ciascun ricorso sottoposto alla decisione del Comitato. Si prevede l’inserimento in Incas anche dei ricorsi alla CISOA.

Per la descrizione completa delle funzionalità di Incas si rimanda al Manuale consultabile dalla procedura.

La procedura è accessibile, dalla pagina Intranet/Processi/Contenzioso.

DicaWeb – nuova versione intranet di DICA che monitora, gestisce e lavora i ricorsi amministrativi ex lege n. 88/1989 di competenza degli Organi Collegiali Centrali dell’Istituto in materia di contributi, prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito riguardanti gli iscritti alla Gestione Separata ex L. 335/1995 e ai Fondi Speciali.

Dica sarà presto utilizzata anche per la lavorazione dei ricorsi in materia di qualificazione e sussistenza dei rapporti di lavoro per la competenza del Comitato Regionale INPS (avverso provvedimenti non di natura ispettiva) e del Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro ex art, 17 Dlgs 124/2004 (avverso provvedimenti di natura ispettiva).

Dica, assumendo la nuova denominazione DicaWeb, è migrata su Web ( Messaggio n. 135 dell’08/02/2011)nella pagina Intranet/Processi/contenzioso. La migrazione su Web non ha comportato modifiche sostanziali alla lavorazione dei ricorsi.

Per gli approfondimenti relativi alle funzionalità di Dica si rimanda al Manuale consultabile direttamente dalla procedura on line, che è stato recentemente aggiornato.

RiOL ( “Ricorsi On Line”) – Dal 1° gennaio 2011 è stata rilasciata, ad uso degli utenti del sito www. Inps. It, la procedura per la trasmissione telematica dei ricorsi amministrativi. La circolare n. 32 del 10/02/2011, pubblicata con Messaggio n. 003420 del 10/02/2011, ha descritto le nuove modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi, attraverso l’utilizzo del canale telematico. I cittadini, le aziende ed i loro intermediari (Patronati, Consulenti, Associazioni di categoria, Avvocati) devono dal 26/04/2011 (messaggio Hermes n. 9156 del 20/04/2011) inoltrare i ricorsi esclusivamente attraverso il canale telematico, utilizzando la procedura RiOL. Gli Operatori dell’INPS troveranno i ricorsi trasmessi telematicamente già caricati in preacquisizione, direttamente nelle rispettive procedure Incas o Dica, e avranno la possibilità di reindirizzare i ricorsi erroneamente qualificati dal ricorrente.

Autotutela Web (messaggio n. 019216 del 21/07/2010) -E’ la nuova procedura che, sostituendo la vecchia procedura Autotutela, ha reso più agevole il procedimento relativo all’emanazione dei provvedimenti di annullamento, rettifica o convalida in autotutela.

Entro il 30 novembre 2011 si provvederà al rilascio di apposita procedura per la gestione del procedimento di accertamento tecnico-preventivo obbligatorio in modo da colloquiare con le procedure di gestione del contenzioso amministrativo, con la procedura COGISAN e con la procedura SISCO WEB.

5. 2 Procedure di gestione del contenzioso giudiziario

La gestione del contenzioso giudiziario INPS avviene attraverso la procedura SISCO, dove confluiscono tutti gli atti giudiziari notificati all’Istituto ad eccezione dei ricorsi al Giudice amministrativo e dei giudizi in materia penale (per i ricorsi dinanzila Cortedi Cassazione è di prossimo rilascio la sezione dedicata nella stessa procedura SISCO). Di seguito si riportano in sintesi le nuove macro-funzionalità del sistema SISCO WEB, che garantiranno:

l’accesso alle informazioni presenti nelle procedure di gestione del contenzioso amministrativo DICA e in INCAS, a loro volta connesse con la procedura autotutela;

la consultazione dell’Archivio Anagrafico Unico e delle informazioni anagrafiche dei contribuenti censiti in Anagrafe Tributaria;

l’integrazione con il FASCICOLO ELETTRONICO AZIENDALE, consentendo anche la consultazione dei dati relativi alle ispezioni effettuate dall’Istituto, e con il Cassetto Previdenziale del Cittadino;

la realizzazione di nuove funzionalità di interconnessione tra la procedura SISCO e la procedura sanitaria COGISAN, che consente la gestione automatizzata, da parte delle UOC/UOS Medico Legali, dell’iter delle Operazioni Peritali (CTU);

la realizzazione di apposita sezione per la gestione parcelle avvocati INPS;

l’integrazione con il Processo Civile Telematico consentendo l’acquisizione automatica  delle informazioni relative ad una pratica;

l’integrazione con la procedura SIMON di gestione delle sospensioni.

6. Autotutela

Si ribadisce, infine, l’importanza che assume nel processo di gestione del contenzioso lo strumento dell’autotutela, ricorrendo al quale si pongono in essere gli opportuni filtri che correggono il provvedimento errato, evitando l’oneroso prosieguo amministrativo e riconoscendo immediatamente il diritto all’utente.

All’Unità organizzativa “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi” è affidato il compito di gestire tutti i provvedimenti di autotutela, sia quelli promossi d’ufficio dalle UO o dalle linee di prodotto/servizio che hanno emesso gli atti originari, sia quelli avviati a seguito delle istanze di riesame prodotte dall’utenza.

Sempre al fine di ridurre i tempi e i costi della gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario, si ribadisce che tutti i ricorsi siano, innanzitutto, trattati come istanze di autotutela e proposti ai Comitati competenti solo in caso non sia possibile adottare il provvedimento di autotutela.

Il Regolamento per l’autotutela emanato con la Deliberazionen. 275 del 27/9/2006, infatti, prevede all’articolo 8 che “Nei casi in cui sia stato proposto ricorso amministrativo o giudiziario avverso un provvedimento, il Direttore centrale o il Direttore di Sede, ove rilevi elementi che comportino l’annullamento d’ufficio o la rettifica, ai sensi del presente regolamento, procede alla riforma dell’atto, salvo che il ricorso amministrativo risulti già assegnato per la decisione al competente Comitato. ”

La circolare esplicativa (n. 146/2006) specifica che il ricorso deve essere sottoposto alla decisione del competente Comitato, solo se già inserito all’ordine del giorno inviato congiuntamente all’avviso di convocazione della riunione in cui il medesimo ricorso dovrà essere deciso.

A parziale modifica del punto 4) della summenzionata circolare, il responsabile del procedimento relativo all’atto emanato potrà proporre l’adozione del provvedimento d’ufficio di autotutela, mentre sarà il responsabile dell’Unità organizzativa gestione ricorsi amministrativi a farsi carico della proposta allorquando la stessa trovi ragione nell’esame dell’istanza di riesame o del ricorso proposto dalla parte.

Nell’allegato 3 è riportato il disegno del nuovo processo di gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario.

7. Formazione

Nel corso dell’ultimo quinquennio sono state realizzate numerose iniziative formative, centrali e territoriali, che hanno accompagnato le innovazioni organizzative e procedurali in materia di contenzioso amministrativo e giudiziario, raggiungendo un numero rilevante di funzionari sul territorio.

Per garantire la piena funzionalità delle nuove UO “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi” e “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”, e, nel complesso, il presidio dell’intero processo di gestione del contenzioso, è necessario che tutte le Direzioni regionali, prima dell’avvio della sperimentazione, effettuino una ricognizione sullo stato di professionalizzazione delle risorse collocate in tali unità organizzative ed attivino gli interventi formativi necessari a colmare i gap di competenze riscontrati.

Per fornire alle Sedi regionali un utile ed omogeneo supporto didattico,la Direzionecentrale Risorse Umane, con la collaborazione della Direzione centrale Organizzazione, cui è affidato il governo delle procedure di gestione del contenzioso amministrativo, predisporrà un pacchetto formativo in materia, che sarà presentato nel corso di una videoconferenza tematica, alla quale saranno chiamati a partecipare i responsabili di team di sviluppo professionale e della UO “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi”.

A seguito delle novità organizzative introdotte con la presente circolare e del rilascio delle nuove funzioni della procedura SISCO WEB e relativo collegamento con la procedura PARCELLE WEB si rende necessaria la previsione per i legali e per il personale assegnato all’Ufficio legale di apposite sessioni formative per la corretta utilizzazione delle nuove procedure e per il perseguimento degli obiettivi di cui alla determinazione n. 89/2010.

Dette sessioni saranno curate su base interregionale dal Coordinamento generale legale, di concerto con la Direzione centrale risorse umane e d’intesa con i Direttori regionali ed i Coordinatori distrettuali con funzione di coordinatore regionale.

8. Attività centrali di supporto e monitoraggio

Per garantire una corretta attuazione delle disposizioni operative contenute nella presente circolare,la Direzionegenerale effettuerà attività di monitoraggio e verifica delle azioni svolte, nonché supporto e affiancamento alle Direzioni regionali e provinciali.

Le sedi potranno inviare comunicazioni e qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti utilizzando il form denominato “Scrivi a Fase Pilota102”, presente nell’ambiente “Estensione della Sperimentazione del Modello Organizzativo” della pagina intranet della DC Organizzazione.

Affrancamento dell’imposta sostitutiva sui beni acquisiti dal conferimento d’azienda

0
Affrancamento dell'imposta sostitutiva sui beni acquisiti dal conferimento d'azienda

RISOLUZIONE N. 50/E  2010  Agenzia delle Entrate

Oggetto:  Istanza di interpello ordinario presentata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 – Fusione di società (articolo 172, comma 10-bis, del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Fattispecie raccomandata

La società istante ALFA S. P. A. Esercita, tra le altre, l’attività di distribuzione  del  gas  ed  è,  quindi,  soggetta  alle  disposizioni  per  il  mercato interno di cui al D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c. D. “Decreto Letta”).

La società stessa – che nella redazione del bilancio d’esercizio adotta i principi  contabili  nazionali  –  ha  incorporato,  nel  corso  dell’esercizio  2008, tramite due successive operazioni di fusione (perfezionatesi, rispettivamente, in data … ottobre 2008 e in data … dicembre 2008), BETA S. R. L. , interamente posseduta,  e  GAMMA  S. P. A. ,  indirettamente  posseduta,  tramite  la partecipazione totalitaria in essa detenuta da BETA.

Le due operazioni straordinarie hanno prodotto differenze da annullamento per un importo complessivo pari ad euro 15. 815. 868; in particolare, con riferimento alla partecipazione in BETA, l’annullamento delle quote ha prodotto una differenza (disavanzo) di euro 13. 858. 423, mentre, con riferimento alla partecipazione in GAMMA, l’annullamento delle azioni ha prodotto una differenza (disavanzo) di euro 1. 957. 445.

Ai fini dell’imputazione delle suddette differenze di fusione, sono stati stimati gli impianti di distribuzione del gas naturale presenti nei patrimoni delle società incorporate, costituenti immobilizzazioni tecniche.

L’istante  dichiara  che,  sulla  base  della  perizia  giurata  appositamente redatta, il valore stimato delle immobilizzazioni provenienti da BETA ammonta ad euro 32. 224. 100, mentre quello delle immobilizzazioni provenienti da GAMMA ammonta ad euro 6. 729. 000.

Complessivamente, il valore di stima delle predette immobilizzazioni ammonta ad euro 38. 953. 100, a fronte di un valore contabile (e fiscale) delle medesime, nei bilanci delle società incorporate, di euro 12. 047. 308 (la differenza complessiva tra valore effettivo e valore di bilancio ammonta, pertanto, ad euro 26. 905. 792).

La neutralità fiscale della fusione ha generato, dunque, un “primo disallineamento temporaneo”, di euro 15. 815. 868, tra il valore delle immobilizzazioni (euro 27. 863. 176), iscrivibile da ALFA – a seguito dell’imputazione del disavanzo di fusione – nella propria contabilità, ed il relativo valore fiscale (euro 12. 047. 308), corrispondente al valore contabile delle immobilizzazioni medesime nei bilanci delle società incorporate.

Tenuto conto dei valori di stima sopra riportati, l’ammontare complessivo delle differenze da annullamento, pari ad euro 15. 815. 868, è stato imputato interamente ai predetti impianti.

Contestualmente, “uniformandosi a quanto prescritto dai principi contabili nazionali”, la società istante “ha imputato alle immobilizzazioni materiali provenienti dalle società incorporate l’ammontare corrispondente alle imposte differite sul disallineamento temporaneo tra valore contabile e valore fiscale di detti elementi patrimoniali (…) previa verifica che il valore di iscrizione di ogni singola immobilizzazione recepito in ALFA non eccedesse il limite del valore economico attribuibile all’immobilizzazione stessa”.

La quantificazione della fiscalità differita – effettuata adottando il metodo del “Gross Up” sulla base delle aliquote IRES ed IRAP vigenti (rispettivamente, del 27,5 per cento e del 3,9 per cento) – ha condotto ad un valore complessivo di euro 7. 239. 333. A seguito delle operazioni di fusione, ALFA ha quindi iscritto in bilancio maggiori valori sulle immobilizzazioni materiali provenienti dalle società incorporate per complessivi euro 23. 055. 201 (nel rispetto dei maggiori valori delle immobilizzazioni medesime stimati pari ad euro 26. 905. 792).

Contabilmente, a fronte di tale iscrizione, la società istante “ha azzerato le differenze di annullamento (pari a euro 15. 815. 868) rilevate a seguito dell’annullamento delle partecipazioni ed iscritto tra le passività un fondo per imposte differite (per euro 7. 239. 333)”.

L’imputazione a bilancio delle imposte differite e la relativa iscrizione sulle immobilizzazioni  materiali  delle  società  incorporate  “è  stata  effettuata  in ossequio alle direttive imposte dai principi contabili nazionali adottati da ALFA e non è stata quindi una mera scelta della società”.

A tal riguardo, l’istante richiama il principio contabile OIC n. 4 (in particolare, l’esempio contenuto nel paragrafo 4. 4. 3. 1. ).

Tutto  ciò  premesso,  la  società  istante  sta  valutando  l’opportunità  di avvalersi del regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 172, comma 10- bis, del TUIR, con riferimento alle descritte operazioni di fusione. Tale valutazione terrà conto della circostanza che “nel prossimo futuro” ALFA dovrà trasferire la proprietà delle reti di distribuzione del gas ai Comuni concedenti.

L’articolo  14  del  decreto  legislativo  sopra  menzionato  prevede, infatti, che, alla scadenza della singola concessione di affidamento del servizio di distribuzione del gas (la cui durata non può superare i dodici anni), la proprietà delle relative reti passi al Comune concedente, il quale dovrà indire una gara pubblica per l’assegnazione della nuova concessione; il nuovo gestore sarà tenuto a corrispondere un rimborso al precedente gestore “in misura pari all’eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente (…) al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto”.

A tal riguardo, l’istante chiede chiarimenti in merito “all’individuazione dei valori affrancabili con il pagamento dell’imposta sostitutiva”, con particolare riferimento alla parte del maggior valore (euro 7. 239. 333) imputato nel bilancio di ALFA alle immobilizzazioni strumentali provenienti dalle società incorporate in contropartita alla rilevazione del fondo imposte differite.

Viene, inoltre, chiesto se il trasferimento ex lege delle reti di distribuzione del gas ai Comuni concedenti, anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, possa costituire un’ipotesi di decadenza dal regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 172, comma 10-bis, del TUIR.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Per quanto concerne il primo quesito, la società istante ritiene che la disciplina  del  combinato  disposto  degli  articoli  172,  comma  10-bis,  e  176, comma 2-ter, del TUIR, per il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di fusione sia applicabile all’intero maggior valore iscritto su ogni singolo bene, “ivi compresa la parte riferibile all’imputazione dell’imposizione differita”.

Di conseguenza, la società medesima potrà ottenere il riconoscimento fiscale, previo assoggettamento all’imposta sostitutiva, dell’intero maggior valore iscritto in bilancio sulle immobilizzazioni strumentali provenienti dalle società incorporate (complessivamente pari ad euro 23. 055. 201), e non solo della parte di detto maggior valore riferibile alle differenze di annullamento (complessivamente pari ad euro 15. 815. 868).

La normativa di riferimento, infatti, nell’individuare i disallineamenti affrancabili, richiama tutti i maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di una operazione straordinaria, “senza alcun distinguo sulla derivazione contabile di tali iscrizioni”.

A tal proposito, l’istante richiama la formulazione del comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR e dell’articolo 2 del D. M.

25 luglio 2008, nonché la relazione illustrativa alla legge n. 244 del 2007, nella quale si legge che “l’applicazione dell’imposta sostitutiva, tanto nell’operazione di conferimento quanto in quella di fusione e scissione, è finalizzata ad ottenere il riconoscimento dei maggiori valori dei cespiti iscritti in bilancio e non a tramutare la natura dell’operazione da neutrale in realizzativa”.

In definitiva, l’interpellante ritiene che “se non fosse possibile affrancare i maggiori valori che, secondo corretti principi contabili, l’incorporante è tenuta ad iscrivere sulle immobilizzazioni provenienti dalla incorporata in contropartita alla doverosa rilevazione della fiscalità differita, verrebbe a persistere, anche dopo l’adozione del regime opzionale,  un  allontanamento tra il reddito imponibile e l’utile di bilancio conseguente al mancato riconoscimento fiscale degli ammortamenti e delle plus/minusvalenze riferibili a detti maggiori valori.

Il che sarebbe difforme a quello che risulta essere stato l’intendimento del legislatore”.

In relazione al secondo quesito, la società istante ritiene che il riconoscimento  fiscale  dei  maggiori  valori  “permanga  anche  qualora  la proprietà delle  reti di distribuzione del  gas  venga  trasferita ai Comuni concedenti anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione”, in quanto la normativa di riferimento prevede l’inefficacia dell’affrancamento solo in caso di realizzo dei beni durante il c. D. “periodo di sorveglianza” e “non anche per le altre ipotesi diverse dal realizzo (come è appunto l’ipotesi del trasferimento ex lege delle reti ai Comuni concedenti)”.

Inoltre, a parere dell’istante, se anche si volesse comprendere tra le ipotesi di realizzo quelle di assegnazione ai soci, di autoconsumo o di destinazione a finalità estranee, “comunque si tratterebbe di ipotesi diverse dalla dismissione per cause indipendenti dalla volontà del contribuente” (come nel caso in esame, con riferimento al quale la dismissione delle reti da parte di ALFA è imposta da norme di legge).

Di conseguenza, il contribuente è dell’avviso che il trasferimento ai Comuni concedenti delle reti di distribuzione del gas oggetto di affrancamento comporterebbe il realizzo di una minusvalenza “da determinarsi, anche ai fini fiscali, sul valore residuo delle reti quale risultante a seguito dell’imputazione dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva; ciò anche nell’ipotesi che il trasferimento avvenga anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione”.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, prevede che, in ipotesi di conferimento d’azienda, la società conferitaria possa optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività  produttive sui maggiori valori attribuiti in  bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, incluso l’avviamento, ottenendone, conseguentemente, il riconoscimento fiscale. L’articolo 172, comma 10-bis, del TUIR, concede la medesima possibilità anche alla società incorporante o risultante dalla fusione, stabilendo che il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 “può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti (…) per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni”.

Nel caso in esame, la società istante (ALFA) – che nella redazione del bilancio d’esercizio adotta i principi contabili nazionali – ha incorporato, nel corso dell’esercizio 2008, tramite due successive operazioni di fusione, la società BETA, interamente posseduta, e la società GAMMA, indirettamente posseduta, tramite la partecipazione totalitaria detenuta da BETA.

Le suddette operazioni straordinarie hanno generato differenze da annullamento per un importo complessivo pari ad euro 15. 815. 868.

Atteso il valore contabile e fiscale degli impianti di distribuzione del gas naturale, nei bilanci delle società incorporate, di complessivi euro 12. 047. 308, e tenuto conto del valore corrente dei medesimi, riportato nella perizia di stima, pari a complessivi euro 38. 953. 100, la società incorporante ha imputato l’intero ammontare delle differenze da annullamento (euro 15. 815. 868) alle predette immobilizzazioni.

Contestualmente,  la   società   istante   –   uniformandosi   alle   indicazioni riportate nell’esempio numerico contenuto nel paragrafo 4. 4. 3. 1 del principio contabile  OIC  n.   4  –  ha  provveduto  ad  imputare,  alle  immobilizzazioni medesime, in contropartita all’iscrizione nel passivo di un apposito fondo, l’ammontare (euro 7. 239. 333) corrispondente alle imposte differite calcolate sul “disallineamento temporaneo” venutosi a generare, per effetto della neutralità fiscale della fusione, tra il valore di detti elementi patrimoniali, iscrivibile dalla società incorporante a seguito dell’imputazione del disavanzo da annullamento, ed il relativo valore fiscale.

In merito, si osserva che il tenore letterale della disposizione contenuta nel comma 10-bis dell’articolo 172 del TUIR, che fa riferimento ai “maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni”, consente – in linea di principio – di dare rilievo, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, a tutte le differenze, che si originano in occasione di operazioni di fusione, tra il valore iscritto in bilancio, secondo corretti principi contabili, dei beni ricevuti dalla società incorporante (o risultante dalla fusione) e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato (o fuso).

Tale interpretazione sembra, peraltro, essere in linea con l’intento del legislatore fiscale – quale emerge dalla relazione al decreto di attuazione del regime in argomento (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 luglio 2008) –  volto, in coerenza con altri interventi della legge finanziaria 2008, “alla eliminazione, mediante opzione, dei disallineamenti tra i valori contabili e quelli fiscali, nell’ottica del rafforzamento, sotto il profilo dell’identità dei valori, del c. D. Principio di derivazione e della conseguente semplificazione degli adempimenti”.

Per quanto sopra considerato, la scrivente ritiene, pertanto, che la società istante – nel presupposto della liceità del comportamento contabile adottato e tenuto conto dei valori di perizia – possa affrancare, ai sensi del comma 10-bis del menzionato articolo 172, non solo la parte del maggior valore, attribuito in bilancio agli impianti di distribuzione del gas, derivante dall’imputazione del disavanzo da annullamento (pari ad euro 15. 815. 868), ma anche la parte residua imputata alle immobilizzazioni medesime in contropartita all’iscrizione nel passivo del “fondo imposte differite” (pari ad euro 7. 239. 333).

Con riferimento al secondo quesito, l’ultimo periodo del comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR, cui il comma 10-bis dell’articolo 172 rimanda, prevede che “in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori  assoggettati  ad  imposta  sostitutiva  e  dell’eventuale  maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79”.

Tale disposizione stabilisce che gli effetti del riallineamento vengono meno nell’ipotesi di realizzo dei beni materiali e immateriali (oggetto dell’opzione) nel c. D. “periodo di sorveglianza”, ossia entro la fine del terzo (i. E. , prima dell’inizio del quarto) periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione.

Come chiarito dalla circolare n. 57/E del 25 settembre 2008, al paragrafo  3. 3. 7, i beni devono intendersi realizzati “in caso di alienazione, conferimento di beni,  assegnazione  ai  soci,  autoconsumo  o  destinazione  a  finalità  estranee, mentre non rilevano i trasferimenti effettuati in occasione di operazioni fiscalmente neutrali (fusione, scissione e conferimento d’azienda effettuato ai sensi dell’articolo 176 del Tuir)”.

Nel caso de quo, la società istante esercita, tra le altre, l’attività di distribuzione del gas ed è, quindi, soggetta alle disposizioni di cui al D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, il quale, all’articolo 14, prevede che, alla scadenza del   periodo di affidamento del servizio, “le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell’ente locale”; gli stessi  beni  “se  realizzati  durante  il  periodo  di  affidamento,  sono  trasferiti all’ente locale”.

Al termine della singola concessione, pertanto, la società stessa dovrà trasferire la proprietà delle reti di distribuzione del gas al Comune concedente, senza ricevere dal medesimo alcun corrispettivo (solo quando l’ente locale, attraverso una gara pubblica, avrà assegnato il servizio ad un nuovo gestore, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere un rimborso al precedente gestore “in misura pari all’eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente (…) al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto”). Tale evento può essere ricondotto tra le ipotesi di cessione a titolo oneroso di cui all’articolo 86, comma 1, lettera a), del TUIR, il che comporta, nel caso specifico, a fronte di un corrispettivo pari a zero, il realizzo di una minusvalenza deducibile ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del TUIR. Per quanto sopra evidenziato, la scrivente ritiene, pertanto, che nel caso in cui il trasferimento ex lege, all’ente locale concedente, degli impianti di distribuzione del gas, oggetto di affrancamento, dovesse avvenire nel corso del c. D. “periodo di sorveglianza”, la società istante, con riferimento agli stessi beni, decadrebbe dal regime dell’imposta sostitutiva, con gli effetti di cui all’articolo 176, comma 2-ter, ultimo periodo, del TUIR.

Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate Ricostruzione del reddito effettivo sulla base dei ricavi

0

GDF & AE Ricostruzione del reddito effettivo sulla base dei ricavi

Operavano nella distribuzione del Made in Italy, ma avevano preferito un “vestito” estero per le società operative.

Le sette aziende coinvolte hanno trasferito la residenza in diversi Paesi oltre confine, dal Medio Oriente agli Stati Uniti, al solo scopo di sottrarsi al pagamento delle imposte in Italia. La vicenda si è conclusa con l’emissione di oltre 50 avvisi di accertamento e il pagamento spontaneo di 13 milioni di euro.

Il sistema di estero vestizione

I controlli sono partiti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo che ha effettuato un primo rilevante lavoro di polizia economico – finanziaria (da marzo 2010 al giugno 2011) in grado di ricostruire le relazioni fra le varie società e i ricavi conseguiti da ciascuna di esse.

Successivamente il dossier è stato trasmesso alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Bergamo per la valutazione degli spunti investigativi raccolti dalle Fiamme Gialle e la ricostruzione dei redditi effettivi da tassare.

Il periodo esaminato comprende un arco temporale di dieci anni, dal 2000 al 2010.

La fase di studio e la ricostruzione del puzzle – Alla prima fase di indagine è seguita un’ingente analisi documentale che ha impegnato i funzionari dell’Agenzia per circa un mese.

In particolare, per la ricostruzione del reddito effettivo sulla base dei ricavi è stato condotto uno studio comparato che ha tenuto in considerazione i volumi e la redditività conseguiti da oltre una ventina di società simili, per settore e dimensioni, alle aziende controllate. Tassello dopo tassello, grazie all’ausilio di diverse banche dati, l’ufficio controlli della Direzione Provinciale ha analiticamente individuato gli elementi attivi e passivi che hanno portato alla formulazione dei redditi per ogni singola società.  Adesione integrale ai rilievi dell’Agenzia.

La ricostruzione dei redditi è stata tanto convincente che il contribuente ha optato per il pagamento in acquiescenza della considerevole somma di 13 milioni di euro.

Risultato raggiunto grazie all’efficace sinergia tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate

LEGGE DI STABILITA’ 2011

0

legge di stabilità 2011

Incentivi fiscali e contributivi: apprendistato, contratto di inserimento donne, contratto a tempo parziale, telelavoro art. 22. Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi.  

APPRENDISTATO

A decorrere dal 1º gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

CONTRATTO DI INSERIMENTO DONNE

Al fine di promuovere l’occupazione femminile, sono ammesse allo sgrvio contributivo “«e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o incui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile”. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivieconomici di cui all’articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all’anno successivo». Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all’articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dal presente comma, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Per incentivare l’uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall’articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio,» sono soppresse.

TELELAVORO

Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:

a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53, possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;

b) al fine di facilitare l’inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro.

Comunicato Ministero dell’Economia del 23.11.2011 che riduce acconto irpef

0
Comunicato Ministero dell'Economia del 23.11.2011 che riduce acconto irpef

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede la riduzione di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2011 è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 55 del D. L. 78/2010, come modificato dalla Legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183).

Tale ultima disposizione interviene sugli effetti finanziari del D.L.78/2010 portando a 3.050 milioni di euro le minori entrate previste nel bilancio dello Stato per effetto dello slittamento al 2012 di parte dell’acconto IRPEF.

Si riduce acconto IRPEF 2011

La riduzione dell’acconto IRPEF ha come conseguenza indiretta la temporanea maggiore disponibilità di risorse da parte dei contribuenti.

Nel merito delle indicazioni fornite si precisa, inoltre, che qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare la riduzione dell’acconto prevista, i sostituti d’imposta restituiranno le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011.

Nel caso in cui i sostituti d’imposta non siano in grado di restituire le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre, gli stessi dovranno comunque restituirle nelle retribuzioni del mese successivo.

Roma, 23 novembre 2011

Nuovo redditometro, parte la sperimentazione

0
Nuovo redditometro, parte la sperimentazione

Prove generali per il nuovo redditometro

E’ online “ReddiTest”, il software dell’Agenzia delle Entrate per sperimentare concretamente, in maniera dialogata con le associazioni di categoria, gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali, il funzionamento del nuovo redditometro e la sua capacità di fotografare le incongruenze tra le spese sostenute e il reddito dichiarato dalle famiglie italiane.

Il software pubblicato oggi sarà online, sul sito www.Agenziaentrate.gov.it, fino alla conclusione della fase di test, prevista per la fine di febbraio, e punta a migliorare l’attendibilità della “foto di famiglia” che sarà scattata dal nuovo strumento, e dal relativo programma, una volta a regime.

Comunicato stampa

Nuovo redditometro, parte la sperimentazione

“ReddiTest” online per categorie, ordini e sindacati

Il nuovo redditometro “prende le misure” – Da oggi, dunque, categorie, ordini e sindacati che partecipano alla sperimentazione potranno scaricare il software di acquisizione dei dati “ReddiTest” e inserire i casi pratici raccolti sul territorio, relativi a singole famiglie, con riferimento alle 7 categorie (abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, attività sportive, ricreative e cura della persona, investimenti immobiliari e mobiliari netti, altre spese significative) e, nel dettaglio, alle oltre 100 voci indicative di capacità di spesa che contribuiscono alla stima del reddito sulla base del nuovo modello di valorizzazione.

Il programma non effettua alcun calcolo o stima, essendo finalizzato alla semplice acquisizione degli esempi concreti sottoposti dai soggetti che partecipano alla sperimentazione.

I dati inseriti rimarranno anonimi e verranno usati esclusivamente per testare la coerenza del nuovo redditometro, che, una volta a regime, consentirà ai contribuenti di valutare autonomamente, in un’ottica di compliance, il grado di coerenza tra il reddito familiare dichiarato e la capacità di spesa e al Fisco di potenziare l’analisi del rischio evasione.

Redditometro al rodaggio su www.sose.it – Terminato l’inserimento, la procedura guida alla creazione del file da trasmettere alla Sose (Società per gli Studi di settore, partner dell’Agenzia delle Entrate per questa fase), tramite il portale www.sose.it, per la successiva elaborazione.

Per poter inviare i file, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito, rilasciate previa registrazione. Le elaborazioni effettuate saranno poi restituite all’associazione di categoria, ordine o organizzazione sindacale che ha effettuato l’invio.

Roma, 16 novembre 2011

 

INFORTUNIO IN ITINERE CON L’UTILIZZO DELLE BICICLETTA E DEL BIKE- SHARING

0

Sulla crescente sensibilità ai temi ambientali e della nascita delle piste ciclabili, si sta sviluppando il ricorso alla bicicletta come mezzo di trasporto per recarsi al proprio posto di lavoro. Con riferimento all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere avvenuto con la bicicletta (propria o disponibile tramite il servizio di bike-sharing), si ritiene che la valutazione sul principio “necessitato” dell’uso di questo mezzo, costituita una discriminazione soltanto se l’evento si verifichi durante la percorrenza di una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non quando si verifichi all’interno di una pista ciclabile o zona interdetta al traffico.  

Sulla crescente sensibilità ai temi ambientali e della nascita delle piste ciclabili, si sta sviluppando il ricorso alla bicicletta come mezzo di trasporto per recarsi al proprio posto di lavoro. Con riferimento all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere avvenuto con la bicicletta (propria o disponibile tramite il servizio di bike-sharing), si ritiene che la valutazione sul principio “necessitato ” dell’uso di questo mezzo, costituita una discriminazione soltanto se l’evento si verifichi durante la percorrenza di una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non quando si verifichi all’interno di una pista ciclabile o zona interdetta al traffico. Nel primo caso, può ritenersi valida la ratio dell’esclusione dell’indennizzabilità. Questo a causa della libera scelta del lavoratore di esporsi a rischi maggior rispetto a quelli gravanti dall’utilizzo di un mezzo pubblico.  
Questo principio non ricorre nel caso in cui l’evento lesivo sia accaduto all’interno di una pista ciclabile o su di un percorso interdetto al traffico dei veicoli a motore. In riferimento al servizio di bike- sharing, anche se promosso e gestito da amministrazioni locali, non può essere assimilato ad un mezzo pubblico. A tal riguardo si richiama l’articolo 12 del
D. Lgs. 38/2000 che non rileva la proprietà del mezzo, quanto il controllo che il lavoratore esercita sulla conduzione del mezzo. Infine per completare, si precisa che, con riferimento ad un tragitto misto tra piste ciclabili o zone interdetta al traffico di veicoli a motore e percorso su strada aperta, l’infortunio che si sia verificato nel tratto della strada
aperta, è indennizzato solo in presenza di condizioni oggettive che provino la necessità dell’uso della bicicletta.  

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

0

Un lavoratore licenziato per giusta causa, ricorreva al giudice per ottenere il reintegro a seguito del licenziamento intimatogli dalla società, per aver rifiutato di svolgere delle mansioni assegnategli senza alcuna plausibile giustificazione. Il Tribunale rigettava il ricorso proposto dal lavoratore. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado evidenziando che il licenziamento fosse valido e le censure relative alla mancata affissione del codice disciplinare, fossero infondate in quanto si trattava di una violazione degli obblighi contrattuali e derivanti dal legislatore. Inoltre era accertato che, rifiutando la mansione assegnata, il lavoratore non avesse rispettato il vincolo della subordinazione.

Un lavoratore licenziato per giusta causa, ricorreva al giudice per ottenere il reintegro a seguito del licenziamento intimatogli dalla società, per aver rifiutato di svolgere delle mansioni assegnategli senza alcuna plausibile giustificazione. Il Tribunale rigettava il ricorso proposto dal lavoratore. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado evidenziando che il licenziamento fosse valido e le censure relative alla mancata affissione del codice disciplinare, fossero infondate in quanto si trattava di una violazione degli obblighi contrattuali e derivanti dal legislatore. Inoltre era accertato che, rifiutando la mansione assegnata, il lavoratore non avesse rispettato il vincolo della subordinazione.

La giustificazione presentata dal lavoratore era pretestuosa perché causata da un rifiuto di seguire le lezione del corso qualificante la mansione assegnata. A fronte di tale comportamento protratto per più giorni, anche senza sanzioni disciplinari, il recesso per giusta causa era apparso idoneo.

Il lavoratore ricorreva alla Cassazione lamentando la
mancata affissione del codice disciplinare come previsto dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

La Cassazione rigettava il ricorso sostenendo che: 
– in presenza di violazioni legislative e contrattuali e comunque di mancanza di doveri fondamentali nel rapporto di lavoro, in caso di licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è prevista l’affissione del codice disciplinare (Cassazione 7 aprile 2003 n. 5434, Cassazione 14 settembre 2009 n. 19770, Cassazione 18 settembre n. 20270);
– nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, il principio di tassatività degli illeciti, non può essere inteso in un senso rigoroso come previsto per gli illeciti penali.  
Trattandosi di illeciti relativi alla violazione dell’organizzazione aziendale chiaramente ignota alla collettività, nonché di comportamento manifestante contrario agli interessi dell’impresa, non è prevista l’affissione del codice disciplinare e legittima il datore di lavoro al recesso dalla subordinazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Il potere sanzionatorio in questi casi deriva direttamente dalla legge. Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello, motivando in base a questi principi la sentenza, aveva inquadrato la condotta del dipendente nei casi esclusi dall’affissione del
codice disciplinare. Il lavoratore lamentava la proporzionalità della sanzione rispetto al comportamento, sottolineando la mancanza di sanzioni disciplinari nei quindici anni di lavoro presso la società e che la condotta assegnatagli, aveva avuto una durata di soli tre giorni successivi a tre anni di cassa integrazione a zero ore. La Suprema Corte rigettava l’ulteriore motivazione adeguandosi ai precedenti principi sottolineando che:  
– l’esistenza di un recesso per giusta causa, deve essere motivata da elementi essenziali nel rapporto di lavoro ed in particolare da quello fiduciario. Occorre valutare ed esaminare da un lato la gravità del comportamento del lavoratore in base alle circostanza esistenti ed all’intensità dell’intenzionalità; dall’altra parte la proporzionalità tra i fatti
accaduti e la sanzione massima inflitta, stabilendo se il rapporto di fiducia sia venuto a mancare;
– in caso di licenziamento per giusta causa, occorre verificare che la mancanza del lavoratore sia tanto grave da giustificare il recesso, non solo nel senso oggettivo (quindi la mancanza di sanzioni disciplinari nel corso dei 15 anni di lavoro), ma anche nel senso soggettivo e quindi con particolare riferimento alle circostanze, alle condizioni, ai modi ed agli effetti provocati.
La Corte Suprema affermava la correttezza della Corte d’Appello nel mantenimento dei principi, ponendo particolare rilevanza sull’atteggiamento provocatorio del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro, rifiutandosi immotivatamente di seguire un corso di aggiornamento professionale. La Corte Suprema faceva inoltre notare come il
lavoratore avesse giustificato il suo rifiuto di eseguire la prestazione per tre giornate, non esauritosi quindi in un gesto isolato, sostenendo la sua mancanza di preparazione specifica al corso di aggiornamento. In base a questi principi secondo la Corte di Cassazione, non può essere posta alcuna incertezza sul fatto che la condotta del dipendente con un’anzianità significativa all’interno dell’azienda, sia tale da “ledere il principio fiduciario che deve intercorrere tra le parti del rapporto di lavoro, facendo venir meno la possibilità di ipotizzare un comportamento improntato a regole di correttezza nel prosieguo”.  

Medici, Avvocati, professionisti ed attori individuati in Evasione D’imposta tramite le segnalazione al 117

0

Sono state eseguite in tutta la provincia cinquantanove verifiche fiscali, di cui 36 a Roma, che hanno riguardato quasi tutte le categorie professionali – dagli avvocati agli architetti, dai notai ai medici odontoiatri ed ai commercialisti – nonché undici artisti, per lo più del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo. In qualche caso, specie in assenza di scritture contabili, sono stati di grande aiuto per le Fiamme Gialle gli accertamenti presso banche, poste ed altri intermediari finanziari, al fine di ricostruire il giro d’affari degli interessati.

Materia imponibile non dichiarata per circa diciotto milioni e seicentomila euro proposta per il recupero a tassazione ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate, constatazione di IVA evasa pari a quasi due milioni ed ottocentomila, oltre ad otto persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per aver superato le soglie di punibilità stabilite dalla legge penale tributaria (Decreto Legislativo 74/2000). E’ il resoconto provvisorio dell’attività di polizia tributaria – ancora in corso – eseguita dai Reparti dipendenti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, dopo avere selezionato le posizioni più significative sulla base delle segnalazioni pervenute al numero di pubblica utilità “117” e delle evidenze dell’azione di intelligence e del controllo economico del territorio. Sono state eseguite in tutta la provincia cinquantanove verifiche fiscali, di cui 36 a Roma, che hanno riguardato quasi tutte le categorie professionali – dagli avvocati agli architetti, dai notai ai medici odontoiatri ed ai commercialisti – nonché undici artisti, per lo più del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo. In qualche caso, specie in assenza di scritture contabili, sono stati di grande aiuto per le Fiamme Gialle gli accertamenti presso banche, poste ed altri intermediari finanziari, al fine di ricostruire il giro d’affari degli interessati. In tale ambito, sono emersi anche quindici “evasori totali”, ovvero inottemperanti agli obblighi di dichiarazione delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP. Tra i casi più eclatanti, quelli di un artista e di un medico odontoiatra sottoposti a controllo da parte dei finanzieri del Nucleo Polizia Tributaria della Capitale.

Il primo, residente a Canale Monterano, aveva dimenticato di presentare la dichiarazione annuale, dopo avere movimentato somme sul proprio conto corrente per importi ammontanti a circa quattro milioni e cinquecentomila euro, per cui non ha fornito spiegazioni convincenti circa la loro estraneità alla propria attività artistica.

Il secondo, invece, aveva dichiarato duecentosessantatremila euro ma ne aveva in realtà guadagnati oltre tre milioni e cinquecentomila, pari ad un tredicesimo dei redditi effettivamente conseguiti.

I controlli nei confronti dei lavoratori autonomi non sono ancora conclusi ed annualmente una significativa quota degli interventi delle Fiamme Gialle è rivolta anche a costoro, dopo aver proceduto ad un’analisi di rischio, che considera le risultanze agli atti dei Reparti, le segnalazioni pervenute al “117” e quelle delle diverse banche dati disponibili, soprattutto l’Anagrafe Tributaria.  

GDF su Opzioni di acquisto su autovetture e mancata dichiarazione della caparra

0
GDF su Opzioni di acquisto su autovetture e mancata dichiarazione della caparra

Comando Provinciale Pesaro

La Guardia di Finanza attraverso il Nucleo della Polizia Tributaria di Pesaro, al termine di una complessa attività investigativa durata più di un anno, denominata “Family Trick”, ha tratto in arresto madre e figlio, titolari di un autosalone con sede a Fano, per concorso in bancarotta fraudolenta.

Il provvedimento restrittivo, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pesaro, ha previsto la custodia cautelare nel carcere di Villa Fastiggi per l’uomo e gli arresti domiciliari nei confronti della madre.

I due, attraverso un ben collaudato meccanismo di raggiro, prima e dopo il fallimento della loro azienda, sono stati capaci di accaparrarsi, nel tempo, ingenti somme di denaro a danno di numerosi ignari clienti, lucrando circa un milione di euro.

In sostanza, le vittime del suddetto raggiro si vedevano offrire virtuali opzioni di acquisto su autovetture che, nella realtà, non si trovavano neppure nella disponibilità dei due venditori.

Non solo, ai malcapitati, invogliati dal vantaggioso prezzo di acquisto, veniva richiesta una corposa somma a titolo di caparra, senza poi, naturalmente, giungere mai alla consegna del veicolo. In qualche altra occasione, al danno si è aggiunta la beffa: i due astuti complici, sempre con l’intento di accattivarsi la fiducia del cliente, accordavano le permute dell’usato, che provvedevano a vendere e ad incassarne l’ammontare, avendo proceduto prima a intestare alla loro azienda la proprietà delle vetture.

Emblematico e significativo è il caso di un fanese che, lusingato dalla promessa dell’acquisto di una Porsche Cayenne, dava in permuta la propria Ferrari unitamente ad un cospicuo anticipo di €. 37. 000.

E non è tutto, come se non bastasse, la coppia ha avviato numerose pratiche di concessione di finanziamenti, intascandone le somme relative.

Ma l’alacre lavoro svolto dalle Fiamme Gialle di Pesaro ha consentito di stroncare l’attività criminale di madre e figlio e condurre questa triste storia al giusto epilogo: l’arresto dei due malfattori.

A seguito delle operazioni di perquisizione eseguite presso le abitazioni e all’interno degli automezzi in uso ai due, è stata rinvenuta ampia documentazione ritenuta di fondamentale importanza per l’accertamento dei fatti ed a comprova degli stessi.

In caso di condanna i due rischiano una pena detentiva fino a 10 anni di reclusione.

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!