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lunedì 6 Gennaio 2025
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IMU 2012: CODICI TRIBUTO IN F24

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Modalità e termini di versamento per la nuova imposta municipale propria sugli immobili introdotta in via sperimentale dall’art. 13 del c. D. Decreto Monti (DL n. 201/2011).

L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di versamento dell’IMU, mediante il modello F24, e le informazioni che dovranno essere trasmesse telematicamente ai comuni per la gestione dell’imposta.

A tal fine sono stati aggiornati, con due provvedimenti, i modelli F24 e F24 Accise (il cui utilizzo sarà obbligatorio dal 1° giugno 2013) mentre la risoluzione n. 35/E ha istituito i codici tributo necessari per il versamento.

Modalità e termini di versamento per la nuova imposta municipale propria sugli immobili introdotta in via sperimentale dall’art. 13 del c. D. Decreto Monti (DL n. 201/2011).

L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di versamento dell’IMU, mediante il modello F24, e le informazioni che dovranno essere trasmesse telematicamente ai comuni per la gestione dell’imposta.

A tal fine sono stati aggiornati, con due provvedimenti, i modelli F24 e F24 Accise (il cui utilizzo sarà obbligatorio dal 1° giugno 2013) mentre la risoluzione n. 35/E ha istituito i codici tributo necessari per il versamento dell’imposta, inclusi gli interessi e le sanzioni in caso di ravvedimento.

Proroga spesometro solo per operatori finanziari: proroga al 15 ottobre 2012 per operazioni con carte prepagate, bancomat e pos.

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Proroga spesometro per i soli intermediari finanziari: il direttore dell’agenzia delle Entrate Attilio Befera in base alle attribuzioni conferitegli ha disposto proroga del termine del 30 aprile 2012 (delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate), al 15 ottobre 2012. clicca per il provvedimento

Proroga spesometro per i soli intermediari finanziari: il direttore dell’agenzia delle Entrate Attilio Befera in base alle attribuzioni conferitegli ha disposto proroga del termine del 30 aprile 2012 (delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate), al 15 ottobre 2012. clicca per il provvedimento

Spesometro scadenza 30 aprile 2012 per soggetti passivi iva

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spesometro scadenza 30 aprile 2012 per soggetti passivi iva

è il 30 aprile  2012 il termine previsto  per inviare la comunicazione telematica delle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, effettuate nel 2011, di importo pari o superiore a 3. 000 euro, al netto dell’iva,3. 600 euro al lordo dell’imposta applicata, per le operazioni iva effettuate dal 1° luglio 2011 per le quali non vi è l’obbligo di emettere la fattura.

Spesometro scadenza 30 aprile 2012 per soggetti passivi iva

è il 30 aprile  2012 il termine previsto  per inviare la comunicazione telematica delle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, effettuate nel 2011, di importo pari o superiore a 3. 000 euro, al netto dell’iva, 3. 600 euro al lordo dell’imposta applicata, per le operazioni iva effettuate dal 1° luglio 2011 per le quali non vi è l’obbligo di emettere la fattura.

Rapporto di lavoro giornalistico e subordinazione

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Rapporto di lavoro giornalistico e subordinazione

Cass. , sez. Lav. , 20 marzo 2012, n. 4419

In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.

Rapporto di lavoro giornalistico e subordinazione

Cass. , sez. Lav. , 20 marzo 2012, n. 4419

In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.

Nota – Nella vicenda in esame, il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda proposta da un lavoratore volta ad ottenere il riconoscimento della natura di lavoro subordinato con riferimento all’attività giornalistica dallo stesso svolta e conseguente condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive.

La Corte d’Appello, alla quale il lavoratore si era rivolto per ottenere la riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto invece sussistente tra le parti un rapporto di lavoro giornalistico con conseguente applicazione del Ccnl giornalisti ed ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive corrispondenti alla qualifica di capo servizio.

I Giudici del secondo grado avevano infatti motivato tale pronuncia sulla base delle risultanze istruttorie dalle quali era emerso lo stabile inserimento del ricorrente nell’ambito della redazione, il suo ruolo di responsabile di un servizio, l’osservanza di direttive aziendali e di un orario fisso e predeterminato.

Avverso tale decisione proponeva ricorso in Cassazione la società, deducendo che l’attività svolta dal lavoratore aveva avuto le caratteristiche tipiche dell’autonomia, non essendo risultato il suo stabile inserimento nella redazione, non essendo stato previsto un obbligo costante di fornire articoli o notizie, non essendovi stati vincoli di orario né controllo in ordine alle modalità ed ai tempi dell’attività. Né il lavoratore era stato sottoposto alle direttive di alcuno.

Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione tenuto conto del carattere creativo del lavoro ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari” (Cfr. In tal senso, Cass. 2 aprile 2009, n. 8068).

Nel caso in esame, quindi, a parere della Suprema Corte la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione di tale principio, accertando l’inserimento dell’attività del ricorrente nell’organizzazione aziendale della società sulla base dei parametri sopra enunciati.

Con un ulteriore motivo di doglianza, la società lamentava il riconoscimento in favore del lavoratore del trattamento economico e normativo relativo alla qualifica di capo servizio in mancanza degli elementi costitutivi di tale figura contrattuale, costituiti dalla preposizione ad un servizio redazionale, dall’esistenza di due o più redattori o collaboratori alle proprie dipendenze e dal potere di rivedere e coordinare il lavoro di tali collaboratori o redattori.

Anche tale motivo è infondato a parere della Suprema Corte. La Corte territoriale ha infatti correttamente individuato nella responsabilità di un servizio e nel coordinamento di altri collaboratori e dipendenti gli elementi da cui trarre il contestato inquadramento ai fini retributivi.

Tali elementi sono stati motivatamente tratti dall’istruttoria svolta la cui valutazione è riservata al giudice di merito.

Con un terzo motivo di ricorso la società lamentava infine il fatto che la Corte territoriale avesse illegittimamente rigettato l’eccezione di intervenuta conciliazione dalla stessa sollevata, dal momento che le parti avevano dettagliatamente regolamentato la prima parte del rapporto dedotto in giudizio escludendone la natura subordinata, non solo nella qualificazione formale ma anche nelle concrete modalità di svolgimento dell’attività concordata.

A parere della Suprema Corte anche tale doglianza è infondata, dal momento che il verbale di conciliazione con il quale il lavoratore abbia rinunciato alle possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro (Cfr. In tal senso, Cass. 8 settembre 2011, n. 18405).

Sulla base dei principi sopra enunciati, la Corte di Cassazione rigetta quindi il ricorso della società, condannandola al pagamento delle spese di lite.

Circolare n. 52 Roma, 06/04/2012

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OGGETTO: Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010. “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 

Circolare n. 52 Roma, 06/04/2012

OGGETTO: Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010. “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011

“Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze”.

Modalità di presentazione telematica delle domande di malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art 2, comma 26, Legge 335/95 – Nuove istruzioni.

Premessa

Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha previsto il potenziamento dei servizi telematici.

In relazione alla citata disposizione, il Presidente dell’Istituto ha adottato la determinazione n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” la quale ha previsto dal 1 gennaio 2011 – pur con la necessaria gradualità in ragione della complessità del processo – l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi. Le disposizioni attuative della determina di cui sopra sono state adottate con circolare n. 169 del 31 dicembre 2010.

Successivamente, con determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2011, sono state stabilite le decorrenze per la presentazione telematica, in via esclusiva, delle domande di prestazioni. Le relative disposizioni applicative sono state impartite con la circolare n. 110 del 30 agosto 2011.

In relazione a quanto sopra, fermo restando quanto precisato con messaggio n. 4143 del 7/3/2012, è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di malattia/degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata; tale modalità entrerà in vigore in via esclusiva come indicato al punto 4 della presente circolare.

La presentazione delle domande in via telematica dovrà essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:

– WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio Online di domande di Prestazioni Sostegno del reddito”;

– Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

– Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde n. 803164.

Si precisa che tale innovazione non riguarda l’invio dei certificati di degenza ospedaliera o di malattia eventualmente redatti in modalità cartacea. I suddetti certificati, infatti, non potranno essere inviati come allegati alla domanda (vedi “Aspetti procedurali”, punto 1) ma dovranno continuare ad essere trasmessi all’Inps nelle tradizionali modalità in attesa dell’implementazione del sistema telematico di invio della certificazione di malattia disciplinato dal D. P. C. M. Del 26. 03. 2008.

Aspetti procedurali

Si forniscono di seguito le istruzioni inerenti l’invio telematico delle domande in oggetto, secondo i diversi canali evidenziati in premessa:

1. Presentazione della domanda tramite Web

La presentazione telematica delle domande di prestazione tramite WEB è consentita agli utenti in possesso di PIN dispositivo (circolare n. 50 del 5/03/2011).

La procedura di invio telematico attivata da parte di utenti in possesso di PIN non dispositivo segnalerà, in fase di conferma dell’acquisizione, la necessità di richiedere l’attivazione di un PIN dispositivo affinché la trattazione dell’istanza inviata possa essere completata.

Il servizio è disponibile tra i servizi On Line dedicati al Cittadino; in particolare, una volta effettuato l’accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a sostegno del reddito” – “Indennità di malattia e degenza ospedaliera gestione separata”. All’interno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità:

– Informazioni: Pagina riportante l’informativa sulle domande (Cosa è, A chi spetta, Cosa spetta, etc. E Chi può effettuare la domanda on-line).

– Manuale utente: Manuale d’uso per l’utilizzo della funzionalità’ di Acquisizione delle domande di indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

– Acquisizione domanda: Funzione di Acquisizione dei dati della domanda.

– Consultazione domande: Funzione di visualizzazione delle domande inoltrate all’Istituto mediante diversi canali.

Acquisizione domanda

L’attività di compilazione della domanda è facilitata mediante l’impostazione automatica di alcune informazioni già note all’Istituto quali, ad esempio, i dati anagrafici. Altri dati devono essere, invece, inseriti direttamente dal cittadino richiedente al fine di fornire all’Istituto tutti gli elementi necessari per poter procedere alla definizione della domanda da parte della Sede.

L’iter di compilazione delle domande è descritto in modo dettagliato nei manuali accessibili dalla Home Page del servizio.

Una volta completata e confermata l’acquisizione, la domanda viene protocollata e il sistema produce in modo automatico la ricevuta di presentazione della stessa e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti. Tali documenti sono scaricabili e stampabili dal richiedente.

Si precisa che il richiedente ha la possibilità di acquisire la domanda in modo parziale, in tempi diversi, ed inviarla all’INPS solo al momento della conferma finale; fino a detta conferma, difatti, la domanda è considerata ‘in bozza’. Si fa presente che ogni bozza sarà mantenuta dal sistema per 3 giorni.

Consultazione domande

Mediante la funzione di consultazione delle domande, il cittadino può visualizzare la lista delle domande di indennità di malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 335/95 già inoltrate all’Istituto. Per ciascuna domanda contenuta nella lista è possibile visualizzare i dati riepilogativi.

Allegati alla domanda

In un’apposita sezione del programma sarà possibile allegare documentazione utile ai fini della liquidazione della prestazione richiesta.

2. Presentazione della domanda tramite Patronato

Le domande di indennità di malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 335/95 possono essere presentate anche tramite Patronato secondo le modalità già in uso.

3. Presentazione della domanda tramite Contact Center Multicanale

Il servizio di acquisizione delle domande di indennità di malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 335/95 è disponibile, telefonando al Numero Verde 803. 164, solo per gli utenti dotati di Pin dispositivo.

4. Periodo transitorio ed esclusività della presentazione telematica

A decorrere dal 1° aprile 2012, tutte le domande di malattia/degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione dovranno essere inoltrate, come già indicato in premessa, attraverso uno dei tre canali citati in premessa, ossia Web, Patronato, Contact-Center. Nella prima fase di attuazione del processo telematizzato è concesso, tuttavia, un periodo transitorio, fino al 30 aprile 2012, durante il quale le domande inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente presentate, ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia.

Alla scadenza del periodo transitorio la modalità di presentazione telematica attraverso uno dei tre canali sopracitati diventerà esclusiva.

5. Istruzioni per gli operatori di Sede

Per quanto riguarda le istruzioni procedurali, che devono seguire gli operatori di Sede per la gestione delle pratiche pervenute tramite canale telematico, si rinvia a specifiche istruzioni comunicate tramite gli usuali canali di messaggistica interna all’Istituto.

Possibilità di prorogare la rate già in essere per altre 72 mensilità

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Possibilità di prorogare la rate già in essere per altre 72 mensilità

Le principali novità a favore dei contribuenti del decreto Salva Italia in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali.

Possibilità di prorogare la rate già in essere per altre 72 mensilità

Le principali novità a favore dei contribuenti del decreto Salva Italia in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali.

Rate in proroga fino a 6 anni

Il decreto Salva Italia (decreto legge n. 201 del 2011) ha prorogato i termini per beneficiare della rateizzazione: i contribuenti che dimostrino un peggioramento della loro situazione economica potranno richiedere la proroga della rateizzazione già concessa, per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi (sei anni), purché non sia intervenuta decadenza. Con la proroga della rateizzazione il contribuente può chiedere rate di importo variabile e crescente per ciascun anno. Le rate variabili di importo crescente rispondono all’esigenza di agevolare il contribuente nella fase di difficoltà economica, con la previsione che in futuro la sua condizione migliorerà.

Rate sprint per i debiti fino a 20 mila euro

Con la direttiva n. 7 del 1° marzo 2012 Equitalia ha portato da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione soltanto con una semplice richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà  economica.   Pertanto,  non  occorrono  più  documenti  per  dimostrare  la situazione economico-finanziaria del contribuente, che restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia.

Rate flessibili

Fin dalla prima richiesta di dilazione è possibile chiedere un piano di ammortamento a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti. Pertanto, le prime rate saranno più leggere e cresceranno nella prospettiva di un miglioramento della situazione economica del contribuente.

Il pagamento a rate sterilizza l’ipoteca

Equitalia non iscrive ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare il debito a rate.

La rata apre la strada alle gare d’appalto.

Il  contribuente  che  ha  ottenuto  la rateizzazione  non  è  più  considerato  inadempiente  e  può  partecipare  alle  gare d’appalto.

Il mancato pagamento di una rata non implica la decadenza. Si decade dalla rateizzazione solo se non sono pagate due rate consecutive. Prima era prevista la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive.

董丽芳律师信箱: 香港法中的劳动合同

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董律师,您好!我是一名在意大利住了几年的中国人,目前在米兰一家国际金融公司工作。该公司在香港有分支机构,希望将我派到那儿去。那里需要会讲中文并具有从业经验的人,于是他们想到了我。这对我的职业生涯而言是个很好的机会,因为公司希望与我签订“持续”期限的合同。我想知道香港法对这类合同有何规定?它是否可以与意大利法中的不确定期限合同相提并论?

董丽芳律师信箱: 香港法中的劳动合同

 

甄先生: 董律师,您好!我是一名在意大利住了几年的中国人,目前在米兰一家国际金融公司工作。该公司在香港有分支机构,希望将我派到那儿去。那里需要会讲中文并具有从业经验的人,于是他们想到了我。这对我的职业生涯而言是个很好的机会,因为公司希望与我签订“持续”期限的合同。我想知道香港法对这类合同有何规定?它是否可以与意大利法中的不确定期限合同相提并论?

 

董丽芳律师: 甄先生,您好!恭喜您获得这个新工作机会。确实是个好机会,据我所知,香港市场发展势头极佳。《香港雇佣条例》(香港法例第57章)是关于雇佣的规定,规定了您所说的“持续性合同”,指劳动者在最短为四周的一段期间内为同一位雇主持续工作。该期间由双方约定,一旦劳动合同期限届满,双方可协商展期。所以我们说这种合同与可展期的固定期限合同而非不固定期限合同更为相似。

 

甄先生: 这份合同规定了无薪休假,那么相关法律是如何规定的?

 

董丽芳律师: 根据香港劳动法规,每周至少有一天的休息时间。依据该条例,合同双方可自由约定节日休息是否带薪;假日则不同,只要劳动者在同一家企业服务超过了三个月,雇主就必须为他在假日的休息支付薪酬。也就是说在工作的最初几个月中,如果您决定在假日里休息,便不能获得相应薪资。无论如何,我建议您核实合同期间,若超过三个月,则应当规定带薪假日。

此外我还需要提醒您,您有权利在生病时暂时离职,公司在病假期间依旧须向您支付薪酬。

若需要进一步的信息以及对该劳动合同有效性的核实,建议您联系对香港法有专门研究的律师。

 

注:上述内容仅作为参考信息使用,不得视为本所对任何事物的法律意见。如果您对此事还有其他问题,请您与本所联系,我们会及时提供全方面的法律咨询和服务。

IMU: Adempimenti, calcolo e versamento in agricoltura

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Per i terreni agricoli l’imposizione IMU  sale sensibilmente perchè il moltiplicatore passa dall’attuale 75 a 130 (110) e perchè l’aliquota è fissata al 0,76% contro il precedente 0,4%. In termini pratici, secondo calcoli Confagricoltura, un’azienda con 50 ettari di seminativi che prima pagava 2200 euro all’anno oggi si troverebbe a pagare, solo su questi terreni, 4400 euro. Un raddoppio dell’imposizione.

IMU imposta municipale unica

Decorrenza

in via sperimentale già dal 2012 anziché dal 2015

sostituisce per la componente immobiliare:

l’ICI;

l’IRPEF e le relative addizionali per gli immobili non locati.

Ne consegue che, per gli immobili  acquistati per essere locati, l’IMU è sostitutiva solo dell’ICI e, quindi, tali immobili saranno soggetti all’applicazione dell’IRPEF e delle relative addizionali (salvo la possibilità per le persone fisiche di esercitare l’opzione per la c. D. “cedolare secca”, ovvero per la tassazione del reddito da locazione con l’aliquota del 21% o 19% per le locazioni a canone concordato).

Presupposto e termini versamento

Il presupposto per l’applicazione dell’IMU (ovvero il possesso a vario titolo di fabbricati anche rurali, aree fabbricabili e terreni agricoli), i soggetti passivi, il metodo di calcolo della base imponibile ed i termini di versamento sono gli stessi dell’ICI.

Computo

Sono, invece, stati modificati i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali rivalutate per il calcolo dell’imposta.

L’applicazione dell’IMU è prevista in via sperimentale per tre anni, per poi entrare a regime dal 2015.

L’aliquota IMU è:

  • quella ordinaria, pari allo 0,76% (il Comune può aumentarla o diminuirla fino allo 0,3%);
  • quella ridotta, pari  allo 0,4% per abitazione principale e relative pertinenze (il Comune può aumentarla o diminuirla fino allo 0,2%);
  • pari allo 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale (il Comune può diminuirla fino allo 0,1%)*.

La base imponibile si calcola prendendo la rendita dell’immobile, rivalutata del 5%, e moltiplicandola per un coefficiente fisso, a seconda del tipo di immobile.

Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200 €, più (per gli anni 2012 e 2013) un’ulteriore detrazione di 50 Euro per ogni figlio fino ai 26 anni d’età che abbia residenza e dimora nell’abitazione principale fino ad un massimo di 400 €.

*Introduzione IMU  per fabbricati

L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento.

I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dall’importo ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito dall’importo  quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicati per 130 (110 per i coltivatori iscritti alla previdenza agricola).

L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

Una sintesi Sui terreni agricoli

l’imposizione sale sensibilmente perchè il moltiplicatore passa dall’attuale 75 a 130 (110) e perchè l’aliquota è fissata al 0,76% contro il precedente 0,4%. In termini pratici, secondo calcoli Confagricoltura, un’azienda con 50 ettari di seminativi che prima pagava 2200 euro all’anno oggi si troverebbe a pagare, solo su questi terreni, 4400 euro. Un raddoppio dell’imposizione.

Oltre a questo va calcolata l’Imu sui fabbricati rurali.

Per quanto riguarda l’abitazione non ci sono agevolazioni particolari, anche se trattasi di rurale. L’aliquota, nel caso di prima casa, è dello 0,4% e il coefficiente di moltiplicazione è 160.

Per gli edifici strumentali (capannoni, alloggi agrituristici, locali di degustazione, trasformazione ecc) l’aliquota è fissata allo 0,2% e il coefficiente moltiplicatore, per la categoria D10, a 60.

Nel caso di stalle censite come C6, tuttavia, in assenza di ulteriori elementi di chiarezza, il coefficiente moltiplicatore sarebbe 160.

Sempre secondo i calcoli di Confagricoltura, unica associazione di categoria ad aver aperto una vertenza sull’Imu per gli agricoltori, la stessa azienda agricola di 50 ettari con 4 fabbricati rurali, di cui uno come abitazione, si troverebbe a pagare 4200 euro all’anno. Il risultato finale? Prima l’azienda agricola, a titolo esemplificativo, pagava un’Ici pari a 2200 euro, oggi si troverebbe a pagare un’Imu pari ad 8600 euro, ovvero il 300% dell’attuale carico fiscale.

Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: Contratto di lavoro in base alla legislazione di Hong Kong.

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Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: Contratto di lavoro in base alla legislazione di Hong Kong

Sig. Zhen: Buongiorno Avv. Dong! Sono un ragazzo di nazionalità cinese residente in Italia da qualche anno.

Sono giunto a Milano per motivi di lavoro. Attualmente faccio parte di un’organizzazione che opera nell’ambito della finanza a livello internazionale.

L’impresa dove lavoro ha una filiale a Hong Kong dove mi vogliono trasferire.

Gli serve una persona che parli il cinese e abbia esperienza nel campo dunque hanno pensato a me. Per me questa costituisce una grande opportunità di lavoro dato che mi vogliono assumere con contratto a tempo “continuo”.

Vorrei sapere cosa prevede questa forma contrattuale in base al diritto di Hong Kong e se questo tipo di contratto può essere paragonato al contratto indeterminato dell’ordinamento giuridico italiano.

Avv. Dong: Salve Sig. Zhen! Mi complimento con lei per la sua nuova offerta di lavoro. Sicuramente si tratta di una grande occasione, so che il mercato di Hong Kong è in continua crescita. La disciplina del lavoro a Hong Kong è dettata dall’Ordinanza numero 57 la quale prevede, come Lei diceva, il “continuous contract”, in base al quale il dipendente lavora in modo continuo per lo stesso datore di lavoro durante un periodo minimo di quattro settimane, che costituiscono la durata del contratto.

La durata viene stabilita dalle parti e una volta scaduto il contratto di lavoro, le parti possono determinare una proroga. Dunque vediamo che più che paragonarlo al contratto indeterminato, il continuous contract è paragonabile ad un contratto a tempo determinato con possibilità di proroga.

Sig. Zhen: Nel contratto che mi è stato proposto le ferie non sono remunerate, cosa dice la normativa al riguardo?

Avv. Dong: Il diritto del lavoro di Hong Kong prevede al meno un giorno di riposo a settimana. Riguardo ai giorni di riposo o di festività, le parti possono liberamente convenire di remunerare o meno i giorni di riposo, ai sensi dell’ordinanza 57.

In merito alle ferie invece, la normativa prevede che il lavoratore venga remunerato durante il periodo di ferie se questo ha prestato lavoro presso la stessa società per almeno tre mesi.

Questo implica che nei primi mesi di lavoro, se lei decide di andare in ferie, queste non saranno remunerate.

Tuttavia, Le consiglio di verificare la durata del suo contratto, se la durata è superiore a tre mesi la remunerazione delle ferie deve essere inserita nel suo contratto.

La informo inoltre che Lei ha diritto ad assentarsi in caso di malattia e che i giorni in cui ha usufruito del permesso per malattia, la società ha l’obbligo di remunerarla.

Per ulteriori informazioni e per verificare la validità del contratto di lavoro proposto Le consiglio di contattare un legale specializzato nel diritto di Hong Kong che possa seguirla.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.

Cass. sez. lav. 8 marzo 2012 n. 3629

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Cass. Sez. Lav. 8 marzo 2012, n. 3629

Nel caso in cui le generiche espressioni contenute nella lettera di licenziamento non si prestino ad essere intese come specifica indicazione dei motivi posti a base del provvedimento espulsivo e tale specificazione non sia stata richiesta dall’interessato – nell’esercizio della facoltà attribuitagli dall’art. 2 della legge n. 604/ 1966 – legittimamente le ragioni del recesso possono essere esposte dal datore di lavoro in sede contenziosa all’atto della sua costituzione in giudizio e devono essere valutate dal giudice di merito per stabilire la legittimità del licenziamento intimato.
Legittimità che deve essere valutata anche sotto il profilo dell’assolvimento dell’onere di repechage con riferimento all’intero gruppo societario di cui il datore di lavoro è parte solo laddove il lavoratore abbia individuato al suo interno le possibili collocazioni in cui avrebbe potuto essere utilmente impiegato.

Cass. Sez. Lav. 8 marzo 2012 n. 3629

Nel caso in cui le generiche espressioni contenute nella lettera di licenziamento non si prestino ad essere intese come specifica indicazione dei motivi posti a base del provvedimento espulsivo e tale specificazione non sia stata richiesta dall’interessato – nell’esercizio della facoltà attribuitagli dall’art. 2 della legge n. 604/ 1966 – legittimamente le ragioni del recesso possono essere esposte dal datore di lavoro in sede contenziosa all’atto della sua costituzione in giudizio e devono essere valutate dal giudice di merito per stabilire la legittimità del licenziamento intimato.
Legittimità che deve essere valutata anche sotto il profilo dell’assolvimento dell’onere di repechage con riferimento all’intero gruppo societario di cui il datore di lavoro è parte solo laddove il lavoratore abbia individuato al suo interno le possibili collocazioni in cui avrebbe potuto essere utilmente impiegato.

Il fatto

Un lavoratore veniva licenziato con la seguente motivazione: crisi di settore comportante una riduzione di personale.

Adiva quindi il Tribunale di Trapani al fine di accertare l’illegittimità del recesso intimatogli, lamentando la genericità della motivazione addotta e sostenendo che l’impossibilità di un suo ricollocamento avrebbe dovuto essere valutata con riguardo a tutte le società del gruppo di cui la datrice di lavoro era parte.

Il Tribunale accoglieva il ricorso ed ordinava la reintegrazione del lavoratore.

La Società impugnava la sentenza, che veniva riformata dalla Corte d’Appello di Palermo sul presupposto che la richiesta del lavoratore in ordine all’obbligo di assolvere il repechage con riferimento a tutte le società del gruppo non potesse essere accolta, non avendo egli individuato le possibili collocazioni cui avrebbe potuto essere adibito.

Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione per due motivi:

a) presunta violazione dell’articolo 360 n. 3 del codice di procedura civile in relazione agli articoli 2 e 5 della legge n. 604/1966, che impongono al datore di lavoro la comunicazione per iscritto del licenziamento e dei suoi motivi, ove richiesti, nonché la prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di recesso;

b) presunta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, ossia l’insussistenza dell’obbligo di repechage in relazione all’intero gruppo societario.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso ritenendo infondati entrambi i motivi formulati dal lavoratore.

Quanto al primo, la Corte di Cassazione osserva che la sintetica formula adottata dalla Società quale ragione del licenziamento (la “crisi di settore” comportante la riduzione di personale) può essere ricondotta alla “rarefazione del classico lavoro manuale d’ufficio conseguente all’introduzione di nuove tecnologie informatiche necessarie al fine di mantenere la competitività dell’impresa”. Tale motivazione, in realtà, era stata dedotta dal datore di lavoro solo nella memoria di costituzione, e non nella lettera di licenziamento.

Sul punto, la Corte chiarisce che la specificazione contenuta nella memoria non può ritenersi lesiva del principio di immutabilità dei motivi del recesso, e ciò sul presupposto che, ove il lavoratore ritenga che le ragioni dedotte nella lettera di licenziamento non siano sufficientemente chiare, ha facoltà di chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, che vengano ulteriormente specificate; laddove egli non si avvalga di tale facoltà, queste possono essere legittimamente esposte dal datore di lavoro in sede contenziosa all’atto della sua costituzione in giudizio.

Sicché, nel caso di specie, i motivi dedotti nella memoria difensiva sono stati valutati dai giudici di merito ed hanno trovato, ad avviso della Corte, pieno riscontro probatorio.

Quanto al secondo motivo di ricorso, ossia la presunta omessa motivazione dei giudici d’Appello in ordine all’insussistenza dell’obbligo di repechage in relazione all’intero gruppo societario, la Corte di Cassazione ritiene che la Corte di Palermo abbia motivato in modo ampio ed esauriente che l’ipotizzato collegamento societario, oltre che indimostrato nei suoi presupposti, dovesse considerarsi privo di ogni rilevanza per il non aver il lavoratore individuato in quale delle società, ritenuta parte di un unico gruppo, avrebbe potuto essere utilmente impiegato e con quali mansioni.

I precedenti giurisprudenziali

La sentenza in commento affronta dapprima il tema della specificità dei motivi posti alla base del recesso e poi la spinosa questione della rilevanza del collegamento societario ai fini dell’adempimento all’onere di repechage in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Un’attenta lettura dei rilievi in essa formulati porta ad affermare che la Corte di Cassazione risolve in modo chiaro la prima problematica, mentre fornisce una risposta in termini più evasivi alla seconda.

E ciò, evidentemente, anche in ragione della certezza delle disposizioni normative applicabili nel primo caso cui corrisponde una lacuna normativa ed un contrasto giurisprudenziale in tema di rilevanza dei collegamenti societari nel diritto del lavoro.

Quanto al primo profilo, dunque, la Corte chiarisce un principio generale in tema di motivazioni del licenziamento: è onere del lavoratore, nell’esercizio della facoltà concessagli dall’articolo 2 della legge n. 604/1966, richiedere al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla comunicazione del recesso, i motivi che l’hanno determinato.

Laddove tale specificazione non sia stata richiesta ed il lavoratore abbia impugnato giudizialmente il licenziamento, le ragioni del recesso possono essere legittimamente esposte dal datore di lavoro in sede contenziosa all’atto della propria costituzione in giudizio.

Una siffatta conclusione risponde all’esigenza di tutelare il datore di lavoro dall’inerzia del lavoratore, a fronte della quale non può certo vedersi precluso il diritto di esporre le ragioni che hanno indotto l’adozione del provvedimento espulsivo e, conseguentemente, di difendersi in giudizio secondo i principi che regolano il contraddittorio tra le parti, garantito dall’articolo 111 della Costituzione.

Si tratta di un principio precedentemente espresso dalla stessa Corte già nel 1986 (Cass. 11 giugno 1986, n. 3878) e ribadito nel 1995 (Cass. 2 maggio 1995, n. 4807) e, peraltro, pienamente condivisibile.

Meno chiara, invece, è la questione della rilevanza del collegamento tra diverse società appartenenti ad un unico gruppo nei rapporti di lavoro dei soggetti che operano al suo interno.

Al riguardo, occorre anzitutto osservare che, a livello legislativo, nell’ordinamento italiano non esiste una definizione esatta di gruppo societario e, soprattutto, non esiste nell’ambito giuslavoristico.

Stante l’incerto quadro normativo, la giurisprudenza ha incontrato difficoltà nell’affrontare il tema, occupandosene principalmente, peraltro, al fine di disincentivare il ricorso al gruppo di imprese con finalità fraudolenta volta all’illecita interposizione di manodopera fra società.

I giudici hanno così gradualmente individuato i requisiti necessari ai fini dell’accertamento della sussistenza di un Gruppo, ossia l’unicità della struttura produttiva, l’integrazione tra attività esercitate dalle singole imprese, il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario e l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa (cfr. Cass. 24 marzo 2003, n. 4274).

Ciò premesso, il percorso giurisprudenziale volto a stabilire la rilevanza o meno di tali collegamenti all’interno dei rapporti di lavoro è stato complesso ed articolato, ed il problema pare, ancora oggi – anche alla luce della sentenza in commento – parzialmente irrisolto.

In passato, la Corte ha in più occasioni sostenuto che, tenuto conto della disciplina legislativa inerente all’attività di società tra loro collegate, dalla mera unitarietà economica del gruppo non si possa trarre alcuna conseguenza in termini di diritti ed obblighi attinenti alla risoluzione del rapporto di lavoro (così Cass. 3 aprile 1990, n. 2831; Cass. 9 novembre 1992, n. 10053; cfr. Rivista Critica di Diritto del Lavoro, 2003, 784).

La sentenza in commento tratta, in particolare, dei possibili risvolti della rilevanza del Gruppo sulla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e sull’assolvimento dell’onere di repechage.

Aspetti, questi, in relazione ai quali, ad oggi, non è stata fornita una adeguata risposta né dai giudici di merito né da quelli di legittimità.

Da un lato, si registra un orientamento che afferma che, provata l’unicità del complesso aziendale facente capo a più società, si debba ritenere illegittimo perché privo di idonea motivazione il licenziamento intimato da una società che non abbia valutato la possibilità di ricollocare il lavoratore nell’ambito dell’intero complesso, con il conseguente diritto di quest’ultimo ad essere riassunto dalla società cui appartenga la posizione disponibile, anche se rimasta estranea all’atto di recesso (Trib. Milano 14 marzo 2003, in D&L 2003, p. 780; nello stesso senso, Trib. Milano 11 marzo 2010, in D&L 2010, p. 586 e Trib. Ravenna, ord. 12 giugno 2006, in Lav. Giur. 2006, 10, 993).

E ciò sul presupposto che l’articolo 2094 codice civile impone di individuare il datore di lavoro nel soggetto che detiene ed esercita di fatto il potere direttivo e disciplinare nei confronti del dipendente, sicché, in presenza di determinate circostanze, è possibile che il rapporto di lavoro sia instaurato con un datore di lavoro la cui posizione è occupata da più persone legate tra loro da un’obbligazione solidale.

L’orientamento opposto, invece, sostiene che “il controllo giurisdizionale del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, consistente in un riassetto organizzativo che comporti la soppressione del posto di lavoro, è limitato alla verifica della reale sussistenza del motivo asserito dall’imprenditore, al quale, nell’esercizio della libertà d’iniziativa economica garantita dall’articolo 41 Costituzione, è riservata la scelta sulle modalità attuative del riassetto, senza che su ciò possa influire l’appartenenza dell’impresa a un gruppo economico o societario, non potendo il lavoratore vantare diritti nei riguardi delle imprese del gruppo o con riferimento ai loro assetti produttivi” (Cass. 1° febbraio 2003, n. 1527).

E ciò in ragione del fatto che, per quanto profondo, il collegamento societario non rileverebbe ai fini del corretto assolvimento dell’onere di repechage da parte del datore di lavoro (Trib. Milano 16 luglio 2008, in ADL, 2011, 4/5, 992), non essendo il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra il lavoratore ed una di esse, debbano essere estesi alle altre (Trib. Milano 4 febbraio 2011, in ADL 2011, 4/5, 992). Sicché, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare l’impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore con esclusivo riferimento ai posti di lavoro eventualmente disponibili presso la società licenziante (Corte App. Milano, 10 settembre 2010, in ADL 2011, 4/5, 992).

Conclusioni

La sentenza in commento, dunque, si inserisce in un contesto giurisprudenziale incerto.

Tuttavia, la Corte non interviene affermando un principio generale volto a dirimere tali incertezze, ma, in termini piuttosto criptici, si limita ad osservare che “la Corte di Palermo ha chiarito, con motivazione ampia ed esauriente, come l’ipotizzato collegamento societario, oltre che indimostrato nei suoi presupposti, doveva considerarsi privo di ogni rilevanza, per non aver il lavoratore individuato in quale delle società, ritenute parte di un unico gruppo, avrebbe potuto essere utilmente impiegato e con quali mansioni” (nello stesso senso, cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22034, nella quale la Corte ribadisce che grava in capo al lavoratore l’onere, quantomeno, di dedurre l’esistenza di posizioni in cui poter essere ricollocato, seppur in sedi aziendali diverse da quella della società licenziante). Sicché sembra doversi desumere che il collegamento societario possa assumere rilevanza ai fini dell’assolvimento dell’onere di repechage solo a condizione dell’avvenuta indicazione, da parte del lavoratore, della società e della mansione cui avrebbe potuto essere adibito.

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