-3.7 C
Rome
mercoledì 4 Dicembre 2024
Home Blog Page 181

LEGGE DI STABILITA’ 2011

0

legge di stabilità 2011

Incentivi fiscali e contributivi: apprendistato, contratto di inserimento donne, contratto a tempo parziale, telelavoro art. 22. Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi.  

APPRENDISTATO

A decorrere dal 1º gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

CONTRATTO DI INSERIMENTO DONNE

Al fine di promuovere l’occupazione femminile, sono ammesse allo sgrvio contributivo “«e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o incui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile”. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivieconomici di cui all’articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all’anno successivo». Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all’articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dal presente comma, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Per incentivare l’uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall’articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio,» sono soppresse.

TELELAVORO

Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:

a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53, possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;

b) al fine di facilitare l’inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro.

Comunicato Ministero dell’Economia del 23.11.2011 che riduce acconto irpef

0
Comunicato Ministero dell'Economia del 23.11.2011 che riduce acconto irpef

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede la riduzione di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2011 è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 55 del D. L. 78/2010, come modificato dalla Legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183).

Tale ultima disposizione interviene sugli effetti finanziari del D.L.78/2010 portando a 3.050 milioni di euro le minori entrate previste nel bilancio dello Stato per effetto dello slittamento al 2012 di parte dell’acconto IRPEF.

Si riduce acconto IRPEF 2011

La riduzione dell’acconto IRPEF ha come conseguenza indiretta la temporanea maggiore disponibilità di risorse da parte dei contribuenti.

Nel merito delle indicazioni fornite si precisa, inoltre, che qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare la riduzione dell’acconto prevista, i sostituti d’imposta restituiranno le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011.

Nel caso in cui i sostituti d’imposta non siano in grado di restituire le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre, gli stessi dovranno comunque restituirle nelle retribuzioni del mese successivo.

Roma, 23 novembre 2011

Nuovo redditometro, parte la sperimentazione

0
Nuovo redditometro, parte la sperimentazione

Prove generali per il nuovo redditometro

E’ online “ReddiTest”, il software dell’Agenzia delle Entrate per sperimentare concretamente, in maniera dialogata con le associazioni di categoria, gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali, il funzionamento del nuovo redditometro e la sua capacità di fotografare le incongruenze tra le spese sostenute e il reddito dichiarato dalle famiglie italiane.

Il software pubblicato oggi sarà online, sul sito www.Agenziaentrate.gov.it, fino alla conclusione della fase di test, prevista per la fine di febbraio, e punta a migliorare l’attendibilità della “foto di famiglia” che sarà scattata dal nuovo strumento, e dal relativo programma, una volta a regime.

Comunicato stampa

Nuovo redditometro, parte la sperimentazione

“ReddiTest” online per categorie, ordini e sindacati

Il nuovo redditometro “prende le misure” – Da oggi, dunque, categorie, ordini e sindacati che partecipano alla sperimentazione potranno scaricare il software di acquisizione dei dati “ReddiTest” e inserire i casi pratici raccolti sul territorio, relativi a singole famiglie, con riferimento alle 7 categorie (abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, attività sportive, ricreative e cura della persona, investimenti immobiliari e mobiliari netti, altre spese significative) e, nel dettaglio, alle oltre 100 voci indicative di capacità di spesa che contribuiscono alla stima del reddito sulla base del nuovo modello di valorizzazione.

Il programma non effettua alcun calcolo o stima, essendo finalizzato alla semplice acquisizione degli esempi concreti sottoposti dai soggetti che partecipano alla sperimentazione.

I dati inseriti rimarranno anonimi e verranno usati esclusivamente per testare la coerenza del nuovo redditometro, che, una volta a regime, consentirà ai contribuenti di valutare autonomamente, in un’ottica di compliance, il grado di coerenza tra il reddito familiare dichiarato e la capacità di spesa e al Fisco di potenziare l’analisi del rischio evasione.

Redditometro al rodaggio su www.sose.it – Terminato l’inserimento, la procedura guida alla creazione del file da trasmettere alla Sose (Società per gli Studi di settore, partner dell’Agenzia delle Entrate per questa fase), tramite il portale www.sose.it, per la successiva elaborazione.

Per poter inviare i file, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito, rilasciate previa registrazione. Le elaborazioni effettuate saranno poi restituite all’associazione di categoria, ordine o organizzazione sindacale che ha effettuato l’invio.

Roma, 16 novembre 2011

 

INFORTUNIO IN ITINERE CON L’UTILIZZO DELLE BICICLETTA E DEL BIKE- SHARING

0

Sulla crescente sensibilità ai temi ambientali e della nascita delle piste ciclabili, si sta sviluppando il ricorso alla bicicletta come mezzo di trasporto per recarsi al proprio posto di lavoro. Con riferimento all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere avvenuto con la bicicletta (propria o disponibile tramite il servizio di bike-sharing), si ritiene che la valutazione sul principio “necessitato” dell’uso di questo mezzo, costituita una discriminazione soltanto se l’evento si verifichi durante la percorrenza di una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non quando si verifichi all’interno di una pista ciclabile o zona interdetta al traffico.  

Sulla crescente sensibilità ai temi ambientali e della nascita delle piste ciclabili, si sta sviluppando il ricorso alla bicicletta come mezzo di trasporto per recarsi al proprio posto di lavoro. Con riferimento all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere avvenuto con la bicicletta (propria o disponibile tramite il servizio di bike-sharing), si ritiene che la valutazione sul principio “necessitato ” dell’uso di questo mezzo, costituita una discriminazione soltanto se l’evento si verifichi durante la percorrenza di una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non quando si verifichi all’interno di una pista ciclabile o zona interdetta al traffico. Nel primo caso, può ritenersi valida la ratio dell’esclusione dell’indennizzabilità. Questo a causa della libera scelta del lavoratore di esporsi a rischi maggior rispetto a quelli gravanti dall’utilizzo di un mezzo pubblico.  
Questo principio non ricorre nel caso in cui l’evento lesivo sia accaduto all’interno di una pista ciclabile o su di un percorso interdetto al traffico dei veicoli a motore. In riferimento al servizio di bike- sharing, anche se promosso e gestito da amministrazioni locali, non può essere assimilato ad un mezzo pubblico. A tal riguardo si richiama l’articolo 12 del
D. Lgs. 38/2000 che non rileva la proprietà del mezzo, quanto il controllo che il lavoratore esercita sulla conduzione del mezzo. Infine per completare, si precisa che, con riferimento ad un tragitto misto tra piste ciclabili o zone interdetta al traffico di veicoli a motore e percorso su strada aperta, l’infortunio che si sia verificato nel tratto della strada
aperta, è indennizzato solo in presenza di condizioni oggettive che provino la necessità dell’uso della bicicletta.  

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

0

Un lavoratore licenziato per giusta causa, ricorreva al giudice per ottenere il reintegro a seguito del licenziamento intimatogli dalla società, per aver rifiutato di svolgere delle mansioni assegnategli senza alcuna plausibile giustificazione. Il Tribunale rigettava il ricorso proposto dal lavoratore. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado evidenziando che il licenziamento fosse valido e le censure relative alla mancata affissione del codice disciplinare, fossero infondate in quanto si trattava di una violazione degli obblighi contrattuali e derivanti dal legislatore. Inoltre era accertato che, rifiutando la mansione assegnata, il lavoratore non avesse rispettato il vincolo della subordinazione.

Un lavoratore licenziato per giusta causa, ricorreva al giudice per ottenere il reintegro a seguito del licenziamento intimatogli dalla società, per aver rifiutato di svolgere delle mansioni assegnategli senza alcuna plausibile giustificazione. Il Tribunale rigettava il ricorso proposto dal lavoratore. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado evidenziando che il licenziamento fosse valido e le censure relative alla mancata affissione del codice disciplinare, fossero infondate in quanto si trattava di una violazione degli obblighi contrattuali e derivanti dal legislatore. Inoltre era accertato che, rifiutando la mansione assegnata, il lavoratore non avesse rispettato il vincolo della subordinazione.

La giustificazione presentata dal lavoratore era pretestuosa perché causata da un rifiuto di seguire le lezione del corso qualificante la mansione assegnata. A fronte di tale comportamento protratto per più giorni, anche senza sanzioni disciplinari, il recesso per giusta causa era apparso idoneo.

Il lavoratore ricorreva alla Cassazione lamentando la
mancata affissione del codice disciplinare come previsto dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

La Cassazione rigettava il ricorso sostenendo che: 
– in presenza di violazioni legislative e contrattuali e comunque di mancanza di doveri fondamentali nel rapporto di lavoro, in caso di licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è prevista l’affissione del codice disciplinare (Cassazione 7 aprile 2003 n. 5434, Cassazione 14 settembre 2009 n. 19770, Cassazione 18 settembre n. 20270);
– nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, il principio di tassatività degli illeciti, non può essere inteso in un senso rigoroso come previsto per gli illeciti penali.  
Trattandosi di illeciti relativi alla violazione dell’organizzazione aziendale chiaramente ignota alla collettività, nonché di comportamento manifestante contrario agli interessi dell’impresa, non è prevista l’affissione del codice disciplinare e legittima il datore di lavoro al recesso dalla subordinazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Il potere sanzionatorio in questi casi deriva direttamente dalla legge. Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello, motivando in base a questi principi la sentenza, aveva inquadrato la condotta del dipendente nei casi esclusi dall’affissione del
codice disciplinare. Il lavoratore lamentava la proporzionalità della sanzione rispetto al comportamento, sottolineando la mancanza di sanzioni disciplinari nei quindici anni di lavoro presso la società e che la condotta assegnatagli, aveva avuto una durata di soli tre giorni successivi a tre anni di cassa integrazione a zero ore. La Suprema Corte rigettava l’ulteriore motivazione adeguandosi ai precedenti principi sottolineando che:  
– l’esistenza di un recesso per giusta causa, deve essere motivata da elementi essenziali nel rapporto di lavoro ed in particolare da quello fiduciario. Occorre valutare ed esaminare da un lato la gravità del comportamento del lavoratore in base alle circostanza esistenti ed all’intensità dell’intenzionalità; dall’altra parte la proporzionalità tra i fatti
accaduti e la sanzione massima inflitta, stabilendo se il rapporto di fiducia sia venuto a mancare;
– in caso di licenziamento per giusta causa, occorre verificare che la mancanza del lavoratore sia tanto grave da giustificare il recesso, non solo nel senso oggettivo (quindi la mancanza di sanzioni disciplinari nel corso dei 15 anni di lavoro), ma anche nel senso soggettivo e quindi con particolare riferimento alle circostanze, alle condizioni, ai modi ed agli effetti provocati.
La Corte Suprema affermava la correttezza della Corte d’Appello nel mantenimento dei principi, ponendo particolare rilevanza sull’atteggiamento provocatorio del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro, rifiutandosi immotivatamente di seguire un corso di aggiornamento professionale. La Corte Suprema faceva inoltre notare come il
lavoratore avesse giustificato il suo rifiuto di eseguire la prestazione per tre giornate, non esauritosi quindi in un gesto isolato, sostenendo la sua mancanza di preparazione specifica al corso di aggiornamento. In base a questi principi secondo la Corte di Cassazione, non può essere posta alcuna incertezza sul fatto che la condotta del dipendente con un’anzianità significativa all’interno dell’azienda, sia tale da “ledere il principio fiduciario che deve intercorrere tra le parti del rapporto di lavoro, facendo venir meno la possibilità di ipotizzare un comportamento improntato a regole di correttezza nel prosieguo”.  

Medici, Avvocati, professionisti ed attori individuati in Evasione D’imposta tramite le segnalazione al 117

0

Sono state eseguite in tutta la provincia cinquantanove verifiche fiscali, di cui 36 a Roma, che hanno riguardato quasi tutte le categorie professionali – dagli avvocati agli architetti, dai notai ai medici odontoiatri ed ai commercialisti – nonché undici artisti, per lo più del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo. In qualche caso, specie in assenza di scritture contabili, sono stati di grande aiuto per le Fiamme Gialle gli accertamenti presso banche, poste ed altri intermediari finanziari, al fine di ricostruire il giro d’affari degli interessati.

Materia imponibile non dichiarata per circa diciotto milioni e seicentomila euro proposta per il recupero a tassazione ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate, constatazione di IVA evasa pari a quasi due milioni ed ottocentomila, oltre ad otto persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per aver superato le soglie di punibilità stabilite dalla legge penale tributaria (Decreto Legislativo 74/2000). E’ il resoconto provvisorio dell’attività di polizia tributaria – ancora in corso – eseguita dai Reparti dipendenti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, dopo avere selezionato le posizioni più significative sulla base delle segnalazioni pervenute al numero di pubblica utilità “117” e delle evidenze dell’azione di intelligence e del controllo economico del territorio. Sono state eseguite in tutta la provincia cinquantanove verifiche fiscali, di cui 36 a Roma, che hanno riguardato quasi tutte le categorie professionali – dagli avvocati agli architetti, dai notai ai medici odontoiatri ed ai commercialisti – nonché undici artisti, per lo più del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo. In qualche caso, specie in assenza di scritture contabili, sono stati di grande aiuto per le Fiamme Gialle gli accertamenti presso banche, poste ed altri intermediari finanziari, al fine di ricostruire il giro d’affari degli interessati. In tale ambito, sono emersi anche quindici “evasori totali”, ovvero inottemperanti agli obblighi di dichiarazione delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP. Tra i casi più eclatanti, quelli di un artista e di un medico odontoiatra sottoposti a controllo da parte dei finanzieri del Nucleo Polizia Tributaria della Capitale.

Il primo, residente a Canale Monterano, aveva dimenticato di presentare la dichiarazione annuale, dopo avere movimentato somme sul proprio conto corrente per importi ammontanti a circa quattro milioni e cinquecentomila euro, per cui non ha fornito spiegazioni convincenti circa la loro estraneità alla propria attività artistica.

Il secondo, invece, aveva dichiarato duecentosessantatremila euro ma ne aveva in realtà guadagnati oltre tre milioni e cinquecentomila, pari ad un tredicesimo dei redditi effettivamente conseguiti.

I controlli nei confronti dei lavoratori autonomi non sono ancora conclusi ed annualmente una significativa quota degli interventi delle Fiamme Gialle è rivolta anche a costoro, dopo aver proceduto ad un’analisi di rischio, che considera le risultanze agli atti dei Reparti, le segnalazioni pervenute al “117” e quelle delle diverse banche dati disponibili, soprattutto l’Anagrafe Tributaria.  

GDF su Opzioni di acquisto su autovetture e mancata dichiarazione della caparra

0
GDF su Opzioni di acquisto su autovetture e mancata dichiarazione della caparra

Comando Provinciale Pesaro

La Guardia di Finanza attraverso il Nucleo della Polizia Tributaria di Pesaro, al termine di una complessa attività investigativa durata più di un anno, denominata “Family Trick”, ha tratto in arresto madre e figlio, titolari di un autosalone con sede a Fano, per concorso in bancarotta fraudolenta.

Il provvedimento restrittivo, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pesaro, ha previsto la custodia cautelare nel carcere di Villa Fastiggi per l’uomo e gli arresti domiciliari nei confronti della madre.

I due, attraverso un ben collaudato meccanismo di raggiro, prima e dopo il fallimento della loro azienda, sono stati capaci di accaparrarsi, nel tempo, ingenti somme di denaro a danno di numerosi ignari clienti, lucrando circa un milione di euro.

In sostanza, le vittime del suddetto raggiro si vedevano offrire virtuali opzioni di acquisto su autovetture che, nella realtà, non si trovavano neppure nella disponibilità dei due venditori.

Non solo, ai malcapitati, invogliati dal vantaggioso prezzo di acquisto, veniva richiesta una corposa somma a titolo di caparra, senza poi, naturalmente, giungere mai alla consegna del veicolo. In qualche altra occasione, al danno si è aggiunta la beffa: i due astuti complici, sempre con l’intento di accattivarsi la fiducia del cliente, accordavano le permute dell’usato, che provvedevano a vendere e ad incassarne l’ammontare, avendo proceduto prima a intestare alla loro azienda la proprietà delle vetture.

Emblematico e significativo è il caso di un fanese che, lusingato dalla promessa dell’acquisto di una Porsche Cayenne, dava in permuta la propria Ferrari unitamente ad un cospicuo anticipo di €. 37. 000.

E non è tutto, come se non bastasse, la coppia ha avviato numerose pratiche di concessione di finanziamenti, intascandone le somme relative.

Ma l’alacre lavoro svolto dalle Fiamme Gialle di Pesaro ha consentito di stroncare l’attività criminale di madre e figlio e condurre questa triste storia al giusto epilogo: l’arresto dei due malfattori.

A seguito delle operazioni di perquisizione eseguite presso le abitazioni e all’interno degli automezzi in uso ai due, è stata rinvenuta ampia documentazione ritenuta di fondamentale importanza per l’accertamento dei fatti ed a comprova degli stessi.

In caso di condanna i due rischiano una pena detentiva fino a 10 anni di reclusione.

Il Bottaccio Luxury Suites and Restaurant

0
Il Bottaccio Luxury Suites and Restaurant

Il Bottaccio is an elegant hotel and a superb restaurant created around a seventeenth century water-powered olive mill transformed into an oasis of refinement and serenity. This aristocratic rural retreat stands isolated in the hills of Montignoso, enjoying both the reflection of the Mediterranean Sea and the peace of Apuanian Alps. The village is overlooked by the impressive ruins of the Aghinolfi Castle, masters of this county in 1202. The Hospitality provided by the Bottaccio to its gourmand travellers matches the quality of its cuisine. The freedom of the guests and the respect for their habits and privacy is paramount. Large spaces with open views on the greenery complement the very large private suites, whose name is different for each one of them, as well as different is the character of the atmosphere.

Il Bottaccio di Montignoso Via Bottaccio, 1 – 54038 Montignoso – MS – (Toscana)

These are spacious, individually furnished and cared for in every minute detail. The 18th century pieces dotted in the suites sensually blend with prestigious contemporary furnishing. Il Bottaccio successfully blends the charm of a country mansion with the pleasure of refined catering and the luxury of absolute peace.

 

This elegant suite is the favorite of many guests. They are still carefully preserved the ancient mills for the production of oil and the original wooden gears. From one of the original mill was converted into a bathtub floor of 2 meters in diameter.

A fireplace in the ‘700 Florentine tiled floors and beamed ceilings are elements that create an inviting atmosphere. Chesterfield sofa and
armchairs, the antique desk, a mirror of the Empire
style and a superb 18 th century painting depicting Venus and Mars, and again, Versace lamps and sculptures and paintings by contemporary artists, realize a happy marriage between the unique modern pieces works and antiques.

The bathroom is lined  with ceramics from Vietri, has a full wall mirror and comes with a small loft with a private gym.

Dining  DIANA HALL

In this place of the old mill blend charm and discretion. Here the love for the elegance, the purpose of providing a perfect experience for every guest, is expressed with the characteristics of absolute originality.

The wonderful blend of furnishings and furniture from the 600 and 700 pieces of the best contemporary design gives a unique character to “Diana Hall” whose name is inspired by the imposing painting, a masterpiece of Nicholas Children, which helps to give ‘environment, its magical and seductive atmosphere.

Dining – POOL ROOM

The evocative “lounge by the pool” – heart of the Bottaccio complex, houses the main body of the restaurant in a perfect symphony of elements Played Between the pool lying at the room’s center, the giant wooden trusses flying high above, and the oversized glass and Marching down wooden portals Both Sides. The lush green garden offers a welcome frame and canvas for the many sculptures gracing Both the inside and out of this exotic and unforgettable place.

 

COOKING SCHOOL

Il Bottaccio offers 3-day and 5-day courses to cooking enthusiasts of all levels throughout the year. Small classes, with a maximum of eight participants, ensure that you experience hands-on learning and high-quality instruction.

And uniquely at Il Bottacio, you also have the opportunity to participate in a live, working kitchen, giving you behind-the-scenes insights into a top Italian restaurant. Each day at the cooking school focuses on a few different aspects of Italian cuisine, giving you the opportunity to learn everything from cooking essentials, such as tips on working with seafood, to the secrets for cooking Italian basics and the delicate cuisine of Il Bottaccio.

Menus and lessons are tailored to seasonal specialties, ensuring only the freshest and highest quality ingredients are used, but the general class overview is outlined below. Daily classes last for approximately four hours, leaving the remainder of the day to explore the surrounding area through planned activities or on your own. Learn about and taste essential Italian ingredients, including olive oil, balsamic vinegar, and cheese, with a special emphasis on seasonal specialities.

 

DAY 1 – Italian Classics

We start the course by learning about and tasting a collection of essential Italian ingredients, including olive oil, balsamic vinegar, and cheeses, with a special emphasis on seasonal items. After reviewing basic knife skills, we will discuss regional differences and specialties of Italy and prepare a selection of courses for lunch.

DAY 2- The Cuisine of Il Bottaccio

Today we’ll share the secrets of the light and modern cuisine of Il Bottaccio. Given its emphasis on seafood, we will talk about cleaning and preparing seafood. You will also discover hand- made pasta, just one of the ingredients that will be used as we prepare our sumptuous lunch.

DAY 3 – Desserts and Introduction to Wines

In the morning, you’ll discover classic and modern Italian desserts. Then, over a leisurely lunch prepared by our staff, we will talk about and taste a selection of Italian wines.

DAY 4 – Culinary Outing

We’ll head for the countryside today to visit a local winery, dining on a delectable lunch as we continue our discussion and tasting of Italian wines. The day will be rounded out with a trip to the market, an olive oil mill, or another culinary destination, depending on the season

DAY 5 – More Il Bottaccio Cuisine and “Being the Chef”

Today you’ll experience more wonderful specialties of Il Bottaccio. You’ll also have the opportunity to ‘be the chef’, as you use what you have learned during the week to create your own masterpiece

SPA OTZIUM

The Art of living and making of oneself a masterpiece.  The Bottaccio has created an oasis of being around this philosophy – a Health and Beauty Spa for believers that the body and spirit are reflections of one another, that a healthy body creates a healthy world, and that the two should be nurtured and cared for together.

Its very name, ‘Otzium,’ springs from the Latin word for ‘not doing’ – ‘ozio’.  Here, stripped of every role, and abandoning every identification with the clamour of daily life, time is suspended, and the body begins to dream again, in contact with the truest and most sincere part of itself.

This is the real wealth, the only luxury.

The mastery of the masseuse, the aromatherapy and chromo-therapy, are elements of a personally prescribed wellness path that culminates in the rare and unique Hammam – the original Turkish Bath – jewel of hundreds of years of careful study and knowledge of the secrets of the body.

Crossing the threshold of the world of Otzium, you are enriched with its subtle food of perceptions, sensations and emotions, and are enabled to close every internal distance, to take life back into your hands, and to become again responsible for being healthy,  happy and free – your natural birth rights.

 

Weedings & Events

 

The Surroundings

 

Messaggio N.13041 DEL 17 GIUGNO 2011

0

Congedo parentale.

La disciplina del congedo parentale per le lavoratrici autonome madri adottive e/o affidatarie è contenuto nel D. Lgs. 151/2001 (art. 69 del Tu). L’articolo citato prevede per le lavoratrici in questione un periodo di congedo parentale della durata massima di tre mesi da fruire entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore. La disciplina era stata integrata con l’art. 36 del Tu che prevedeva, riguardo ai lavoratori dipendenti genitori adottivi/affidatari, il diritto al congedo parentale a condizione che il minore, all’atto dell’adozione e/o dell’affidamento, non avesse superato i 12 anni di età. Concetto ripetuto nella circolare INPS 46 del 17 marzo 2006.

INPS MESS. N. 13041 DEL 17 GIUGNO 2011

CHIARIMENTI

Lavoratrice autonoma: indennità di maternità e congedo parentale in caso di adozione

Congedo parentale

La disciplina del congedo parentale per le lavoratrici autonome madri adottive e/o affidatarie è contenuto nel D. Lgs. 151/2001 (art. 69 del Tu). L’articolo citato prevede per le lavoratrici in questione un periodo di congedo parentale della durata massima di tre mesi da fruire entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore. La disciplina era stata integrata con l’art. 36 del Tu che prevedeva, riguardo ai lavoratori dipendenti genitori adottivi/affidatari, il diritto al congedo parentale a condizione che il minore, all’atto dell’adozione e/o dell’affidamento, non avesse superato i 12 anni di età. Concetto ripetuto nella circolare INPS 46 del 17 marzo 2006. Analogamente, il limite dei 12 anni era stato esteso anche alle lavoratrici autonome. Successivamente per effetto della modifica dell’art. 36 operata dalla finanziaria 2008, il limite è stato eliminato sia per le lavoratrici autonome che per i lavoratori dipendenti. La legge finanziaria, con esclusione del succitato aspetto, ha riformato solo la disciplina relativa ai lavoratori dipendenti genitori adottivi/affidatari.

A causa di tale discordanza della finanziaria, la circolare INPS n. 16 del 2008 – con la quale si è data l’attuazione della finanziaria per il 2008 – stabilisce l’eliminazione del limite di età di 12 anni solo per le lavoratrici dipendenti escludendo le autonome. Contrariamente a quanto indicato nella circolare n. 16 del 2008, si conclude quindi che, il congedo parentale spetta anche alle lavoratrici autonome madri adottive o affidatarie per un periodo di tre mesi entro un anni dall’ingresso del minore senza alcuna limitazione di età. Rimane fermo il principio secondo il quale il congedo parentale non è fruibile dopo il compimento del diciottesimo anno di età del minore affidato/adottato.

Indennità di maternità

Per quanto riguarda l’indennità di maternità spettante alle lavoratrici autonome affidatarie o adottive, continua a trovare applicazione il limite a suo tempo previsto dall’art. 67 Tu. Tale articolo stabilisce che l’indennità di maternità alle lavoratrici autonome spetta a condizione che il minore non abbia superato i sei anni di età nel caso di adozione o affidamento nazionale, ed i 18 anni di età se trattasi di adozione o affidamento internazionale. Concludendo l’indennità di maternità per la lavoratrici autonome affidatarie o adottive, spetta quindi per i tre mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore affidato/adottato a condizione che lo stesso non abbia superato i sei anni di età per le adozioni o affidamenti nazionali, ed i 18 anni di età per e adozioni o affidamenti internazionali.  

Cassazione Sess. lavoro 5 maggio 2011 n.9925

0

La sentenza esaminata ha come oggetto, il licenziamento di tre dipendenti avvenuto per giustificato motivo oggettivo:”soppressione ed riorganizzazione di alcune funzioni amministrative al fine di ridurre i costi di gestione e di migliorare i servizi stessi. I lavoratori impugnavano la sentenza del Tribunale che aveva leggittimato il loro licenziamento, davanti alla Corte di Appello di Catanzaro.  

La sentenza esaminata ha come oggetto, il licenziamento di tre dipendenti avvenuto per giustificato motivo oggettivo:”soppressione ed riorganizzazione di alcune funzioni amministrative al fine di ridurre i costi di gestione e di migliorare i servizi stessi. I lavoratori impugnavano la sentenza del Tribunale che aveva leggittimato il loro licenziamento, davanti alla Corte di Appello di Catanzaro. La Corte di Appello aveva ritenuto illeggittimi i licenziamenti non avendo il datore di lavoro fornito una giustificazione adeguata nonostante una richiesta esplicita e scritta dei lavoratori. Il datore di lavoro, contro la sentenza della Corte di Appello, proponeva ricorso sostenendo di avere motivato in maniera sufficiente i licenziamenti. La Corte Suprema rigettava il ricorso proposto dalla società ritenendo che la motivazione deve essere specifica e completa in maniera tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e orecisione la causa del licenziamento. In questa maniera, come previsto dall’art. 24 della Costituzione, il lavoratore ha la possibilità di difendersi. Questo solo a seguito di una richiesta scritta da parte del lavoratore. La Corte Suprema ha anche precisato, richiamando una precedente decisione (n. 7316 del 2002) che è corretta la decisione dei giudici di merito che ritengono generica la comunicazione con la quale il datore di lavoro ha motivato il licenziamento. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha ritenuta corretta la decisione della Corte di Appello di Catanzaro che ravvisava generiche motivazione nella lettera di licenziamento, senza indicare analiticamente e specificatamente le cause del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.    

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!