4.1 C
Rome
giovedì 9 Gennaio 2025
Home Blog Page 168

RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVISSIMO, BREVE E LUNGO

0

L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento…

Ravvedimento operoso Brevissimo ,  Breve e Lungo

L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento…

 

·        dell’imposta dovuta;

·        degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;

·        della sanzione in misura ridotta.

Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari:

·        allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza[1] (ravvedimento brevissimo calcolato su 1/15 della sanzione del 30% dell’importo dovuto).  

·        al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve calcolato su 1/10 della sanzione del 30% dell’importo dovuto);

·        al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo calcolato su 1/8 della sanzione del 30% dell’importo dovuto)

[1] l’art. 23, comma 31, del decreto legge n. 98/2011

PIATTAFORME ELEVATRICI ALIQUOTA IVA APPLICABILE IN CASO DI CESSIONE

0

Una società che produce e commercializza piattaforme elevatrici, vale a dire particolari  “mezzi di   sollevamento  che   per   le   loro   caratteristiche  tecniche  di   costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale chiede  chiarimenti  in  ordine  al  trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle relative operazioni di cessione.

OGGETTO:  Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Cessioni di piattaforme elevatrici – Aliquota IVA applicabile      

Quesito   

ALFA S. R. L. [di seguito, in breve, la Società istante] produce e commercializza, tra l’altro, piattaforme elevatrici, vale a dire particolari  “mezzi di   sollevamento  che   per   le   loro   caratteristiche  tecniche  di   costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale”. In  particolare,  i  predetti  impianti  sono  realizzati  nel  rispetto  della normativa per il superamento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Ciò  posto,  l’interpellante  chiede  chiarimenti  in  ordine  al  trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle relative operazioni di cessione.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante   

La Società istante ritiene di poter applicare alle piattaforme elevatrici oggetto di cessione l’aliquota IVA del 4 per cento, prevista dal punto 31 della Tabella  A,  parte  seconda,  allegata  al  DPR  26  ottobre  1972,  n.   633,  per “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”.   Viene precisato, al riguardo, che l’articolo 24 della Direttiva 2006/42/CE [c. D. Direttiva Macchine] assimila, per caratteristiche tecniche [i. E. Velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s], le piattaforme elevatrici ai servoscala, annoverando entrambe le tipologie di beni tra gli “apparecchi di sollevamento diversi dagli ascensori”, inquadrabili, questi ultimi, come “mezzi di sollevamento ad uso generale”. L’interpellante ritiene, altresì, che tale aliquota ridotta possa applicarsi “in qualunque fase della commercializzazione dei beni in questione, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente finale non sia il soggetto disabile”.    

Parere della Direzione  della Agenzia delle Entrate

Il punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre  1972, n. 633, prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento per “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v. D. 87. 11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”.

Così come formulata, la norma intende agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap.

Nello specifico, con la locuzione “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di  barriere  architettoniche per  soggetti  con  ridotte  o  impedite capacità motorie” si vuole far riferimento a quegli impianti di sollevamento che, per le loro specificità tecniche [i. E. Dispositivi di sicurezza, agevole manovrabilità dei comandi, bassa velocità, portata limitata] sono individuabili, in concreto, come strutture idonee a garantire la mobilità dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie presso le unità abitative e/o gli spazi aperti al pubblico.   Il legislatore ha, dunque, inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente. In tale ottica, l’aliquota ridotta del 4 per cento può  applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, anche nell’ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili.   Ciò posto, sulla base delle precisazioni fornite nell’istanza di interpello in esame, risulta che le piattaforme elevatrici oggetto di cessione consistono in “mezzi di sollevamento che per le loro caratteristiche tecniche di costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale”. Più precisamente, si tratta di “impianti realizzati nel rispetto della normativa per il  superamento e  l’eliminazione delle barriere architettoniche prevista dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13”. A tal proposito, si fa presente che l’articolo 2 del D. M. 14 giugno 1989, n.   236 – emanato in attuazione dell’articolo 1 della richiamata legge n. 13 del 1989 – definisce le barriere architettoniche come:

a)    gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in  particolare  di  coloro  che,  per  qualsiasi  causa,  hanno  una  capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b)   gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;

c)  la  mancanza  di  accorgimenti  e  segnalazioni  che  permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

La disposizione in esame, pertanto, contenendo un generico riferimento a chiunque incontri un ostacolo alla mobilità, a prescindere da uno stato oggettivo di disabilità, non consente l’identificazione sic et simpliciter degli impianti di sollevamento “dedicati” al superamento delle barriere architettoniche da parte dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie.   Come già detto, è solo a questa tipologia di beni che il legislatore ha voluto riconoscere, in ogni fase di commercializzazione, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 4 per cento. Al fine di individuare i mezzi simili ai servoscala, ai quali il punto 31 della  Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, applica l’aliquota del  4 per cento, si fa presente che l’articolo 4. 1. 13 del richiamato D. M. 236 del 1989, rinviando alle specifiche tecniche contenute nel successivo articolo 8. 1. 13 [i. E. Dimensioni, portata, velocità, sicurezze dei comandi], definisce in maniera puntuale i servoscala e le piattaforme elevatrici “atti a consentire, in via alternativa ad un ascensore, il superamento di dislivelli – di norma non superiori a  4  metri –  a  persone con  ridotta o  impedita capacità motoria”, come tali riconducibili alla previsione di cui al menzionato punto 31. In definitiva, per quanto sopra esposto, si ritiene che le piattaforme elevatrici  commercializzate  dalla  Società  istante  possano  beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa da ultimo richiamata.

CONTRATTI D’APPALTO RESPONSABILITÀ FISCALE SOLIDALE SINTESI E GUIDA

0

L’art. 13ter della L. 134/2012 prevede la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore per il versamento delle ritenute da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dall’appaltatore o dal subappaltatore in relazione al contratto.

                               CONTRATTI D’APPALTO

Responsabilità fiscale solidale:

Committente/Appaltatore/Subappaltatore

 

L’art. 13ter della L. 134/2012 prevede la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore per il versamento delle ritenute da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dall’appaltatore o dal subappaltatore in relazione al contratto.

La norma esclude la responsabilità se il committente/appaltatore acquisisce, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione attestante che i predetti versamenti “scaduti” alla data del pagamento sono stati eseguiti.

Tale documentazione può essere costituita, indifferentemente, da:

1)     certificazione asseverata da professionista o CAF;

2)    dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ex art. 46 DPR 445/2000.

La norma decorre dai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12/08/2012 e per i  pagamenti effettuati dall’11/10/2012.

Per l’appaltatore è prevista la responsabilità solidale con il subappaltatore nei limiti del corrispettivo dovuto; per il committente (vincolato al controllo degli adempimenti) una sanzione da € 5. 000 ad € 200. 000.

 

N. B. La legge Fornero (c. 31-art. 4 L. 92/2012) ha modificato e ridefinito la responsabilità solidale su profili retributivi, previdenziali e assicurativi.

 

 

IVA PER CASSA (ART. 32BIS L.134/2012) SINTESI E GUIDA FISCALE

0

Importante ed ottima sintesi delle novità in materia dell’IVA per Cassa in vigore  Dal 01/12/2012,  gli imprenditori con Volume di Affari inferiori ad € 2. 000. 000 possono optare per il particolare “regime” dell’IVA per Cassa.

IVA per CASSA

(art. 32bis L. 134/2012)

 

Dal  01/12/2012 gli imprenditori con Volume di Affari inferiori ad € 2. 000. 000 possono optare per il particolare “regime” dell’IVA per Cassa.

Tale regime consiste nel versare l’IVA sulle cessioni al momento del pagamento del corrispettivo ma, a sua volta, nel detrarre l’Iva sugli acquisti soltanto al momento del pagamento della spesa.

Le fatture debbono essere emesse sempre al momento dell’effettuazione dell’operazione e registrate nei consueti termini per comporre il Volume di Affari annuale, ma l’imposta va inserita nella liquidazione del periodo in cui avviene il relativo pagamento in cessione e acquisto.

Sono escluse da tale modalità di liquidare l’Iva le operazioni relative a:

–         regimi speciali (agricoltura, agenzia viaggi, editoria. );

–         reverse charge;

–         consumatori finali.

La fattura emessa “deve” contenere l’annotazione che trattasi di “IVA per Cassa” art. 32bis  L. 134/2012.

In conclusione il regime dell’IVA per Cassa comporta:

1)     registrazione fatture emesse e ricevute alle consuete scadenze;

2)     versamento e detrazione al momento del pagamento, che va rilevato nella relativa liquidazione mensile/trimestrale.

N. B. L’acquirente che riceve la fatture con l’annotazione, se non ha optato a sua volta, detrae l’Iva a prescindere dal pagamento.

 

Considerazioni

1)     il vantaggio finanziario (momentaneo) potrebbe essere annullato dal “costo” della “doppia” contabilità (registrazione e incasso) delle fatture emesse/ricevute;

2)     il vantaggio sarebbe, poi, per il solo primo anno in quanto a regime vantaggi/svantaggi (meno versamenti un anno/più versamenti il successivo) si compensano.

COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

0

Dal 24/10/2012 è entrata in vigore la normativa specifica, prevista dall’art. 62 della legge 27/2012, per il commercio dei prodotti agricoli e alimentari che coinvolge l’intera filiera commerciale esclusa la cessione al consumatore finale.

 

COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

 

Dal 24/10/2012 è entrata in vigore la normativa specifica, prevista dall’art. 62 della legge 27/2012, per il commercio dei prodotti agricoli e alimentari che coinvolge l’intera filiera commerciale esclusa la cessione al consumatore finale.

Per le cessioni di tali prodotti è “obbligatorio” redigere un contratto scritto che deve riportare, a pena di nullità, la quantità, le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e pagamento. Questo può essere inviato via mail o fax, anche privo di sottoscrizione, oppure sostituito da documento di trasporto, fattura, ordine di acquisto purchè contenenti gli elementi sopraindicati. Tali contratti non debbono contenere condizioni “vessatorie” per il venditore, abusando della maggior forza dell’acquirente (es. Includendo prestazioni accessorie o contributi non connessi con la cessione del prodotto. ).

Il pagamento “deve” avvenire entro 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura per i beni “deperibili” (con scadenza inferiore a 60 giorni e comunque per carne, pesce e latte), entro 60 giorni per gli altri.

Dallo scadere di tali termini decorrono gli interessi di mora (oggi al 10%) e la sanzione da € 500 ad € 500. 000, a seconda del fatturato e ricorrenza dei ritardi.

La mancanza della forma contrattuale scritta comporta la sanzione da € 516 ad € 3. 000.

 

 

COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

0

Dal 24/10/2012 è entrata in vigore la normativa specifica, prevista dall’art. 62 della legge 27/2012, per il commercio dei prodotti agricoli e alimentari che coinvolge l’intera filiera commerciale esclusa la cessione al consumatore finale.

COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

 

Dal 24/10/2012 è entrata in vigore la normativa specifica, prevista dall’art. 62 della legge 27/2012, per il commercio dei prodotti agricoli e alimentari che coinvolge l’intera filiera commerciale esclusa la cessione al consumatore finale.

Per le cessioni di tali prodotti è “obbligatorio” redigere un contratto scritto che deve riportare, a pena di nullità, la quantità, le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e pagamento. Questo può essere inviato via mail o fax, anche privo di sottoscrizione, oppure sostituito da documento di trasporto, fattura, ordine di acquisto purchè contenenti gli elementi sopraindicati. Tali contratti non debbono contenere condizioni “vessatorie” per il venditore, abusando della maggior forza dell’acquirente (es. Includendo prestazioni accessorie o contributi non connessi con la cessione del prodotto. ).

Il pagamento “deve” avvenire entro 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura per i beni “deperibili” (con scadenza inferiore a 60 giorni e comunque per carne, pesce e latte), entro 60 giorni per gli altri.

Dallo scadere di tali termini decorrono gli interessi di mora (oggi al 10%) e la sanzione da € 500 ad € 500. 000, a seconda del fatturato e ricorrenza dei ritardi.

La mancanza della forma contrattuale scritta comporta la sanzione da € 516 ad € 3. 000.

法律专家解答:共同抚养(2006年第54号法律)

0

崇先生:董律师,您好!我是一名长期在米兰生活的中国小企业家,住处靠近Sarpi大街。最近发生了一件不幸的事情:我与妻子分居了。我们有一个6岁的儿子。我想知道的是,法律是否能够保护他生活的宁静,尽可能地让他继续保有与我及与我的前妻的感情纽带。  

法律专家解答:共同抚养(2006年第54号法律)

  崇先生:董律师,您好!我是一名长期在米兰生活的中国小企业家,住处靠近Sarpi大街。最近发生了一件不幸的事情:我与妻子分居了。我们有一个6岁的儿子。我想知道的是,法律是否能够保护他生活的宁静,尽可能地让他继续保有与我及与我的前妻的感情纽带。  

董丽芳律师: 崇先生,您好!

2006年第54号法律实际上在父母分居后对子女的抚养这个棘手问题上进行了改革,将“双亲原则”引入意大利。根据该原则,未成年子女在父母分居的情况下依然有权与父母两方维系平衡而连续的关系,从双方接受照料、教育和管教,正如《意大利民法典》第155条第1款规定的那样。 该原则十分重要,比如,根据《意大利民法典》第155条第4款,原家庭居所的分配应当优先考虑子女的利益。在这一方面,裁判界认为原家庭居所在配偶间的分配必须以未成年子女的抚养权为前提(意大利最高法院2006年第1545号民事判决)。 回到我们的问题上,共同抚养的一个重要的方面是首先考虑子女的抚养。《意大利民法典》第155条第4款就此规定,除非父母间有不同约定,双方都要为子女提供与其收入成比例的抚养费。在相关情形,法官可规定定期支付以确保比例原则的实现,其确定所依据的标准有子女的实际需求、不低于与父母共同生活时的生活水准、与一方共同生活的时间、双方的经济条件。除此之外,法官还拥有广泛权力:若父母提供的关于其经济条件的信息不够清楚确切,法官可根据其收入的纳税凭据和争议的财产进行计算,即便它们记在他人名下。 最后要说明的是,父母有权随时申请对有关子女的抚养、亲权的行使及提供抚养费用的额度和方式进行修改(《意大利民法典》第155条第3款)。  

注:上述内容仅作为参考信息使用,不得视为本所对任何事物的法律意见。如果您对此事还有其他问题,请您与本所联系,我们会及时提供全方面的法律咨询和服务。

AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI (L.54/2006) L’ESPERTO LEGALE RISPONDE

0

Sig. Chong: Buongiorno Avvocato Dong! Sono un piccolo commerciante cinese da tempo residente a Milano, nei pressi di via Sarpi. Ultimamente è accaduta una cosa non piacevole, poichè mi sono separato da mia moglie. Io e lei abbiamo avuto un figlio insieme, che ora ha sei anni. Volevo sapere se ci sono delle leggi che possano tutelare la sua serenità, permettendogli di continuare ad avere il più possibile un rapporto affettivo sia con me che con la mia ex moglie.   

Affidamento condiviso dei figli (L. 54/2006) L’Esperto Legale Risponde

Sig. Chong: Buongiorno Avvocato Dong! Sono un piccolo commerciante cinese da tempo residente a Milano, nei pressi di via Sarpi. Ultimamente è accaduta una cosa non piacevole, poichè mi sono separato da mia moglie. Io e lei abbiamo avuto un figlio insieme, che ora ha sei anni. Volevo sapere se ci sono delle leggi che possano tutelare la sua serenità, permettendogli di continuare ad avere il più possibile un rapporto affettivo sia con me che con la mia ex moglie.  

Avv. Dong: Buongiorno Sig. Chong! In effetti, la Legge 54/2006 è intervenuta a riformare la delicata materia dell’affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori. Tale riforma ha introdotto in Italia il principio della “bigenitorialità”, in base al quale il figlio minore, anche se i genitori si separano, conserva il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi, come dispone l’art. 155 comma 1 c. C.

Questo principio è diventato così importante che, ad esempio, in base all’art. 155 quater c. C. Il godimento della casa familiare è attribuito avuto riguardo in primis all’interesse dei figli. A tal proposito, la giurisprudenza afferma che l’assegnazione della casa ad uno dei coniugi è subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori (Cassazione Civile n. 1545/2006).

Tornando all’argomento principale, un aspetto importante dell’affidamento condiviso è dato innanzitutto dal mantenimento della prole. L’art. 155 comma 4 c. C. A tal proposito stabilisce che, salvo diversi accordi liberamente stabiliti dai genitori, ciascuno di loro provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Se del caso, il giudice può stabilire il pagamento di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando, fra gli altri parametri, le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori.

Inoltre, il giudice ha anche un potere molto invasivo, oltre a quello appena illustrato; se le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente accurate e documentate, infatti, il giudice dispone un accertamento di polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Comunque, per concludere, i genitori hanno diritto di chiedere in ogni momento la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo (art. 155 ter c. C. ).  

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.  

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI SOSTEGNO IMPRENDITORIA GIOVANILE – BANDO 2012

0

Fino al 31 dicembre 2012 possibile aderire al bando indetto dalla Camera di Commercio di Udine,  che sostiene l’imprenditoria giovanile nel territorio incentivi alle nuove imprese o alle PMI nate dopo i 1 gennaio 2011: i contributi sono utilizzabili per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, arredi, hardware, licenze software, ma anche per sostenere l’internazionalizzazione e l’acquisizione di consulenze tecniche finalizzate alla creazione di siti Web.  

Contributi e Finanziamenti Sostegno imprenditoria giovanile – bando 2012

Delibera Giunta Cciaa Udine 101 – 18 giugno 2012

Beneficiari
Sono soggetti finanziabili le micro, piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, a gestione prevalentemente “giovanile” che soddisfano i seguenti requisiti:

1.       Sono classificabili come micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria recepita a livello nazionale;

2.       Hanno sede e/o unità operativa destinataria dell’investimento nella provincia di Udine;

3.       Sono già costituite al momento della presentazione della domanda e iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio, a far data dall’ 01/01/2011. Solo per le imprese individuali e le società di persone la presentazione della domanda può avvenire a seguito inoltro al Registro Imprese della Comunicazione Unica di cui all’art. 9 della Legge 40/2007, fermo restando che la domanda è considerata ammissibile solo a iscrizione avvenuta;

4.       sono attive (con comunicazione di inizio attività presso il Registro Imprese) entro due mesi dalla data della presentazione della domanda di contributo;

5.       sono in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;

6.       non sono soggette a procedure concorsuali, concordato preventivo, amministrazione controllata, gestione commissariale e non si trovino in stato di scioglimento e/o di liquidazione;

7.       sono in regola con il regime “de minimis”, come meglio precisato all’art. 3 ed appartengono ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati nell’ allegato A del presente bando;

8.       non presentano le caratteristiche di “p. M. I. In difficoltà” ai sensi della nozione fornita dalla Commissione europea con gli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”, richiamata nel REG (CE) n. 1998/2006 (de minimis);

9.        possiedono una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

10. Rispettano, ai sensi dell’art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;

11. Non sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiari l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;

12. Possiedono il requisito di “impresa giovanile”.

 

Per “giovanile “ si intende l’impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 e i 30 anni, la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani con un’età fino ai 30 anni, nonché la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a giovani tra i 18 e i 30 anni e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da giovani con un’età fino ai 30 anni.

Il requisito relativo all’età deve sussistere alla data di iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della Comunicazione Unica per le imprese individuali e le società di persone.

 

Aree di applicazione

Provincia di Udine

 

Iniziative ammissibili

Sono agevolabili, attraverso la concessione di contributi, le spese sostenute per l’acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione di progetti di investimento e sviluppo realizzati dalle PMI della provincia di Udine che presentano i requisiti di cui all’art. 4 del Bando.

Spese ammissibili

Sono ammesse spese per:

1.       acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;

2.       spese di installazione, trasporto e collaudo di impianti, macchinari ed attrezzature;

3.       spese relative ad arredi, compreso il trasporto e il montaggio;

4.       l’acquisto di hardware e di licenze software comprese le spese di installazione;

5.       l’acquisizione di consulenze per la creazione di un sito web , con esclusione dei canoni;

6.       spese notarili per l’avvio dell’impresa, con riferimento unicamente all’onorario;

7.       l’acquisizione di consulenze finalizzate all’avvio di attività d’impresa, fino ad un massimo pari al 15% del totale di progetto;

8.       costi per partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche, limitatamente alle spese per quota di iscrizione alla manifestazione, affitto della superficie espositiva, allestimento, assicurazione, trasporto e spedizione di prodotti e materiali;

9.       materiale illustrativo relativo all’attività aziendale;

10. L’acquisto di automezzi a condizione che gli stessi siano immatricolati come autocarri per il trasporto di materiale (categoria N1).

I beni oggetto degli investimenti inoltre, devono essere di nuova fabbricazione, ad eccezione di quelli compresi nel costo di rilevamento dell’attività preesistente Sono ammissibili anche le spese sostenute nel caso di acquisto di attività preesistente, limitatamente al valore relativo a impianti, attrezzature, arredi e macchinari, automezzi a condizione che gli stessi siano immatricolati come autocarri per il trasporto di materiale (categoria N1), hardware e licenze software da utilizzare per lo svolgimento dell’attività.

E’ esclusa l’ammissibilità delle spese per minuterie e beni deperibili nonchè per beni di uso promiscuo; sono comunque esclusi i beni di valore inferiore a 10,00 euro (iva esclusa).

Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un’attività professionale, risultante dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze ammissibili di cui all’art 5 del bando.

 

Agevolazioni
L’intensità del contributo è pari al 70% della spesa ammissibile. L’importo minimo della spesa ammessa a contributo è pari a euro 5. 000,00.
L’importo massimo del contributo è pari a euro 10. 000,00. Il contributo concesso con il presente bando non è cumulabile con altri interventi agevolativi pubblici ottenuti per le stesse iniziative e le medesime spese.  Costituiscono eccezione i benefici accordati in regime de minimis dalla Camera di Commercio di Udine inerenti controgaranzie concesse dalla Camera di Commercio stessa, nonché le corrispondenti garanzie deliberate dai Consorzi Fidi in regime de minimis.

 

Scadenza
Le domande di contributo devono essere unicamente spedite a mezzo RACCOMANDATA A. R dal 01 agosto 2012 al 31 dicembre 2012.

Procedure
Le domande dovranno essere spedite esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, Ufficio Contributi, Via Morpurgo,4, 33100 UDINE. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dall’etichetta di affrancatura ed accettazione della raccomandata AR impressa dall’Ufficio Postale accettante.
Alle domande devono essere allegati:

1.       Relazione illustrativa dell’iniziativa (allegato 1)

2.       Preventivo analitico di spesa (allegato 2)

3.       Preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti per la classificazione di microimpresa, piccola o media impresa (allegato 3)

I contributi sono assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei fondi.

Il contributo verrà erogato sulla base del rendiconto presentato dall’impresa nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti nella comunicazione di concessione dell’incentivo.

 

  

Misure cautelari della Agenzia delle Entrate a tutela del credito vantato verso il contribuente

0

Dottor Ferretti, a seguito di un avviso di accertamento per transfer princing, gli automezzi della società da me amministrata sono sotto sequestro conservativo, ed il capannone ha subito iscrizione di ipoteca, le sottopongo il seguente parere con riflessi tributari e penali:-“I beni mobili iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, oggetto di misura cautelare  ai sensi dell’articolo 213 C. D. S. “Sequestro Amministrativo” possono circolare liberamente?  

Oggetto: Parere

Egregi,

facendo seguito ai colloqui intercorsi, siamo lieti di sottoporre alla Vostra Nostra risposta in merito al Vostro quesito: “I beni mobili iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, oggetto di misura cautelare  ai sensi dell’articolo 213 C. D. S. “Sequestro Amministrativo” possono circolare liberamente?

Risposta

Fonti

Art. 22 D. Lgs 472/1997;

Circolare 66/E Agenzia Entrate 2001;

Circolare 300/26711 del 21. 09. 2007 Ministero Interno

Articoli 213 – 214 C. D. S.

All. 3 Direzione Centrale Accertamento Agenzia Entrate del 15. 02. 2010 “Misure Cautelari ai sensi Art. 22 D. Lgs 472/1997”;

 

Sequestro Amministrativo

Fra gli strumenti previsti dall’ordinamento tributario a tutela dei crediti erariali, rientrano le misure cautelari, che consistono nella possibilità d’iscrivere ipoteca sugli immobili, i diritti e le rendite e sugli altri beni indicati nell’art. 2810 del Codice Civile e nella facoltà di procedere al sequestro conservativo di cespiti che siano di proprietà del soggetto passivo della pretesa erariale. Il procedimento finalizzato all’applicazione dei suddetti strumenti di garanzia è disciplinato dall’art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In sintesi, il sequestro amministrativo è una misura cautelare, cioè un provvedimento che ha lo scopo di impedire la circolazione di un veicolo, il quale deve essere affidato al proprietario ovvero, se questi non è presente al momento dell’accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc. ). [1]

Il luogo di custodia

Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo deve essere depositato in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità, anche non esclusiva (ad esempio un giardino, anche condominiale, un garage privato, un fondo privato, anche non chiuso, ecc. ), ovvero in un altro luogo, anche non di sua proprietà esclusiva, purché non soggetto a pubblico passaggio (ad esempio presso un’autorimessa pubblica, un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di custodia ai sensi del D. P. R. 571/1982, un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc). Occorre sottolineare che per il proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in solido, l’assunzione della custodia rappresenta un obbligo a cui non possono sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto, la circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a loro spese, di un deposito, di un’autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di cui possono comunque godere a vario titolo.

Conduzione o trasporto del veicolo fino al luogo di custodia

Salvo che ostino motivi di sicurezza ovvero che la circolazione non sia comunque consentita per mancanza dei requisiti il veicolo sottoposto a sequestro o può essere condotto nel luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è stato affidato. Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall’affidatario o da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e cura del custode. L’attività di trasporto del veicolo, infatti, non riguarda l’organo di polizia stradale e si configura nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. In tali casi l’organo di polizia stradale ha, comunque, l’onere di verificare che il veicolo sia condotto fino al luogo di custodia con modalità tecnicamente e giuridicamente adeguate.

 

[1] Ministero dell’Interno, Direzione Centrale Specialità, Circolare n. 300/26711 del 21 settembre 2007, Articoli 213 e 214 C. D. S, Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo

 

 

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al

NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!